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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 3947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3947 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 8933/2019 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Domenico Ciccarelli;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Teresa Gelao e Antonella CP_1 Palazzo;
- RESISTENTE – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Separazione personale con domanda di addebito CONCLUSIONI: all'udienza del 18.06.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, da intendersi qui integralmente richiamate, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
il P.M. concludeva con propria nota del 19.06.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 20.06.2019 premesso che: Parte_1
1. in data 23.07.2005 aveva contratto matrimonio concordatario con in Mola CP_1 di Bari e dalla loro unione era nata in data [...] la figlia;
Per_1
2. aveva accudito il marito durante il suo ricovero in ospedale per un intervento di angioplastica;
3. dopo il ricovero ospedaliero, in data 27.01.2019 il marito le aveva comunicato che non sarebbe tornato nella casa coniugale, sita in Mola di Bari alla via Francesco Petrara n. 321 e che sarebbe andato a vivere a casa dei propri genitori per trascorrere un po' di tempo con la madre;
4. aveva incaricato un'agenzia investigativa di espletare un accertamento sul coniuge per presunta infedeltà coniugale perché il marito non era più rientrato a vivere nella casa coniugale;
5. l'agenzia investigativa in data 31.05.2019 aveva consegnato alla una relazione Pt_1 investigativa dalla quale emergeva che il marito intrattenesse una relazione sentimentale con altra donna;
6. era una casalinga mentre il marito svolgeva attività di perito industriale – esperto informatico;
domandava al Tribunale di Bari di dichiarare la separazione personale dal marito con addebito a suo carico;
disporsi la corresponsione di un assegno da porsi a carico del marito pari a complessivi € 1.500,00, di cui € 1.000,00 a titolo di assegno di mantenimento muliebre ed € 500,00 a titolo di
1 contributo paterno al mantenimento della figlia, nonché di condannare il al risarcimento del CP_1
“danno anche endofamiliare” per i comportamenti lesivi perpetrati in danno della moglie. Il si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata il 22.10.2019 aderendo alla CP_1 domanda di separazione, pur contrastando l'avversa prospettazione dei fatti e respingendo ogni accusa di addebito (imputando di contro la disgregazione del sodalizio familiare ad una crisi conclamata da diverso tempo ed innescata dalla moglie, che aveva intrattenuto in passato una relazione mediante chat). Precisava che nel gennaio 2019 era stato ricoverato d'urgenza (per “infarto miocardico acuto. PCI primaria con impianto di Des su occlusione di I tratto di ramo discendente anteriore. Disfunzione ventricolare Sx. Dislipidemia. Abitudine Tabagica. ”) e che, attesa la crisi coniugale Parte_2 in essere e il mancato accudimento da parte della moglie, aveva deciso di andare ad abitare presso la casa materna perché necessitava di serenità e tranquillità. Riferiva che aveva inviato un messaggio alla moglie spiegandole i motivi per i quali si era trasferito temporaneamente dalla madre. Esponeva che in data 20.03.2019 aveva inviato alla moglie una raccomandata sottoscritta dalla sua procuratrice con la quale aveva espresso la volontà di incontrarsi per addivenire ad una separazione consensuale, considerato che la convivenza era divenuta intollerabile a causa delle incomprensioni e difficoltà comunicative tra i coniugi. Deduceva di essere un dipendente subordinato con mansioni di operario presso la società Bosch e che prima della diagnosticata patologia, svolgeva lavori a turnazioni notturna, grazie al quale percepiva indennità ormai non più elargite. Adduceva che in costanza di matrimonio i coniugi avevano acquistato in comunione dei beni la casa coniugale sita in Mola di Bari alla Via Petrarca n. 21 e che avevano contratto sia un mutuo ipotecario sia un finanziamento per la ristrutturazione di detto immobile, con rateo mensile di € 315,00. Precisava di percepire una retribuzione mensile di € 1.800,00 a cui andava detratto il rateo del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, pari ad € 530,00 mensili, nonché € 315,00 mensili per il citato finanziamento e l'assegno mensile di € 300,00 versato volontariamente a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia. Specificava che la moglie in costanza di matrimonio aveva lavorato come badante in nero e che all'attualità svolgeva tale attività in favore di tale (residente in [...] Filippo Turati n.8), percependo una retribuzione mensile di € 800,00. Chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso della figlia con suo collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie e che venisse disposto a suo carico un contributo paterno al mantenimento della figlia nella misura di € 250,00. All'esito della loro comparizione personale all'udienza presidenziale del 06.11.2019, il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidando la figlia ad ambedue i coniugi con suo collocamento presso la madre, a cui veniva assegnata la casa familiare, regolamentava il diritto di visita paterno e poneva a decorrere da novembre 2019 a carico del padre l'onere di versare all'altro coniuge l'assegno complessivo di € 700,00 mensili, di cui € 200,00 a titolo di mantenimento dello stesso ed € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre agli assegni familiari se ed in quanto dovuti, all'adeguamento ISTAT ed al 60% delle spese straordinarie;
spiegava che tale importo era stato determinato tenendo conto che sul resistente sarebbe continuato a gravare l'onere del pagamento della rata del mutuo della casa coniugale. Depositate le memorie integrative (in cui: a) la omandava la condanna della controparte Pt_1 al risarcimento del danno endofamiliare nella misura di € 100.000,00; b) il instava per la CP_1 revoca dell'assegno di mantenimento muliebre, la riduzione ad € 300,00 mensili del contributo paterno al mantenimento della figlia e la rimodulazione dal 60% al 50% della percentuale delle spese straordinarie posta a suo carico, nonché di ripartire nella misura del 50% tra i coniugi il pagamento dei ratei mensili sia del finanziamento sia del mutuo relativi alla casa coniugale), il proponeva CP_1 reclamo innanzi alla Corte di Appello di Bari, avverso la citata ordinanza presidenziale, instando per
2 la riduzione del contributo paterno al mantenimento della figlia, la revoca dell'assegno di mantenimento muliebre e la ripartizione nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi dell'ammontare dei ratei mensile del mutuo e del finanziamento relativi alla casa coniugale. Lamentava che il Tribunale avesse erroneamente valutato la redditività delle parti, evidenziava come risultasse non congruo l'onere contributivo posto a suo carico, che dovesse essere eliso l'assegno muliebre attesa la piena capacità lavorativa della moglie, nonché che l'ordinanza presidenziale fosse ultrapetita, atteso che la controparte non avesse chiesto alcuna statuizione in ordine al pagamento della rata del mutuo. Con ordinanza del 13.11.2020 la Corte di Appello di Bari dichiarava non luogo a provvedere sul reclamo proposto dal in danno della attesa la mancata comparizione delle parti CP_1 Pt_1 all'udienza. Depositate le memorie istruttorie, il G.I. con ordinanza del 21.02.2021 ammetteva l'interrogatorio formale della resistente e le prove testimoniali, formulando la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. “- affido condiviso con collocamento prevalente della minore presso la madre;
- assegnazione della casa coniugale (in comproprietà) in favore della madre;
- regolamentazione del diritto di visita come da ordinanza presidenziale;
- rinuncia all'assegno di mantenimento muliebre (però con onere ad integrale carico del resistente di versare la rata di mutuo sulla casa coniugale di oltre € 500,00 mensili), considerato che la moglie dispone della casa coniugale con un risparmio di spesa, ha capacità lavorativa messa a frutto in passato e probabilmente anche all'attualità (evitandosi così l'alea del giudizio e delle prove orali); - conferma del contributo al mantenimento della minore di € 500,00 mensili, oltre Istat ed al 60% delle spese straordinarie (anche perché dalla documentazione in atti parrebbe che il finanziamento di circa € 300,00 mensili, di cui si è sinora fatto carico il resistente, sia scaduto nel mese di gennaio 2021); - rinuncia alla domanda di addebito da parte ricorrente (considerato che la nuova relazione amorosa del resistente sarebbe riferibile, per quanto risulta dalla documentazione in atti, ad epoca successiva alla separazione di fatto dei coniugi
– verificatasi, per stessa ammissione della ricorrente, a gennaio 2019 allorchè si trasferì dalla genitrice – ed alla ricezione della missiva del procuratore del resistente che preannunciava la separazione); - rinuncia alla domanda risarcitoria da parte ricorrente (viziata di inammissibilità nel presente giudizio separativo); - compensazione delle spese di lite”. Espletate le prove orali, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni contestualmente precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del 19.06.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Preliminarmente, devesi rilevare che la ll'udienza di precisazione delle conclusioni Pt_1 del 18.06.2025 ha reiterato le conclusioni già rassegnate “nei precedenti verbali di causa” (ivi comprese quelle relative alle domande di addebito, di incremento ad € 1.000,00 mensili dell'assegno di mantenimento muliebre e di condanna al risarcimento del danno), mentre, nella comparsa conclusionale depositata telematicamente il 17.09.2025 ha dichiarato che già all'udienza del 29.09.2021 aveva inteso “accettare la proposta conciliativa prospettata da codesto Giudice, con l'aggiunta del pagamento degli assegni familiari così come disposti dal presidente nel suo provvedimento, oltre al pagamento di quelli ad oggi non versati e le spese mediche non corrisposte” ed al contempo ha insistito per l'accogliento delle conclusioni già rassegnate (richiesta reiterata anche nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depositata il 07.10.2025). A fronte delle ondivaghe conclusioni rassegnate dalla questo Collegio deve comunque Pt_1 pronunciarsi in ordine a tutte le originarie domande formulate dalla che devono intendersi Pt_1 essere state riproposte all'udienza di precisazione delle conclusioni, ove il difensore della Pt_1 si è innanzitutto riportato a tutti i suoi precedenti verbali di causa (fermo restando che anche in sede di comparsa conclusionale ella ha prestato acquiescenza alla proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c. ma in forma condizionata e ha comunque nuovamente chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate). 2.- Nel merito, la domanda di separazione proposta dalla fondata e merita accoglimento. Pt_1
3 Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi. E che nel caso di specie la convivenza tra la il sia divenuta impossibile risulta Pt_1 CP_1 non solo dalla circostanza che il resistente non si è opposto in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente è fallito, ma soprattutto perché entrambi i coniugi si sono allontanati da tempo (dal 2019). Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, ma con rigetto dell'istanza di addebito formulata dalla non essendo stato assolto il relativo onere probatorio. Pt_1 3.- Va rammentato in proposito la pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi: l'addebito, dunque, presuppone la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprovevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio ed il suo fallimento. Infatti, come insegna la S. C., “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 C. C. pone a carico dei coniugi essendo, invece, necessario, accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” (cfr., fra le tante, Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367). Ne consegue che il contegno contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., per essere fonte di addebitabilità della separazione, deve essere la causa della cessazione dell'affectio maritalis e non invece il suo effetto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e Cassaz. Civ., Sez. I, 7/9/99 n. 9472), “…essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e in conseguenza di essa…” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/10/2002 n. 15223 e Cass. Civ., Sez. I, 29/9/2001 n. 12130). Nel caso in esame, invece, parte ricorrente, sulla quale incombeva l'onere di dimostrare i fatti idonei a configurare l'addebitabilità del fallimento del matrimonio all'altro coniuge, non ha assolto al relativo onere, omettendo di fornire non solo la prova rigorosa dell'incidenza causale dei fatti da costei allegati sulla rottura del vincolo coniugale ma soprattutto la prova della fondatezza dei fatti allegati, ovvero che il marito avesse violato gli obblighi di fedeltà e di coabitazione. Invero, in relazione all'obbligo di fedeltà, non risulta provata l'esistenza di una relazione extraconiugale, avendo l'attrice esclusivamente dedotto tale circostanza, omettendo di fornire elementi utili a corroborare quanto dedotto. Infatti, in atti figurano solo due relazioni investigative datate 31.05.2019 e 27.11.2020, entrambe commissionate dalla alla rispettivamente Pt_1 Controparte_2 l'11.03.2019 ed il 13.11.2020. Da tali relazioni emerge solo che il resistente avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale e avrebbe iniziato una convivenza more uxorio con altra donna in epoca “successiva” alla separazione di fatto dei coniugi, intervenuta, così come ammesso dalla ricorrente a gennaio 2019, allorché il si trasferì presso la genitrice e conferì incarico al proprio procuratore di inviarle una missiva CP_1 che preannunciava la sua volontà di addivenire ad una separazione dalla moglie, il che rende dette circostanze irrilevanti ai fini della richiesta di addebito. 3.1- Per quanto riguarda l'altro motivo dedotto dalla ricorrente di addebitabilità della crisi coniugale (istanza di addebito per abbandono della casa coniugale), deve puntualizzarsi che nel caso di specie l'allontanamento del marito dal tetto coniugale è inidoneo ad incidere sul vincolo di coniugio, qualificandosi come conseguenza e non già come causa dell'intollerabilità della prosecuzione della
4 vita coniugale (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 25966 del 15 dicembre 2016 secondo cui:
“l'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell'obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa”). Difatti, considerato il clima di forte tensione esistente all'epoca dei fatti, non ha costituito violazione di un dovere coniugale la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi era definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio doveva considerarsi irreversibile. Sul punto la a dedotto che il marito, dopo un ricovero ospedaliero, in data 27.01.2019 Pt_1 l'aveva informata che non sarebbe tornato presso la casa coniugale e che si sarebbe trasferito presso l'abitazione dei suoi genitori per trascorrere un po' di tempo con la madre, abbandonando il tetto coniugale, non essendo più tornato a vivere nella casa coniugale con il trascorrere del tempo. Di contro, il ha riferito che i coniugi erano già in crisi (a causa di una relazione extraconiugale CP_1 intrattenuta dalla moglie in chat) e che i continui litigi avevano compromesso il loro rapporto di fiducia. Per tale motivo, dopo il suo intervento chirurgico, aveva deciso di trasferirsi temporaneamente a casa della genitrice (circostanza confermata anche dalla controparte) al fine di valutare una separazione consensuale, attesa l'intollerabilità della convivenza. A riprova di quanto sostenuto il resistente ha depositato sia il contenuto della citata comunicazione indirizzata alla moglie nel gennaio 2019 (“Ciao mi dispiace per come è andata. Forse prima Pt_1 non sono riuscito bene a spiegarti le mie ragioni, anche perché ero molto preso dall'ansia. La decisione di non tornare a casa uscito dall'ospedale è soprattutto legata al fatto che in questo momento, dopo quello che mi è successo, non ho proprio la forza di sopportare la situazione tra di noi. Che non andava già lo sapevamo bene entrambi. Ultimamente non avevamo più un vero e proprio dialogo ma solo poche parole…Spero che in questa maniera entrambi riusciremo a tornare quanto meno sereni, e far godere di questa serenità anche nostra figlia. In questo momento particolare è proprio di questo che ho bisogno, della tranquillità…e questa non posso ritrovarla in un posto in cui già prima non c'era. TT Anna”), dalla quale si evince che i coniugi erano già in crisi da tempo, sia la raccomandata recante data 11.03.2019 inviata dal suo procuratore (ricevuta dalla l 21.03.2019), in cui il marito comunicava alla moglie la volontà di addivenire ad Pt_1 una separazione consensuale perché la convivenza tra loro era divenuta intollerabile (cfr. doc. n. 8 depositato allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 22.10.2019). Ebbene, le motivazioni riferite dal circa la frattura del rapporto coniugale hanno trovato CP_1 conferma nelle allegazioni depositate unitamente alla sua comparsa di risposta mentre la controparte si è limitata a contestarle genericamente senza dedurre alcunché a riguardo, motivo per cui l'istanza di addebito della separazione formulata della on può trovare accoglimento. Pt_1
4.- Passando alle pronunce accessorie, questo Tribunale deve confermare le condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 06.11.2019 regolanti l'affidamento condiviso della figlia minore, il suo collocamento presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita paterno, in difetto di circostanze sopravvenute e di istanze contrarie di merito.
5.- Deve, altresì, confermarsi, l'ordinanza presidenziale del 06.11.2019 in merito all'assegnazione in favore della ella casa coniugale (in comproprietà), sita Mola di Bari alla via Francesco Pt_1 Petrarca n. 321, in quanto costei è allo stato collocataria di prole minorenne.
6.- Quanto alle questioni di natura economica, va altresì confermata l'ordinanza presidenziale del 06.11.2019 con riferimento all'ammontare del contributo paterno al mantenimento della figlia , Per_1 così come richiesto dalla stessa inanche in comparsa conclusionale (fermo restando che Pt_1 anche nella memoria integrativa depositata il 19.12.2019 aveva domandato che “ l'On. le Tribunale adito, cotrariis reiectis, riconosca l'assegno di mantenimento mensile in favore della signora
casalinga, non inferiore a Euro 1.000,00 e 500,00 per la figlia ”). Parte_1 Per_1 Detto contributo in sede presidenziale (nel 2019) è stato stabilito in complessivi € 500,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie relative alla figlia.
5 Il ha domandato in sede di comparsa conclusionale la riduzione del contributo paterno al CP_1 mantenimento della figlia ad € 350,00 mensili, adducendo di non riuscire a condurre una vita dignitosa, atteso il suo reddito mensile di circa € 1.600,00/1.700,00, gravato del pagamento di un assegno mensile di € 700,00 in favore moglie (di cui € 200,00 a titolo di assegno di mantenimento muliebre ed € 500,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia), di € 530,00 per la rata integrale del mutuo (oltre alla rata del finanziamento di € 315,00 mensili, estinto tuttavia Pt_3 nelle more del giudizio) e della quota del 60% delle spese straordinarie afferenti alla figlia, oltre alle proprie spese sanitarie. Tenuto conto che la moglie già provvede al mantenimento della figlia in forma diretta essendo collocataria della stessa (la in ogni caso, non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale o Pt_1 la certificazione dell'Agenzia delle Entrate), la riduzione dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole invocata dal non trova alcuna giustificazione. CP_1 Relativamente al , infatti, in atti figurano solo il 730/2016 con reddito complessivo di € CP_1 37.690,00, il 730/2018 di € 33.218,00, il 730/2019 di € 32.534,00, nonché n. 9 buste paga relative all'anno 2019 (da gennaio a settembre), che, anche se non aggiornati, documentano una redditualità superiore a quella da lui solo riferita negli scritti difensivi. Devesi, tuttavia, stigmatizzarsi la condotta di entrambe le parti in causa che non hanno prodotto copia delle dichiarazioni fiscali aggiornate dell'ultimo triennio, nonostante l'ordine impartito dal G.I. all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.06.2025. Inoltre, all'accoglimento dell'istanza di riduzione del contributo paterno al mantenimento della figlia ostano le accresciute esigenze di vita della stessa, che sono fisiologicamente aumentate nel corso degli anni e non certo ridottesi, risalendo l'ultima ordinanza che ha determinato l'ammontare del contributo al mantenimento della prole al 06.11.2019, il che depone al contrario quantomeno per un conferma del relativo importo (non avendo la ormulato alcuna domanda di incremento Pt_1 del contributo paterno al mantenimento della figlia). Invero, mentre all'epoca dell'ordinanza presidenziale (novembre 2019) la figlia della coppia aveva 10 anni, attualmente ha 15 anni sicché ha maggiori esigenze di vita e, quindi, anche di spesa;
tanto in ossequio al principio di diritto secondo cui “In tema di assegno di mantenimento e di concreta determinazione del relativo ammontare, è incensurabile in sede di legittimità, perché formulato in maniera non illogica, l'apprezzamento del giudice di merito fondato sui seguenti elementi:
…l'aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione…” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 03/08/2007, n.17055). D'altronde deve rilevarsi che il è in grado di corrispondere detto importo in favore della figlia, CP_1 considerata l'avvenuta estinzione del finanziamento (dalla documentazione in atti parrebbe che Pt_3 il finanziamento, con rata mensile di cieca € 315,00 mensili e di cui si è fatto carico il resistente, sia scaduto nel mese di gennaio 2021) nonché la circostanza che il resistente non sarà più tenuto né al pagamento dell'assegno di mantenimento muliebre né al versamento integrale della rata del mutuo, di cui si dirà meglio oltre, così conseguendo un risparmio di spesa. Pertanto, fermo restando che la ricorrente vi provvederà in via diretta quale genitore collocatario della figlia, il continuerà a versare alla titolo di contributo paterno al mantenimento CP_1 Pt_1 della figlia € 500,00 mensili a decorrere dal mese di novembre 2019 (decorrenza così determinata con ordinanza del 06.11.2019) ed entro il giorno 15 di ogni mese, oltre aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi. 6.1. – Non merita accoglimento l'istanza di parte resistente di riduzione della percentuale della contribuzione paterna alle spese straordinarie relative alla figlia, motivo per cui a conferma dell'ordinanza presidenziale del 06.11.2019 detto contributo deve continuare ad essere versato nella misura del 60% a carico del , fermo restando che dette spese straordinarie dovranno continuare CP_1 ad essere individuate in virtù del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019.
6 Ciò viene disposto sia per le ragioni già esplicate dal Presidente nella citata ordinanza, secondo cui
“il resistente è, al momento, l'unico soggetto dotato di reddito certo” sia per la sperequazione reddituale tra le parti.
6.2.- Di contro, merita accoglimento l'istanza del di ripartire nella misura del 50%, il CP_1 pagamento della rata del mutuo contratto da entrambe le parti processuali per l'acquisto della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi. Appare opportuno rimarcare che il pagamento integrale delle rate del mutuo da parte del padre era stato disposto in sede presidenziale quale misura provvisoria e parametrata ad esigenze contingenti. Allo stato, tenuto conto della necessità di riequilibrare gli oneri economici tra i coniugi e di distinguere i costi connessi al mero mantenimento della figlia dalle spese inerenti al godimento di un bene di proprietà comune, si ritiene equo porre a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%, il pagamento della rata del mutuo, pari a circa € 530,00 mensili, trattandosi di un'obbligazione contrattuale che deve ricadere per legge su ambedue contraenti. Tale soluzione consente, da un lato, di garantire il contributo paterno alle esigenze della minore secondi criteri di proporzionalità e, dall'altro, di condividere tra entrambi i genitori l'onere derivante da un impegno finanziario che attiene non già al mantenimento del minore ma ad un obbligo di carattere patrimoniale relativo alla casa coniugale (assegnata alla sin dalla fase Pt_1 presidenziale, con suo conseguente risparmio di spesa). Pertanto, a modifica dell'ordinanza presidenziale del 06.11.2019, a decorrere dal corrente mese di novembre 2025 (decorrenza così determinata trattandosi di decisione conseguita al vaglio istruttorio collegiale), deve revocarsi l'obbligo posto a carico del di provvedere al pagamento integrale CP_1 della rata del mutuo della casa coniugale, il cui onere graverà nella misura del 50% a carico di ciascun mutuatario.
7.- L'ordinanza presidenziale del 06.11.2019 deve essere modificata con riferimento all'assegno di mantenimento muliebre, che deve essere revocato dal corrente mese di novembre 2025 (decorrenza così determinata in ragione del necessario vaglio istruttorio collegiale). Sul punto, il resistente ha chiesto la revoca di detto assegno mentre parte ricorrente ha chiesto l'aumento ad € 1.000,00 mensili. La citata ordinanza aveva stabilito l'assegno di mantenimento muliebre in € 200,00 mensili in ragione del fatto che il era, all'epoca, l'unico soggetto dotato di reddito certo, pur riconoscendo che CP_1 la osse munita di capacità lavorativa, messa a frutto in passato. Pt_1 Deve preliminarmente osservarsi che in sede di separazione, l'assegno di mantenimento in favore della moglie spetta al coniuge che non è in grado, con i propri redditi, di provvedere al proprio sostentamento e di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi i coniugi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. La Corte di legittimità ha chiarito che, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 10 febbraio 2022, n. 4327; 10 maggio 2017 n.11504; 16 maggio 2017, n. 12196; 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Orbene, alla luce della situazione reddituale già analizzata (sebbene entrambe le parti abbiano omesso di depositare le proprie dichiarazioni fiscali aggiornate e, in particolare, la non abbia Pt_1 depositato alcuna dichiarazione fiscale né attestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate comprovante il suo stato di disoccupazione mentre il si sia limitato a depositare dichiarazioni CP_1 fiscali e buste paga aggiornate all'anno 2019), si deve rilevare quanto segue. La revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, così come richiesto dal resistente, si fonda sulla valutazione dell'autosufficienza economica di quest'ultima, ai sensi dell'art. 156 c.c., come interpretato anche dalla giurisprudenza di legittimità.
7 Nel caso di specie, la è attualmente cinquantenne, dunque ancora in età lavorativa, in Pt_1 buone condizioni di salute e vanta pregressa esperienza lavorativa come operaia tessile. ST ha dichiarato di aver abbandonato l'attività lavorativa alla nascita della figlia mentre il marito, dal canto suo, ha riferito che la stessa svolgeva attività lavorativa non regolare come badante. Sul punto, all'udienza del 07.12.2022, in sede di interrogatorio formale, la ricorrente ha negato tali circostanze ma ha poco verosimilmente dichiarato che avrebbe assistito l'anziano indicato dal marito a mero titolo di amicizia su invito della di lui moglie (“…talvolta la moglie del sig. , Persona_2 sig.ra , mi ha chiesto di tenere compagnia a suo marito a titolo di amicizia…”) Parte_4 mentre all'udienza del 12.04.2023 da un lato la teste ha confermato solo di aver fornito Tes_1 il recapito telefonico della l figlio di un potenziale datore di lavoro, senza avere certezza Pt_1 sull'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa (“confermo che nel 2018 detti al figlio dell'anziano il recapito telefonico di perché quest'ultima mi espresse Persona_2 Parte_1 il desiderio di iniziare a lavorare. Non so se la abbia effettivamente svolto l'attività di Pt_1 badante in favore del , che comunque è da tempo deceduto”) e dall'altro lato la teste Per_2 [...]
(sorella della ricorrente), ha dichiarato di non sapere nulla in ordine alle vicende Testimone_2 lavorative della sorella (“Nulla so in ordine alle circostanze di prova che mi vengono fatte né so dire se mia sorella svolge attività di bandate”). Dalla disamina nel compendio istruttorio si evince che la pur avendo riferito di aver Pt_1 cessato l'attività di operaia tessile per dedicarsi alla cura della figlia, non risulta aver dimostrato alcuna condizione oggettiva di inidoneità al lavoro o di impossibilità di reperire un'occupazione consona alle competenze maturate, anche tenuto conto dell'odierno contesto socioeconomico, ferma restando l'inverosimiglianza dell'accudimento dell'anziano indicato sin dalla comparsa di risposta dal marito “per spirito di amicizia”. Sebbene le risultanze testimoniali, riferite all'ipotesi di lavori “in nero”, non consentano di ritenere provato un effettivo esercizio retribuito di attività lavorativa, esse confermano la persistente capacità lavorativa e la possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro da parte della ricorrente. Deve inoltre rilevarsi che la disponibilità della casa coniugale, unitamente all'esonero dal pagamento della quota del mutuo, ha costituito e costituisci tuttora (limitatamente alla sola assegnazione della casa coniugale), un beneficio patrimoniale rilevante, idoneo a soddisfare parte delle esigenze abitative della beneficiaria, con suo conseguente risparmio di spesa da un eventuale esborso locativo. Peraltro, occorre tenere conto del fatto che il ha documentato di essere anche gravato da un CP_1 canone locativo mensile e della circostanza che la ncamera per intero l'A.U.U. (anche Pt_1 per effetto della presente pronuncia), risultando in ogni caso ininfluente ai fini decisori l'allegazione di parte ricorrente (peraltro, tardiva e non documentata perché dedotta per la prima volta nella memoria di replica) in ordine all'emissione di un decreto penale di condanna nel 2019 nei confronti del perché relativo ad un lasso temporale antecedente all'ordinanza presidenziale del CP_1 novembre 2019, in forza della quale il fu onerato dal Tribunale del versamento dell'assegno CP_1 di mantenimento muliebre e del contributo paterno al mantenimento della prole. Pertanto, in assenza di elementi ostativi oggettivi all'inserimento della nel mondo del Pt_1 lavoro e considerate le condizioni patrimoniali attuali (assegnazione della casa coniugale), questo Tribunale ritiene sussistente la capacità lavorativa della donna e, conseguentemente, la sua idoneità a procurarsi mezzi adeguati al proprio sostentamento. Per l'effetto, a modifica dell'ordinanza presidenziale del 06.11.2019, revoca a decorrere dal corrente mese di novembre 2025 l'obbligo posto a carico del di versare un assegno di mantenimento CP_1 muliebre in favore della Pt_1
8.- Deve disporsi che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole ( , il quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente Parte_1 erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
9.- Quanto alla domanda proposta dalla finalizzata ad ottenere la condanna del Pt_1 CP_1 al pagamento in suo favore della somma di € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno “anche endofamiliare” (domanda, come innanzi precisato, giammai rinunciata, considerato che la Pt_1
8 all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.06.2025, nel riportarsi integralmente ai precedenti verbali di causa, ha insistito sulle rassegnate conclusioni), devesi rilevare che tale domanda non può trovare spazio nell'ambito del presente giudizio in quanto non legata da vincolo di connessione stretta e qualificata al presente giudizio (come già, peraltro anticipato dal G.I. nell'ordinanza del 21.02.2021). Solo per completezza è, infatti, il caso di rimarcare come il Tribunale non possa che aderire all'indirizzo ripetutamente espresso dalla Suprema Corte e qui richiamato: “… questa Corte ha già ritenuto che le fattispecie di cumulo soggettivo di domande ex art. 33 cod. proc. Civ. e di cumulo oggettivo ex art. 104 stesso codice – che sono espressione della cosiddetta connessione per
“coordinazione”, in cui la trattazione simultanea dipende solo dalla volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile con l'unico rischio di una contraddizione logica tra giudicati – non sono comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 40, terzo comma cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 5, legge 353 del 1990), non potendosi ammettere che il mutamento del rito (da ordinario a speciale) imposto da detta norma sia opera di una mera scelta dell'attore di cause non connesse o non legate tra loro da un intenso legame di subordinazione, altrimenti violandosi, peraltro, il principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall'art. 25 Cost.” (Cass. 19 dicembre 1996 n. 11390). In particolare, con riferimento alla materia del divorzio è stato osservato che: “l'art. 40 c.p.c. cod. proc. civ., novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio” (Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638 nonché, nello stesso senso, Cass. 15 maggio 2001 n. 6660 e Cass. 30 agosto 2004 n. 17404). Resta, peraltro, da notare come neppure abbia la u tale istanza espresso motivazioni sul Pt_1 piano del diritto articolate e funzionali a superare i riferiti preliminari rilievi in rito, di guisa che assorbente deve intendersi la declaratoria di inammissibilità nell'ambito del presente giudizio. Pertanto, tale richiesta è inammissibile.
10.- In ordine alle spese di lite, la prevalente soccombenza della rigetto della domanda Pt_1 di addebito e di corresponsione di un assegno di mantenimento muliebre, inammissibilità della domanda risarcitoria e accoglimento della domanda di ripartizione nella misura del 50% della rata del mutuo) determina la condanna di costei al pagamento dei 2/3 delle spese processuali liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 (dovendosi applicare i parametri vigenti all'esaurimento della prestazione difensiva), ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, liquidate secondo i parametri medi con riduzione del 30% stante la tenuità della causa, il tutto secondo la tabella “Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”). Viceversa, la soccombenza del in ordine alla riduzione del contributo paterno ordinario e CP_1 straordinario al mantenimento della figlia nonché l'accordo delle parti sul regime di affidamento, sul collocamento della figlia, sulla regolamentazione del diritto di visita paterno e sull'assegnazione della casa coniugale, inducono a compensare tra le parti il residuo 1/3 delle spese processuali.
11.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 20.06.2019 da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
9 2. rigetta la domanda di addebito proposta dalla Pt_1
3. conferma l'ordinanza presidenziale del 06.11.2019 circa l'affidamento condiviso della figlia, il suo collocamento presso la madre nonché la regolamentazione del diritto di visita;
4. conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Mola di Bari alla via Francesco Petrara n. 321, in favore di Parte_1
5. a conferma dell'ordinanza presidenziale del 06.11.2019, dispone che sia CP_1 tenuto a versare a a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia Parte_1
, a decorrere dal mese di novembre 2019 ed entro il giorno 15 di ogni mese, € 500,00 Per_1 mensili, oltre aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi ed al 60% delle spese straordinarie relative alla figlia, da individuarsi in virtù del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019;
6. a modifica dell'ordinanza presidenziale del 06.11.2019, a decorrere dal corrente mese di novembre 2025, deve revocarsi l'obbligo posto a carico del di provvedere al CP_1 pagamento integrale della rata del mutuo della casa coniugale, il cui onere graverà nella misura del 50% a carico di ciascun contraente;
7. a modifica dell'ordinanza presidenziale del 06.11.2019, revoca l'assegno di mantenimento muliebre a decorrere dal mese di novembre 2025;
8. dispone che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole , che potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente Parte_1 erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
9. dichiara l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dalla Pt_1
10. condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 3.554,13 (pari ai 2/3), oltre accessori di legge se CP_1 dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
11. compensa tra le parti il residuo 1/3 delle spese di lite;
12. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 4 novembre 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
10
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 8933/2019 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Domenico Ciccarelli;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Teresa Gelao e Antonella CP_1 Palazzo;
- RESISTENTE – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Separazione personale con domanda di addebito CONCLUSIONI: all'udienza del 18.06.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, da intendersi qui integralmente richiamate, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
il P.M. concludeva con propria nota del 19.06.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 20.06.2019 premesso che: Parte_1
1. in data 23.07.2005 aveva contratto matrimonio concordatario con in Mola CP_1 di Bari e dalla loro unione era nata in data [...] la figlia;
Per_1
2. aveva accudito il marito durante il suo ricovero in ospedale per un intervento di angioplastica;
3. dopo il ricovero ospedaliero, in data 27.01.2019 il marito le aveva comunicato che non sarebbe tornato nella casa coniugale, sita in Mola di Bari alla via Francesco Petrara n. 321 e che sarebbe andato a vivere a casa dei propri genitori per trascorrere un po' di tempo con la madre;
4. aveva incaricato un'agenzia investigativa di espletare un accertamento sul coniuge per presunta infedeltà coniugale perché il marito non era più rientrato a vivere nella casa coniugale;
5. l'agenzia investigativa in data 31.05.2019 aveva consegnato alla una relazione Pt_1 investigativa dalla quale emergeva che il marito intrattenesse una relazione sentimentale con altra donna;
6. era una casalinga mentre il marito svolgeva attività di perito industriale – esperto informatico;
domandava al Tribunale di Bari di dichiarare la separazione personale dal marito con addebito a suo carico;
disporsi la corresponsione di un assegno da porsi a carico del marito pari a complessivi € 1.500,00, di cui € 1.000,00 a titolo di assegno di mantenimento muliebre ed € 500,00 a titolo di
1 contributo paterno al mantenimento della figlia, nonché di condannare il al risarcimento del CP_1
“danno anche endofamiliare” per i comportamenti lesivi perpetrati in danno della moglie. Il si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata il 22.10.2019 aderendo alla CP_1 domanda di separazione, pur contrastando l'avversa prospettazione dei fatti e respingendo ogni accusa di addebito (imputando di contro la disgregazione del sodalizio familiare ad una crisi conclamata da diverso tempo ed innescata dalla moglie, che aveva intrattenuto in passato una relazione mediante chat). Precisava che nel gennaio 2019 era stato ricoverato d'urgenza (per “infarto miocardico acuto. PCI primaria con impianto di Des su occlusione di I tratto di ramo discendente anteriore. Disfunzione ventricolare Sx. Dislipidemia. Abitudine Tabagica. ”) e che, attesa la crisi coniugale Parte_2 in essere e il mancato accudimento da parte della moglie, aveva deciso di andare ad abitare presso la casa materna perché necessitava di serenità e tranquillità. Riferiva che aveva inviato un messaggio alla moglie spiegandole i motivi per i quali si era trasferito temporaneamente dalla madre. Esponeva che in data 20.03.2019 aveva inviato alla moglie una raccomandata sottoscritta dalla sua procuratrice con la quale aveva espresso la volontà di incontrarsi per addivenire ad una separazione consensuale, considerato che la convivenza era divenuta intollerabile a causa delle incomprensioni e difficoltà comunicative tra i coniugi. Deduceva di essere un dipendente subordinato con mansioni di operario presso la società Bosch e che prima della diagnosticata patologia, svolgeva lavori a turnazioni notturna, grazie al quale percepiva indennità ormai non più elargite. Adduceva che in costanza di matrimonio i coniugi avevano acquistato in comunione dei beni la casa coniugale sita in Mola di Bari alla Via Petrarca n. 21 e che avevano contratto sia un mutuo ipotecario sia un finanziamento per la ristrutturazione di detto immobile, con rateo mensile di € 315,00. Precisava di percepire una retribuzione mensile di € 1.800,00 a cui andava detratto il rateo del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, pari ad € 530,00 mensili, nonché € 315,00 mensili per il citato finanziamento e l'assegno mensile di € 300,00 versato volontariamente a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia. Specificava che la moglie in costanza di matrimonio aveva lavorato come badante in nero e che all'attualità svolgeva tale attività in favore di tale (residente in [...] Filippo Turati n.8), percependo una retribuzione mensile di € 800,00. Chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso della figlia con suo collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie e che venisse disposto a suo carico un contributo paterno al mantenimento della figlia nella misura di € 250,00. All'esito della loro comparizione personale all'udienza presidenziale del 06.11.2019, il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidando la figlia ad ambedue i coniugi con suo collocamento presso la madre, a cui veniva assegnata la casa familiare, regolamentava il diritto di visita paterno e poneva a decorrere da novembre 2019 a carico del padre l'onere di versare all'altro coniuge l'assegno complessivo di € 700,00 mensili, di cui € 200,00 a titolo di mantenimento dello stesso ed € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre agli assegni familiari se ed in quanto dovuti, all'adeguamento ISTAT ed al 60% delle spese straordinarie;
spiegava che tale importo era stato determinato tenendo conto che sul resistente sarebbe continuato a gravare l'onere del pagamento della rata del mutuo della casa coniugale. Depositate le memorie integrative (in cui: a) la omandava la condanna della controparte Pt_1 al risarcimento del danno endofamiliare nella misura di € 100.000,00; b) il instava per la CP_1 revoca dell'assegno di mantenimento muliebre, la riduzione ad € 300,00 mensili del contributo paterno al mantenimento della figlia e la rimodulazione dal 60% al 50% della percentuale delle spese straordinarie posta a suo carico, nonché di ripartire nella misura del 50% tra i coniugi il pagamento dei ratei mensili sia del finanziamento sia del mutuo relativi alla casa coniugale), il proponeva CP_1 reclamo innanzi alla Corte di Appello di Bari, avverso la citata ordinanza presidenziale, instando per
2 la riduzione del contributo paterno al mantenimento della figlia, la revoca dell'assegno di mantenimento muliebre e la ripartizione nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi dell'ammontare dei ratei mensile del mutuo e del finanziamento relativi alla casa coniugale. Lamentava che il Tribunale avesse erroneamente valutato la redditività delle parti, evidenziava come risultasse non congruo l'onere contributivo posto a suo carico, che dovesse essere eliso l'assegno muliebre attesa la piena capacità lavorativa della moglie, nonché che l'ordinanza presidenziale fosse ultrapetita, atteso che la controparte non avesse chiesto alcuna statuizione in ordine al pagamento della rata del mutuo. Con ordinanza del 13.11.2020 la Corte di Appello di Bari dichiarava non luogo a provvedere sul reclamo proposto dal in danno della attesa la mancata comparizione delle parti CP_1 Pt_1 all'udienza. Depositate le memorie istruttorie, il G.I. con ordinanza del 21.02.2021 ammetteva l'interrogatorio formale della resistente e le prove testimoniali, formulando la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. “- affido condiviso con collocamento prevalente della minore presso la madre;
- assegnazione della casa coniugale (in comproprietà) in favore della madre;
- regolamentazione del diritto di visita come da ordinanza presidenziale;
- rinuncia all'assegno di mantenimento muliebre (però con onere ad integrale carico del resistente di versare la rata di mutuo sulla casa coniugale di oltre € 500,00 mensili), considerato che la moglie dispone della casa coniugale con un risparmio di spesa, ha capacità lavorativa messa a frutto in passato e probabilmente anche all'attualità (evitandosi così l'alea del giudizio e delle prove orali); - conferma del contributo al mantenimento della minore di € 500,00 mensili, oltre Istat ed al 60% delle spese straordinarie (anche perché dalla documentazione in atti parrebbe che il finanziamento di circa € 300,00 mensili, di cui si è sinora fatto carico il resistente, sia scaduto nel mese di gennaio 2021); - rinuncia alla domanda di addebito da parte ricorrente (considerato che la nuova relazione amorosa del resistente sarebbe riferibile, per quanto risulta dalla documentazione in atti, ad epoca successiva alla separazione di fatto dei coniugi
– verificatasi, per stessa ammissione della ricorrente, a gennaio 2019 allorchè si trasferì dalla genitrice – ed alla ricezione della missiva del procuratore del resistente che preannunciava la separazione); - rinuncia alla domanda risarcitoria da parte ricorrente (viziata di inammissibilità nel presente giudizio separativo); - compensazione delle spese di lite”. Espletate le prove orali, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni contestualmente precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del 19.06.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Preliminarmente, devesi rilevare che la ll'udienza di precisazione delle conclusioni Pt_1 del 18.06.2025 ha reiterato le conclusioni già rassegnate “nei precedenti verbali di causa” (ivi comprese quelle relative alle domande di addebito, di incremento ad € 1.000,00 mensili dell'assegno di mantenimento muliebre e di condanna al risarcimento del danno), mentre, nella comparsa conclusionale depositata telematicamente il 17.09.2025 ha dichiarato che già all'udienza del 29.09.2021 aveva inteso “accettare la proposta conciliativa prospettata da codesto Giudice, con l'aggiunta del pagamento degli assegni familiari così come disposti dal presidente nel suo provvedimento, oltre al pagamento di quelli ad oggi non versati e le spese mediche non corrisposte” ed al contempo ha insistito per l'accogliento delle conclusioni già rassegnate (richiesta reiterata anche nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depositata il 07.10.2025). A fronte delle ondivaghe conclusioni rassegnate dalla questo Collegio deve comunque Pt_1 pronunciarsi in ordine a tutte le originarie domande formulate dalla che devono intendersi Pt_1 essere state riproposte all'udienza di precisazione delle conclusioni, ove il difensore della Pt_1 si è innanzitutto riportato a tutti i suoi precedenti verbali di causa (fermo restando che anche in sede di comparsa conclusionale ella ha prestato acquiescenza alla proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c. ma in forma condizionata e ha comunque nuovamente chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate). 2.- Nel merito, la domanda di separazione proposta dalla fondata e merita accoglimento. Pt_1
3 Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi. E che nel caso di specie la convivenza tra la il sia divenuta impossibile risulta Pt_1 CP_1 non solo dalla circostanza che il resistente non si è opposto in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente è fallito, ma soprattutto perché entrambi i coniugi si sono allontanati da tempo (dal 2019). Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, ma con rigetto dell'istanza di addebito formulata dalla non essendo stato assolto il relativo onere probatorio. Pt_1 3.- Va rammentato in proposito la pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi: l'addebito, dunque, presuppone la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprovevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio ed il suo fallimento. Infatti, come insegna la S. C., “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 C. C. pone a carico dei coniugi essendo, invece, necessario, accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” (cfr., fra le tante, Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367). Ne consegue che il contegno contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., per essere fonte di addebitabilità della separazione, deve essere la causa della cessazione dell'affectio maritalis e non invece il suo effetto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e Cassaz. Civ., Sez. I, 7/9/99 n. 9472), “…essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e in conseguenza di essa…” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/10/2002 n. 15223 e Cass. Civ., Sez. I, 29/9/2001 n. 12130). Nel caso in esame, invece, parte ricorrente, sulla quale incombeva l'onere di dimostrare i fatti idonei a configurare l'addebitabilità del fallimento del matrimonio all'altro coniuge, non ha assolto al relativo onere, omettendo di fornire non solo la prova rigorosa dell'incidenza causale dei fatti da costei allegati sulla rottura del vincolo coniugale ma soprattutto la prova della fondatezza dei fatti allegati, ovvero che il marito avesse violato gli obblighi di fedeltà e di coabitazione. Invero, in relazione all'obbligo di fedeltà, non risulta provata l'esistenza di una relazione extraconiugale, avendo l'attrice esclusivamente dedotto tale circostanza, omettendo di fornire elementi utili a corroborare quanto dedotto. Infatti, in atti figurano solo due relazioni investigative datate 31.05.2019 e 27.11.2020, entrambe commissionate dalla alla rispettivamente Pt_1 Controparte_2 l'11.03.2019 ed il 13.11.2020. Da tali relazioni emerge solo che il resistente avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale e avrebbe iniziato una convivenza more uxorio con altra donna in epoca “successiva” alla separazione di fatto dei coniugi, intervenuta, così come ammesso dalla ricorrente a gennaio 2019, allorché il si trasferì presso la genitrice e conferì incarico al proprio procuratore di inviarle una missiva CP_1 che preannunciava la sua volontà di addivenire ad una separazione dalla moglie, il che rende dette circostanze irrilevanti ai fini della richiesta di addebito. 3.1- Per quanto riguarda l'altro motivo dedotto dalla ricorrente di addebitabilità della crisi coniugale (istanza di addebito per abbandono della casa coniugale), deve puntualizzarsi che nel caso di specie l'allontanamento del marito dal tetto coniugale è inidoneo ad incidere sul vincolo di coniugio, qualificandosi come conseguenza e non già come causa dell'intollerabilità della prosecuzione della
4 vita coniugale (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 25966 del 15 dicembre 2016 secondo cui:
“l'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell'obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa”). Difatti, considerato il clima di forte tensione esistente all'epoca dei fatti, non ha costituito violazione di un dovere coniugale la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi era definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio doveva considerarsi irreversibile. Sul punto la a dedotto che il marito, dopo un ricovero ospedaliero, in data 27.01.2019 Pt_1 l'aveva informata che non sarebbe tornato presso la casa coniugale e che si sarebbe trasferito presso l'abitazione dei suoi genitori per trascorrere un po' di tempo con la madre, abbandonando il tetto coniugale, non essendo più tornato a vivere nella casa coniugale con il trascorrere del tempo. Di contro, il ha riferito che i coniugi erano già in crisi (a causa di una relazione extraconiugale CP_1 intrattenuta dalla moglie in chat) e che i continui litigi avevano compromesso il loro rapporto di fiducia. Per tale motivo, dopo il suo intervento chirurgico, aveva deciso di trasferirsi temporaneamente a casa della genitrice (circostanza confermata anche dalla controparte) al fine di valutare una separazione consensuale, attesa l'intollerabilità della convivenza. A riprova di quanto sostenuto il resistente ha depositato sia il contenuto della citata comunicazione indirizzata alla moglie nel gennaio 2019 (“Ciao mi dispiace per come è andata. Forse prima Pt_1 non sono riuscito bene a spiegarti le mie ragioni, anche perché ero molto preso dall'ansia. La decisione di non tornare a casa uscito dall'ospedale è soprattutto legata al fatto che in questo momento, dopo quello che mi è successo, non ho proprio la forza di sopportare la situazione tra di noi. Che non andava già lo sapevamo bene entrambi. Ultimamente non avevamo più un vero e proprio dialogo ma solo poche parole…Spero che in questa maniera entrambi riusciremo a tornare quanto meno sereni, e far godere di questa serenità anche nostra figlia. In questo momento particolare è proprio di questo che ho bisogno, della tranquillità…e questa non posso ritrovarla in un posto in cui già prima non c'era. TT Anna”), dalla quale si evince che i coniugi erano già in crisi da tempo, sia la raccomandata recante data 11.03.2019 inviata dal suo procuratore (ricevuta dalla l 21.03.2019), in cui il marito comunicava alla moglie la volontà di addivenire ad Pt_1 una separazione consensuale perché la convivenza tra loro era divenuta intollerabile (cfr. doc. n. 8 depositato allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 22.10.2019). Ebbene, le motivazioni riferite dal circa la frattura del rapporto coniugale hanno trovato CP_1 conferma nelle allegazioni depositate unitamente alla sua comparsa di risposta mentre la controparte si è limitata a contestarle genericamente senza dedurre alcunché a riguardo, motivo per cui l'istanza di addebito della separazione formulata della on può trovare accoglimento. Pt_1
4.- Passando alle pronunce accessorie, questo Tribunale deve confermare le condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 06.11.2019 regolanti l'affidamento condiviso della figlia minore, il suo collocamento presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita paterno, in difetto di circostanze sopravvenute e di istanze contrarie di merito.
5.- Deve, altresì, confermarsi, l'ordinanza presidenziale del 06.11.2019 in merito all'assegnazione in favore della ella casa coniugale (in comproprietà), sita Mola di Bari alla via Francesco Pt_1 Petrarca n. 321, in quanto costei è allo stato collocataria di prole minorenne.
6.- Quanto alle questioni di natura economica, va altresì confermata l'ordinanza presidenziale del 06.11.2019 con riferimento all'ammontare del contributo paterno al mantenimento della figlia , Per_1 così come richiesto dalla stessa inanche in comparsa conclusionale (fermo restando che Pt_1 anche nella memoria integrativa depositata il 19.12.2019 aveva domandato che “ l'On. le Tribunale adito, cotrariis reiectis, riconosca l'assegno di mantenimento mensile in favore della signora
casalinga, non inferiore a Euro 1.000,00 e 500,00 per la figlia ”). Parte_1 Per_1 Detto contributo in sede presidenziale (nel 2019) è stato stabilito in complessivi € 500,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie relative alla figlia.
5 Il ha domandato in sede di comparsa conclusionale la riduzione del contributo paterno al CP_1 mantenimento della figlia ad € 350,00 mensili, adducendo di non riuscire a condurre una vita dignitosa, atteso il suo reddito mensile di circa € 1.600,00/1.700,00, gravato del pagamento di un assegno mensile di € 700,00 in favore moglie (di cui € 200,00 a titolo di assegno di mantenimento muliebre ed € 500,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia), di € 530,00 per la rata integrale del mutuo (oltre alla rata del finanziamento di € 315,00 mensili, estinto tuttavia Pt_3 nelle more del giudizio) e della quota del 60% delle spese straordinarie afferenti alla figlia, oltre alle proprie spese sanitarie. Tenuto conto che la moglie già provvede al mantenimento della figlia in forma diretta essendo collocataria della stessa (la in ogni caso, non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale o Pt_1 la certificazione dell'Agenzia delle Entrate), la riduzione dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole invocata dal non trova alcuna giustificazione. CP_1 Relativamente al , infatti, in atti figurano solo il 730/2016 con reddito complessivo di € CP_1 37.690,00, il 730/2018 di € 33.218,00, il 730/2019 di € 32.534,00, nonché n. 9 buste paga relative all'anno 2019 (da gennaio a settembre), che, anche se non aggiornati, documentano una redditualità superiore a quella da lui solo riferita negli scritti difensivi. Devesi, tuttavia, stigmatizzarsi la condotta di entrambe le parti in causa che non hanno prodotto copia delle dichiarazioni fiscali aggiornate dell'ultimo triennio, nonostante l'ordine impartito dal G.I. all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.06.2025. Inoltre, all'accoglimento dell'istanza di riduzione del contributo paterno al mantenimento della figlia ostano le accresciute esigenze di vita della stessa, che sono fisiologicamente aumentate nel corso degli anni e non certo ridottesi, risalendo l'ultima ordinanza che ha determinato l'ammontare del contributo al mantenimento della prole al 06.11.2019, il che depone al contrario quantomeno per un conferma del relativo importo (non avendo la ormulato alcuna domanda di incremento Pt_1 del contributo paterno al mantenimento della figlia). Invero, mentre all'epoca dell'ordinanza presidenziale (novembre 2019) la figlia della coppia aveva 10 anni, attualmente ha 15 anni sicché ha maggiori esigenze di vita e, quindi, anche di spesa;
tanto in ossequio al principio di diritto secondo cui “In tema di assegno di mantenimento e di concreta determinazione del relativo ammontare, è incensurabile in sede di legittimità, perché formulato in maniera non illogica, l'apprezzamento del giudice di merito fondato sui seguenti elementi:
…l'aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione…” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 03/08/2007, n.17055). D'altronde deve rilevarsi che il è in grado di corrispondere detto importo in favore della figlia, CP_1 considerata l'avvenuta estinzione del finanziamento (dalla documentazione in atti parrebbe che Pt_3 il finanziamento, con rata mensile di cieca € 315,00 mensili e di cui si è fatto carico il resistente, sia scaduto nel mese di gennaio 2021) nonché la circostanza che il resistente non sarà più tenuto né al pagamento dell'assegno di mantenimento muliebre né al versamento integrale della rata del mutuo, di cui si dirà meglio oltre, così conseguendo un risparmio di spesa. Pertanto, fermo restando che la ricorrente vi provvederà in via diretta quale genitore collocatario della figlia, il continuerà a versare alla titolo di contributo paterno al mantenimento CP_1 Pt_1 della figlia € 500,00 mensili a decorrere dal mese di novembre 2019 (decorrenza così determinata con ordinanza del 06.11.2019) ed entro il giorno 15 di ogni mese, oltre aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi. 6.1. – Non merita accoglimento l'istanza di parte resistente di riduzione della percentuale della contribuzione paterna alle spese straordinarie relative alla figlia, motivo per cui a conferma dell'ordinanza presidenziale del 06.11.2019 detto contributo deve continuare ad essere versato nella misura del 60% a carico del , fermo restando che dette spese straordinarie dovranno continuare CP_1 ad essere individuate in virtù del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019.
6 Ciò viene disposto sia per le ragioni già esplicate dal Presidente nella citata ordinanza, secondo cui
“il resistente è, al momento, l'unico soggetto dotato di reddito certo” sia per la sperequazione reddituale tra le parti.
6.2.- Di contro, merita accoglimento l'istanza del di ripartire nella misura del 50%, il CP_1 pagamento della rata del mutuo contratto da entrambe le parti processuali per l'acquisto della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi. Appare opportuno rimarcare che il pagamento integrale delle rate del mutuo da parte del padre era stato disposto in sede presidenziale quale misura provvisoria e parametrata ad esigenze contingenti. Allo stato, tenuto conto della necessità di riequilibrare gli oneri economici tra i coniugi e di distinguere i costi connessi al mero mantenimento della figlia dalle spese inerenti al godimento di un bene di proprietà comune, si ritiene equo porre a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%, il pagamento della rata del mutuo, pari a circa € 530,00 mensili, trattandosi di un'obbligazione contrattuale che deve ricadere per legge su ambedue contraenti. Tale soluzione consente, da un lato, di garantire il contributo paterno alle esigenze della minore secondi criteri di proporzionalità e, dall'altro, di condividere tra entrambi i genitori l'onere derivante da un impegno finanziario che attiene non già al mantenimento del minore ma ad un obbligo di carattere patrimoniale relativo alla casa coniugale (assegnata alla sin dalla fase Pt_1 presidenziale, con suo conseguente risparmio di spesa). Pertanto, a modifica dell'ordinanza presidenziale del 06.11.2019, a decorrere dal corrente mese di novembre 2025 (decorrenza così determinata trattandosi di decisione conseguita al vaglio istruttorio collegiale), deve revocarsi l'obbligo posto a carico del di provvedere al pagamento integrale CP_1 della rata del mutuo della casa coniugale, il cui onere graverà nella misura del 50% a carico di ciascun mutuatario.
7.- L'ordinanza presidenziale del 06.11.2019 deve essere modificata con riferimento all'assegno di mantenimento muliebre, che deve essere revocato dal corrente mese di novembre 2025 (decorrenza così determinata in ragione del necessario vaglio istruttorio collegiale). Sul punto, il resistente ha chiesto la revoca di detto assegno mentre parte ricorrente ha chiesto l'aumento ad € 1.000,00 mensili. La citata ordinanza aveva stabilito l'assegno di mantenimento muliebre in € 200,00 mensili in ragione del fatto che il era, all'epoca, l'unico soggetto dotato di reddito certo, pur riconoscendo che CP_1 la osse munita di capacità lavorativa, messa a frutto in passato. Pt_1 Deve preliminarmente osservarsi che in sede di separazione, l'assegno di mantenimento in favore della moglie spetta al coniuge che non è in grado, con i propri redditi, di provvedere al proprio sostentamento e di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi i coniugi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. La Corte di legittimità ha chiarito che, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 10 febbraio 2022, n. 4327; 10 maggio 2017 n.11504; 16 maggio 2017, n. 12196; 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Orbene, alla luce della situazione reddituale già analizzata (sebbene entrambe le parti abbiano omesso di depositare le proprie dichiarazioni fiscali aggiornate e, in particolare, la non abbia Pt_1 depositato alcuna dichiarazione fiscale né attestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate comprovante il suo stato di disoccupazione mentre il si sia limitato a depositare dichiarazioni CP_1 fiscali e buste paga aggiornate all'anno 2019), si deve rilevare quanto segue. La revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, così come richiesto dal resistente, si fonda sulla valutazione dell'autosufficienza economica di quest'ultima, ai sensi dell'art. 156 c.c., come interpretato anche dalla giurisprudenza di legittimità.
7 Nel caso di specie, la è attualmente cinquantenne, dunque ancora in età lavorativa, in Pt_1 buone condizioni di salute e vanta pregressa esperienza lavorativa come operaia tessile. ST ha dichiarato di aver abbandonato l'attività lavorativa alla nascita della figlia mentre il marito, dal canto suo, ha riferito che la stessa svolgeva attività lavorativa non regolare come badante. Sul punto, all'udienza del 07.12.2022, in sede di interrogatorio formale, la ricorrente ha negato tali circostanze ma ha poco verosimilmente dichiarato che avrebbe assistito l'anziano indicato dal marito a mero titolo di amicizia su invito della di lui moglie (“…talvolta la moglie del sig. , Persona_2 sig.ra , mi ha chiesto di tenere compagnia a suo marito a titolo di amicizia…”) Parte_4 mentre all'udienza del 12.04.2023 da un lato la teste ha confermato solo di aver fornito Tes_1 il recapito telefonico della l figlio di un potenziale datore di lavoro, senza avere certezza Pt_1 sull'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa (“confermo che nel 2018 detti al figlio dell'anziano il recapito telefonico di perché quest'ultima mi espresse Persona_2 Parte_1 il desiderio di iniziare a lavorare. Non so se la abbia effettivamente svolto l'attività di Pt_1 badante in favore del , che comunque è da tempo deceduto”) e dall'altro lato la teste Per_2 [...]
(sorella della ricorrente), ha dichiarato di non sapere nulla in ordine alle vicende Testimone_2 lavorative della sorella (“Nulla so in ordine alle circostanze di prova che mi vengono fatte né so dire se mia sorella svolge attività di bandate”). Dalla disamina nel compendio istruttorio si evince che la pur avendo riferito di aver Pt_1 cessato l'attività di operaia tessile per dedicarsi alla cura della figlia, non risulta aver dimostrato alcuna condizione oggettiva di inidoneità al lavoro o di impossibilità di reperire un'occupazione consona alle competenze maturate, anche tenuto conto dell'odierno contesto socioeconomico, ferma restando l'inverosimiglianza dell'accudimento dell'anziano indicato sin dalla comparsa di risposta dal marito “per spirito di amicizia”. Sebbene le risultanze testimoniali, riferite all'ipotesi di lavori “in nero”, non consentano di ritenere provato un effettivo esercizio retribuito di attività lavorativa, esse confermano la persistente capacità lavorativa e la possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro da parte della ricorrente. Deve inoltre rilevarsi che la disponibilità della casa coniugale, unitamente all'esonero dal pagamento della quota del mutuo, ha costituito e costituisci tuttora (limitatamente alla sola assegnazione della casa coniugale), un beneficio patrimoniale rilevante, idoneo a soddisfare parte delle esigenze abitative della beneficiaria, con suo conseguente risparmio di spesa da un eventuale esborso locativo. Peraltro, occorre tenere conto del fatto che il ha documentato di essere anche gravato da un CP_1 canone locativo mensile e della circostanza che la ncamera per intero l'A.U.U. (anche Pt_1 per effetto della presente pronuncia), risultando in ogni caso ininfluente ai fini decisori l'allegazione di parte ricorrente (peraltro, tardiva e non documentata perché dedotta per la prima volta nella memoria di replica) in ordine all'emissione di un decreto penale di condanna nel 2019 nei confronti del perché relativo ad un lasso temporale antecedente all'ordinanza presidenziale del CP_1 novembre 2019, in forza della quale il fu onerato dal Tribunale del versamento dell'assegno CP_1 di mantenimento muliebre e del contributo paterno al mantenimento della prole. Pertanto, in assenza di elementi ostativi oggettivi all'inserimento della nel mondo del Pt_1 lavoro e considerate le condizioni patrimoniali attuali (assegnazione della casa coniugale), questo Tribunale ritiene sussistente la capacità lavorativa della donna e, conseguentemente, la sua idoneità a procurarsi mezzi adeguati al proprio sostentamento. Per l'effetto, a modifica dell'ordinanza presidenziale del 06.11.2019, revoca a decorrere dal corrente mese di novembre 2025 l'obbligo posto a carico del di versare un assegno di mantenimento CP_1 muliebre in favore della Pt_1
8.- Deve disporsi che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole ( , il quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente Parte_1 erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
9.- Quanto alla domanda proposta dalla finalizzata ad ottenere la condanna del Pt_1 CP_1 al pagamento in suo favore della somma di € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno “anche endofamiliare” (domanda, come innanzi precisato, giammai rinunciata, considerato che la Pt_1
8 all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.06.2025, nel riportarsi integralmente ai precedenti verbali di causa, ha insistito sulle rassegnate conclusioni), devesi rilevare che tale domanda non può trovare spazio nell'ambito del presente giudizio in quanto non legata da vincolo di connessione stretta e qualificata al presente giudizio (come già, peraltro anticipato dal G.I. nell'ordinanza del 21.02.2021). Solo per completezza è, infatti, il caso di rimarcare come il Tribunale non possa che aderire all'indirizzo ripetutamente espresso dalla Suprema Corte e qui richiamato: “… questa Corte ha già ritenuto che le fattispecie di cumulo soggettivo di domande ex art. 33 cod. proc. Civ. e di cumulo oggettivo ex art. 104 stesso codice – che sono espressione della cosiddetta connessione per
“coordinazione”, in cui la trattazione simultanea dipende solo dalla volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile con l'unico rischio di una contraddizione logica tra giudicati – non sono comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 40, terzo comma cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 5, legge 353 del 1990), non potendosi ammettere che il mutamento del rito (da ordinario a speciale) imposto da detta norma sia opera di una mera scelta dell'attore di cause non connesse o non legate tra loro da un intenso legame di subordinazione, altrimenti violandosi, peraltro, il principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall'art. 25 Cost.” (Cass. 19 dicembre 1996 n. 11390). In particolare, con riferimento alla materia del divorzio è stato osservato che: “l'art. 40 c.p.c. cod. proc. civ., novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio” (Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638 nonché, nello stesso senso, Cass. 15 maggio 2001 n. 6660 e Cass. 30 agosto 2004 n. 17404). Resta, peraltro, da notare come neppure abbia la u tale istanza espresso motivazioni sul Pt_1 piano del diritto articolate e funzionali a superare i riferiti preliminari rilievi in rito, di guisa che assorbente deve intendersi la declaratoria di inammissibilità nell'ambito del presente giudizio. Pertanto, tale richiesta è inammissibile.
10.- In ordine alle spese di lite, la prevalente soccombenza della rigetto della domanda Pt_1 di addebito e di corresponsione di un assegno di mantenimento muliebre, inammissibilità della domanda risarcitoria e accoglimento della domanda di ripartizione nella misura del 50% della rata del mutuo) determina la condanna di costei al pagamento dei 2/3 delle spese processuali liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 (dovendosi applicare i parametri vigenti all'esaurimento della prestazione difensiva), ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, liquidate secondo i parametri medi con riduzione del 30% stante la tenuità della causa, il tutto secondo la tabella “Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”). Viceversa, la soccombenza del in ordine alla riduzione del contributo paterno ordinario e CP_1 straordinario al mantenimento della figlia nonché l'accordo delle parti sul regime di affidamento, sul collocamento della figlia, sulla regolamentazione del diritto di visita paterno e sull'assegnazione della casa coniugale, inducono a compensare tra le parti il residuo 1/3 delle spese processuali.
11.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 20.06.2019 da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
9 2. rigetta la domanda di addebito proposta dalla Pt_1
3. conferma l'ordinanza presidenziale del 06.11.2019 circa l'affidamento condiviso della figlia, il suo collocamento presso la madre nonché la regolamentazione del diritto di visita;
4. conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Mola di Bari alla via Francesco Petrara n. 321, in favore di Parte_1
5. a conferma dell'ordinanza presidenziale del 06.11.2019, dispone che sia CP_1 tenuto a versare a a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia Parte_1
, a decorrere dal mese di novembre 2019 ed entro il giorno 15 di ogni mese, € 500,00 Per_1 mensili, oltre aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi ed al 60% delle spese straordinarie relative alla figlia, da individuarsi in virtù del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019;
6. a modifica dell'ordinanza presidenziale del 06.11.2019, a decorrere dal corrente mese di novembre 2025, deve revocarsi l'obbligo posto a carico del di provvedere al CP_1 pagamento integrale della rata del mutuo della casa coniugale, il cui onere graverà nella misura del 50% a carico di ciascun contraente;
7. a modifica dell'ordinanza presidenziale del 06.11.2019, revoca l'assegno di mantenimento muliebre a decorrere dal mese di novembre 2025;
8. dispone che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole , che potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente Parte_1 erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
9. dichiara l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dalla Pt_1
10. condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 3.554,13 (pari ai 2/3), oltre accessori di legge se CP_1 dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
11. compensa tra le parti il residuo 1/3 delle spese di lite;
12. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 4 novembre 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
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