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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del GOP, dott. Paolo
Madonna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22518/2018 di R.G.
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Claudio Altomare C.F.: , con studio in CodiceFiscale_2
Napoli alla Via V. Bellini n. 40, presso il quale elegge domicilio, per procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore avv. Gioia Bronzino
ATTRICE
E
(P.IVA ), già con sede in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Trezzano Sul Naviglio (MI), alla Via Leonardo Da Vinci n. 1, in persona del procuratore Avv. rappresentata e difesa dall'Avvocato CP_3
Esposito Antonio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Napoli, alla Via. D. Cimarosa n. 186. CONVENUTA
OGGETTO: inadempimento e risoluzione contrattuale;
risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27.05.2024 tenuta in modalità cartolare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio, incardinato inizialmente dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, veniva riassunto da parte attrice innanzi a questo Tribunale, in ossequio all'ordinanza del 9.04.2018 con cui il Giudice assegnatario della causa, in accoglimento della eccezione di parte convenuta, dichiarava, ai sensi dell'art. 7 c. p. c. la propria incompetenza per materia.
Con l'atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato in data
26.07.2018, l'attrice premesso: a) di avere acquistato in data 17.12.2014, presso il punto vendita di di Napoli uno smartphone I Phone 6 CP_2
16 GB, aderendo all'offerta in abbonamento denominata “All in CP_4
800”, comprensiva della vendita dello smartphone, della consegna della scheda telefonica ricaricabile, della erogazione mensile di 800 minuti di telefonate sui telefoni fissi e sui cellulari, di 800 sms e di navigazione in
Internet al costo di 30 euro mensili per 30 mesi, dietro il pagamento di acconto di 100,00 euro;
b) di avere ritualmente provveduto al pagamento delle rate mensili a scadere in favore del gestore telefonico;
c) che dal
28.08.2016 lo smartphone acquistato cessava di funzionare, non risultando più attivabile la funzione “touch”, per mancanza della linea telefonica e internet;
d) che segnalato l'inconveniente il giorno seguente, il Servizio Clienti di H3G
CP_ [...]
disponeva la consegna del telefono cellulare alla
[...] [...]
- sita in Napoli, Controparte_6 alla via Nicolardi n. 16; e) che all'atto del ritiro dal suddetto punto di assistenza lo smartphone, in data 14.09.2016, risultava non riparato con la scocca rotta ed ammaccata;
f) di avere inoltrato, invano, alla H3G in data
12.10.2016, a mezzo pec, richiesta di risarcimento danni, con sostituzione dello smartphone con altro di pari marca e modello, richiedendo l'autorizzazione alla immediata sospensione delle rate di pagamento sino alla sostituzione;
g) che, a causa del mancato intervento ripristinatorio della H3G,
l'attrice acquistava un altro smartphone;
h) che in data 10.02.2017 veniva redatto verbale negativo di conciliazione dinanzi al Corecom Campania presso cui l'attrice era ricorsa deducendo l'inadempimento contrattuale della e l'ingente danno patrimoniale e non da essa subito, demandando, CP_6 altresì, l'indennizzo ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui alla delibera n.
73/11/CONS, per non avere parte l'H3G risposto al reclamo scritto presentato in data 12.10.2016 ; i) che in data 31.12.2016 la H3G assumeva la denominazione di avendo incorporato la CP_1 [...]
concludeva affinché: “1) Voglia il Tribunale di Parte_2
Napoli accertare 1) il difetto di conformità del predetto bene acquistato rispetto a quello contrattualmente stabilito;
2) la sussistenza dei vizi e difetti contestati, tali da rendere lo smartphone totalmente inservibile;
3) accertare la sussistenza dei danni dello smartphone contestati al ritiro dal Centro di
Assistenza tecnica autorizzato da 4) Accertare e dichiarare CP_6
l'inadempimento di , già nei confronti dell'attrice, in CP_1 CP_6
relazione al contratto di abbonamento e di compravendita del 17/12/14 di smart phone Modello I Phone 6 Space Grey 16 GB in relazione alla offerta di
H3G denominata “All In 800”, Codice Imei n.356953061904207, e per
l'effetto, condannare , già in persona del l.r.p.t. a CP_1 CP_6
consegnare alla attrice videofonino Modello / Phone 6 Pace Grey 16 GB in sostituzione di quello acquistato ed inutilizzabile, ovvero, in subordine a
- 3 - consegnare alla stessa videofonino avente le stesse caratteristiche di quello acquistato nel dicembre del 2014; 4) In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale di inadempimento, accertato il difetto di conformità di cui sopra, Voglia la Giustizia adita dichiarare la risoluzione del contratto stipulato dalla attrice in data 17/12/14
, con la restituzione, da parte di , già del prezzo di CP_1 CP_6
acquisto pagato, pari ad euro 729,10, o, ancora in via più gradata, alla restituzione in favore della attrice di quella minore somma ritenuta di giustizia;
5) In via principale condannare , già a CP_1 CP_6
corrispondere in favore della attrice l' indennizzo per mancata risposta al reclamo del 12/10/16, ai sensi della delibera 73/11/CONS nella misura di euro 100,00 ovvero in subordine in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata, entro il limite di euro 300,00; 6) Sempre in via principale, condannare , già al risarcimento dei CP_1 CP_6
danni subiti dalla attrice a causa di tutto quanto sopra esposto quantificati nella misura di euro 1800,00 ovvero in subordine condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla attrice per quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata, anche in via equitativa, il tutto, comprese le domande di cui ai capi 3, 4 e 5 delle presenti conclusioni, entro il limite di valore di euro 4.900,00. 7) Con vittoria delle spese del presente giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata in data
27.11.2018, si costituiva in giudizio la contestando tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto ed eccepito da parte attrice eccependo, preliminarmente la improcedibilità della domanda per mancata corrispondenza tra la fase giudiziale e stragiudiziale della causa, in specie per la mancata coincidenza contenutistica tra l'istanza di conciliazione e le richieste proposte nell'atto di citazione, non avendo parte attrice avanzato con l'istanza conciliativa la richiesta di risoluzione del contratto come poi
- 4 - proposta nel presente giudizio. Sempre preliminarmente, eccepiva la intervenuta prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 132 n. 4 del Codice del consumo, perché esercitata dopo la scadenza del termine di ventisei mesi decorrenti dalla consegna del bene. Nel merito, deduceva la infondatezza delle pretese attoree in fatto ed in diritto, rilevando che i malfunzionamenti contestati erano riconducibili a problemi estetici provocati dall'incuria del cliente, non già dal Centro di assistenza tecnica, e, dunque, non coperti da garanzia;
richiamava, poi, ad esclusione dell'operatività della garanzia ex art. 132 n. 3 Codice del consumo, che pone una presunzione di preesistenza dei difetti di conformità manifestatisi nei primi sei mesi dalla consegna del bene,
e non dopo 2 anni dall'acquisto. Impugnava, infine, la domanda risarcitoria in ordine al quantum debeatur, rilevandone l'inammissibilità in quanto generica, infondata e non corrispondente al danno lamentato. In ragione di tanto, concludeva affinché: “Il Giudice adito voglia: a) In via preliminare, accertare
e dichiarare la inammissibilità/improcedibilità della domanda per mancata corrispondenza oggettiva tra la fase giudiziale e stragiudiziale;
b) sempre in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione del diritto ai sensi e per gli effetti dell'art 132 del Codice del Consumo;
c) nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto delle preliminari eccezioni sollevate, rigettare la domanda proposta in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte;
d) Accertare e dichiarare l'inesistenza dei danni lamentati e degli indennizzi richiesti, ed in ogni caso rigettare la domanda così come quantificata ritenendo la stessa eccessiva rispetto al danno se ed eventualmente subito;
e) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari.”
All'udienza di trattazione del 20/02/2018, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva i termini ex art 183 comma 6 c.p.c. ed, all'udienza dell'1.07.2019 fissata ai sensi del comma 7, ammetteva la prova testimoniale articolata da parte attrice, abilitando il convenuto alla prova contraria.
- 5 - Espletato il mezzo istruttorio ammesso, precisate le conclusioni, la causa all'udienza del 12.01.2023 il Giudice riservava la causa per la decisione con concessione alle parti dei termini ex art.190 c. p. c. Con provvedimento del
22/07/2023 emesso a scioglimento dell'assunta riserva, il Giudice, invitava parte attrice a depositare copia leggibile dei doc. di cui ai nn. 1 e 7 del foliario della sua produzione, in quanto illeggibili, rinviando la causa all'udienza del
25.01.2024.
Nelle more, con comparsa depositata in data 07/01/2024, si costituiva in giudizio per parte attrice, l'avv. Claudio Altomare, in sostituzione dell'avv.
Gioia Fronzino per rinunzia al mandato, che, richiamate e fatte proprie tutte le richieste, eccezioni e difese proposte dal precedente procuratore, concludeva per l'accoglimento delle domande tutte proposte dall'attrice.
all'udienza del 27/05/2024 tenuta in modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le depositate note scritte, il Giudice, assegnava la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Sulle depositate comparse conclusionali e memorie di replica, la causa giunge ora a questo Tribunale per la decisione.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Invero, giova premettere, che con la riassunzione della causa ai sensi dell'art
50 c.p.c., il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria conservando, quindi, tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, non comportando la riassunzione l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituendo la prosecuzione di quello originario (Cass. civ. n. 5542/2021). Pertanto, risultata l'eccezione di prescrizione sollevata per la prima volta con la comparsa di risposta depositata dalla convenuta nel giudizio riassunto innanzi a questo
- 6 - Tribunale, oltre il termine di cui ai sensi dell'art. 167 comma 2 c.p.c.,
l'eccezione de quo è da considerarsi tardiva e, perciò, non meritevole di accoglimento.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta per la pretesa mancanza di corrispondenza oggettiva tra la fase stragiudiziale e quella giudiziale. Difatti, l'istanza di conciliazione del 15.11.2016, presentata al Corecom Campania, nel capo III., rubricato “Descrizione dei fatti” e nel capo V., rubricato “Richieste”, contiene tutti gli elementi idonei ad individuare i fatti rilevanti di causa nonché il contenuto delle pretese fatte valere in giudizio. In specie, nel citato capo V., vengono riportate tra le richieste: indennizzo per mancata risposta al reclamo, indennizzo per interruzione – sospensione abbonamento dal 18.10.2016, indennizzo per mancato funzionamento videofonino dal 29.08.16, sostituzione videofonino con altro analogo, indennizzo per sospensione linea telefonica e di adsl dall'1.9.2016, risarcimento danni.
Ciò nonostante, la domanda attorea è infondata e va, quindi, rigettata per i motivi di seguito precisati.
Pacifica ed incontestata è la vigenza tra le parti di un contratto di abbonamento telefonico, regolato da un complesso di condizioni che vanno dalla vendita dello smartphone IPhone 6 Space Grey 16 GB, alla consegna della scheda telefonica ricaricabile, dalla erogazione mensile di 800 minuti di telefonate sui telefoni fissi e sui cellulari, di 800 sms e di navigazione in
Internet al costo di 30 euro mensili per 30 mesi, dietro il pagamento di acconto di 100,00 euro, e tale da costituire il presupposto necessario per la verifica della fondatezza della pretesa attorea, l'accertamento della qualificabilità della domanda in termini di inadempimento imputabile alla convenuta per le condotte da essa tenute in corso del Controparte_1
rapporto.
- 7 - Occorre rilevare che, quando un consumatore acquista un bene che presenta dei difetti di conformità, è suo onere procedere alla denunzia dei vizi: se il difetto si manifesta entro sei mesi dalla consegna, l'art. 130 del Codice del consumo, introduce una presunzione in favore del consumatore, considerando quel difetto come già esistente al momento della consegna;
sicché l'acquirente
è gravato del solo onere di allegarne la sussistenza del difetto, dovendo, invece il venditore dimostrare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto – nella versione attuale dell'art. 135 Codice del Consumo, come riformato dal d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170, la presunzione di cui trattasi è stata estesa ad un anno. Decorso il predetto periodo di sei mesi, ed attualmente un anno, sotto il profilo probatorio, tornano ad operare i principi generali ex art. 2697 c.c., sicché spetta al consumatore dimostrare che il vizio sussistesse ab origine. Ciò significa che il consumatore deve provare l'inesatto adempimento, mentre il venditore deve dimostrare di avere consegnato il bene conforme alle caratteristiche tipiche di quel prodotto. Il venditore è responsabile verso il consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, nonché quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Orbene, giova premettere che, essendo stato il contratto concluso in data
17.12.2014, in forza del principio tempus regit actum, il Codice del consumo troverà applicazione nella sua versione antecedente alla riforma apportata dal d.lgs. 170/2021, sicché il termine da considerarsi ai fini indicati è quello di sei mesi di cui all'art. 130. Nel caso che ci occupa, il vizio si manifestava e veniva denunciato successivamente al decorso del termine di sei mesi dalla consegna del bene, e pertanto, superata la presunzione di preesistenza del difetto, il regime probatorio imponeva a parte attrice di dimostrare la sussistenza ab origine del vizio, ossia l'inesattezza dell'adempimento.
- 8 - Orbene, tale circostanza non è riscontrata ne provata agli atti: la Sig.ra difatti, si limitava ad allegare una copia del modulo di Parte_3
accettazione nonché del modulo di riconsegna del cellulare guasto ad opera del Centro di assistenza documenti che non Controparte_6
recano alcuna sottoscrizione e, dunque, privi di elementi identificativi e riferimenti certi utili per l'esame della fattispecie o idonei ad invalidare le ragioni della controparte. Né può implicitamente dedursi l'operatività della garanzia, e quindi, l'inadempimento della per avere il Centro Controparte_1
di assistenza, risultando, dal modulo di accettazione del terminale guasto datato 1.09.2016, rubricato come guasto riscontrato il solo “Problema chiamata”, non riscontrando, né all'atto della presa in consegna né all'atto della riconsegna all'attrice la pretesa ammaccatura.
Orbene, parte attrice non risulta avere sufficientemente provato la sussistenza del vizio, essendosi genericamente limitata a dedurre l'integrità del bene al momento della consegna, senza fornire alcuna documentazione di supporto a detta circostanza;
inoltre, le testimonianze acquisite, rese dai Sig.ri Pt_4
e non appaiono sufficienti a supportare la pretesa
[...] Parte_5
attorea, essendosi i testi citati limitati a dedurre genericamente il malfunzionamento dello smartphone a partire da fine agosto 2016, ma non avendo gli stessi competenze tecniche idonee a poter comprovare che il vizio riscontrato fosse coperto dalla garanzia legale e non già causato da un utilizzo non conforme del bene predetto ad opera di parte attrice. Non avendo la Sig.ra assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, la relativa domanda Pt_3
non risulta meritevole di accoglimento.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza.
Le spese di giudizio vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza e liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei criteri
- 9 - previsti ex D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022 in base al valore della domanda ed ai parametri medi fissati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, e conclusione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda svolta da nei confronti della Parte_3 [...]
; CP_7
- Condanna al pagamento delle spese e compensi di lite Parte_3
in favore della - in persona del l.r.p.t – che liquida in € Controparte_1
2.552,00 di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva.€.851,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €. 851,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, 24/02/2025
Il Giudice
Dr. Paolo Madonna
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