Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Sent. n. 181/2025
N. 1233/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott. Roberto Vignati Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 2540/2024, estensore giudice DOTT.SSA ELEONORA DE CARLO, discussa all'udienza del 26.2.2025 e promossa da:
), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BARBARA FAZZINI ), elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta C.F._1 elettronica Email_1
APPELLANTE CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. LUCA BARCELLINI
e dell'avv. RENATA COLOPI, elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA CESARE BATTISTI 24060 CHIUDUNO, presso il Difensore avv. LUCA BARCELLINI APPELLATA E CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
ROBERTA MARINO ( ) e dell'avv. VANESSA TALARICO C.F._4
, elettivamente domiciliato in MILANO VIA PODGORA 7, C.F._5
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
), ), in Controparte_3 P.IVA_3 CP_4 P.IVA_4
n or A I
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
1
“piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano – Sez. Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, riformare in toto la sentenza n. 2540/2024 pubblicata il 17.05.2024 emessa dal Tribunale di Milano Sez. Lavoro, in persona del Giudice Dott. ssa Eleonora De Carlo in seno al proc. n. 12373/2023 R.G., promosso da , Controparte_2 sentenza non notificata, per tutti i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, ridurre le somme liquidate a titolo di spese legali e rimborso contributo unificato alle sole imputabili alla e, conseguentemente, condannare il Pt_1
Sig. alla restit lle somme percepite in eccedenza, Controparte_2 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario a norma dell'Articolo 93 del Codice di Procedura Civile”.
PER LA PARTE APPELLATA RICCIARDI
“1) Rigettare le domande tutte proposte con il ricorso in appello poiché infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente 2) Confermare integralmente l'appellata sentenza di primo grado del Tribunale di Milano - Giudice del Lavoro dott.ssa Eleonora De Carlo n. 2540/24. 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi anche tenuto conto del comportamento processuale avversario”.
PER LA PARTE APPELLATA Controparte_1
In parziale riforma della sentenza n. 2540/2024 pubblicata il 17 maggio 2024 procedimento RG 12373/2023: Compensare le spese del giudizio di primo grado, per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze professionali per il presente grado di giudizio.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 15.11.2024, Parte_1 Parte (di seguito, “ ”) proponeva imp indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere con riguardo all'azione esperita da nei riguardi della stessa e delle altre convenute Controparte_2 [...]
E , onde sentirle con CP_1 CP_4 Controparte_3 in solido (la prima quale datrice di lavoro e le altre ex art. 29 d. lgs. n. 276/03) al pagamento di differenze retributive per € 4.590,25 (o, in subordine, € 4.231,97), in virtù dell'invocato inquadramento nel 2° livello C.C.N.L. Imprese di Pulizia-Multiservizi.
In particolare, il primo Giudice aveva rilevato come i Difensori delle parti avessero concordemente richiesto tale declaratoria, in ragione del pacifico pagamento del capitale successivamente all'instaurazione del giudizio, insistendo per la statuizione sulle sole spese di lite.
2 Queste ultime – quantificate in complessivi € 1.200,00 oltre oneri e accessori di Legge – erano state poste dal TRIBUNALE a carico di tutte le resistenti in solido.
A sostegno di tale decisione, era stato osservato nella sentenza come il deposito del ricorso fosse stato reso necessario dall'imminente decorso del termine biennale di decadenza relativo alla responsabilità solidale di
[...]
Controparte_3
Quanto alle specifiche posizioni di ciascuna convenuta, il TRIBUNALE aveva rilevato come la datrice di lavoro fosse stata consorziata di CP_1 Parte
, come da regolamento intern di primo grado (sub doc. 7), con conseguente corresponsabilità di quest'ultima società – al pari delle altre committenti convenute – ai sensi dell'art. 29 d. lgs. cit..
Con un primo, articolato motivo di gravame, l'appellante censurava la rilevanza attribuita dal TRIBUNALE al citato regolamento interno di CP_1 benché dalla stessa formalmente contestato – in quanto privo di data e di sottoscrizione – nella memoria difensiva, sulla base della visura camerale storica, prodotta dallo stesso sub doc. 2 del proprio fascicolo, CP_2 attestante l'assenza del vincolo ffermato in sentenza.
Parte Su tale presupposto, riteneva la propria corresponsabilità circoscritta al solo appalto relativo ai servizi espletati presso l'“Hotel Pioppeto” dal 01.02.2023, pari a circa 1/5 dell'intero periodo lavorativo oggetto di causa.
Con il secondo motivo, si denunciava la violazione ed errata applicazione dell'art. 29 d. lgs. cit., commessa dal TRIBUNALE – ad avviso di CLS – per non avere proporzionalmente limitato la pronuncia di condanna in punto spese.
Precisava l'appellante che a tale condanna la stessa aveva dato esecuzione in data 27.05.2024, con pagamento di € 1.799,94 in favore di CP_2
Parte In terzo luogo, lamentava l'omessa valutazione – in contrasto con gli artt. 420 e 91 c.p.c. – dell'ingiustificato rifiuto opposto dal ricorrente all'offerta conciliativa, dalla stessa formulata in primo grado con riferimento alle spese processuali, per l'importo di € 600,00, pari alla metà di quello liquidato in sentenza e, pertanto, superiore alla quota della propria corresponsabilità, come sopra individuata.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, riducesse l'importo delle spese processuali poste a suo carico, condannando alla restituzione delle somme percepite in eccedenza, CP_2 oltre interessi ione dal dovuto al soddisfo, nonché alla rifusione di quelle del grado di appello, da distrarsi in favore del Difensore antistatario.
3 L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 3.2.2025, CP_2 chiedendo ell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
L'appellata si costituiva il 12.2.2025, domandando che, in CP_1 parziale rif impugnata, le spese del giudizio di primo grado fossero integralmente compensate, con vittoria di quelle relative alla presente fase del giudizio.
All'udienza del 26.2.2025, nella dichiarata contumacia delle appellate CP_4
e , la causa veniva decisa come da dispositivo in
[...] Controparte_3
t
__________________
L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
La tesi su cui si basa l'odierna impugnazione, secondo cui l'adesione di CP_1 al consorzio sarebbe smentita dalla visura, allegata sub doc. 2 al
[...]
primo grado, secondo l'appellante prevalente sul regolamento interno (doc. 7 ric. I gr.), dalla stessa tempestivamente contestato, non può essere condivisa.
Occorre, in proposito, anzitutto evidenziare come la citata visura camerale – Parte invocata da a scanso della propria responsabilità solidale fin dal primo grado – non enta in alcun modo di escludere la partecipazione della datrice di lavoro al durante il periodo oggetto di causa. CP_1 CP_5
Parte Tale documento attesta, infatti, come avesse rivestito, fino al 23.8.2019, la natura di società consortile, ma non ca i soggetti aderenti;
per il periodo successivo, dalla visura risulta che la stessa è divenuta una ordinaria SPA, con la conseguenza che l'eventuale vincolo si sarebbe costituito tramite un contratto di , le cui parti – in assenza di un vincolo societario – non CP_5 sarebbero comunque risultate dalla visura.
La diversa modalità operativa è resa evidente dal contenuto dell'oggetto sociale, che – prima della trasformazione – prevedeva “lo scopo di rendere più solida e stabile la collaborazione tra i consorziati, anche al fine di poter partecipare ad appalti pubblici e/o privati” (con la precisazione che “il CP_5 potrà inoltre avvalersi delle consorziate per eseguire lavori di manovalanza, facchinaggio, logistica, distribuzione e trasporti vari”: v. visura cit., pagg. 20.21), mentre, per l'epoca successiva, si limitava ad elencare attività e servizi (“fornitura di personale per servizi di portierato, prevenzione, incendi e vigilanza antincendio, custodia, reception…”: v. pag. 3), direttamente eseguibili dalla società.
4 La differenza fra i due istituti è stata ben delineata dal Supremo Collegio nella pronuncia n. 23371 del 29.8.2024, nella quale si spiega: “il è, invero,
CP_5 il contratto con cui più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (articolo 2602 e ss. codice civile), il cioè non mira a produrre guadagni da distribuire tra i
CP_5 consorziati ma a mantenere e ad aumentare il reddito dell'attività dei singoli consorziati ed è aperto all'adesione successiva di altre imprese. In disparte il fatto che - al pari della società - il è anzitutto un contratto, poi
CP_5 un'organizzazione, la differenza tra il di , diretto a creare
CP_5 un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, e quello di società (art. 2247 c.c.), in cui le parti conferiscono beni e servizi, per "l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di divederne gli utili", è di chiara evidenza. - … - la differenza tra le società ed i consorzi o le società consortili è stata, peraltro, ben rimarcata dalla giurisprudenza di questa Corte. Si è affermato, infatti, che il contratto di
di cui all'art. 2602 c.c. comporta non già l'assorbimento delle CP_5 onsorziate in un organismo unitario, realizzativo di un rapporto di immedesimazione organica con le singole contraenti (come accade nelle società), bensì la costituzione tra le stesse di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, ciascuna delle quali è affidata ad un'organizzazione autonoma avente, nell'attività di gestione svolta, rilevanza esterna (Cass., n.6569/2020). Il consorzio costituito per gli scopi previsti dall'art. 2602 c.c., non potendo avere per sé alcun vantaggio, in quanto lo stesso, al pari dell'eventuale svantaggio, appartiene unicamente e solo alle imprese consorziate, ha l'obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge o quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche realizzate da una o più imprese consorziate, oppure dallo stesso con CP_5 strutture proprie o con impiego di imprese terze”.
Secondo tali principi, un è un contratto tra più società o imprese che CP_5 non assume autonoma à e non mira alla distribuzione di utili fra i soci ma unicamente al coordinamento dell'attività comune, mentre tramite la Parte società consortile – quale era fino al 2019 – più imprese si uniscono in un nuovo ente, dando luogo 'organizzazione comune.
Nessuna rilevanza può, pertanto, rivestire – a sostegno della tesi dell'odierna appellante – la mancata indicazione di fra i soci dell'attuale CP_1
SPA (tali e , mentre, per la fase Controparte_6 Controparte_7 precedente, la visura non indicava alcuno dei partecipanti alla società consortile e non risulta, pertanto, significativa sul punto.
Parte Se, poi, è vero che ha contestato in primo grado la valenza probatoria del regolamento, prodotto dal ricorrente sub doc. 7, va altresì considerato come la stessa – diversamente dalla controparte – sarebbe stata certamente in grado di documentare la composizione della propria compagine sociale all'epoca di instaurazione del rapporto di lavoro fra lo stesso e (1.1.19) CP_1 al fine di smentire l'affermato vincolo consortile.
5 La vicinanza della prova avrebbe, pertanto, consentito all'odierna appellante una difesa circostanziata, del tutto mancata nel caso di specie, in cui la stessa si è limitata a contestare in modo del tutto generico le specifiche deduzioni svolte nel ricorso di primo grado in ordine alla sua qualità di committente durante tutte le fasi del rapporto.
Giova in proposito evidenziare come, per condivisa giurisprudenza, “… dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato” (Cass. 27.8.2020, n. 17889), tanto più se tale negazione proviene dalla parte che più agevolmente avrebbe potuto documentare le concrete modalità di svolgimento della vicenda oggetto di causa.
Considerazione, questa, avvalorata dalle risultanze sopravvenute, addotte Parte dall'odierno appellato che ha prodotto le allegazioni con cui – CP_2 in separato giudizio pendente inter partes – ha espressamente affermato e dimostrato il proprio ruolo di appaltante nell'ambito di tutti i contratti oggetto di causa.
In particolare, nell'atto, allegato sub 5 alla memoria del predetto appellato, Parte
afferma:
“23. Nell'ambito della struttura appena descritta, stipulava Pt_1 con i seguenti contratti: - contr alto per i Controparte_1 servizi di reception, portierato e controllo accessi per i siti di
[...] in Milano e dell'Hotel Pioppeto (Effebi Srl) CP_3
AR (Doc. n. 5 – contratto appalto e Hotel Pioppeto); - CP_3 contratto di appalto per i servizi di rece portierato e controllo accessi per i siti di Milano, AR e Adria (Doc. n. 6 – CP_4 contratto di app;
- contratto di Franchising avente ad CP_4 oggetto utilizzo del Know-how nella gestione dei servizi di portierato, reception, custodia e controllo accessi (servizi centrale operativa), utilizzo del marchio (e del logo) (Doc. n. 7 – contratto di Pt_1 franchising)”.
I contratti sopra elencati sono stati prodotti dallo stesso sub doc. 6. CP_2
Parte Il ruolo di committente, assunto da con riferimento a tutti gli appalti oggetto di causa, ha – pertanto – trov iena conferma sul piano sostanziale.
A fronte di tali produzioni, la Difesa dell'odierna appellante si è, infatti, limitata ad invocare, in sede di discussione, la valutazione del quadro probatorio esistente al momento della pronuncia di primo grado, senza considerare come la presente fase processuale sia deputata all'esame del merito della controversia, da compiersi in base alle risultanze ritualmente acquisite agli atti di causa.
6 Fra queste rientrano certamente le citate produzioni dell'appellato CP_2 in quanto relative a documenti di formazione successiva alla p Parte primo grado, idonei a smentire la tesi con cui ha sostenuto la propria estraneità agli appalti precedenti l'ultimo, eseguito presso l'Hotel Pioppeto.
Né a diverse valutazioni può indurre il riferimento – compiuto a sostegno del gravame – al rifiuto, che secondo CLS sarebbe stato opposto da CP_2 all'offerta conciliativa di € 600,00, formulata in primo grado sulle spese, in quanto inferiore all'importo, correttamente riconosciuto dalla sentenza a carico solidale delle parti convenute.
A quest'ultimo riguardo, giova evidenziare come la richiesta di parziale compensazione delle spese di primo grado sia stata avanzata dall'appellata senza formale proposizione di appello incidentale, che CP_1 sarebbe, in ogni caso, stato improcedibile difetto di notificazione della memoria difensiva (v. Cass. Cass. 17.5.2022, n. 15726, secondo cui “nei giudizi soggetti al rito del lavoro, la mancata produzione, entro l'udienza di discussione, della memoria contenente l'appello incidentale notificato determina l'improcedibilità dell'impugnazione ex art. 348, comma 1, c.p.c., trattandosi di adempimento non gravoso - e dunque non lesivo del diritto di difesa - funzionale a garantire il contraddittorio nell'ottica della ragionevole durata del processo”; conf. Cass. 19.1.2016, n. 837).
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
In ragione della soccombenza, l'appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellato CP_2
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio.
La posizione processuale dell'appellata rispetto al motivo di CP_1 gravame giustifica la compensazione d a società e l'odierna appellante.
Nulla va disposto al riguardo con riferimento alle restanti appellate, rimaste contumaci.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
7 Conferma la sentenza n. 2540/2024 del Tribunale di MILANO;
condanna l'appellante a rifondere a le spese del grado, che Controparte_2 liquida in complessivi € 1.000,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
compensa ogni altra spesa;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 26/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)
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