Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2018, n. 17374
CASS
Sentenza 3 luglio 2018

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L'art. 389 c.p.c. è disposizione che riguarda sia l'esecuzione spontanea che quella coatta e comprende le domande di restituzione e di riduzione in pristino di ciò che è stato pagato in base a sentenza di appello cassata ed a sentenza di primo grado confermata in appello e poi cassata, ma non quelle presentate in appello dal soccombente in primo grado, in previsione dell'eventuale riforma del titolo di condanna. In particolare, la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione non è tenuta, in relazione alle prestazioni eseguite in forza della decisione d'appello annullata, a dimostrare un suo diritto preesistente alla sentenza cassata e da questa leso, poiché la predetta norma tende a ripristinare la situazione di fatto esistente prima di tale sentenza, illegittimamente modificata in virtù di un titolo rescindibile e la cui rescissione opera "ex tunc", senza che vengano in rilievo valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens" rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato una domanda di restituzione perché ritenuta generica e non provata, nonostante il titolo di condanna fosse stato caducato e la sua avvenuta esecuzione non fosse contestata).

La pronuncia di restituzione della somma che una parte abbia corrisposto in forza di una sentenza poi cassata può essere omessa dal giudice di rinvio quando questi, con la decisione che definisce il relativo giudizio, ponga nuovamente in essere il titolo giustificativo del pagamento, condannando la medesima parte a versare un importo pari o superiore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2018, n. 17374
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17374
    Data del deposito : 3 luglio 2018

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