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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/04/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1294/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Marianna Galioto Presidente relatore dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 1294/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ; elettivamente domiciliati in Benevento, Viale Atlantici n. 27, presso C.F._2 lo studio dell'avv. Mario Izzo, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , già , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Milano, via Monte di Pietà n. 15, presso lo studio dell'avv. Manuela
Maria Grassi, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Luca Filippo
Andrea Szego;
appellata
pagina 1 di 19 C.F. ) e, per essa, la procuratrice speciale Parte_3 P.IVA_2 CP_3
, quale cessionaria del credito di , elettivamente domiciliata in
[...] Controparte_1
Milano, via Appiani n. 7, presso lo studio dell'avv. Giulia Galati, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Andrea Siena;
appellata
Avente ad oggetto: fideiussione
Sulle seguenti conclusioni
Per e Parte_1 Parte_2
“Accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2530/2023 del
Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio n. 16580/2019 del Ruolo Generale:
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda riconvenzionale per tutto quanto esposto al primo motivo del presente appello;
- dichiarare la nullità della fideiussione perché rilasciata su moduli bancari e conformi allo schema
ABI e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno da illecito da antitrust in favore degli odierni appellanti, comprensivo sia del lucro cessante che del danno emergente, oltre che degli interessi, da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo CTU ovvero in via equitativa;
− dichiarare la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1346 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto della medesima ovvero l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art.1955 c.c.;
− dichiarare la decadenza ex art.1957 c.c. e la consequenziale estinzione della fideiussione;
− accertare e dichiarare, anche all'esito di CTU contabile che sin d'ora si richiede, che il contratto di finanziamento del 29/7/2011 è in usura originaria per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte nel presente atto e per l'effetto, in applicazione dell'art.1815 2° co. cod. civ. dichiarare non dovuti gli interessi in relazione al contratto de quo e, ancora per l'effetto, accertare gli effettivi rapporti di dare-avere tra le parti;
− in ogni caso, dichiarare non dovute le somme richieste agli odierni appellanti da parte dell' per tutti i motivi sopraesposti;
Controparte_4
pagina 2 di 19 - In via subordinata e nella denegatissima ipotesi di mancato accoglimento dei motivi che precedono accogliere il motivo di appello n.6) e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata compensare le spese del giudizio di primo grado.
- Condannarsi l'appellata al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, si chiede accogliersi le richieste istruttorie non ammesse e/o rigettate nel giudizio di primo grado e nello specifico:
I. Disporsi C.T.U. tecnico – contabile al fine di:
a) Accertare, con riferimento al contratto di finanziamento, il T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo
Globale) alla data di stipula del mutuo, tenendo conto, ai sensi dell'art. 2 L.108/96, degli interessi, di tutte le commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo convenute e delle spese, ivi compresi gli interessi di mora e la commissione di estinzione anticipata;
b) Accertare se il TAEG, come sopra calcolato, risulti superiore, o meno, al tasso soglia usura vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento;
c) In caso di TAEG superiore al tasso soglia usura, rielaborare il piano di ammortamento del finanziamento senza alcuna applicazione di interessi di qualunque natura, ai sensi dell'art. 1815
c.c. o in alternativa secondo i principi elaborati dalla recente giurisprudenza a seguito dell'emissione della recente sentenza Cass.Civ.Sez.Un.18 settembre 2020 n.19597;
d) Sulla base del piano di ammortamento così rielaborato in caso di TAEG superiore al tasso soglia usura, accertare la sussistenza, o meno, dei presupposti per la risoluzione del contratto alla data dichiarata dalla tenuto conto dei pagamenti eseguiti dal mutuatario;
CP_5
e) Determinare il saldo dare/avere tra le parti, tenuto conto dei pagamenti eseguiti dal mutuatario.
f) Verifichi se lo sviluppo del predetto ammortamento sia avvenuto con applicazione del regime composto ovvero con applicazione del regime semplice. Nel caso di applicazione del regime composto determini l'eventuale maggior esborso a carico del mutuatario.
g) Determinare altresì il TAEG sul tasso corrispettivo considerando anche l'eventuale maggior esborso determinato secondo quanto indicato al precedente punto f) confrontandolo con il tasso soglia come sopra precisato riferendo se vi sia stato o meno il suo superamento.
pagina 3 di 19 h) Quantificare il risarcimento del danno – sia da lucro cessante che da danno emergente – oltre interessi, in conseguenza della nullità della fideiussione prestata dai sigg.ri e per Pt_1 Pt_2
violazione della legge antitrust (art. 2 L. 287/1990)”.
Per Controparte_1
“Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso: respingere l'appello dei signori e;
Pt_1 Pt_2
occorrendo, accogliere il motivo di appello incidentale proposto da;
Parte_3
con il favore delle spese di lite”.
Per Parte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, contrariis rejectis in riforma della sentenza impugnata:
A) in via principale e nelle forme dell'appello incidentale: riformare la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha qualificato il contratto di garanzia quale fideiussione specifica e rideterminare la condanna, per le motivazioni espresse, in € 15.524,17
B) nel merito, in via subordinata, condannare i garanti alla somma di € 15.524,17
C) nel merito, sempre in via principale: rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto
D) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e , quali garanti di IF LI RL (già Parte_1 Parte_2
GO PETROLI PA), convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Milano,
(poi, ), onde sentire dichiarare: Controparte_2 Controparte_1
- la nullità delle garanzie prestate, perché in contrasto con la disciplina antitrust di cui all'art. 2 Legge 287/1990, oltre che per l'indeterminatezza del piano di ammortamento ex art. 1346
c.c. e per il fatto che l'ammortamento alla francese implicava un effetto anatocistico vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
pagina 4 di 19 - l'estinzione delle garanzie per violazione dell'art. 1955 c.c.;
- infine, l'applicazione di tassi usurai sopra – soglia.
2. A fondamento delle proposte domande, gli attori principalmente deducevano:
- di avere prestato fideiussione, in relazione al contratto di finanziamento n. 083108 sottoscritto, in data 29.07.2011, dalla debitrice principale e dall'allora Controparte_2
(oggi , per complessivi euro 1.250.000,00, da restituire in rate
[...] Controparte_1
semestrali, dal 31.12.2011 al 30.06.2018;
- che, in data 7.02.2019, la aveva chiesto loro il pagamento di euro 92.444,00, quale CP_5
credito scaduto e non corrisposto;
- che tale somma di denaro non era dovuta, in quanto le garanzie prestate dovevano ritenersi nulle o estinte, per le ragioni indicate.
3. , costituendosi nel giudizio di primo grado, concludeva per il Controparte_2
rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, per la condanna degli attori al pagamento di euro 92.144,00, oltre interessi di mora dal 23 ottobre 2019 al soddisfo.
4. In corso di causa, il Tribunale emetteva ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., con la quale ingiungeva agli attori il pagamento di euro 94.449,24, oltre interessi e spese.
5. Con sentenza n. 2530/2023 pubblicata in data 27 marzo 2023, il Tribunale delle Imprese di
Milano così decideva:
“A conferma della ordinanza ingiunzione emessa in data 5.12.2019, condanna Parte_1
e a pagare, in via solidale, in favore di la somma
[...] Parte_2 Controparte_6 complessiva di € 94.449,24, oltre interessi di mora dal 23.10.2019 al saldo, oltre alle spese di lite ivi liquidate;
- condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 CP_7
, già , delle spese di lite, che sono liquidate in € 14.103,00 per
[...] Controparte_2
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come legge”.
6. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
(i) Innanzi tutto, veniva ritenuta fondata la domanda riconvenzionale della Banca, essendo stato documentato il contratto di finanziamento del 29.7.2011 concluso dalla debitrice pagina 5 di 19 principale, oltre che sottoscritto dagli attori quali garanti;
nonché il piano di ammortamento e la certificazione ex art. 50 T.u.b. – (doc. nn. 2 e 3 Banca);
(ii) quanto alle domande attoree, le stesse venivano ritenute infondate, in quanto:
- la garanzia sottoscritta dagli attori era una “fideiussione specifica”, essendo stata inserita nello stesso contratto di finanziamento del 29.7.2011 e risultando accessoria unicamente a tale rapporto contrattuale – così escludendosi che potesse ravvisarsi “un contratto autonomo di garanzia”;
- non appariva rilevante, nella fattispecie concreta, il richiamo al provvedimento di Banca D'Italia
n. 55/2005, in quanto la garanzia esaminata non era una “fideiussione omnibus” e, in ogni caso, anche a ritenere diversamente, la stessa era stata sottoscritta in data 29.07.2011, quindi, a distanza di oltre sei anni dal provvedimento n. 55/2005 di Banca D'Italia;
- pertanto, era onere degli attori allegare e provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) Legge 287/1990 – prova che non si riteneva raggiunta, in quanto i medesimi si erano limitati a dedurre la nullità della garanzia;
- su tali basi, la proposta domanda veniva respinta, con assorbimento dell'ulteriore questione ex art
1957 c.c.;
- la garanzia era determinata o, comunque, determinabile, in considerazione delle condizioni economiche previste nel contratto di finanziamento e dal piano di ammortamento allegato;
- non risultavano provati gli elementi costitutivi di cui all'art. 1955 c.c. e, in particolare, la
“violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949
c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (Cass. 19.02.2020 n. 4175)” – (così, pg.
12 sentenza);
- infine, il piano di ammortamento alla francese non implicava alcun effetto anatocistico vietato ex art. 1283 c.c. e la questione relativa all'applicazione di interessi usurai appariva solo genericamente formulata.
pagina 6 di 19 7. e hanno proposto appello, avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
2530/2023, per i seguenti motivi:
I^ MOTIVO: “Inammissibilità e/o infondatezza della domanda riconvenzionale – i limiti dell'asserita fideiussione e carenza di legittimazione attiva – insussistenza della posizione debitoria”;
II^ MOTIVO: “Nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI”;
III^ MOTIVO: “Decadenza ex art. 1957 c.c.”;
IV^ MOTIVO: “Nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 1346 c.c. e per violazione dell'art. 1955 c.c.”;
V^ MOTIVO: “Illegittimità ammortamento alla francese – anatocismo – interessi usurai – nullità per omesso documento di sintesi”;
VI^ MOTIVO “Sulla parte della sentenza che ha statuito la condanna alle spese nel corso del giudizio di primo grado”.
8. e quale cessionaria del credito, si sono costituiti in Controparte_7 Parte_3 appello e hanno concluso per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
ha proposto appello incidentale in relazione alla qualificazione giuridica della Parte_3
garanzia oggetto di controversia.
9. All'udienza del 2.10.2024, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e, assegnato termine per il deposito di note conclusive, la causa veniva avviata per la discussione orale, avanti al collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 19 marzo 2025.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Deve essere preliminarmente affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
, quale cessionaria del credito di , sollevata dagli Parte_3 Controparte_1
appellanti per la carenza di prova della cessione e della titolarità del credito controverso;
pagina 7 di 19 oltre che per non essere documentata l'iscrizione, nel registro previsto dall'art. 106 TUB, del soggetto incaricato della riscossione del credito.
La Corte ritiene che tali questioni siano infondate per i seguenti principali motivi.
A.1. Quanto al primo profilo, si premette che, secondo l'interpretazione cui si aderisce1, l'onere di allegazione e prova cui è tenuto il cessionario del credito, affinchè possa ritenersi provata la sua legittimazione sostanziale in relazione al credito oggetto di giudizio, si atteggi diversamente a seconda che:
a. il debitore ceduto (ovvero i garanti) contestino o non contestino detta legittimazione sostanziale,
atteso che – in tale ultimo caso – opera il principio di non contestazione;
b. nella prima ipotesi, si deve ulteriormente distinguere il caso in cui si contesti l'esistenza stessa della cessione dei crediti in blocco ovvero la sola inclusione del credito controverso fra quelli ceduti;
b.1. nel primo caso, si ritiene che il cessionario debba indicare e produrre il contratto di cessione dei crediti;
b.2. invece, nella seconda ipotesi, “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad un'operazione da ritenersi certamente esistente, in quanto non contestata, possono essere ben valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli
trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia
desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)”.
A.2. Nel caso in esame, risulta avere prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale, Parte_3
Parte Seconda, n. 45 del 19 aprile 2022 e con il quale si comunicava l'avvenuta cessione di crediti 1 Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 22 giugno 2023, n. 17944; pagina 8 di 19 in blocco, con contratto del 19 aprile 2022 concluso tra e Controparte_1 Parte_3
avente ad oggetto i crediti di (per capitale, interessi, anche di mora, accessori Controparte_1
e spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono classificati a sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca D'Italia – (Allegato “D” . Parte_3
Il contratto di finanziamento concluso, a suo tempo, dal debitore principale, rientra – dal punto di vista temporale e per tipologia - fra quelli oggetto di cessione, così come individuati in Gazzetta
Ufficiale.
La cedente ha confermato la cessione, come da dichiarazione datata 4.3.2024 e prodotta in giudizio da sub doc. n. 1), con indicazione del N.D.G. 0177165547000 (numero direzione Parte_3
generale) e dei crediti ceduti.
Di conseguenza, appare adeguatamente dimostrata la legittimazione attiva della cessionaria in relazione ai crediti oggetto di controversia.
A.3. Quanto all'ulteriore profilo di inammissibilità sollevato da parte appellante e relativo alla mancata iscrizione del soggetto incaricato della riscossione del credito nel registro previsto ai sensi dell'art. 106 Tub (il quale, titolato “Albo degli intermediari finanziari”, al primo comma, prevede che “L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia”) – si ritiene che lo stesso sia infondato.
Invero, secondo l'interpretazione che appare preferibile e già seguita da questa Corte d'Appello,
l'eventuale omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 Tub non comporta l'invalidità degli atti compiuti, “pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con
l'Autorità di Vigilanza o per eventuali profili penalistici”.2
I. Passando al merito, con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata, per avere ritenuto fondata la domanda riconvenzionale proposta da CP_7
.
[...] 2 in tale senso, Cass. Civ. ordinanza n. 7243/2024; pagina 9 di 19 Gli appellanti prospettano che, nelle more del giudizio di primo grado, i medesimi proponevano, ex
art. 615 c.p.c., avanti al Tribunale di Benevento, opposizione all'esecuzione esattoriale intrapresa da a seguito dell'avvenuto pagamento, in favore di Controparte_8 [...]
dell'80% del credito maturato in relazione al citato contratto di finanziamento;
in CP_1
particolare, in quel giudizio, esponeva di avere garantito, quale Controparte_8
gestore del Fondo di Garanzia per le P.M.I., con delibera del 26.05.2011, la copertura del finanziamento erogato dalla Banca a GO TR PA (poi, IF LI RL) sino all'80%; che, stante l'inadempimento degli obbligati, la escuteva tale garanzia e riceveva in CP_5 pagamento, euro 74.759,20, pari all'80% dell'intero debito (= euro 94.443,96); quindi, che
[...]
si era surrogata nei diritti del creditore, richiedendo al debitore ed ai Controparte_8
garanti il pagamento della somma già versata e, stante il loro inadempimento, aveva avviato detta procedura esecutiva mediante l'iscrizione a ruolo.
Rilevano gli appellanti che tale circostanza non sia stata resa nota dalla nel corso del CP_5
giudizio di primo grado ove richiedeva il pagamento di una somma maggiore rispetto a quella ancora dovuta.
La Corte ritiene che la questione, così come proposta, sia fondata nei termini che seguono.
I.A. Gli appellanti hanno documentato l'opposizione all'esecuzione, proposta avanti al Tribunale di
Benevento, così come la costituzione in quel giudizio di e, quale terza Controparte_2
chiamata, di . Controparte_7
Dalla disamina di tali atti si ha conferma del fatto che il pagamento indicato (= euro 74.759,20) e pari all'80% del dovuto sia stato già eseguito da . Controparte_2
Ciò detto, la Corte osserva che la cessionaria del credito costituendosi nel Parte_3 presente giudizio di appello, ha rideterminato il credito residuo e ancora dovuto a saldo in “euro
15.524,17” (così pg. 6 comparsa . Parte_3
Sul punto, la Corte ritiene che i garanti debbano rispondere nei limiti di euro 7.762,00, pari alla metà dell'importo sopra rideterminato e arrotondato all'unità inferiore.
Invero, l'art. 4) del citato contratto di finanziamento stabiliva quanto segue:
pagina 10 di 19 “I garanti Sig.ri e si obbligano a pagare, a Parte_2 Parte_1
semplice richiesta scritta della banca, quanto dovuto dall'impresa e/o dai suoi successori o aventi causa. La garanzia si estende agli interessi, anche di mora, alle spese, anche giudiziarie e agli
altri oneri accessori, anche tributari, per un importo comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale quale via via residuerà a seguito dei pagamenti effettuati dal debitore”.
Pertanto, i garanti sono tenuto, in solido fra loro, al pagamento del 50% del capitale residuato e,
dunque, pari ad euro 7.762,00.3
La mancata riproposizione, in appello, della domanda di pagamento degli interessi di mora, da parte del creditore (cfr. conclusioni ), preclude la liquidazione d'ufficio Parte_3
(trattandosi di debito di valuta), dovendosi ritenere la stessa implicitamente rinunciata.
II. Con il secondo motivo di appello, la statuizione di primo grado viene impugnata per non avere accertato la nullità assoluta della garanzia prestata dagli appellanti, seppure contenente le tre clausole dichiarate nulle da Banca D'Italia con il provvedimento n.
55/20054. 3 Si osserva che lo stesso – allorquando avviava la citata esecuzione esattoriale, Controparte_2
surrogandosi nei diritti del creditore – chiedeva, ai garanti, il pagamento del 50% delle somme a quest'ultimo corrisposte (= euro 38.504,50 su un totale di euro 74.759,20). 4 In particolare, Banca D'Italia, chiamata a verificare la compatibilità dello schema predisposto dall'ABI con la disciplina in materia di intese restrittive della concorrenza, aveva così deciso:
“a) gli articoli 2, 6, 8 dello schema contrattuale disposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/90”.
In particolare:
- l'art. 2) - la c.d. clausola di riviviscenza - prevedeva che il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”;
pagina 11 di 19 Argomenta parte appellante che la coincidenza oggettiva fra le clausole contenute nella garanzia dai medesimi sottoscritta e quelle sanzionate dall'Autorità di Vigilanza comporti, per l'effetto, la nullità della garanzia stessa.
Il secondo motivo di appello può essere esaminato unitamente al terzo – in quanto logicamente connessi - e con il quale, gli appellanti prospettano – in conseguenza delle deduzioni già esposte – che la sia decaduta dall'azione contro i garanti ex art. 1957 c.c., stante che alcuna deroga a CP_5
tale disposto codicistico era stata pattuita.
Ciò premesso la Corte ritiene che entrambi i motivi di appello siano infondati.
II.A. Quanto al primo, si osserva che, secondo l'indirizzo interpretativo di questa Corte di Appello
e della stessa Corte di Cassazione 5, alle “fideiussioni specifiche”, non trova applicazione il provvedimento di Banca D'Italia n. 55 / 2005 cit.
- l'art. 6) che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 c.c., che si intende derogato”;
- l'art. 8) - la c.d. clausola di sopravvivenza - l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è obbligato nei confronti della banca, disponendo che
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
pagina 12 di 19 L'accessorietà della fideiussione specifica ad un singolo rapporto obbligatorio (nella specie, il finanziamento già indicato) e non, invece, ad un numero indeterminato di rapporti, esclude che le valutazioni effettuate dall'Autorità di Vigilanza, in termini di violazione della concorrenza (art. 2
Legge 287/1990), possano essere estese anche alla fattispecie in esame.
In ogni caso e in disparte quanto appena evidenziato, si osserva che – nella garanzia sottoscritta dagli appellanti – non risultino presenti tutte e tre le clausole disaminate da Banca D'Italia con il citato provvedimento.
Invero, così come anche evidenziato dagli stessi appellanti, non risulta presente la deroga all'art. 1957 c.c.
Infatti, l'art. 4) del contratto 29.7.2011 prevedeva quanto segue:
“I garanti sig.ri e non potranno opporre alcuna Parte_2 Parte_1
eccezione per ritardare o rifiutare il pagamento richiesto, ne esigerne la restituzione dalla banca,
neanche in caso di opposizione del debitore, di invalidità dell'obbligazione principale o di mancata
proposizione o continuazione delle istanze della banca contro il debitore stesso, nonché neppure qualora la richiesta riguardi le somme restituite dalla banca, quand'anche in sede transattiva, a
seguito dell'annullamento, dell'inefficacia o della revoca di pagamenti da chiunque eseguiti, o per qualsiasi altra causa”.
Alcuna deroga esplicita – (nei termini di cui all'art. 6) cit. del modello ABI e trascritto in nota n.3)
– risulta presente nella garanzia oggetto di causa.
Anche per tale ragione – stante che la valutazione di Banca D'Italia, in termini di violazione della concorrenza, presupponeva l'uniforme e congiunta applicazione di dette clausole (peraltro, nello schema della fideiussione omnibus) – la prospettazione dell'appellante non risulta meritare accoglimento.
II.B. Quanto alla dedotta decadenza della Banca dalla garanzia ex art. 1957 c.c., questa Corte
osserva che – in primo grado – parte attrice non avesse – espressamente ed entro i termini di
anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale il garante si è impegno in solido con la debitrice per un'obbligazione singolarmente determinata, non è avvistabile alcuna nullità”. pagina 13 di 19 maturazione delle preclusioni assertive, sollevato tale eccezione, tale che la questione appare nuova e tardiva ex art. 345 c.p.c.
Invero, dalla disamina dell'atto di citazione di primo grado, risulta che gli attori avessero dedotto la
(sola) nullità delle garanzie, per tutte le ragioni indicate e chiesto il risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi anche mediante CTU.
Con la prima memoria ex art. 183, VI^ comma, n.1) c.p.c., gli attori eccepivano la “decadenza” dall'azione di garanzia, ma per ragioni diverse rispetto a quelle dedotte in appello.
Così scrivevano alle pgg. 5 e 6 della memoria indicata:
“Poiché la banca non ha intimato il pagamento del proprio presunto credito preliminarmente nei confronti del debitore principale ai sensi della menzionata norma, ma ha diffidato contestualmente
sia la debitrice principale che fideiussori preannunciando l'esperimento di un'azione di recupero del credito nei confronti di entrambi;
di conseguenza, anche per tali versi, la fideiussione dovrà
essere dichiarata estinta”.
Di conseguenza, stante che l'eccezione di decadenza è eccezione in senso stretto e non è rilevabile di ufficio (art. 2969 c.c.) e che, in ragione di ciò, la parte che se ne vuole avvalere deve espressamente articolarla, con l'indicazione degli elementi sui quali la stessa si fonda - non ravvisandosi nel caso concreto il rispetto di tali presupposti, la doglianza in esame appare da respingere.
III. Con il terzo e il quarto motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere respinto la questione di nullità della garanzia, per l'indeterminatezza e
l'indeterminabilità della stessa ex art. 1346 c.c., oltre che per l'estinzione ai sensi dell'art. 1955 c.c.
Entrambe le censure in esame risultano infondate, per le seguenti ragioni.
III.A. Quanto alla prima, si evidenzia come gli appellanti si sia limitati a richiamare
“integralmente” “quanto dedotto dal precedente difensore nel corso del giudizio di primo grado, ove gli odierni appellanti avevano eccepito la nullità dell'atto di fideiussione per contrasto con
l'art. 1346 c.c. apparendo l'obbligazione in esso espressa indeterminata ed indeterminabile, sia
pagina 14 di 19 per quanto riguarda l'oggetto, sia per quanto riguarda la durata della stessa obbligazione” –
(così, pg. 16 atto di citazione in appello).
La censura in esame appare inammissibile, per violazione del novellato art. 342 c.p.c., in base al quale “… a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnata e in relazione a questo deve indicare: a) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti
compiuta dal giudice di primo grado;
b) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La norma deve interpretarsi nel senso che “L'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 cod. proc. civ., non è assolto con il semplice richiamo "per relationem" alle difese svolte in primo grado, perchè per dettato di legge i motivi di gravame devono essere
contenuti nell'atto d'impugnazione e, peraltro, la generica "relatio" a tutto quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato precetto normativo, domandando inoltre al giudice
"ad quem" un'opera d'individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida”.6
Pertanto, la carente indicazione delle ragioni di censura comporta, per l'effetto, l'inammissibilità della stessa.
III.B. Quanto alla seconda doglianza in esame, la stessa appare genericamente formulata, scontando gli stessi profili di inammissibilità delineati nel paragrafo III.A.).
Sul punto, si evidenzia che il Tribunale delle Impresa avesse, tra l'altro, così motivato a pg. 12 della sentenza impugnata:
“Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art.
1955 c.c. ha, dunque, l'onere di allegare e provare, secondo il normale disposto del 2697 c.c.,
l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, essendo a carico del fideiussione l'onere di provare che, per una condotta colposa del creditore, ovvero tenuta dallo stesso in violazione degli obblighi impostigli ex lege o ex contractu, sia venuto meno il diritto di credito verso il debitore principale e
che sussista un nesso causale tra il fatto ed il pregiudizio. Al riguardo, nel caso di specie, parte attrice non ha svolto in giudizio alcuna specifica allegazione né alcuna specifica istanza istruttoria”. 6 Si rimanda a Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 1248 del 18 gennaio 2013, in ordine al principio di chiara specificazione dei motivi di appello;
pagina 15 di 19 Rispetto a tale motivazione, parte appellante si limita ad affermare che, stante il fallimento di
IF LI RL, i garanti non potranno surrogarsi nella posizione della Banca, una volta soddisfatta, nei confronti del debitore principale.
Tale affermazione non risulta condivisibile, nè altrimenti provata, stante che la surroga potrà comunque essere esercitata e, in ogni caso, in base al principio indicato, la liberazione del fideiussore (art. 1955 c.c.) presuppone che, dalla violazione del dovere di legge o nascente dal contratto, sia derivata la perdita del diritto per il fideiussore e non già la sola maggiore difficoltà di attuarlo.
IV. Con il quinto motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata la contestazione relativa all'ammortamento alla francese, con particolare riferimento all'effetto anatocistico vietato ex art. 1283 c.c. e laddove ha ritenuto generica la dedotta usurarietà degli interessi pattuiti dalle parti nel contratto di finanziamento del 29.7.2011, richiedendosi, sul punto, ammissione di CTU al fine dell'accertamento.
La Corte ritiene che i profili di appello in esame siano inammissibili e, comunque, infondati.
IV.A. Si premette che – quanto all'ammortamento alla francese – il Tribunale delle Imprese, nel respingere tale prospettazione, abbia così motivato alle pgg.12 e 13:
“Nessuna rilevanza assume, inoltre, la contestazione circa il conteggio degli interessi applicati in relazione al piano di ammortamento depositato (doc. 3 del fascicolo di parte convenuta), il quale
utilizza il sistema di ammortamento c.d. “alla francese”, che prevede che lo stesso sia composto da quote di (restituzione del) capitale e quote di (pagamento degli) interessi compensativi “in rapporto variabile nella successione delle rate”: pertanto, esso parte dalle rate iniziali, in cui la misura assegnata agli interessi è preponderante e, comunque, superiore rispetto a quella che viene imputata al capitale ancora da restituire, secondo una dinamica in via progressiva decrescente col
susseguirsi delle rate, sino ad arrivare ad invertire il rapporto quantitativo tra le quote di interessi
e di capitale nelle rate inerenti alla fase terminale del previsto rientro. Si osserva che tale piano
non possa determinare, di per sé, alcun effetto anatocistico connesso alla illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti. Difatti, la caratteristica di un tale piano di rimborso
graduale del finanziamento, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi pagina 16 di 19 decrescenti, non è quella di operare un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi
scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al
netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata,
senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Ragione per
cui, dal momento che gli interessi delle rate pregresse non sostituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare alcun effetto
anatocistico, vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., né direttamente, né indirettamente”.
A fronte di ciò, l'appellante si è limitato “a richiamare tutto quanto eccepito dal precedente difensore negli scritti difensivi del giudizio di primo grado” – (pg. 17 appello) – senza sviluppare alcuna critica alla valutazione espressa dal primo giudice.
Di conseguenza, in base al principio di diritto in precedenza evidenziato e tenuto conto del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., il motivo di appello così formulato appare inammissibile.
In ogni caso, nel merito, si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n.
15130 del 29 maggio 2024 ed in base alla quale è stato, tra l'altro, affermato che:
«non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto
astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato. Le argomentazioni del motivo, inoltre, in nessun modo si confrontano con
l'ulteriore affermazione della corte distrettuale secondo cui “Va aggiunto, come evidenziato nella sentenza impugnata, che gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ.”» (Cass. n. 13144/2023)”.
IV.B. In ordine alla dedotta usurarietà degli interessi pattuiti con il contratto di finanziamento
29.7.2011, questa Corte osserva che parte appellante non risulti essersi misurata con la motivazione data dal Tribunale delle Imprese ove, a pg. 13, evidenziava la genericità di tale prospettazione e la pagina 17 di 19 completezza del piano di ammortamento convenuto fra le parti e dal quale risultavano indicate le rate, così come quanto dovuto per capitale, per interessi, oltre che la date di scadenza e il debito via via residuato.
L'appello, sul punto, evidenzia solo quanto segue: “In particolare, si reitera l'eccezione circa il superamento del tasso soglia usura vigente alla data di stipula del finanziamento. In ordine a tale
rilievo è stata richiesta CTU mai ammessa nel corso del giudizio di primo grado. In tale senso si
reitera espressamente la predetta richiesta istruttoria. Se fossero stati eseguiti gli accertamenti richiesti, infatti, certamente il CTU avrebbe accertato il superamento del tasso soglia vigente all'epoca della stipula del contratto di finanziamento con consequenziale applicazione dell'art.
1815 c.c”
In difetto di specifiche allegazioni (anche di natura tecnica), la doglianza appare non suscettibile di accoglimento.
V. Con il sesto motivo di appello, viene impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha pronunciato condanna degli odierni appellanti alla rifusione delle spese processuali, senza tenere conto della peculiarità del caso concreto e della carenza di precedenti di legittimità in materia.
La censura in esame risulta assorbita, in quanto il parziale accoglimento dell'impugnazione (con particolare riguardo al primo motivo) impone la regolazione delle spese processuali del primo e del secondo grado, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
VI. ha proposto appello incidentale in relazione alla qualificazione giuridica Parte_3
della garanzia sottoscritta da e da e Parte_2 Pt_1 Parte_1 individuata, Tribunale delle Imprese di Milano, in termini di “fideiussione specifica”, piuttosto che di “contratto autonomo di garanzia”.
Ritiene la Corte che il rigetto di tutte le questioni sollevate dagli appellanti in ordine alla validità o all'estinzione della garanzia e già in precedenza disaminate assorba, per l'effetto, l'ulteriore questione proposta con l'appello incidentale.
VII. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite di primo e secondo grado, compensate nella misura della metà, vengono poste a carico degli appellanti, in solido fra loro, in pagina 18 di 19 base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore del decisum, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa.
Stante l'unicità della posizione processuale delle appellate, che hanno sostanzialmente svolto analoghe difese, viene liquidato un unico importo complessivo, aumentato del 20% ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014 - (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 17393 del 13 luglio 2017).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 2530/2023 pubblicata in data 27 marzo 2023 dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore di quale mandataria di della somma Controparte_9 Parte_3
pari ad euro 7.762,00. Conferma il resto;
- condanna e , in solido fra loro, alla rifusione, Parte_1 Parte_2
in favore di quale mandataria di delle spese di lite di Controparte_9 Parte_3
entrambi i gradi di giudizio che, compensate nella misura di ½, liquida per la restante parte in complessivi euro 5.425,60 (euro 3.046,00 per il primo grado ed euro 2.379,60 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Marianna Galioto
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 cfr., di recente, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 19 aprile 2024, n. 10689/2024, ove a pg. 11 ha così specificamente motivato:
“Nell'impugnata sentenza la Corte territoriale ha espressamente rilevato che la polizza oggetto di causa individua sia un massimale garantito sia un concreto potenziale debito al sorgere del quale la garanzia può essere escussa dal beneficiario;
pertanto, la polizza è valida ed efficace in quanto riferita ad uno specifico affare del quale viene individuato l'ammontare e la causale. Così motivando, la corte territoriale ha dunque fatto buon governo dei principi che, a contrario, si desumono dalla nota sentenza delle sezioni unite numero 41994/2021.
Posto che la sentenza in questione ha sancito la nullità parziale delle fideiussioni omnibus limitatamente alle clausole già sanzionate da Banca d'Italia con il provvedimento numero 55/2005 […] ne deriva, diversamente, che non è possibile ritenere che anche le condizioni della fideiussione specifica siano il frutto di intesa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Marianna Galioto Presidente relatore dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 1294/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ; elettivamente domiciliati in Benevento, Viale Atlantici n. 27, presso C.F._2 lo studio dell'avv. Mario Izzo, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , già , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Milano, via Monte di Pietà n. 15, presso lo studio dell'avv. Manuela
Maria Grassi, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Luca Filippo
Andrea Szego;
appellata
pagina 1 di 19 C.F. ) e, per essa, la procuratrice speciale Parte_3 P.IVA_2 CP_3
, quale cessionaria del credito di , elettivamente domiciliata in
[...] Controparte_1
Milano, via Appiani n. 7, presso lo studio dell'avv. Giulia Galati, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Andrea Siena;
appellata
Avente ad oggetto: fideiussione
Sulle seguenti conclusioni
Per e Parte_1 Parte_2
“Accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2530/2023 del
Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio n. 16580/2019 del Ruolo Generale:
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda riconvenzionale per tutto quanto esposto al primo motivo del presente appello;
- dichiarare la nullità della fideiussione perché rilasciata su moduli bancari e conformi allo schema
ABI e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno da illecito da antitrust in favore degli odierni appellanti, comprensivo sia del lucro cessante che del danno emergente, oltre che degli interessi, da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo CTU ovvero in via equitativa;
− dichiarare la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1346 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto della medesima ovvero l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art.1955 c.c.;
− dichiarare la decadenza ex art.1957 c.c. e la consequenziale estinzione della fideiussione;
− accertare e dichiarare, anche all'esito di CTU contabile che sin d'ora si richiede, che il contratto di finanziamento del 29/7/2011 è in usura originaria per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte nel presente atto e per l'effetto, in applicazione dell'art.1815 2° co. cod. civ. dichiarare non dovuti gli interessi in relazione al contratto de quo e, ancora per l'effetto, accertare gli effettivi rapporti di dare-avere tra le parti;
− in ogni caso, dichiarare non dovute le somme richieste agli odierni appellanti da parte dell' per tutti i motivi sopraesposti;
Controparte_4
pagina 2 di 19 - In via subordinata e nella denegatissima ipotesi di mancato accoglimento dei motivi che precedono accogliere il motivo di appello n.6) e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata compensare le spese del giudizio di primo grado.
- Condannarsi l'appellata al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, si chiede accogliersi le richieste istruttorie non ammesse e/o rigettate nel giudizio di primo grado e nello specifico:
I. Disporsi C.T.U. tecnico – contabile al fine di:
a) Accertare, con riferimento al contratto di finanziamento, il T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo
Globale) alla data di stipula del mutuo, tenendo conto, ai sensi dell'art. 2 L.108/96, degli interessi, di tutte le commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo convenute e delle spese, ivi compresi gli interessi di mora e la commissione di estinzione anticipata;
b) Accertare se il TAEG, come sopra calcolato, risulti superiore, o meno, al tasso soglia usura vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento;
c) In caso di TAEG superiore al tasso soglia usura, rielaborare il piano di ammortamento del finanziamento senza alcuna applicazione di interessi di qualunque natura, ai sensi dell'art. 1815
c.c. o in alternativa secondo i principi elaborati dalla recente giurisprudenza a seguito dell'emissione della recente sentenza Cass.Civ.Sez.Un.18 settembre 2020 n.19597;
d) Sulla base del piano di ammortamento così rielaborato in caso di TAEG superiore al tasso soglia usura, accertare la sussistenza, o meno, dei presupposti per la risoluzione del contratto alla data dichiarata dalla tenuto conto dei pagamenti eseguiti dal mutuatario;
CP_5
e) Determinare il saldo dare/avere tra le parti, tenuto conto dei pagamenti eseguiti dal mutuatario.
f) Verifichi se lo sviluppo del predetto ammortamento sia avvenuto con applicazione del regime composto ovvero con applicazione del regime semplice. Nel caso di applicazione del regime composto determini l'eventuale maggior esborso a carico del mutuatario.
g) Determinare altresì il TAEG sul tasso corrispettivo considerando anche l'eventuale maggior esborso determinato secondo quanto indicato al precedente punto f) confrontandolo con il tasso soglia come sopra precisato riferendo se vi sia stato o meno il suo superamento.
pagina 3 di 19 h) Quantificare il risarcimento del danno – sia da lucro cessante che da danno emergente – oltre interessi, in conseguenza della nullità della fideiussione prestata dai sigg.ri e per Pt_1 Pt_2
violazione della legge antitrust (art. 2 L. 287/1990)”.
Per Controparte_1
“Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso: respingere l'appello dei signori e;
Pt_1 Pt_2
occorrendo, accogliere il motivo di appello incidentale proposto da;
Parte_3
con il favore delle spese di lite”.
Per Parte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, contrariis rejectis in riforma della sentenza impugnata:
A) in via principale e nelle forme dell'appello incidentale: riformare la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha qualificato il contratto di garanzia quale fideiussione specifica e rideterminare la condanna, per le motivazioni espresse, in € 15.524,17
B) nel merito, in via subordinata, condannare i garanti alla somma di € 15.524,17
C) nel merito, sempre in via principale: rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto
D) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e , quali garanti di IF LI RL (già Parte_1 Parte_2
GO PETROLI PA), convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Milano,
(poi, ), onde sentire dichiarare: Controparte_2 Controparte_1
- la nullità delle garanzie prestate, perché in contrasto con la disciplina antitrust di cui all'art. 2 Legge 287/1990, oltre che per l'indeterminatezza del piano di ammortamento ex art. 1346
c.c. e per il fatto che l'ammortamento alla francese implicava un effetto anatocistico vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
pagina 4 di 19 - l'estinzione delle garanzie per violazione dell'art. 1955 c.c.;
- infine, l'applicazione di tassi usurai sopra – soglia.
2. A fondamento delle proposte domande, gli attori principalmente deducevano:
- di avere prestato fideiussione, in relazione al contratto di finanziamento n. 083108 sottoscritto, in data 29.07.2011, dalla debitrice principale e dall'allora Controparte_2
(oggi , per complessivi euro 1.250.000,00, da restituire in rate
[...] Controparte_1
semestrali, dal 31.12.2011 al 30.06.2018;
- che, in data 7.02.2019, la aveva chiesto loro il pagamento di euro 92.444,00, quale CP_5
credito scaduto e non corrisposto;
- che tale somma di denaro non era dovuta, in quanto le garanzie prestate dovevano ritenersi nulle o estinte, per le ragioni indicate.
3. , costituendosi nel giudizio di primo grado, concludeva per il Controparte_2
rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, per la condanna degli attori al pagamento di euro 92.144,00, oltre interessi di mora dal 23 ottobre 2019 al soddisfo.
4. In corso di causa, il Tribunale emetteva ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., con la quale ingiungeva agli attori il pagamento di euro 94.449,24, oltre interessi e spese.
5. Con sentenza n. 2530/2023 pubblicata in data 27 marzo 2023, il Tribunale delle Imprese di
Milano così decideva:
“A conferma della ordinanza ingiunzione emessa in data 5.12.2019, condanna Parte_1
e a pagare, in via solidale, in favore di la somma
[...] Parte_2 Controparte_6 complessiva di € 94.449,24, oltre interessi di mora dal 23.10.2019 al saldo, oltre alle spese di lite ivi liquidate;
- condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 CP_7
, già , delle spese di lite, che sono liquidate in € 14.103,00 per
[...] Controparte_2
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come legge”.
6. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
(i) Innanzi tutto, veniva ritenuta fondata la domanda riconvenzionale della Banca, essendo stato documentato il contratto di finanziamento del 29.7.2011 concluso dalla debitrice pagina 5 di 19 principale, oltre che sottoscritto dagli attori quali garanti;
nonché il piano di ammortamento e la certificazione ex art. 50 T.u.b. – (doc. nn. 2 e 3 Banca);
(ii) quanto alle domande attoree, le stesse venivano ritenute infondate, in quanto:
- la garanzia sottoscritta dagli attori era una “fideiussione specifica”, essendo stata inserita nello stesso contratto di finanziamento del 29.7.2011 e risultando accessoria unicamente a tale rapporto contrattuale – così escludendosi che potesse ravvisarsi “un contratto autonomo di garanzia”;
- non appariva rilevante, nella fattispecie concreta, il richiamo al provvedimento di Banca D'Italia
n. 55/2005, in quanto la garanzia esaminata non era una “fideiussione omnibus” e, in ogni caso, anche a ritenere diversamente, la stessa era stata sottoscritta in data 29.07.2011, quindi, a distanza di oltre sei anni dal provvedimento n. 55/2005 di Banca D'Italia;
- pertanto, era onere degli attori allegare e provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) Legge 287/1990 – prova che non si riteneva raggiunta, in quanto i medesimi si erano limitati a dedurre la nullità della garanzia;
- su tali basi, la proposta domanda veniva respinta, con assorbimento dell'ulteriore questione ex art
1957 c.c.;
- la garanzia era determinata o, comunque, determinabile, in considerazione delle condizioni economiche previste nel contratto di finanziamento e dal piano di ammortamento allegato;
- non risultavano provati gli elementi costitutivi di cui all'art. 1955 c.c. e, in particolare, la
“violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949
c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (Cass. 19.02.2020 n. 4175)” – (così, pg.
12 sentenza);
- infine, il piano di ammortamento alla francese non implicava alcun effetto anatocistico vietato ex art. 1283 c.c. e la questione relativa all'applicazione di interessi usurai appariva solo genericamente formulata.
pagina 6 di 19 7. e hanno proposto appello, avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
2530/2023, per i seguenti motivi:
I^ MOTIVO: “Inammissibilità e/o infondatezza della domanda riconvenzionale – i limiti dell'asserita fideiussione e carenza di legittimazione attiva – insussistenza della posizione debitoria”;
II^ MOTIVO: “Nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI”;
III^ MOTIVO: “Decadenza ex art. 1957 c.c.”;
IV^ MOTIVO: “Nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 1346 c.c. e per violazione dell'art. 1955 c.c.”;
V^ MOTIVO: “Illegittimità ammortamento alla francese – anatocismo – interessi usurai – nullità per omesso documento di sintesi”;
VI^ MOTIVO “Sulla parte della sentenza che ha statuito la condanna alle spese nel corso del giudizio di primo grado”.
8. e quale cessionaria del credito, si sono costituiti in Controparte_7 Parte_3 appello e hanno concluso per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
ha proposto appello incidentale in relazione alla qualificazione giuridica della Parte_3
garanzia oggetto di controversia.
9. All'udienza del 2.10.2024, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e, assegnato termine per il deposito di note conclusive, la causa veniva avviata per la discussione orale, avanti al collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 19 marzo 2025.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Deve essere preliminarmente affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
, quale cessionaria del credito di , sollevata dagli Parte_3 Controparte_1
appellanti per la carenza di prova della cessione e della titolarità del credito controverso;
pagina 7 di 19 oltre che per non essere documentata l'iscrizione, nel registro previsto dall'art. 106 TUB, del soggetto incaricato della riscossione del credito.
La Corte ritiene che tali questioni siano infondate per i seguenti principali motivi.
A.1. Quanto al primo profilo, si premette che, secondo l'interpretazione cui si aderisce1, l'onere di allegazione e prova cui è tenuto il cessionario del credito, affinchè possa ritenersi provata la sua legittimazione sostanziale in relazione al credito oggetto di giudizio, si atteggi diversamente a seconda che:
a. il debitore ceduto (ovvero i garanti) contestino o non contestino detta legittimazione sostanziale,
atteso che – in tale ultimo caso – opera il principio di non contestazione;
b. nella prima ipotesi, si deve ulteriormente distinguere il caso in cui si contesti l'esistenza stessa della cessione dei crediti in blocco ovvero la sola inclusione del credito controverso fra quelli ceduti;
b.1. nel primo caso, si ritiene che il cessionario debba indicare e produrre il contratto di cessione dei crediti;
b.2. invece, nella seconda ipotesi, “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad un'operazione da ritenersi certamente esistente, in quanto non contestata, possono essere ben valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli
trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia
desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)”.
A.2. Nel caso in esame, risulta avere prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale, Parte_3
Parte Seconda, n. 45 del 19 aprile 2022 e con il quale si comunicava l'avvenuta cessione di crediti 1 Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 22 giugno 2023, n. 17944; pagina 8 di 19 in blocco, con contratto del 19 aprile 2022 concluso tra e Controparte_1 Parte_3
avente ad oggetto i crediti di (per capitale, interessi, anche di mora, accessori Controparte_1
e spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono classificati a sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca D'Italia – (Allegato “D” . Parte_3
Il contratto di finanziamento concluso, a suo tempo, dal debitore principale, rientra – dal punto di vista temporale e per tipologia - fra quelli oggetto di cessione, così come individuati in Gazzetta
Ufficiale.
La cedente ha confermato la cessione, come da dichiarazione datata 4.3.2024 e prodotta in giudizio da sub doc. n. 1), con indicazione del N.D.G. 0177165547000 (numero direzione Parte_3
generale) e dei crediti ceduti.
Di conseguenza, appare adeguatamente dimostrata la legittimazione attiva della cessionaria in relazione ai crediti oggetto di controversia.
A.3. Quanto all'ulteriore profilo di inammissibilità sollevato da parte appellante e relativo alla mancata iscrizione del soggetto incaricato della riscossione del credito nel registro previsto ai sensi dell'art. 106 Tub (il quale, titolato “Albo degli intermediari finanziari”, al primo comma, prevede che “L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia”) – si ritiene che lo stesso sia infondato.
Invero, secondo l'interpretazione che appare preferibile e già seguita da questa Corte d'Appello,
l'eventuale omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 Tub non comporta l'invalidità degli atti compiuti, “pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con
l'Autorità di Vigilanza o per eventuali profili penalistici”.2
I. Passando al merito, con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata, per avere ritenuto fondata la domanda riconvenzionale proposta da CP_7
.
[...] 2 in tale senso, Cass. Civ. ordinanza n. 7243/2024; pagina 9 di 19 Gli appellanti prospettano che, nelle more del giudizio di primo grado, i medesimi proponevano, ex
art. 615 c.p.c., avanti al Tribunale di Benevento, opposizione all'esecuzione esattoriale intrapresa da a seguito dell'avvenuto pagamento, in favore di Controparte_8 [...]
dell'80% del credito maturato in relazione al citato contratto di finanziamento;
in CP_1
particolare, in quel giudizio, esponeva di avere garantito, quale Controparte_8
gestore del Fondo di Garanzia per le P.M.I., con delibera del 26.05.2011, la copertura del finanziamento erogato dalla Banca a GO TR PA (poi, IF LI RL) sino all'80%; che, stante l'inadempimento degli obbligati, la escuteva tale garanzia e riceveva in CP_5 pagamento, euro 74.759,20, pari all'80% dell'intero debito (= euro 94.443,96); quindi, che
[...]
si era surrogata nei diritti del creditore, richiedendo al debitore ed ai Controparte_8
garanti il pagamento della somma già versata e, stante il loro inadempimento, aveva avviato detta procedura esecutiva mediante l'iscrizione a ruolo.
Rilevano gli appellanti che tale circostanza non sia stata resa nota dalla nel corso del CP_5
giudizio di primo grado ove richiedeva il pagamento di una somma maggiore rispetto a quella ancora dovuta.
La Corte ritiene che la questione, così come proposta, sia fondata nei termini che seguono.
I.A. Gli appellanti hanno documentato l'opposizione all'esecuzione, proposta avanti al Tribunale di
Benevento, così come la costituzione in quel giudizio di e, quale terza Controparte_2
chiamata, di . Controparte_7
Dalla disamina di tali atti si ha conferma del fatto che il pagamento indicato (= euro 74.759,20) e pari all'80% del dovuto sia stato già eseguito da . Controparte_2
Ciò detto, la Corte osserva che la cessionaria del credito costituendosi nel Parte_3 presente giudizio di appello, ha rideterminato il credito residuo e ancora dovuto a saldo in “euro
15.524,17” (così pg. 6 comparsa . Parte_3
Sul punto, la Corte ritiene che i garanti debbano rispondere nei limiti di euro 7.762,00, pari alla metà dell'importo sopra rideterminato e arrotondato all'unità inferiore.
Invero, l'art. 4) del citato contratto di finanziamento stabiliva quanto segue:
pagina 10 di 19 “I garanti Sig.ri e si obbligano a pagare, a Parte_2 Parte_1
semplice richiesta scritta della banca, quanto dovuto dall'impresa e/o dai suoi successori o aventi causa. La garanzia si estende agli interessi, anche di mora, alle spese, anche giudiziarie e agli
altri oneri accessori, anche tributari, per un importo comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale quale via via residuerà a seguito dei pagamenti effettuati dal debitore”.
Pertanto, i garanti sono tenuto, in solido fra loro, al pagamento del 50% del capitale residuato e,
dunque, pari ad euro 7.762,00.3
La mancata riproposizione, in appello, della domanda di pagamento degli interessi di mora, da parte del creditore (cfr. conclusioni ), preclude la liquidazione d'ufficio Parte_3
(trattandosi di debito di valuta), dovendosi ritenere la stessa implicitamente rinunciata.
II. Con il secondo motivo di appello, la statuizione di primo grado viene impugnata per non avere accertato la nullità assoluta della garanzia prestata dagli appellanti, seppure contenente le tre clausole dichiarate nulle da Banca D'Italia con il provvedimento n.
55/20054. 3 Si osserva che lo stesso – allorquando avviava la citata esecuzione esattoriale, Controparte_2
surrogandosi nei diritti del creditore – chiedeva, ai garanti, il pagamento del 50% delle somme a quest'ultimo corrisposte (= euro 38.504,50 su un totale di euro 74.759,20). 4 In particolare, Banca D'Italia, chiamata a verificare la compatibilità dello schema predisposto dall'ABI con la disciplina in materia di intese restrittive della concorrenza, aveva così deciso:
“a) gli articoli 2, 6, 8 dello schema contrattuale disposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/90”.
In particolare:
- l'art. 2) - la c.d. clausola di riviviscenza - prevedeva che il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”;
pagina 11 di 19 Argomenta parte appellante che la coincidenza oggettiva fra le clausole contenute nella garanzia dai medesimi sottoscritta e quelle sanzionate dall'Autorità di Vigilanza comporti, per l'effetto, la nullità della garanzia stessa.
Il secondo motivo di appello può essere esaminato unitamente al terzo – in quanto logicamente connessi - e con il quale, gli appellanti prospettano – in conseguenza delle deduzioni già esposte – che la sia decaduta dall'azione contro i garanti ex art. 1957 c.c., stante che alcuna deroga a CP_5
tale disposto codicistico era stata pattuita.
Ciò premesso la Corte ritiene che entrambi i motivi di appello siano infondati.
II.A. Quanto al primo, si osserva che, secondo l'indirizzo interpretativo di questa Corte di Appello
e della stessa Corte di Cassazione 5, alle “fideiussioni specifiche”, non trova applicazione il provvedimento di Banca D'Italia n. 55 / 2005 cit.
- l'art. 6) che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 c.c., che si intende derogato”;
- l'art. 8) - la c.d. clausola di sopravvivenza - l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è obbligato nei confronti della banca, disponendo che
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
pagina 12 di 19 L'accessorietà della fideiussione specifica ad un singolo rapporto obbligatorio (nella specie, il finanziamento già indicato) e non, invece, ad un numero indeterminato di rapporti, esclude che le valutazioni effettuate dall'Autorità di Vigilanza, in termini di violazione della concorrenza (art. 2
Legge 287/1990), possano essere estese anche alla fattispecie in esame.
In ogni caso e in disparte quanto appena evidenziato, si osserva che – nella garanzia sottoscritta dagli appellanti – non risultino presenti tutte e tre le clausole disaminate da Banca D'Italia con il citato provvedimento.
Invero, così come anche evidenziato dagli stessi appellanti, non risulta presente la deroga all'art. 1957 c.c.
Infatti, l'art. 4) del contratto 29.7.2011 prevedeva quanto segue:
“I garanti sig.ri e non potranno opporre alcuna Parte_2 Parte_1
eccezione per ritardare o rifiutare il pagamento richiesto, ne esigerne la restituzione dalla banca,
neanche in caso di opposizione del debitore, di invalidità dell'obbligazione principale o di mancata
proposizione o continuazione delle istanze della banca contro il debitore stesso, nonché neppure qualora la richiesta riguardi le somme restituite dalla banca, quand'anche in sede transattiva, a
seguito dell'annullamento, dell'inefficacia o della revoca di pagamenti da chiunque eseguiti, o per qualsiasi altra causa”.
Alcuna deroga esplicita – (nei termini di cui all'art. 6) cit. del modello ABI e trascritto in nota n.3)
– risulta presente nella garanzia oggetto di causa.
Anche per tale ragione – stante che la valutazione di Banca D'Italia, in termini di violazione della concorrenza, presupponeva l'uniforme e congiunta applicazione di dette clausole (peraltro, nello schema della fideiussione omnibus) – la prospettazione dell'appellante non risulta meritare accoglimento.
II.B. Quanto alla dedotta decadenza della Banca dalla garanzia ex art. 1957 c.c., questa Corte
osserva che – in primo grado – parte attrice non avesse – espressamente ed entro i termini di
anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale il garante si è impegno in solido con la debitrice per un'obbligazione singolarmente determinata, non è avvistabile alcuna nullità”. pagina 13 di 19 maturazione delle preclusioni assertive, sollevato tale eccezione, tale che la questione appare nuova e tardiva ex art. 345 c.p.c.
Invero, dalla disamina dell'atto di citazione di primo grado, risulta che gli attori avessero dedotto la
(sola) nullità delle garanzie, per tutte le ragioni indicate e chiesto il risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi anche mediante CTU.
Con la prima memoria ex art. 183, VI^ comma, n.1) c.p.c., gli attori eccepivano la “decadenza” dall'azione di garanzia, ma per ragioni diverse rispetto a quelle dedotte in appello.
Così scrivevano alle pgg. 5 e 6 della memoria indicata:
“Poiché la banca non ha intimato il pagamento del proprio presunto credito preliminarmente nei confronti del debitore principale ai sensi della menzionata norma, ma ha diffidato contestualmente
sia la debitrice principale che fideiussori preannunciando l'esperimento di un'azione di recupero del credito nei confronti di entrambi;
di conseguenza, anche per tali versi, la fideiussione dovrà
essere dichiarata estinta”.
Di conseguenza, stante che l'eccezione di decadenza è eccezione in senso stretto e non è rilevabile di ufficio (art. 2969 c.c.) e che, in ragione di ciò, la parte che se ne vuole avvalere deve espressamente articolarla, con l'indicazione degli elementi sui quali la stessa si fonda - non ravvisandosi nel caso concreto il rispetto di tali presupposti, la doglianza in esame appare da respingere.
III. Con il terzo e il quarto motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere respinto la questione di nullità della garanzia, per l'indeterminatezza e
l'indeterminabilità della stessa ex art. 1346 c.c., oltre che per l'estinzione ai sensi dell'art. 1955 c.c.
Entrambe le censure in esame risultano infondate, per le seguenti ragioni.
III.A. Quanto alla prima, si evidenzia come gli appellanti si sia limitati a richiamare
“integralmente” “quanto dedotto dal precedente difensore nel corso del giudizio di primo grado, ove gli odierni appellanti avevano eccepito la nullità dell'atto di fideiussione per contrasto con
l'art. 1346 c.c. apparendo l'obbligazione in esso espressa indeterminata ed indeterminabile, sia
pagina 14 di 19 per quanto riguarda l'oggetto, sia per quanto riguarda la durata della stessa obbligazione” –
(così, pg. 16 atto di citazione in appello).
La censura in esame appare inammissibile, per violazione del novellato art. 342 c.p.c., in base al quale “… a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnata e in relazione a questo deve indicare: a) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti
compiuta dal giudice di primo grado;
b) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La norma deve interpretarsi nel senso che “L'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 cod. proc. civ., non è assolto con il semplice richiamo "per relationem" alle difese svolte in primo grado, perchè per dettato di legge i motivi di gravame devono essere
contenuti nell'atto d'impugnazione e, peraltro, la generica "relatio" a tutto quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato precetto normativo, domandando inoltre al giudice
"ad quem" un'opera d'individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida”.6
Pertanto, la carente indicazione delle ragioni di censura comporta, per l'effetto, l'inammissibilità della stessa.
III.B. Quanto alla seconda doglianza in esame, la stessa appare genericamente formulata, scontando gli stessi profili di inammissibilità delineati nel paragrafo III.A.).
Sul punto, si evidenzia che il Tribunale delle Impresa avesse, tra l'altro, così motivato a pg. 12 della sentenza impugnata:
“Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art.
1955 c.c. ha, dunque, l'onere di allegare e provare, secondo il normale disposto del 2697 c.c.,
l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, essendo a carico del fideiussione l'onere di provare che, per una condotta colposa del creditore, ovvero tenuta dallo stesso in violazione degli obblighi impostigli ex lege o ex contractu, sia venuto meno il diritto di credito verso il debitore principale e
che sussista un nesso causale tra il fatto ed il pregiudizio. Al riguardo, nel caso di specie, parte attrice non ha svolto in giudizio alcuna specifica allegazione né alcuna specifica istanza istruttoria”. 6 Si rimanda a Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 1248 del 18 gennaio 2013, in ordine al principio di chiara specificazione dei motivi di appello;
pagina 15 di 19 Rispetto a tale motivazione, parte appellante si limita ad affermare che, stante il fallimento di
IF LI RL, i garanti non potranno surrogarsi nella posizione della Banca, una volta soddisfatta, nei confronti del debitore principale.
Tale affermazione non risulta condivisibile, nè altrimenti provata, stante che la surroga potrà comunque essere esercitata e, in ogni caso, in base al principio indicato, la liberazione del fideiussore (art. 1955 c.c.) presuppone che, dalla violazione del dovere di legge o nascente dal contratto, sia derivata la perdita del diritto per il fideiussore e non già la sola maggiore difficoltà di attuarlo.
IV. Con il quinto motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata la contestazione relativa all'ammortamento alla francese, con particolare riferimento all'effetto anatocistico vietato ex art. 1283 c.c. e laddove ha ritenuto generica la dedotta usurarietà degli interessi pattuiti dalle parti nel contratto di finanziamento del 29.7.2011, richiedendosi, sul punto, ammissione di CTU al fine dell'accertamento.
La Corte ritiene che i profili di appello in esame siano inammissibili e, comunque, infondati.
IV.A. Si premette che – quanto all'ammortamento alla francese – il Tribunale delle Imprese, nel respingere tale prospettazione, abbia così motivato alle pgg.12 e 13:
“Nessuna rilevanza assume, inoltre, la contestazione circa il conteggio degli interessi applicati in relazione al piano di ammortamento depositato (doc. 3 del fascicolo di parte convenuta), il quale
utilizza il sistema di ammortamento c.d. “alla francese”, che prevede che lo stesso sia composto da quote di (restituzione del) capitale e quote di (pagamento degli) interessi compensativi “in rapporto variabile nella successione delle rate”: pertanto, esso parte dalle rate iniziali, in cui la misura assegnata agli interessi è preponderante e, comunque, superiore rispetto a quella che viene imputata al capitale ancora da restituire, secondo una dinamica in via progressiva decrescente col
susseguirsi delle rate, sino ad arrivare ad invertire il rapporto quantitativo tra le quote di interessi
e di capitale nelle rate inerenti alla fase terminale del previsto rientro. Si osserva che tale piano
non possa determinare, di per sé, alcun effetto anatocistico connesso alla illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti. Difatti, la caratteristica di un tale piano di rimborso
graduale del finanziamento, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi pagina 16 di 19 decrescenti, non è quella di operare un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi
scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al
netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata,
senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Ragione per
cui, dal momento che gli interessi delle rate pregresse non sostituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare alcun effetto
anatocistico, vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., né direttamente, né indirettamente”.
A fronte di ciò, l'appellante si è limitato “a richiamare tutto quanto eccepito dal precedente difensore negli scritti difensivi del giudizio di primo grado” – (pg. 17 appello) – senza sviluppare alcuna critica alla valutazione espressa dal primo giudice.
Di conseguenza, in base al principio di diritto in precedenza evidenziato e tenuto conto del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., il motivo di appello così formulato appare inammissibile.
In ogni caso, nel merito, si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n.
15130 del 29 maggio 2024 ed in base alla quale è stato, tra l'altro, affermato che:
«non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto
astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato. Le argomentazioni del motivo, inoltre, in nessun modo si confrontano con
l'ulteriore affermazione della corte distrettuale secondo cui “Va aggiunto, come evidenziato nella sentenza impugnata, che gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ.”» (Cass. n. 13144/2023)”.
IV.B. In ordine alla dedotta usurarietà degli interessi pattuiti con il contratto di finanziamento
29.7.2011, questa Corte osserva che parte appellante non risulti essersi misurata con la motivazione data dal Tribunale delle Imprese ove, a pg. 13, evidenziava la genericità di tale prospettazione e la pagina 17 di 19 completezza del piano di ammortamento convenuto fra le parti e dal quale risultavano indicate le rate, così come quanto dovuto per capitale, per interessi, oltre che la date di scadenza e il debito via via residuato.
L'appello, sul punto, evidenzia solo quanto segue: “In particolare, si reitera l'eccezione circa il superamento del tasso soglia usura vigente alla data di stipula del finanziamento. In ordine a tale
rilievo è stata richiesta CTU mai ammessa nel corso del giudizio di primo grado. In tale senso si
reitera espressamente la predetta richiesta istruttoria. Se fossero stati eseguiti gli accertamenti richiesti, infatti, certamente il CTU avrebbe accertato il superamento del tasso soglia vigente all'epoca della stipula del contratto di finanziamento con consequenziale applicazione dell'art.
1815 c.c”
In difetto di specifiche allegazioni (anche di natura tecnica), la doglianza appare non suscettibile di accoglimento.
V. Con il sesto motivo di appello, viene impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha pronunciato condanna degli odierni appellanti alla rifusione delle spese processuali, senza tenere conto della peculiarità del caso concreto e della carenza di precedenti di legittimità in materia.
La censura in esame risulta assorbita, in quanto il parziale accoglimento dell'impugnazione (con particolare riguardo al primo motivo) impone la regolazione delle spese processuali del primo e del secondo grado, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
VI. ha proposto appello incidentale in relazione alla qualificazione giuridica Parte_3
della garanzia sottoscritta da e da e Parte_2 Pt_1 Parte_1 individuata, Tribunale delle Imprese di Milano, in termini di “fideiussione specifica”, piuttosto che di “contratto autonomo di garanzia”.
Ritiene la Corte che il rigetto di tutte le questioni sollevate dagli appellanti in ordine alla validità o all'estinzione della garanzia e già in precedenza disaminate assorba, per l'effetto, l'ulteriore questione proposta con l'appello incidentale.
VII. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite di primo e secondo grado, compensate nella misura della metà, vengono poste a carico degli appellanti, in solido fra loro, in pagina 18 di 19 base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore del decisum, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa.
Stante l'unicità della posizione processuale delle appellate, che hanno sostanzialmente svolto analoghe difese, viene liquidato un unico importo complessivo, aumentato del 20% ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014 - (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 17393 del 13 luglio 2017).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 2530/2023 pubblicata in data 27 marzo 2023 dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore di quale mandataria di della somma Controparte_9 Parte_3
pari ad euro 7.762,00. Conferma il resto;
- condanna e , in solido fra loro, alla rifusione, Parte_1 Parte_2
in favore di quale mandataria di delle spese di lite di Controparte_9 Parte_3
entrambi i gradi di giudizio che, compensate nella misura di ½, liquida per la restante parte in complessivi euro 5.425,60 (euro 3.046,00 per il primo grado ed euro 2.379,60 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Marianna Galioto
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 cfr., di recente, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 19 aprile 2024, n. 10689/2024, ove a pg. 11 ha così specificamente motivato:
“Nell'impugnata sentenza la Corte territoriale ha espressamente rilevato che la polizza oggetto di causa individua sia un massimale garantito sia un concreto potenziale debito al sorgere del quale la garanzia può essere escussa dal beneficiario;
pertanto, la polizza è valida ed efficace in quanto riferita ad uno specifico affare del quale viene individuato l'ammontare e la causale. Così motivando, la corte territoriale ha dunque fatto buon governo dei principi che, a contrario, si desumono dalla nota sentenza delle sezioni unite numero 41994/2021.
Posto che la sentenza in questione ha sancito la nullità parziale delle fideiussioni omnibus limitatamente alle clausole già sanzionate da Banca d'Italia con il provvedimento numero 55/2005 […] ne deriva, diversamente, che non è possibile ritenere che anche le condizioni della fideiussione specifica siano il frutto di intesa