Art. 18.
Il personale assunto a contratto in base al decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289 , convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491 , e successive modificazioni, puo' essere collocato, a decorrere dal 1 gennaio 1975, in base a domanda da presentare entro il 31 ottobre 1974, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nel contingente del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici con la disciplina giuridica ed economica del personale civile non di ruolo dell'amministrazione dello Stato.
Alla spesa si fara' fronte con i normali stanziamenti di bilancio afferenti alle spese per il personale del Ministero dei lavori pubblici.
Il personale assunto a contratto in base al decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289 , convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491 , e successive modificazioni, puo' essere collocato, a decorrere dal 1 gennaio 1975, in base a domanda da presentare entro il 31 ottobre 1974, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nel contingente del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici con la disciplina giuridica ed economica del personale civile non di ruolo dell'amministrazione dello Stato.
Alla spesa si fara' fronte con i normali stanziamenti di bilancio afferenti alle spese per il personale del Ministero dei lavori pubblici.