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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/06/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 26.5.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 1438/24 R.G. e vertente
TRA
(codice fiscale: ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
EL (PA) il 20/07/1957 ed ivi residente in contrada Mandrazze n.54, rappresentato e difeso dall' avv. Massimo PISTILLI (codice fiscale C.F._2
; PEC: , con studio ivi in via
[...] Email_1
Belluno 69, telefax: 0761/322595, giusta procura in atti
Ricorrente CONTRO
[...]
(C.F.: Controparte_1
), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 P.IVA_1 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale, legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs 3 febbraio 1993, n°29, come introdotto dall'art. 7 D.Lgs n°80 del 31 marzo 1998, presso la sede del predetto sita in Via San Paolo. 361 ex IAI, pec: Controparte_1 CP_1
Email_2 Resis tente
OGGETTO: altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 15.05.2024 conveniva in giudizio il Parte_2
, esponendo che su ricorso dallo stesso proposto, con sentenza Controparte_1
n. 58/2023 R.G. il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Patti, previo annullamento del decreto di ricostruzione della carriera Prot. n. 1613 del 4.12.2020 nella parte in cui non riconosceva interamente il servizio non di ruolo svolto alle dipendenze del
, aveva accertato suo diritto al riconoscimento dell'anzianità di Controparte_1 servizio maturata dal primo contratto di assunzione a termine per l'a.s. 2001/2002 e degli scatti retributivi di anzianità riconosciuti al personale di ruolo in base al CCNL applicabile e, per l'effetto aveva condannato il a collocarlo nel Controparte_1 livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata nonché al pagamento, in suo favore delle differenze retributive dovute, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti previsti dall'art. 22 co. 36, l. n. 724/1994.
Tanto premesso, lamentava che il non aveva dato Controparte_1
esecuzione alla predetta sentenza, non avendo provveduto a rettificare la ricostruzione di carriera, né a quantificare e corrispondere le differenze retributive spettanti in ragione della ricostruzione di carriera.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato l'importo delle differenze retributive dovute dal , tenuto conto dell'integrale servizio prestato in virtù di Controparte_1
contratti a tempo determinato, e conseguentemente la condanna del
[...]
al pagamento delle differenze stipendiali maturate in Controparte_1 ragione dell'anzianità.
Il si costituiva in giudizio con memoria del 05.11.2024 Controparte_1
rilevando di avere provveduto ad emettere decreto di ricostruzione carriera in ottemperanza alla sentenza n. 139/2023 R.g. che è in attesa di visto di regolarità da parte della competente RTS, al quale segue la determinazione delle somme eventualmente dovute secondo l'inquadramento stipendiale di cui al nuovo decreto di ricostruzione
Pag. 2 di 5 carriera tenuto conto degli importi già erogati al ricorrente con i cedolini stipendiali nel corso degli anni.
Contestava il conteggio delle differenze retributive effettuato dal ricorrente.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Indi, all'odierna udienza, tenutasi con le forme della trattazione scritta, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente va rilevato che risulta pacifica e incontestata tra le parti la ricostruzione fattuale di parte ricorrente, circa la mancata determinazione ed il conseguente pagamento delle differenze retributive ad egli spettanti in ragione della ricostruzione della carriera come riconosciuto con sentenza n. 139/2023 r.g. emessa dal
Tribunale di Patti, sezione Lavoro il 30.1.2023.
Tanto premesso, l'an della pretesa di parte ricorrente risulta accertato nella sentenza definitiva e, peraltro, non è contestato dallo stesso . CP_1
Conseguentemente, al fine di quantificare l'importo dovuto dall'amministrazione resistente in favore del ricorrente, è stata disposta consulenza tecnico contabile, al fine di accertare “le differenze retributive eventualmente spettanti a parte ricorrente in ragione di quanto previsto dalla sentenza n. 139/2023 pubblicata il 30.1.2023, con la quale è stato accertato il diritto di a godere dell'anzianità di servizio Parte_2 maturata dal primo contratto di assunzione a termine per l'a.s. 2001/2002 e degli scatti retributivi di anzianità riconosciuti al personale di ruolo in base al CCNL applicabile e, di conseguenza il è stato condannato a collocare Controparte_1 il ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata e al pagamento, in favore dello stesso delle differenze retributive dovute in ragione dell'anzidetta anzianità. In particolare, le differenze retributive dovranno essere calcolate in misura pari alla differenza di retribuzione percepita dal primo contratto di lavoro a termine (6.3.2001) per un intero anno scolastico e quella che parte ricorrente avrebbe percepito in considerazione della maggiore anzianità e professionalità di volta in volta raggiunta e ciò sino all'1.9.2024, data di collocamento a riposo del ricorrente.
Pag. 3 di 5 Il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti previsti dall'art. 22 co. 36, l. n.
724/1994”
Ritenendo di potere condividere i calcoli congrui svolti dal Ctu, deve pertanto riconoscersi il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive pari a
€ 24.031,56 di cui € 22.182,98 a titolo di arretrati stipendiali e € 1.848.58 a titolo di rateo di tredicesima sulla base dell'anzianità maturata dal 06/03/2001 anno scolastico
2000/2001.
In ordine alle osservazioni del resistente circa l'esclusione dell'annualità 2013 CP_1 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo in coerente applicazione della più recente giurisprudenza, deve tuttavia osservarsi che lo stesso consulente tecnico ha rilevato che nel caso in esame l'annualità 2013 non influisce ai fini del calcolo delle differenze retributive.
Tanto premesso, alla luce delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento delle differenze retributive in ragione della ricostruzione di carriera così come riconosciuta con sentenza n. 139/2023 r.g. e conseguentemente il resistente deve essere condannato a pagare in favore di CP_1
la complessiva somma di € 24.031,56 a titolo di differenze retributive, Parte_2 così come risultante dal conteggio di cui alla consulenza tecnica d'ufficio.
Sono, altresì, dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, tenuto conto del divieto di cumulo nei limiti previsti dall'art. 16 della legge n. 412/1991 esteso ai crediti retributivi ex art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Le spese seguono la soccombenza, sicché il ministero resistente deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che si liquidano in €
259,00 per spese ed € 2.600,00 per onorari, di aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_2
- condanna il , in persona del ministro pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di della somma di € 24.031,56, oltre Parte_2
Pag. 4 di 5 interessi legali e rivalutazione nei limiti previsti dall'art. 22 co. 36, l. n. 724/1994, dovuta in ragione delle causali meglio indicate in motivazione;
Condanna, altresì, l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in € 259,00 per spese ed € 2.600,00, per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Patti, 16.06.2025
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 5 di 5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 26.5.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 1438/24 R.G. e vertente
TRA
(codice fiscale: ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
EL (PA) il 20/07/1957 ed ivi residente in contrada Mandrazze n.54, rappresentato e difeso dall' avv. Massimo PISTILLI (codice fiscale C.F._2
; PEC: , con studio ivi in via
[...] Email_1
Belluno 69, telefax: 0761/322595, giusta procura in atti
Ricorrente CONTRO
[...]
(C.F.: Controparte_1
), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 P.IVA_1 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale, legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs 3 febbraio 1993, n°29, come introdotto dall'art. 7 D.Lgs n°80 del 31 marzo 1998, presso la sede del predetto sita in Via San Paolo. 361 ex IAI, pec: Controparte_1 CP_1
Email_2 Resis tente
OGGETTO: altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 15.05.2024 conveniva in giudizio il Parte_2
, esponendo che su ricorso dallo stesso proposto, con sentenza Controparte_1
n. 58/2023 R.G. il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Patti, previo annullamento del decreto di ricostruzione della carriera Prot. n. 1613 del 4.12.2020 nella parte in cui non riconosceva interamente il servizio non di ruolo svolto alle dipendenze del
, aveva accertato suo diritto al riconoscimento dell'anzianità di Controparte_1 servizio maturata dal primo contratto di assunzione a termine per l'a.s. 2001/2002 e degli scatti retributivi di anzianità riconosciuti al personale di ruolo in base al CCNL applicabile e, per l'effetto aveva condannato il a collocarlo nel Controparte_1 livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata nonché al pagamento, in suo favore delle differenze retributive dovute, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti previsti dall'art. 22 co. 36, l. n. 724/1994.
Tanto premesso, lamentava che il non aveva dato Controparte_1
esecuzione alla predetta sentenza, non avendo provveduto a rettificare la ricostruzione di carriera, né a quantificare e corrispondere le differenze retributive spettanti in ragione della ricostruzione di carriera.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato l'importo delle differenze retributive dovute dal , tenuto conto dell'integrale servizio prestato in virtù di Controparte_1
contratti a tempo determinato, e conseguentemente la condanna del
[...]
al pagamento delle differenze stipendiali maturate in Controparte_1 ragione dell'anzianità.
Il si costituiva in giudizio con memoria del 05.11.2024 Controparte_1
rilevando di avere provveduto ad emettere decreto di ricostruzione carriera in ottemperanza alla sentenza n. 139/2023 R.g. che è in attesa di visto di regolarità da parte della competente RTS, al quale segue la determinazione delle somme eventualmente dovute secondo l'inquadramento stipendiale di cui al nuovo decreto di ricostruzione
Pag. 2 di 5 carriera tenuto conto degli importi già erogati al ricorrente con i cedolini stipendiali nel corso degli anni.
Contestava il conteggio delle differenze retributive effettuato dal ricorrente.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Indi, all'odierna udienza, tenutasi con le forme della trattazione scritta, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente va rilevato che risulta pacifica e incontestata tra le parti la ricostruzione fattuale di parte ricorrente, circa la mancata determinazione ed il conseguente pagamento delle differenze retributive ad egli spettanti in ragione della ricostruzione della carriera come riconosciuto con sentenza n. 139/2023 r.g. emessa dal
Tribunale di Patti, sezione Lavoro il 30.1.2023.
Tanto premesso, l'an della pretesa di parte ricorrente risulta accertato nella sentenza definitiva e, peraltro, non è contestato dallo stesso . CP_1
Conseguentemente, al fine di quantificare l'importo dovuto dall'amministrazione resistente in favore del ricorrente, è stata disposta consulenza tecnico contabile, al fine di accertare “le differenze retributive eventualmente spettanti a parte ricorrente in ragione di quanto previsto dalla sentenza n. 139/2023 pubblicata il 30.1.2023, con la quale è stato accertato il diritto di a godere dell'anzianità di servizio Parte_2 maturata dal primo contratto di assunzione a termine per l'a.s. 2001/2002 e degli scatti retributivi di anzianità riconosciuti al personale di ruolo in base al CCNL applicabile e, di conseguenza il è stato condannato a collocare Controparte_1 il ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata e al pagamento, in favore dello stesso delle differenze retributive dovute in ragione dell'anzidetta anzianità. In particolare, le differenze retributive dovranno essere calcolate in misura pari alla differenza di retribuzione percepita dal primo contratto di lavoro a termine (6.3.2001) per un intero anno scolastico e quella che parte ricorrente avrebbe percepito in considerazione della maggiore anzianità e professionalità di volta in volta raggiunta e ciò sino all'1.9.2024, data di collocamento a riposo del ricorrente.
Pag. 3 di 5 Il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti previsti dall'art. 22 co. 36, l. n.
724/1994”
Ritenendo di potere condividere i calcoli congrui svolti dal Ctu, deve pertanto riconoscersi il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive pari a
€ 24.031,56 di cui € 22.182,98 a titolo di arretrati stipendiali e € 1.848.58 a titolo di rateo di tredicesima sulla base dell'anzianità maturata dal 06/03/2001 anno scolastico
2000/2001.
In ordine alle osservazioni del resistente circa l'esclusione dell'annualità 2013 CP_1 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo in coerente applicazione della più recente giurisprudenza, deve tuttavia osservarsi che lo stesso consulente tecnico ha rilevato che nel caso in esame l'annualità 2013 non influisce ai fini del calcolo delle differenze retributive.
Tanto premesso, alla luce delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento delle differenze retributive in ragione della ricostruzione di carriera così come riconosciuta con sentenza n. 139/2023 r.g. e conseguentemente il resistente deve essere condannato a pagare in favore di CP_1
la complessiva somma di € 24.031,56 a titolo di differenze retributive, Parte_2 così come risultante dal conteggio di cui alla consulenza tecnica d'ufficio.
Sono, altresì, dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, tenuto conto del divieto di cumulo nei limiti previsti dall'art. 16 della legge n. 412/1991 esteso ai crediti retributivi ex art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Le spese seguono la soccombenza, sicché il ministero resistente deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che si liquidano in €
259,00 per spese ed € 2.600,00 per onorari, di aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_2
- condanna il , in persona del ministro pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di della somma di € 24.031,56, oltre Parte_2
Pag. 4 di 5 interessi legali e rivalutazione nei limiti previsti dall'art. 22 co. 36, l. n. 724/1994, dovuta in ragione delle causali meglio indicate in motivazione;
Condanna, altresì, l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in € 259,00 per spese ed € 2.600,00, per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Patti, 16.06.2025
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
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