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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 701 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
c.f. Parte_2 C.F._1
c.f. Parte_3 C.F._2
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. FORMICA FRANCA PATRIZIA , come da procura in atti. attori, contro
c.f. , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2
Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZEO RINALDI MICHELANGELO come Persona_1
da procura in atti. convenuto,
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3
Amministratore Delegato, dott. e del procuratore generale alle liti, avv. Leopoldo Conti CP_3
terzo intervenuto avente ad oggetto: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli attori adivano il Tribunale di Barcellona P.G. per proporre opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 86/2016, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta, della complessiva somma di euro 49.563,20 oltre interessi e spese e chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande:
1) In via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante l'assoluta carenza e/o difetto di prova scritta ex art. 634 c.p.c., per i motivi sopra esposti;
2) Nel merito ritenere e dichiarare la nullità delle clausole negoziali nel contratto di conto corrente nella parte in cui prevedono il pagamento delle commissioni, delle spese direttamente collegate alla remunerazione dei crediti e degli interessi convenzionali, corrispettivi e moratori poiché palesemente ultralegali e per l'effetto
3) Ritenere e dichiarare l'avvenuta violazione dell'articolo 1283 codice civile relativamente al contratto di conto corrente dando atto che parte opponente relativamente allo stesso contratto ha diritto alla restituzione di tutte le somme illegittimamente pagate a detto titolo da porre in compensazione eventualmente dovute, se dovute da parte opposta.
Si costituiva la la quale contestando le domande avverse perché Controparte_4
infondate, ne chiedeva il rigetto e domandava riconoscersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa si costituiva uale cessionaria del credito. Controparte_2
Rigettata la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo, veniva disposta
CTU tecnico contabile.
Depositata la Consulenza, dopo una serie di rinvii, la causa ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione e le parti venivano autorizzate al deposito di note conclusive.
*****
L'opposizione è fondata e merita di essere accolta.
Come evidenziato e sottolineato dal consulente tecnico d'ufficio, agli atti manca copia del contratto di conto corrente stipulato dalla società opponente e dalla Controparte_4
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori
(cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivi (cfr. Cass. 20613/11).
Opera, pertanto, il principio generale per cui il riparto degli oneri probatori va individuato considerando che l'attore onerato, ex art. 2697 c.c., è la parte che riveste la posizione formale di convenuta opposta.
Nel caso di specie, dal tenore del ricorso avanzato in sede monitoria si evince che la banca ha agito per ottenere la condanna al pagamento della somma di euro 49.563,20 quale saldo debitore del conto corrente bancario n. 325, aperto in data 1.09.2009 di cui, dalla disamina del compendio documentale in atti, non vi è la produzione.
In tema di rapporto bancario di conto corrente, quando la in sede di opposizione a decreto CP_2
ingiuntivo non fornisca prova del credito vantato con il contratto di apertura del conto corrente, come richiesto a pena di nullità ex art. 117 T.U.B., oltre a tutti gli estratti conto in ordine alla certezza del saldo indicato nella fase monitoria, il decreto ingiuntivo va senz'altro revocato in quanto l'indisponibilità del contratto essendo impossibile accertare la presenza di clausole nulle e ricostruire l'andamento del rapporto contrattuale.
Non avendo parte opposta fornito la prova delle condizioni economiche stipulate con la firma del contratto di conto corrente, e su cui si innesta la pretesa creditoria vantata dalla opposta, si ritiene non raggiunta la prova del credito da parte della banca opposta, non essendo la documentazione prodotta sufficiente a offrire la cognizione delle condizioni economiche riguardanti esplicitamente il rapporto di conto corrente di corrispondenza.
Sicché, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, non avendo la banca opposta adempiuto agli oneri probatori sulla stessa incombenti. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi di cui al novellato D.M., tenuto conto del valore della causa e della natura documentale della istruttoria svolta.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n.
R.G. 701/16 così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto opposto n. 86/2016 reso nel procedimento n. R.G. 2120/15,
- NN parte intervenuta, quale cessionaria, parte soccombente alla refusione in favore di
Be. e delle spese di lite che si liquidano in 12.485,60 di CP_5 Parte_2 Parte_3
cui euro 300,00 per spese vive ed euro 12.185,60 per compensi professionali oltre rimborso generale,
IVA, CPA come per legge.
-NN parte intervenuta al pagamento delle spese di CTU come liquidate con separato decreto.
Barcellona Pozzo di Gotto, lì 12/03/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 701 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
c.f. Parte_2 C.F._1
c.f. Parte_3 C.F._2
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. FORMICA FRANCA PATRIZIA , come da procura in atti. attori, contro
c.f. , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2
Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZEO RINALDI MICHELANGELO come Persona_1
da procura in atti. convenuto,
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3
Amministratore Delegato, dott. e del procuratore generale alle liti, avv. Leopoldo Conti CP_3
terzo intervenuto avente ad oggetto: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli attori adivano il Tribunale di Barcellona P.G. per proporre opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 86/2016, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta, della complessiva somma di euro 49.563,20 oltre interessi e spese e chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande:
1) In via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante l'assoluta carenza e/o difetto di prova scritta ex art. 634 c.p.c., per i motivi sopra esposti;
2) Nel merito ritenere e dichiarare la nullità delle clausole negoziali nel contratto di conto corrente nella parte in cui prevedono il pagamento delle commissioni, delle spese direttamente collegate alla remunerazione dei crediti e degli interessi convenzionali, corrispettivi e moratori poiché palesemente ultralegali e per l'effetto
3) Ritenere e dichiarare l'avvenuta violazione dell'articolo 1283 codice civile relativamente al contratto di conto corrente dando atto che parte opponente relativamente allo stesso contratto ha diritto alla restituzione di tutte le somme illegittimamente pagate a detto titolo da porre in compensazione eventualmente dovute, se dovute da parte opposta.
Si costituiva la la quale contestando le domande avverse perché Controparte_4
infondate, ne chiedeva il rigetto e domandava riconoscersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa si costituiva uale cessionaria del credito. Controparte_2
Rigettata la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo, veniva disposta
CTU tecnico contabile.
Depositata la Consulenza, dopo una serie di rinvii, la causa ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione e le parti venivano autorizzate al deposito di note conclusive.
*****
L'opposizione è fondata e merita di essere accolta.
Come evidenziato e sottolineato dal consulente tecnico d'ufficio, agli atti manca copia del contratto di conto corrente stipulato dalla società opponente e dalla Controparte_4
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori
(cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivi (cfr. Cass. 20613/11).
Opera, pertanto, il principio generale per cui il riparto degli oneri probatori va individuato considerando che l'attore onerato, ex art. 2697 c.c., è la parte che riveste la posizione formale di convenuta opposta.
Nel caso di specie, dal tenore del ricorso avanzato in sede monitoria si evince che la banca ha agito per ottenere la condanna al pagamento della somma di euro 49.563,20 quale saldo debitore del conto corrente bancario n. 325, aperto in data 1.09.2009 di cui, dalla disamina del compendio documentale in atti, non vi è la produzione.
In tema di rapporto bancario di conto corrente, quando la in sede di opposizione a decreto CP_2
ingiuntivo non fornisca prova del credito vantato con il contratto di apertura del conto corrente, come richiesto a pena di nullità ex art. 117 T.U.B., oltre a tutti gli estratti conto in ordine alla certezza del saldo indicato nella fase monitoria, il decreto ingiuntivo va senz'altro revocato in quanto l'indisponibilità del contratto essendo impossibile accertare la presenza di clausole nulle e ricostruire l'andamento del rapporto contrattuale.
Non avendo parte opposta fornito la prova delle condizioni economiche stipulate con la firma del contratto di conto corrente, e su cui si innesta la pretesa creditoria vantata dalla opposta, si ritiene non raggiunta la prova del credito da parte della banca opposta, non essendo la documentazione prodotta sufficiente a offrire la cognizione delle condizioni economiche riguardanti esplicitamente il rapporto di conto corrente di corrispondenza.
Sicché, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, non avendo la banca opposta adempiuto agli oneri probatori sulla stessa incombenti. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi di cui al novellato D.M., tenuto conto del valore della causa e della natura documentale della istruttoria svolta.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n.
R.G. 701/16 così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto opposto n. 86/2016 reso nel procedimento n. R.G. 2120/15,
- NN parte intervenuta, quale cessionaria, parte soccombente alla refusione in favore di
Be. e delle spese di lite che si liquidano in 12.485,60 di CP_5 Parte_2 Parte_3
cui euro 300,00 per spese vive ed euro 12.185,60 per compensi professionali oltre rimborso generale,
IVA, CPA come per legge.
-NN parte intervenuta al pagamento delle spese di CTU come liquidate con separato decreto.
Barcellona Pozzo di Gotto, lì 12/03/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola