Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/04/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte 1
con l'avv. MAGARAGGIA UMBERTO
Ricorrente
Contro
CP_1
con l'avv. PISANU RITA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia CP_2 o equivalente - altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato utile all'ottenimento della pensione di inabilità 0, in subordine, alla concessione dell'assegno di invalidità assumendo di essere invalida nella misura del 100 % o quanto meno pari al 74% ex art.li 12 e 13 L.118/71 e succ.integr. e modif., con conseguente diritto della medesima a percepire la pensione di inabilità civile e/o in subordine l'assegno di invalidità civile dalla data della domanda amministrativa (24.02.22).
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tali prestazioni, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza, ritenendo che le patologie dalle quali è affetta l'odierna opponente consentissero di ravvisare una invalidità in misura pari al 67%.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
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La domanda attrice è infondata e deve esser rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Le censure sollevate dall'istante avverso le conclusioni del ctu (tese a contestare la non corretta valutazione dell'intero quadro clinico, tenuto conto del grado di invalidità attribuito in considerazione della gravità delle patologie riscontrate) infatti, non risultano fondate.
Tanto emerge alla luce delle risultanze del procedimento di atp e di opposizione ad atp che complessivamente offrono elementi sufficienti e determinanti ai fini della decisione.
Ed invero, le conclusioni cui giunge il CT nominato in sede di merito risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che "nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali relative al requisito sanitario per l'accesso alle
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prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza": così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn°
125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009
n° 10123).
Persona_1 dopo una dettagliataEbbene il ctu nominato in sede di giudizio di opposizione, dott. analisi delle condizioni di parte ricorrente, rispondeva ai quesiti formulati così in parte argomentando e concludendo: "L'esame clinico e la documentazione clinica agli atti consentono di affermare che la Sig.ra Parte 1 presenti:
“Obesità con artrosi poli-distrettuale, cardiopatia ipertensivofibrillante, OSAS". La paziente osservata è una sessantaduenne che presenta un quadro di cardiopatia ipertensiva-fibrillante in buon compenso clinicofarmacologico, come anche risulta da referti sanitari in atti.
È inoltre affetta da obesità con artrosi poli-distrettuale e da un quadro di OSAS, diagnosticata nel 2021 ed in terapia con C-PAP.
In considerazione dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria si ritiene che la paziente non sia invalida al 100%, ma che le patologie di cui affetta determinino una riduzione della capacità lavorativa pari al 67% concordando con il giudizio della commissione medica degli invalidi civili.
Infatti, l'applicazione dei valori tabellari relativi alle sue patologie, e cioè obesità con artrosi poli- distrettuale in analogia (cod. 7105: 45%), cardiopatia ipertensivo-fibrillante (cod. 6441: 30%), OSAS in analogia (cod. 6407: 15%), determina una riduzione della capacità lavorativa pari al 67%."
Avverso le suddette conclusioni pervenivano le sole note critiche del legale della ricorrente pure riscontrate dal CT che, all'esito, rendeva la sua consulenza definitiva confermandola in toto.
È del tutto evidente dunque come, nell'ambito del presente giudizio, il ctu nominato in sede di merito, alla luce del riesame della documentazione in atti, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad escludere la sussistenza delle condizioni utili al riconoscimento del requisito sanitario.
Né le deduzioni della parte ricorrente contenute nel verbale dell'odierna udienza unitamente alla nuova documentazione medica offerta in comunicazione consentono di addivenire a diverse conclusioni, non sussistendo nella specie idonei presupposti medico legali per ritenere intervenuto un aggravamento incidente sul grado di invalidità accertato dal ctu.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che non ricorrano i presupposti per modificare l'esito delle conclusioni del ctu avendo lo stesso valutato la situazione clinica globale della paziente tenendo conto di ogni patologia riscontrata.
Le spese di lite in assenza di dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cpc seguono la soccombenza.
Spese di ctu a carico della ricorrente.
P.T.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- rigetta il ricorso.
b)- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 650,00 oltre accessori come per legge in favore dell'CP_
c)- Spese di ctu a carico del ricorrente.
Brindisi, 01/04/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio