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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4545 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4880/ 2019, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , rappresentati e difesi, come da procura speciale, C.F._2
dall'avv. Antonio Petrozziello, ), con il quale elett.te C.F._3
domiciliano all'indirizzo PEC Email_1
APPELLANTI
E
( , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._4
Stefania Labruna ( ), come da procura in calce alla C.F._5
comparsa di costituzione in appello, con la quale elett.te domicilia in Avellino alla Via Tagliamento n. 43.
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni
Per l'appellante: 1) accertare e dichiarare che l'effettiva linea di confine fra il fondo degli appellanti e quello dell'appellato è quella individuata dal CTU, così come graficamente rappresentata a pag. 20 della perizia del 20/6/2014 e a pag. Pag. 1 a 16 4 della perizia integrativa e che, pertanto, esso convenuto ha occupato ed è tenuto
a rilasciare mq 289 di terreno, di cui mq 205 fra la particella 655 (già particella
193) del convenuto e la particella 711 (già particella 191) degli attori e mq 84 fra la particella 189 del convenuto e la particella 188 degli attori;
2) subordinatamente, nel caso in cui la Corte adita ritenga opponibile agli appellanti la planimetria del 9/9/1993, accertare e dichiarare che l'effettiva linea di confine fra il fondo degli appellanti e quello dell'appellato è quella individuata dal CTU, così come graficamente rappresentata a pag. 19 della perizia del
20/6/2014 e a pag. 4 della perizia integrativa e che, pertanto, esso convenuto ha occupato ed è tenuto a rilasciare mq 224 di terreno, di cui mq 140 fra la particella
655 (già particella 193) del convenuto e la particella 711 (già particella 191) degli attori e mq 84 fra la particella 189 del convenuto e la particella 188 degli attori;
3) per l'effetto, determinata in tal modo la linea di confine, condannare l'appellato al rilascio, in favore degli attori, della complessiva estensione di mq 289 di terreno, nel caso di accoglimento delle conclusioni di cui al punto 1) che precede, ovvero della complessiva estensione di mq 224 di terreno, nel caso di accoglimento delle conclusioni di cui al punto 2) che precede;
4) condannare l'appellato alla rimozione della recinzione illegittimamente apposta ed al risarcimento, in favore degli appellanti, dei danni subiti a seguito della illegittima privazione della suddetta superficie di terreno di loro proprietà che, tenuto conto del periodo di illegittima occupazione, si richiedono nella misura di € 5.000,00, ovvero nella diversa misura che vorrà determinare l'Ecc.ma
Corte, anche in via equitativa;
5) rigettare ogni eventuale domanda proposta con appello incidentale dall'appellato;
6) condannare infine il convenuto al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese di CTU, con attribuzione al difensore antistatario, nonché alla restituzione, in favore degli appellanti, di tutti gli Pag. 2 a 16 importi versati ad esso e/o ai suoi difensori, per competenze e spese di _1
C.T.U., in esecuzione della sentenza appellata.
Per l'appellato: 1) Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e/o
348 bis c.p.c.
2) Rigettare l'appello per i motivi esposti e confermare la sentenza impugnata.
3) In subordine, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza appellata, ferme le precedenti difese e senza riconoscimento alcuno, dichiarare la nullità della CTU espletata nel giudizio ed in ogni caso rigettare le domande proposte nel loro ordine graduato in quanto del tutto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti
4) In via riconvenzionale subordinata, in ipotesi di determinazione di diverso confine, nel caso di accertamento di eventuali superfici di terreno possedute da esso appellato di proprietà degli appellanti, accertare e dichiarare che si è compiuta in capo al l'avvenuta usucapione delle stesse che, Controparte_1
pertanto, sono divenute di esclusiva proprietà del convenuto, con ogni consequenziale statuizione o, in subordine, attribuirsi ai sensi dell'art. 938 c.c. al sig. la proprietà del suolo occupato. Controparte_1
5) Condannare gli attori al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.
6) In via istruttoria, sempre in via meramente subordinata, ferme tutte le eccezioni anche di nullità della CTU, nell'ipotesi in cui il Giudice non ritenesse sufficientemente chiarificatrice la sovrapposizione effettuata direttamente dalla
CTP ing. nella planimetria redatta nelle osservazioni alla CTU Persona_1
integrativa, si insite nella formulata richiesta di integrazione della CTU affinché il CTU attesti che “l'albero di asono” e gli altri termini rilevati dal CTU si collocano esattamente sul confine e che pertanto il confine rilevato dal CTU è perfettamente coincidente con il confine individuato nella planimetria datata 9.9.93 di cui al regolamento amichevole e con quello dell'originaria divisione del 1964.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Pag. 3 a 16 §.
1. e convennero in giudizio Parte_1 Parte_2 _1
, deducendo di avere acquistato, con rogito del 16/07/2001, un
[...]
appezzamento di terreno agricolo, individuato nel N.C.T. al foglio 28, particelle
117/5, 117/10, 188 e 191, nonché la quota di 1/18 della zona di terreno adibita a strada, individuata nel N.C.T. al foglio 28, particella 183; che tali terreni confinavano con il fondo, individuato in catasto alle particelle 193 e 189, di proprietà di;
che la linea di confine fra i due fondi non era ben Controparte_1
definita ancor prima che essi effettuassero l'acquisto; che, inoltre, _1
, fra il 2004 e il 2005, aveva modificato lo stato dei luoghi, ivi compresa
[...]
la zona di confine fra le due proprietà; che, perdurando l'incertezza obiettiva del confine, aveva incaricato l'ing. Parte_1 Persona_2
di procedere, in contraddittorio con il , alla rettifica del confine;
che il _1
tecnico incaricato aveva accertato che il confine di fatto, visibile fra i due fondi, non coincideva con le risultanze catastali ed i titoli di proprietà.
Chiesero, pertanto, l'accertamento dell'esatto ed obiettivo confine fra i fondi e la condanna del convenuto al rilascio, in loro favore, delle eventuali superfici di terreno da lui occupate sine titulo, oltre al risarcimento dei danni.
1.1. Costituitosi, chiese il rigetto delle domande, negando che Controparte_1
vi fosse incertezza sul confine fra i due fondi, in quanto egli, al momento dell'acquisto del proprio fondo nel 1993, aveva subito apposto, lungo la linea di confine, una rete metallica che rispettava la demarcazione fra i due fondi.
Precisò che, al momento dell'acquisto, aveva convenuto un regolamento amichevole del confine col precedente proprietario - , padre ER
di , dante causa degli attori-, avente efficacia vincolante, e che, in Parte_3
ogni caso tale regolamento amichevole rispettava il confine precedentemente individuato a seguito della divisione dell'originario unico fondo, effettuata il
6/8/1964. Aggiunse che gli attori non avevano mai contestato il confine pattuito nel 1993, realizzando sullo stesso dei manufatti;
che il suo fondo si era accresciuto nel 1971, a seguito dell'allargamento della strada comunale;
che la Pag. 4 a 16 minore estensione del fondo attoreo non rilevava, avendo gli attori acquistato il terreno a corpo;
che, in caso di verifica del confine, questa andava effettuata sulla base dell'atto di divisione del 1964; che, in ogni caso, ogni diritto vantato dagli attori si era prescritto.
In via riconvenzionale e subordinata chiese l'accertamento dell'intervenuta usucapione della porzione di fondo da lui eventualmente occupata, stante la continuità del possesso del fondo dal 1964, ovvero, in via subordinata, di beneficiare della previsione di cui all'art. 938 c.c., in relazione ai manufatti realizzati sulla presunta linea di confine.
1.3. Il tribunale, espletata la prova testimoniale e CTU, dichiarò la domanda di regolamento di confini inammissibile, difettando il presupposto dell'incertezza del confine, in virtù dell'intervenuto regolamento amichevole della linea di confine. Affermò che tale regolamento amichevole costituisce un negozio d'accertamento libero da forme, che prevale sui dati catastali eventualmente diversi, il cui effetto è di rendere definitive ed immutabili le situazioni di incertezza, precludendo così - attesa l'efficacia vincolante di tale negozio, infirmabile soltanto facendo valere i vizi ad esso propri - ogni ulteriore contestazione al riguardo e, quindi, l'esperibilità stessa dell'actio finium regundorum.
In particolare rilevò che dall'istruttoria espletata era emerso che _1
e diedero incarico di rilevare i confini tra i fondi al
[...] ER
geom. partendo dai punti di riferimento indicati dallo Persona_4
stesso , in conformità ai termini già individuati con la divisione del Per_3
1964, il quale provvide a rilevare la linea di confine e a riportarla nella planimetria, sottoscritta dai confinanti e dai presenti in data 9.3.1993 (come da timbro postale apposto), che risultava prodotta in atti, in originale.
Inoltre affermò che dall'istruttoria era emerso che il regolamento amichevole del 1993 fu non solo accettato ma anche in concreto attuato dalle parti, in quanto , infatti, provvide ad eseguire l'accordo apponendo, sulla Controparte_1
Pag. 5 a 16 linea di confine individuata, dapprima una nuova recinzione metallica fino al prefabbricato e poi, dopo la rimozione del prefabbricato nel 1995, costruendo sulla restante parte del confine un muretto ( sul punto, cfr. dichiarazioni di
, di , mentre , diede Persona_5 Persona_6 Parte_1
incarico di realizzare un muretto di confine con la proprietà a valle _1
della proprietà “partendo dal muretto già esistente sul confine” e appoggiando
“con il blocco sul blocco del muretto già esistente”, muretto che era proprio quello realizzato sulla linea di confine dal dopo il regolamento del 1993. _1
Concluse, pertanto, che L'erezione della porzione di muro di confine, in continuità con il muretto già realizzato dal , da parte degli attori ed in presenza _1
dello stesso deve dunque considerarsi comportamento acquiescente _1
rispetto al confine individuato con il regolamento del 1993.
Sicchè ritenne che, attesa la vincolatività anche per gli odierni attori del negozio di accertamento intervenuto nel 1993…non sussiste nessuna incertezza soggettiva ed oggettiva sul reale confine tra i fondi.
§.
2. La sentenza n. 1821/2018 depositata in data 26.11.2018, emessa dal
Tribunale di Avellino è stata impugnata con appello principale da
[...]
e e con appello incidentale condizionato da Parte_1 Parte_2 _1
.
[...]
2.1. Gli appellanti principali lamentano, con il primo motivo di gravame,
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in quanto il tribunale aveva fondato la motivazione sul presupposto che il confine di fatto esistente coincidesse con quello risultante dalla planimetria del 1993 sottoscritta da
[...]
e dal precedente proprietario . Tale _1 ER
presupposto, invece, sostengono essere stato smentito dalle risultanze della
CTU, che aveva attestato la non coincidenza del confine di fatto, sia con il confine catastale, sia con il confine rilevabile dalla planimetria del 1993 (che, secondo la prospettazione del , coinciderebbe a sua volta col confine _1
ricavabile dall'atto di divisione del 1964). Pag. 6 a 16
2.2. Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono che il tribunale abbia ritenuto che la planimetria del 9/9/1993 (erroneamente datata nella sentenza
9/3/1993) riguardasse l'intera linea di confine, mentre essa demarcava unicamente la linea di confine fra le particelle 191 degli appellanti e 193 dell'appellato, e non anche la prosecuzione del confine tra le particelle 188
(degli appellanti) e 189 (dell'appellato). Pertanto, anche se si dovesse ritenere che vi fu una regolamentazione amichevole essa riguardò solo una parte del confine.
2.3. Con il terzo motivo gli appellanti lamentano l'erronea qualificazione dell'accordo trasfuso nella planimetria del 1993, sostenendo che esso non era un negozio di accertamento, ma un accordo traslativo o transattivo che necessitava della forma scritta e di essere anteriormente trascritto, rispetto al loro atto di acquisto, per essere ad essi opponibile.
2.4. Con il quarto motivo censurano la decisone per avere ritenuto che essi avessero prestato acquiescenza all'accordo di cui alla planimetria del 1993.
2.5. Con il quinto motivo di appello hanno reiterato le istanze di accoglimento della domanda proposta, in quanto fondata, in relazione sia alla misura dello sconfinamento sia alla individuazione della esatta linea di confine, sia alla restituzione della porzione di terreno occupata da per 224 mq (se ci _1
si riferisca alla planimetria del 1993) e per 289 mq (se ci si riferisca, invece, alle risultanze catastali).
2.6. Infine, gli appellanti ribadiscono l'infondatezza delle eccezioni di usucapione e accessione invertita ex art. 938 c.c., sollevate da . _1
2.7. Costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1
art. 342 c.p.c. e nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata. In via incidentale condizionata ha chiesto l'accoglimento delle domande di usucapione e accessione invertita.
§.
3. L'appello principale è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Pag. 7 a 16 In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con sufficiente chiarezza le specifiche critiche mosse al provvedimento impugnato;
risultano, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
3.1. Nel merito va esaminato prioritariamente il terzo motivo di gravame, relativo all'opponibilità del regolamento amichevole del 1993 agli appellanti.
Invero l'accordo in questione, sia che lo si voglia qualificare come negozio di accertamento che un accordo transattivo, non è opponibile a
[...]
e . Parte_1 Parte_2
Il regolamento di confini del 1993 fu, infatti, pattuito tra e Controparte_1
, precedente proprietario e padre di , dalla ER Parte_3
quale avevano acquistato i fondi. Tale accordo non risulta Parte_4
essere stato trascritto, né menzionato nell'atto di compravendita intercorso tra gli acquirenti e la venditrice . Ne consegue Parte_4 Parte_3
che detto accordo in quanto res inter alios acta non è opponibile ai terzi e, nel caso di specie agli appellanti , che non sono stati parte di Parte_4
quell'accordo.
3.2. L'accertamento della non opponibilità agli acquirenti Parte_4
dell'accordo di regolamento di confini, concluso dall'ex proprietario ER
(padre della loro dante causa), assorbe l'esame dei motivi di gravame
[...]
che presupponevano l'opponibilità di detto accordo agli acquirenti
[...]
. In particolare, resta assorbita la questione della coincidenza o Parte_5
meno del confine di fatto con quello risultante dall'accordo del 1993 (primo motivo) e se detto accordo demarcava unicamente la linea di confine fra le particelle 191 e 193, ovvero anche quella tra le particelle 188 e 189 (secondo motivo).
Pag. 8 a 16
3.3. Ciò premesso, passando all'esame del quarto motivo di gravame, va escluso che gli appellanti abbiano prestato acquiescenza Parte_4
all'accordo del 1993.
Il tribunale aveva ritenuto che l'esigenza di regolamentazione del confine nel
1993 nacque dalla circostanza che aveva occupato con un ER
prefabbricato una parte della proprietà acquistata dal , difatti, Controparte_1
in seguito all'accordo del 1993, nel 1994 rimosse il ER
prefabbricato e appose sulla linea di confine, individuata nel 1993, _1
dapprima una nuova recinzione metallica fino al prefabbricato e poi, dopo la rimozione del prefabbricato, nel 1995, costruì sulla restante parte del confine un muretto.
Ciò premesso, secondo il tribunale, proprio con riferimento all'esecuzione di tale accordo ed alla presenza di tale muretto, gli attori avrebbero tacitamente ed implicitamente riconosciuto ed accettato il confine individuato nel 1993, in quanto diede incarico a tale , escusso Parte_1 Persona_7
poi come testimone, di realizzare un muretto di confine con la proprietà di
[...]
, a valle della loro proprietà, “partendo dal muretto già esistente sul _1
confine” e appoggiando “con il blocco sul blocco del muretto già esistente”. Da tale vicenda il tribunale inferì che “L'erezione della porzione di muro di confine, in continuità con il muretto già realizzato dal , da parte degli attori, ed _1
in presenza dello stesso deve dunque considerarsi comportamento _1
acquiescente rispetto al confine individuato con il regolamento del 1993”.
Gli appellanti contestano tale ricostruzione, affermando che non vi era prova in atti dell'epoca di realizzazione del muretto, tanto che il teste aveva Persona_5
affermato che “non vi erano nel 1998 termini di confine visibili” e che dalla documentazione in atti risultava che nella particella 193 (sul o in prossimità del confine) , per tutta la seconda metà degli anni '90, effettuò Controparte_1
numerosi interventi edilizi che modificarono profondamente il preesistente stato dei luoghi e che risultava in atti che essi, fin dal 1998, avevano chiesto la Pag. 9 a 16 verifica in contraddittorio della linea di demarcazione fra i due fondi, assumendone l'incertezza. Infine, eccepiscono che il teste non Per_7
avesse affatto detto di avere costruito il muretto in continuità del preesistente muro, ma che lo avesse eretto “a valle della proprietà partendo dal muretto già esistente sul confine, verso il terreno della .”, dunque il muretto non Parte_6
fu eretto a confine, ma all'interno della proprietà della . Parte_1
Orbene l'affermazione del tribunale non può essere condivisa, atteso che l'“l'acquiescenza” al regolamento del 1993 - da intendersi evidentemente come adesione, per facta concludentia (erezione del muretto), alla regolamentazione contrattualmente assunta da terzi, da parte dei coniugi Parte_4
questi ultimi avessero avuto contezza dell'esistenza e dei Parte_7
precisi termini dell'accordo intercorso tra e ER _1
, circostanza questa che non risulta essere stata provata in atti. Sicché
[...]
oltre a non essere risultato provato che il muretto eretto dai coniugi
[...]
fosse stato edificato effettivamente in continuità al muretto Parte_5
costruito da , sul confine convenuto nel 1993, manca altresì la Controparte_1
prova che i coniugi fossero a conoscenza di detto accordo Parte_4
per potervi poi prestare acquiescenza (rectius aderire).
3.4. Escluso che l'accordo del 1993 possa avere efficacia nei confronti dei coniugi , stante l'effettiva incertezza in ordine alla Parte_4
demarcazione del confine, la domanda da essi proposta va accolta.
Per l'individuazione del confine va rammentato che nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (cfr. Cass. 11557/2024).
Pag. 10 a 16 Dunque, sebbene la prova del confine possa essere data con qualsiasi mezzo,
l'indagine del giudice dovrà però muovere dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà e, in mancanza, si potrà far ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (cfr. Cass.
8814/2003). Il ricorso alle mappe catastali è consentito anche nel caso in cui gli altri elementi risultino inidonei alla determinazione certa del confine (cfr.
Cass. n. 10997/1993).
Nel caso in esame il CTU, al quale era stato demandato di descrivere lo stato dei luoghi, facendo riferimento ai titoli di provenienza ed alle mappe catastali, ha verificato la corrispondenza dei titoli di provenienza con le mappe catastali ed ha provveduto a raffrontare queste ultime con lo stato di fatto, attraverso rilievi topografici con strumentazione satellitare. Da tale raffronto è emerso, quanto alle particelle 193 e 191, che lo stato di fatto mostrava uno sconfinamento di mq 140 del confine della particella 193 a danno della particella 191 (cfr. pag.
19 CTU). Quanto alle particelle 189 e 188, il CTU non aveva inizialmente eseguito il raffronto tra il rilievo topografico e la mappa catastale, perché il confine tra le stesse “non era materializzato con alcuna recinzione….in quanto rimossa in seguito a richiesta del Genio Civile poiché, a parere dei tecnici di tale ente, si trovava nella fascia di rispetto del vallone”, affermando che per l'assenza di elementi divisori non si poteva parlare di effettivo sconfinamento.
Solo successivamente alla formulazione di apposito quesito da parte del tribunale, il CTU ha provveduto ad effettuare il rilievo topografico satellitare del confine tra le due particelle, accertando in base al prolungamento della linea di confine, apposta dal tra le particelle 191 e 193, in relazione alle _1
particelle 188 e 189 uno sconfinamento per 84 mq (cfr. pag. 5 supplemento perizia).
3.5. In definitiva, in accoglimento dell'appello, attesa la rilevata incertezza del confine, la domanda di regolamento di confini va accolta e va dichiarato che l'effettiva linea di confine fra il fondo dei coniugi e quello Parte_4
Pag. 11 a 16 di si identifica per le particelle fra la particella 655 (già Controparte_1
particella 193) e la particella 711 (già particella 191) in quella rappresentata graficamente alle pag. della perizia depositata, con conseguente condanna di al rilascio in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
delle porzioni di terreno per complessivi mq 224, di cui mq 140 fra la particella
655 (già particella 193) e la particella 711 (già particella 191), e mq 84 fra la particella 189 e la particella 188.
3.6. Consequenziale alla condanna al rilascio della sopradescritta porzione di terreno è la condanna alla rimozione della recinzione apposta da non _1
corrispondente alla regolazione dei confini.
3.7. E' invece infondata la domanda di risarcimento del danno, proposta dagli appellanti, per la illegittima occupazione della pozione di fondo di loro proprietà, per difetto di allegazione.
La giurisprudenza di legittimità ha difatti chiarito che “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle
Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia
l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto..”. (cfr. Cass.
14268/2021). Dunque non avendo gli appellanti allegato l'utilizzo che ne Pag. 12 a 16 avrebbero tratto dalla porzione di fondo occupata da , la domanda non _1
può trovare accoglimento.
§.
4. E' infondato e va rigettato l'appello incidentale, proposto da _1
.
[...]
4.1. L'appellante incidentale sostiene di avere dato la prova di avere usucapito la porzione di terreno, appartenente alle particelle confinanti, di proprietà
, partendo dall'assunto che “dalla divisione intervenuta nel Parte_4
1964, infatti, tutti i proprietari che si sono susseguiti hanno sempre posseduto uti dominus le particelle n° 189 e n° 193 nell'attuale consistenza con il confine di fatto esistente e coincidente con il confine materializzato sul terreno al momento della divisone tra gli originali condividenti dal 1964”.
L'assunto, oltre che indimostrato, per quanto si dirà, muove dall'erroneo presupposto che l'attuale consistenza delle particelle coincida con il confine di fatto esistente e con il confine materializzato sul terreno, al momento della divisone tra gli originali condividenti, dal 1964. Circostanza questa che risulta sconfessata, invece, proprio dall'accordo del 1993 tra e ER
, resosi necessario proprio a causa dalla oggettiva incertezza Controparte_1
dei confini tra le particelle oggetto di causa. Ne consegue che, stante la pregressa incertezza dei confini e la fissazione degli stessi con l'accordo del
1993, è solo da tale data che egli può avere iniziato a possedere uti dominus le porzioni di terreno di cui chiedono il rilascio, con l'azione Parte_4
di regolamento di confini. Dunque, il termine per l'usucapione non è maturato.
In ogni caso la prova offerta da , a dimostrazione Controparte_1
dell'avvenuta usucapione, unendo il proprio possesso uti dominus a quello dei propri danti causa, è contraddittoria, atteso che vorrebbe dimostrare che il proprio dante causa avesse usucapito la porzione di fondo Persona_8
oggetto di causa, di proprietà di , mediante la coltivazione del ER
terreno proprio da parte di quest'ultimo. In sostanza ER
avrebbe usucapito porzioni del proprio fondo in favore di , Persona_8
Pag. 13 a 16 coltivando egli stesso una porzione del proprio fondo in favore di ER
Orbene, la circostanza che coltivasse una pozione del proprio fondo Per_3
nella convinzione che fosse di proprietà di non prova che ER ER
avesse la consapevolezza che tale porzione fosse di proprietà di e Per_3
che intendesse usucapirle, facendole coltivare per sé dallo stesso ER
. Piuttosto, in mancanza di riscontro in capo a dell'animus Per_3 ER
rem sibi habendi (che presuppone la consapevolezza dell'altruità della cosa), le circostanze riferite dai testi , e , Parte_3 Persona_6 Persona_5
che coltivasse il fondo per che ne percepiva i frutti, sono Per_3 ER
insufficienti ad escludere che ciò facesse nell'erronea convinzione, Per_3
sua e di che dette porzioni di terreno fossero di proprietà di ER ER
La mancanza di consapevolezza dell'altruità della cosa, da parte di e Per_3
di trova riscontro, come detto innanzi, proprio dalla necessità nel ER
1993 di regolare i confini tra i fondi di e (poi di ). Per_3 ER _1
4.2. Anche la domanda di accessione invertita è infondata, non sussistendone i presupposti, in quanto le opere realizzate sul fondo in contestazione da
[...]
non rientrano nel concetto di “edificio” ex art. 938 c.c. _1
La giurisprudenza di legittimità ha difatti chiarito che la nozione di “edificio” di cui alla norma richiamata include esclusivamente opere murarie complesse, idonee alla permanenza al loro interno di persone o cose.
ha affermato di avere realizzato una struttura adibita a capannone, _1
nonché altre opere murarie che, in caso di spostamento del confine sulla base dei rilievi catastali, verrebbero ad occupare parte del terreno degli attori.
Orbene della natura e della consistenza di tali opere l'appellante incidentale non ha dato alcuna prova, sicchè non è possibile verificare che le stesse integrino o meno il concetto di “edificio” quale presupposto, richiesto dalla norma, per la valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'accoglimento della domanda di accessione invertita. Né ha fornito elementi per _1
poter effettuare una valutazione comparativa degli interessi rilevanti nella Pag. 14 a 16 situazione concreta, per consentire al giudicante di esercitare la facoltà prevista dall'art. 938 c.c.
4.3. Infine l'appellante incidentale lamenta che l'eventuale accertamento dello sconfinamento di 287 mq porterebbe ad un ingiustificato accrescimento della proprietà di 125 mq. Parte_4
La censura è priva di fondamento. E' vero che in base ai titoli di provenienza la particella misura mq 1692, mentre la superficie di fatto Persona_9
rilevata è di mq 1560, per cui addizionandovi gli accertati 224 mq di sconfinamento, all'esito la stessa misurerebbe 1784 mq, misura maggiore dei mq 1692, indicata nei titoli di provenienza. Tuttavia, come ha giustamente sostenuto lo stesso a giustificazione della minore estensione _1
riscontrata del fondo , l'acquisto del fondo fu fatto a corpo Parte_4
e non a misura, sicchè la differenza di 92 mq. (1784-1692) tra la consistenza effettiva e quella indicata nei titoli di provenienza non assume rilevo.
4.4. Ogni altra questione resta assorbita.
§.
5. Le spese di lite, compensate per 1/5 in ragione del rigetto della domanda risarcitoria e poste per la restante parte a carico di , vanno Controparte_1
liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori tra i minimi e di medi, attesa la non complessità delle questioni trattate, nonché le spese di CTU, seguono la soccombenza, dandosi atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1- quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso sentenza n. 1821/2018 depositata in data
26.11.2018, emessa dal Tribunale di Avellino l, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata:
Pag. 15 a 16 - Accerta che l'effettiva linea di confine fra il fondo Parte_2 Parte_1
e quello di si identifica in quella rappresentata
[...] Controparte_1
graficamente alle pag. 19 della CTU ed alle pag 4 e 5 del supplemento di CTU;
- Condanna al rilascio delle porzioni di terreno per Controparte_1
complessivi mq 224, di cui mq 140 fra la particella 655 (già particella 193) e la particella 711 (già particella 191) nonché mq 84 fra la particella 189 e la particella 188.
2. Condanna al rilascio della porzione di fondo di cui al capo Controparte_1
1. Con rimozione della recinzione apposta non corrispondente al confine accertato.
3. Rigetta la domanda degli appellanti principali di risarcimento del danno per l'occupazione illegittima.
4. Rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
5. Comensa le spese di lite per 1/5 e pone la restante parte a carico di _1
, che liquida, quanto al primo grado in complessivi € 2.800,00 per
[...]
compensi ed € 237,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15% e quanto al grado di appello in complessivi € 2.800,00 per compensi ed € 355,50, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
6. Pone definitivamente a carico di le spese di CTU già Controparte_1
liquidate con separata ordinanza.
7. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli lì 18.09.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 16 a 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4880/ 2019, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , rappresentati e difesi, come da procura speciale, C.F._2
dall'avv. Antonio Petrozziello, ), con il quale elett.te C.F._3
domiciliano all'indirizzo PEC Email_1
APPELLANTI
E
( , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._4
Stefania Labruna ( ), come da procura in calce alla C.F._5
comparsa di costituzione in appello, con la quale elett.te domicilia in Avellino alla Via Tagliamento n. 43.
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni
Per l'appellante: 1) accertare e dichiarare che l'effettiva linea di confine fra il fondo degli appellanti e quello dell'appellato è quella individuata dal CTU, così come graficamente rappresentata a pag. 20 della perizia del 20/6/2014 e a pag. Pag. 1 a 16 4 della perizia integrativa e che, pertanto, esso convenuto ha occupato ed è tenuto
a rilasciare mq 289 di terreno, di cui mq 205 fra la particella 655 (già particella
193) del convenuto e la particella 711 (già particella 191) degli attori e mq 84 fra la particella 189 del convenuto e la particella 188 degli attori;
2) subordinatamente, nel caso in cui la Corte adita ritenga opponibile agli appellanti la planimetria del 9/9/1993, accertare e dichiarare che l'effettiva linea di confine fra il fondo degli appellanti e quello dell'appellato è quella individuata dal CTU, così come graficamente rappresentata a pag. 19 della perizia del
20/6/2014 e a pag. 4 della perizia integrativa e che, pertanto, esso convenuto ha occupato ed è tenuto a rilasciare mq 224 di terreno, di cui mq 140 fra la particella
655 (già particella 193) del convenuto e la particella 711 (già particella 191) degli attori e mq 84 fra la particella 189 del convenuto e la particella 188 degli attori;
3) per l'effetto, determinata in tal modo la linea di confine, condannare l'appellato al rilascio, in favore degli attori, della complessiva estensione di mq 289 di terreno, nel caso di accoglimento delle conclusioni di cui al punto 1) che precede, ovvero della complessiva estensione di mq 224 di terreno, nel caso di accoglimento delle conclusioni di cui al punto 2) che precede;
4) condannare l'appellato alla rimozione della recinzione illegittimamente apposta ed al risarcimento, in favore degli appellanti, dei danni subiti a seguito della illegittima privazione della suddetta superficie di terreno di loro proprietà che, tenuto conto del periodo di illegittima occupazione, si richiedono nella misura di € 5.000,00, ovvero nella diversa misura che vorrà determinare l'Ecc.ma
Corte, anche in via equitativa;
5) rigettare ogni eventuale domanda proposta con appello incidentale dall'appellato;
6) condannare infine il convenuto al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese di CTU, con attribuzione al difensore antistatario, nonché alla restituzione, in favore degli appellanti, di tutti gli Pag. 2 a 16 importi versati ad esso e/o ai suoi difensori, per competenze e spese di _1
C.T.U., in esecuzione della sentenza appellata.
Per l'appellato: 1) Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e/o
348 bis c.p.c.
2) Rigettare l'appello per i motivi esposti e confermare la sentenza impugnata.
3) In subordine, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza appellata, ferme le precedenti difese e senza riconoscimento alcuno, dichiarare la nullità della CTU espletata nel giudizio ed in ogni caso rigettare le domande proposte nel loro ordine graduato in quanto del tutto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti
4) In via riconvenzionale subordinata, in ipotesi di determinazione di diverso confine, nel caso di accertamento di eventuali superfici di terreno possedute da esso appellato di proprietà degli appellanti, accertare e dichiarare che si è compiuta in capo al l'avvenuta usucapione delle stesse che, Controparte_1
pertanto, sono divenute di esclusiva proprietà del convenuto, con ogni consequenziale statuizione o, in subordine, attribuirsi ai sensi dell'art. 938 c.c. al sig. la proprietà del suolo occupato. Controparte_1
5) Condannare gli attori al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.
6) In via istruttoria, sempre in via meramente subordinata, ferme tutte le eccezioni anche di nullità della CTU, nell'ipotesi in cui il Giudice non ritenesse sufficientemente chiarificatrice la sovrapposizione effettuata direttamente dalla
CTP ing. nella planimetria redatta nelle osservazioni alla CTU Persona_1
integrativa, si insite nella formulata richiesta di integrazione della CTU affinché il CTU attesti che “l'albero di asono” e gli altri termini rilevati dal CTU si collocano esattamente sul confine e che pertanto il confine rilevato dal CTU è perfettamente coincidente con il confine individuato nella planimetria datata 9.9.93 di cui al regolamento amichevole e con quello dell'originaria divisione del 1964.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Pag. 3 a 16 §.
1. e convennero in giudizio Parte_1 Parte_2 _1
, deducendo di avere acquistato, con rogito del 16/07/2001, un
[...]
appezzamento di terreno agricolo, individuato nel N.C.T. al foglio 28, particelle
117/5, 117/10, 188 e 191, nonché la quota di 1/18 della zona di terreno adibita a strada, individuata nel N.C.T. al foglio 28, particella 183; che tali terreni confinavano con il fondo, individuato in catasto alle particelle 193 e 189, di proprietà di;
che la linea di confine fra i due fondi non era ben Controparte_1
definita ancor prima che essi effettuassero l'acquisto; che, inoltre, _1
, fra il 2004 e il 2005, aveva modificato lo stato dei luoghi, ivi compresa
[...]
la zona di confine fra le due proprietà; che, perdurando l'incertezza obiettiva del confine, aveva incaricato l'ing. Parte_1 Persona_2
di procedere, in contraddittorio con il , alla rettifica del confine;
che il _1
tecnico incaricato aveva accertato che il confine di fatto, visibile fra i due fondi, non coincideva con le risultanze catastali ed i titoli di proprietà.
Chiesero, pertanto, l'accertamento dell'esatto ed obiettivo confine fra i fondi e la condanna del convenuto al rilascio, in loro favore, delle eventuali superfici di terreno da lui occupate sine titulo, oltre al risarcimento dei danni.
1.1. Costituitosi, chiese il rigetto delle domande, negando che Controparte_1
vi fosse incertezza sul confine fra i due fondi, in quanto egli, al momento dell'acquisto del proprio fondo nel 1993, aveva subito apposto, lungo la linea di confine, una rete metallica che rispettava la demarcazione fra i due fondi.
Precisò che, al momento dell'acquisto, aveva convenuto un regolamento amichevole del confine col precedente proprietario - , padre ER
di , dante causa degli attori-, avente efficacia vincolante, e che, in Parte_3
ogni caso tale regolamento amichevole rispettava il confine precedentemente individuato a seguito della divisione dell'originario unico fondo, effettuata il
6/8/1964. Aggiunse che gli attori non avevano mai contestato il confine pattuito nel 1993, realizzando sullo stesso dei manufatti;
che il suo fondo si era accresciuto nel 1971, a seguito dell'allargamento della strada comunale;
che la Pag. 4 a 16 minore estensione del fondo attoreo non rilevava, avendo gli attori acquistato il terreno a corpo;
che, in caso di verifica del confine, questa andava effettuata sulla base dell'atto di divisione del 1964; che, in ogni caso, ogni diritto vantato dagli attori si era prescritto.
In via riconvenzionale e subordinata chiese l'accertamento dell'intervenuta usucapione della porzione di fondo da lui eventualmente occupata, stante la continuità del possesso del fondo dal 1964, ovvero, in via subordinata, di beneficiare della previsione di cui all'art. 938 c.c., in relazione ai manufatti realizzati sulla presunta linea di confine.
1.3. Il tribunale, espletata la prova testimoniale e CTU, dichiarò la domanda di regolamento di confini inammissibile, difettando il presupposto dell'incertezza del confine, in virtù dell'intervenuto regolamento amichevole della linea di confine. Affermò che tale regolamento amichevole costituisce un negozio d'accertamento libero da forme, che prevale sui dati catastali eventualmente diversi, il cui effetto è di rendere definitive ed immutabili le situazioni di incertezza, precludendo così - attesa l'efficacia vincolante di tale negozio, infirmabile soltanto facendo valere i vizi ad esso propri - ogni ulteriore contestazione al riguardo e, quindi, l'esperibilità stessa dell'actio finium regundorum.
In particolare rilevò che dall'istruttoria espletata era emerso che _1
e diedero incarico di rilevare i confini tra i fondi al
[...] ER
geom. partendo dai punti di riferimento indicati dallo Persona_4
stesso , in conformità ai termini già individuati con la divisione del Per_3
1964, il quale provvide a rilevare la linea di confine e a riportarla nella planimetria, sottoscritta dai confinanti e dai presenti in data 9.3.1993 (come da timbro postale apposto), che risultava prodotta in atti, in originale.
Inoltre affermò che dall'istruttoria era emerso che il regolamento amichevole del 1993 fu non solo accettato ma anche in concreto attuato dalle parti, in quanto , infatti, provvide ad eseguire l'accordo apponendo, sulla Controparte_1
Pag. 5 a 16 linea di confine individuata, dapprima una nuova recinzione metallica fino al prefabbricato e poi, dopo la rimozione del prefabbricato nel 1995, costruendo sulla restante parte del confine un muretto ( sul punto, cfr. dichiarazioni di
, di , mentre , diede Persona_5 Persona_6 Parte_1
incarico di realizzare un muretto di confine con la proprietà a valle _1
della proprietà “partendo dal muretto già esistente sul confine” e appoggiando
“con il blocco sul blocco del muretto già esistente”, muretto che era proprio quello realizzato sulla linea di confine dal dopo il regolamento del 1993. _1
Concluse, pertanto, che L'erezione della porzione di muro di confine, in continuità con il muretto già realizzato dal , da parte degli attori ed in presenza _1
dello stesso deve dunque considerarsi comportamento acquiescente _1
rispetto al confine individuato con il regolamento del 1993.
Sicchè ritenne che, attesa la vincolatività anche per gli odierni attori del negozio di accertamento intervenuto nel 1993…non sussiste nessuna incertezza soggettiva ed oggettiva sul reale confine tra i fondi.
§.
2. La sentenza n. 1821/2018 depositata in data 26.11.2018, emessa dal
Tribunale di Avellino è stata impugnata con appello principale da
[...]
e e con appello incidentale condizionato da Parte_1 Parte_2 _1
.
[...]
2.1. Gli appellanti principali lamentano, con il primo motivo di gravame,
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in quanto il tribunale aveva fondato la motivazione sul presupposto che il confine di fatto esistente coincidesse con quello risultante dalla planimetria del 1993 sottoscritta da
[...]
e dal precedente proprietario . Tale _1 ER
presupposto, invece, sostengono essere stato smentito dalle risultanze della
CTU, che aveva attestato la non coincidenza del confine di fatto, sia con il confine catastale, sia con il confine rilevabile dalla planimetria del 1993 (che, secondo la prospettazione del , coinciderebbe a sua volta col confine _1
ricavabile dall'atto di divisione del 1964). Pag. 6 a 16
2.2. Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono che il tribunale abbia ritenuto che la planimetria del 9/9/1993 (erroneamente datata nella sentenza
9/3/1993) riguardasse l'intera linea di confine, mentre essa demarcava unicamente la linea di confine fra le particelle 191 degli appellanti e 193 dell'appellato, e non anche la prosecuzione del confine tra le particelle 188
(degli appellanti) e 189 (dell'appellato). Pertanto, anche se si dovesse ritenere che vi fu una regolamentazione amichevole essa riguardò solo una parte del confine.
2.3. Con il terzo motivo gli appellanti lamentano l'erronea qualificazione dell'accordo trasfuso nella planimetria del 1993, sostenendo che esso non era un negozio di accertamento, ma un accordo traslativo o transattivo che necessitava della forma scritta e di essere anteriormente trascritto, rispetto al loro atto di acquisto, per essere ad essi opponibile.
2.4. Con il quarto motivo censurano la decisone per avere ritenuto che essi avessero prestato acquiescenza all'accordo di cui alla planimetria del 1993.
2.5. Con il quinto motivo di appello hanno reiterato le istanze di accoglimento della domanda proposta, in quanto fondata, in relazione sia alla misura dello sconfinamento sia alla individuazione della esatta linea di confine, sia alla restituzione della porzione di terreno occupata da per 224 mq (se ci _1
si riferisca alla planimetria del 1993) e per 289 mq (se ci si riferisca, invece, alle risultanze catastali).
2.6. Infine, gli appellanti ribadiscono l'infondatezza delle eccezioni di usucapione e accessione invertita ex art. 938 c.c., sollevate da . _1
2.7. Costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1
art. 342 c.p.c. e nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata. In via incidentale condizionata ha chiesto l'accoglimento delle domande di usucapione e accessione invertita.
§.
3. L'appello principale è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Pag. 7 a 16 In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con sufficiente chiarezza le specifiche critiche mosse al provvedimento impugnato;
risultano, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
3.1. Nel merito va esaminato prioritariamente il terzo motivo di gravame, relativo all'opponibilità del regolamento amichevole del 1993 agli appellanti.
Invero l'accordo in questione, sia che lo si voglia qualificare come negozio di accertamento che un accordo transattivo, non è opponibile a
[...]
e . Parte_1 Parte_2
Il regolamento di confini del 1993 fu, infatti, pattuito tra e Controparte_1
, precedente proprietario e padre di , dalla ER Parte_3
quale avevano acquistato i fondi. Tale accordo non risulta Parte_4
essere stato trascritto, né menzionato nell'atto di compravendita intercorso tra gli acquirenti e la venditrice . Ne consegue Parte_4 Parte_3
che detto accordo in quanto res inter alios acta non è opponibile ai terzi e, nel caso di specie agli appellanti , che non sono stati parte di Parte_4
quell'accordo.
3.2. L'accertamento della non opponibilità agli acquirenti Parte_4
dell'accordo di regolamento di confini, concluso dall'ex proprietario ER
(padre della loro dante causa), assorbe l'esame dei motivi di gravame
[...]
che presupponevano l'opponibilità di detto accordo agli acquirenti
[...]
. In particolare, resta assorbita la questione della coincidenza o Parte_5
meno del confine di fatto con quello risultante dall'accordo del 1993 (primo motivo) e se detto accordo demarcava unicamente la linea di confine fra le particelle 191 e 193, ovvero anche quella tra le particelle 188 e 189 (secondo motivo).
Pag. 8 a 16
3.3. Ciò premesso, passando all'esame del quarto motivo di gravame, va escluso che gli appellanti abbiano prestato acquiescenza Parte_4
all'accordo del 1993.
Il tribunale aveva ritenuto che l'esigenza di regolamentazione del confine nel
1993 nacque dalla circostanza che aveva occupato con un ER
prefabbricato una parte della proprietà acquistata dal , difatti, Controparte_1
in seguito all'accordo del 1993, nel 1994 rimosse il ER
prefabbricato e appose sulla linea di confine, individuata nel 1993, _1
dapprima una nuova recinzione metallica fino al prefabbricato e poi, dopo la rimozione del prefabbricato, nel 1995, costruì sulla restante parte del confine un muretto.
Ciò premesso, secondo il tribunale, proprio con riferimento all'esecuzione di tale accordo ed alla presenza di tale muretto, gli attori avrebbero tacitamente ed implicitamente riconosciuto ed accettato il confine individuato nel 1993, in quanto diede incarico a tale , escusso Parte_1 Persona_7
poi come testimone, di realizzare un muretto di confine con la proprietà di
[...]
, a valle della loro proprietà, “partendo dal muretto già esistente sul _1
confine” e appoggiando “con il blocco sul blocco del muretto già esistente”. Da tale vicenda il tribunale inferì che “L'erezione della porzione di muro di confine, in continuità con il muretto già realizzato dal , da parte degli attori, ed _1
in presenza dello stesso deve dunque considerarsi comportamento _1
acquiescente rispetto al confine individuato con il regolamento del 1993”.
Gli appellanti contestano tale ricostruzione, affermando che non vi era prova in atti dell'epoca di realizzazione del muretto, tanto che il teste aveva Persona_5
affermato che “non vi erano nel 1998 termini di confine visibili” e che dalla documentazione in atti risultava che nella particella 193 (sul o in prossimità del confine) , per tutta la seconda metà degli anni '90, effettuò Controparte_1
numerosi interventi edilizi che modificarono profondamente il preesistente stato dei luoghi e che risultava in atti che essi, fin dal 1998, avevano chiesto la Pag. 9 a 16 verifica in contraddittorio della linea di demarcazione fra i due fondi, assumendone l'incertezza. Infine, eccepiscono che il teste non Per_7
avesse affatto detto di avere costruito il muretto in continuità del preesistente muro, ma che lo avesse eretto “a valle della proprietà partendo dal muretto già esistente sul confine, verso il terreno della .”, dunque il muretto non Parte_6
fu eretto a confine, ma all'interno della proprietà della . Parte_1
Orbene l'affermazione del tribunale non può essere condivisa, atteso che l'“l'acquiescenza” al regolamento del 1993 - da intendersi evidentemente come adesione, per facta concludentia (erezione del muretto), alla regolamentazione contrattualmente assunta da terzi, da parte dei coniugi Parte_4
questi ultimi avessero avuto contezza dell'esistenza e dei Parte_7
precisi termini dell'accordo intercorso tra e ER _1
, circostanza questa che non risulta essere stata provata in atti. Sicché
[...]
oltre a non essere risultato provato che il muretto eretto dai coniugi
[...]
fosse stato edificato effettivamente in continuità al muretto Parte_5
costruito da , sul confine convenuto nel 1993, manca altresì la Controparte_1
prova che i coniugi fossero a conoscenza di detto accordo Parte_4
per potervi poi prestare acquiescenza (rectius aderire).
3.4. Escluso che l'accordo del 1993 possa avere efficacia nei confronti dei coniugi , stante l'effettiva incertezza in ordine alla Parte_4
demarcazione del confine, la domanda da essi proposta va accolta.
Per l'individuazione del confine va rammentato che nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (cfr. Cass. 11557/2024).
Pag. 10 a 16 Dunque, sebbene la prova del confine possa essere data con qualsiasi mezzo,
l'indagine del giudice dovrà però muovere dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà e, in mancanza, si potrà far ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (cfr. Cass.
8814/2003). Il ricorso alle mappe catastali è consentito anche nel caso in cui gli altri elementi risultino inidonei alla determinazione certa del confine (cfr.
Cass. n. 10997/1993).
Nel caso in esame il CTU, al quale era stato demandato di descrivere lo stato dei luoghi, facendo riferimento ai titoli di provenienza ed alle mappe catastali, ha verificato la corrispondenza dei titoli di provenienza con le mappe catastali ed ha provveduto a raffrontare queste ultime con lo stato di fatto, attraverso rilievi topografici con strumentazione satellitare. Da tale raffronto è emerso, quanto alle particelle 193 e 191, che lo stato di fatto mostrava uno sconfinamento di mq 140 del confine della particella 193 a danno della particella 191 (cfr. pag.
19 CTU). Quanto alle particelle 189 e 188, il CTU non aveva inizialmente eseguito il raffronto tra il rilievo topografico e la mappa catastale, perché il confine tra le stesse “non era materializzato con alcuna recinzione….in quanto rimossa in seguito a richiesta del Genio Civile poiché, a parere dei tecnici di tale ente, si trovava nella fascia di rispetto del vallone”, affermando che per l'assenza di elementi divisori non si poteva parlare di effettivo sconfinamento.
Solo successivamente alla formulazione di apposito quesito da parte del tribunale, il CTU ha provveduto ad effettuare il rilievo topografico satellitare del confine tra le due particelle, accertando in base al prolungamento della linea di confine, apposta dal tra le particelle 191 e 193, in relazione alle _1
particelle 188 e 189 uno sconfinamento per 84 mq (cfr. pag. 5 supplemento perizia).
3.5. In definitiva, in accoglimento dell'appello, attesa la rilevata incertezza del confine, la domanda di regolamento di confini va accolta e va dichiarato che l'effettiva linea di confine fra il fondo dei coniugi e quello Parte_4
Pag. 11 a 16 di si identifica per le particelle fra la particella 655 (già Controparte_1
particella 193) e la particella 711 (già particella 191) in quella rappresentata graficamente alle pag. della perizia depositata, con conseguente condanna di al rilascio in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
delle porzioni di terreno per complessivi mq 224, di cui mq 140 fra la particella
655 (già particella 193) e la particella 711 (già particella 191), e mq 84 fra la particella 189 e la particella 188.
3.6. Consequenziale alla condanna al rilascio della sopradescritta porzione di terreno è la condanna alla rimozione della recinzione apposta da non _1
corrispondente alla regolazione dei confini.
3.7. E' invece infondata la domanda di risarcimento del danno, proposta dagli appellanti, per la illegittima occupazione della pozione di fondo di loro proprietà, per difetto di allegazione.
La giurisprudenza di legittimità ha difatti chiarito che “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle
Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia
l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto..”. (cfr. Cass.
14268/2021). Dunque non avendo gli appellanti allegato l'utilizzo che ne Pag. 12 a 16 avrebbero tratto dalla porzione di fondo occupata da , la domanda non _1
può trovare accoglimento.
§.
4. E' infondato e va rigettato l'appello incidentale, proposto da _1
.
[...]
4.1. L'appellante incidentale sostiene di avere dato la prova di avere usucapito la porzione di terreno, appartenente alle particelle confinanti, di proprietà
, partendo dall'assunto che “dalla divisione intervenuta nel Parte_4
1964, infatti, tutti i proprietari che si sono susseguiti hanno sempre posseduto uti dominus le particelle n° 189 e n° 193 nell'attuale consistenza con il confine di fatto esistente e coincidente con il confine materializzato sul terreno al momento della divisone tra gli originali condividenti dal 1964”.
L'assunto, oltre che indimostrato, per quanto si dirà, muove dall'erroneo presupposto che l'attuale consistenza delle particelle coincida con il confine di fatto esistente e con il confine materializzato sul terreno, al momento della divisone tra gli originali condividenti, dal 1964. Circostanza questa che risulta sconfessata, invece, proprio dall'accordo del 1993 tra e ER
, resosi necessario proprio a causa dalla oggettiva incertezza Controparte_1
dei confini tra le particelle oggetto di causa. Ne consegue che, stante la pregressa incertezza dei confini e la fissazione degli stessi con l'accordo del
1993, è solo da tale data che egli può avere iniziato a possedere uti dominus le porzioni di terreno di cui chiedono il rilascio, con l'azione Parte_4
di regolamento di confini. Dunque, il termine per l'usucapione non è maturato.
In ogni caso la prova offerta da , a dimostrazione Controparte_1
dell'avvenuta usucapione, unendo il proprio possesso uti dominus a quello dei propri danti causa, è contraddittoria, atteso che vorrebbe dimostrare che il proprio dante causa avesse usucapito la porzione di fondo Persona_8
oggetto di causa, di proprietà di , mediante la coltivazione del ER
terreno proprio da parte di quest'ultimo. In sostanza ER
avrebbe usucapito porzioni del proprio fondo in favore di , Persona_8
Pag. 13 a 16 coltivando egli stesso una porzione del proprio fondo in favore di ER
Orbene, la circostanza che coltivasse una pozione del proprio fondo Per_3
nella convinzione che fosse di proprietà di non prova che ER ER
avesse la consapevolezza che tale porzione fosse di proprietà di e Per_3
che intendesse usucapirle, facendole coltivare per sé dallo stesso ER
. Piuttosto, in mancanza di riscontro in capo a dell'animus Per_3 ER
rem sibi habendi (che presuppone la consapevolezza dell'altruità della cosa), le circostanze riferite dai testi , e , Parte_3 Persona_6 Persona_5
che coltivasse il fondo per che ne percepiva i frutti, sono Per_3 ER
insufficienti ad escludere che ciò facesse nell'erronea convinzione, Per_3
sua e di che dette porzioni di terreno fossero di proprietà di ER ER
La mancanza di consapevolezza dell'altruità della cosa, da parte di e Per_3
di trova riscontro, come detto innanzi, proprio dalla necessità nel ER
1993 di regolare i confini tra i fondi di e (poi di ). Per_3 ER _1
4.2. Anche la domanda di accessione invertita è infondata, non sussistendone i presupposti, in quanto le opere realizzate sul fondo in contestazione da
[...]
non rientrano nel concetto di “edificio” ex art. 938 c.c. _1
La giurisprudenza di legittimità ha difatti chiarito che la nozione di “edificio” di cui alla norma richiamata include esclusivamente opere murarie complesse, idonee alla permanenza al loro interno di persone o cose.
ha affermato di avere realizzato una struttura adibita a capannone, _1
nonché altre opere murarie che, in caso di spostamento del confine sulla base dei rilievi catastali, verrebbero ad occupare parte del terreno degli attori.
Orbene della natura e della consistenza di tali opere l'appellante incidentale non ha dato alcuna prova, sicchè non è possibile verificare che le stesse integrino o meno il concetto di “edificio” quale presupposto, richiesto dalla norma, per la valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'accoglimento della domanda di accessione invertita. Né ha fornito elementi per _1
poter effettuare una valutazione comparativa degli interessi rilevanti nella Pag. 14 a 16 situazione concreta, per consentire al giudicante di esercitare la facoltà prevista dall'art. 938 c.c.
4.3. Infine l'appellante incidentale lamenta che l'eventuale accertamento dello sconfinamento di 287 mq porterebbe ad un ingiustificato accrescimento della proprietà di 125 mq. Parte_4
La censura è priva di fondamento. E' vero che in base ai titoli di provenienza la particella misura mq 1692, mentre la superficie di fatto Persona_9
rilevata è di mq 1560, per cui addizionandovi gli accertati 224 mq di sconfinamento, all'esito la stessa misurerebbe 1784 mq, misura maggiore dei mq 1692, indicata nei titoli di provenienza. Tuttavia, come ha giustamente sostenuto lo stesso a giustificazione della minore estensione _1
riscontrata del fondo , l'acquisto del fondo fu fatto a corpo Parte_4
e non a misura, sicchè la differenza di 92 mq. (1784-1692) tra la consistenza effettiva e quella indicata nei titoli di provenienza non assume rilevo.
4.4. Ogni altra questione resta assorbita.
§.
5. Le spese di lite, compensate per 1/5 in ragione del rigetto della domanda risarcitoria e poste per la restante parte a carico di , vanno Controparte_1
liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori tra i minimi e di medi, attesa la non complessità delle questioni trattate, nonché le spese di CTU, seguono la soccombenza, dandosi atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1- quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso sentenza n. 1821/2018 depositata in data
26.11.2018, emessa dal Tribunale di Avellino l, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata:
Pag. 15 a 16 - Accerta che l'effettiva linea di confine fra il fondo Parte_2 Parte_1
e quello di si identifica in quella rappresentata
[...] Controparte_1
graficamente alle pag. 19 della CTU ed alle pag 4 e 5 del supplemento di CTU;
- Condanna al rilascio delle porzioni di terreno per Controparte_1
complessivi mq 224, di cui mq 140 fra la particella 655 (già particella 193) e la particella 711 (già particella 191) nonché mq 84 fra la particella 189 e la particella 188.
2. Condanna al rilascio della porzione di fondo di cui al capo Controparte_1
1. Con rimozione della recinzione apposta non corrispondente al confine accertato.
3. Rigetta la domanda degli appellanti principali di risarcimento del danno per l'occupazione illegittima.
4. Rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
5. Comensa le spese di lite per 1/5 e pone la restante parte a carico di _1
, che liquida, quanto al primo grado in complessivi € 2.800,00 per
[...]
compensi ed € 237,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15% e quanto al grado di appello in complessivi € 2.800,00 per compensi ed € 355,50, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
6. Pone definitivamente a carico di le spese di CTU già Controparte_1
liquidate con separata ordinanza.
7. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli lì 18.09.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 16 a 16