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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2024, n. 6500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6500 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia di impresa
Composta dai IGg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di rinvio iscritta al n. 7350 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 passata in decisione all'udienza dell'11 giugno 2024 e vertente tra
TRA
, la IG.ra il IG. la IG.ra la IG.ra Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
la IG.ra la IG.ra il IG. la IG.ra Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
il IG. la IG.ra , la IG.ra il IG. , la
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 IG.ra , la IG.ra il IG. , anche quale erede dei IGg.ri Parte_14 Parte_15 Parte_16 Per_1 e il IG. , il IG. , anche quale erede dei IGg.ri Persona_2 CP_1 CP_2 Per_1 e il IG. , anche quale erede dei IGg.ri Persona_2 Parte_17 Per_1 Persona_2 il IG. , anche quale erede dei IGg.ri il IG. , Parte_18 Per_1 Persona_2 Parte_19 il IG. , il IG. , il IG. la IG.ra il IG. Parte_20 Parte_21 Parte_8 Parte_22
la IG.ra i IGg.ri , , e Parte_23 Parte_24 Parte_25 Parte_26 Controparte_3
quali eredi del IG. e della IG.ra il IG. Persona_3 Persona_4 Persona_2 Pt_27
, il IG. , la IG.ra , la IG.ra , il IG.
[...] Parte_28 Parte_29 Parte_30 [...]
il IG. il IG. in qualità di rappresentante Parte_31 Parte_32 Parte_33 legale della propria figlia minore la IG.ra il IG. , Persona_5 Parte_34 Parte_35 il IG. , la IG.ra , la IG.ra , Parte_36 Parte_37 Parte_38 il IG. la IG.ra la IG.ra , il IG. , la IG.ra Parte_39 Parte_40 Parte_41 Parte_42
il IG. , il IG. , la IG.ra , il IG. Parte_43 Parte_44 Parte_45 Parte_46
, la IG.ra il IG. , la IG.ra , Parte_47 Parte_48 Parte_49 Parte_50 il IG. la IG.ra la Pt_51 Parte_52 Parte_53 [...] (già Controparte_4 Controparte_5
), in persona del legale rappresentante IG. la
[...] Parte_54 [...]
in persona del legale rappresentante IG.ra la Controparte_6 CP_7 [...]
in persona del legale rappresentante IG. ; la Controparte_8 CP_9 (già ), in persona del legale Controparte_10 Controparte_10 rappresentante IG. ; la in CP_9 Controparte_11 persona del legale rappresentante IG. ; la CP_9 Controparte_12
, in persona del legale rappresentante IG.ra ; la
[...] Controparte_13 [...]
(già , Controparte_14 Controparte_14 in persona del liquidatore IG. la CP_15 Controparte_16
in persona del legale rappresentante IG. ; la
[...] Parte_13 Controparte_17
in persona del legale rappresentante IG. ; la
[...] Parte_13 [...]
(già Controparte_18 Controparte_19
, in persona del legale rappresentante IG. ; la
[...] CP_20 [...]
in persona del legale rappresentante IG. la Controparte_21 Pt_51 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_22
IG. la in persona dei legali rappresentanti IG. Pt_51 Controparte_23
e IG. la Parte_55 Persona_6 Controparte_24
in persona del legale rappresentante IG. ; la Parte_56 Parte_13 Controparte_25
in persona del legale rappresentante IG.ra la
[...] Parte_57 [...]
in persona del legale rappresentante IG. ; la Parte_58 Parte_59 [...] in persona del legale rappresentante IG. Controparte_26 Pt_19
; la in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_27
IG. ; la in persona del legale Parte_13 Controparte_28 rappresentante IG. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Manfredonia e Parte_13 dall'Avv. Romano Vaccarella per procura in atti;
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE E
già (C.F. , rappresentata e difesa dagli Avvocati CP_29 CP_30 P.IVA_1
Enrico Maggiore e Federica Graglia dell'Avvocatura Capitolina;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
nonché 1) (gia Controparte_31 Controparte_32
contumace
[...]
2) contumace Controparte_33
3) contumace CP_34
4) contumace CP_35
5) contumace Controparte_36
6) contumace Controparte_37
7) nata a [...] il [...] , rappresentata e difesa, CP_38 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimo Manfredonia e Romano , in virtù Org della procura notarile, munita dell'Apostille ai sensi della Convenzione dell' del 5.10.1961;
- litisconsorti processuali -
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
agì in giudizio per essere risarcito dei danni subiti a causa di un incidente CP_39 Parte_1 stradale avvenuto in il 6.2.2006, allorquando l'autobus, in cui si trovava trasportato, era CP_29 precipitato in un burrone fiancheggiante una curva della via Trionfale, andando a schiantarsi nel cortile del condominio di via Romei 35 (incidente nel quale avevano perso la vita 12 cittadini di nazionalità turca e ne erano rimasti feriti altri 18). A tal fine, convenne avanti al Tribunale di Roma la la (la prima quale detentrice Controparte_40 Controparte_32 CP_34 in leasing dell'autobus, la seconda in qualità di effettiva utilizzatrice e il terzo quale conducente), nonché il e il , per sentire accertare che il CP_30 Controparte_41 sinistro si era "verificato per fatto e colpa di tutte le parti convenute, ovvero di ciascuna nei limiti delle proprie responsabilità", con riserva di agire in separata sede per la quantificazione dei danni;
Nel giudizio si costituirono tutti i convenuti, nonché la ditta (chiamata in causa dalla CP_35 per avere provveduto alla manutenzione dell'impianto frenante del mezzo); Controparte_37
Vennero proposti 76 atti di intervento volontario da parte di soggetti (persone fisiche e giuridiche) che assumevano di avere riportato danni in conseguenza del sinistro ( Persona_7 Per_8 Pt_60
,
[...] Persona_9 Parte_61 Per_10 Parte_62 Parte_11 CP_7 Pt_13
, , , , , ,
[...] Parte_14 Persona_11 Persona_12 Persona_13 Persona_14 CP_20
, , , Persona_15 Persona_16 CP_42 CP_43 CP_44 CP_45 [...]
, CP_46 CP_47 Controparte_48 Controparte_49 Parte_29 [...]
, , CP_50 CP_51 CP_52 Parte_35 Parte_36 [...]
, , , , CP_53 Parte_38 Parte_39 Parte_40 CP_54 CP_55
, , , , CP_56 CP_9 CP_57 CP_58 Controparte_59 [...]
, , CP_60 Controparte_61 CP_62 Pt_51 Parte_52 [...]
, , Controparte_63 Controparte_64 [...]
, , Controparte_65 Controparte_66 Controparte_67
,
[...] Controparte_68 [...]
Controparte_14 Controparte_69 [...]
CP_70 Controparte_11 Controparte_71
[...] Controparte_72 [...]
Controparte_73 Controparte_74
Controparte_23 Controparte_75 [...]
Controparte_76 Controparte_77 [...]
Controparte_78 Controparte_27
. Controparte_79
Intervenne altresì condomino del Controparte_36 Controparte_33
Il Tribunale di Roma dichiarò la responsabilità concorrente della e del Controparte_31
(nelle rispettive misure del 70 e del 30 per cento), rigettando ogni altra domanda e CP_34 compensando le spese fra gli istanti, i convenuti diversi dai due condannati e il CP_36
La Corte di Appello di Roma confermava la sentenza, rigettando sia l'impugnazione principale dell' , che gli appelli incidentali proposti dagli interventori, dalla dal CP_39 Controparte_31
e dal con compensazione integrale delle spese del grado. CP_33 CP_36
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l' , affidandosi ad otto motivi e CP_39 ricorso incidentale adesivo gli altri danneggiati;
resistevano - a mezzo di controricorso -
[...]
(già , la la , la CP_29 CP_30 Controparte_40 Controparte_80 Controparte_31
(che proponeva ricorso incidentale cui resistevano l' e e
[...] CP_39 CP_29 CP_36
(che proponeva ricorso incidentale cui resisteva il ricorrente principale). Prima dell'inizio della
[...] causa, l' (assicuratrice dell'autobus) poneva a disposizione dei danneggiati Controparte_81 il massimale di polizza, provvedendo al pagamento dell'intera somma.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9547 del 2015, accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso principale e quello incidentale adesivo, dichiarando inammissibili gli altri ricorsi incidentali e rinviava, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per il riesame della posizione del (ora alla luce dei principi e delle norme di diritto CP_30 CP_29 richiamate demandando al giudice di rinvio di procedere ad una specifica valutazione degli effetti che sarebbero conseguiti dalla presenza della barriera di sicurezza.
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 14 febbraio 2017 dichiarava la responsabilità concorrente di unitamente al e alla CP_29 CP_34 Controparte_31
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. CP_29
Resiste con controricorso e con controricorso e ricorso Controparte_32 incidentale condizionato Persona_7 Per_8 Parte_60 Persona_9 Parte_61 Per_10
, , ,
[...] Parte_62 Parte_11 CP_7 Parte_13 Parte_14 Persona_11 [...]
, , , , , , Per_12 Persona_13 Persona_14 CP_20 Persona_15 Persona_16 [...]
, CP_42 CP_43 CP_44 CP_45 CP_46 CP_47 [...]
, , CP_48 Controparte_49 Parte_29 Controparte_50 CP_51 CP_52
, , , , Parte_35 Parte_36 Controparte_53 Parte_38 Pt_39
, , ,
[...] Parte_40 CP_54 CP_55 CP_56 CP_9 [...]
, , , , CP_57 CP_58 Controparte_59 Controparte_60 Controparte_61 [...]
, CP_62 Pt_51 Parte_52 Controparte_63
, , ,
[...] Controparte_64 Controparte_82 [...]
, Controparte_66 Controparte_11 [...]
, Controparte_68 Controparte_14
Controparte_69 Controparte_83
[...] Controparte_71 CP_19 CP_71 Controparte_18 [...]
Controparte_72 Controparte_73
[...] Controparte_74 Controparte_23
[...] Controparte_75 Controparte_76
[...] Controparte_77 Controparte_78
[...] Controparte_27 [...]
Controparte_79 deposita controricorso avverso il ricorso incidentale condizionato. CP_29
§1.1 — La Corte di Legittimità , con ordinanza n. 21815/19 si è così espressa:
“per una migliore comprensione della vicenda occorre premettere che questa Corte, con la sentenza
n. 9547 del 12 maggio 2015, aveva accolto il ricorso principale e quello incidentale sotto due profili.
Quanto alla violazione di legge, la Corte di merito avrebbe trascurato gli obblighi imposti al custode della strada dal complesso blocco normativo - costituito da fonti di rango primario e secondario - che disciplina le caratteristiche tecniche e costruttive delle barriere laterali di sicurezza da utilizzare sulle reti stradali. Tale disciplina fa perno sul principio generale che - allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione - impone agli enti proprietari delle strade di provvedere "al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze" (D.Lgs. 30 agosto 1992, n. 285, art. 14, comma 1, lett. b), sulla base della normativa regolamentare emanata dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ai sensi del cit. D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 13, comma 1) e con possibilità di deroga limitata alle strade esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentano l'adeguamento, ma
"sempre che sia assicurata la sicurezza stradale" (art. 13, comma 2, D.Lgs. cit.); in attuazione della delega contenuta nel D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 13, nonché dell'analoga delega risultante dal combinato disposto dell'art. 144 vecchio C.d.S., comma 1, lett. b) e L. 21 aprile 1962, n. 181, art. 1, comma 1, lett. f), il competente ministero ha emanato, in più riprese, una nutrita disciplina regolamentare - contenuta, fra gli altri, nel D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 ("Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza"), nel D.M. 3 giugno 1998 ("Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell'omologazione") e nel D.M. 21 giugno 2004 - di cui l' e i CP_39 ricorrenti incidentali adesivi hanno specificamente dedotto - col quinto motivo - la violazione o falsa applicazione;
quanto al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. dedotto, la Corte di legittimità ha evidenziato che la sentenza aveva ritenuto irrilevante la mancanza di qualunque protezione sulla base di una motivazione meramente apparente, che avrebbe omesso di valutare effettivamente la resistenza che una barriera di sicurezza avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo. Si trattava di una circostanza decisiva per il giudizio (e che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti) rispetto alla quale la Corte si era limitata a richiamare "criteri di ragionevolezza e verosimiglianza" (in base ai quali ha concluso che "l'eventuale protezione della strada con il guard rail non avrebbe impedito al bus di precipitare nel vuoto"), ritenuti inadeguati a fronte di una materia connotata da peculiari aspetti tecnici (individuati dal menzionato D.M. n. 223 del 1992 e dall'ulteriore normativa regolamentare) che necessitavano di un vaglio specifico al fine di accertare se ed in quale misura
,l'apposizione della barriera prevista per quel tipo di strada avrebbe potuto impedire la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale o, comunque, ridurne le conseguenze;
la Corte territoriale, decidendo in sede di rinvio, rileva che il tratto stradale ove era avvenuto il sinistro presentava una forte pendenza ed era caratterizzato sostanzialmente da un tornante e tali caratteristiche potevano essere apprezzate quali concause di una fuoriuscita dalla sede stradale e, ciò nonostante ( l'ipotesi di guasto meccanico dell'impianto frenante del veicolo e di conduzione di un veicolo ad una velocità non consona alle caratteristiche stradali. Quanto alla seconda questione, relativa alla disponibilità sul mercato alla data del sinistro di tipologie di barriera idonee a impedire all'autobus di precipitare lungo la scarpata, riteneva condivisibile l'elaborato tecnico di parte che, sulla base del decreto ministeriale 18 febbraio 1992 n. 223, individuava la tipologia di barriera prevista dal primo allegato, articolo 1, lettera c). Le risultanze della consulenza tecnica non erano state specificamente contestate da sebbene espressamente riportate alle pagine sette ed otto dell'atto di citazione. La CP_29 non contestazione riferita alle risultanze di una consulenza tecnica si traduceva nella possibilità di valutare autonomamente tali elementi che, secondo la Corte territoriale evidenziavano una ricostruzione logica e coerente;
secondo il giudice di appello , il decreto ministeriale n. 223 del 18 febbraio 1992, sebbene riferito alle strade con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km all'ora
(ipotesi non ricorrente nel caso di specie), si applicherebbe ricorrendo l'ipotesi di dislivello tra sede stradale e giardino condominiale pari a metri 13,5. Sulla base di tali elementi dichiarava la responsabilità concorrente di con e con la CP_29 CP_34 Controparte_32 con il primo motivo si deduce la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., in
[...] relazione all'articolo 360, n. 3 c.p.c. e l'omesso "riesame della posizione del alla luce dei CP_30 principi e della normativa di diritto sopra richiamati ed omessa specifica valutazione degli effetti che sarebbero conseguiti dalla presenza delle barriere di sicurezza". La Corte territoriale 'nel ritenere attendibili e ragionevoli le conclusioni della consulenza di parte ("non vi è ragione di ritenere che la normativa richiamata sia stata male interpretata, né che i calcoli sviluppati, in particolare quello con il quale era stata computata l'energia di impatto dell'autobus del sinistro, pari a KJ 228, quindi contenibile, quanto meno, con una barriera H2, siano errati") avrebbe nuovamente adottato una motivazione sostanzialmente apparente, facendo riferimento ad una consulenza di parte attrice che non sarebbe stata specificamente contestata e che, invece, nei tre gradi di giudizio nessuno dei giudici di merito aveva ritenuto rilevante. La Corte di Cassazione aveva chiesto alla Corte d'Appello di Roma di riesaminare la posizione del 'e ciò non può identificarsi con una favorevole CP_30 valutazione di una perizia stragiudiziale. A tale elaborato può, al più, attribuirsi un valore indiziario, trattandosi di semplice allegazione difensiva avente contenuto tecnico, valutabile discrezionalmente dal giudice che dovrà indicare le ragioni specifiche per le quali ha ritenuto attendibile e convincente la relazione tecnica, peraltro non asseverata, né giurata. Trattandosi di perizia non asseverata non assumerebbe la valenza di perizia stragiudiziale e quindi, neppure di indizio. La Corte territoriale avrebbe dovuto disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio; con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 132, n. 4 c.p.c. perché fondata su motivazione solo apparente. Infatti la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare gli obblighi imposti al custode dalla disciplina normativa di settore;
invece, si è limitata a recepire le conclusioni di una perizia stragiudiziale senza verificare se la presenza di una barriera adeguata avrebbe determinato eventi analoghi e se la mancanza di una barriera abbia rappresentato una condizione necessaria dell'evento di danno;
sotto altro aspetto le valutazioni tecniche contenute nella perizia, e fatte proprie dalla
Corte territoriale, si fondano su calcoli necessariamente approssimativi e,quindi,non idonei a fondare una pronunzia di responsabilità; inoltre la Corte non ha preso in esame il dato fattuale dell'esistenza di una barriera rappresentata da un muretto alto 55 cm e dello spessore di 23 cm, corredato da una sovrastante barriera alta 75 cm ,e la circostanza che la eventuale presenza di un guard rail avrebbe potuto' presentare inconvenienti maggiori rispetto ai vantaggi, a causa delle caratteristiche del manufatto;
con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'articolo 360, n. 5 c.p.c. e la violazione l'articolo 115 c.p.c. e degli articoli 2697 e 2698 c.c., con riferimento all'articolo 360, n. 3 c.p.c. In particolare, la Corte avrebbe omesso di considerare l'esito del processo penale e delle risultanze istruttorie. In quella sede il consulente del pubblico ministero aveva evidenziato l'abnormità della condotta di guida del conducente del pullman, l'evidente imprudenza, imperizia, negligenza e l'insufficienza dell'impianto frenante. Il conducente avrebbe adottato una velocità inadeguata alle condizioni critiche della strada, affrontando la curva con una traiettoria errata, senza porre in essere le misure di sicurezza allorché il segnale acustico aveva segnalato l'insufficiente pressione dell'aria nei serbatoi dei freni e la conseguente inadeguatezza dell'impianto frenante dell'autobus. La Corte non avrebbe rilevato le insanabili divergenze tra la perizia stragiudiziale civile e quella del consulente del pubblico ministero, in quanto l'autobus aveva una massa superiore rispetto al modello prospettato dal consulente di parte civile;
in secondo luogo non è chiaro sulla base di quale norma la Corte avrebbe dedotto che per il tratto di strada in esame era prescritta la barriera classe H2; con il ricorso incidentale si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'articolo 115
c.p.c., in relazione all'articolo 360, n. 4 c.p.c. La Corte avrebbe omesso di porre a fondamento della propria decisione il fatto non contestato della sussistenza, all'epoca dell'evento, di molteplici barriere protettive in grado di impedire al bus di precipitare nel burrone, fondando la pronunzia favorevole su un differente profilo e (cioè sulla condivisibilità del contenuto della consulenza tecnica di parte.
Tali circostanze sarebbero state dedotte con l'atto di citazione e nella memoria ai sensi dell'articolo
183, n. 1 c.p.c., oltre che nell'atto di appello;
appare preliminare l'esame del secondo motivo, che è fondato;
con la decisione n. 9547/2015 questa Corte aveva richiesto di accertare se ed in quale misura l'apposizione della barriera prevista per quel tipo di strada avrebbe potuto impedire la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale o, comunque, ridurne le conseguenze. Il precedente ricorso era stato ritenuto meritevole di accoglimento in considerazione dell'omesso esame di un elemento decisivo, individuabile, nella fattispecie, nella specifica valutazione degli effetti che sarebbero conseguiti dalla presenza di una barriera di sicurezza. Pertanto, il giudice del rinvio avrebbe dovuto verificare se l'utilizzazione di barriere di altra tipologia rispetto a quelle installate, avrebbero impedito all'autobus di fuoriuscire dalla carreggiata. Nello specifico la Corte territoriale affermava la responsabilità di sull'assunto che "potevano essere efficacemente utilizzate tutte le CP_84 barriere di sicurezza omologate per la destinazione d'uso a bordo ponte, per le classi H2, H3, H2" e che sin dal 2004 esistevano in commercio n. 19 tipologie di barrire idonee a resistere ad un urto caratterizzato da un livello di contenimento pari a quello associabile all'incidente in esame, non procedendo ad un riesame nel merito della questione di cui si controverte;
il provvedimento impugnato è solo apparentemente motivato, fondandosi su argomentazioni prive di specifici riferimenti al rapporto in contestazione. La Corte territoriale ha fondato la propria decisione essenzialmente sul contenuto di una relazione di parte, condivisa sulla base della considerazione secondo cui "non vi è ragione di ritenere che la normativa richiamata sia stata mal interpretata, né che i calcoli sviluppati, in particolare quello con il quale era stata computata l'energia di impatto dell'autobus nel sinistro, pari a K3 228, quindi contenibile, quanto meno con una barriera H2, siano errati". Il giudice di merito, al contrario, avrebbe dovuto verificare lo stato dei luoghi e l'eventuale esistenza di una barriera e le caratteristiche costruttive della stessa (altezza e spessore) e accertare se la presenza di uno dei 19 tipi di barriere avrebbe condotto ad un danno minore di quello verificatosi;
occorre considerare che la presenza di barriere avrebbe anche potuto determinare un ribaltamento del veicolo, in considerazione dello stato dei luoghi e delle caratteristiche dell'autobus, con la conseguenza che la sua assenza non necessariamente avrebbe potuto costituire un profilo causale rilevante rispetto alla condotta impudente, negligente o imperita dei soggetti identificati come responsabili;
il giudice di rinvio avrebbe dovuto motivare considerando tutte le variabili sopra evidenziate in quanto il principio illustrato dalla Corte di legittimità nel 2015 imponeva un'analisi, sia tecnica, che normativa, da riferire alle caratteristiche del tratto stradale in oggetto, al fine anche di valutare i risultati della perizia penale;
le valutazioni della Corte territoriale, al contrario, sono evanescenti, fondandosi sulla presunzione semplice della correttezza tecnica della consulenza di parte, senza specificarne il motivo e non aggiungono alcun ulteriore elemento rispetto al valore indiziario di quell'elaborato. Danno per scontato che il decreto ministeriale del 1992 si applichi al caso di specie, perché affermato dalla Corte di Cassazione, la quale, al contrario, si era limitata ad rilevare che "appaiono però privi di qualsiasi concreto significato in riferimento ad una materia connotata da peculiari aspetti tecnici (individuati dal menzionato D. M. n. 223 del 1992 e dall'ulteriore normativa regolamentare che necessitavano di un vaglio specifico al fine di accertare se ed in quale misura l'apposizione della barriera prevista per quel tipo di strada avrebbe potuto impedire la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale o, comunque, ridurne le conseguenze"; anche il riferimento all'art. 6 del DM è impreciso, poiché si assume che tale norma preveda l'apposizione di barriere in tutti i casi di sede stradale giacché vi è un dislivello con il giardino del condominio di
13,5 m. Ma tale disposizione è contenuta nell'articolo 3 e non nell'articolo 6 del DM, che così recita:
La protezione prevista dal decreto deve riguardare almeno: ...i casi previsti dalle vigenti norme stradali del CNR, relative alla progettazione geometrica delle strade, escludendo il caso di rilevato con altezza del ciglio minore di 2,50 m purché la pendenza della scarpata sia minore o uguale a 1/3; aggiunge che l'apposizione di barriere si applicherebbe "in tutti i casi in cui la sede stradale sia in posizione di rilevato" e che non ricorrerebbero le due eccezioni (il ciglio della strada minore di 2,5
m e pendenza della scarpata minore di un terzo) omettendone l'accertamento e la descrizione fattuale;
in considerazione dell'accoglimento del secondo motivo sono assorbite le censure oggetto del primo e del terzo motivo e quelle proposte con il ricorso incidentale”.
La Corte di legittimità, sulla base di tali considerazioni, ha accolto il secondo motivo e dichiarato assorbiti il primo e terzo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale.
§ 2 — , la IG.ra il IG. la IG.ra la IG.ra Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
la IG.ra la IG.ra il IG. la IG.ra Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
il IG. la IG.ra , la IG.ra il IG. , la
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 IG.ra , la IG.ra il IG. , anche quale erede dei IGg.ri Parte_14 Parte_15 Parte_16 Per_1 e il IG. , il IG. , anche quale erede dei IGg.ri Persona_2 CP_1 CP_2 Per_1 e il IG. , anche quale erede dei IGg.ri Mail e Persona_2 Parte_17 Persona_2 il IG. , anche quale erede dei IGg.ri il IG. , Parte_18 Per_1 Persona_2 Parte_19 il IG. , il IG. , il IG. la IG.ra il IG. Parte_20 Parte_21 Parte_8 Parte_22
la IG.ra i IGg.ri , , e Parte_23 Parte_24 Parte_25 Parte_26 Controparte_3
quali eredi del IG. e della IG.ra il IG. Persona_3 Persona_4 Persona_2 Pt_27
, il IG. , la IG.ra , la IG.ra , il IG.
[...] Parte_28 Parte_29 Parte_30 [...]
il IG. il IG. in qualità di rappresentante Parte_31 Parte_32 Parte_33 legale della propria figlia minore la IG.ra il IG. , Persona_5 Parte_34 Parte_35 il IG. , la IG.ra , la IG.ra , Parte_36 Parte_37 Parte_38 il IG. la IG.ra la IG.ra , il IG. , la IG.ra Parte_39 Parte_40 Parte_41 Parte_42
il IG. , il IG. , la IG.ra , il IG. Parte_43 Parte_44 Parte_45 Parte_46
, la IG.ra il IG. , la IG.ra , Parte_47 Parte_48 Parte_49 Parte_50 il IG. la IG.ra la Pt_51 Parte_52 Parte_53 [...] (già Controparte_4 Controparte_5
), in persona del legale rappresentante IG. la
[...] Parte_54 [...]
in persona del legale rappresentante IG.ra la Controparte_6 CP_7 [...]
in persona del legale rappresentante IG. ; la Controparte_8 CP_9 (già ), in persona del legale Controparte_10 Controparte_10 rappresentante IG. ; la in CP_9 Controparte_11 persona del legale rappresentante IG. ; la CP_9 Controparte_12
, in persona del legale rappresentante IG.ra ; la
[...] Controparte_13 [...]
(già , Controparte_14 Controparte_14 in persona del liquidatore IG. la CP_15 Controparte_16
in persona del legale rappresentante IG. ; la
[...] Parte_13 Controparte_17
in persona del legale rappresentante IG. ; la
[...] Parte_13 [...]
(già Controparte_18 Controparte_19 , in persona del legale rappresentante IG. ; la
[...] CP_20 [...]
in persona del legale rappresentante IG. la Controparte_21 Pt_51 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_22
IG. la in persona dei legali rappresentanti IG. Pt_51 Controparte_23
e IG. la Parte_55 Persona_6 Controparte_24
in persona del legale rappresentante IG. ; la Parte_56 Parte_13 Controparte_25
in persona del legale rappresentante IG.ra la
[...] Parte_57 [...]
in persona del legale rappresentante IG. ; la Parte_58 Parte_59 [...] in persona del legale rappresentante IG. Controparte_26 Pt_19
; la in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_27
IG. ; la in persona del legale Parte_13 Controparte_28 rappresentante IG. , hanno ritualmente riassunto il giudizio ex art. 392 C.P.C. Parte_13 chiedendo, previa applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione,
“ …accertare e dichiarare la responsabilità del ora in persona CP_30 CP_29 del sindaco pro-tempore, per il sinistro di cui è causa in solido con quella, già accertata, del sig.
e della con la condanna del CP_34 Controparte_32 CP_30
ora in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese,
[...] CP_29 competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio….””. La prima udienza indicata nell'atto di riassunzione è stata più volte corretta (17.3.20, 23.3.20, 24.3.20).
In data 18 dicembre 2019 le parti ricorrenti in riassunzione hanno depositato mediante il proprio difensore per via telematica le sentenze via via emesse nella presente controversia. In data 9.1.20 la Corte ha differito la prima udienza al 25.5.21.
In data 23.1.20 il difensore dei ricorrenti in riassunzione ha depositato per via telematica istanza di anticipazione della trattazione, respinta dalla Corte.
Ha resistito chiedendo “ in via principale, accertare e dichiarare che nessun tipo di CP_29 responsabilità può essere riconosciuta in capo a per tutti i motivi sopra esposti e CP_29 perciò riformare la Sentenza di Codesta Ill.ma Corte n. 971/2017; - in via subordinata, disporre una
CT al fine di accertare se la presenza di barriere di sicurezza avrebbe o meno impedito il verificarsi dell'evento ed in ogni caso accertare le conseguenze positive o negative che sarebbero seguite alla presenza di detta barriera.”. Disposta la sostituzione della udienza del 14.9.21 con trattazione cartolare, e parti CP_29 ricorrenti in riassunzione hanno depositato le note di trattazione scritta.
Con ordinanza riservata è stata disposta CT per “Verificare, se e in che misura l'istallazione di presidi di sicurezza (barriere o altro) previsti dalla legislazione all'epoca del fatto, avrebbe evitato l'evento o ne avrebbe comunque ridotto le conseguenze”, nella persona del dott. Alberto Germani con fissazione dell'udienza del 12 aprile 2022 per il giuramento, udienza sostituita dalla trattazione scritta. Le parti costituite hanno depositato le note cartolari. All'esito della udienza del 12 aprile 2022, la Corte -verificato il mancato rispetto dei termini a comparire (anche in ragione della sospensione per la pandemia) con riguardo alla posizione dei resistenti di e di e che per Controparte_85 CP_35 CP_34 la parte occorreva integrare il litisconsorzio processuale perché parte del giudizio di CP_38 legittimità - ha revocato la nomina di CT ed ha disposto la rinnovazione della notifica come indicato, con rinvio per le verifiche del contraddittorio all'udienza del 20 settembre 2022. In data 20 aprile 2022 i difensori dei ricorrenti in riassunzione – dopo aver formulato con istanza depositata per via telematica richiesta di conferire personalmente con il Presidente di Sezione al fine di poter illustrare la questione delle notifiche, non esplicata in pubblica udienza perché sostituita dalla trattazione scritta - hanno depositato istanza con la quale , ricostruendo la situazione processuale, hanno chiesto la revoca dell'ordinanza disponente il rinnovo delle notifiche nonché nella parte in cui ha revocato la disposta CT. La Corte, con ordinanza del 29 aprile 2022, ha fissato per l'esame di tale istanza l'udienza del 5 luglio 2022, sostituita dalla trattazione cartolare. In data 4 maggio 2022 si è costituita in giudizio , deducendo la propria carenza di CP_38 interesse a contraddire, alla luce del passaggio in giudicato, nei propri confronti, della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 971/2017, che ha definitivamente accertato, rispetto alla sua posizione, la responsabilità del per il sinistro per cui e causa, stante la mancata impugnazione della CP_30 stessa dinanzi alla Corte di Cassazione, da parte del stesso, nei suoi confronti della CP_30 medesima, priva di interesse all'andamento della lite. In via subordinata, faceva proprie CP_38 tutte le istanze, deduzioni, eccezioni e produzioni formulate ed effettuate nell'interesse degli attori in riassunzione, aderendo alle conclusioni dai medesimi rassegnate, di cui in via gradata chiedeva l'accoglimento, nella denegata ipotesi in cui si dovesse escludere che la sentenza della Corte di appello di Roma Corte n. 971/2017 sia passata in giudicato nei propri confronti per mancata impugnazione,
e precisamente: accertare e dichiarare la responsabilità del ora CP_30 CP_29 per il sinistro di cui e causa, in solido con quella, già accertata con pronuncia passata in giudicato, di e della (già CP_34 Controparte_31 Controparte_32
; con la condanna del solo ora al pagamento
[...] CP_30 CP_29 delle spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio.
Tutte le altre parti resistenti - CP_34 Controparte_32 [...]
, , , Controparte_33 Controparte_80 Controparte_37 CP_36
– sono rimaste contumaci.
[...]
Depositate le note di trattazione cartolare a cura delle parti costituite, la Corte – all'esito dell'udienza così sostituita del 5 luglio 2022 – preso atto della integrità del contraddittorio, ha disposto la convocazione del già nominato CT dott. Germani all'udienza del 25 ottobre 2022 per l'accettazione dell'incarico e per il giuramento, richiamando i quesiti già formulati con ordinanza emessa il 13 ottobre 2021.
Con istanza del 21 luglio 2022 i difensori dei ricorrenti in riassunzione, ricevuta dal nominato CT dott. Germani la dichiarazione di indisponibilità allo svolgimento dell'incarico per estraneità della materia alla propria competenza professionale, ne hanno chiesto la sostituzione. In data 6 settembre 2022 il dott. Germani ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia all'incarico nel fascicolo telematico d'ufficio. Con ordinanza in data 19 settembre 2022 la Corte, preso atto, ha revocato l'incarico e nominato CT la dott.ssa , convocandola per l'udienza del 25 ottobre 2022 ai fini del Persona_17 giuramento e dell'assunzione dell'incarico. Acquisite le note di trattazione scritta delle parti costituite, con ordinanza riservata la Corte, indicati i termini per il procedimento di accertamento tecnico, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies CPC, all'udienza del 5 dicembre 2023, con termini anticipati per note conclusionali.
Su richiesta del CT – che prospettava la difficoltà di ordine tecnico negli accertamenti peculiari – la Corte ha concesso due proroghe per il deposito dell'elaborato, fissando per la precisazione delle conclusioni e per la decisione l'udienza dell'11 giugno 2024. In data 13 dicembre 2023 gli attori in riassunzione hanno depositato istanza alla Corte “perché convochi la C.T.U. NG. , nel più breve tempo possibile, perché questa, oltre a Persona_17 fornire alle parti i verbali delle riunioni peritali intervenute, chiarisca le ragioni che l'hanno indotta ad individuare nella barriera c.d. “bordo ponte H2” l'unica tipologia di barriera sui cui condurre il divisato esperimento ed a rifiutare di estendere la simulazione anche ad altre barriere o dispositivi di sicurezza, e nel caso in cui tali ragioni non risultino ragionevoli e convincenti, impartisca alla
C.T.U. le opportune istruzioni al fine di assicurare l'utilità del risultato e, quindi, prevenire il rischio della reiterazione delle operazioni peritali che, oltre a procrastinare i tempi del giudizio, aggraverebbero l'onere economico delle parti”, istanza che veniva respinta con provvedimento in data 18 dicembre 2023 cui si rinvia. In data 2 maggio 2024 il CT ha provveduto al deposito telematico dell'elaborato. La Corte ha disposto la trattazione scritta della causa, indicando nel medesimo decreto il rito ordinario ex art. 190 CPC prescelto per la decisione. In data 8 maggio 2024 gli attori in riassunzione hanno formulato istanza affinchè la Corte fornisse chiarimenti circa la persistenza o meno dell'onere di deposito di memorie conclusionali anticipate. La Corte , in data 22 maggio 2024, ha ribadito la scelta del rito e, pertanto, l'insussistenza di oneri per il deposito di atti difensivi anticipati, ad eccezione delle note di trattazione cartolare che le parti costituite hanno poi depositato contenenti istanze e conclusioni.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, pertanto, i procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni con le note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 CPC (sessanta giorni per le comparse conclusionali;
venti giorni per le memorie di replica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3- Va premesso un principio fondamentale, quello secondo il quale l'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità (v. Cass. N. 5253/24).
Nel peculiare e complesso caso in esame, è possibile affermare che la pronuncia di legittimità dalla quale scaturisce il presente giudizio di rinvio non solo afferma il principio di diritto vincolante, ma offre altresì l'”interpretazione” anche del principio che la medesima Corte (con la prima pronuncia n. 9547/15) aveva già enunciato e che, quindi, vincolava il precedente giudizio di rinvio dal quale è poi scaturita la sentenza n. 971/17, a sua volta cassata.
Occorre, però, procedere indicando dapprima alcuni punti fermi.
La responsabilità nella causazione del sinistro è stata ormai accertata in via definitiva quanto alla posizione di e della CP_34 Controparte_31 L'azione degli odierni ricorrenti in riassunzione, dunque, prosegue nei confronti di CP_29 per ottenere una declaratoria di responsabilità dell'ex in solido con le altre due parti CP_30 originarie convenute.
Va, preliminarmente, verificata la posizione di che non figura tra detti ricorrenti in CP_38 riassunzione, bensì come parte intervenuta a seguito di integrazione del contraddittorio processuale per essere stata parte del giudizio nelle fasi precedenti;
nel detto atto di intervento è stato eccepito il giudicato – per la sola posizione – quanto alla responsabilità di sulla base del seguente CP_29 ragionamento. Secondo l'intervenuta, non avrebbe proposto nei suoi confronti ricorso dinanzi alla CP_29
Corte di Legittimità: sembrerebbe, cioè, una assenza di notifica del ricorso di legittimità.
Ora, figura nel giudizio di legittimità sotto due diverse vesti, come ricorrente incidentale CP_38 ma anche come “intimata”, con la conseguenza che è implicita nella sentenza della Corte di Cassazione la verifica della ritualità e della tempestività della impugnazione anche nei suoi confronti.
sin dalla comparsa di costituzione, ha dedotto la correttezza della notifica del ricorso CP_29 di legittimità e, comunque, il raggiungimento dello scopo a seguito del ricorso incidentale dalla medesima parte proposto. Nella comparsa conclusionale ripropone la questione, contestando le difese, appunto, di CP_38
e ribadendo la non correttezza di una notifica effettuata con modalità collettiva al CP_29 procuratore costituito nel grado precedente e comunque l'omissione del nominativo tra i destinatari.
, nella replica, ribadisce la propria posizione, deducendo la presenza del CP_29 nominativo nella relata (rectius: richiesta) di notifica del ricorso dinanzi alla Corte di legittimità. Come si è già detto, non può essere compito di questa Corte – in sede di rinvio – valutare la ritualità
o meno della notifica relativa al giudizio di legittimità, dovendosi piuttosto interpretare la pronuncia dalla quale questo giudizio di rinvio proviene: l'esito, alla luce della epigrafe ( è indicata CP_38 come “intimata” e non solo come ricorrente in via incidentale) e del tenore complessivo della pronuncia che non esclude in alcun modo tale nominativo dalla pronuncia sul ricorso principale di non può che essere nel senso che la stessa è stata considerata parte del giudizio come CP_29 ritualmente intimata, sicchè è destinataria anch'essa della detta pronuncia di legittimità sotto il duplice profilo di intimata e di ricorrente incidentale. Cont D'altro canto, l'art. 384 comma 2 impone a questo Collegio di uniformarsi a tutto quanto statuito dalla Corte di Cassazione, anche con riguardo alla regolarità del contraddittorio dinanzi a sé.
Ne consegue che alcun giudicato si è formato nei confronti di che, invece, è presente in CP_38 questo giudizio di rinvio come parte/litisconsorte processuale.
§§§§§§
Ciò posto, alla luce della ordinanza di legittimità n. 21851/19 – da cui promana il presente giudizio di rinvio – è necessario verificare la sussistenza o meno dei presupposti relativi alla responsabilità ex art. 2051 C.C. eventualmente a carico di con riguardo, in particolare, alla incidenza CP_29 causale o meno della assenza o della inadeguatezza di barriere di protezione nel luogo dell'incidente per cui è causa. Su questo profilo, l'ordinanza di legittimità ha dettato alcune precise indicazioni a questa Corte che devono essere così riassunte: 1) Deve essere verificato lo stato dei luoghi e l'esistenza o meno di una barriera e devono essere accertate le caratteristiche costruttive di questa eventuale barriera con riguardo alla sua altezza ed al suo spessore;
2) Deve essere verificato se uno dei 19 tipi di barriere (all'epoca conosciute ed esistenti) avrebbe condotto ad un danno minore rispetto a quello verificatosi;
3) Deve essere verificato se , presente una di tali barriere, detta presenza avrebbe anche potuto provocare un ribaltamento del mezzo, visto lo stato dei luoghi e le caratteristiche dell'autobus;
4) Devono essere valutate tutte le dette variabili, con un'analisi tecnica e normativa con particolare attenzione alle caratteristiche di quel tratto stradale e ciò anche per verificare i risultati della perizia penale;
5) Deve essere verificata la pendenza della scarpata, anche al fine di inquadrare la fattispecie rispetto agli att. 6 e 3 del DM 223/1992, ritenuto non vincolante per dettato della sentenza di legittimità n. 9547/15.
A tale scopo, è stata ammessa ed espletata una CT particolarmente complessa, caratterizzata da accertamenti di peculiare tecnicismo. Nel fornire risposta al quesito (“Verificare, se e in che misura l'istallazione di presidi di sicurezza (barriere o altro) previsti dalla legislazione all'epoca del fatto, avrebbe evitato l'evento o ne avrebbe comunque ridotto le conseguenze.”), tenendo anche conto delle osservazioni formulate dai C.T.P. delle parti, la dott.ssa (pag. 54 della perizia) ha così concluso: Per_17
“ Date le premesse e alla luce dei risultati delle analisi condotte si conclude come segue:
• Anche considerando una barriera di elevate prestazioni come la di Org_2 Org_3
, sono molte le variabili che influiscono sugli esiti del sinistro, anche al di là dell'adeguatezza
[...] del suo fissaggio all'opera d'arte che nelle simulazioni è stato ovviamente considerato realizzato e manutenuto a regola d'arte.
• Verosimilmente se l'istallazione fosse stata effettuata per una estensione di 90 m pari alla lunghezza di crash test, il dispositivo avrebbe potuto mantenere il veicolo in carreggiata evitandone la caduta nel dislivello, seppure in caso di veicolo rigido la verifica è risultata al limite (Run 5) e comunque insufficiente nel caso in cui anche le caratteristiche dell'acciaio fossero state quelle minime previste dalla normativa.
• Di contro una installazione parziale a protezione del solo tratto interessato dal dislivello per garantire l'accesso al civico, sarebbe stata con più facilità insufficiente, nonostante l'uso del terminale ipotizzato (Run 8 e Run 9). Il comportamento della barriera in questo caso risulta fortemente influenzato dalla effettiva struttura del terminale, sul quale non è possibile dire oggi come effettivamente avrebbe potuto essere realizzato. A tal proposito è doveroso dire che il terminale schematizzato nel modello di calcolo ha previsto la contemporanea azione di due differenti tipologie di diagonali, si utilizzate nelle barriere di , ma non in utilizzo simultaneo. Organizzazione_3 Tantomeno vi è ovviamente notizia di un loro utilizzo in ambito urbano”. Nel formalizzare, quindi, le conclusioni, la C.T.U. si è così espressa:
“ La questione posta risulta particolarmente complessa e controversa, in quanto si richiede una valutazione a posteriori 18 anni dopo il sinistro. Nella convinzione, che la richiesta della Corte intendesse, non già verificare se esisteva all'epoca del sinistro un qualunque dispositivo che avrebbe in qualsiasi modo impedito al bus di precipitare nella scarpata (quesito al quale la risposta non poteva che essere positiva, senza necessità dei complessi calcoli peritali effettuati!), ma piuttosto se l'ente gestore, con la diligenza del buon padre di famiglia e il buon senso nell'applicazione delle norme, che comunque non prevedevano uno specifico obbligo per questa tipologia di strada, istallando un dispositivo proporzionato al rischio ipotizzabile avrebbe potuto limitare gli effetti del sinistro. Considerando che la strada in questione è normalmente percorsa da un traffico composta da autovetture e motocicli, considerato che per le caratteristiche plano altimetriche e per la dimensione della sezione il transito di mezzi di dimensioni maggiori quali i bus risulta difficoltoso, una barriera di classe H2 è la massima comunque ipotizzabile per quel tratto di strada.
Al di la della scelta della barriera vi sono comunque diverse altre variabili che influiscono in maniera determinante sulla capacità di contenimento della barriera, tenuto conto della particolarità dell'urto che avveniva in corrispondenza di un tornante in discesa, con un elevato angolo di impatto, presenza di un accesso privato, etc. La situazione risulta ancor più complessa per l'assenza di alcuni dati essenziali, ad esempio sulle caratteristiche strutturali del veicolo in questione o dell'acciaio della barriera stessa. Per questo motivo, la scrivente ha ritenuto opportuno e doveroso effettuare più simulazioni rispondenti alle più verosimili ipotesi che potevano verificarsi. Nello specifico sono state eseguite ben 9 simulazioni che purtroppo hanno dato esiti contrastanti a seconda delle ipotesi che si intendono sposare. Ciò conferma che non è possibile dare una risposta certa ed inequivocabile”.
§§§§§§ Come sopra indicato, la ordinanza di legittimità ha imposto di verificare – anche alla luce degli accertamenti tecnici eseguiti in sede penale - lo stato dei luoghi e l'esistenza o meno di una barriera;
devono essere, altresì, accertate le caratteristiche costruttive di questa eventuale barriera con riguardo alla sua altezza ed al suo spessore.
La perizia in atti – dopo aver descritto le modalità con le quali sono stati individuati, anche con i CTP, (a partire da pagina 6) i dati di “input” per la simulazione “FEM” ritenuta da tutti necessaria come verifica tecnica - descrive la Via Trionfale, ove è avvenuto il sinistro, come strada con sezione stradale di 8 metri, ad ampiezza ridotta e con tracciato tortuoso, utilizzata per traffico locale con veicoli leggeri (autovetture e moto), con limite di velocità pari a 30 km orari. La descrizione del punto di impatto è la seguente: nel tratto dell'incidente la pendenza risulta discendente del 5% circa, vi è una curva con raggio molto ridotto (20 metri circa, come acclarato in sede penale), che piega su se stessa, descritta dalla CT come “un vero e proprio tornante”; la strada è a “mezza costa” con scarpata di 13,5 metri, sorretta da un muro di sostegno su lato opposto al senso di percorrenza del mezzo e in prossimità del punto di impatto vi è l'accesso secondario ad una proprietà privata. La CT ha anche acclarato che, all'epoca dei fatti, la segnaletica orizzontale era presente ma costituita (solo) dalla striscia di mezzeria continua e dalle strisce a margine, mentre era del tutto assente quella verticale, presente comunque l'illuminazione pubblica. Le condizioni attuali sono state descritte come ben diverse, con presenze di segnalatori orizzontali, cartelli con limite di velocità e similari.(… rallentatori ottici di velocità costituiti da rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente che indicano la necessità di moderare la velocità, strisce pedonali). Inoltre, come acclarato in sede penale, non vi era alcuna segnaletica atta ad informare sulla pericolosità della curva né vi erano particolari limiti di velocità, mentre la CT ha accertato che oggi risultano: limite di velocità di 30 km/h, attraversamento pedonale e segnale di pericolo per curva grazie ad un sistema di cartellonistica. Nel descrivere, poi, il salto di quota all'epoca dei fatti nel punto di impatto, viene indicato che quest'ultimo era protetto da un muretto di recinzione di altezza pari a 50 cm in muratura e sormontato da cancellata in ferro;
oggi, rileva la CT, vi sono due new jersey in cemento non collegati con indicatori di curvatura.
§§§§§§
Il secondo passaggio – imposto dalla ordinanza di legittimità – riguarda l'individuazione delle barriere all'epoca conosciute ed esistenti. Di qui la necessità da parte del CT di illustrare la normativa all'epoca vigente e segnatamente il D.M. 21/06/2004 “ Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale” che riportano i criteri di progettazione. Nello specifico con il D.M. emanato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sono recepite le norme UNI EN 1317 parti 1, 2, 3 e 4, che individuano la classificazione prestazionale dei dispositivi di sicurezza nelle costruzioni stradali, le modalità di esecuzione delle prove d'urto ed i relativi criteri di accettazione. L'attenzione deve cadere sull'articolo 6 ove sono riportati i criteri di scelta dei dispositivi di sicurezza stradale: la norma prevede che la scelta del dispositivo di sicurezza debba avvenire tenendo conto della loro destinazione ed ubicazione, del tipo e delle caratteristiche della strada nonchè di quelle del traffico che interessa l'infrastruttura. Per le barriere ubicate su opera d'arte (quali ponti, viadotti, sottovia, muri, ecc.) è previsto che siano sempre usate protezioni delle classi H2, o superiore, controllando la compatibilità dei carichi trasmessi alle opere con le relative resistenze di progetto.
Per la composizione del traffico, il progettista provvede a determinarne la composizione sulla base dei dati disponibili o rilevabili sulla strada interessata (traffico giornaliero medio).
Ai fini applicativi il traffico è classificato in ragione dei volumi di traffico e della prevalenza dei mezzi che lo compongono e distinto nei livelli. Per il tratto di strada in esame il livello di traffico è di tipo “I”, con TGM (traffico giornaliero medio annuale nei due sensi) pari a minore o uguale a 1000 veicoli al giorno, con qualsiasi veicolo di massa maggiore di 3,5 tonnellate. Quindi, in funzione del tipo di strada, del tipo di traffico e della destinazione della barriera, la classe minima di dispositivo da utilizzare viene poi individuata. Pertanto, sulla base del tipo di strada (urbana di quartiere, strada locale), del tipo di traffico (I,II,III), le barriere bordo ponte sono esclusivamente quelle denominate “H2”. Sempre in punto di normativa applicabile alla fattispecie, il CT ha precisato che per le parti non espressamente modificate dal DM 21.6.2004 risultavano – all'epoca dell'incidente - comunque vigenti le indicazioni del D.M. 223/1992 il cui campo di applicazione è limitato ai progetti esecutivi relativi alle strade pubbliche extraurbane ed a quelle urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h. Ciò è ulteriormente chiarito dalla Circolare prot. 62032 del 21/07/2010 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che riporta “Sono espressamente escluse dal campo di applicazione della norma in argomento le progettazioni inerenti le strade extraurbane ed urbane con velocità di progetto inferiore a 70 km/h.” Per rispondere, dunque, al quesito proposto dalla Corte, la CT dott.ssa ha precisato che Per_17 la valutazione modellistica deve essere effettuata prendendo in esame un sistema di ritenuta stradale pienamente rispondente alle indicazioni normative e quindi ad una prassi di progettazione attenta e particolarmente coscienziosa, esulando ciò – tuttavia - dal concetto di “evitabilità assoluta”, operando come l'ipotetico progettista dell'epoca, che certamente nell'intraprendere il progetto del sistema di ritenuta in quel punto si sarebbe attenuto alle indicazioni D.M. 21/06/2004 e quindi, in accordo con lo spirito della norma, avrebbe individuato un dispositivo proporzionato al livello del rischio dell'infrastruttura e della tipologia di traffico presente, senza tener conto di eventi eccezionali quanto non prevedibili. Il primo “step” attiene alla tipologia di strada, come già detto, che, per quel tratto in cui è avvenuto l'incidente, ricade in ambito urbano, peraltro in zona semicentrale della capitale. Seppure con dimensioni geometriche della carreggiata difformi rispetto a quelle previste dal DM 05/11/2001 per le strade di nuova costruzione, l'infrastruttura può essere assimilata per tipologia funzionale ad una strada di tipo F “strada locale in ambito urbano”; l'andamento tortuoso con presenza di diversi tornanti ne determina una velocità di percorrenza particolarmente ridotta, il traffico che vi insiste è quindi di tipo per lo più locale e costituito da autoveicoli e motocicli, con la precisazione che , su quel tratto, la via Trionfale non è peraltro percorsa da autobus in servizio di trasporto pubblico. Altra premessa importante riguarda la ricerca da effettuare: l'ordinanza di legittimità fa chiaro riferimento a “presidi di sicurezza” costituiti da barriere o anche altro previsto dalla legislazione vigente, tra i quali non rientra di certo un muro in cemento armato, per sua natura dispositivo diverso da una barriera di sicurezza certificata. La scelta, pertanto, del CT di “scartare” tale ipotesi , tenuto anche conto delle problematiche di progettazione strutturale e di realizzazione di non facile soluzione (perché , ha spiegato il CT, il muro di sottoscarpa esistente risulta molto datato , precisando che difficilmente avrebbero potuto essere reperite le indispensabili informazioni sulle sue modalità costruttive, per verificarne la reale fattibilità; che il muro in c.a inoltre avrebbe dovuto inoltre essere integrato da un così detto profilo redirettivo che all'epoca del sinistro non ancora in uso corrente in ogni caso, la modellazione di tale dispositivo avrebbe potuto essere eseguita solo a valle della definizione del numero disposizione e caratteristiche delle armature, tipologia di cemento e disegno del nodo con il muro esistente, tutti elementi che esulano dall'incarico del perito della Corte) è del tutto condivisibile, tenuto conto che, come già detto, il giudizio di rinvio è vincolato all'accertamento della responsabilità o meno ex art. 2051 C.C. in capo a con riguardo ai presidi di sicurezza tra i quali, evidentemente, CP_29 non rientra un muro di cinta o di contenimento, peraltro neppure riconducibile ad opera dell'ente comunale, ma bensì risultato di esclusiva proprietà e di esclusiva iniziativa condominiale.
Ciò posto, il CT – dopo aver descritto il luogo dell'incidente precisando che il tratto in cui usciva di strada l'autobus è situato all'altezza di un tornante, sulla parte sommitale di un muro di sostegno, in adiacenza ad un accesso privato e che la larghezza della strada è di soli 8 m – ha proseguito descrivendo i presidi di sicurezza certificati e commerciali esistenti sul mercato in due differenti tipologie e segnatamente new jersey in cls e barriere in acciaio tipo guard rail, entrambi con differenti livelli di contenimento (H2, H3 o H4) in funzione dell' dall'architettura della barriera.
Per quanto riguarda i New Jersey, il CT ha precisato che il diverso livello di contenimento è certamente legato alla presenza o meno di ancoraggi a terra, alle loro caratteristiche, collegamento tra i moduli etc.... e che, tuttavia, l'impiego in un tratto di curva stretta, con spazi ridotti e a protezione di un dislivello appare però poco idonea per diversi ordini di motivi e segnatamente:
spazi ridotti per l'istallazione dei blocchi che in genere hanno larghezze intorno ai 60 cm al piede, unitamente alla necessità di prevedere, in un tratto come quello in questione, una configurazione con ancoraggi i blocchi in New Jersey sono molto rigidi se paragonati alle barriere metalliche e il loro assorbimento energetico è minimo, questo significa che per i veicoli pesanti si affidano quasi completamente agli ancoraggi sui quali scaricano completamente i carichi redirettivi e ciò comporta col tempo una maggiore dipendenza della tenuta della barriera dalle effettive condizioni degli ancoraggi e dalla loro manutenzione.
per gli autoveicoli, che rappresentano il traffico tipico dell'infrastruttura in esame, invece i new jersey, proprio perché particolarmente rigidi, per ridurre la severità dell'impatto prevedono profili che determinano usualmente la proiezione della vettura verso l'alto e questo in un tratto di curva molto stretta a protezione di un dislivello può risultare estremamente pericoloso anche in termini di scavalcamento.
Diversamente, le barriere metalliche tipo guard rail – secondo il condivisibile parere espresso dalla
CT - offrono i seguenti vantaggi: a) facilità di installazione sul muto esistente;
b) spazi di installazione più ridotti;
c) si deformano in fase di impatto assorbendo una parte dell'energia dell'impatto. Per queste ragioni – del tutto logiche e rispondenti alla finalità di sicurezza di cui all' art. 2051 c.c. – l'esperimento di simulazione è stato effettuato adottando questa tipologia di barriere. Ha proseguito il CT precisando che il D.M. 21/06/2004 fornisce chiare indicazioni sulla classe di contenimento minima da utilizzare che evidentemente si basano sul concetto di proporzione al livello del rischio: per le strade urbane di quartiere (tipo E) e per quelle locali (Tipo F assimilabile a quella in esame), indica la classe H2 come dispositivo “minimo” da utilizzare per qualsiasi tipologia di traffico ovvero per qualsiasi entità del flusso veicolare e percentuale dei veicoli pesanti. E' comunque demandato al progettista il compito di definire le caratteristiche prestazionali dei dispositivi da adottare e quindi, non solo la tipologia, ma anche la classe di contenimento, in base al tipo della strada, traffico presente e condizioni geometriche esistenti. Nel caso specifico, l'utilizzo locale della strada, l'entità di traffico modesta con sporadico transito di autobus e autocarri, nonchè le velocità necessariamente ridotte per l'andamento tortuoso del tracciato certamente indirizzano il progettista verso una barriera di classe H2.
A tal proposito si fa presente che le barriere H2 sono progettate per il contenimento dei bus – sulla base delle certificazioni – mentre le barriere H3 e H4 riguardano altre tipologie di veicoli, ben specificati a pag. 17 della perizia, ove viene altresì precisato l'energia laterale calcolata nel caso del sinistro in esame al punto di impatto è di 288 kJ sicchè è da ritenersi che l'energia del sinistro sia perfettamente compatibile con la classe di contenimento H2, con l'ulteriore conseguenza che le altre classi sono da considerarsi un eccesso di zelo del progettista se si guarda all'energia che la barriera era chiamata ad assorbire. Per l'individuazione delle barriere disponibili all'epoca del sinistro il perito della Corte ha preso in considerazione l'elenco indicato nella CTP aggiungendo anche dispositivi per i quali già Per_18
a giugno 2005 era stato avviato il procedimento di omologa, giungendo ad individuare nell'elenco la barriera di per l'Italia per specifiche ragioni: si caratterizza per prestazioni Org_2 Org_3 particolarmente elevate grazie ad una architettura robusta che presenta due correnti longitudinali (un nastro tripla onda ed un corrente superiore) e può quindi essere considerato un dispositivo più che adeguato al contenimento del veicolo oggetto dell'analisi, soprattutto se confrontata con le barriere H2 abitualmente utilizzate in ambito urbano, sì da renderla pressochè comparabile (per l'architettura) ad una barriera di classe superiore H3. Ciò sotto il profilo della “larghezza operativa” che misura la deformazione della barriera a seguito dell'impatto del mezzo perché per la sua configurazione determina la minore deformazione della barriera in seguito all'impatto e, quindi, ha anche una maggiore robustezza.
La scelta, pertanto, di effettuare il test su questa barriera è stata oggetto di concorde espressione anche dei CTP;
il CT, peraltro, ha spiegato come i dati dell'esperimento risultavano certamente più attendibili perché si tratta di barriera già esistente all'epoca dell'incidente e già oggetto di verifiche, precisando altresì che la barriera “H3” esistente più a monte della medesima strada (e individuata dal CTP oltre che di epoca successiva al fatto, non fornisce la medesima sicurezza perché i Per_18 paletti di appoggio sono eccessivamente distanziati tra loro rispetto alla esigenza qui in discussione, sì da non garantire – quindi – la medesima sicurezza che la barriera scelta per l'esperimento, invece, fornisce. Org La simulazione è quindi avvenuta verificando - anche con l'utilizzo degli accertamenti tecnici effettuati in sede penale - (a) le condizioni del luogo (il raggio che approssima meglio la barriera di sicurezza nel punto citato è stato nello specifico valutato pari a 20 m, la pendenza, seppure nel tratto tra il civico 171 dove è situato l'ingresso di Villa Miani e il punto d'urto, il valore varia tra l'8% e il 5%, nel punto di impatto si rileva un valore del 5% circa), (b) le caratteristiche del bus ( si è partiti da un modello poi modificato allo scopo di riprodurre correttamente le reali condizioni di impatto del sinistro ricavate dalle perizie citate nei documenti di riferimento (doc. 5 perizia e doc 6 perizia Per_19
e segnatamente un veicolo di massa pari a 15700 kg comprensiva di tara con conducente Per_18 da 75 kg e di carico utile composto da 30 passeggeri da 80 kg ciascuno), con la precisazione che l'angolo di impatto effettivo desunto dalla perizia penale era pari a 35°, e quindi di molto superiore a quello di 20° previsto dalla norma EN1317 che regola le prove sperimentali da condurre per la certificazione dei dispositivi di ritenuta stradale, valore in cui rientrano la maggior parte dei sinistri. Elemento quest'ultimo che, ha spiegato il CT, influenza in maniera importante il comportamento della barriera in fase di impatto, in quanto ha praticamente determinato un impatto molto più frontale sulla barriera. Ciò ha determinato maggiore influenza anche sulle reali caratteristiche di rigidezza della parte anteriore del bus e per questo motivo è stato utilizzato anche un secondo modello bus con tale caratteristica. (c) le caratteristiche della barriera e le modalità di installazione, dovendosi tener conto di un accesso privato (la cui legittimità o meno rispetto alle norme urbanistiche non è stato possibile accertare da parte del CT perché - già - nulla ha CP_29 CP_30 provveduto a rispondere sul punto nonostante le richieste del perito) ancora esistente, con la conseguenza che sono state formulate due diverse ipotesi, una inclusiva dell'accesso sì da renderlo praticamente non più possibile e l'altra più ridotta ma comunque “coprente” il punto di impatto dell'incidente. Per questa seconda ipotesi, invero, il perito della Corte ha voluto precisare che è stato necessario ipotizzare un rinforzo: “Il terminale ipotizzato e simulato nel calcolo specifico prevede la contemporanea azione di due differenti tipologie di diagonali, normalmente utilizzate nelle barriere autostradali della . Si evidenzia che tali terminali abitualmente sono Organizzazione_5 utilizzati singolarmente e non insieme. Tuttavia, data la particolarità dell'istallazione si è voluto potenziare gli effetti del terminale. A maggior ragione non si ha evidenza di un tale terminale in ambito urbano. A tal proposito si precisa che non è possibile dire oggi, a posteriori, se e come avrebbe potuto essere ipotizzato un terminale in quella situazione”. Vi è stata altresì una duplice scelta di materiali con conseguente duplicazione dell'esperimento. (d) le condizioni di impatto: la velocità imposta pari a 38 km/h in accordo con quanto rilevato nella perizia penale dall'esame del cronotachigrafo. Da evidenziare che velocità massima raggiunta dall'autobus dopo l'uscita dal civico 151 è pari a 45 km/h, mentre la velocità d'urto corrispondente all'ultimo valore registrato dal cronotachigrafo dopo una presumibile fase di decelerazione dovuta per la maggior parte all'impianto frenante è per l'appunto pari a 38 km/h. Per quanto riguarda la velocità di impatto, si può quindi supporre che il motore dell'autobus non sia stato modificato dall'urto con la recinzione, vista la ridotta consistenza strutturale della recinzione rispetto alla massa dell'autobus. L'angolo di impatto calcolato in base alla ricostruzione grafica della perizia penale è nello specifico risultato pari a 35° concordemente con quanto già calcolato nella nota tecnica del CTP Prof.
[...]
. Per_20
(e) Le configurazioni di calcolo: ne sono state ipotizzate ben 10 in ragione delle variabili sopra indicate, ivi compresa l'ipotesi includente il muretto esistente al momento del sinistro di altezza pari a 50 m sormontato da cancellata (non modellata in quanto non strutturale).
E' necessario, a questo punto, riportare gli esiti delle diverse simulazioni.
1) L'ipotesi del muretto esistente all'epoca conduce ad un giudizio di non adeguatezza del muretto di contenimento esistente all'epoca con un bus di rigidezza tipica e caratteristiche geometriche e inerziali allineate alle reali condizioni di impatto riportate nella perizia penale.
2) L'ipotesi di una barriera BROH2BP4 di classe H2 sviluppata da per l'Italia Org_3 esistente all'epoca con lunghezza di L= 90 m congruente con il crash test ha evidenziato che detta barriera sarebbe stata in grado di contenere l'urto di un veicolo con rigidezza da modello di riferimento e l'acciaio con resistenze superiori a quelle nominali da norma con bus dalle caratteristiche standard;
3) L'ipotesi di una barriera di larghezza 44 m (cioè che consente di mantenere l'accesso privato oggi esistente sulla curva) anche senza il terminale di rinforzo, sarebbe stata in grado di contenere l'urto di un veicolo con rigidezza da modello di riferimento e l'acciaio della barriera avesse avuto resistenze superiori a quelle nominali;
4) L'ipotesi di una barriera di lunghezza 90 m sarebbe stata in grado di contenere l'urto di un veicolo con rigidezza da modello di riferimento anche se l'acciaio avesse avuto resistenze nominali da norma;
5) L'ipotesi di una barriera di 44 m anche senza il terminale di rinforzo ipotizzato, sarebbe stata in grado di contenere l'urto di un veicolo con rigidezza da modello di riferimento anche qualora l'acciaio della barriera avesse avuto resistenze nominali come da norma;
6) L'ipotesi di una barriera di 90 m, seppure al limite, sarebbe stata in grado di contenere l'urto di un veicolo rigido qualora l'acciaio avesse avuto resistenze superiori a quelle nominali della norma;
7) L'ipotesi di una barriera di 90 m non sarebbe stata in grado di contenere l'urto di un veicolo rigido se l'acciaio avesse avuto resistenze pari a quelle nominali della norma;
8) L'ipotesi di una barriera di 44 m senza il terminale di rinforzo ipotizzato, non sarebbe stata in grado di contenere l'urto di un veicolo più rigido rispetto a quello di riferimento anche se l'acciaio della barriera avesse avuto resistenze superiori a quelle nominali;
9) L'ipotesi di una barriera di 44 m, in presenza del terminale di rinforzo ipotizzato, seppure al limite, sarebbe riuscita a contenere il veicolo, anche se questo fosse stato del tipo rigido, qualora l'acciaio avesse avuto resistenze superiori a quelle nominali della normativa;
10) L'ipotesi di una barriera di 44 m anche in presenza del terminale di rinforzo ipotizzato, non sarebbe stata in grado di contenere il veicolo se l'acciaio avesse avuto resistenze pari ai valori nominali della normativa ed il veicolo fosse stato più rigido.
Riassumendo: sono quattro su dieci le ipotesi in cui una barriera non avrebbe avuto alcuna funzione di contenimento vale a dire , oltre al muretto di contenimento, una barriera di 90 metri con veicolo più rigido del modello e con acciaio nella norma (hp 7), una barriera di 44 metri senza terminale rinforzato con veicolo più rigido del modello e con acciaio ultra nominale (hp 8) e infine una barriera di 44 m, rinforzata, ma con acciaio nominale e con veicolo più rigido del modello (hp 10). L'elemento comune tra le tre ipotesi è il veicolo più rigido del modello che, evidentemente, impone comunque di ridurre la lunghezza (meglio 44 che 90 se si vuole rimanere nella norma) e di utilizzare un acciaio o un rinforzo peculiari e nonostante ciò non vi è forza contenitiva.
Le questioni principali, a questo punto, sono due: 1) Se l'entrata condominiale esiste ancora e il di non risulta averne denunciato CP_30 CP_29
l'abusività, l'unica barriera possibile non può superare i 44 metri per lasciare l'accesso; 2) Il veicolo incidentato rientrava nel modello e non era rigido più della normalità, ipotesi valutata solo per la particolare modalità dell'impatto che ha in sostanza portato il CT a far coincidere le due situazioni. Per il CTP degli attori l'ipotesi in cui è tutto normale risulta sufficiente a dimostrare la capacità di contenimento;
per il CT le soluzioni sono invece varie. La lunghezza limitata per l'accesso – visto che esiste – è stata compensata dal rinforzo. Sulla questione del veicolo “irrigidito” il CTP degli attori solleva critiche: precisa il CT che il caso non è standard, cioè di quelli previsti per la certificazione e commercializzazione “ Si evidenzia infatti che il sinistro avveniva lungo una strada con forte pendenza, in un tratto con raggio di curvatura molto stretto, l'impatto si verificava con un angolo di impatto importante, la velocità e la massa del mezzo sono molto differenti da quelle previste dalla EN1317” (testuale CT). Ed allora, se la pronuncia di legittimità dalla quale questo giudizio di rinvio proviene impone ex art. 384 CPC di effettuare una verifica in concreto - presupponendo cioè di avere esattamente le condizioni esistenti al momento del fatto - l'individuazione di un veicolo “irrigidito” non corrisponde alla situazione reale, non potendosi neppure giungere a pensare che per le modalità di impatto il veicolo si è comportato come tale cioè irrigidito.
Neppure dagli accertamenti penali è emerso un risultato di tal genere.
Ne consegue che le tre ipotesi prospettate non possono essere ricondotte ad una valutazione della situazione in concreto verificatasi.
********* Venendo all'esame degli atti finali, si evince quanto segue. Con la comparsa conclusionale (composta di 40 pagine), gli attori in riassunzione chiedono, in primo luogo, che questa Corte esamini (quale ragione più liquida) la posizione di ai sensi CP_29 dell'art. 2051 C.C. e, su questo profilo, deducono la insussistenza del caso fortuito del quale l'ente comunale avrebbe dovuto fornire, invece, prova e, comunque, la irrilevanza dell'assenza di colpa del custode, sottolineando inoltre come il detto caso fortuito sia ricollegabile esclusivamente a fatti inevitabili ed imprevedibili per i quali non avrebbe mai fornito allegazioni, per aver CP_29 nelle sue difese affermato solo lo “sforzo straordinario eccedente i suoi doveri”, sicchè l'evento verificatosi era certamente evitabile.
Quanto, poi, al profilo ex art. 2043 C.C., gli attori in riassunzione richiamano la norma generale ex art. 14 del Codice della Strada, deducendo che doveva conoscere l'insidia ed agire per CP_29 prevenire, mentre in realtà non aveva mai assunto alcuna iniziativa per garantire la sicurezza stradale.
Proseguono gli attori in riassunzione – anche con critica nei confronti dell'elaborato peritale – che sussisteva una norma primaria, sicchè si può prescindere dalla norma secondaria che prevedesse barriere di contenimento per quel tipo di strada, atteso che sarebbe assurdo affermare che nonostante la presenza di una strada rischiosa, non si doveva fare nulla per salvaguardare la sicurezza. Ancora, gli attori in riassunzione, richiamato l'art. 14 del codice della strada – che non differenzia tra tipologie di strade al fine di assicurare la sicurezza delle stesse – ribadiscono che andava verificato ed individuato il tipo di barriera di sicurezza effettivamente utile per il rischio in concreto, tenuto conto che quel mezzo, con quelle dimensioni, era stato ammesso a circolarvi e che occorreva verificare in concreto, appunto, lo stato di pericolo anche in relazione allo stato dei luoghi.
Concludono, pertanto, gli attori in riassunzione affermando che i test negativi indicati dal CT riguardano solo ipotesi “assurde” perché presuppongono un bus rigido, non esistente all'epoca dei fatti e barriere con resistenza minimale (per ridotta estensione longitudinale ed assenza di ancoraggi), precisando che, invece, la maggior parte dei tests aveva dato prova positiva.
Insistono, quindi, nelle seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare la responsabilità del CP_30 ora in persona del Sindaco pro-tempore, nei confronti di tutte le parti istanti, per CP_29
l'incidente occorso il 6 febbraio 2006 all'altezza del n. 190 di via Trionfale, dedotto in giudizio: a) anzitutto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., costituente ragione più liquida, attesa la qualifica di custode della via Trionfale spettante al ed ulteriormente atteso che tale Ente - che per preclusione CP_30 da giudicato, costituita da Cass. n. 9547/2015, non può addurre a dimostrazione del fortuito la condotta imprudente del conducente del bus -, non solo non ha provato, ma non ha neppure allegato, alcun diverso contenuto del fortuito, spingendosi fino a riconoscere, esso stesso, l'evitabilità dell'evento - pacifica essendone la prevedibilità – attraverso l'installazione di barriere riconosciute come esistenti all'epoca, ma non installate perché ritenute eccedenti i propri doveri;
b) in ogni caso, ai sensi dell'art. 2043 c.c., perché la grave e risalente insidia, non segnalata, costituita dall'adiacenza, alla curva in forte discesa di via Trionfale all'altezza del civico n. 190, di un precipizio a strapiombo non protetto, profondo 13,5 m, avrebbe potuto essere agevolmente scongiurata se il consapevole dei doveri impostigli dal complesso blocco normativo CP_30 identificato da Cass. n. 9547/2015, ed in particolare dall'art. 14 del Codice della Strada - blocco normativo che per preclusione da giudicato, conseguente a tale sentenza, deve ritenersi essere stato violato dal -, avesse proceduto all'installazione di una barriera di protezione disponibile sul CP_30 mercato, e finanziariamente accessibile, capace di assicurare il risultato della prevenzione di un rischio ipotizzabile quale la caduta del bus controverso nel detto precipizio, conclusione a cui giunge la stessa C.T.U. in molteplici delle simulazioni condotte, ancorché ad essa si debbano muovere le gravi censure di metodo e di merito sopra riassunte;
c) con la condanna del ora in persona del Sindaco pro-tempore, CP_30 CP_29
(i) alla rifusione delle spese di lite, tanto del presente giudizio, quanto del giudizio di cassazione, da regolarsi secundum eventus litis, e da liquidarsi, come da nota spese che si produrrà, nell'interesse delle ottantatré parti istanti, con il deposito della replica, in favore del sottoscritto Avvocato, antistatario;
(ii) al pagamento integrale delle spese e dei costi delle operazioni peritali;
nonché (iii) al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 2 c.p.c., che secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione (v., Cass. Sez. Un. 32001/2022) va liquidato in misura corrispondente all'importo delle spese di lite, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di Codesta Corte”. ha, a sua volta, depositato comparsa conclusionale (composta di 47 pagine) con la CP_29 quale, dopo aver ricostruito tutta la vicenda processuale (fino a pag. 40), apprezza l'opera del CT perché “approfondita e scrupolosa” ed indica che la stessa consulenza aveva escluso l'applicabilità, per quel tipo di strada, delle disposizioni tecniche di cui al DM 223/92 e DM 21.6.04, sicchè risultava sufficiente la presenza del parapetto in muratura.
Aggiunge, poi, che il CT nominato – essendo trascorsi quasi 20 anni – non aveva potuto accertare il reale stato dei fatti e vale a dire quale materiale componesse le barriere di sicurezza o se queste fossero fissate saldamente o in stato precario (v. pag. 44), concludendo che si era trattato di un evento eccezionale, estremo ed imprevedibile (v. pag. 45).
quindi, formula le seguenti conclusioni: “ appare, pertanto, evidente l'assenza di CP_29 qualsiasi obbligo giuridico per di installazione di barriere di protezione particolari CP_29 per quel tratto di strada e, di conseguenza, l'assenza di qualsivoglia responsabilità nella causazione del sinistro de quo…accertare e dichiarare che nessun tipo di responsabilità può essere riconosciuta in capo a perciò riformare la Sentenza di Codesta Ill.ma Corte n. 971/2017”. CP_87
Nelle repliche le posizioni non sono mutate.
*********
Rileva la Corte che in questo giudizio di rinvio deve procedersi ad esaminare la posizione di
[...]
già con riguardo al profilo di “custode” ex art. 2051 C.C., come del resto imposto dalla stessa CP_29 sentenza di legittimità da cui questo grado trova origine, tenendo conto anche di quanto già accaduto nei precedenti gradi.
Il compito di questo Collegio è, dunque, di individuare se, sulla base di tale obbligo, vi fossero o meno cautele che il custode , per quel tipo di strada e per le sue caratteristiche in concreto, avrebbe potuto mettere in campo e se, quindi, l'omessa apposizione di barriere di sicurezza stradale costituisce o meno una condotta (imputabile a idonea a partecipare al procedimento causale. CP_29
La risposta che questo Collegio ritiene di dover esprimere, anche alla luce della complessa ed approfondita consulenza tecnica d'ufficio espletata, è sicuramente positiva per diverse ragioni. Va innanzitutto sgombrato il campo dalla erronea (se non contrastante con la realtà processuale e fotografica) affermazione di lì ove nella comparsa conclusionale (v. pag. 44 già sopra CP_29 citata) deduce che a distanza di quasi 20 anni il perito della Corte non ha potuto verificare il materiale di cui erano costituite le barriere o il loro stato, atteso che, appunto, sia in sede penale sia in sede civile non è mai emersa la presenza di barriere di sicurezza stradale in quel tratto di strada in cui l'evento è accaduto. Si deve, allora, precisare che l'unica forma di contenimento (se così si può definire) è stato un muretto di recinzione condominiale con apposta inferriata, di certo non di proprietà dell'ente comunale che, nonostante gli accertamenti del CT, non è parso neppure a conoscenza della sua esistenza, sicchè non può neppure rivendicarne la paternità; tanto più che, è pacifico negli atti processuali, quel muretto
(risultato ovviamente del tutto inidoneo a sostenere il mezzo al momento dell'impatto così come ad evitarne la caduta nella scarpata) non è appunto classificabile nella categoria delle barriere di sicurezza.
Ciò posto, appare alla Corte dirimente – ai fini del decidere – richiamare principi fondamentali dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia e segnatamente:
“…Nell'anno 2018, questa Sezione ritenne indispensabile operare l'intervento nomofilattico in tema di responsabilità per cose in custodia (art. 2051 c.c.), consapevole del disordine interpretativo riscontrato nella giurisprudenza di merito e delle incertezze ermeneutiche emerse nella sua stessa giurisprudenza. Il tutto in una materia particolarmente rilevante per gli aspetti giuridici, sociali ed economici, coinvolgenti soggetti sia privati che pubblici. Nell'anno 2022 sono intervenute, poi, le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate ad esprimersi intorno a criticità e distonie emerse nella giurisprudenza di legittimità. Sussiste, dunque, la necessità di apportare un definitivo contributo chiarificatore sulla materia in trattazione, attraverso i punti che si vanno ad esporre.
- Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, come affermato da questa sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
- Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate
(talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza questa sezione, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».
- All'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza n. 20943/2022): a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
- I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente).
- Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia) che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, primo comma, c.c.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass.
n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode.
- Va ancora osservato, in proposito, che sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi).
- Il dato normativo va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi “a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)”.
- L'irrilevanza della colpa, quale criterio per risalire al responsabile, è condizione necessaria ma non sufficiente per attribuire alla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. natura oggettiva. Essa fa giustizia di quei modelli di ragionamento che evocano la presunzione di colpa, la quale individua il fondamento della responsabilità pur sempre nel fatto dell'uomo - il custode - venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza affinché la cosa non abbia a produrre danno a terzi (Cass. 20/05/1998, n. 5031), ma non anche della teoria del riconoscimento di una presunzione di responsabilità in capo al custode, giustificata ritenendo che, se la cosa fosse stata ben governata e controllata, non avrebbe arrecato alcun danno, mentre se il danno si verifica (fatto noto) si presume che ciò sia avvenuto perché la cosa non è stata adeguatamente custodita (fatto ignoto); da tale presunzione di responsabilità il custode si libererebbe dimostrando, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
- Ritenere che sul custode gravi una presunzione di responsabilità – esclusa espressamente, come si
è detto, dalla già ricordata pronuncia delle Sezioni Unite – è indice di una resistenza ad emanciparsi dalla colpa che, infatti, viene evocata in via surrettizia non per fondare, in via di regola, la responsabilità del custode, ma (comunque) per escluderla in via di eccezione. La capacità di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose, difatti, non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, bensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo della ratio legis, cioè come strumento di spiegazione di “un effetto giuridico che sta a prescindere da essi”. L'intento di responsabilizzare il custode della res o di controbilanciare la signoria di fatto concessagli dall'ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l'obbligazione risarcitoria (Cass. 01/02/2018, n. 2480, § § 11 e 12) possono essere criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi della regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l'obbligazione risarcitoria in capo al custode.
- Non è stata fornita una definizione normativa della custodia da parte del legislatore del 1942 perché l'art. 2051 cod. civ. si è limitato a tradurre l'espressione francese che appariva Org_6 nell'art. 1384, 1° comma, Code Napoleon. Questa Corte (Cass., Sez. Un., 11/11/1991, n. 12019) ha, tuttavia, avuto già occasione di rilevare le diverse accezioni della portata della custodia come criterio di determinazione della responsabilità rinvenienti dalle fonti romane e ha ritenuto di poterle raggruppare nelle seguenti categorie: a) quella che si riallaccia alla configurazione giustinianea per cui la custodia non è che un particolare tipo di diligentia;
b) quella custodiendae rei, la quale rimane un criterio soggettivo di responsabilità; c) quella più recente che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva. A quest'ultima, che “si concretizza in un criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, indipendentemente dalla ricerca di un nesso causale fra il comportamento del custode e l'evento”, ha ricondotto quella rilevante ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
- Non può mettersi in dubbio che, per individuare il responsabile, non debba farsi riferimento alla custodia di fonte contrattuale (Cass. 18/02/2000, n. 1859; Cass. 20/10/2005, n. 20317), siccome l'articolo 2051 cod. civ. attiene ai rapporti con i terzi danneggiati dalla cosa oggetto di custodia, né possono nutrirsi riserve circa il fatto che, trattandosi di una relazione meramente fattuale, non sia giustificato un mero rinvio ad altri istituti come la proprietà, i diritti reali minori, il possesso, la semplice detenzione;
la relazione giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 cod. civ., sicché responsabile ex art. 2051 cod. civ. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla res (Cass. 6/07/2006, n. 153684), atteso che rileva esclusivamente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata. L'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. si arresta soltanto dinanzi alle cose insuscettibili di custodia in termini oggettivi (acqua, aria): Cass. 20/02/2006, n. 3651.
- L'indeterminatezza della nozione di caso fortuito, talvolta declinato in termini di polivalenza, consente (è bensì vero) di considerare il fortuito tanto come limite della responsabilità per colpa quanto come limite della causa di imputazione della responsabilità. Nondimeno, quando il caso fortuito è evocato espressamente da una norma, come in questo caso, la sua nozione deve essere riempita di contenuto in correlazione con il contesto e con la ratio legis. Per quanto non decisivo, in orienta tal senso anche il tenore letterale dell'art. 2051 cod.civ (“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) se confrontato con quello dell'art. 2050 cod. civ. (“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”), dell'art. 2053 cod. civ. (“Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”), dell'art. 2054 cod. civ. (“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”). - Il contenuto della prova liberatoria non solo è stato tipizzato dal legislatore, ma è stato differenziato secondo la regola di fattispecie di volta in volta presa in considerazione;
quando la prova liberatoria è costituita dalla ricorrenza del caso fortuito (cfr. anche l'art. 2052 cod. civ. “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”) è segno che il legislatore non ha voluto che il custode (o il responsabile di cui all'art. 2052 cod. civ.) possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno né la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato nonostante la diligenza da lui esigibile, data l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento dannoso, tantomeno che l'intervento del caso fortuito abbia reso oggettivamente impossibile la custodia (utili indicazioni a supporto, ma con carattere di minore prossimità, possono trarsi anche dalle ipotesi in cui il legislatore non ha previsto la prova liberatoria, come nelle ipotesi di cui all'art. 2049 cod. civ. e all' art. 114 cod. consumo). (v. Cass. N. 15447/23).
Dunque, alla luce di tali condivisibili principi, se ne conclude che allorquando l'azione è proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ossia della oggettiva pericolosità, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra l'una e l'altro. La Corte di legittimità, pertanto, insegna che si deve considerare la oggettiva pericolosità del dispositivo di contenimento nel suo “stato” in rapporto alle circostanze concrete di luogo (tratto di strada in pendenza con curva sostanzialmente a tornante, con limitazione di velocità di 50/60 kmh) e modali del sinistro (impatto alla velocità di 38 kmh), così da verificare se le caratteristiche del dispositivo esistente - sebbene regolamentare - fosse fattore in sé per sé dotato di attitudine a recare danno nelle complessive e contingenti condizioni “date” e, quindi, semmai ascrivere a quegli stessi standard regolamentari del d.m. n. 223/1992 il ruolo di regola prudenziale correlata al rischio concreto per la sicurezza degli utenti (art. 14 del codice della strada).
Ebbene, come si è già detto, è certo che il muretto di cinta e/o contenimento non può assurgere a dispositivo di sicurezza o di contenimento per la circolazione stradale in sicurezza, sicchè la fattispecie in esame è caratterizzata dalla totale assenza di qualsivoglia dispositivo in tal senso: è sufficiente, al riguardo, richiamare la definizione generale ex art. 1 DM 1992: “ Si definiscono barriere stradali di sicurezza i dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale, nelle migliori condizioni di sicurezza possibili”. Ma alla luce di tali principi, la tesi di – secondo la quale le disposizioni tecniche di CP_29 cui al citato DM n. 223/92 e del successivo DM 21.6.04 non sarebbero applicabili ad una strada che non rientra tra quelle ivi previste sia perché non di nuova realizzazione sia perché non rientrante nelle caratteristiche ivi previste – è del tutto infondata e comunque inconferente, atteso che la disciplina tecnica, si ripete, consente di individuare regole prudenziali per il rischio sicurezza stradale. Ed allora, certamente l'art. 14 del codice della strada costituisce la norma generale, in combinato disposto con l'art. 13 del medesimo codice che esplicitamente prevede come detta sicurezza (in ogni caso) deve essere sempre assicurata.
Quanto, poi, alle condizioni concrete della strada – si ripete già esistente e con un limite di velocità sicuramente inferiore ai 70 km/h – va necessariamente tenuto conto che proprio l'art. 3 DM 2004 prevede una peculiare attenzione alla sicurezza ed alla necessaria protezione lì ove vi siano “scarpate” di una certa pendenza o comunque da valutare in concreto;
a tale ultimo proposito, non solo rileva l'entità della pendenza (che la CT ha confermato secondo gli accertamenti già eseguiti in sede penale come sopra riportata) ma anche la circostanza che, alla base di tale scarpata, esistevano abitazioni civili sottostanti, elemento quest'ultimo che è da ritenersi “valorizzato” nelle istruzioni tecniche allegate al DM 21.6.04 e segnatamente all'art. 3 di tale allegato. Qui, infatti, si prevede che le zone da proteggere per le finalità di cui all'art.2, definite, come previsto dal D.M. 18 febbraio 1992, n.223, e successivi aggiornamenti e modifiche devono riguardare “almeno” – tra le altre - il margine laterale stradale nelle sezioni in rilevato dove il dislivello tra il colmo dell'arginello ed il piano di campagna è maggiore o uguale a 1 m;
la protezione è necessaria per tutte le scarpate aventi pendenza maggiore o uguale a 2/3. Nei casi in cui la pendenza della scarpata sia inferiore a 2/3, la necessità di protezione dipende dalla combinazione della pendenza e dell'altezza della scarpata, tenendo conto delle situazioni di potenziale pericolosità a valle della scarpata (presenza di edifici, strade, ferrovie, depositi di materiale pericoloso o simili): - gli ostacoli fissi (frontali o laterali)che potrebbero costituire un pericolo ed i manufatti, quali edifici pubblici o privati, scuole, ospedali, ecc,, che in caso di fuoriuscita o urto dei veicoli potrebbero subire danni comportando quindi pericolo anche per i non utenti della strada. Occorre proteggere i suddetti ostacoli e manufatti nel caso in cui non sia possibile o conveniente la loro rimozione e si trovino ad una distanza dal ciglio esterno della carreggiata, inferiore ad una opportuna distanza di sicurezza;
tale distanza varia, tenendo anche conto dei criteri generali indicati nell'art. 6, in funzione dei seguenti parametri: velocità di progetto, volume di traffico, raggio di curvatura dell'asse stradale, pendenza della scarpata, pericolosità dell'ostacolo.
Ebbene, nel caso in esame vi sono molteplici profili di pericolosità, testimoniati dal raggio di curvatura dell'asse stradale (un vero e proprio tornante), la presenza di una scarpata con notevole pendenza, l'esistenza di edifici privati che potevano essere coinvolti dalla fuoriuscita di veicoli con conseguente possibilità di danni anche per i non utenti della strada.
Dunque, da queste considerazioni emerge – con tranquillante certezza – l'incidenza causale della condotta omissiva di che, come emerge dalla CT espletata in questo grado di CP_29 giudizio (i cui contenuti tecnici non possono che essere condivisi tenuto conto che le parti, nelle comparse conclusionali, non hanno formulato osservazioni ulteriori rispetto a quelle già valutate nell'elaborato finale), solo successivamente al tragico evento ha provveduto ad apporre segnaletica finalizzata a intimare il rallentamento nella velocità di percorrenza del mezzo e a posizionare anche apposita segnaletica verticale per l'entità di tale velocità nonché infine il già citato appostamento di new jersey nel luogo ove l'impatto e la caduta del mezzo è avvenuto. La condotta di peraltro, è tanto più incisiva in quanto ha omesso qualsivoglia CP_29 considerazione in ordine alla necessaria protezione di quel tratto di strada per il quale non vi era comunque alcun divieto di transito per mezzi turistici nonostante , per un verso, vi fosse la presenza in prossimità di tale tratto di diverse (almeno due) strutture recettive/alberghiere e, per altro verso, la modalità della curva fosse in discesa, pari ad un tornate per ristrettezza di manovra e , soprattutto, posta sopra una scarpata con al fondo la presenza di abitazioni in edifici di uso civile. Non può, infatti, avvalersi – come si è già detto – (per escludere la propria responsabilità) della CP_29 presenza di un muro posto, pacificamente , dal condominio e del quale – nonostante le ricerche effettuate dal CT – il non ha dato alcuna informazione, a riprova evidentemente che CP_30 neppure ne avesse conoscenza quanto meno per verificarne la compatibilità e la liceità sotto il profilo edilizio/urbanistico. Quindi, quella presenza del muro non giova affatto a neppure a CP_29 voler valutare la condotta di quest'ultima magari puramente superficiale per aver ritenuto quel muro sufficiente allo scopo (fatto ovviamente da escludere, come dimostra l'evento disastroso nonché la stessa simulazione sperimentale), visto che non ha neppure provato di averne conoscenza presso i propri uffici.
Di fronte a tale situazione di oggettiva pericolosità, non può di certo ascriversi a caso fortuito (per come sopra descritto) l'evento, nonostante la con-causalità di altre condotte ormai accertate in via definitiva (l'abnormità della condotta di guida del conducente del pullman e l'insufficienza dell'impianto frenante). Inoltre, dopo aver già sottolineato come le norme squisitamente tecniche – che individuano cioè le singole barriere in relazione alla tipologia di strade e di traffico - possono essere parametri di riferimento per valutare la già indicata diligenza che ad un custode di cosa oggettivamente pericolosa si esige (a prescindere dalla diretta applicabilità delle stesse), il ragionamento che è chiesto a questo Collegio è quello fondato sul principio del “più probabile che non”. Ed applicando tale principio, osservato lo schema chiaro e netto che l'elaborato peritale – stante le diverse simulazioni effettuate – mette a disposizione di questo Collegio, escluso il muro suddetto, si evince che in soli tre casi (come già più volte evidenziato) l'evento si sarebbe comunque verificato (vale a dire impatto con conseguente caduta), fondati però su presupposti che in realtà non rispondono alle caratteristiche del caso concreto in esame, profilo quest'ultimo che più volte la Corte di Legittimità, nel disporre il rinvio, ha invece indicato come assoluto presupposto di ogni ragionamento tecnico e giuridico. Non si può, infatti, prendere in considerazione un mezzo diverso da quello esistente all'epoca e con le caratteristiche di quello protagonista dell'incidente; come non si può ritenere di far ricorso a barriere caratterizzate da una minima e comunque non adeguata capacità di offrire sicurezza. Del resto, ancora a riprova delle specifiche esigenze di quella viabilità, vi è l'apposizione ad opera dell'ente comunale di particolari e rafforzate barriere in altri tratti pure caratterizzati da pericolosità lungo quella via semicentrale della città, a dimostrazione dunque della sopravvenuta attenzione a quel tipo di pericolo così peculiare quale è l'altezza della scarpata in fondo alla quale sono state costruite civili abitazioni.
Nella catena causale, pertanto, è certamente intervenuta la condotta omissiva di che CP_29 se solo avesse attenzionato quella viabilità – come descritta- avrebbe dovuto e potuto apporre almeno una delle molteplici barriere già esistenti all'epoca del sinistro sì da evitare quest'ultimo con l'impatto rovinasse lungo la scarpata o, quanto meno e come ha indicato la Corte di Legittimità, avrebbe potuto almeno limitarne gli effetti disastrosi.
Non risulta, invece, che alcuna di queste scelte tecniche avrebbe potuto portare ad un ribaltamento del mezzo, sicchè vi erano certamente più opzioni tecniche tra le quali scegliere per mettere in sicurezza quel tratto di strada la cui peculiarità si coglieva immediatamente, non foss'altro – come si è detto – per la sua configurazione in discesa, per la natura di tornante per un curva che “guardava” verso una scarpata che, a prescindere dalla sua percentuale di inclinazione, certamente aveva già all'epoca situate a valle civili abitazioni, tanto è vero che il mezzo, nel precipitare, si è fermato sostanzialmente nel giardino condominiale di uno di tali edifici. La Corte, quindi, condivide gli esiti dell'accertamento tecnico – come sopra riportati – perché scientificamente sostenuti e rispettosi, per la parte che interessa, dei criteri e degli strumenti all'epoca del fatto a disposizione di CP_29
Ne consegue che, in questo giudizio di rinvio, ferme restando le responsabilità già acclarate, va dichiarata la concorrente responsabilità di con e con la CP_29 CP_34 [...] quanto a tali due parti nella misura accertata con Controparte_32 la sentenza del Tribunale di Roma n.16105/2011, nella causazione dei danni patiti dagli attori in riassunzione elencati in epigrafe.
Restano, ovviamente, assorbite tutte le questioni di cui all'art. 2043 C.C., pure invocato dagli originari attori.
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I ricorrenti in riassunzione e hanno chiesto la rifusione delle spese per i gradi di giudizio, CP_38 con distrazione in favore dell'Avv. Massimo Manfredonia, dichiaratosi antistatario. Segnatamente, con apposita nota gli attori hanno indicato sia i compensi professionali – indicando che la causa ha un valore indeterminabile ed è di particolare importanza – sia le spese vive sostenute sia per il giudizio di legittimità, sia per il giudizio di rinvio, allegando documentazione a riprova delle spese già effettuate e di quelle da effettuarsi, queste ultime in particolare relative alle consulenze di parte per le quali sono depositati i preventivi complessivi. Ritiene la Corte che, in ragione dell'esito complessivo del giudizio di legittimità, per quest'ultimo le spese tra le parti devono essere integralmente compensate. Quanto, invece, al presente giudizio di rinvio, senz'altro le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo parametri medi, tenuto conto effettivamente della peculiarità della vicenda processuale e del “petitum” – relativo all'”an” – che impone un valore indeterminabile. Per questo motivo, l'indicazione dell'Avv. Manfredonia – per un compenso pari ad Euro 20.119,00 è senz'altro condivisibile. Non può invece riconoscersi l'aumento richiesto (che conduce ad Euro 94.559,00) per la molteplicità delle posizioni, atteso che davvero in questo caso la difesa è stata assolutamente identica e senza alcun impegno differenziato, neppure per gli adempimenti di rito, sicchè vista la discrezionalità dell'organo giudicante sul punto non può procedersi nel senso richiesto. A sostegno, peraltro, di tale invocazione, il difensore dei ricorrenti in riassunzione pone – oltre alla vicenda umana, in realtà estranea a tale profilo – la molteplicità di adempimenti durante il giudizio e, quindi, anche la sua durata. A tale proposito, allora, giova richiamare l'illustrazione che questo Collegio ha sopra fornito circa la
“ragioni” della durata e degli adempimenti risultati necessari, alcuni di questi ultimi dettati dalle iniziative dello stesso difensore dei ricorrenti e risultate poi non meritevoli di accoglimento, sicchè non se ne può tener conto ai fini di una valutazione per maggior impegno dettato dalla controparte.
Per le spese vive – indicate in Euro 113,24 (per spese di notifica e ritiro atto), Euro 804,00 (iscrizione a ruolo) ed Euro 41.059,26 (per i compensi ai CTP, con riscontro del pagamento degli acconti e per il residuo del debito a carico dei ricorrenti in riassunzione in ragione del preventivo allegato) – l'importo complessivo è pari ad Euro 41.976,50. Non può, invece, dirsi rimborsabile quanto indicato dal difensore quale spesa per recarsi presso la capitale turca, non essendovi alcuna prova della indispensabilità di tale attività e, comunque, di un nesso tra tale trasferta e l'impegno difensivo nel giudizio, sì da non poter essere evitata come spesa indispensabile.
Quanto alle spese di CT, queste restano interamente a carico di come già liquidate CP_29 con separato decreto.
Nulla deve disporsi per le spese con riguardo alle parti rimaste contumaci.
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Residua, a questo punto, la delibazione in ordine all'istanza ex art. 96 comma 3 CPC formulata ancora negli atti difensivi finali dagli originari attori.
Ritiene la Corte che nella fattispecie non può dirsi sussistente un abuso del processo od un comportamento negligente da parte di CP_29
Tale profilo, infatti, appare da escludersi proprio alla luce della molteplicità dei gradi di giudizio nonché della necessità di un approfondito accertamento tecnico d'ufficio, unitamente alla indubbia sussistenza di aspetti particolarmente controversi tra le parti, sicchè davvero non possono individuarsi i presupposti invocati.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, così provvede:
1) dichiara la concorrente responsabilità di con e con la CP_29 CP_34 [...] quanto a tali due parti nella misura Controparte_32 accertata con la sentenza del Tribunale di Roma n.16105/2011, nella causazione dei danni patiti dagli attori in riassunzione elencati in epigrafe nonché da CP_38
2) Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità;
3) Condanna alla rifusione, in favore dei ricorrenti in riassunzione e di CP_29 CP_38
alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio, spese che si liquidano in Euro 20.119,00
[...] oltre IVA e CAP e rimborso spese generali come per legge nonché in Euro 41.059,26 per spese vive, con distrazione in favore dell'Avv. Massimo Manfredonia dichiaratosi antistatario;
4) Pone definitivamente a carico di le spese di CT, già liquidate con separato CP_29 decreto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024 IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gianna Maria Zannella (firma digitale)
IL CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Maria Delle Donne (firma digitale)
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia di impresa
Composta dai IGg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di rinvio iscritta al n. 7350 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 passata in decisione all'udienza dell'11 giugno 2024 e vertente tra
TRA
, la IG.ra il IG. la IG.ra la IG.ra Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
la IG.ra la IG.ra il IG. la IG.ra Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
il IG. la IG.ra , la IG.ra il IG. , la
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 IG.ra , la IG.ra il IG. , anche quale erede dei IGg.ri Parte_14 Parte_15 Parte_16 Per_1 e il IG. , il IG. , anche quale erede dei IGg.ri Persona_2 CP_1 CP_2 Per_1 e il IG. , anche quale erede dei IGg.ri Persona_2 Parte_17 Per_1 Persona_2 il IG. , anche quale erede dei IGg.ri il IG. , Parte_18 Per_1 Persona_2 Parte_19 il IG. , il IG. , il IG. la IG.ra il IG. Parte_20 Parte_21 Parte_8 Parte_22
la IG.ra i IGg.ri , , e Parte_23 Parte_24 Parte_25 Parte_26 Controparte_3
quali eredi del IG. e della IG.ra il IG. Persona_3 Persona_4 Persona_2 Pt_27
, il IG. , la IG.ra , la IG.ra , il IG.
[...] Parte_28 Parte_29 Parte_30 [...]
il IG. il IG. in qualità di rappresentante Parte_31 Parte_32 Parte_33 legale della propria figlia minore la IG.ra il IG. , Persona_5 Parte_34 Parte_35 il IG. , la IG.ra , la IG.ra , Parte_36 Parte_37 Parte_38 il IG. la IG.ra la IG.ra , il IG. , la IG.ra Parte_39 Parte_40 Parte_41 Parte_42
il IG. , il IG. , la IG.ra , il IG. Parte_43 Parte_44 Parte_45 Parte_46
, la IG.ra il IG. , la IG.ra , Parte_47 Parte_48 Parte_49 Parte_50 il IG. la IG.ra la Pt_51 Parte_52 Parte_53 [...] (già Controparte_4 Controparte_5
), in persona del legale rappresentante IG. la
[...] Parte_54 [...]
in persona del legale rappresentante IG.ra la Controparte_6 CP_7 [...]
in persona del legale rappresentante IG. ; la Controparte_8 CP_9 (già ), in persona del legale Controparte_10 Controparte_10 rappresentante IG. ; la in CP_9 Controparte_11 persona del legale rappresentante IG. ; la CP_9 Controparte_12
, in persona del legale rappresentante IG.ra ; la
[...] Controparte_13 [...]
(già , Controparte_14 Controparte_14 in persona del liquidatore IG. la CP_15 Controparte_16
in persona del legale rappresentante IG. ; la
[...] Parte_13 Controparte_17
in persona del legale rappresentante IG. ; la
[...] Parte_13 [...]
(già Controparte_18 Controparte_19
, in persona del legale rappresentante IG. ; la
[...] CP_20 [...]
in persona del legale rappresentante IG. la Controparte_21 Pt_51 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_22
IG. la in persona dei legali rappresentanti IG. Pt_51 Controparte_23
e IG. la Parte_55 Persona_6 Controparte_24
in persona del legale rappresentante IG. ; la Parte_56 Parte_13 Controparte_25
in persona del legale rappresentante IG.ra la
[...] Parte_57 [...]
in persona del legale rappresentante IG. ; la Parte_58 Parte_59 [...] in persona del legale rappresentante IG. Controparte_26 Pt_19
; la in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_27
IG. ; la in persona del legale Parte_13 Controparte_28 rappresentante IG. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Manfredonia e Parte_13 dall'Avv. Romano Vaccarella per procura in atti;
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE E
già (C.F. , rappresentata e difesa dagli Avvocati CP_29 CP_30 P.IVA_1
Enrico Maggiore e Federica Graglia dell'Avvocatura Capitolina;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
nonché 1) (gia Controparte_31 Controparte_32
contumace
[...]
2) contumace Controparte_33
3) contumace CP_34
4) contumace CP_35
5) contumace Controparte_36
6) contumace Controparte_37
7) nata a [...] il [...] , rappresentata e difesa, CP_38 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimo Manfredonia e Romano , in virtù Org della procura notarile, munita dell'Apostille ai sensi della Convenzione dell' del 5.10.1961;
- litisconsorti processuali -
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
agì in giudizio per essere risarcito dei danni subiti a causa di un incidente CP_39 Parte_1 stradale avvenuto in il 6.2.2006, allorquando l'autobus, in cui si trovava trasportato, era CP_29 precipitato in un burrone fiancheggiante una curva della via Trionfale, andando a schiantarsi nel cortile del condominio di via Romei 35 (incidente nel quale avevano perso la vita 12 cittadini di nazionalità turca e ne erano rimasti feriti altri 18). A tal fine, convenne avanti al Tribunale di Roma la la (la prima quale detentrice Controparte_40 Controparte_32 CP_34 in leasing dell'autobus, la seconda in qualità di effettiva utilizzatrice e il terzo quale conducente), nonché il e il , per sentire accertare che il CP_30 Controparte_41 sinistro si era "verificato per fatto e colpa di tutte le parti convenute, ovvero di ciascuna nei limiti delle proprie responsabilità", con riserva di agire in separata sede per la quantificazione dei danni;
Nel giudizio si costituirono tutti i convenuti, nonché la ditta (chiamata in causa dalla CP_35 per avere provveduto alla manutenzione dell'impianto frenante del mezzo); Controparte_37
Vennero proposti 76 atti di intervento volontario da parte di soggetti (persone fisiche e giuridiche) che assumevano di avere riportato danni in conseguenza del sinistro ( Persona_7 Per_8 Pt_60
,
[...] Persona_9 Parte_61 Per_10 Parte_62 Parte_11 CP_7 Pt_13
, , , , , ,
[...] Parte_14 Persona_11 Persona_12 Persona_13 Persona_14 CP_20
, , , Persona_15 Persona_16 CP_42 CP_43 CP_44 CP_45 [...]
, CP_46 CP_47 Controparte_48 Controparte_49 Parte_29 [...]
, , CP_50 CP_51 CP_52 Parte_35 Parte_36 [...]
, , , , CP_53 Parte_38 Parte_39 Parte_40 CP_54 CP_55
, , , , CP_56 CP_9 CP_57 CP_58 Controparte_59 [...]
, , CP_60 Controparte_61 CP_62 Pt_51 Parte_52 [...]
, , Controparte_63 Controparte_64 [...]
, , Controparte_65 Controparte_66 Controparte_67
,
[...] Controparte_68 [...]
Controparte_14 Controparte_69 [...]
CP_70 Controparte_11 Controparte_71
[...] Controparte_72 [...]
Controparte_73 Controparte_74
Controparte_23 Controparte_75 [...]
Controparte_76 Controparte_77 [...]
Controparte_78 Controparte_27
. Controparte_79
Intervenne altresì condomino del Controparte_36 Controparte_33
Il Tribunale di Roma dichiarò la responsabilità concorrente della e del Controparte_31
(nelle rispettive misure del 70 e del 30 per cento), rigettando ogni altra domanda e CP_34 compensando le spese fra gli istanti, i convenuti diversi dai due condannati e il CP_36
La Corte di Appello di Roma confermava la sentenza, rigettando sia l'impugnazione principale dell' , che gli appelli incidentali proposti dagli interventori, dalla dal CP_39 Controparte_31
e dal con compensazione integrale delle spese del grado. CP_33 CP_36
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l' , affidandosi ad otto motivi e CP_39 ricorso incidentale adesivo gli altri danneggiati;
resistevano - a mezzo di controricorso -
[...]
(già , la la , la CP_29 CP_30 Controparte_40 Controparte_80 Controparte_31
(che proponeva ricorso incidentale cui resistevano l' e e
[...] CP_39 CP_29 CP_36
(che proponeva ricorso incidentale cui resisteva il ricorrente principale). Prima dell'inizio della
[...] causa, l' (assicuratrice dell'autobus) poneva a disposizione dei danneggiati Controparte_81 il massimale di polizza, provvedendo al pagamento dell'intera somma.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9547 del 2015, accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso principale e quello incidentale adesivo, dichiarando inammissibili gli altri ricorsi incidentali e rinviava, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per il riesame della posizione del (ora alla luce dei principi e delle norme di diritto CP_30 CP_29 richiamate demandando al giudice di rinvio di procedere ad una specifica valutazione degli effetti che sarebbero conseguiti dalla presenza della barriera di sicurezza.
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 14 febbraio 2017 dichiarava la responsabilità concorrente di unitamente al e alla CP_29 CP_34 Controparte_31
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. CP_29
Resiste con controricorso e con controricorso e ricorso Controparte_32 incidentale condizionato Persona_7 Per_8 Parte_60 Persona_9 Parte_61 Per_10
, , ,
[...] Parte_62 Parte_11 CP_7 Parte_13 Parte_14 Persona_11 [...]
, , , , , , Per_12 Persona_13 Persona_14 CP_20 Persona_15 Persona_16 [...]
, CP_42 CP_43 CP_44 CP_45 CP_46 CP_47 [...]
, , CP_48 Controparte_49 Parte_29 Controparte_50 CP_51 CP_52
, , , , Parte_35 Parte_36 Controparte_53 Parte_38 Pt_39
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[...] Parte_40 CP_54 CP_55 CP_56 CP_9 [...]
, , , , CP_57 CP_58 Controparte_59 Controparte_60 Controparte_61 [...]
, CP_62 Pt_51 Parte_52 Controparte_63
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[...] Controparte_64 Controparte_82 [...]
, Controparte_66 Controparte_11 [...]
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Controparte_69 Controparte_83
[...] Controparte_71 CP_19 CP_71 Controparte_18 [...]
Controparte_72 Controparte_73
[...] Controparte_74 Controparte_23
[...] Controparte_75 Controparte_76
[...] Controparte_77 Controparte_78
[...] Controparte_27 [...]
Controparte_79 deposita controricorso avverso il ricorso incidentale condizionato. CP_29
§1.1 — La Corte di Legittimità , con ordinanza n. 21815/19 si è così espressa:
“per una migliore comprensione della vicenda occorre premettere che questa Corte, con la sentenza
n. 9547 del 12 maggio 2015, aveva accolto il ricorso principale e quello incidentale sotto due profili.
Quanto alla violazione di legge, la Corte di merito avrebbe trascurato gli obblighi imposti al custode della strada dal complesso blocco normativo - costituito da fonti di rango primario e secondario - che disciplina le caratteristiche tecniche e costruttive delle barriere laterali di sicurezza da utilizzare sulle reti stradali. Tale disciplina fa perno sul principio generale che - allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione - impone agli enti proprietari delle strade di provvedere "al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze" (D.Lgs. 30 agosto 1992, n. 285, art. 14, comma 1, lett. b), sulla base della normativa regolamentare emanata dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ai sensi del cit. D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 13, comma 1) e con possibilità di deroga limitata alle strade esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentano l'adeguamento, ma
"sempre che sia assicurata la sicurezza stradale" (art. 13, comma 2, D.Lgs. cit.); in attuazione della delega contenuta nel D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 13, nonché dell'analoga delega risultante dal combinato disposto dell'art. 144 vecchio C.d.S., comma 1, lett. b) e L. 21 aprile 1962, n. 181, art. 1, comma 1, lett. f), il competente ministero ha emanato, in più riprese, una nutrita disciplina regolamentare - contenuta, fra gli altri, nel D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 ("Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza"), nel D.M. 3 giugno 1998 ("Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell'omologazione") e nel D.M. 21 giugno 2004 - di cui l' e i CP_39 ricorrenti incidentali adesivi hanno specificamente dedotto - col quinto motivo - la violazione o falsa applicazione;
quanto al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. dedotto, la Corte di legittimità ha evidenziato che la sentenza aveva ritenuto irrilevante la mancanza di qualunque protezione sulla base di una motivazione meramente apparente, che avrebbe omesso di valutare effettivamente la resistenza che una barriera di sicurezza avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo. Si trattava di una circostanza decisiva per il giudizio (e che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti) rispetto alla quale la Corte si era limitata a richiamare "criteri di ragionevolezza e verosimiglianza" (in base ai quali ha concluso che "l'eventuale protezione della strada con il guard rail non avrebbe impedito al bus di precipitare nel vuoto"), ritenuti inadeguati a fronte di una materia connotata da peculiari aspetti tecnici (individuati dal menzionato D.M. n. 223 del 1992 e dall'ulteriore normativa regolamentare) che necessitavano di un vaglio specifico al fine di accertare se ed in quale misura
,l'apposizione della barriera prevista per quel tipo di strada avrebbe potuto impedire la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale o, comunque, ridurne le conseguenze;
la Corte territoriale, decidendo in sede di rinvio, rileva che il tratto stradale ove era avvenuto il sinistro presentava una forte pendenza ed era caratterizzato sostanzialmente da un tornante e tali caratteristiche potevano essere apprezzate quali concause di una fuoriuscita dalla sede stradale e, ciò nonostante ( l'ipotesi di guasto meccanico dell'impianto frenante del veicolo e di conduzione di un veicolo ad una velocità non consona alle caratteristiche stradali. Quanto alla seconda questione, relativa alla disponibilità sul mercato alla data del sinistro di tipologie di barriera idonee a impedire all'autobus di precipitare lungo la scarpata, riteneva condivisibile l'elaborato tecnico di parte che, sulla base del decreto ministeriale 18 febbraio 1992 n. 223, individuava la tipologia di barriera prevista dal primo allegato, articolo 1, lettera c). Le risultanze della consulenza tecnica non erano state specificamente contestate da sebbene espressamente riportate alle pagine sette ed otto dell'atto di citazione. La CP_29 non contestazione riferita alle risultanze di una consulenza tecnica si traduceva nella possibilità di valutare autonomamente tali elementi che, secondo la Corte territoriale evidenziavano una ricostruzione logica e coerente;
secondo il giudice di appello , il decreto ministeriale n. 223 del 18 febbraio 1992, sebbene riferito alle strade con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km all'ora
(ipotesi non ricorrente nel caso di specie), si applicherebbe ricorrendo l'ipotesi di dislivello tra sede stradale e giardino condominiale pari a metri 13,5. Sulla base di tali elementi dichiarava la responsabilità concorrente di con e con la CP_29 CP_34 Controparte_32 con il primo motivo si deduce la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., in
[...] relazione all'articolo 360, n. 3 c.p.c. e l'omesso "riesame della posizione del alla luce dei CP_30 principi e della normativa di diritto sopra richiamati ed omessa specifica valutazione degli effetti che sarebbero conseguiti dalla presenza delle barriere di sicurezza". La Corte territoriale 'nel ritenere attendibili e ragionevoli le conclusioni della consulenza di parte ("non vi è ragione di ritenere che la normativa richiamata sia stata male interpretata, né che i calcoli sviluppati, in particolare quello con il quale era stata computata l'energia di impatto dell'autobus del sinistro, pari a KJ 228, quindi contenibile, quanto meno, con una barriera H2, siano errati") avrebbe nuovamente adottato una motivazione sostanzialmente apparente, facendo riferimento ad una consulenza di parte attrice che non sarebbe stata specificamente contestata e che, invece, nei tre gradi di giudizio nessuno dei giudici di merito aveva ritenuto rilevante. La Corte di Cassazione aveva chiesto alla Corte d'Appello di Roma di riesaminare la posizione del 'e ciò non può identificarsi con una favorevole CP_30 valutazione di una perizia stragiudiziale. A tale elaborato può, al più, attribuirsi un valore indiziario, trattandosi di semplice allegazione difensiva avente contenuto tecnico, valutabile discrezionalmente dal giudice che dovrà indicare le ragioni specifiche per le quali ha ritenuto attendibile e convincente la relazione tecnica, peraltro non asseverata, né giurata. Trattandosi di perizia non asseverata non assumerebbe la valenza di perizia stragiudiziale e quindi, neppure di indizio. La Corte territoriale avrebbe dovuto disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio; con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 132, n. 4 c.p.c. perché fondata su motivazione solo apparente. Infatti la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare gli obblighi imposti al custode dalla disciplina normativa di settore;
invece, si è limitata a recepire le conclusioni di una perizia stragiudiziale senza verificare se la presenza di una barriera adeguata avrebbe determinato eventi analoghi e se la mancanza di una barriera abbia rappresentato una condizione necessaria dell'evento di danno;
sotto altro aspetto le valutazioni tecniche contenute nella perizia, e fatte proprie dalla
Corte territoriale, si fondano su calcoli necessariamente approssimativi e,quindi,non idonei a fondare una pronunzia di responsabilità; inoltre la Corte non ha preso in esame il dato fattuale dell'esistenza di una barriera rappresentata da un muretto alto 55 cm e dello spessore di 23 cm, corredato da una sovrastante barriera alta 75 cm ,e la circostanza che la eventuale presenza di un guard rail avrebbe potuto' presentare inconvenienti maggiori rispetto ai vantaggi, a causa delle caratteristiche del manufatto;
con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'articolo 360, n. 5 c.p.c. e la violazione l'articolo 115 c.p.c. e degli articoli 2697 e 2698 c.c., con riferimento all'articolo 360, n. 3 c.p.c. In particolare, la Corte avrebbe omesso di considerare l'esito del processo penale e delle risultanze istruttorie. In quella sede il consulente del pubblico ministero aveva evidenziato l'abnormità della condotta di guida del conducente del pullman, l'evidente imprudenza, imperizia, negligenza e l'insufficienza dell'impianto frenante. Il conducente avrebbe adottato una velocità inadeguata alle condizioni critiche della strada, affrontando la curva con una traiettoria errata, senza porre in essere le misure di sicurezza allorché il segnale acustico aveva segnalato l'insufficiente pressione dell'aria nei serbatoi dei freni e la conseguente inadeguatezza dell'impianto frenante dell'autobus. La Corte non avrebbe rilevato le insanabili divergenze tra la perizia stragiudiziale civile e quella del consulente del pubblico ministero, in quanto l'autobus aveva una massa superiore rispetto al modello prospettato dal consulente di parte civile;
in secondo luogo non è chiaro sulla base di quale norma la Corte avrebbe dedotto che per il tratto di strada in esame era prescritta la barriera classe H2; con il ricorso incidentale si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'articolo 115
c.p.c., in relazione all'articolo 360, n. 4 c.p.c. La Corte avrebbe omesso di porre a fondamento della propria decisione il fatto non contestato della sussistenza, all'epoca dell'evento, di molteplici barriere protettive in grado di impedire al bus di precipitare nel burrone, fondando la pronunzia favorevole su un differente profilo e (cioè sulla condivisibilità del contenuto della consulenza tecnica di parte.
Tali circostanze sarebbero state dedotte con l'atto di citazione e nella memoria ai sensi dell'articolo
183, n. 1 c.p.c., oltre che nell'atto di appello;
appare preliminare l'esame del secondo motivo, che è fondato;
con la decisione n. 9547/2015 questa Corte aveva richiesto di accertare se ed in quale misura l'apposizione della barriera prevista per quel tipo di strada avrebbe potuto impedire la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale o, comunque, ridurne le conseguenze. Il precedente ricorso era stato ritenuto meritevole di accoglimento in considerazione dell'omesso esame di un elemento decisivo, individuabile, nella fattispecie, nella specifica valutazione degli effetti che sarebbero conseguiti dalla presenza di una barriera di sicurezza. Pertanto, il giudice del rinvio avrebbe dovuto verificare se l'utilizzazione di barriere di altra tipologia rispetto a quelle installate, avrebbero impedito all'autobus di fuoriuscire dalla carreggiata. Nello specifico la Corte territoriale affermava la responsabilità di sull'assunto che "potevano essere efficacemente utilizzate tutte le CP_84 barriere di sicurezza omologate per la destinazione d'uso a bordo ponte, per le classi H2, H3, H2" e che sin dal 2004 esistevano in commercio n. 19 tipologie di barrire idonee a resistere ad un urto caratterizzato da un livello di contenimento pari a quello associabile all'incidente in esame, non procedendo ad un riesame nel merito della questione di cui si controverte;
il provvedimento impugnato è solo apparentemente motivato, fondandosi su argomentazioni prive di specifici riferimenti al rapporto in contestazione. La Corte territoriale ha fondato la propria decisione essenzialmente sul contenuto di una relazione di parte, condivisa sulla base della considerazione secondo cui "non vi è ragione di ritenere che la normativa richiamata sia stata mal interpretata, né che i calcoli sviluppati, in particolare quello con il quale era stata computata l'energia di impatto dell'autobus nel sinistro, pari a K3 228, quindi contenibile, quanto meno con una barriera H2, siano errati". Il giudice di merito, al contrario, avrebbe dovuto verificare lo stato dei luoghi e l'eventuale esistenza di una barriera e le caratteristiche costruttive della stessa (altezza e spessore) e accertare se la presenza di uno dei 19 tipi di barriere avrebbe condotto ad un danno minore di quello verificatosi;
occorre considerare che la presenza di barriere avrebbe anche potuto determinare un ribaltamento del veicolo, in considerazione dello stato dei luoghi e delle caratteristiche dell'autobus, con la conseguenza che la sua assenza non necessariamente avrebbe potuto costituire un profilo causale rilevante rispetto alla condotta impudente, negligente o imperita dei soggetti identificati come responsabili;
il giudice di rinvio avrebbe dovuto motivare considerando tutte le variabili sopra evidenziate in quanto il principio illustrato dalla Corte di legittimità nel 2015 imponeva un'analisi, sia tecnica, che normativa, da riferire alle caratteristiche del tratto stradale in oggetto, al fine anche di valutare i risultati della perizia penale;
le valutazioni della Corte territoriale, al contrario, sono evanescenti, fondandosi sulla presunzione semplice della correttezza tecnica della consulenza di parte, senza specificarne il motivo e non aggiungono alcun ulteriore elemento rispetto al valore indiziario di quell'elaborato. Danno per scontato che il decreto ministeriale del 1992 si applichi al caso di specie, perché affermato dalla Corte di Cassazione, la quale, al contrario, si era limitata ad rilevare che "appaiono però privi di qualsiasi concreto significato in riferimento ad una materia connotata da peculiari aspetti tecnici (individuati dal menzionato D. M. n. 223 del 1992 e dall'ulteriore normativa regolamentare che necessitavano di un vaglio specifico al fine di accertare se ed in quale misura l'apposizione della barriera prevista per quel tipo di strada avrebbe potuto impedire la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale o, comunque, ridurne le conseguenze"; anche il riferimento all'art. 6 del DM è impreciso, poiché si assume che tale norma preveda l'apposizione di barriere in tutti i casi di sede stradale giacché vi è un dislivello con il giardino del condominio di
13,5 m. Ma tale disposizione è contenuta nell'articolo 3 e non nell'articolo 6 del DM, che così recita:
La protezione prevista dal decreto deve riguardare almeno: ...i casi previsti dalle vigenti norme stradali del CNR, relative alla progettazione geometrica delle strade, escludendo il caso di rilevato con altezza del ciglio minore di 2,50 m purché la pendenza della scarpata sia minore o uguale a 1/3; aggiunge che l'apposizione di barriere si applicherebbe "in tutti i casi in cui la sede stradale sia in posizione di rilevato" e che non ricorrerebbero le due eccezioni (il ciglio della strada minore di 2,5
m e pendenza della scarpata minore di un terzo) omettendone l'accertamento e la descrizione fattuale;
in considerazione dell'accoglimento del secondo motivo sono assorbite le censure oggetto del primo e del terzo motivo e quelle proposte con il ricorso incidentale”.
La Corte di legittimità, sulla base di tali considerazioni, ha accolto il secondo motivo e dichiarato assorbiti il primo e terzo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale.
§ 2 — , la IG.ra il IG. la IG.ra la IG.ra Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
la IG.ra la IG.ra il IG. la IG.ra Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
il IG. la IG.ra , la IG.ra il IG. , la
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 IG.ra , la IG.ra il IG. , anche quale erede dei IGg.ri Parte_14 Parte_15 Parte_16 Per_1 e il IG. , il IG. , anche quale erede dei IGg.ri Persona_2 CP_1 CP_2 Per_1 e il IG. , anche quale erede dei IGg.ri Mail e Persona_2 Parte_17 Persona_2 il IG. , anche quale erede dei IGg.ri il IG. , Parte_18 Per_1 Persona_2 Parte_19 il IG. , il IG. , il IG. la IG.ra il IG. Parte_20 Parte_21 Parte_8 Parte_22
la IG.ra i IGg.ri , , e Parte_23 Parte_24 Parte_25 Parte_26 Controparte_3
quali eredi del IG. e della IG.ra il IG. Persona_3 Persona_4 Persona_2 Pt_27
, il IG. , la IG.ra , la IG.ra , il IG.
[...] Parte_28 Parte_29 Parte_30 [...]
il IG. il IG. in qualità di rappresentante Parte_31 Parte_32 Parte_33 legale della propria figlia minore la IG.ra il IG. , Persona_5 Parte_34 Parte_35 il IG. , la IG.ra , la IG.ra , Parte_36 Parte_37 Parte_38 il IG. la IG.ra la IG.ra , il IG. , la IG.ra Parte_39 Parte_40 Parte_41 Parte_42
il IG. , il IG. , la IG.ra , il IG. Parte_43 Parte_44 Parte_45 Parte_46
, la IG.ra il IG. , la IG.ra , Parte_47 Parte_48 Parte_49 Parte_50 il IG. la IG.ra la Pt_51 Parte_52 Parte_53 [...] (già Controparte_4 Controparte_5
), in persona del legale rappresentante IG. la
[...] Parte_54 [...]
in persona del legale rappresentante IG.ra la Controparte_6 CP_7 [...]
in persona del legale rappresentante IG. ; la Controparte_8 CP_9 (già ), in persona del legale Controparte_10 Controparte_10 rappresentante IG. ; la in CP_9 Controparte_11 persona del legale rappresentante IG. ; la CP_9 Controparte_12
, in persona del legale rappresentante IG.ra ; la
[...] Controparte_13 [...]
(già , Controparte_14 Controparte_14 in persona del liquidatore IG. la CP_15 Controparte_16
in persona del legale rappresentante IG. ; la
[...] Parte_13 Controparte_17
in persona del legale rappresentante IG. ; la
[...] Parte_13 [...]
(già Controparte_18 Controparte_19 , in persona del legale rappresentante IG. ; la
[...] CP_20 [...]
in persona del legale rappresentante IG. la Controparte_21 Pt_51 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_22
IG. la in persona dei legali rappresentanti IG. Pt_51 Controparte_23
e IG. la Parte_55 Persona_6 Controparte_24
in persona del legale rappresentante IG. ; la Parte_56 Parte_13 Controparte_25
in persona del legale rappresentante IG.ra la
[...] Parte_57 [...]
in persona del legale rappresentante IG. ; la Parte_58 Parte_59 [...] in persona del legale rappresentante IG. Controparte_26 Pt_19
; la in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_27
IG. ; la in persona del legale Parte_13 Controparte_28 rappresentante IG. , hanno ritualmente riassunto il giudizio ex art. 392 C.P.C. Parte_13 chiedendo, previa applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione,
“ …accertare e dichiarare la responsabilità del ora in persona CP_30 CP_29 del sindaco pro-tempore, per il sinistro di cui è causa in solido con quella, già accertata, del sig.
e della con la condanna del CP_34 Controparte_32 CP_30
ora in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese,
[...] CP_29 competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio….””. La prima udienza indicata nell'atto di riassunzione è stata più volte corretta (17.3.20, 23.3.20, 24.3.20).
In data 18 dicembre 2019 le parti ricorrenti in riassunzione hanno depositato mediante il proprio difensore per via telematica le sentenze via via emesse nella presente controversia. In data 9.1.20 la Corte ha differito la prima udienza al 25.5.21.
In data 23.1.20 il difensore dei ricorrenti in riassunzione ha depositato per via telematica istanza di anticipazione della trattazione, respinta dalla Corte.
Ha resistito chiedendo “ in via principale, accertare e dichiarare che nessun tipo di CP_29 responsabilità può essere riconosciuta in capo a per tutti i motivi sopra esposti e CP_29 perciò riformare la Sentenza di Codesta Ill.ma Corte n. 971/2017; - in via subordinata, disporre una
CT al fine di accertare se la presenza di barriere di sicurezza avrebbe o meno impedito il verificarsi dell'evento ed in ogni caso accertare le conseguenze positive o negative che sarebbero seguite alla presenza di detta barriera.”. Disposta la sostituzione della udienza del 14.9.21 con trattazione cartolare, e parti CP_29 ricorrenti in riassunzione hanno depositato le note di trattazione scritta.
Con ordinanza riservata è stata disposta CT per “Verificare, se e in che misura l'istallazione di presidi di sicurezza (barriere o altro) previsti dalla legislazione all'epoca del fatto, avrebbe evitato l'evento o ne avrebbe comunque ridotto le conseguenze”, nella persona del dott. Alberto Germani con fissazione dell'udienza del 12 aprile 2022 per il giuramento, udienza sostituita dalla trattazione scritta. Le parti costituite hanno depositato le note cartolari. All'esito della udienza del 12 aprile 2022, la Corte -verificato il mancato rispetto dei termini a comparire (anche in ragione della sospensione per la pandemia) con riguardo alla posizione dei resistenti di e di e che per Controparte_85 CP_35 CP_34 la parte occorreva integrare il litisconsorzio processuale perché parte del giudizio di CP_38 legittimità - ha revocato la nomina di CT ed ha disposto la rinnovazione della notifica come indicato, con rinvio per le verifiche del contraddittorio all'udienza del 20 settembre 2022. In data 20 aprile 2022 i difensori dei ricorrenti in riassunzione – dopo aver formulato con istanza depositata per via telematica richiesta di conferire personalmente con il Presidente di Sezione al fine di poter illustrare la questione delle notifiche, non esplicata in pubblica udienza perché sostituita dalla trattazione scritta - hanno depositato istanza con la quale , ricostruendo la situazione processuale, hanno chiesto la revoca dell'ordinanza disponente il rinnovo delle notifiche nonché nella parte in cui ha revocato la disposta CT. La Corte, con ordinanza del 29 aprile 2022, ha fissato per l'esame di tale istanza l'udienza del 5 luglio 2022, sostituita dalla trattazione cartolare. In data 4 maggio 2022 si è costituita in giudizio , deducendo la propria carenza di CP_38 interesse a contraddire, alla luce del passaggio in giudicato, nei propri confronti, della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 971/2017, che ha definitivamente accertato, rispetto alla sua posizione, la responsabilità del per il sinistro per cui e causa, stante la mancata impugnazione della CP_30 stessa dinanzi alla Corte di Cassazione, da parte del stesso, nei suoi confronti della CP_30 medesima, priva di interesse all'andamento della lite. In via subordinata, faceva proprie CP_38 tutte le istanze, deduzioni, eccezioni e produzioni formulate ed effettuate nell'interesse degli attori in riassunzione, aderendo alle conclusioni dai medesimi rassegnate, di cui in via gradata chiedeva l'accoglimento, nella denegata ipotesi in cui si dovesse escludere che la sentenza della Corte di appello di Roma Corte n. 971/2017 sia passata in giudicato nei propri confronti per mancata impugnazione,
e precisamente: accertare e dichiarare la responsabilità del ora CP_30 CP_29 per il sinistro di cui e causa, in solido con quella, già accertata con pronuncia passata in giudicato, di e della (già CP_34 Controparte_31 Controparte_32
; con la condanna del solo ora al pagamento
[...] CP_30 CP_29 delle spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio.
Tutte le altre parti resistenti - CP_34 Controparte_32 [...]
, , , Controparte_33 Controparte_80 Controparte_37 CP_36
– sono rimaste contumaci.
[...]
Depositate le note di trattazione cartolare a cura delle parti costituite, la Corte – all'esito dell'udienza così sostituita del 5 luglio 2022 – preso atto della integrità del contraddittorio, ha disposto la convocazione del già nominato CT dott. Germani all'udienza del 25 ottobre 2022 per l'accettazione dell'incarico e per il giuramento, richiamando i quesiti già formulati con ordinanza emessa il 13 ottobre 2021.
Con istanza del 21 luglio 2022 i difensori dei ricorrenti in riassunzione, ricevuta dal nominato CT dott. Germani la dichiarazione di indisponibilità allo svolgimento dell'incarico per estraneità della materia alla propria competenza professionale, ne hanno chiesto la sostituzione. In data 6 settembre 2022 il dott. Germani ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia all'incarico nel fascicolo telematico d'ufficio. Con ordinanza in data 19 settembre 2022 la Corte, preso atto, ha revocato l'incarico e nominato CT la dott.ssa , convocandola per l'udienza del 25 ottobre 2022 ai fini del Persona_17 giuramento e dell'assunzione dell'incarico. Acquisite le note di trattazione scritta delle parti costituite, con ordinanza riservata la Corte, indicati i termini per il procedimento di accertamento tecnico, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies CPC, all'udienza del 5 dicembre 2023, con termini anticipati per note conclusionali.
Su richiesta del CT – che prospettava la difficoltà di ordine tecnico negli accertamenti peculiari – la Corte ha concesso due proroghe per il deposito dell'elaborato, fissando per la precisazione delle conclusioni e per la decisione l'udienza dell'11 giugno 2024. In data 13 dicembre 2023 gli attori in riassunzione hanno depositato istanza alla Corte “perché convochi la C.T.U. NG. , nel più breve tempo possibile, perché questa, oltre a Persona_17 fornire alle parti i verbali delle riunioni peritali intervenute, chiarisca le ragioni che l'hanno indotta ad individuare nella barriera c.d. “bordo ponte H2” l'unica tipologia di barriera sui cui condurre il divisato esperimento ed a rifiutare di estendere la simulazione anche ad altre barriere o dispositivi di sicurezza, e nel caso in cui tali ragioni non risultino ragionevoli e convincenti, impartisca alla
C.T.U. le opportune istruzioni al fine di assicurare l'utilità del risultato e, quindi, prevenire il rischio della reiterazione delle operazioni peritali che, oltre a procrastinare i tempi del giudizio, aggraverebbero l'onere economico delle parti”, istanza che veniva respinta con provvedimento in data 18 dicembre 2023 cui si rinvia. In data 2 maggio 2024 il CT ha provveduto al deposito telematico dell'elaborato. La Corte ha disposto la trattazione scritta della causa, indicando nel medesimo decreto il rito ordinario ex art. 190 CPC prescelto per la decisione. In data 8 maggio 2024 gli attori in riassunzione hanno formulato istanza affinchè la Corte fornisse chiarimenti circa la persistenza o meno dell'onere di deposito di memorie conclusionali anticipate. La Corte , in data 22 maggio 2024, ha ribadito la scelta del rito e, pertanto, l'insussistenza di oneri per il deposito di atti difensivi anticipati, ad eccezione delle note di trattazione cartolare che le parti costituite hanno poi depositato contenenti istanze e conclusioni.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, pertanto, i procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni con le note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 CPC (sessanta giorni per le comparse conclusionali;
venti giorni per le memorie di replica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3- Va premesso un principio fondamentale, quello secondo il quale l'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità (v. Cass. N. 5253/24).
Nel peculiare e complesso caso in esame, è possibile affermare che la pronuncia di legittimità dalla quale scaturisce il presente giudizio di rinvio non solo afferma il principio di diritto vincolante, ma offre altresì l'”interpretazione” anche del principio che la medesima Corte (con la prima pronuncia n. 9547/15) aveva già enunciato e che, quindi, vincolava il precedente giudizio di rinvio dal quale è poi scaturita la sentenza n. 971/17, a sua volta cassata.
Occorre, però, procedere indicando dapprima alcuni punti fermi.
La responsabilità nella causazione del sinistro è stata ormai accertata in via definitiva quanto alla posizione di e della CP_34 Controparte_31 L'azione degli odierni ricorrenti in riassunzione, dunque, prosegue nei confronti di CP_29 per ottenere una declaratoria di responsabilità dell'ex in solido con le altre due parti CP_30 originarie convenute.
Va, preliminarmente, verificata la posizione di che non figura tra detti ricorrenti in CP_38 riassunzione, bensì come parte intervenuta a seguito di integrazione del contraddittorio processuale per essere stata parte del giudizio nelle fasi precedenti;
nel detto atto di intervento è stato eccepito il giudicato – per la sola posizione – quanto alla responsabilità di sulla base del seguente CP_29 ragionamento. Secondo l'intervenuta, non avrebbe proposto nei suoi confronti ricorso dinanzi alla CP_29
Corte di Legittimità: sembrerebbe, cioè, una assenza di notifica del ricorso di legittimità.
Ora, figura nel giudizio di legittimità sotto due diverse vesti, come ricorrente incidentale CP_38 ma anche come “intimata”, con la conseguenza che è implicita nella sentenza della Corte di Cassazione la verifica della ritualità e della tempestività della impugnazione anche nei suoi confronti.
sin dalla comparsa di costituzione, ha dedotto la correttezza della notifica del ricorso CP_29 di legittimità e, comunque, il raggiungimento dello scopo a seguito del ricorso incidentale dalla medesima parte proposto. Nella comparsa conclusionale ripropone la questione, contestando le difese, appunto, di CP_38
e ribadendo la non correttezza di una notifica effettuata con modalità collettiva al CP_29 procuratore costituito nel grado precedente e comunque l'omissione del nominativo tra i destinatari.
, nella replica, ribadisce la propria posizione, deducendo la presenza del CP_29 nominativo nella relata (rectius: richiesta) di notifica del ricorso dinanzi alla Corte di legittimità. Come si è già detto, non può essere compito di questa Corte – in sede di rinvio – valutare la ritualità
o meno della notifica relativa al giudizio di legittimità, dovendosi piuttosto interpretare la pronuncia dalla quale questo giudizio di rinvio proviene: l'esito, alla luce della epigrafe ( è indicata CP_38 come “intimata” e non solo come ricorrente in via incidentale) e del tenore complessivo della pronuncia che non esclude in alcun modo tale nominativo dalla pronuncia sul ricorso principale di non può che essere nel senso che la stessa è stata considerata parte del giudizio come CP_29 ritualmente intimata, sicchè è destinataria anch'essa della detta pronuncia di legittimità sotto il duplice profilo di intimata e di ricorrente incidentale. Cont D'altro canto, l'art. 384 comma 2 impone a questo Collegio di uniformarsi a tutto quanto statuito dalla Corte di Cassazione, anche con riguardo alla regolarità del contraddittorio dinanzi a sé.
Ne consegue che alcun giudicato si è formato nei confronti di che, invece, è presente in CP_38 questo giudizio di rinvio come parte/litisconsorte processuale.
§§§§§§
Ciò posto, alla luce della ordinanza di legittimità n. 21851/19 – da cui promana il presente giudizio di rinvio – è necessario verificare la sussistenza o meno dei presupposti relativi alla responsabilità ex art. 2051 C.C. eventualmente a carico di con riguardo, in particolare, alla incidenza CP_29 causale o meno della assenza o della inadeguatezza di barriere di protezione nel luogo dell'incidente per cui è causa. Su questo profilo, l'ordinanza di legittimità ha dettato alcune precise indicazioni a questa Corte che devono essere così riassunte: 1) Deve essere verificato lo stato dei luoghi e l'esistenza o meno di una barriera e devono essere accertate le caratteristiche costruttive di questa eventuale barriera con riguardo alla sua altezza ed al suo spessore;
2) Deve essere verificato se uno dei 19 tipi di barriere (all'epoca conosciute ed esistenti) avrebbe condotto ad un danno minore rispetto a quello verificatosi;
3) Deve essere verificato se , presente una di tali barriere, detta presenza avrebbe anche potuto provocare un ribaltamento del mezzo, visto lo stato dei luoghi e le caratteristiche dell'autobus;
4) Devono essere valutate tutte le dette variabili, con un'analisi tecnica e normativa con particolare attenzione alle caratteristiche di quel tratto stradale e ciò anche per verificare i risultati della perizia penale;
5) Deve essere verificata la pendenza della scarpata, anche al fine di inquadrare la fattispecie rispetto agli att. 6 e 3 del DM 223/1992, ritenuto non vincolante per dettato della sentenza di legittimità n. 9547/15.
A tale scopo, è stata ammessa ed espletata una CT particolarmente complessa, caratterizzata da accertamenti di peculiare tecnicismo. Nel fornire risposta al quesito (“Verificare, se e in che misura l'istallazione di presidi di sicurezza (barriere o altro) previsti dalla legislazione all'epoca del fatto, avrebbe evitato l'evento o ne avrebbe comunque ridotto le conseguenze.”), tenendo anche conto delle osservazioni formulate dai C.T.P. delle parti, la dott.ssa (pag. 54 della perizia) ha così concluso: Per_17
“ Date le premesse e alla luce dei risultati delle analisi condotte si conclude come segue:
• Anche considerando una barriera di elevate prestazioni come la di Org_2 Org_3
, sono molte le variabili che influiscono sugli esiti del sinistro, anche al di là dell'adeguatezza
[...] del suo fissaggio all'opera d'arte che nelle simulazioni è stato ovviamente considerato realizzato e manutenuto a regola d'arte.
• Verosimilmente se l'istallazione fosse stata effettuata per una estensione di 90 m pari alla lunghezza di crash test, il dispositivo avrebbe potuto mantenere il veicolo in carreggiata evitandone la caduta nel dislivello, seppure in caso di veicolo rigido la verifica è risultata al limite (Run 5) e comunque insufficiente nel caso in cui anche le caratteristiche dell'acciaio fossero state quelle minime previste dalla normativa.
• Di contro una installazione parziale a protezione del solo tratto interessato dal dislivello per garantire l'accesso al civico, sarebbe stata con più facilità insufficiente, nonostante l'uso del terminale ipotizzato (Run 8 e Run 9). Il comportamento della barriera in questo caso risulta fortemente influenzato dalla effettiva struttura del terminale, sul quale non è possibile dire oggi come effettivamente avrebbe potuto essere realizzato. A tal proposito è doveroso dire che il terminale schematizzato nel modello di calcolo ha previsto la contemporanea azione di due differenti tipologie di diagonali, si utilizzate nelle barriere di , ma non in utilizzo simultaneo. Organizzazione_3 Tantomeno vi è ovviamente notizia di un loro utilizzo in ambito urbano”. Nel formalizzare, quindi, le conclusioni, la C.T.U. si è così espressa:
“ La questione posta risulta particolarmente complessa e controversa, in quanto si richiede una valutazione a posteriori 18 anni dopo il sinistro. Nella convinzione, che la richiesta della Corte intendesse, non già verificare se esisteva all'epoca del sinistro un qualunque dispositivo che avrebbe in qualsiasi modo impedito al bus di precipitare nella scarpata (quesito al quale la risposta non poteva che essere positiva, senza necessità dei complessi calcoli peritali effettuati!), ma piuttosto se l'ente gestore, con la diligenza del buon padre di famiglia e il buon senso nell'applicazione delle norme, che comunque non prevedevano uno specifico obbligo per questa tipologia di strada, istallando un dispositivo proporzionato al rischio ipotizzabile avrebbe potuto limitare gli effetti del sinistro. Considerando che la strada in questione è normalmente percorsa da un traffico composta da autovetture e motocicli, considerato che per le caratteristiche plano altimetriche e per la dimensione della sezione il transito di mezzi di dimensioni maggiori quali i bus risulta difficoltoso, una barriera di classe H2 è la massima comunque ipotizzabile per quel tratto di strada.
Al di la della scelta della barriera vi sono comunque diverse altre variabili che influiscono in maniera determinante sulla capacità di contenimento della barriera, tenuto conto della particolarità dell'urto che avveniva in corrispondenza di un tornante in discesa, con un elevato angolo di impatto, presenza di un accesso privato, etc. La situazione risulta ancor più complessa per l'assenza di alcuni dati essenziali, ad esempio sulle caratteristiche strutturali del veicolo in questione o dell'acciaio della barriera stessa. Per questo motivo, la scrivente ha ritenuto opportuno e doveroso effettuare più simulazioni rispondenti alle più verosimili ipotesi che potevano verificarsi. Nello specifico sono state eseguite ben 9 simulazioni che purtroppo hanno dato esiti contrastanti a seconda delle ipotesi che si intendono sposare. Ciò conferma che non è possibile dare una risposta certa ed inequivocabile”.
§§§§§§ Come sopra indicato, la ordinanza di legittimità ha imposto di verificare – anche alla luce degli accertamenti tecnici eseguiti in sede penale - lo stato dei luoghi e l'esistenza o meno di una barriera;
devono essere, altresì, accertate le caratteristiche costruttive di questa eventuale barriera con riguardo alla sua altezza ed al suo spessore.
La perizia in atti – dopo aver descritto le modalità con le quali sono stati individuati, anche con i CTP, (a partire da pagina 6) i dati di “input” per la simulazione “FEM” ritenuta da tutti necessaria come verifica tecnica - descrive la Via Trionfale, ove è avvenuto il sinistro, come strada con sezione stradale di 8 metri, ad ampiezza ridotta e con tracciato tortuoso, utilizzata per traffico locale con veicoli leggeri (autovetture e moto), con limite di velocità pari a 30 km orari. La descrizione del punto di impatto è la seguente: nel tratto dell'incidente la pendenza risulta discendente del 5% circa, vi è una curva con raggio molto ridotto (20 metri circa, come acclarato in sede penale), che piega su se stessa, descritta dalla CT come “un vero e proprio tornante”; la strada è a “mezza costa” con scarpata di 13,5 metri, sorretta da un muro di sostegno su lato opposto al senso di percorrenza del mezzo e in prossimità del punto di impatto vi è l'accesso secondario ad una proprietà privata. La CT ha anche acclarato che, all'epoca dei fatti, la segnaletica orizzontale era presente ma costituita (solo) dalla striscia di mezzeria continua e dalle strisce a margine, mentre era del tutto assente quella verticale, presente comunque l'illuminazione pubblica. Le condizioni attuali sono state descritte come ben diverse, con presenze di segnalatori orizzontali, cartelli con limite di velocità e similari.(… rallentatori ottici di velocità costituiti da rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente che indicano la necessità di moderare la velocità, strisce pedonali). Inoltre, come acclarato in sede penale, non vi era alcuna segnaletica atta ad informare sulla pericolosità della curva né vi erano particolari limiti di velocità, mentre la CT ha accertato che oggi risultano: limite di velocità di 30 km/h, attraversamento pedonale e segnale di pericolo per curva grazie ad un sistema di cartellonistica. Nel descrivere, poi, il salto di quota all'epoca dei fatti nel punto di impatto, viene indicato che quest'ultimo era protetto da un muretto di recinzione di altezza pari a 50 cm in muratura e sormontato da cancellata in ferro;
oggi, rileva la CT, vi sono due new jersey in cemento non collegati con indicatori di curvatura.
§§§§§§
Il secondo passaggio – imposto dalla ordinanza di legittimità – riguarda l'individuazione delle barriere all'epoca conosciute ed esistenti. Di qui la necessità da parte del CT di illustrare la normativa all'epoca vigente e segnatamente il D.M. 21/06/2004 “ Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale” che riportano i criteri di progettazione. Nello specifico con il D.M. emanato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sono recepite le norme UNI EN 1317 parti 1, 2, 3 e 4, che individuano la classificazione prestazionale dei dispositivi di sicurezza nelle costruzioni stradali, le modalità di esecuzione delle prove d'urto ed i relativi criteri di accettazione. L'attenzione deve cadere sull'articolo 6 ove sono riportati i criteri di scelta dei dispositivi di sicurezza stradale: la norma prevede che la scelta del dispositivo di sicurezza debba avvenire tenendo conto della loro destinazione ed ubicazione, del tipo e delle caratteristiche della strada nonchè di quelle del traffico che interessa l'infrastruttura. Per le barriere ubicate su opera d'arte (quali ponti, viadotti, sottovia, muri, ecc.) è previsto che siano sempre usate protezioni delle classi H2, o superiore, controllando la compatibilità dei carichi trasmessi alle opere con le relative resistenze di progetto.
Per la composizione del traffico, il progettista provvede a determinarne la composizione sulla base dei dati disponibili o rilevabili sulla strada interessata (traffico giornaliero medio).
Ai fini applicativi il traffico è classificato in ragione dei volumi di traffico e della prevalenza dei mezzi che lo compongono e distinto nei livelli. Per il tratto di strada in esame il livello di traffico è di tipo “I”, con TGM (traffico giornaliero medio annuale nei due sensi) pari a minore o uguale a 1000 veicoli al giorno, con qualsiasi veicolo di massa maggiore di 3,5 tonnellate. Quindi, in funzione del tipo di strada, del tipo di traffico e della destinazione della barriera, la classe minima di dispositivo da utilizzare viene poi individuata. Pertanto, sulla base del tipo di strada (urbana di quartiere, strada locale), del tipo di traffico (I,II,III), le barriere bordo ponte sono esclusivamente quelle denominate “H2”. Sempre in punto di normativa applicabile alla fattispecie, il CT ha precisato che per le parti non espressamente modificate dal DM 21.6.2004 risultavano – all'epoca dell'incidente - comunque vigenti le indicazioni del D.M. 223/1992 il cui campo di applicazione è limitato ai progetti esecutivi relativi alle strade pubbliche extraurbane ed a quelle urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h. Ciò è ulteriormente chiarito dalla Circolare prot. 62032 del 21/07/2010 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che riporta “Sono espressamente escluse dal campo di applicazione della norma in argomento le progettazioni inerenti le strade extraurbane ed urbane con velocità di progetto inferiore a 70 km/h.” Per rispondere, dunque, al quesito proposto dalla Corte, la CT dott.ssa ha precisato che Per_17 la valutazione modellistica deve essere effettuata prendendo in esame un sistema di ritenuta stradale pienamente rispondente alle indicazioni normative e quindi ad una prassi di progettazione attenta e particolarmente coscienziosa, esulando ciò – tuttavia - dal concetto di “evitabilità assoluta”, operando come l'ipotetico progettista dell'epoca, che certamente nell'intraprendere il progetto del sistema di ritenuta in quel punto si sarebbe attenuto alle indicazioni D.M. 21/06/2004 e quindi, in accordo con lo spirito della norma, avrebbe individuato un dispositivo proporzionato al livello del rischio dell'infrastruttura e della tipologia di traffico presente, senza tener conto di eventi eccezionali quanto non prevedibili. Il primo “step” attiene alla tipologia di strada, come già detto, che, per quel tratto in cui è avvenuto l'incidente, ricade in ambito urbano, peraltro in zona semicentrale della capitale. Seppure con dimensioni geometriche della carreggiata difformi rispetto a quelle previste dal DM 05/11/2001 per le strade di nuova costruzione, l'infrastruttura può essere assimilata per tipologia funzionale ad una strada di tipo F “strada locale in ambito urbano”; l'andamento tortuoso con presenza di diversi tornanti ne determina una velocità di percorrenza particolarmente ridotta, il traffico che vi insiste è quindi di tipo per lo più locale e costituito da autoveicoli e motocicli, con la precisazione che , su quel tratto, la via Trionfale non è peraltro percorsa da autobus in servizio di trasporto pubblico. Altra premessa importante riguarda la ricerca da effettuare: l'ordinanza di legittimità fa chiaro riferimento a “presidi di sicurezza” costituiti da barriere o anche altro previsto dalla legislazione vigente, tra i quali non rientra di certo un muro in cemento armato, per sua natura dispositivo diverso da una barriera di sicurezza certificata. La scelta, pertanto, del CT di “scartare” tale ipotesi , tenuto anche conto delle problematiche di progettazione strutturale e di realizzazione di non facile soluzione (perché , ha spiegato il CT, il muro di sottoscarpa esistente risulta molto datato , precisando che difficilmente avrebbero potuto essere reperite le indispensabili informazioni sulle sue modalità costruttive, per verificarne la reale fattibilità; che il muro in c.a inoltre avrebbe dovuto inoltre essere integrato da un così detto profilo redirettivo che all'epoca del sinistro non ancora in uso corrente in ogni caso, la modellazione di tale dispositivo avrebbe potuto essere eseguita solo a valle della definizione del numero disposizione e caratteristiche delle armature, tipologia di cemento e disegno del nodo con il muro esistente, tutti elementi che esulano dall'incarico del perito della Corte) è del tutto condivisibile, tenuto conto che, come già detto, il giudizio di rinvio è vincolato all'accertamento della responsabilità o meno ex art. 2051 C.C. in capo a con riguardo ai presidi di sicurezza tra i quali, evidentemente, CP_29 non rientra un muro di cinta o di contenimento, peraltro neppure riconducibile ad opera dell'ente comunale, ma bensì risultato di esclusiva proprietà e di esclusiva iniziativa condominiale.
Ciò posto, il CT – dopo aver descritto il luogo dell'incidente precisando che il tratto in cui usciva di strada l'autobus è situato all'altezza di un tornante, sulla parte sommitale di un muro di sostegno, in adiacenza ad un accesso privato e che la larghezza della strada è di soli 8 m – ha proseguito descrivendo i presidi di sicurezza certificati e commerciali esistenti sul mercato in due differenti tipologie e segnatamente new jersey in cls e barriere in acciaio tipo guard rail, entrambi con differenti livelli di contenimento (H2, H3 o H4) in funzione dell' dall'architettura della barriera.
Per quanto riguarda i New Jersey, il CT ha precisato che il diverso livello di contenimento è certamente legato alla presenza o meno di ancoraggi a terra, alle loro caratteristiche, collegamento tra i moduli etc.... e che, tuttavia, l'impiego in un tratto di curva stretta, con spazi ridotti e a protezione di un dislivello appare però poco idonea per diversi ordini di motivi e segnatamente:
spazi ridotti per l'istallazione dei blocchi che in genere hanno larghezze intorno ai 60 cm al piede, unitamente alla necessità di prevedere, in un tratto come quello in questione, una configurazione con ancoraggi i blocchi in New Jersey sono molto rigidi se paragonati alle barriere metalliche e il loro assorbimento energetico è minimo, questo significa che per i veicoli pesanti si affidano quasi completamente agli ancoraggi sui quali scaricano completamente i carichi redirettivi e ciò comporta col tempo una maggiore dipendenza della tenuta della barriera dalle effettive condizioni degli ancoraggi e dalla loro manutenzione.
per gli autoveicoli, che rappresentano il traffico tipico dell'infrastruttura in esame, invece i new jersey, proprio perché particolarmente rigidi, per ridurre la severità dell'impatto prevedono profili che determinano usualmente la proiezione della vettura verso l'alto e questo in un tratto di curva molto stretta a protezione di un dislivello può risultare estremamente pericoloso anche in termini di scavalcamento.
Diversamente, le barriere metalliche tipo guard rail – secondo il condivisibile parere espresso dalla
CT - offrono i seguenti vantaggi: a) facilità di installazione sul muto esistente;
b) spazi di installazione più ridotti;
c) si deformano in fase di impatto assorbendo una parte dell'energia dell'impatto. Per queste ragioni – del tutto logiche e rispondenti alla finalità di sicurezza di cui all' art. 2051 c.c. – l'esperimento di simulazione è stato effettuato adottando questa tipologia di barriere. Ha proseguito il CT precisando che il D.M. 21/06/2004 fornisce chiare indicazioni sulla classe di contenimento minima da utilizzare che evidentemente si basano sul concetto di proporzione al livello del rischio: per le strade urbane di quartiere (tipo E) e per quelle locali (Tipo F assimilabile a quella in esame), indica la classe H2 come dispositivo “minimo” da utilizzare per qualsiasi tipologia di traffico ovvero per qualsiasi entità del flusso veicolare e percentuale dei veicoli pesanti. E' comunque demandato al progettista il compito di definire le caratteristiche prestazionali dei dispositivi da adottare e quindi, non solo la tipologia, ma anche la classe di contenimento, in base al tipo della strada, traffico presente e condizioni geometriche esistenti. Nel caso specifico, l'utilizzo locale della strada, l'entità di traffico modesta con sporadico transito di autobus e autocarri, nonchè le velocità necessariamente ridotte per l'andamento tortuoso del tracciato certamente indirizzano il progettista verso una barriera di classe H2.
A tal proposito si fa presente che le barriere H2 sono progettate per il contenimento dei bus – sulla base delle certificazioni – mentre le barriere H3 e H4 riguardano altre tipologie di veicoli, ben specificati a pag. 17 della perizia, ove viene altresì precisato l'energia laterale calcolata nel caso del sinistro in esame al punto di impatto è di 288 kJ sicchè è da ritenersi che l'energia del sinistro sia perfettamente compatibile con la classe di contenimento H2, con l'ulteriore conseguenza che le altre classi sono da considerarsi un eccesso di zelo del progettista se si guarda all'energia che la barriera era chiamata ad assorbire. Per l'individuazione delle barriere disponibili all'epoca del sinistro il perito della Corte ha preso in considerazione l'elenco indicato nella CTP aggiungendo anche dispositivi per i quali già Per_18
a giugno 2005 era stato avviato il procedimento di omologa, giungendo ad individuare nell'elenco la barriera di per l'Italia per specifiche ragioni: si caratterizza per prestazioni Org_2 Org_3 particolarmente elevate grazie ad una architettura robusta che presenta due correnti longitudinali (un nastro tripla onda ed un corrente superiore) e può quindi essere considerato un dispositivo più che adeguato al contenimento del veicolo oggetto dell'analisi, soprattutto se confrontata con le barriere H2 abitualmente utilizzate in ambito urbano, sì da renderla pressochè comparabile (per l'architettura) ad una barriera di classe superiore H3. Ciò sotto il profilo della “larghezza operativa” che misura la deformazione della barriera a seguito dell'impatto del mezzo perché per la sua configurazione determina la minore deformazione della barriera in seguito all'impatto e, quindi, ha anche una maggiore robustezza.
La scelta, pertanto, di effettuare il test su questa barriera è stata oggetto di concorde espressione anche dei CTP;
il CT, peraltro, ha spiegato come i dati dell'esperimento risultavano certamente più attendibili perché si tratta di barriera già esistente all'epoca dell'incidente e già oggetto di verifiche, precisando altresì che la barriera “H3” esistente più a monte della medesima strada (e individuata dal CTP oltre che di epoca successiva al fatto, non fornisce la medesima sicurezza perché i Per_18 paletti di appoggio sono eccessivamente distanziati tra loro rispetto alla esigenza qui in discussione, sì da non garantire – quindi – la medesima sicurezza che la barriera scelta per l'esperimento, invece, fornisce. Org La simulazione è quindi avvenuta verificando - anche con l'utilizzo degli accertamenti tecnici effettuati in sede penale - (a) le condizioni del luogo (il raggio che approssima meglio la barriera di sicurezza nel punto citato è stato nello specifico valutato pari a 20 m, la pendenza, seppure nel tratto tra il civico 171 dove è situato l'ingresso di Villa Miani e il punto d'urto, il valore varia tra l'8% e il 5%, nel punto di impatto si rileva un valore del 5% circa), (b) le caratteristiche del bus ( si è partiti da un modello poi modificato allo scopo di riprodurre correttamente le reali condizioni di impatto del sinistro ricavate dalle perizie citate nei documenti di riferimento (doc. 5 perizia e doc 6 perizia Per_19
e segnatamente un veicolo di massa pari a 15700 kg comprensiva di tara con conducente Per_18 da 75 kg e di carico utile composto da 30 passeggeri da 80 kg ciascuno), con la precisazione che l'angolo di impatto effettivo desunto dalla perizia penale era pari a 35°, e quindi di molto superiore a quello di 20° previsto dalla norma EN1317 che regola le prove sperimentali da condurre per la certificazione dei dispositivi di ritenuta stradale, valore in cui rientrano la maggior parte dei sinistri. Elemento quest'ultimo che, ha spiegato il CT, influenza in maniera importante il comportamento della barriera in fase di impatto, in quanto ha praticamente determinato un impatto molto più frontale sulla barriera. Ciò ha determinato maggiore influenza anche sulle reali caratteristiche di rigidezza della parte anteriore del bus e per questo motivo è stato utilizzato anche un secondo modello bus con tale caratteristica. (c) le caratteristiche della barriera e le modalità di installazione, dovendosi tener conto di un accesso privato (la cui legittimità o meno rispetto alle norme urbanistiche non è stato possibile accertare da parte del CT perché - già - nulla ha CP_29 CP_30 provveduto a rispondere sul punto nonostante le richieste del perito) ancora esistente, con la conseguenza che sono state formulate due diverse ipotesi, una inclusiva dell'accesso sì da renderlo praticamente non più possibile e l'altra più ridotta ma comunque “coprente” il punto di impatto dell'incidente. Per questa seconda ipotesi, invero, il perito della Corte ha voluto precisare che è stato necessario ipotizzare un rinforzo: “Il terminale ipotizzato e simulato nel calcolo specifico prevede la contemporanea azione di due differenti tipologie di diagonali, normalmente utilizzate nelle barriere autostradali della . Si evidenzia che tali terminali abitualmente sono Organizzazione_5 utilizzati singolarmente e non insieme. Tuttavia, data la particolarità dell'istallazione si è voluto potenziare gli effetti del terminale. A maggior ragione non si ha evidenza di un tale terminale in ambito urbano. A tal proposito si precisa che non è possibile dire oggi, a posteriori, se e come avrebbe potuto essere ipotizzato un terminale in quella situazione”. Vi è stata altresì una duplice scelta di materiali con conseguente duplicazione dell'esperimento. (d) le condizioni di impatto: la velocità imposta pari a 38 km/h in accordo con quanto rilevato nella perizia penale dall'esame del cronotachigrafo. Da evidenziare che velocità massima raggiunta dall'autobus dopo l'uscita dal civico 151 è pari a 45 km/h, mentre la velocità d'urto corrispondente all'ultimo valore registrato dal cronotachigrafo dopo una presumibile fase di decelerazione dovuta per la maggior parte all'impianto frenante è per l'appunto pari a 38 km/h. Per quanto riguarda la velocità di impatto, si può quindi supporre che il motore dell'autobus non sia stato modificato dall'urto con la recinzione, vista la ridotta consistenza strutturale della recinzione rispetto alla massa dell'autobus. L'angolo di impatto calcolato in base alla ricostruzione grafica della perizia penale è nello specifico risultato pari a 35° concordemente con quanto già calcolato nella nota tecnica del CTP Prof.
[...]
. Per_20
(e) Le configurazioni di calcolo: ne sono state ipotizzate ben 10 in ragione delle variabili sopra indicate, ivi compresa l'ipotesi includente il muretto esistente al momento del sinistro di altezza pari a 50 m sormontato da cancellata (non modellata in quanto non strutturale).
E' necessario, a questo punto, riportare gli esiti delle diverse simulazioni.
1) L'ipotesi del muretto esistente all'epoca conduce ad un giudizio di non adeguatezza del muretto di contenimento esistente all'epoca con un bus di rigidezza tipica e caratteristiche geometriche e inerziali allineate alle reali condizioni di impatto riportate nella perizia penale.
2) L'ipotesi di una barriera BROH2BP4 di classe H2 sviluppata da per l'Italia Org_3 esistente all'epoca con lunghezza di L= 90 m congruente con il crash test ha evidenziato che detta barriera sarebbe stata in grado di contenere l'urto di un veicolo con rigidezza da modello di riferimento e l'acciaio con resistenze superiori a quelle nominali da norma con bus dalle caratteristiche standard;
3) L'ipotesi di una barriera di larghezza 44 m (cioè che consente di mantenere l'accesso privato oggi esistente sulla curva) anche senza il terminale di rinforzo, sarebbe stata in grado di contenere l'urto di un veicolo con rigidezza da modello di riferimento e l'acciaio della barriera avesse avuto resistenze superiori a quelle nominali;
4) L'ipotesi di una barriera di lunghezza 90 m sarebbe stata in grado di contenere l'urto di un veicolo con rigidezza da modello di riferimento anche se l'acciaio avesse avuto resistenze nominali da norma;
5) L'ipotesi di una barriera di 44 m anche senza il terminale di rinforzo ipotizzato, sarebbe stata in grado di contenere l'urto di un veicolo con rigidezza da modello di riferimento anche qualora l'acciaio della barriera avesse avuto resistenze nominali come da norma;
6) L'ipotesi di una barriera di 90 m, seppure al limite, sarebbe stata in grado di contenere l'urto di un veicolo rigido qualora l'acciaio avesse avuto resistenze superiori a quelle nominali della norma;
7) L'ipotesi di una barriera di 90 m non sarebbe stata in grado di contenere l'urto di un veicolo rigido se l'acciaio avesse avuto resistenze pari a quelle nominali della norma;
8) L'ipotesi di una barriera di 44 m senza il terminale di rinforzo ipotizzato, non sarebbe stata in grado di contenere l'urto di un veicolo più rigido rispetto a quello di riferimento anche se l'acciaio della barriera avesse avuto resistenze superiori a quelle nominali;
9) L'ipotesi di una barriera di 44 m, in presenza del terminale di rinforzo ipotizzato, seppure al limite, sarebbe riuscita a contenere il veicolo, anche se questo fosse stato del tipo rigido, qualora l'acciaio avesse avuto resistenze superiori a quelle nominali della normativa;
10) L'ipotesi di una barriera di 44 m anche in presenza del terminale di rinforzo ipotizzato, non sarebbe stata in grado di contenere il veicolo se l'acciaio avesse avuto resistenze pari ai valori nominali della normativa ed il veicolo fosse stato più rigido.
Riassumendo: sono quattro su dieci le ipotesi in cui una barriera non avrebbe avuto alcuna funzione di contenimento vale a dire , oltre al muretto di contenimento, una barriera di 90 metri con veicolo più rigido del modello e con acciaio nella norma (hp 7), una barriera di 44 metri senza terminale rinforzato con veicolo più rigido del modello e con acciaio ultra nominale (hp 8) e infine una barriera di 44 m, rinforzata, ma con acciaio nominale e con veicolo più rigido del modello (hp 10). L'elemento comune tra le tre ipotesi è il veicolo più rigido del modello che, evidentemente, impone comunque di ridurre la lunghezza (meglio 44 che 90 se si vuole rimanere nella norma) e di utilizzare un acciaio o un rinforzo peculiari e nonostante ciò non vi è forza contenitiva.
Le questioni principali, a questo punto, sono due: 1) Se l'entrata condominiale esiste ancora e il di non risulta averne denunciato CP_30 CP_29
l'abusività, l'unica barriera possibile non può superare i 44 metri per lasciare l'accesso; 2) Il veicolo incidentato rientrava nel modello e non era rigido più della normalità, ipotesi valutata solo per la particolare modalità dell'impatto che ha in sostanza portato il CT a far coincidere le due situazioni. Per il CTP degli attori l'ipotesi in cui è tutto normale risulta sufficiente a dimostrare la capacità di contenimento;
per il CT le soluzioni sono invece varie. La lunghezza limitata per l'accesso – visto che esiste – è stata compensata dal rinforzo. Sulla questione del veicolo “irrigidito” il CTP degli attori solleva critiche: precisa il CT che il caso non è standard, cioè di quelli previsti per la certificazione e commercializzazione “ Si evidenzia infatti che il sinistro avveniva lungo una strada con forte pendenza, in un tratto con raggio di curvatura molto stretto, l'impatto si verificava con un angolo di impatto importante, la velocità e la massa del mezzo sono molto differenti da quelle previste dalla EN1317” (testuale CT). Ed allora, se la pronuncia di legittimità dalla quale questo giudizio di rinvio proviene impone ex art. 384 CPC di effettuare una verifica in concreto - presupponendo cioè di avere esattamente le condizioni esistenti al momento del fatto - l'individuazione di un veicolo “irrigidito” non corrisponde alla situazione reale, non potendosi neppure giungere a pensare che per le modalità di impatto il veicolo si è comportato come tale cioè irrigidito.
Neppure dagli accertamenti penali è emerso un risultato di tal genere.
Ne consegue che le tre ipotesi prospettate non possono essere ricondotte ad una valutazione della situazione in concreto verificatasi.
********* Venendo all'esame degli atti finali, si evince quanto segue. Con la comparsa conclusionale (composta di 40 pagine), gli attori in riassunzione chiedono, in primo luogo, che questa Corte esamini (quale ragione più liquida) la posizione di ai sensi CP_29 dell'art. 2051 C.C. e, su questo profilo, deducono la insussistenza del caso fortuito del quale l'ente comunale avrebbe dovuto fornire, invece, prova e, comunque, la irrilevanza dell'assenza di colpa del custode, sottolineando inoltre come il detto caso fortuito sia ricollegabile esclusivamente a fatti inevitabili ed imprevedibili per i quali non avrebbe mai fornito allegazioni, per aver CP_29 nelle sue difese affermato solo lo “sforzo straordinario eccedente i suoi doveri”, sicchè l'evento verificatosi era certamente evitabile.
Quanto, poi, al profilo ex art. 2043 C.C., gli attori in riassunzione richiamano la norma generale ex art. 14 del Codice della Strada, deducendo che doveva conoscere l'insidia ed agire per CP_29 prevenire, mentre in realtà non aveva mai assunto alcuna iniziativa per garantire la sicurezza stradale.
Proseguono gli attori in riassunzione – anche con critica nei confronti dell'elaborato peritale – che sussisteva una norma primaria, sicchè si può prescindere dalla norma secondaria che prevedesse barriere di contenimento per quel tipo di strada, atteso che sarebbe assurdo affermare che nonostante la presenza di una strada rischiosa, non si doveva fare nulla per salvaguardare la sicurezza. Ancora, gli attori in riassunzione, richiamato l'art. 14 del codice della strada – che non differenzia tra tipologie di strade al fine di assicurare la sicurezza delle stesse – ribadiscono che andava verificato ed individuato il tipo di barriera di sicurezza effettivamente utile per il rischio in concreto, tenuto conto che quel mezzo, con quelle dimensioni, era stato ammesso a circolarvi e che occorreva verificare in concreto, appunto, lo stato di pericolo anche in relazione allo stato dei luoghi.
Concludono, pertanto, gli attori in riassunzione affermando che i test negativi indicati dal CT riguardano solo ipotesi “assurde” perché presuppongono un bus rigido, non esistente all'epoca dei fatti e barriere con resistenza minimale (per ridotta estensione longitudinale ed assenza di ancoraggi), precisando che, invece, la maggior parte dei tests aveva dato prova positiva.
Insistono, quindi, nelle seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare la responsabilità del CP_30 ora in persona del Sindaco pro-tempore, nei confronti di tutte le parti istanti, per CP_29
l'incidente occorso il 6 febbraio 2006 all'altezza del n. 190 di via Trionfale, dedotto in giudizio: a) anzitutto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., costituente ragione più liquida, attesa la qualifica di custode della via Trionfale spettante al ed ulteriormente atteso che tale Ente - che per preclusione CP_30 da giudicato, costituita da Cass. n. 9547/2015, non può addurre a dimostrazione del fortuito la condotta imprudente del conducente del bus -, non solo non ha provato, ma non ha neppure allegato, alcun diverso contenuto del fortuito, spingendosi fino a riconoscere, esso stesso, l'evitabilità dell'evento - pacifica essendone la prevedibilità – attraverso l'installazione di barriere riconosciute come esistenti all'epoca, ma non installate perché ritenute eccedenti i propri doveri;
b) in ogni caso, ai sensi dell'art. 2043 c.c., perché la grave e risalente insidia, non segnalata, costituita dall'adiacenza, alla curva in forte discesa di via Trionfale all'altezza del civico n. 190, di un precipizio a strapiombo non protetto, profondo 13,5 m, avrebbe potuto essere agevolmente scongiurata se il consapevole dei doveri impostigli dal complesso blocco normativo CP_30 identificato da Cass. n. 9547/2015, ed in particolare dall'art. 14 del Codice della Strada - blocco normativo che per preclusione da giudicato, conseguente a tale sentenza, deve ritenersi essere stato violato dal -, avesse proceduto all'installazione di una barriera di protezione disponibile sul CP_30 mercato, e finanziariamente accessibile, capace di assicurare il risultato della prevenzione di un rischio ipotizzabile quale la caduta del bus controverso nel detto precipizio, conclusione a cui giunge la stessa C.T.U. in molteplici delle simulazioni condotte, ancorché ad essa si debbano muovere le gravi censure di metodo e di merito sopra riassunte;
c) con la condanna del ora in persona del Sindaco pro-tempore, CP_30 CP_29
(i) alla rifusione delle spese di lite, tanto del presente giudizio, quanto del giudizio di cassazione, da regolarsi secundum eventus litis, e da liquidarsi, come da nota spese che si produrrà, nell'interesse delle ottantatré parti istanti, con il deposito della replica, in favore del sottoscritto Avvocato, antistatario;
(ii) al pagamento integrale delle spese e dei costi delle operazioni peritali;
nonché (iii) al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 2 c.p.c., che secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione (v., Cass. Sez. Un. 32001/2022) va liquidato in misura corrispondente all'importo delle spese di lite, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di Codesta Corte”. ha, a sua volta, depositato comparsa conclusionale (composta di 47 pagine) con la CP_29 quale, dopo aver ricostruito tutta la vicenda processuale (fino a pag. 40), apprezza l'opera del CT perché “approfondita e scrupolosa” ed indica che la stessa consulenza aveva escluso l'applicabilità, per quel tipo di strada, delle disposizioni tecniche di cui al DM 223/92 e DM 21.6.04, sicchè risultava sufficiente la presenza del parapetto in muratura.
Aggiunge, poi, che il CT nominato – essendo trascorsi quasi 20 anni – non aveva potuto accertare il reale stato dei fatti e vale a dire quale materiale componesse le barriere di sicurezza o se queste fossero fissate saldamente o in stato precario (v. pag. 44), concludendo che si era trattato di un evento eccezionale, estremo ed imprevedibile (v. pag. 45).
quindi, formula le seguenti conclusioni: “ appare, pertanto, evidente l'assenza di CP_29 qualsiasi obbligo giuridico per di installazione di barriere di protezione particolari CP_29 per quel tratto di strada e, di conseguenza, l'assenza di qualsivoglia responsabilità nella causazione del sinistro de quo…accertare e dichiarare che nessun tipo di responsabilità può essere riconosciuta in capo a perciò riformare la Sentenza di Codesta Ill.ma Corte n. 971/2017”. CP_87
Nelle repliche le posizioni non sono mutate.
*********
Rileva la Corte che in questo giudizio di rinvio deve procedersi ad esaminare la posizione di
[...]
già con riguardo al profilo di “custode” ex art. 2051 C.C., come del resto imposto dalla stessa CP_29 sentenza di legittimità da cui questo grado trova origine, tenendo conto anche di quanto già accaduto nei precedenti gradi.
Il compito di questo Collegio è, dunque, di individuare se, sulla base di tale obbligo, vi fossero o meno cautele che il custode , per quel tipo di strada e per le sue caratteristiche in concreto, avrebbe potuto mettere in campo e se, quindi, l'omessa apposizione di barriere di sicurezza stradale costituisce o meno una condotta (imputabile a idonea a partecipare al procedimento causale. CP_29
La risposta che questo Collegio ritiene di dover esprimere, anche alla luce della complessa ed approfondita consulenza tecnica d'ufficio espletata, è sicuramente positiva per diverse ragioni. Va innanzitutto sgombrato il campo dalla erronea (se non contrastante con la realtà processuale e fotografica) affermazione di lì ove nella comparsa conclusionale (v. pag. 44 già sopra CP_29 citata) deduce che a distanza di quasi 20 anni il perito della Corte non ha potuto verificare il materiale di cui erano costituite le barriere o il loro stato, atteso che, appunto, sia in sede penale sia in sede civile non è mai emersa la presenza di barriere di sicurezza stradale in quel tratto di strada in cui l'evento è accaduto. Si deve, allora, precisare che l'unica forma di contenimento (se così si può definire) è stato un muretto di recinzione condominiale con apposta inferriata, di certo non di proprietà dell'ente comunale che, nonostante gli accertamenti del CT, non è parso neppure a conoscenza della sua esistenza, sicchè non può neppure rivendicarne la paternità; tanto più che, è pacifico negli atti processuali, quel muretto
(risultato ovviamente del tutto inidoneo a sostenere il mezzo al momento dell'impatto così come ad evitarne la caduta nella scarpata) non è appunto classificabile nella categoria delle barriere di sicurezza.
Ciò posto, appare alla Corte dirimente – ai fini del decidere – richiamare principi fondamentali dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia e segnatamente:
“…Nell'anno 2018, questa Sezione ritenne indispensabile operare l'intervento nomofilattico in tema di responsabilità per cose in custodia (art. 2051 c.c.), consapevole del disordine interpretativo riscontrato nella giurisprudenza di merito e delle incertezze ermeneutiche emerse nella sua stessa giurisprudenza. Il tutto in una materia particolarmente rilevante per gli aspetti giuridici, sociali ed economici, coinvolgenti soggetti sia privati che pubblici. Nell'anno 2022 sono intervenute, poi, le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate ad esprimersi intorno a criticità e distonie emerse nella giurisprudenza di legittimità. Sussiste, dunque, la necessità di apportare un definitivo contributo chiarificatore sulla materia in trattazione, attraverso i punti che si vanno ad esporre.
- Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, come affermato da questa sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
- Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate
(talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza questa sezione, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».
- All'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza n. 20943/2022): a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
- I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente).
- Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia) che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, primo comma, c.c.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass.
n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode.
- Va ancora osservato, in proposito, che sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi).
- Il dato normativo va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi “a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)”.
- L'irrilevanza della colpa, quale criterio per risalire al responsabile, è condizione necessaria ma non sufficiente per attribuire alla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. natura oggettiva. Essa fa giustizia di quei modelli di ragionamento che evocano la presunzione di colpa, la quale individua il fondamento della responsabilità pur sempre nel fatto dell'uomo - il custode - venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza affinché la cosa non abbia a produrre danno a terzi (Cass. 20/05/1998, n. 5031), ma non anche della teoria del riconoscimento di una presunzione di responsabilità in capo al custode, giustificata ritenendo che, se la cosa fosse stata ben governata e controllata, non avrebbe arrecato alcun danno, mentre se il danno si verifica (fatto noto) si presume che ciò sia avvenuto perché la cosa non è stata adeguatamente custodita (fatto ignoto); da tale presunzione di responsabilità il custode si libererebbe dimostrando, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
- Ritenere che sul custode gravi una presunzione di responsabilità – esclusa espressamente, come si
è detto, dalla già ricordata pronuncia delle Sezioni Unite – è indice di una resistenza ad emanciparsi dalla colpa che, infatti, viene evocata in via surrettizia non per fondare, in via di regola, la responsabilità del custode, ma (comunque) per escluderla in via di eccezione. La capacità di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose, difatti, non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, bensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo della ratio legis, cioè come strumento di spiegazione di “un effetto giuridico che sta a prescindere da essi”. L'intento di responsabilizzare il custode della res o di controbilanciare la signoria di fatto concessagli dall'ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l'obbligazione risarcitoria (Cass. 01/02/2018, n. 2480, § § 11 e 12) possono essere criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi della regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l'obbligazione risarcitoria in capo al custode.
- Non è stata fornita una definizione normativa della custodia da parte del legislatore del 1942 perché l'art. 2051 cod. civ. si è limitato a tradurre l'espressione francese che appariva Org_6 nell'art. 1384, 1° comma, Code Napoleon. Questa Corte (Cass., Sez. Un., 11/11/1991, n. 12019) ha, tuttavia, avuto già occasione di rilevare le diverse accezioni della portata della custodia come criterio di determinazione della responsabilità rinvenienti dalle fonti romane e ha ritenuto di poterle raggruppare nelle seguenti categorie: a) quella che si riallaccia alla configurazione giustinianea per cui la custodia non è che un particolare tipo di diligentia;
b) quella custodiendae rei, la quale rimane un criterio soggettivo di responsabilità; c) quella più recente che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva. A quest'ultima, che “si concretizza in un criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, indipendentemente dalla ricerca di un nesso causale fra il comportamento del custode e l'evento”, ha ricondotto quella rilevante ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
- Non può mettersi in dubbio che, per individuare il responsabile, non debba farsi riferimento alla custodia di fonte contrattuale (Cass. 18/02/2000, n. 1859; Cass. 20/10/2005, n. 20317), siccome l'articolo 2051 cod. civ. attiene ai rapporti con i terzi danneggiati dalla cosa oggetto di custodia, né possono nutrirsi riserve circa il fatto che, trattandosi di una relazione meramente fattuale, non sia giustificato un mero rinvio ad altri istituti come la proprietà, i diritti reali minori, il possesso, la semplice detenzione;
la relazione giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 cod. civ., sicché responsabile ex art. 2051 cod. civ. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla res (Cass. 6/07/2006, n. 153684), atteso che rileva esclusivamente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata. L'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. si arresta soltanto dinanzi alle cose insuscettibili di custodia in termini oggettivi (acqua, aria): Cass. 20/02/2006, n. 3651.
- L'indeterminatezza della nozione di caso fortuito, talvolta declinato in termini di polivalenza, consente (è bensì vero) di considerare il fortuito tanto come limite della responsabilità per colpa quanto come limite della causa di imputazione della responsabilità. Nondimeno, quando il caso fortuito è evocato espressamente da una norma, come in questo caso, la sua nozione deve essere riempita di contenuto in correlazione con il contesto e con la ratio legis. Per quanto non decisivo, in orienta tal senso anche il tenore letterale dell'art. 2051 cod.civ (“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) se confrontato con quello dell'art. 2050 cod. civ. (“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”), dell'art. 2053 cod. civ. (“Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”), dell'art. 2054 cod. civ. (“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”). - Il contenuto della prova liberatoria non solo è stato tipizzato dal legislatore, ma è stato differenziato secondo la regola di fattispecie di volta in volta presa in considerazione;
quando la prova liberatoria è costituita dalla ricorrenza del caso fortuito (cfr. anche l'art. 2052 cod. civ. “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”) è segno che il legislatore non ha voluto che il custode (o il responsabile di cui all'art. 2052 cod. civ.) possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno né la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato nonostante la diligenza da lui esigibile, data l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento dannoso, tantomeno che l'intervento del caso fortuito abbia reso oggettivamente impossibile la custodia (utili indicazioni a supporto, ma con carattere di minore prossimità, possono trarsi anche dalle ipotesi in cui il legislatore non ha previsto la prova liberatoria, come nelle ipotesi di cui all'art. 2049 cod. civ. e all' art. 114 cod. consumo). (v. Cass. N. 15447/23).
Dunque, alla luce di tali condivisibili principi, se ne conclude che allorquando l'azione è proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ossia della oggettiva pericolosità, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra l'una e l'altro. La Corte di legittimità, pertanto, insegna che si deve considerare la oggettiva pericolosità del dispositivo di contenimento nel suo “stato” in rapporto alle circostanze concrete di luogo (tratto di strada in pendenza con curva sostanzialmente a tornante, con limitazione di velocità di 50/60 kmh) e modali del sinistro (impatto alla velocità di 38 kmh), così da verificare se le caratteristiche del dispositivo esistente - sebbene regolamentare - fosse fattore in sé per sé dotato di attitudine a recare danno nelle complessive e contingenti condizioni “date” e, quindi, semmai ascrivere a quegli stessi standard regolamentari del d.m. n. 223/1992 il ruolo di regola prudenziale correlata al rischio concreto per la sicurezza degli utenti (art. 14 del codice della strada).
Ebbene, come si è già detto, è certo che il muretto di cinta e/o contenimento non può assurgere a dispositivo di sicurezza o di contenimento per la circolazione stradale in sicurezza, sicchè la fattispecie in esame è caratterizzata dalla totale assenza di qualsivoglia dispositivo in tal senso: è sufficiente, al riguardo, richiamare la definizione generale ex art. 1 DM 1992: “ Si definiscono barriere stradali di sicurezza i dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale, nelle migliori condizioni di sicurezza possibili”. Ma alla luce di tali principi, la tesi di – secondo la quale le disposizioni tecniche di CP_29 cui al citato DM n. 223/92 e del successivo DM 21.6.04 non sarebbero applicabili ad una strada che non rientra tra quelle ivi previste sia perché non di nuova realizzazione sia perché non rientrante nelle caratteristiche ivi previste – è del tutto infondata e comunque inconferente, atteso che la disciplina tecnica, si ripete, consente di individuare regole prudenziali per il rischio sicurezza stradale. Ed allora, certamente l'art. 14 del codice della strada costituisce la norma generale, in combinato disposto con l'art. 13 del medesimo codice che esplicitamente prevede come detta sicurezza (in ogni caso) deve essere sempre assicurata.
Quanto, poi, alle condizioni concrete della strada – si ripete già esistente e con un limite di velocità sicuramente inferiore ai 70 km/h – va necessariamente tenuto conto che proprio l'art. 3 DM 2004 prevede una peculiare attenzione alla sicurezza ed alla necessaria protezione lì ove vi siano “scarpate” di una certa pendenza o comunque da valutare in concreto;
a tale ultimo proposito, non solo rileva l'entità della pendenza (che la CT ha confermato secondo gli accertamenti già eseguiti in sede penale come sopra riportata) ma anche la circostanza che, alla base di tale scarpata, esistevano abitazioni civili sottostanti, elemento quest'ultimo che è da ritenersi “valorizzato” nelle istruzioni tecniche allegate al DM 21.6.04 e segnatamente all'art. 3 di tale allegato. Qui, infatti, si prevede che le zone da proteggere per le finalità di cui all'art.2, definite, come previsto dal D.M. 18 febbraio 1992, n.223, e successivi aggiornamenti e modifiche devono riguardare “almeno” – tra le altre - il margine laterale stradale nelle sezioni in rilevato dove il dislivello tra il colmo dell'arginello ed il piano di campagna è maggiore o uguale a 1 m;
la protezione è necessaria per tutte le scarpate aventi pendenza maggiore o uguale a 2/3. Nei casi in cui la pendenza della scarpata sia inferiore a 2/3, la necessità di protezione dipende dalla combinazione della pendenza e dell'altezza della scarpata, tenendo conto delle situazioni di potenziale pericolosità a valle della scarpata (presenza di edifici, strade, ferrovie, depositi di materiale pericoloso o simili): - gli ostacoli fissi (frontali o laterali)che potrebbero costituire un pericolo ed i manufatti, quali edifici pubblici o privati, scuole, ospedali, ecc,, che in caso di fuoriuscita o urto dei veicoli potrebbero subire danni comportando quindi pericolo anche per i non utenti della strada. Occorre proteggere i suddetti ostacoli e manufatti nel caso in cui non sia possibile o conveniente la loro rimozione e si trovino ad una distanza dal ciglio esterno della carreggiata, inferiore ad una opportuna distanza di sicurezza;
tale distanza varia, tenendo anche conto dei criteri generali indicati nell'art. 6, in funzione dei seguenti parametri: velocità di progetto, volume di traffico, raggio di curvatura dell'asse stradale, pendenza della scarpata, pericolosità dell'ostacolo.
Ebbene, nel caso in esame vi sono molteplici profili di pericolosità, testimoniati dal raggio di curvatura dell'asse stradale (un vero e proprio tornante), la presenza di una scarpata con notevole pendenza, l'esistenza di edifici privati che potevano essere coinvolti dalla fuoriuscita di veicoli con conseguente possibilità di danni anche per i non utenti della strada.
Dunque, da queste considerazioni emerge – con tranquillante certezza – l'incidenza causale della condotta omissiva di che, come emerge dalla CT espletata in questo grado di CP_29 giudizio (i cui contenuti tecnici non possono che essere condivisi tenuto conto che le parti, nelle comparse conclusionali, non hanno formulato osservazioni ulteriori rispetto a quelle già valutate nell'elaborato finale), solo successivamente al tragico evento ha provveduto ad apporre segnaletica finalizzata a intimare il rallentamento nella velocità di percorrenza del mezzo e a posizionare anche apposita segnaletica verticale per l'entità di tale velocità nonché infine il già citato appostamento di new jersey nel luogo ove l'impatto e la caduta del mezzo è avvenuto. La condotta di peraltro, è tanto più incisiva in quanto ha omesso qualsivoglia CP_29 considerazione in ordine alla necessaria protezione di quel tratto di strada per il quale non vi era comunque alcun divieto di transito per mezzi turistici nonostante , per un verso, vi fosse la presenza in prossimità di tale tratto di diverse (almeno due) strutture recettive/alberghiere e, per altro verso, la modalità della curva fosse in discesa, pari ad un tornate per ristrettezza di manovra e , soprattutto, posta sopra una scarpata con al fondo la presenza di abitazioni in edifici di uso civile. Non può, infatti, avvalersi – come si è già detto – (per escludere la propria responsabilità) della CP_29 presenza di un muro posto, pacificamente , dal condominio e del quale – nonostante le ricerche effettuate dal CT – il non ha dato alcuna informazione, a riprova evidentemente che CP_30 neppure ne avesse conoscenza quanto meno per verificarne la compatibilità e la liceità sotto il profilo edilizio/urbanistico. Quindi, quella presenza del muro non giova affatto a neppure a CP_29 voler valutare la condotta di quest'ultima magari puramente superficiale per aver ritenuto quel muro sufficiente allo scopo (fatto ovviamente da escludere, come dimostra l'evento disastroso nonché la stessa simulazione sperimentale), visto che non ha neppure provato di averne conoscenza presso i propri uffici.
Di fronte a tale situazione di oggettiva pericolosità, non può di certo ascriversi a caso fortuito (per come sopra descritto) l'evento, nonostante la con-causalità di altre condotte ormai accertate in via definitiva (l'abnormità della condotta di guida del conducente del pullman e l'insufficienza dell'impianto frenante). Inoltre, dopo aver già sottolineato come le norme squisitamente tecniche – che individuano cioè le singole barriere in relazione alla tipologia di strade e di traffico - possono essere parametri di riferimento per valutare la già indicata diligenza che ad un custode di cosa oggettivamente pericolosa si esige (a prescindere dalla diretta applicabilità delle stesse), il ragionamento che è chiesto a questo Collegio è quello fondato sul principio del “più probabile che non”. Ed applicando tale principio, osservato lo schema chiaro e netto che l'elaborato peritale – stante le diverse simulazioni effettuate – mette a disposizione di questo Collegio, escluso il muro suddetto, si evince che in soli tre casi (come già più volte evidenziato) l'evento si sarebbe comunque verificato (vale a dire impatto con conseguente caduta), fondati però su presupposti che in realtà non rispondono alle caratteristiche del caso concreto in esame, profilo quest'ultimo che più volte la Corte di Legittimità, nel disporre il rinvio, ha invece indicato come assoluto presupposto di ogni ragionamento tecnico e giuridico. Non si può, infatti, prendere in considerazione un mezzo diverso da quello esistente all'epoca e con le caratteristiche di quello protagonista dell'incidente; come non si può ritenere di far ricorso a barriere caratterizzate da una minima e comunque non adeguata capacità di offrire sicurezza. Del resto, ancora a riprova delle specifiche esigenze di quella viabilità, vi è l'apposizione ad opera dell'ente comunale di particolari e rafforzate barriere in altri tratti pure caratterizzati da pericolosità lungo quella via semicentrale della città, a dimostrazione dunque della sopravvenuta attenzione a quel tipo di pericolo così peculiare quale è l'altezza della scarpata in fondo alla quale sono state costruite civili abitazioni.
Nella catena causale, pertanto, è certamente intervenuta la condotta omissiva di che CP_29 se solo avesse attenzionato quella viabilità – come descritta- avrebbe dovuto e potuto apporre almeno una delle molteplici barriere già esistenti all'epoca del sinistro sì da evitare quest'ultimo con l'impatto rovinasse lungo la scarpata o, quanto meno e come ha indicato la Corte di Legittimità, avrebbe potuto almeno limitarne gli effetti disastrosi.
Non risulta, invece, che alcuna di queste scelte tecniche avrebbe potuto portare ad un ribaltamento del mezzo, sicchè vi erano certamente più opzioni tecniche tra le quali scegliere per mettere in sicurezza quel tratto di strada la cui peculiarità si coglieva immediatamente, non foss'altro – come si è detto – per la sua configurazione in discesa, per la natura di tornante per un curva che “guardava” verso una scarpata che, a prescindere dalla sua percentuale di inclinazione, certamente aveva già all'epoca situate a valle civili abitazioni, tanto è vero che il mezzo, nel precipitare, si è fermato sostanzialmente nel giardino condominiale di uno di tali edifici. La Corte, quindi, condivide gli esiti dell'accertamento tecnico – come sopra riportati – perché scientificamente sostenuti e rispettosi, per la parte che interessa, dei criteri e degli strumenti all'epoca del fatto a disposizione di CP_29
Ne consegue che, in questo giudizio di rinvio, ferme restando le responsabilità già acclarate, va dichiarata la concorrente responsabilità di con e con la CP_29 CP_34 [...] quanto a tali due parti nella misura accertata con Controparte_32 la sentenza del Tribunale di Roma n.16105/2011, nella causazione dei danni patiti dagli attori in riassunzione elencati in epigrafe.
Restano, ovviamente, assorbite tutte le questioni di cui all'art. 2043 C.C., pure invocato dagli originari attori.
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I ricorrenti in riassunzione e hanno chiesto la rifusione delle spese per i gradi di giudizio, CP_38 con distrazione in favore dell'Avv. Massimo Manfredonia, dichiaratosi antistatario. Segnatamente, con apposita nota gli attori hanno indicato sia i compensi professionali – indicando che la causa ha un valore indeterminabile ed è di particolare importanza – sia le spese vive sostenute sia per il giudizio di legittimità, sia per il giudizio di rinvio, allegando documentazione a riprova delle spese già effettuate e di quelle da effettuarsi, queste ultime in particolare relative alle consulenze di parte per le quali sono depositati i preventivi complessivi. Ritiene la Corte che, in ragione dell'esito complessivo del giudizio di legittimità, per quest'ultimo le spese tra le parti devono essere integralmente compensate. Quanto, invece, al presente giudizio di rinvio, senz'altro le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo parametri medi, tenuto conto effettivamente della peculiarità della vicenda processuale e del “petitum” – relativo all'”an” – che impone un valore indeterminabile. Per questo motivo, l'indicazione dell'Avv. Manfredonia – per un compenso pari ad Euro 20.119,00 è senz'altro condivisibile. Non può invece riconoscersi l'aumento richiesto (che conduce ad Euro 94.559,00) per la molteplicità delle posizioni, atteso che davvero in questo caso la difesa è stata assolutamente identica e senza alcun impegno differenziato, neppure per gli adempimenti di rito, sicchè vista la discrezionalità dell'organo giudicante sul punto non può procedersi nel senso richiesto. A sostegno, peraltro, di tale invocazione, il difensore dei ricorrenti in riassunzione pone – oltre alla vicenda umana, in realtà estranea a tale profilo – la molteplicità di adempimenti durante il giudizio e, quindi, anche la sua durata. A tale proposito, allora, giova richiamare l'illustrazione che questo Collegio ha sopra fornito circa la
“ragioni” della durata e degli adempimenti risultati necessari, alcuni di questi ultimi dettati dalle iniziative dello stesso difensore dei ricorrenti e risultate poi non meritevoli di accoglimento, sicchè non se ne può tener conto ai fini di una valutazione per maggior impegno dettato dalla controparte.
Per le spese vive – indicate in Euro 113,24 (per spese di notifica e ritiro atto), Euro 804,00 (iscrizione a ruolo) ed Euro 41.059,26 (per i compensi ai CTP, con riscontro del pagamento degli acconti e per il residuo del debito a carico dei ricorrenti in riassunzione in ragione del preventivo allegato) – l'importo complessivo è pari ad Euro 41.976,50. Non può, invece, dirsi rimborsabile quanto indicato dal difensore quale spesa per recarsi presso la capitale turca, non essendovi alcuna prova della indispensabilità di tale attività e, comunque, di un nesso tra tale trasferta e l'impegno difensivo nel giudizio, sì da non poter essere evitata come spesa indispensabile.
Quanto alle spese di CT, queste restano interamente a carico di come già liquidate CP_29 con separato decreto.
Nulla deve disporsi per le spese con riguardo alle parti rimaste contumaci.
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Residua, a questo punto, la delibazione in ordine all'istanza ex art. 96 comma 3 CPC formulata ancora negli atti difensivi finali dagli originari attori.
Ritiene la Corte che nella fattispecie non può dirsi sussistente un abuso del processo od un comportamento negligente da parte di CP_29
Tale profilo, infatti, appare da escludersi proprio alla luce della molteplicità dei gradi di giudizio nonché della necessità di un approfondito accertamento tecnico d'ufficio, unitamente alla indubbia sussistenza di aspetti particolarmente controversi tra le parti, sicchè davvero non possono individuarsi i presupposti invocati.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, così provvede:
1) dichiara la concorrente responsabilità di con e con la CP_29 CP_34 [...] quanto a tali due parti nella misura Controparte_32 accertata con la sentenza del Tribunale di Roma n.16105/2011, nella causazione dei danni patiti dagli attori in riassunzione elencati in epigrafe nonché da CP_38
2) Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità;
3) Condanna alla rifusione, in favore dei ricorrenti in riassunzione e di CP_29 CP_38
alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio, spese che si liquidano in Euro 20.119,00
[...] oltre IVA e CAP e rimborso spese generali come per legge nonché in Euro 41.059,26 per spese vive, con distrazione in favore dell'Avv. Massimo Manfredonia dichiaratosi antistatario;
4) Pone definitivamente a carico di le spese di CT, già liquidate con separato CP_29 decreto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024 IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gianna Maria Zannella (firma digitale)
IL CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Maria Delle Donne (firma digitale)