Art. 1.
Al Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito della viabilita' ordinaria, competono le seguenti attribuzioni:
a) assicurare l'armonico sviluppo della viabilita', coordinando le programmazioni predisposte dalle Amministrazioni e dagli Enti competenti per le classi di strade previste dall' articolo 1 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 ;
b) classificare e declassare le strade statali, provinciali e comunali, secondo le norme della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126 ;
c) costruire, sia direttamente che in concessione, le nuove strade non statali, in base a leggi speciali;
d) vigilare, a norma delle leggi vigenti sull'esecuzione dei lavori, con o senza contributo dello Stato, di costruzione, sistemazione e manutenzione delle strada non statali di uso pubblico;
e) sovraintendere all'attuazione delle leggi e del regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade di cui alle precedenti lettere c) e d),
f) fissare le direttive ed esercitare la sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni contenute nell' articolo 144, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , nonche' di tutte la altre norme concernenti il traffico e la segnaletica sulla autostrade, sulle strade statali e su tutte le altre strade di uso pubblico, adottando, nell'ambito delle leggi vigenti, i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle autostrade e strade medesime;
g) formare e tenere un elenco di tutte le strade non statali di uso pubblico. A tal fine gli enti proprietari sono tenuti a dare notizia al Ministero dei lavori pubblici delle strade che vengano incluse negli elenchi delle rispettive Amministrazioni;
h) predisporre e partecipare a studi, raccolta ed elaborazione di dati statistici, a prove sperimentali nella materia attinente alla tecnica delle costruzioni stradali, del traffico e della circolazione.
Al Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito della viabilita' ordinaria, competono le seguenti attribuzioni:
a) assicurare l'armonico sviluppo della viabilita', coordinando le programmazioni predisposte dalle Amministrazioni e dagli Enti competenti per le classi di strade previste dall' articolo 1 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 ;
b) classificare e declassare le strade statali, provinciali e comunali, secondo le norme della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126 ;
c) costruire, sia direttamente che in concessione, le nuove strade non statali, in base a leggi speciali;
d) vigilare, a norma delle leggi vigenti sull'esecuzione dei lavori, con o senza contributo dello Stato, di costruzione, sistemazione e manutenzione delle strada non statali di uso pubblico;
e) sovraintendere all'attuazione delle leggi e del regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade di cui alle precedenti lettere c) e d),
f) fissare le direttive ed esercitare la sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni contenute nell' articolo 144, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , nonche' di tutte la altre norme concernenti il traffico e la segnaletica sulla autostrade, sulle strade statali e su tutte le altre strade di uso pubblico, adottando, nell'ambito delle leggi vigenti, i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle autostrade e strade medesime;
g) formare e tenere un elenco di tutte le strade non statali di uso pubblico. A tal fine gli enti proprietari sono tenuti a dare notizia al Ministero dei lavori pubblici delle strade che vengano incluse negli elenchi delle rispettive Amministrazioni;
h) predisporre e partecipare a studi, raccolta ed elaborazione di dati statistici, a prove sperimentali nella materia attinente alla tecnica delle costruzioni stradali, del traffico e della circolazione.