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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/10/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
nella persona dei signori magistrati dott. NO PI Presidente
dott. Massimo Morandini Giudice
dott. NE FF Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 12 / 2024, e precisamente nel procedimento di
concordato preventivo n. 12-1/ / 2024 instaurato su ricorso di:
c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. ANDREA SERAGLIO FORTI;
DE
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento della procedura.
In data 2 aprile 2024 il debitore ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, con riserva di deposito della proposta e del piano, ai sensi dell'art. 44 c.c.i.i..
Con decreto del 24 aprile 2024, comunicato al debitore il 30 aprile 2024, questo
Tribunale ha fissato il termine di sessanta giorni ai sensi del cit. art. 44,
contestualmente nominando commissario giudiziale il dott. . Persona_1
pag. 1 di 10 Con istanza del 6 giugno 2024 il debitore ha chiesto una proroga del termine di sessanta giorni, successivamente concessa dal Tribunale con decreto del 17 giugno
2024.
Con deposito del 30 agosto 2024, ossia nel rispetto del termine assegnato (avendo il primo termine scadenza al 30 giugno 2024, tenendo presente che il 29 giugno 2024
era una domenica), il debitore ha depositato la proposta di concordato preventivo,
corredata del piano, delle attestazioni ex artt. 84, comma 5, 87, comma 3 e 88 c.c.i.i.,
oltre che della documentazione ex art. 39, commi 1 e 2, c.c.i.i.
Con provvedimento del 9 settembre 2024 il giudice relatore ha chiesto al commissario giudiziale di esprimere il suo parere ai sensi dell'art. 47 c.c.i.i..
Acquisito il parere del commissario giudiziale, con decreto dell'8/10 ottobre 2024
questo Tribunale ha disposto l'apertura del concordato preventivo del debitore,
assegnando termini per le votazioni e termine perentorio per il deposito della somma cauzionale per le spese di procedura. I termini del voto dei creditori sono stati in seguito a più riprese differiti, su successive istanze del commissario giudiziale –
presentate in ragione della prospettazione di una modifica della proposta e del piano da parte del debitore e dell'emissione di un atto di recupero fiscale di 400 mila euro da parte di – e finalmente rifissati dal 26 giugno 2025 al 3 luglio Controparte_1
2025.
Il deposito cauzionale è stato effettuato nel termine perentorio assegnato.
Il debitore ha in seguito depositato una prima integrazione alla proposta e al piano il pag. 2 di 10 • in data 18 giugno 2025 il commissario giudiziale ha depositato e comunicato al debitore, ai creditori e a tutti i soggetti interessati la propria relazione definitiva, ai sensi dell'art. 107, comma 6, c.c.i.i.;
• in data 4 luglio 2025, in esito alle votazioni, il commissario giudiziale ha depositato la propria relazione sull'esito della votazione ai sensi dell'art. 110
c.c.i.i..
A seguito di ciò, questo Tribunale ha pronunciato decreto di fissazione dell'udienza ex art. 48 c.c.i.i., il quale risulta notificato al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti, come da documentazione di riscontro depositata in atti dal debitore.
Non risultano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 48, comma 2, c.c.i.i..
2. Regolarità della procedura.
Secondo quanto riepilogato al paragrafo che precede, va riscontrata la regolarità
della procedura sino alle soglie del presente giudizio di omologazione, in concordanza con quanto già costantemente verificato nel corso della procedura da parte del Tribunale, del giudice delegato e del commissario giudiziale, e come confermato, da ultimo, dal commissario giudiziale nel suo parere motivato.
Va aggiunto che la debitrice – come risulta dalla consultazione del fascicolo e come da ultimo confermato dal commissario giudiziale – ha regolarmente ottemperato agli obblighi informativi periodici prescritti dal Tribunale, mediante la redazione e il deposito, a cadenza mensile, di rendicontazioni, preventivamente inviate al commissario giudiziale, corredate di aggiornate relazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ai fini anche della successiva iscrizione al registro delle imprese.
Ogni altra questione, per quanto afferente in senso lato anche al tema della regolarità
della procedura, verrà di seguito affrontata in punto di verifica dell'ammissibilità
della proposta di concordato.
pag. 3 di 10
3. Ammissibilità della proposta.
Fermo quanto già detto in punto di regolarità della procedura, in punto di ammissibilità della proposta non emergono rilievi rispetto a quanto già verificato da questo Tribunale in fase di apertura della procedura di concordato preventivo, e in particolare: si conferma, alla stregua di quanto pacificamente emerge dai dati contabili, che la debitrice non è qualificabile come imprenditore minore, non presentando congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, lettera d), c.c.i.i.; non vi sono dubbi in ordine alla competenza di questo Tribunale, che si radica in ragione della collocazione nel proprio circondario della sede legale della società debitrice risultante dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, c.c.i.i.; non vi sono rilievi quanto alla regolare assunzione e pubblicazione, ai sensi dell'art. 121 bis c.c.i.i., della decisione dell'accesso allo strumento di regolazione delle crisi, così come in seguito declinata nei contenuti della proposta e del piano di concordato preventivo, anche in riferimento alle successive modifiche, né quanto alla sottoscrizione della domanda di accesso ai sensi del medesimo articolo;
non sono emerse carenze nella documentazione presentata ai sensi dell'art. 39 c.c.i.i.; la domanda è corredata dalle positive relazioni di un professionista indipendente di cui agli artt. 84, comma 5, 87,
comma 3 e 88 c.c.i.i..
Quanto alla verifica della corretta predisposizione delle attestazioni in parola, le medesime risultano corrispondenti al tipo prefigurato dal legislatore, estendendosi in maniera strutturata e articolata su tutti i profili della indagine richiesta con spirito di completezza, e recando in maniera chiara e intellegibile l'illustrazione delle verifiche effettuate, della metodologia impiegata e dei criteri seguiti, senza mai appiattirsi sulle informazioni fornite dal debitore, bensì mirando a fornire una autonoma valutazione derivante da una parallela attività di verifica e controllo.
Non viene in rilievo alcuna ragione di critica sul piano metodologico, né emergono elementi di incongruenza o di illogicità delle valutazioni compiute dal professionista indipendente o delle motivazioni dal medesimo addotte a sostegno della sua analisi,
pag. 4 di 10 premendosi ricordare che, sul punto, compete a questo Tribunale un controllo non di merito, ma di metodo, riferito all'attendibilità del modus operandi seguito dal professionista stesso.
Le relazioni di attestazione appaiono pertanto idonee a svolgere la funzione che è
loro propria, ossia quella di fornire elementi di valutazione finalizzati a garantire la corretta formazione del consenso dei creditori.
4. Contenuti della proposta e del piano.
Il piano di concordato, così come successivamente integrato e modificato, prevede una continuità indiretta che si sviluppa nelle seguenti fasi:
1) affitto del ramo d'azienda finalizzato alla successiva cessione allo scopo di trasferire i rapporti di lavoro dipendente, salvaguardando il più possibile l'occupazione e contestualmente alleggerendo la struttura dei costi fissi;
2) incasso dei crediti commerciali e diversi esigibili;
3) incasso dei canoni derivanti dall'affitto del ramo d'azienda;
4) cessione dell'azienda comprensiva delle residue scorte di magazzino (come da proposta irrevocabile di RE ON 1855 S.r.l. e salvo esito migliorativo della procedura di vendita competitiva);
5) cessione dei beni mobili reperiti non compresi nel ramo d'azienda (contenuta nell'integrazione alla proposta ed al piano di concordato preventivo del 10 febbraio
2025);
6) cessione del contratto di leasing relativo all'impianto fotovoltaico;
7) apporto di finanza esterna.
Il piano concordatario proposto dal debitore evidenzia un attivo concordatario stimato in € 1.033.062 (€ 770.179 se si considera il pagamento della vendita del ramo d'azienda mediante accollo del debito verso dipendenti e del contratto di leasing sull'impianto fotovoltaico mediante accollo del debito residuo verso la società di leasing), e un passivo di € 4.460.252, comprensivo di spese di procedura da pagarsi al
100% in prededuzione. Si prevede la soddisfazione non integrale di alcuni creditori pag. 5 di 10 privilegiati generali e speciali con la degradazione al chirografo di parte del passivo privilegiato assistito da privilegio generale (per incapienza) e da privilegio speciale
(per mancanza del bene al quale si riferisce il privilegio speciale e per incapienza), e il pagamento parziale dei creditori chirografari assieme ai creditori privilegiati degradati, suddivisi in 4 classi.
Rimandando per maggiori dettagli agli atti del procedimento e, per una sintesi più
dettagliata, al parere da ultimo espresso dal curatore ai sensi dell'art. 48 c.c.i.i., il piano concordatario prevede il realizzo dell'attivo e la soddisfazione dei creditori nei seguenti termini:
a) operazioni di natura realizzativa dell'attivo sociale per complessivi €
1.033.062;
b) apporto di finanza esterna per € 486.300, che rende attuabile il concordato stesso (derivante per € 414.300 dal ricavato della vendita dell'immobile di proprietà della Sig.ra , già oggetto di contratto preliminare di Persona_2
compravendita, e per € 72.000 dal ricavato dalla cessione delle quote di proprietà della Sig.ra e del Sig. nella società Persona_2 Persona_3
E.R. Immobiliare S.r.l., già oggetto di contratto preliminare di compravendita di quote);
c) pagamento integrale delle spese di giustizia e dei costi che matureranno nel corso della procedura e dei crediti prededucibili per complessivi € 303.386;
d) pagamento integrale dei creditori privilegiati mobiliari ex art. 2751 bis c.c. per complessivi € 63.200;
e) pagamento integrale dei creditori privilegiati mobiliari ex artt. 2753, 2749, n. 1,
4, 7 c.c. per € 365.797;
f) pagamento parziale dei creditori privilegiati mobiliari ex artt. 2754, 2749, n. 8
c.c. per € 3.255;
g) soddisfacimento dei creditori privilegiati degradati e chirografari tramite apporto di finanza esterna per complessivi € 486.300, suddivisi nelle seguenti classi:
pag. 6 di 10 1) fornitori e residuali creditori chirografari, destinatari di un importo percentuale dell'apporto 1 (€ 450.300) pari a quanto residuato dalle ripartizioni alle classi 3 e 4, suddiviso in ragione del peso tra le classi 1 e
2, oltre a quanto dell'apporto 2 (€ 36.000) sarà residuato dalla distribuzione alla classe 3; ossia, secondo i dati attuali, del 4,58% dei loro crediti;
2) istituti di credito (garantiti da fideiussioni), destinatari di un importo percentuale dell'apporto 1 (€ 450.300) pari a quanto residuato dalle ripartizioni alle classi 3 e 4, suddiviso in ragione del peso tra le classi 1 e
2; ossia, secondo i dati attuali, del 4,08% dei loro crediti;
3) Erario e enti previdenziali per i crediti chirografari e per la parte dei crediti privilegiati degradata a chirografo, destinatari di un importo percentuale dell'apporto 1 (€ 450.300) pari al peso percentuale della classe rispetto alla sommatoria dei crediti ammessi rispetto alle prime 3
classi maggiorato di 15 punti percentuali, oltre a un importo percentuale dell'apporto 2 (€ 36.000) pari al peso percentuale della classe rispetto alla sommatoria dei crediti ammessi rispetto alle prime 3
classi, maggiorato di 15 punti;
ossia, secondo i dati attuali, del 18,10%
dei loro crediti;
4) soggetti collegati all'impresa, destinatari dello 0,01% dell'apporto 1 (€
450.300), ossia € 45,03.
h) ultimazione del concordato preventivo al 31 dicembre 2025.
Per la falcidia della massa del debito erariale, il debitore ha presentato una proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88 c.c.i.i..
5. Formazione delle classi.
La suddivisione in classi nei termini che precedono soddisfa gli obblighi posti dagli artt. 84, commi 5 e 7, e 85, commi 2 e 3 c.c.i.i..
pag. 7 di 10 Va poi annotato che, nel caso di specie, i creditori suddivisi in classi, secondo l'obbligo indicato dall'art. 85, comma 3, c.c.i.i. (ossia ad esclusione dei privilegiati soddisfatti integralmente nei termini di cui all'art. 109, comma 5, c.c.i.i.), sono soddisfatti mediante le risorse derivanti dalla finanza esterna, con ciò potendo il debitore derogare a quanto stabilito dall'art. 84, comma 6, c.c.i.i. (v. ultimo periodo detto comma).
Ciascuna classe raggruppa creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei, secondo il criterio indicato all'art. 2, lett. r), c.c.i.i..
Giova ricordare che il sindacato del giudice, sul punto, riguarda la razionalità e la coerenza delle scelte discrezionali del debitore, onerato di indicare nel piano concordatario, ai sensi dell'art. 87, lett. m), c.c.i.i., “i criteri di formazione”, il “valore dei rispettivi crediti” e, infine, gli “interessi di ciascuna classe”.
L'indagine giudiziale attiene alla logica dei criteri utilizzati e mira a verificare le ragioni di comune appartenenza dei crediti illustrate dal debitore. Se il criterio non è
bizzarro o discriminante, il merito delle ragioni giustificatrici della costruzione di una classe e della relativa diversificazione di trattamento rimane fuori dal perimetro del controllo del tribunale.
Orbene, nel caso di specie, non è dato rilevare alcun profilo di irrazionalità o incoerenza nella suddivisione dei creditori operata dal debitore, che appare al contrario aderente ad una distinzione tra gruppi di creditori già preesistente in correlazione, sul piano giuridico, alla distinzione tra creditori chirografari e privilegiati (e, ovviamente, tra questi ultimi, in ragione dei diverso grado di privilegio), nonché, sul piano economico e sociale, all'articolazione delle diverse posizioni di interesse orbitanti attorno alla gestione aziendale condotta dalla debitrice.
Il che esclude in radice ogni forma di artificiosità nella suddivisione in classi operata dalla debitrice, non essendo tanto meno dato di ritenere che essa sia ingiustificatamente discriminante, ovvero preordinata ad alterare il sistema di pag. 8 di 10 formazione del consenso, magari sterilizzando il dissenso dei creditori riottosi isolandoli in una classe selettiva e disomogenea.
6. Esito della votazione.
Come riferito dal commissario giudiziale nella sua relazione sull'esito delle operazioni di voto depositata il 4 luglio 2025, la proposta di concordato ha riportato il voto favorevole di tutte le classi votanti (ossia le classi 1, 2, 3). Viene altresì segnalata una maggioranza complessiva dei crediti ammessi al voto, con una percentuale del
92,31%.
Il concordato deve pertanto darsi per approvato, ai sensi dell'art. 109, comma 5,
c.c.i.i..
Non vi sono rilievi in ordine alla regolarità della procedura di voto, né sono emersi elementi che inducano a dubitare che l'espressione del voto sia stata libera e informata.
E' appena il caso di ricordare che la convenienza economica del piano e la previsione che esso potrà realizzarsi – in sintesi: la sua fattibilità economica – sono profili sottratti al sindacato del giudice e lasciati alla libera valutazione dei creditori.
In tal senso, i dati e le valutazioni forniti dal debitore, dal professionista indipendente attestatore e dal commissario giudiziale costituiscono la principale e più importante fonte di informazione per i creditori, mettendo ciascuno di essi nelle condizioni di apprezzare la convenienza e la fattibilità del piano e, dunque, di esprimere un voto adeguatamente informato (a fronte di una diligente lettura della documentazione disponibile, a cominciare dalla relazione particolareggiata del commissario giudiziale, e ferma l'autoresponsabilità di ciascuno di essi nell'approfondire i singoli aspetti).
7. Omologazione del concordato preventivo.
Quanto precede conduce all'omologazione del concordato preventivo di cui alla proposta del debitore, in assenza di opposizioni ex art. 48, comma 2, c.c.i.i., e non pag. 9 di 10 essendo dato rilevare da parte di questo collegio, anche sulla base della relazione del commissario giudiziale, profili di incompatibilità della proposta o del piano con norme inderogabili, né aspetti – rilevabili prima facie, magari per illogicità o palese intrinseca incongruenza dei dati riportati dal debitore – di manifesta irrealizzabilità
della proposta o di inidoneità del piano a perseguire gli obiettivi prefissati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda o eccezione respinta:
omologa il concordato preventivo di Parte_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 48, comma 5, c.c.i.i..
Trento, 8 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NE FF NO PI
pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12 febbraio 2025, e una seconda integrazione il 5 maggio 2025
Successivamente:
• in data 12 maggio 2025 il commissario giudiziale ha depositato la propria relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 105 c.c.i.i.;
• in data 21 maggio 2025 il commissario giudiziale ha provveduto ad inviare al debitore, ai creditori e a tutti i soggetti interessati la propria comunicazione illustrativa ai sensi dell'art. 107, comma 3, c.c.i.i., unitamente alla relazione ex art. 105 c.c.i.i.;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
nella persona dei signori magistrati dott. NO PI Presidente
dott. Massimo Morandini Giudice
dott. NE FF Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 12 / 2024, e precisamente nel procedimento di
concordato preventivo n. 12-1/ / 2024 instaurato su ricorso di:
c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. ANDREA SERAGLIO FORTI;
DE
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento della procedura.
In data 2 aprile 2024 il debitore ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, con riserva di deposito della proposta e del piano, ai sensi dell'art. 44 c.c.i.i..
Con decreto del 24 aprile 2024, comunicato al debitore il 30 aprile 2024, questo
Tribunale ha fissato il termine di sessanta giorni ai sensi del cit. art. 44,
contestualmente nominando commissario giudiziale il dott. . Persona_1
pag. 1 di 10 Con istanza del 6 giugno 2024 il debitore ha chiesto una proroga del termine di sessanta giorni, successivamente concessa dal Tribunale con decreto del 17 giugno
2024.
Con deposito del 30 agosto 2024, ossia nel rispetto del termine assegnato (avendo il primo termine scadenza al 30 giugno 2024, tenendo presente che il 29 giugno 2024
era una domenica), il debitore ha depositato la proposta di concordato preventivo,
corredata del piano, delle attestazioni ex artt. 84, comma 5, 87, comma 3 e 88 c.c.i.i.,
oltre che della documentazione ex art. 39, commi 1 e 2, c.c.i.i.
Con provvedimento del 9 settembre 2024 il giudice relatore ha chiesto al commissario giudiziale di esprimere il suo parere ai sensi dell'art. 47 c.c.i.i..
Acquisito il parere del commissario giudiziale, con decreto dell'8/10 ottobre 2024
questo Tribunale ha disposto l'apertura del concordato preventivo del debitore,
assegnando termini per le votazioni e termine perentorio per il deposito della somma cauzionale per le spese di procedura. I termini del voto dei creditori sono stati in seguito a più riprese differiti, su successive istanze del commissario giudiziale –
presentate in ragione della prospettazione di una modifica della proposta e del piano da parte del debitore e dell'emissione di un atto di recupero fiscale di 400 mila euro da parte di – e finalmente rifissati dal 26 giugno 2025 al 3 luglio Controparte_1
2025.
Il deposito cauzionale è stato effettuato nel termine perentorio assegnato.
Il debitore ha in seguito depositato una prima integrazione alla proposta e al piano il pag. 2 di 10 • in data 18 giugno 2025 il commissario giudiziale ha depositato e comunicato al debitore, ai creditori e a tutti i soggetti interessati la propria relazione definitiva, ai sensi dell'art. 107, comma 6, c.c.i.i.;
• in data 4 luglio 2025, in esito alle votazioni, il commissario giudiziale ha depositato la propria relazione sull'esito della votazione ai sensi dell'art. 110
c.c.i.i..
A seguito di ciò, questo Tribunale ha pronunciato decreto di fissazione dell'udienza ex art. 48 c.c.i.i., il quale risulta notificato al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti, come da documentazione di riscontro depositata in atti dal debitore.
Non risultano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 48, comma 2, c.c.i.i..
2. Regolarità della procedura.
Secondo quanto riepilogato al paragrafo che precede, va riscontrata la regolarità
della procedura sino alle soglie del presente giudizio di omologazione, in concordanza con quanto già costantemente verificato nel corso della procedura da parte del Tribunale, del giudice delegato e del commissario giudiziale, e come confermato, da ultimo, dal commissario giudiziale nel suo parere motivato.
Va aggiunto che la debitrice – come risulta dalla consultazione del fascicolo e come da ultimo confermato dal commissario giudiziale – ha regolarmente ottemperato agli obblighi informativi periodici prescritti dal Tribunale, mediante la redazione e il deposito, a cadenza mensile, di rendicontazioni, preventivamente inviate al commissario giudiziale, corredate di aggiornate relazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ai fini anche della successiva iscrizione al registro delle imprese.
Ogni altra questione, per quanto afferente in senso lato anche al tema della regolarità
della procedura, verrà di seguito affrontata in punto di verifica dell'ammissibilità
della proposta di concordato.
pag. 3 di 10
3. Ammissibilità della proposta.
Fermo quanto già detto in punto di regolarità della procedura, in punto di ammissibilità della proposta non emergono rilievi rispetto a quanto già verificato da questo Tribunale in fase di apertura della procedura di concordato preventivo, e in particolare: si conferma, alla stregua di quanto pacificamente emerge dai dati contabili, che la debitrice non è qualificabile come imprenditore minore, non presentando congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, lettera d), c.c.i.i.; non vi sono dubbi in ordine alla competenza di questo Tribunale, che si radica in ragione della collocazione nel proprio circondario della sede legale della società debitrice risultante dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, c.c.i.i.; non vi sono rilievi quanto alla regolare assunzione e pubblicazione, ai sensi dell'art. 121 bis c.c.i.i., della decisione dell'accesso allo strumento di regolazione delle crisi, così come in seguito declinata nei contenuti della proposta e del piano di concordato preventivo, anche in riferimento alle successive modifiche, né quanto alla sottoscrizione della domanda di accesso ai sensi del medesimo articolo;
non sono emerse carenze nella documentazione presentata ai sensi dell'art. 39 c.c.i.i.; la domanda è corredata dalle positive relazioni di un professionista indipendente di cui agli artt. 84, comma 5, 87,
comma 3 e 88 c.c.i.i..
Quanto alla verifica della corretta predisposizione delle attestazioni in parola, le medesime risultano corrispondenti al tipo prefigurato dal legislatore, estendendosi in maniera strutturata e articolata su tutti i profili della indagine richiesta con spirito di completezza, e recando in maniera chiara e intellegibile l'illustrazione delle verifiche effettuate, della metodologia impiegata e dei criteri seguiti, senza mai appiattirsi sulle informazioni fornite dal debitore, bensì mirando a fornire una autonoma valutazione derivante da una parallela attività di verifica e controllo.
Non viene in rilievo alcuna ragione di critica sul piano metodologico, né emergono elementi di incongruenza o di illogicità delle valutazioni compiute dal professionista indipendente o delle motivazioni dal medesimo addotte a sostegno della sua analisi,
pag. 4 di 10 premendosi ricordare che, sul punto, compete a questo Tribunale un controllo non di merito, ma di metodo, riferito all'attendibilità del modus operandi seguito dal professionista stesso.
Le relazioni di attestazione appaiono pertanto idonee a svolgere la funzione che è
loro propria, ossia quella di fornire elementi di valutazione finalizzati a garantire la corretta formazione del consenso dei creditori.
4. Contenuti della proposta e del piano.
Il piano di concordato, così come successivamente integrato e modificato, prevede una continuità indiretta che si sviluppa nelle seguenti fasi:
1) affitto del ramo d'azienda finalizzato alla successiva cessione allo scopo di trasferire i rapporti di lavoro dipendente, salvaguardando il più possibile l'occupazione e contestualmente alleggerendo la struttura dei costi fissi;
2) incasso dei crediti commerciali e diversi esigibili;
3) incasso dei canoni derivanti dall'affitto del ramo d'azienda;
4) cessione dell'azienda comprensiva delle residue scorte di magazzino (come da proposta irrevocabile di RE ON 1855 S.r.l. e salvo esito migliorativo della procedura di vendita competitiva);
5) cessione dei beni mobili reperiti non compresi nel ramo d'azienda (contenuta nell'integrazione alla proposta ed al piano di concordato preventivo del 10 febbraio
2025);
6) cessione del contratto di leasing relativo all'impianto fotovoltaico;
7) apporto di finanza esterna.
Il piano concordatario proposto dal debitore evidenzia un attivo concordatario stimato in € 1.033.062 (€ 770.179 se si considera il pagamento della vendita del ramo d'azienda mediante accollo del debito verso dipendenti e del contratto di leasing sull'impianto fotovoltaico mediante accollo del debito residuo verso la società di leasing), e un passivo di € 4.460.252, comprensivo di spese di procedura da pagarsi al
100% in prededuzione. Si prevede la soddisfazione non integrale di alcuni creditori pag. 5 di 10 privilegiati generali e speciali con la degradazione al chirografo di parte del passivo privilegiato assistito da privilegio generale (per incapienza) e da privilegio speciale
(per mancanza del bene al quale si riferisce il privilegio speciale e per incapienza), e il pagamento parziale dei creditori chirografari assieme ai creditori privilegiati degradati, suddivisi in 4 classi.
Rimandando per maggiori dettagli agli atti del procedimento e, per una sintesi più
dettagliata, al parere da ultimo espresso dal curatore ai sensi dell'art. 48 c.c.i.i., il piano concordatario prevede il realizzo dell'attivo e la soddisfazione dei creditori nei seguenti termini:
a) operazioni di natura realizzativa dell'attivo sociale per complessivi €
1.033.062;
b) apporto di finanza esterna per € 486.300, che rende attuabile il concordato stesso (derivante per € 414.300 dal ricavato della vendita dell'immobile di proprietà della Sig.ra , già oggetto di contratto preliminare di Persona_2
compravendita, e per € 72.000 dal ricavato dalla cessione delle quote di proprietà della Sig.ra e del Sig. nella società Persona_2 Persona_3
E.R. Immobiliare S.r.l., già oggetto di contratto preliminare di compravendita di quote);
c) pagamento integrale delle spese di giustizia e dei costi che matureranno nel corso della procedura e dei crediti prededucibili per complessivi € 303.386;
d) pagamento integrale dei creditori privilegiati mobiliari ex art. 2751 bis c.c. per complessivi € 63.200;
e) pagamento integrale dei creditori privilegiati mobiliari ex artt. 2753, 2749, n. 1,
4, 7 c.c. per € 365.797;
f) pagamento parziale dei creditori privilegiati mobiliari ex artt. 2754, 2749, n. 8
c.c. per € 3.255;
g) soddisfacimento dei creditori privilegiati degradati e chirografari tramite apporto di finanza esterna per complessivi € 486.300, suddivisi nelle seguenti classi:
pag. 6 di 10 1) fornitori e residuali creditori chirografari, destinatari di un importo percentuale dell'apporto 1 (€ 450.300) pari a quanto residuato dalle ripartizioni alle classi 3 e 4, suddiviso in ragione del peso tra le classi 1 e
2, oltre a quanto dell'apporto 2 (€ 36.000) sarà residuato dalla distribuzione alla classe 3; ossia, secondo i dati attuali, del 4,58% dei loro crediti;
2) istituti di credito (garantiti da fideiussioni), destinatari di un importo percentuale dell'apporto 1 (€ 450.300) pari a quanto residuato dalle ripartizioni alle classi 3 e 4, suddiviso in ragione del peso tra le classi 1 e
2; ossia, secondo i dati attuali, del 4,08% dei loro crediti;
3) Erario e enti previdenziali per i crediti chirografari e per la parte dei crediti privilegiati degradata a chirografo, destinatari di un importo percentuale dell'apporto 1 (€ 450.300) pari al peso percentuale della classe rispetto alla sommatoria dei crediti ammessi rispetto alle prime 3
classi maggiorato di 15 punti percentuali, oltre a un importo percentuale dell'apporto 2 (€ 36.000) pari al peso percentuale della classe rispetto alla sommatoria dei crediti ammessi rispetto alle prime 3
classi, maggiorato di 15 punti;
ossia, secondo i dati attuali, del 18,10%
dei loro crediti;
4) soggetti collegati all'impresa, destinatari dello 0,01% dell'apporto 1 (€
450.300), ossia € 45,03.
h) ultimazione del concordato preventivo al 31 dicembre 2025.
Per la falcidia della massa del debito erariale, il debitore ha presentato una proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88 c.c.i.i..
5. Formazione delle classi.
La suddivisione in classi nei termini che precedono soddisfa gli obblighi posti dagli artt. 84, commi 5 e 7, e 85, commi 2 e 3 c.c.i.i..
pag. 7 di 10 Va poi annotato che, nel caso di specie, i creditori suddivisi in classi, secondo l'obbligo indicato dall'art. 85, comma 3, c.c.i.i. (ossia ad esclusione dei privilegiati soddisfatti integralmente nei termini di cui all'art. 109, comma 5, c.c.i.i.), sono soddisfatti mediante le risorse derivanti dalla finanza esterna, con ciò potendo il debitore derogare a quanto stabilito dall'art. 84, comma 6, c.c.i.i. (v. ultimo periodo detto comma).
Ciascuna classe raggruppa creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei, secondo il criterio indicato all'art. 2, lett. r), c.c.i.i..
Giova ricordare che il sindacato del giudice, sul punto, riguarda la razionalità e la coerenza delle scelte discrezionali del debitore, onerato di indicare nel piano concordatario, ai sensi dell'art. 87, lett. m), c.c.i.i., “i criteri di formazione”, il “valore dei rispettivi crediti” e, infine, gli “interessi di ciascuna classe”.
L'indagine giudiziale attiene alla logica dei criteri utilizzati e mira a verificare le ragioni di comune appartenenza dei crediti illustrate dal debitore. Se il criterio non è
bizzarro o discriminante, il merito delle ragioni giustificatrici della costruzione di una classe e della relativa diversificazione di trattamento rimane fuori dal perimetro del controllo del tribunale.
Orbene, nel caso di specie, non è dato rilevare alcun profilo di irrazionalità o incoerenza nella suddivisione dei creditori operata dal debitore, che appare al contrario aderente ad una distinzione tra gruppi di creditori già preesistente in correlazione, sul piano giuridico, alla distinzione tra creditori chirografari e privilegiati (e, ovviamente, tra questi ultimi, in ragione dei diverso grado di privilegio), nonché, sul piano economico e sociale, all'articolazione delle diverse posizioni di interesse orbitanti attorno alla gestione aziendale condotta dalla debitrice.
Il che esclude in radice ogni forma di artificiosità nella suddivisione in classi operata dalla debitrice, non essendo tanto meno dato di ritenere che essa sia ingiustificatamente discriminante, ovvero preordinata ad alterare il sistema di pag. 8 di 10 formazione del consenso, magari sterilizzando il dissenso dei creditori riottosi isolandoli in una classe selettiva e disomogenea.
6. Esito della votazione.
Come riferito dal commissario giudiziale nella sua relazione sull'esito delle operazioni di voto depositata il 4 luglio 2025, la proposta di concordato ha riportato il voto favorevole di tutte le classi votanti (ossia le classi 1, 2, 3). Viene altresì segnalata una maggioranza complessiva dei crediti ammessi al voto, con una percentuale del
92,31%.
Il concordato deve pertanto darsi per approvato, ai sensi dell'art. 109, comma 5,
c.c.i.i..
Non vi sono rilievi in ordine alla regolarità della procedura di voto, né sono emersi elementi che inducano a dubitare che l'espressione del voto sia stata libera e informata.
E' appena il caso di ricordare che la convenienza economica del piano e la previsione che esso potrà realizzarsi – in sintesi: la sua fattibilità economica – sono profili sottratti al sindacato del giudice e lasciati alla libera valutazione dei creditori.
In tal senso, i dati e le valutazioni forniti dal debitore, dal professionista indipendente attestatore e dal commissario giudiziale costituiscono la principale e più importante fonte di informazione per i creditori, mettendo ciascuno di essi nelle condizioni di apprezzare la convenienza e la fattibilità del piano e, dunque, di esprimere un voto adeguatamente informato (a fronte di una diligente lettura della documentazione disponibile, a cominciare dalla relazione particolareggiata del commissario giudiziale, e ferma l'autoresponsabilità di ciascuno di essi nell'approfondire i singoli aspetti).
7. Omologazione del concordato preventivo.
Quanto precede conduce all'omologazione del concordato preventivo di cui alla proposta del debitore, in assenza di opposizioni ex art. 48, comma 2, c.c.i.i., e non pag. 9 di 10 essendo dato rilevare da parte di questo collegio, anche sulla base della relazione del commissario giudiziale, profili di incompatibilità della proposta o del piano con norme inderogabili, né aspetti – rilevabili prima facie, magari per illogicità o palese intrinseca incongruenza dei dati riportati dal debitore – di manifesta irrealizzabilità
della proposta o di inidoneità del piano a perseguire gli obiettivi prefissati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda o eccezione respinta:
omologa il concordato preventivo di Parte_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 48, comma 5, c.c.i.i..
Trento, 8 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NE FF NO PI
pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12 febbraio 2025, e una seconda integrazione il 5 maggio 2025
Successivamente:
• in data 12 maggio 2025 il commissario giudiziale ha depositato la propria relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 105 c.c.i.i.;
• in data 21 maggio 2025 il commissario giudiziale ha provveduto ad inviare al debitore, ai creditori e a tutti i soggetti interessati la propria comunicazione illustrativa ai sensi dell'art. 107, comma 3, c.c.i.i., unitamente alla relazione ex art. 105 c.c.i.i.;