Decreto cautelare 21 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02762/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2025, proposto dall’Associazione Lav-Lega Anti Vivisezione Ets e dall’Associazione Lndc Animal Protection, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Pezone e Herbert Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Susanna Bufardeci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
- il Comune di Porto Empedocle, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
del dott. Vincenzo Costa e della soc. Grasso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- della Determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 218 del 16.11.2024, avente ad oggetto “ Affidamento diretto servizio di intervento di tele-narcosi per cattura animali vaganti nel Comune di Porto Empedocle – CIG: B44DF18530. Proposta di Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 228 del 16-11-2024 ” (pubblicato all’albo pretorio del Comune dal 18 novembre 2025 al 3 dicembre 2025);
- della Determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 219 del 16.11.2024 avente ad oggetto “Affidamento diretto servizio di trasporto e smaltimento di carcasse animali di razza caprina. Proposta di Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 229 del 16-11-2024 ” (pubblicato all’albo pretorio del Comune dal 18 novembre 2025 al 3 dicembre 2025);
- dell’Ordinanza Sindacale n. 25 del 18.11.2024 Registro Generale n. 134 del 18.11.2024 avente ad oggetto “ Interdizione circolazione pedonale e veicolare del quartiere Ciuccafa per il prelevamento in sicurezza di animali selvatici il 19.11.2024 alle ore 15 ” (pubblicato all’albo pretorio del Comune dal 18 novembre 2025 al 3 dicembre 2025);
- di tutti gli atti di interlocuzione con gli uffici sanitari dell’ASP Agrigento di cui si parla nelle determinazioni nn. 218/2024 e 219/2024, nonché degli “ ulteriori provvedimenti definiti con l’ASP ” di cui si parla nell’ordinanza sindacale n. 25 del 18.11.2024, nonché dell’eventuale parere positivo rilasciato dall’ASP rispetto a tutti i provvedimenti impugnati;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi, consequenziali, e comunque collegati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;
Visto il decreto cautelare n. 40 del 21.1.2025, con il quale è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche, proposta in via incidentale da parte ricorrente, quanto alle determinazioni nn. 218/2024 e 219/2024, limitatamente alla previsione dell’abbattimento degli animali eventualmente catturati;
Vista l’ordinanza cautelare n. 87 del 13.2.2025 che ha accolto l’istanza, interinalmente proposta da parte ricorrente, di sospensione dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati con riferimento alle determinazioni nn. 218/2024 e 219/2024, limitatamente alla previsione dell’abbattimento degli animali eventualmente catturati, e ha disposto adempimenti istruttori a carico delle parti intimate quali resistenti, adempiuti dall’A.S.L. con il deposito documentale del 23.9.2025 successivo alla sua costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa EN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, notificato il 20.1.2025 e depositato nella medesima data, le associazioni ricorrenti, quali enti rappresentativi statutariamente di interessi legittimi diffusi a tutela dell’ambiente e degli animali, hanno impugnato le determinazioni adottate dal Comune di Porto Empedocle in relazione ad animali di razza caprina “ vaganti di dubbia provenienza, nello specifico capre selvatiche, nel quartiere denominato Ciuccafa ”.
In particolare, si espone quanto segue:
a) con le determinazioni n. 218 e n. 219 del 16.11.2024 il Comune, partendo dalla premessa “ che pervengono a questo Comune segnalazioni in merito alla presenza di animali vaganti di dubbia provenienza, nello specifico capre selvatiche, nel quartiere denominato “Ciuccafa; che la presenza degli animali in questione potrebbe arrecare nocumento per la pubblica incolumità di persone e danni a cose, e pertanto necessita un immediato intervento per una soluzione definitiva ”, a seguito dell’“ interlocuzione avuta con gli uffici sanitari dell’ASP ” ha adottato “ una procedura che di seguito si esplicita:
- Gli animali vaganti dovranno essere individuati a seguito di sopralluogo tecnico di un Veterinario abilitato alla Tele-Narcosi e successivamente sedati con dardo anestetico;
- Gli stessi animali dovranno essere trasportati presso una struttura che provvederà al loro abbattimento;
- In ultimo gli stessi animali dovranno essere trasportati dalla struttura dove avverrà l’abbattimento presso impianto adeguato dove verrà eseguito e certificato lo smaltimento ”.
Con le citate determine il Comune ha affidato ad un medico veterinario il compito di effettuare la tele-narcosi per la cattura degli animali vaganti, e ad una società il compito di trasporto, abbattimento e smaltimento di carcasse animali di razza caprina. L’A.S.L., in seguito alla sua costituzione in giudizio e in adempimento all’ordine istruttorio disposto dal Collegio nell’ordinanza cautelare n. 87/2025, ha depositato la nota del 30.1.2025 nella quale ripercorre le interlocuzioni avute con il Comune prima dell’adozione delle determinazioni gravate, ed i fatti che hanno mosso all’attivazione in tale senso le PP.AA. intimate.
b) con l’ordinanza n. 25 del 18.11.2024, pure oggetto di impugnazione, il Comune ha disposto l’“ Interdizione circolazione pedonale e veicolare del quartiere Ciuccafa per il prelevamento in sicurezza di animali selvatici il 19.11.2024 dalle ore 9:00 alle ore 15 ”, “ CONSIDERATO… Che i predetti animali verranno catturati ed identificati per gli ulteriori provvedimenti definiti con l'Asp Dipartimento Prevenzione Veterinaria, sentita previamente alla adozione della presente ”.
c) in data 20.11.2024, con l’ordinanza sindacale n. 26, non oggetto di impugnazione, il Comune ha modificato la propria precedente determinazione “ considerato che le predette istanze, anche alla luce delle diverse richieste pervenute in favore del mantenimento in vita dei predetti animali, in un luogo sicuro e idoneo, meritano di poter essere accolte ”. In definitiva, il Comune ha deciso di affidare le due capre che sono state catturate in esecuzione della precedente ordinanza all’associazione a tutela degli animali che si era resa disponibile ad accoglierle e custodirle, in luogo del disposto abbattimento.
2. Il gravame degli atti sopra citati è affidato ai seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Eccesso di potere; difetto di istruttoria; violazione del principio di proporzionalità; violazione art. 9 costituzione; violazione art. 13 Trattato U.E .”. Le Associazioni ricorrenti censurano il disposto abbattimento degli animali smarriti e dalla provenienza incerta, in quanto misura sproporzionata rispetto al “ pericolo alla pubblica incolumità di persone e danni a cose ” rappresentato nei provvedimenti gravati. In particolare, la misura più drastica è stata disposta senza alcun accertamento sullo stato di salute degli animali coinvolti.
2.2. “ Violazione artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000; incompletezza del procedimento; eccesso di potere sotto diverso profilo ”. Secondo le associazioni ricorrenti il Comune avrebbe dovuto proporre e far redigere un Piano di monitoraggio e controllo degli animali, nel rispetto degli artt. 19 e 19- ter della L. n. 157/1992 e previa sottoposizione del piano alle autorità preposte (ISPRA).
2.3. “ Eccesso di potere per contraddittorietà; intrinseca ed estrinseca e per perplessità e lacunosità dell’istruttoria ”. L’illegittimità degli atti impugnati sarebbe evidente dallo svolgimento dell’iter procedimentale che presenterebbe evidenti lacune istruttorie. In particolare, dalle determine gravate emerge che l’A.S.P. e il Comune abbiano avuto una non meglio precisata “interlocuzione”, che illegittimamente non si è esplicitata in atti formali. Inoltre, sarebbe da ravvisare una figura sintomatica di contraddittorietà tra atti e provvedimenti consequenziali, in quanto dalle due Determinazioni nn. 218 e 219 si evince come l’azienda sanitaria abbia solamente prescritto la telenarcosi e la cattura, abbattimento e trasporto degli animali, mentre nell’Ordinanza n. 25 del 18-11-2024 vi è un riferimento a “ ulteriori provvedimenti ”, non meglio indicati.
2.4. “ Violazione dell’art. 19 l. n. 157/1992; incompetenza ”. Il Comune sarebbe incompetente ad adottare le determinazioni impugnate, in quanto il controllo delle specie di fauna selvatica rientra nelle competenze delle Regioni.
3. Il Comune intimato quale resistente e i controinteressati intimati non si sono costituiti in giudizio.
4. Si è costituta in giudizio l’A.S.L., che in data 23.9.2025 ha depositato nel fascicolo processuale documenti attestanti fatti sopravvenuti all’adozione dei provvedimenti gravati e, con memoria in data 5.10.2025, ha sollevato una preliminare eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per carenza di interesse ad agire, in quanto l’ordinanza n. 26 del 2024, prodotta in giudizio e non impugnata, avrebbe superato le precedenti determinazioni del Comune le quali avrebbero, di conseguenza, cessato di produrre effetti prima della notifica del ricorso avvenuta in data 20.1.2025. Parte ricorrente ha replicato anche in punto di rito con la memoria del 16.10.2025.
5. All’udienza pubblica del 6 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile, in parziale accoglimento dell’eccezione di parte resistente, con riferimento alla sola ordinanza n. 25/2024.
L’ordinanza n. 26/2024 ha modificato la precedente ordinanza n. 25/2024, disponendo la custodia degli animali in luogo all’abbattimento delle due capre catturate in seguito alle disposizioni impartite dalle determinazioni nn. 218 e 219 del 16.11.2024.
Tuttavia queste ultime non sono state né revocate né annullate dal Comune e sono da ritenersi efficaci, atteso che hanno ad oggetto un numero indeterminato di capi dispersi e privi di provenienza certa e che non riportano un termine di efficacia.
Pertanto, le ricorrenti non avevano interesse a impugnare l’ordinanza n. 26/2024 al momento della presentazione del ricorso, notificato in data 20.1.2025, tuttavia conservano interesse in relazione all’impugnazione delle determinazioni nn. 218 e 219 del 16.11.2024 e dell’ordinanza n. 25/2024, nella parte in cui richiama i contenuti di quest’ultime con riferimento agli animali selvatici potenzialmente catturabili e abbattibili sul territorio comunale, con le modalità disposte dalle citate determinazioni.
2. Per quanto riguarda il merito della misura della cattura e dell’abbattimento disposta con le determinazioni nn. 218 e 219 del 16.11.2024 dal Comune in casi generalizzati di cattura di capre selvatiche vaganti e prive di tracciabilità, va innanzitutto chiarita l’infondatezza del quarto motivo di doglianza riguardante il preliminare aspetto della competenza all’esercizio del potere in capo all’ente locale.
I Comuni hanno ampie competenze sul benessere degli animali e sui conseguenti interventi che coinvolgono quelli selvatici, come nel caso di specie, soprattutto quando la loro presenza sul territorio comunale può creare pericolo all’incolumità pubblica o all’incolumità degli animali stessi.
Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile e in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi e uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 150, all’articolo 3, afferma, tra l’altro, che i Comuni sono i soggetti pubblici deputati in via generale alla protezione degli animali in ogni impiego sul proprio territorio. Al Comune, dunque, spetta l’esercizio della funzione amministrativa di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, oltre ad avere competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica sul territorio comunale anche attraverso l’esercizio di poteri extra ordinem quali quelli di ordinanza ai sensi del T.U.E.L..
3. Per quanto riguarda il merito delle determinazioni impugnate deve essere accolto il primo motivo di doglianza.
Il Collegio reputa che il Comune di Porto Empedocle abbia esercitato il proprio potere discrezionale in modo illegittimo, attesa la violazione dei principi nazionali e sovranazionali che regolano la materia della tutela degli animali, anche selvatici.
Il Comune ha infatti disposto la misura dell’abbattimento esclusivamente sulla base di “ segnalazioni in merito alla presenza di animali vaganti di dubbia provenienza ” (riferimento rimasto del tutto generico e non circostanziato) e della valutazione per la quale “ la presenza degli animali in questione potrebbe arrecare nocumento per la pubblica incolumità di persone e danni a cose, e pertanto necessita un immediato intervento per una soluzione definitiva ”. Dalla scarna e inadeguata motivazione non è nemmeno possibile evincere la natura del pericolo alla pubblica incolumità paventato, quale necessario parametro di riferimento per valutare la misura del potere discrezionale esercitato e, in definitiva, la sua legittimità rispetto al parametro normativo. Inoltre, tale carenza assoluta di motivazione disvela la carenza di istruttoria, la cui evidenza si riscontra nel resoconto fornito dall’A.S.L. nella nota n. 18621 del 30.1.2025 nella quale si evince che l’Azienda sanitaria è stata resa edotta della problematica degli animali vaganti dal dicembre 2023. L’A.S.L. ha prospettato al Comune le diverse soluzioni normativamente previste, tra cui l’abbattimento con distruzione delle carcasse, riferendosi alla normativa del “ D.M. 2.5.2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 151 del 29.6.2024, relativo a “adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini ”. In applicazione della richiamata normativa a tutela della sanità e igiene pubblica, la stessa Azienda sanitaria afferma di aver sottoposto a verifica veterinaria gli animali segnalati come vaganti solo in seguito alla loro cattura avvenuta in esecuzione delle gravate determinazioni comunali. Gli animali sono, peraltro, risultati negativi alla brucellosi.
Pertanto, si può osservare un’inversione del corretto iter procedimentale previsto dalla normativa di settore: invece di operare accertamenti istruttori di tipo sanitario sui capi vaganti senza proprietà per valutarne lo stato di salute e solo all’esito degli stessi, eventualmente, disporre in modo motivato l’abbattimento, nel caso di specie è stata prima disposta la generalizzata applicazione della massima misura su tutti gli animali trovati privi di identificazione e solo all’esito della cattura finalizzata all’abbattimento si è operato l’accertamento sanitario, risultato peraltro negativo.
Il Consiglio di Stato con le ordinanze nn. 2914 e 2915 del 14.07.2023 ha tracciato in modo organico e sistematico il cogente quadro normativo della tutela degli animali affermando che appartiene ai cosiddetti “ principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana ”.
Il Giudice d’Appello ha ribadito che la misura cruenta dell’abbattimento non possa essere deliberata senza avere adeguatamente valutato l’efficacia di misure intermedie idonee a salvaguardare l’incolumità pubblica senza sacrificare la vita dell’animale, bene giuridico costituzionalmente protetto, richiamando, inoltre, il principio di proporzionalità: “ da questa premessa di carattere normativo emerge in maniera chiara che la materia è governata dal principio di proporzionalità i cui contorni sono stati in via generale, in più occasioni, precisati da questa Sezione. La protezione della vita degli animali ha una tutela rafforzata a cui si può derogare, come si è detto, solo in presenza di condizioni che sono da interpretarsi in maniera rigorosa e restrittiva, secondo una logica graduata che risponda quindi al canone di proporzionalità” e inoltre “le diverse misure che l’Autorità può assumere – per come richiamate dalle fonti normative sopra citate e secondo l’interpretazione fatta propria dalla Corte di Giustizia - devono ritenersi enunciate in via gradata con la conseguenza che è possibile ricorrere alla misura più grave solo ove sia provata, nei modi che intra si diranno, l’impossibilità di adottare la misura meno cruenta e, quindi, a condizione che esista un’altra soluzione valida” poiché “tale interpretazione della normativa è peraltro, oggi, l’unica compatibile con la modifica costituzionale del comma 2 dell’art. 9 della Costituzione a mente del quale: “[La Repubblica] tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali ”
Il Consiglio di Stato ha concluso affermando che “ secondo tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali di cui sopra, può ricorrersi all’abbattimento dell’animale solo nell’ipotesi - estrema e di rara verificazione – di impossibilità oggettiva, non solo temporanea e soggettiva, da valutarsi secondo i criteri generali dell’ordinamento giuridico, di ricorrere ad azioni meno cruente ”.
Tale principio di necessario bilanciamento tra interessi in gioco, si impone, inoltre, in quanto la norma costituzionale, pertanto, “ garantisce la centralità e la statualità della disciplina di tutela degli animali ” in continuità con l’orientamento della normativa europea tracciato a partire dell’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’UE, secondo cui “ Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale ”.
In particolare, sui limiti di legittimità della disposizione della misura estrema dell’abbattimento in ambito veterinario, il Collegio si riporta anche al precedente della sezione, T.a.r. Palermo, sez. II, sentenza n. 2569 del 16.9.2024, concernente un caso di disposto abbattimento di bovini privi di tracciabilità in un contesto di allevamento. Pur muovendosi nel differente contesto della filiera degli animali da allevamento, il caso trattato nel precedente citato conferma la necessaria gradazione della misura impartita nei confronti dei capi trovati privi di certa identificazione, persino quando l’interesse pubblico da tutelare è la salute pubblica. In quel caso viene ribadito, infatti, che, a fronte del rischio per la pubblica incolumità rappresentato da animali potenzialmente pericolosi perché di origine non certa, il pericolo deve assumere un aspetto concreto e non rimanere astratta precauzione: gli unici animali che possono essere abbattuti per motivi sanitari sono quelli che, a seguito di accertamento veterinario, sono trovati malati.
Nel caso di specie è evidente che il potere sia stato, pertanto, esercitato in modo illegittimo dal Comune, il quale ha obliterato l’applicazione di tutti principi generali che governano la materia della tutela animale, seppur in relazione alla tutela della salute e dell’ordine pubblico, esercitando in modo sproporzionato e immotivato il potere nella sua estensione massima. L’Amministrazione ha persino omesso di indicare il numero di animali da sopprimere per eliminare i (generici) rischi paventati, rivolgendosi a un oggetto del tutto indeterminato, ossia tutte le capre selvatiche ritrovate vacanti nel quartiere denominato Ciuccafà, senza condizionare la misura adottata ai necessari controlli sanitari e senza prevedere un limite di durata delle disposizioni di cui alle determinazioni nn. 218 e 219/2024.
4. Anche il secondo e il terzo motivo di doglianza sono fondati, in quanto le modalità di esercizio del potere e la completa assenza della sua procedimentalizzazione risultano evidenti dalla lettura degli atti impugnati e dai documenti versati in giudizio.
L’A.S.L. resistente ha prodotto la nota n. 18621 del 30.1.2025, nella quale fornisce un resoconto delle interlocuzioni avute con il Comune sulla problematica delle capre vaganti, dal dicembre 2023 fino all’adozione delle determinazioni impugnate, la quale si riscontra essere del tutto generica e priva di allegazioni documentali idonee a provare il rigore e i passaggi formali del procedimento che ha condotto alle determinazioni comunali. L’ulteriore documentazione depositata agli atti, compresa una denuncia sporta da un privato cittadino il 12.2.2025, rappresenta fatti successivi all’adozione dei provvedimenti impugnati e, pertanto, ininfluenti per provare lo svolgimento dell’iter procedimentale sotteso alla loro adozione.
Peraltro, l’ordine di abbattimento degli animali espresso nelle determinazioni nn. 218 e nn. 219 è stato disposto, in spregio alla sua gravità, assumendo caratteri di presupposto implicito in quanto, a stretto rigore, i citati provvedimenti si pongono come atti di affidamento dei servizi necessari per la cattura e smaltimento delle capre uccise (la determina n. 218 affida il servizio di telenarcosi per la cattura, la determina n. 219 affida il servizio di trasporto e smaltimento delle carcasse). Il presupposto necessario, espresso ma non esplicitato né motivato, alle due determinazioni è l’abbattimento e l’uccisione delle capre vaganti, in qualsiasi numero vengano ritrovate, senza che sia stato adottato un piano o un’ordinanza o una determina che preveda e motivi, anche in termini di proporzionalità, l’adozione della misura cruenta e le relative modalità di esecuzione.
5. Per le superiori ragioni, l’impugnazione dell’ordinanza sindacale n. 25 del 18.11.2024 è improcedibile e quella delle determinazioni nn. 218 e 219 del 16.11.2024 merita accoglimento, disponendo il Collegio, per l’effetto, l’annullamento delle citate determinazioni e dell’ordinanza n. 25/2024 nella parte in cui vi fa richiamo.
6. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza tra le parti ricorrenti e il Comune di Porto Empedocle. Possono trovare, invece, compensazione tra le ricorrenti e l’A.S.L. costituita, in ragione del parziale accoglimento dell’eccezione di rito e delle difese svolte in giudizio le quali hanno confermato il ruolo proattivo svolto dalla p.a. sanitaria nei confronti del Comune, il quale ha in definitiva adottato le determinazioni di abbattimento illegittime (ferma restando la condanna alle spese della fase cautelare liquidate nell’ordinanza n. 87 del 13.2.2025 in 750,00 euro da corrispondersi in solido alla parte ricorrente dalle due pp.aa. intimate). Nei confronti dei controinteressati intimati e non costituiti le spese di giudizio sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile nei termini indicati in motivazione e, per il resto, lo accoglie e per l’effetto annulla le determinazioni nn. n. 218 e 219 del 16.11.2024 del Comune di Porto Empedocle e in parte qua l’ordinanza sindacale n. 25 del 18.11.2024.
Condanna il Comune di Porto Empedocle alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore delle Associazioni ricorrenti in complessivi euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Spese compensate tra le parti costituite.
Spese irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO IA, Presidente FF
IO OM, Referendario
EN AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AR | NO IA |
IL SEGRETARIO