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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/05/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2175/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa congiuntamente ex art. 473 bis.51
c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CRISAFULLI MARINA, come da mandato difensivo in atti e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. CRISAFULLI MARINA, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 3 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da ritenersi qui integralmente richiamate per relationem.
Conclusioni del PM: “non si oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo,
con cui le parti hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi in via cumulativa la separazione dei coniugi e il divorzio, ex art. 473 bis.51 e 473 bis.49 c.p.c.;
dato atto che le condizioni della separazione come riportate nel ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il P.M. nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, così dispone:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile competente (matrimonio celebrato il
30/05/1998 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
CEREA (VR) al Num. 17 – PARTE II - SERIE A - ANNO 1998);
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la decisione pagina 2 di 3 sul divorzio.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 19/05/2025
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa congiuntamente ex art. 473 bis.51
c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CRISAFULLI MARINA, come da mandato difensivo in atti e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. CRISAFULLI MARINA, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 3 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da ritenersi qui integralmente richiamate per relationem.
Conclusioni del PM: “non si oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo,
con cui le parti hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi in via cumulativa la separazione dei coniugi e il divorzio, ex art. 473 bis.51 e 473 bis.49 c.p.c.;
dato atto che le condizioni della separazione come riportate nel ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il P.M. nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, così dispone:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile competente (matrimonio celebrato il
30/05/1998 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
CEREA (VR) al Num. 17 – PARTE II - SERIE A - ANNO 1998);
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la decisione pagina 2 di 3 sul divorzio.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 19/05/2025
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3