Art. 12.
Sono organi dell'Ente:
1) il presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Comitato esecutivo;
4) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1963, N. 329))
5) il Comitato provinciale.
L'ordinamento amministrativo centrale e periferico dell'Ente e' stabilito dal regolamento di cui all'art. 2, in quanto non sia previsto dalla presente legge.
Sono organi dell'Ente:
1) il presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Comitato esecutivo;
4) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1963, N. 329))
5) il Comitato provinciale.
L'ordinamento amministrativo centrale e periferico dell'Ente e' stabilito dal regolamento di cui all'art. 2, in quanto non sia previsto dalla presente legge.