Articolo 12 della Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Articolo 11Articolo 13
Versione
18 aprile 1943
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Versione
1 giugno 1948
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Versione
16 aprile 1963
Art. 12.

Sono organi dell'Ente:

1) il presidente;

2) il Consiglio di amministrazione;

3) il Comitato esecutivo;

4) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1963, N. 329))

5) il Comitato provinciale.

L'ordinamento amministrativo centrale e periferico dell'Ente e' stabilito dal regolamento di cui all'art. 2, in quanto non sia previsto dalla presente legge.
Entrata in vigore il 16 aprile 1963
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