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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6340 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 49856 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA con sede in Roma, Piazza dei Santi Apostoli n. 81, codice fiscale e partita I.v.a. Parte_1
, in persona del legale rappresentante, Dott. , rappresentata e difesa P.IVA_1 Parte_2 dall'Avv. Raffaele de Ruvo, elettivamente domiciliata in Roma presso l'Avv.Daniele Umberto
Santosuosso, per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
, nato a [...] il [...], , AR CodiceFiscale_1
residente in [...]
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., proponeva al Tribunale di Roma la Parte_1
seguente domanda nei confronti di : AR
“Voglia il Tribunale di Roma ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa e respinta, previo ogni accertamento e declaratoria del caso, così giudicare:
A) accertare e dichiarare che (i) ha svolto attività di mediazione per la vendita Parte_1 dell'Immobile per cui è causa;
(ii) il signor si è impegnato a riconoscere a titolo di CP_1 provvigione il 3% del prezzo di vendita oltre IVA concordato in € di € 2.500.000; (iii) in data
20/10/2022 è stato sottoscritto il contratto preliminare e successivamente registrato presso
l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma, serie 3 n. 3580 per quanto di ragione e per l'effetto condannare
B) il signor (C.F. ) residente in [...]
Crispi N. 90, Roma, al pagamento a favore dell'odierna attrice dell'importo pari alla penale dovuta da parte acquirente (3% del prezzo indicato in atto) e così € 75.000,00 o, in via subordinata
l'importo della provvigione dovuta da parte acquirente (3% del prezzo indicato in atto) e così € 2
75.000,00 oltre IVA , in entrambi i casi oltre gli interessi legali maturati e maturandi dal 7.02.2023 fino all'integrale soddisfo.
In subordine, premessi gli accertamenti sub lett. A, condannare lo stesso convenuto a quanto dovuto secondo legge e secondo gli usi.
In via di estremo subordine e salvo gravame, l'onorevole giudicante, verificati i presupposti di cui all'art. 2043 c.c. condanni la parte convenuta per quanto di ragione al risarcimento del danno pari alla mancata percezione delle provvigioni da contratto e così € 75.000,00 oltre gli interessi legali maturati e maturandi dal 7.02.2023, ovvero, di quella diversa somma ed entità, di diritto o di equità.
Con vittoria di spese e compensi di causa oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori come per Legge”.
A sostegno della domanda, esponeva che, nell'esercizio dell'attività nel settore Parte_1 dell'intermediazione di immobili di prestigio (documento n. 1), il 30.1.2020, aveva ricevuto incarico di mediazione in via esclusiva per la vendita, al prezzo di 2.550.000, del bene bene immobile di proprietà di sito in Roma, Via della Mercede n. 33, composto Controparte_2
da undici vani, censito al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 478, particella 173, subalterno 1, categaria A/2 (documento n. 2); che il 19.9.2022, agente dell'esponente, aveva fatto visitare l'immobile a Persona_1 Per_2
coniuge di , il quale vi era stato accompagnato il successivo
[...] AR giorno 7 e aveva formulato la proposta di acquisto al prezzo di € 2.500.000, che era stata accettata dalla società proprietaria;
che, in data 20.10.2022, presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma, era stato registrato il testo con cui si era obbligato a effettuare tale acquisto al AR prezzo di € 2.500.000, entro il termine del 15.12.2022, presso il notaio Dott. , e la Persona_3
società proprietaria aveva accettato (documento n. 3); che, in pari data, aveva sottoscritto un impegno provvigionale a favore di AR
pari al 3% sul prezzo di acquisto, oltre I.V.A. da corrispondere entro il termine Parte_1
pattuito per la stipulazione della compravendita fino al 15.1.2023, poi differito al 31.1.2023, che le parti avevano fissato al 15.1.2023 e poi differito al 31.1.2023 (documenti n. 4 e 5); che, decorso questo termine, aveva promesso a di pagare AR Persona_1 all'esponente la somma di € 75.000, di cui alla nota pro forma n. 45-2023 (documento n. 8), ma non aveva adempiuto, nonostante i solleciti, e il 26.4.2023 le aveva comunicato che il contratto preliminare doveva intendersi risolto per inadempimento del promissario acquirente e che avrebbe trattenuto la caparra versata (documenti da 6 a 9); 3
che il difensore dell'esponente gli aveva sollecitato invano tale pagamento, con e-mail del
19.5.2023 e con lettera raccomandata del 7.6.2023 (documenti n. 10 e 11).
In particolare, la parte attrice deduceva l'irrilevanza della mancata stipulazione del contratto di compravendita, rispetto al dovuto pagamento della provvigione o della penale da parte del promissario acquirente e, in subordine, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Con decreto reso il 17.11.2023, era fissata l'udienza del 5.4.2024, con termine fino al 4.12.2023 per l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di , nei confronti del quale AR
l'atto era inoltrato il 30.11.2021 per la notificazione ex art. 140 c.p.c., perfezionata per compiuta giacenza il giorno 8.1.2024, ed era dichiarato contumace con ordinanza riservata del 26.4.2024.
Prodotta la documentazione di cui al ricorso ex art. 281 decies c.p.c., precisate le conclusioni in conformità al testo contenuto nello stesso atto, all'udienza del 22.4.2025, svolta in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione a norma dell'art. 281 quinquies, comma 1°,
c.p.c.
In base agli elementi documentali richiamati e, in particolare, all'indicazione dell'agenzia immobiliare come mandataria, alla pattuizione della provvigione e all'esistenza di un preventivo rapporto obbligatorio dell'agenzia con la società proprietaria del bene immobile posto in vendita, è evidente che il rapporto instaurato tra e non è stato di Parte_1 AR
mediazione tipica, ma di mediazione atipica, rapporto assimilabile al mandato (cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 16382 del 14.7.2009, n. 19066 del 5.9.2006 e n. 16147 del 8.7.2010; Cass., Sez.
Un. Civ., sentenza n. 19161 del 2.8.2017) e caratterizzato dal conferimento di un vero e proprio incarico di mediazione, dal carattere negoziale e dalla pattuizione preventiva del compenso e dell'evento che ne determina la spettanza.
Per conseguenza, la domanda attrice non è volta a conseguire la condanna del convenuto al pagamento della provvigione ex art. 1755 c.c. e va qualificata giuridicamente come domanda di condanna di al pagamento del compenso pattuito per la mediazione AR atipica, in ragione del fatto che l'attrice ha prodotto l'“Incarico di mediazione per la vendita immobiliare” conferitole dalla proprietaria del bene immobile, Società semplice (documento CP_2
n. 2), la proposta irrevocabile di acquisto di e l'accettazione della stessa società proprietaria. CP_1
La domanda di pagamento della provvigione va accolta, poiché si è verificato l'evento al quale le parti avevano ancorato la maturazione del diritto alla provvigione pattuita nella misura del tre per cento del prezzo offerto di € 2.500.000 oltre l'imposta I.v.a., di cui alla scrittura privata datata
8.10.2022, intitolata “Impegno provvigionale”, resa e sottoscritta da AR
(documento n. 4) e rappresentato dal perfezionamento del vincolo contrattuale, mediante l'avvenuta 4
conoscenza dell'accettazione della proposta da parte della società proprietaria-venditrice ai sensi dell'art. 1326 c.c. (clausole n. 6 e 7 del documento n. 3 intitolato “Proposta d'acquisto immobiliare
– preliminare di vendita” sottoscritto da e da ). Controparte_2 AR
Le sottoscrizioni del proponente l'acquisto del bene immobile contenute nei suindicati testi ti devono aversi per riconosciute tacitamente ai sensi dell'art. 215, coma 1°, n. 1, c.p.c., stante la contumacia del convenuto , il quale va condannato a pagare alla parte AR ricorrente la somma di € 75.000 oltre imposta I.v.a. e interessi al saggio legale dal 6.11.2023 al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore della domanda giudiziale e al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, e in considerazione dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando circa la domanda proposta il 6.11.2023 con ricorso ex art.281 decies c.p.c. da nei confronti di , contumace, così Parte_1 AR
provvede: condanna a pagare alla parte ricorrente la somma di € 75.000,00 oltre AR
imposta I.v.a. e interessi legali dal 6.11.2023 al saldo a titolo di provvigione;
condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate in AR
€ 7.090,00 (790 anticipazioni, 2.500 fase di studio, 1.600 fase introduttiva, 2.200 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 26.4.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 49856 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA con sede in Roma, Piazza dei Santi Apostoli n. 81, codice fiscale e partita I.v.a. Parte_1
, in persona del legale rappresentante, Dott. , rappresentata e difesa P.IVA_1 Parte_2 dall'Avv. Raffaele de Ruvo, elettivamente domiciliata in Roma presso l'Avv.Daniele Umberto
Santosuosso, per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
, nato a [...] il [...], , AR CodiceFiscale_1
residente in [...]
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., proponeva al Tribunale di Roma la Parte_1
seguente domanda nei confronti di : AR
“Voglia il Tribunale di Roma ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa e respinta, previo ogni accertamento e declaratoria del caso, così giudicare:
A) accertare e dichiarare che (i) ha svolto attività di mediazione per la vendita Parte_1 dell'Immobile per cui è causa;
(ii) il signor si è impegnato a riconoscere a titolo di CP_1 provvigione il 3% del prezzo di vendita oltre IVA concordato in € di € 2.500.000; (iii) in data
20/10/2022 è stato sottoscritto il contratto preliminare e successivamente registrato presso
l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma, serie 3 n. 3580 per quanto di ragione e per l'effetto condannare
B) il signor (C.F. ) residente in [...]
Crispi N. 90, Roma, al pagamento a favore dell'odierna attrice dell'importo pari alla penale dovuta da parte acquirente (3% del prezzo indicato in atto) e così € 75.000,00 o, in via subordinata
l'importo della provvigione dovuta da parte acquirente (3% del prezzo indicato in atto) e così € 2
75.000,00 oltre IVA , in entrambi i casi oltre gli interessi legali maturati e maturandi dal 7.02.2023 fino all'integrale soddisfo.
In subordine, premessi gli accertamenti sub lett. A, condannare lo stesso convenuto a quanto dovuto secondo legge e secondo gli usi.
In via di estremo subordine e salvo gravame, l'onorevole giudicante, verificati i presupposti di cui all'art. 2043 c.c. condanni la parte convenuta per quanto di ragione al risarcimento del danno pari alla mancata percezione delle provvigioni da contratto e così € 75.000,00 oltre gli interessi legali maturati e maturandi dal 7.02.2023, ovvero, di quella diversa somma ed entità, di diritto o di equità.
Con vittoria di spese e compensi di causa oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori come per Legge”.
A sostegno della domanda, esponeva che, nell'esercizio dell'attività nel settore Parte_1 dell'intermediazione di immobili di prestigio (documento n. 1), il 30.1.2020, aveva ricevuto incarico di mediazione in via esclusiva per la vendita, al prezzo di 2.550.000, del bene bene immobile di proprietà di sito in Roma, Via della Mercede n. 33, composto Controparte_2
da undici vani, censito al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 478, particella 173, subalterno 1, categaria A/2 (documento n. 2); che il 19.9.2022, agente dell'esponente, aveva fatto visitare l'immobile a Persona_1 Per_2
coniuge di , il quale vi era stato accompagnato il successivo
[...] AR giorno 7 e aveva formulato la proposta di acquisto al prezzo di € 2.500.000, che era stata accettata dalla società proprietaria;
che, in data 20.10.2022, presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma, era stato registrato il testo con cui si era obbligato a effettuare tale acquisto al AR prezzo di € 2.500.000, entro il termine del 15.12.2022, presso il notaio Dott. , e la Persona_3
società proprietaria aveva accettato (documento n. 3); che, in pari data, aveva sottoscritto un impegno provvigionale a favore di AR
pari al 3% sul prezzo di acquisto, oltre I.V.A. da corrispondere entro il termine Parte_1
pattuito per la stipulazione della compravendita fino al 15.1.2023, poi differito al 31.1.2023, che le parti avevano fissato al 15.1.2023 e poi differito al 31.1.2023 (documenti n. 4 e 5); che, decorso questo termine, aveva promesso a di pagare AR Persona_1 all'esponente la somma di € 75.000, di cui alla nota pro forma n. 45-2023 (documento n. 8), ma non aveva adempiuto, nonostante i solleciti, e il 26.4.2023 le aveva comunicato che il contratto preliminare doveva intendersi risolto per inadempimento del promissario acquirente e che avrebbe trattenuto la caparra versata (documenti da 6 a 9); 3
che il difensore dell'esponente gli aveva sollecitato invano tale pagamento, con e-mail del
19.5.2023 e con lettera raccomandata del 7.6.2023 (documenti n. 10 e 11).
In particolare, la parte attrice deduceva l'irrilevanza della mancata stipulazione del contratto di compravendita, rispetto al dovuto pagamento della provvigione o della penale da parte del promissario acquirente e, in subordine, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Con decreto reso il 17.11.2023, era fissata l'udienza del 5.4.2024, con termine fino al 4.12.2023 per l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di , nei confronti del quale AR
l'atto era inoltrato il 30.11.2021 per la notificazione ex art. 140 c.p.c., perfezionata per compiuta giacenza il giorno 8.1.2024, ed era dichiarato contumace con ordinanza riservata del 26.4.2024.
Prodotta la documentazione di cui al ricorso ex art. 281 decies c.p.c., precisate le conclusioni in conformità al testo contenuto nello stesso atto, all'udienza del 22.4.2025, svolta in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione a norma dell'art. 281 quinquies, comma 1°,
c.p.c.
In base agli elementi documentali richiamati e, in particolare, all'indicazione dell'agenzia immobiliare come mandataria, alla pattuizione della provvigione e all'esistenza di un preventivo rapporto obbligatorio dell'agenzia con la società proprietaria del bene immobile posto in vendita, è evidente che il rapporto instaurato tra e non è stato di Parte_1 AR
mediazione tipica, ma di mediazione atipica, rapporto assimilabile al mandato (cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 16382 del 14.7.2009, n. 19066 del 5.9.2006 e n. 16147 del 8.7.2010; Cass., Sez.
Un. Civ., sentenza n. 19161 del 2.8.2017) e caratterizzato dal conferimento di un vero e proprio incarico di mediazione, dal carattere negoziale e dalla pattuizione preventiva del compenso e dell'evento che ne determina la spettanza.
Per conseguenza, la domanda attrice non è volta a conseguire la condanna del convenuto al pagamento della provvigione ex art. 1755 c.c. e va qualificata giuridicamente come domanda di condanna di al pagamento del compenso pattuito per la mediazione AR atipica, in ragione del fatto che l'attrice ha prodotto l'“Incarico di mediazione per la vendita immobiliare” conferitole dalla proprietaria del bene immobile, Società semplice (documento CP_2
n. 2), la proposta irrevocabile di acquisto di e l'accettazione della stessa società proprietaria. CP_1
La domanda di pagamento della provvigione va accolta, poiché si è verificato l'evento al quale le parti avevano ancorato la maturazione del diritto alla provvigione pattuita nella misura del tre per cento del prezzo offerto di € 2.500.000 oltre l'imposta I.v.a., di cui alla scrittura privata datata
8.10.2022, intitolata “Impegno provvigionale”, resa e sottoscritta da AR
(documento n. 4) e rappresentato dal perfezionamento del vincolo contrattuale, mediante l'avvenuta 4
conoscenza dell'accettazione della proposta da parte della società proprietaria-venditrice ai sensi dell'art. 1326 c.c. (clausole n. 6 e 7 del documento n. 3 intitolato “Proposta d'acquisto immobiliare
– preliminare di vendita” sottoscritto da e da ). Controparte_2 AR
Le sottoscrizioni del proponente l'acquisto del bene immobile contenute nei suindicati testi ti devono aversi per riconosciute tacitamente ai sensi dell'art. 215, coma 1°, n. 1, c.p.c., stante la contumacia del convenuto , il quale va condannato a pagare alla parte AR ricorrente la somma di € 75.000 oltre imposta I.v.a. e interessi al saggio legale dal 6.11.2023 al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore della domanda giudiziale e al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, e in considerazione dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando circa la domanda proposta il 6.11.2023 con ricorso ex art.281 decies c.p.c. da nei confronti di , contumace, così Parte_1 AR
provvede: condanna a pagare alla parte ricorrente la somma di € 75.000,00 oltre AR
imposta I.v.a. e interessi legali dal 6.11.2023 al saldo a titolo di provvigione;
condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate in AR
€ 7.090,00 (790 anticipazioni, 2.500 fase di studio, 1.600 fase introduttiva, 2.200 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 26.4.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano