Articolo 286 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 279Articolo 280 bis
Versione
6 maggio 1952
Art. 286.
(Ammissione agli esami)


L'autorita' marittima mercantile informa i candidati della loro ammissione agli esami e provvede alla pubblicazione nell'albo dell'ufficio dell'elenco nominativo degli ammessi.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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