Sentenza 5 agosto 1999
Massime • 1
Il personale di ruolo del Parco Nazionale dell'Abruzzo, che è legato a quest'ultimo da un rapporto di pubblico impiego, è assoggettato all'iscrizione presso la CPDEL (ora INPDAP) in relazione all'assicurazione per invalidatì, vecchiaia e superstiti, mentre la cd. contribuzione residua, ossia i contributi per la disoccupazione involontaria e per la GESCAL deve essere versata all'INPS, al pari dei contributi per l'indennità economica di malattia (ex artt. 74 legge 23 dicembre 1978 n. 833 e 14 legge 23 aprile 1981 n. 155) e del cd. contributo sociale di malattia (ex art. 76 della legge n. 833 del 1978).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/1999, n. 8443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8443 |
| Data del deposito : | 5 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LEONARDO LIRONCURTI, RINA SARTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ENTE AUTONOMO DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 169/96 del Tribunale di AVEZZANO, depositata il 25/03/96 R.G.N.475/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/99 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato SARTO;
udito l'avvocato IANNOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 10.1.1992, l'Ente Autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo conveniva in giudizio l'INPS deducendo che, con verbale di accertamento del 30.11.1991, era stato invitato a corrispondere la complessiva somma di L. 794.700.000 a titolo di contributi previdenziali omessi, somme aggiuntive e sanzioni relativamente al periodo 1.1.1987/31.1.1990.
Con ricorso depositato il 13.4.1992 l'Ente Parco proponeva opposizione avverso al decreto provvisoriamente esecutivo con il quale, in data 17.3.1992, il Pretore di Avezzano gli aveva ingiunto di pagare la soma di L. 818.773.087, oltre interessi al tasso legale e spese, in favore dell'INPS a titolo di contributi non versati per il medesimo periodo 1.1.1987/31.1.1990 nonché di somme aggiuntive ed interessi.
I due giudizi venivano riuniti dal Pretore perché identici erano petita e causae petendi.
A sostegno della sua posizione, l'Ente Parco escludeva la configurabilità degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro idonei a provocare l'insorgere dell'obbligo contributivo essendo il personale addetto al Parco costituito da collaboratori volontari. Chiedeva l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo e conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo. Si costituiva l'INPS contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Nel verbale dell'udienza del 15.6.1993, l'opponente deduceva la carenza di legittimazione dell'INPS in quanto i contributi previdenziali dovuti per l'Ente Parco dovevano essere riscossi, ai sensi del D.M. 4.1.1971 (pubblicato su G.U. n. 89 del 9.4.1971), dalla CPDEL.
Con sentenza in data 8.3.1994, il Pretore di Avezzano, dichiarato il difetto di legittimazione dell'INPS, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'INPS al pagamento delle spese processuali. Con ricorso depositato il 7.3.1995, l'INPS proponeva appello avverso la decisione pretorile.
Si costituiva l'ente Parco chiedendo il rigetto del gravame. L'adito tribunale di Avezzano, con sentenza del 28 febbraio/25 marzo 1996, rigettava l'appello condannando l'INPS al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l'INPS con due motivi di ricorso.
Resiste con controricorso l'ente autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la difesa dell'INPS denuncia la violazione degli artt. 2094 ss.c.c. e dell'art. 112 c.p.c. nonché il vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). In particolare deduce che la sentenza impugnata ha dichiarato la carenza di legittimazione dell'INPS a riscuotere i contributi previdenziali prescindendo dall'esame della natura del rapporto di lavoro intercorso tra il personale in questione e l'Ente parco, omettendo l'esame e la relativa pronuncia sullo specifico motivo di appello proposto dall'INPS. La natura subordinata del rapporto è peraltro deducibile dalla applicabilità (affermata dal Tribunale) al personale in questione del Decreto del ministero per l'Agricoltura e Foreste del 4.1.71, essendo il presupposto dell'obbligatorietà dell'iscrizione del personale stesso alla CPDEL.
2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa dell'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 63, 74 e 76 L. 833/78;
violazione dell'art. 23 L. 29.4.1949 n. 264 e degli artt. 10 lett. n e 11 L. 14.2.1963 n. 60 relativi rispettivamente alla assicurazione contro la disoccupazione involontaria e alla contribuzione per la Gescal;
violazione dell'art. 112 c.p.c.; nonché vizio di motivazione (art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5). L'INPS ritiene che la sentenza impugnata abbia richiamato impropriamente, travisandone il contenuto, la norma di cui all'art. 63 che è invece inapplicabile al personale in questione proprio perché iscritto obbligatoriamente alla suddetta cassa. Infatti l'art. 63 (co. 4) dispone che "gli interessati (cioè i cittadini di cui al co. 2, non tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico) verseranno la quota di cui al precedente comma mediante accreditamente in contro corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma...".
Solo di questi cittadini si occupa l'art. 63 prevedendo un sistema di riscossione che esclude l'INPS.
Degli altri cittadini-lavoratori, aventi diritto ad altro titolo alla tutela sanitaria, in quanto tenuti all'iscrizione ad istituti di mutualità pubblica, si occupa non l'art. 63 come erroneamente afferma la sentenza impugnata, ma l'art. 76, il quale prevede un diverso sistema, rispetto a quello di cui all'art. 63, di riscossione dei contributi obbligatori;
un sistema mutualistico, affidandone gli adempimenti (accertamento e recupero in via giudiziale) all'INPS fino a quando non verrà operata la completa fiscalizzazione degli oneri sociali.
I contributi in questione quindi debbono essere riscossi dall'INPS, in quanto attinenti a personale iscritto ad un istituto mutualistico pubblico (nella specie CPDEL), per i cui iscritti l'assistenza di malattia era gestita - prosegue la difesa dell'istituto - dall'INADEL, ente disciolto ai sensi della L. 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con modificazioni del D.L. 8 luglio 1974, L. 833/78. 3. Il ricorso - nei suoi due motivi che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi - è fondato.
3. 1. Il tribunale - e prima ancora il pretore - ha ritenuto preliminare la questione della legittimazione a percepire la contribuzione in questione (rivendicata dall'INPS, ma - secondo l'ente intimato - spettante alla CPDEL). Quindi, in questa prospettiva, ha ritenuto essere preliminare, rispetto all'accertamento dei presupposti di fatto dell'obbligazione contributiva, proprio la questione dell'identificazione dell'ente previdenziale di riferimento, soggettivamente legittimato a richiedere tale contribuzione;
sicché il tribunale ha premesso l'esame di questa questione, pervenendo alla conclusione (censurata dall'Istituto ricorrente) di ritenere sussistere una generale legittimazione della CPDEL con esclusione quindi in radice di ogni legittimazione dell'INPS. Ha viceversa pretermesso di esaminare la questione - pure controversa tra le parti - della sussistenza e della natura dei rapporti intercorsi con l'ente.
In particolare il tribunale ha motivato il ritenuto difetto di legittimazione dell'INPS rilevando che il d.m. 4 gennaio 1971 del Ministro per l'agricoltura e foreste ha previsto l'iscrizione obbligatoria del personale del Parco Nazionale d'Abruzzo alla C.P.D.E.L., iscrizione che comporta anche l'esonero dall'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS. Rilievo questo - deve ora preliminarmente osservarsi - che non è oggetto di censura da parte dell'INPS, atteso che l'impugnazione è circoscritta (e quindi il thema decidendum attiene esclusivamente) alla c.d. contribuzione residua (ed essenzialmente al contributo c.d. di malattia per l'assicurazione sanitaria, ai contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ed ai c.d. contributi GESCAL) l'impugnazione non riguarda pertanto i contributi per l'assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti. Quanto specificamente alla contribuzione residua il tribunale si diffonde solo sul contributo di malattia e perviene alla conclusione che manca la legittimazione dell'INPS a riscuoterlo perché in forza dell'art. 63, comma 3, legge n.833 del 1978 "la legittimazione dell'INPS alla riscossione dei contributi per l'assistenza di malattia sussiste solo nei confronti dei cittadini che, non essendo tenuti all'iscrizione ad istituti mutualistici di natura pubblica sono assicurati presso il Servizio Sanitario Nazionale".
3.2. Tale conclusione contrasta con il dato testuale della normativa applicabile (che si viene ora a richiamare), oltre che con la giurisprudenza di questa Corte.
Come ha puntualmente osservato la difesa dell'INPS nella specie trovano applicazione gli artt. 74 e 76 della cit. legge n.833 del 1978 (istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale) che prevedono che l'INPS subentra a tutti i precedenti enti mutualistici nella gestione dell'assicurazione di malattia sicché ad esso è demandata la riscossione del contributo di malattia già spettante ai soppressi (ex l. 29 giugno 1977 n.349) enti mutualistici e alle gestioni per l'assistenza di malattia degli enti previdenziali. Questa Corte (Cass. 29 dicembre 1993 n. 12904) ha quindi già precisato che "...intervenuta la c.d. riforma sanitaria (l. 23 dicembre 1978 n.833), le prestazioni economiche sono ora erogate [ ... ] dall'INPS,
cui è devoluta la quota parte dei contributi di legge relative a tali prestazioni (art. 74 l. ult. cit.), mentre le prestazioni sanitarie sono erogate dal S.S.N.".
In attuazione del cit. art. 74 la successiva legge n.155 del 1981 (all'art. 14) ha configurato un contributo sociale di malattia sostanzialmente unitario in parte destinato all'assistenza sanitaria ed in parte alle prestazioni economiche;
ciò fino alla completa fiscalizzazione degli oneri sociali (in realtà non intervenuta neppure in occasione del successivo riordino della contribuzione sociale di malattia di cui all'art. 31 della legge n.41 del 1986). Nella specie il personale di ruolo del Parco Nazionale dell'Abruzzo è in generale legato a quest'ultimo da un rapporto di pubblico impiego (Cass. 28 ottobre 1995 n. 11306; Cass. 16 gennaio 1987 n. 313), rapporto assoggettato all'iscrizione presso la CPDEL (ora INPDAP). Tale iscrizione (alla CEPDEL) però non comprende anche la contribuzione residua (quale appunto il contributo di malattia) per le forme di assicurazione non rientranti in quel regime speciale dell'assicurazione generale obbligatoria, come già ritenuto da questa Corte (Cass. 23 giugno 1989 n. 3011; cfr. anche Cass. 6 giugno 1986 n. 3042, nonché - con riferimento in particolare all'assicurazione obbligatoria t.b.c. - Cass. 27 ottobre 1988 n. 5820). Parimenti in una fattispecie contigua (riguardante il personale iscritto all'ENPALS) questa Corte ha affermato che la contribuzione per malattia (già dovuta, in quel caso, all'ENPALS) deve essere versata - a seguito della riforma sanitaria di cui alla l. n. 833 del 1978 e alla liquidazione degli enti e delle gestioni autonome per l'assicurazione delle malattie - all'INPS, che provvede anche ad erogare le prestazioni economiche (Cass. 22 luglio 1995 n. 8032;
conf., successivamente, Cass. 7 agosto 1997 n. 7340). Ciò che conclusivamente interessa in questo giudizio - in disparte l'effettiva titolarità della contribuzione residua e, prima ancora (essendo tuttora controverso tra le parti), la stessa sussistenza dei rapporti dedotti in giudizio (rapporti di lavoro, secondo la tesi dell'INPS; rapporti di volontariato secondo la tesi dell'ente), nonché la loro natura e qualificazione (per la possibilità di un rapporto di natura privatistica con un ente pubblico non economico cfr. Cass. 28 ottobre 1998 n. 10728; Cass. 14 gennaio 1997 n. 316;
Cass. 23 novembre 1996 n. 10375) - è che la legittimazione della CPDEL ritenuta dal tribunale comunque non copre la contribuzione residua (come ha esattamente rilevato la difesa dell'Istituto con il secondo motivo di ricorso) in ordine alla quale pertanto permane la necessità di accertare sia la sussistenza che la natura dei rapporti de quibus (la cui omissione è censurata con il primo motivo), sia la conseguente spettanza, o meno, della contribuzione stessa (nei limiti segnati dall'originaria richiesta di decreto ingiuntivo fatta dall'Istituto).
Tale accertamento omesso dalla sentenza impugnata - unitamente al regolamento delle spese processuali - deve quindi essere demandato al giudice di rinvio che si designa nel tribunale di L'Aquila.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al tribunale di L'Aquila. Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 1999