Sentenza 6 maggio 1999
Massime • 1
Le cosiddette "clausole vessatorie" abbisognano di specifica approvazione per iscritto solo ove inserite in contratto predisposto unilateralmente da uno dei contraenti, onde la specifica approvazione non è necessaria quando il contratto è stato redatto da entrambi i contraenti e riflette, anche nella clausola "de qua", il risultato dell'incontro delle volontà delle parti, non la regolamentazione precostituita da una sola di esse. (Fattispecie in tema di appalto di opere pubbliche, relativa a clausola contrattuale limitativa degli interessi moratori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/05/1999, n. 4531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4531 |
| Data del deposito : | 6 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IMPRESA EDILE NICOLA ANDIDERO Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso l'avvocato A. PATTI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MIRIZZI, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso l'avvocato D. DE MARCO, rappresentata e difesa dagli avvocati ANGELO BRACCIODIETA, SABATINO MINUCCI, giusta delega a margine del ricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 731/95 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 14/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/98 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Mirizzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 22.6.87, la S.r.l. Andidero Impresa Edile, con sede in Bari, quale cessionaria dei crediti vantati dalla Edinvictor nei confronti dell'Amministrazione Prov.le di Bari -, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, il predetto Ente territoriale per sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di L. 688.803.083 oltre danno da svalutazione ed interessi.
A sostegno della domanda deduceva: - che con contratto del 5.3.79 l'Amministrazione Prov.le aveva appaltato alla Edinvictor s.a.s. la costruzione del Centro Studi Polivalente, in Bari;
che con contratto aggiuntivo del 16.9.80 erano stati appaltati alla medesima Edinvictor i lavori previsti nella perizia suppletiva di variante;
che nonostante i lavori fossero stati eseguiti nei modi e termini concordati, l'Amministrazione Provinciale aveva fatto trascorrere un notevole intervallo temporale tra l'emissione dei certificati di pagamento e l'effettiva erogazione delle somme dovute anche per il pagamento degli acconti e del saldo degli importi revisionali;
che l'importo dovuto, per il titolo dedotto, ammontava a L. 2.180.326.704; che l'Ente territoriale dopo aver versato, a tale titolo, la somma di L.
1.491.476.621 non aveva inteso versare le ulteriori somme richiestegli;
che la richiesta si fondava nel disposto dagli artt. 35 e 36 DPR 1063/62 e dell'art. 4 L. 10.12.1981 n. 741. Con autonoma ulteriore citazione, notificata nella stessa data, la medesima Andidero s.r.l. chiedeva altresì il pagamento, da parte dell'Amm.re Prov.le, della somma di L. 16.899.907 quale residuo importo dovutole per i lavori di ristrutturazione e completamento dell'Istituto Medico Pedagogico di Trani.
Nel contraddittorio con l'Ente convenuto, disposta la riunione dei processi, il Tribunale, con sentenza n. 61 del 13.1.93, accoglieva la domanda di pagamento del saldo relativo ai lavori riguardante l'Istituto medico di Trani, condannando l'Ente convenuto al pagamento, in favore della controparte, della somma di L. 16.899.907, ma riteneva infondata - e perciò rigettava - quella riguardante il saldo degli interessi moratori relativi agli importi versati quale corrispettivo della costruzione del Centro Polivalente di Bari.
A tale conclusione di rigetto - riguardante, come avanti si è detto, i lavori relativi al Centro Polivalente di Bari - il Tribunale perveniva ritenendo che la controversia doveva essere risolta tenendo presente la pattuizione di cui all'art. 9 del contratto stipulato in data 5.3.79, secondo cui, in ogni caso, la spesa complessiva per gli oneri (interessi di mora) non poteva superare l'importo di L.
1.210.000 sicché, essendo risultato, in sede di accertamento tecnico-contabile (e senza contestazioni, tra le parti, sul punto), che l'Amministrazione convenuta aveva già corrisposto, a tale titolo, più di un miliardo e 400 milioni di lire, risultava evidente l'infondatezza delle pretesa attorea.
Proponeva appello l'Impresa, deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, la clausola di cui all'art. 9 del contratto doveva essere intesa come riferita esclusivamente agli interessi sul ritardato pagamento del corrispettivo dell'appalto e non anche "sul ritardato pagamento dell'importo revisionale" (pag. 6 appello), e ciò perché al momento della stipula della pattuizione contrattuale "non si era stabilito che.....spettava la revisione del prezzo", il cui riconoscimento consegue da un potere discrezionale della P.A..
Ma la Corte di Bari, con sentenza del 14 novembre 1995, rigettava il gravame.
Da qui l'odierno ricorso della stessa Impresa Andidero affidato a due mezzi di cassazione.
Resiste l'Amministrazione con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va ritenuta la ritualità del mandato rilasciato - ancorché su foglio separato - dal ricorrente al suo difensore. Infatti, a seguito della novella (l. 27 maggio 1997 n. 141) che ha modificato l'art. 83 c.p.c.) di immediata sua applicazione anche ai procedimenti in corso, la procura difensiva si considera apposta in "calce al ricorso", pur se rilasciata, appunto su foglio separato, che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce. E tale ipotesi - come già chiarito - ricorre quando, come nella specie, la pagina finale dell'atto, sottoscritta fino all'ultimo rigo, non consente l'inserimento della procura nello stesso foglio, rendendo pertanto necessario l'impiego di un foglio aggiunto, spillato al precedente e collegato ad esso dalla numerazione progressiva delle pagine e impiegato per scrivere la procura nei primi righi utili formando un corpo unico con il ricorso che precede (cfr. Cass. 11595/1997; 4810/1998).
2. Nel merito, l'impugnazione si compone - come detto - di due motivi con i quali la ricorrente rispettivamente denuncia:
a) violazione dei canoni ermeneutici (artt. 1362 ss. c.c.), da cui sarebbe viziato "il procedimento logico che ha condotto la Corte barese ad un ampliamento della volontà contrattuale......riferendo la pattuizione contrattuale - limitativa degli interessi a qualcosa (il potere di revisione) che opera dall'esterno al di fuori del contratto;
b) violazione degli artt. 1362 e 1341, comma 2, c.c. e vizi di motivazione ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in cui sarebbero comunque incorsi i giudici a quibus nel non rilevare il carattere vessatorio e la conseguente nullità della clausola in discussione ove - e per la parte - relativa al limite degli interessi anche sull'importo revisionale.
2.1.
La prima censura è infondata.
È pur vero infatti, che, in tema di appalto di opere pubbliche, la revisione del prezzo per variazioni complessive del costo dell'opera è conseguente all'esercizio di un potere discrezionale della amministrazione appaltante cui corrisponde la titolarità di un mero interesse legittimo da parte dell'appaltatore (Cfr. sent.ze nn. 5333/1980; 3571/1984; 3568/1997, per tutte). Ma - una volta che tale potere;
pur esterno al contratto, sia stato esercitato - la situazione di diritto soggettivo, in cui conseguentemente si consolida quella iniziale di interesse pretensivo dell'appaltatore, ricade naturaliter all'interno di quel contratto che ne costituisce comunque il presupposto ed il quadro di riferimento, in cui si riflette il bilanciamento e la regolamentazione complessiva che le parti hanno inteso dare alle reciproche pretese ed aspettative facenti capo alla esecuzione dell'opera appaltata.
L'esegesi della clausola (n. 9) limitativa degli interessi operata dalla Corte di merito - oltreché correttamente ancorata al tenore della clausola stessa (rilevante "l'intenzione delle parti di dettare una disciplina generale ed unitaria in tema di conseguenze per il ritardato pagamento") - è quindi coerente, e non certo in contrasto, con canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363, là dove inferisce che le parti stipulanti non potrebbero avere "irrazionalmente" voluto che, una volta riconosciuto la revisione del pezzo dell'appalto, il pagamento dei relativi importi fosse assoggettato ad una disciplina diversa da quella contrattualmente prevista per il pagamento del corrispettivo dell'appalto. In ogni caso - esclusa la violazione delle regole di interpretazione dei contratti, per l'esatto riferimento che il Collegio barese ha fatto alla comune intenzione delle parti ciò che residua è un giudizio di fatto, di quella Corte, in ordine alla nucleazione in concreto di tale volontà comune di contraenti:
giudizio che, per essere coerentemente argomentato nei termini appena riassunti, sfugge ad ogni ulteriore sindacato in questa sede di legittimità.
2.2. Del pari non fondata è la doglianza di cui al secondo residuo mezzo del ricorso.
Il riferimento all'art. 1341 c.p.c. c.c. (sulla necessità di specifica approvazione delle clausole vessatorie unilateralmente predisposte) non è infatti nella specie pertinente, non ricorrendo la fattispecie del contratto a predisposizione unilaterale - per cui opera la garanzia del citato art. 1341 - bensì la diversa fattispecie di un contratto., redatto con la partecipazione dell'aggiudicatario, ove la clausola in particolare di che si discute (che attua, per altro, un bilanciamento delle contrapposte esigenze, dell'appaltatore, alla fissazione di un dies a quo ...............di decorrenza degli interessi e, dell'appaltante, alla fissazione di un tetto massimo dei medesimi) riflette appunto il risultato dell'incontro delle volontà delle parti e non la regolamentazione precostituita da un solo contraente.
3. Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese oltre a L.
6.000.000 per onorario di avvocati.
In Roma il 16 novembre 1998.