Cass. civ., sez. I, sentenza 06/05/1999, n. 4531
CASS
Sentenza 6 maggio 1999

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Le cosiddette "clausole vessatorie" abbisognano di specifica approvazione per iscritto solo ove inserite in contratto predisposto unilateralmente da uno dei contraenti, onde la specifica approvazione non è necessaria quando il contratto è stato redatto da entrambi i contraenti e riflette, anche nella clausola "de qua", il risultato dell'incontro delle volontà delle parti, non la regolamentazione precostituita da una sola di esse. (Fattispecie in tema di appalto di opere pubbliche, relativa a clausola contrattuale limitativa degli interessi moratori).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/05/1999, n. 4531
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4531
    Data del deposito : 6 maggio 1999

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