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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/11/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3433/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/08/1975 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Lionetti Daniela del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Rossi Roberto del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 01/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Quinto Vercellese (VC) il 06/04/2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2002.
Dall'unione è nata, in data 11/12/2008, la figlia ancora minore. Per_1
pagina 1 di 3 I coniugi si sono giudizialmente separati con sentenza n. 266 del 20/06/2013 di questo Tribunale
e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Quinto Vercellese (VC) il 06/04/2002, trascritto nei Registri
[...] Parte_2 dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2002 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. AFFIDA in via condivisa ad entrambi i genitori la figlia minore che Persona_2 avrà la residenza presso la madre;
2. DISPONE che il padre tenga con sé la figlia quando lo vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore e inoltre la terrà con sé a fine settimana alterni con la madre, nelle giornate di sabato e domenica;
la pagina 2 di 3 minore trascorrerà con ciascuno dei genitori una settimana durante le vacanze Natalizie, comprendente ad anni alterni il Natale od il Capodanno, e tre giorni durante le vacanze
Pasquali, facendo sì che trascorra con il genitore con cui non ha trascorso il Natale, il
Capodanno e la Pasqua successiva;
la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di almeno venti giorni durante le vacanze estive. I genitori concorderanno detto periodo entro il 30/5 di ogni anno, salvo imprevisti e/o esigenze lavorative;
3. DISPONE che versi a entro il 15 di ogni mese, a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo per il mantenimento della figlia € 300,00, e il 50% delle spese straordinarie (così come da protocollo in uso avanti il Tribunale di Vercelli) previamente concordate, a titolo esemplificativo e tra le altre si indicano quelle relative alle gite e di tutte le attività ricreative della minore, tasse scolastiche e universitarie imposte de istituti pubblici, libri di testo, corsi di recupero e lezioni private;
4. DISPONE che le altre spese straordinarie: ticket sanitari, visite specialistiche, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali, fisioterapiche e farmaci, che dovranno essere documentate, con fatture o scontrini intestati alla minore, siano a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
5. DISPONE che tutti i trattamenti sanitari che riguarderanno la minore dovranno essere presi di comune accordo, così come gli istituti scolastici che la figlia dovrà frequentare e gli eventuali cambi di residenza;
6. AUTORIZZA la sig.ra a richiedere l'assegno unico famigliare;
DÀ ATTO che Parte_2 ella rinuncia a richiedere gli importi afferenti agli adeguamenti ISTAT, maturati negli anni e mai corrisposti, in ordine all'assegno di mantenimento di Per_1
7. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano l'un l'altro a richiedersi eventuali assegni alimentari o di mantenimento e di aver risolto ogni altra questione di natura economica;
8. DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco assenso all'iscrizione della figlia minore sul passaporto.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3433/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/08/1975 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Lionetti Daniela del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Rossi Roberto del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 01/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Quinto Vercellese (VC) il 06/04/2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2002.
Dall'unione è nata, in data 11/12/2008, la figlia ancora minore. Per_1
pagina 1 di 3 I coniugi si sono giudizialmente separati con sentenza n. 266 del 20/06/2013 di questo Tribunale
e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Quinto Vercellese (VC) il 06/04/2002, trascritto nei Registri
[...] Parte_2 dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2002 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. AFFIDA in via condivisa ad entrambi i genitori la figlia minore che Persona_2 avrà la residenza presso la madre;
2. DISPONE che il padre tenga con sé la figlia quando lo vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore e inoltre la terrà con sé a fine settimana alterni con la madre, nelle giornate di sabato e domenica;
la pagina 2 di 3 minore trascorrerà con ciascuno dei genitori una settimana durante le vacanze Natalizie, comprendente ad anni alterni il Natale od il Capodanno, e tre giorni durante le vacanze
Pasquali, facendo sì che trascorra con il genitore con cui non ha trascorso il Natale, il
Capodanno e la Pasqua successiva;
la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di almeno venti giorni durante le vacanze estive. I genitori concorderanno detto periodo entro il 30/5 di ogni anno, salvo imprevisti e/o esigenze lavorative;
3. DISPONE che versi a entro il 15 di ogni mese, a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo per il mantenimento della figlia € 300,00, e il 50% delle spese straordinarie (così come da protocollo in uso avanti il Tribunale di Vercelli) previamente concordate, a titolo esemplificativo e tra le altre si indicano quelle relative alle gite e di tutte le attività ricreative della minore, tasse scolastiche e universitarie imposte de istituti pubblici, libri di testo, corsi di recupero e lezioni private;
4. DISPONE che le altre spese straordinarie: ticket sanitari, visite specialistiche, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali, fisioterapiche e farmaci, che dovranno essere documentate, con fatture o scontrini intestati alla minore, siano a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
5. DISPONE che tutti i trattamenti sanitari che riguarderanno la minore dovranno essere presi di comune accordo, così come gli istituti scolastici che la figlia dovrà frequentare e gli eventuali cambi di residenza;
6. AUTORIZZA la sig.ra a richiedere l'assegno unico famigliare;
DÀ ATTO che Parte_2 ella rinuncia a richiedere gli importi afferenti agli adeguamenti ISTAT, maturati negli anni e mai corrisposti, in ordine all'assegno di mantenimento di Per_1
7. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano l'un l'altro a richiedersi eventuali assegni alimentari o di mantenimento e di aver risolto ogni altra questione di natura economica;
8. DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco assenso all'iscrizione della figlia minore sul passaporto.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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