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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 7044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7044 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 08/10/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18264/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA elettivamente domiciliata in Napoli alla via Seggio del Popolo n. 22, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Francesco Giliberti che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come in atti, CP_1
dall'avv. Maria Sofia Lizzi con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, presso la DE , sita in via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.08.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata deduceva che, con comunicazione del 12.07.2023, l aveva provveduto alla “rideterminazione della pensione n. 003-510020035462 AT. SO … a decorrere dal 1 gennaio 2020 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il calcolo comprende la: - revoca della maggiorazione sociale;
- revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria
2002 (aumento al milione). Pertanto, da gennaio 2021 a luglio 2023 sulla pensione n. 003-
510020035462 AT. SO l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 4.047,23”; che, con comunicazione 28.08.23, aveva provveduto, altresì, al “ recupero della somma non dovuta di 138,92 euro ricevuta come somma aggiuntiva
(cosiddetta quattordicesima). … dai controlli sui suoi redditi del 2020 è risultato che deve restituire la somma di euro 138,92 euro….”; di aver sempre comunicato, con regolarità, i redditi percepiti dal momento che, oltre a essere titolare della suddetta pensione ai superstiti, era titolare di un piccolo reddito, proveniente da lavoro subordinato, sempre regolarmente dichiarato;
che, in maniera del tutto contraddittoria, solo in data 07.03.2024 l aveva inviato una
“comunicazione di riliquidazione pensione n. 003-510020035462 cat. SO decorrenza 1 giugno
1989”, riconoscendo, in suo favore, un credito di € 1.991,04 per un ricalcolo a decorrere dal
01.01.2021, infondendole un legittimo affidamento trattandosi di un importo che non era stato neanche decurtato dal presunto indebito precedentemente contestato con la comunicazione del
12.07.2023.
Tanto premesso conveniva in giudizio l resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: “In via principale accertare e dichiarare non ripetibili le somme richieste dall' in pagamento al ricorrente, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, ed in caso di trattenute che dovessero risultare avvenute, condannare l'Istituto alla restituzione dei ratei indebitamente trattenuti”; il tutto con vittoria di spese di lite.
L' , regolarmente citato, si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda giudiziale, con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza, all'esito del deposito di note conclusionali, il Tribunale osserva che:
La domanda è infondata e va rigettata alla stregua delle considerazioni che seguono. Risulta dagli atti di causa che la liquidazione originaria della pensione n. 003-510020035462 cat.
SO, di cui è beneficiaria la ricorrente, sia stata effettuata sulla base di un provvedimento definitivo.
La fattispecie è, allora, disciplinata dagli artt. 52 legge n. 88/89 e art. 13 legge n. 412/1991.
Ai sensi dell'art. 52 legge n. 88/89, “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. ….”
Ai sensi dell'art. 13 legge n 412/1991, “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla CP_1
misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La disciplina in esame si applica, tra l'altro, anche alla “pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153” e, quindi, all'assegno sociale.
Ciò posto, in base alla normativa sopra richiamata, pur se il provvedimento di liquidazione è divenuto definitivo, l può provvedere al recupero di quanto indebitamente Controparte_2 corrisposto entro un anno dal periodo di riferimento ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412 del
1991.
Il comma 2 dell'art. 13 Legge n. 412/1991 disciplina un'ipotesi specifica di indebito, consentendo all' di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti CP_1
sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e di provvedere al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo;
termine, peraltro, prorogabile, con decreto ministeriale, ai sensi del comma 2 bis, su richiesta dell' , in caso di ricorrenza di CP_2
obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale.
La norma, dunque, impone all' previdenziale di controllare una volta l'anno i redditi dei CP_3
pensionati e la loro incidenza sul diritto alle prestazioni di pensione o sull'importo di queste ultime;
ne consegue che al pensionato non può essere in ogni caso richiesto più dell'equivalente di un anno di prestazioni indebite.
Detto obbligo annuale dell' , il quale persiste anche a seguito delle modifiche introdotte in CP_1
materia di modalità di comunicazione da parte del pensionato dei dati reddituali ai sensi dell'art. 13 D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, sorge, tuttavia, unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (Cass. 26 luglio 2017, n. 18551; Cass. 24 gennaio
2012, n. 953; Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228).
Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'Ente venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato non appartiene in sé all'ambito degli errori e, CP_1
quindi, alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo, invece, alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2, Legge n. 412/1991.
Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte Costituzionale 24 maggio 1996, n. 166), data dai tempi tecnici necessari affinché i dati disponibili all'Istituto siano immessi nei circuiti delle verifiche contabili;
tempi sui quali si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico. La norma in esame non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di “verifica”, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
Il dato letterale fa, poi, riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un
“anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero.
La Suprema Corte ha, infatti, avuto modo di precisare che l'art. 13, comma 2, Legge n. 412/1991 si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (Cass., 20.05.2021, n. 13818; Cass., 8.02.2019 n.
3802).
Da ultimo, giova, altresì, richiamare Cassazione civile sez. lav., 16/07/2024, (ud. 13/03/2024, dep. 16/07/2024), n.19561 "Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell di CP_1
attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati CP_2
rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico" (Cass. n. 15039/19). Nella specie, l'indebito per cui è causa è dipeso dal superamento dei limiti reddituali previsti dall'art. 1 comma 41 della legge n. 335/95, per cui, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412/91, quando l procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, provvede entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccesso e la Corte d'appello ha accertato che l' aveva iniziato il recupero dell'indebito nel CP_2
maggio 2005 a fronte di erogazioni senza titolo effettuate dal febbraio 2004 al dicembre 2004.
Sulla base di ciò, era del tutto irrilevante ogni analisi dello stato soggettivo del percipiente, in quanto il dolo (anche omissivo) avrebbe legittimato il recupero in ogni tempo, mentre nella presente vicenda, il recupero dell'indebito pensionistico da parte dell era Controparte_2
avvenuto nel termine annuale di decadenza per mutamento delle condizioni reddituali della pensionata e non era un indebito dovuto ad errore dell'ente, ipotesi nella quale sarebbe potuto rilevare lo stato soggettivo del pensionato”.
In definitiva, in tema di indebito previdenziale e recupero delle somme indebitamente erogate dall , l'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991 deve essere interpretato nel senso che CP_1
l è tenuto a procedere alla verifica delle situazioni reddituali dei beneficiari Controparte_2
nell'anno civile in cui ha avuto effettiva conoscibilità dei redditi maturati dal percettore della prestazione. L deve, poi, procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale CP_1
indebito entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica. Nel caso di pensione di reversibilità, qualora si verifichi il superamento dei limiti reddituali l può legittimamente CP_2
procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, una volta accertata la situazione reddituale effettiva, indipendentemente dalla sussistenza del dolo del pensionato o dalla previa conoscenza da parte dell dei redditi del beneficiario. Ciò che rileva ai fini della legittimità CP_1
del recupero è che, divenuta indebita la prestazione per superamento dei limiti reddituali, l CP_2
abbia proceduto alla richiesta di restituzione nei termini prescritti dalla legge.
Non assume, quindi, carattere decisivo la circostanza che il pensionato non versasse in dolo o che l fosse precedentemente a conoscenza dei redditi del pensionato, essendo CP_1
determinante solo il rispetto dei termini procedurali previsti per l'azione di recupero una volta accertato l'indebito.
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, la situazione di fatto che ha inciso sulla misura della pensione n. 003-510020035462 AT. SO percepita dall'attuale ricorrente è analiticamente descritta nel corpo della memoria di costituzione dell' e nella relazione amministrativa ad essa allegata.
Appare opportuno richiamare, a questo punto, il contenuto della relazione amministrativa, allegata alla memoria di costituzione, dalla quale emerge quanto segue:
“L'indebito n. 17843786 di € 4.047,23 deriva da una ricostituzione batch (controllo automatizzato) della pensione n. 003-510020035462 AT. SO.
Detta ricostituzione, effettuata sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020, ha comportato la revoca della maggiorazione sociale per gli anni dal 2021 al 2023 (allegato 1). Dopo la notifica dell'indebito, parte ricorrente ha presentato domanda di ricostituzione reddituale in data 04.09.23, protocollo .5100.04/09/2023.0658762 (allegato 2). La domanda risulta CP_1
lavorata dalla sede 5100/04 (NA CENTRO).
Dalla ricostituzione ne è derivato un credito pari a 1.991,04 € conseguente al riconoscimento della maggiorazione sociale per gli anni 2023-2024 (allegato 3).
Per l'anno 2021, contrariamente da quanto sostenuto in domanda di ricostituzione, è presente un reddito di lavoro dipendente (si allegano CU- allegati 4 e 5), che fanno venire meno il diritto alla maggiorazione per l'anno 2022.
Per l'anno 2021 il diritto viene meno per reddito di lavoro dipendente anno 2020 (allegato 6).
Il credito è stato utilizzato in compensazione con l'indebito il quale residuo è pari a € 2.056,19 (si allega estratto RI), inoltre la compensazione è evincibile da pag. 10 del TEO8 a credito”.
Ed, ancora, dal modello TE 08 allegato agli atti si evince che” la sua pensione n. 003-
510020035462 AT. SO è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020.
Il ricalcolo comprende la:
- revoca della maggiorazione sociale;
- revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002
(aumento al milione)…. Pertanto, da gennaio 2021 a luglio 2023 sulla pensione n. 003-
510020035462 AT. SO l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 4.047,23”.
In particolare, dal prospetto relativo alle variazioni annuali si evince che l'indebito ammonta ad €
1.617,72 per l'anno 2021, ad € 1.617,72 per l'anno 2022 e ad € 811,79 per l'anno 2023, per un totale, appunto, di € 4.047,23.
Nella specie, pertanto, considerato quanto si evince dalla medesima relazione amministrativa suindicata, si à proceduto al recupero di quanto indebitamente corrisposto nell'anno 2021 sulla base dei dati evincibili dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 ed al recupero di quanto indebitamente corrisposto nell'anno 2022 sulla base dei dati evincibili della dichiarazione dei redditi dell'anno 2021.
Ne consegue che, a fronte della comunicazione dell'indebito del 12.07.2023 relativa ad un arco temporale da gennaio 2021 a luglio 2023, essa può considerarsi tempestiva solo in relazione alle annualità 2022 e 2023 mentre va dichiarata tardiva in relazione all'annualità 2021 per la quale, essendo l'indebito scaturito dalla dichiarazione reddituale dell'anno 2020, l'Ente avrebbe dovuto agire in recupero entro e non oltre il 31 12 2022.
In definitiva, va affermata l'irripetibilità del solo importo pari ad € 1.617,72 per l'anno 2021, mentre la domanda giudiziale va rigettata in relazione all'importo pari ad € 1.617,72 per l'anno
2022 e ad € 811,79 per l'anno 2023, per un totale, appunto, di € 2.429,51.
Ciò posto, considerata l'avvenuta compensazione, così come operata e riconosciuta dal medesimo , con il credito pari ad € 1.991,04 maturato in favore di parte Controparte_2
ricorrente conseguente al riconoscimento della maggiorazione sociale per gli anni 2023-2024, residua ancora dovuto un importo pari ad € 438,47.
Spese processuali compensate in ragione della reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: in parziale accoglimento della domanda giudiziale dichiara l'irripetibilità dell'indebito n. 17843786 pari ad € 4.047,23 vantato dall' con la comunicazione del 12.07.2023 limitatamente all'importo pari ad € 1.617,72 relativo all'anno 2021; rigetta la domanda giudiziale per la restante parte;
compensa le spese processuali.
Così deciso in Napoli in data 08/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 08/10/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18264/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA elettivamente domiciliata in Napoli alla via Seggio del Popolo n. 22, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Francesco Giliberti che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come in atti, CP_1
dall'avv. Maria Sofia Lizzi con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, presso la DE , sita in via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.08.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata deduceva che, con comunicazione del 12.07.2023, l aveva provveduto alla “rideterminazione della pensione n. 003-510020035462 AT. SO … a decorrere dal 1 gennaio 2020 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il calcolo comprende la: - revoca della maggiorazione sociale;
- revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria
2002 (aumento al milione). Pertanto, da gennaio 2021 a luglio 2023 sulla pensione n. 003-
510020035462 AT. SO l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 4.047,23”; che, con comunicazione 28.08.23, aveva provveduto, altresì, al “ recupero della somma non dovuta di 138,92 euro ricevuta come somma aggiuntiva
(cosiddetta quattordicesima). … dai controlli sui suoi redditi del 2020 è risultato che deve restituire la somma di euro 138,92 euro….”; di aver sempre comunicato, con regolarità, i redditi percepiti dal momento che, oltre a essere titolare della suddetta pensione ai superstiti, era titolare di un piccolo reddito, proveniente da lavoro subordinato, sempre regolarmente dichiarato;
che, in maniera del tutto contraddittoria, solo in data 07.03.2024 l aveva inviato una
“comunicazione di riliquidazione pensione n. 003-510020035462 cat. SO decorrenza 1 giugno
1989”, riconoscendo, in suo favore, un credito di € 1.991,04 per un ricalcolo a decorrere dal
01.01.2021, infondendole un legittimo affidamento trattandosi di un importo che non era stato neanche decurtato dal presunto indebito precedentemente contestato con la comunicazione del
12.07.2023.
Tanto premesso conveniva in giudizio l resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: “In via principale accertare e dichiarare non ripetibili le somme richieste dall' in pagamento al ricorrente, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, ed in caso di trattenute che dovessero risultare avvenute, condannare l'Istituto alla restituzione dei ratei indebitamente trattenuti”; il tutto con vittoria di spese di lite.
L' , regolarmente citato, si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda giudiziale, con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza, all'esito del deposito di note conclusionali, il Tribunale osserva che:
La domanda è infondata e va rigettata alla stregua delle considerazioni che seguono. Risulta dagli atti di causa che la liquidazione originaria della pensione n. 003-510020035462 cat.
SO, di cui è beneficiaria la ricorrente, sia stata effettuata sulla base di un provvedimento definitivo.
La fattispecie è, allora, disciplinata dagli artt. 52 legge n. 88/89 e art. 13 legge n. 412/1991.
Ai sensi dell'art. 52 legge n. 88/89, “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. ….”
Ai sensi dell'art. 13 legge n 412/1991, “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla CP_1
misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La disciplina in esame si applica, tra l'altro, anche alla “pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153” e, quindi, all'assegno sociale.
Ciò posto, in base alla normativa sopra richiamata, pur se il provvedimento di liquidazione è divenuto definitivo, l può provvedere al recupero di quanto indebitamente Controparte_2 corrisposto entro un anno dal periodo di riferimento ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412 del
1991.
Il comma 2 dell'art. 13 Legge n. 412/1991 disciplina un'ipotesi specifica di indebito, consentendo all' di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti CP_1
sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e di provvedere al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo;
termine, peraltro, prorogabile, con decreto ministeriale, ai sensi del comma 2 bis, su richiesta dell' , in caso di ricorrenza di CP_2
obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale.
La norma, dunque, impone all' previdenziale di controllare una volta l'anno i redditi dei CP_3
pensionati e la loro incidenza sul diritto alle prestazioni di pensione o sull'importo di queste ultime;
ne consegue che al pensionato non può essere in ogni caso richiesto più dell'equivalente di un anno di prestazioni indebite.
Detto obbligo annuale dell' , il quale persiste anche a seguito delle modifiche introdotte in CP_1
materia di modalità di comunicazione da parte del pensionato dei dati reddituali ai sensi dell'art. 13 D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, sorge, tuttavia, unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (Cass. 26 luglio 2017, n. 18551; Cass. 24 gennaio
2012, n. 953; Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228).
Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'Ente venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato non appartiene in sé all'ambito degli errori e, CP_1
quindi, alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo, invece, alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2, Legge n. 412/1991.
Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte Costituzionale 24 maggio 1996, n. 166), data dai tempi tecnici necessari affinché i dati disponibili all'Istituto siano immessi nei circuiti delle verifiche contabili;
tempi sui quali si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico. La norma in esame non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di “verifica”, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
Il dato letterale fa, poi, riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un
“anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero.
La Suprema Corte ha, infatti, avuto modo di precisare che l'art. 13, comma 2, Legge n. 412/1991 si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (Cass., 20.05.2021, n. 13818; Cass., 8.02.2019 n.
3802).
Da ultimo, giova, altresì, richiamare Cassazione civile sez. lav., 16/07/2024, (ud. 13/03/2024, dep. 16/07/2024), n.19561 "Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell di CP_1
attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati CP_2
rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico" (Cass. n. 15039/19). Nella specie, l'indebito per cui è causa è dipeso dal superamento dei limiti reddituali previsti dall'art. 1 comma 41 della legge n. 335/95, per cui, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412/91, quando l procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, provvede entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccesso e la Corte d'appello ha accertato che l' aveva iniziato il recupero dell'indebito nel CP_2
maggio 2005 a fronte di erogazioni senza titolo effettuate dal febbraio 2004 al dicembre 2004.
Sulla base di ciò, era del tutto irrilevante ogni analisi dello stato soggettivo del percipiente, in quanto il dolo (anche omissivo) avrebbe legittimato il recupero in ogni tempo, mentre nella presente vicenda, il recupero dell'indebito pensionistico da parte dell era Controparte_2
avvenuto nel termine annuale di decadenza per mutamento delle condizioni reddituali della pensionata e non era un indebito dovuto ad errore dell'ente, ipotesi nella quale sarebbe potuto rilevare lo stato soggettivo del pensionato”.
In definitiva, in tema di indebito previdenziale e recupero delle somme indebitamente erogate dall , l'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991 deve essere interpretato nel senso che CP_1
l è tenuto a procedere alla verifica delle situazioni reddituali dei beneficiari Controparte_2
nell'anno civile in cui ha avuto effettiva conoscibilità dei redditi maturati dal percettore della prestazione. L deve, poi, procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale CP_1
indebito entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica. Nel caso di pensione di reversibilità, qualora si verifichi il superamento dei limiti reddituali l può legittimamente CP_2
procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, una volta accertata la situazione reddituale effettiva, indipendentemente dalla sussistenza del dolo del pensionato o dalla previa conoscenza da parte dell dei redditi del beneficiario. Ciò che rileva ai fini della legittimità CP_1
del recupero è che, divenuta indebita la prestazione per superamento dei limiti reddituali, l CP_2
abbia proceduto alla richiesta di restituzione nei termini prescritti dalla legge.
Non assume, quindi, carattere decisivo la circostanza che il pensionato non versasse in dolo o che l fosse precedentemente a conoscenza dei redditi del pensionato, essendo CP_1
determinante solo il rispetto dei termini procedurali previsti per l'azione di recupero una volta accertato l'indebito.
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, la situazione di fatto che ha inciso sulla misura della pensione n. 003-510020035462 AT. SO percepita dall'attuale ricorrente è analiticamente descritta nel corpo della memoria di costituzione dell' e nella relazione amministrativa ad essa allegata.
Appare opportuno richiamare, a questo punto, il contenuto della relazione amministrativa, allegata alla memoria di costituzione, dalla quale emerge quanto segue:
“L'indebito n. 17843786 di € 4.047,23 deriva da una ricostituzione batch (controllo automatizzato) della pensione n. 003-510020035462 AT. SO.
Detta ricostituzione, effettuata sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020, ha comportato la revoca della maggiorazione sociale per gli anni dal 2021 al 2023 (allegato 1). Dopo la notifica dell'indebito, parte ricorrente ha presentato domanda di ricostituzione reddituale in data 04.09.23, protocollo .5100.04/09/2023.0658762 (allegato 2). La domanda risulta CP_1
lavorata dalla sede 5100/04 (NA CENTRO).
Dalla ricostituzione ne è derivato un credito pari a 1.991,04 € conseguente al riconoscimento della maggiorazione sociale per gli anni 2023-2024 (allegato 3).
Per l'anno 2021, contrariamente da quanto sostenuto in domanda di ricostituzione, è presente un reddito di lavoro dipendente (si allegano CU- allegati 4 e 5), che fanno venire meno il diritto alla maggiorazione per l'anno 2022.
Per l'anno 2021 il diritto viene meno per reddito di lavoro dipendente anno 2020 (allegato 6).
Il credito è stato utilizzato in compensazione con l'indebito il quale residuo è pari a € 2.056,19 (si allega estratto RI), inoltre la compensazione è evincibile da pag. 10 del TEO8 a credito”.
Ed, ancora, dal modello TE 08 allegato agli atti si evince che” la sua pensione n. 003-
510020035462 AT. SO è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020.
Il ricalcolo comprende la:
- revoca della maggiorazione sociale;
- revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002
(aumento al milione)…. Pertanto, da gennaio 2021 a luglio 2023 sulla pensione n. 003-
510020035462 AT. SO l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 4.047,23”.
In particolare, dal prospetto relativo alle variazioni annuali si evince che l'indebito ammonta ad €
1.617,72 per l'anno 2021, ad € 1.617,72 per l'anno 2022 e ad € 811,79 per l'anno 2023, per un totale, appunto, di € 4.047,23.
Nella specie, pertanto, considerato quanto si evince dalla medesima relazione amministrativa suindicata, si à proceduto al recupero di quanto indebitamente corrisposto nell'anno 2021 sulla base dei dati evincibili dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 ed al recupero di quanto indebitamente corrisposto nell'anno 2022 sulla base dei dati evincibili della dichiarazione dei redditi dell'anno 2021.
Ne consegue che, a fronte della comunicazione dell'indebito del 12.07.2023 relativa ad un arco temporale da gennaio 2021 a luglio 2023, essa può considerarsi tempestiva solo in relazione alle annualità 2022 e 2023 mentre va dichiarata tardiva in relazione all'annualità 2021 per la quale, essendo l'indebito scaturito dalla dichiarazione reddituale dell'anno 2020, l'Ente avrebbe dovuto agire in recupero entro e non oltre il 31 12 2022.
In definitiva, va affermata l'irripetibilità del solo importo pari ad € 1.617,72 per l'anno 2021, mentre la domanda giudiziale va rigettata in relazione all'importo pari ad € 1.617,72 per l'anno
2022 e ad € 811,79 per l'anno 2023, per un totale, appunto, di € 2.429,51.
Ciò posto, considerata l'avvenuta compensazione, così come operata e riconosciuta dal medesimo , con il credito pari ad € 1.991,04 maturato in favore di parte Controparte_2
ricorrente conseguente al riconoscimento della maggiorazione sociale per gli anni 2023-2024, residua ancora dovuto un importo pari ad € 438,47.
Spese processuali compensate in ragione della reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: in parziale accoglimento della domanda giudiziale dichiara l'irripetibilità dell'indebito n. 17843786 pari ad € 4.047,23 vantato dall' con la comunicazione del 12.07.2023 limitatamente all'importo pari ad € 1.617,72 relativo all'anno 2021; rigetta la domanda giudiziale per la restante parte;
compensa le spese processuali.
Così deciso in Napoli in data 08/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario