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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 4564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4564 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 12/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 458/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
AN TA;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Lucia Orsingher;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note scritte autorizzate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 17.01.2025, l'interessato premetteva: che il ricorrente, su domanda presentata in data 19.12.2024, nella seduta del 18.04.2024 veniva riconosciuto dall' invalido nella misura dell'70% senza revisione e con la seguente diagnosi: CP_1
1 “cardiopatia ischemica –ipertensiva in esito ima rivascolarizzato per via percutanea, diabete mellito nid, apnee ostruttive del sonno;
che ai fini del riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi della L. 104/92, veniva ritenuto portatore di handicap in situazione di non gravità (art.
3.comma 1) senza revisione;
che in data
6.6.2024 gli venivano notificati i relativi provvedimenti, oggetto della odierna impugnazione;
che non essendo d'accordo con detta valutazione, in quanto portatore di gravissime patologie come da copiosa documentazione medica allegata il Sig. Pt_1
, con ricorso Rg 6199/24 depositato presso codesto Onorevole Tribunale
[...] chiedeva, ai sensi dell'art.445 bis c.p.c., accertamento tecnico preventivo medico legale per la verifica preventiva delle condizioni legittimanti la pretesa dell'istante ad essere riconosciuto totalmente inabile (100%) e ai sensi della l. 104/92 portatore di handicap in situazione di gravità art.
3.c.3; che il Tribunale designava CTU medico legale il Dott.
il quale, accettato l'incarico conferitogli, ha espletato il Persona_1 mandato, inviando bozza di ATP alle parti in data 19.11.2024, in seno alla quale riconosceva in capo al ricorrente la percentuale del(81%)con la seguente diagnosi:
”Cardiopatia ischemico-ipertensiva in esiti di IMA rivascolarizzato in II Classe NYHA, da diabete mellito di tipo II non insulino-dipendente, da apnee ostruttive del sonno di grado severo e da disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso”. Ai sensi della L. 104/92 lo riconosceva portatore di handicap in situazione di NON gravità art.3c.1; che in assenza di convincenti valutazioni medico legali si deve ritenere non completamente assolto il mandato e non pienamente rappresentativa della situazione patologica del Sig. , la relazione di consulenza medico legale;
che al Parte_1 fine della proposizione del presente ricorso di merito, avverso le conclusioni del consulente tecnico legale d'ufficio Dott. nel procedimento iscritto al Persona_1
Rg 6199/24, giusta decreto di deposito CTU comunicato in data 5.12.2024, è stata depositata in termini (30.12.2024), dichiarazione di dissenso alle conclusioni, come disposto ex art. 445 bis c.p.c.; che la copiosa documentazione sanitaria, prodotta in atti, sottoposta all'attenzione del CTU e dallo stesso riportata nel corpo della consulenza, fornisce il quadro clinico preciso ed inequivocabile di un soggetto con patologie tutte a carattere ingravescente nel tempo;
che da quanto in essa esposto, si evince che il CTU, non ha valutato correttamente la totalità e la gravità delle patologie in esame e la loro sintomatologia e, pertanto, la sua valutazione è totalmente erronea, oltre che superficiale, ed altresì in contrasto e smentita dagli accertamenti sanitari;
che certamente il complesso patologico accertato a carico del signor determina una Parte_1
2 condizione di soggetto totalmente inabile (100%) e portatore di handicap in situazione di gravità art. 3 c. 3.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: accogliere la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando che il Sig. Pt_1
è portatore di patologie che lo rendono totalmente inabile (100%) nonchè
[...] portatore di handicap in situazione di gravità (art.
3.c.3) L.104/92; in via istruttoria, occorrendo, disporre il rinnovo della consulenza medico-legale al fine di individuare il momento in cui la Ricorrente, in virtù delle patologie denunciate ed accertate, debba CP_ essere considerato invalido;
condannare l' in persona del suo legale rappresentante, al pagamento della pensione di inabilità dal momento dalla data della domanda amministrativa o da quella che emergerà in base alla compienda istruttoria.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale formulava CP_1 eccezione di rito e di merito, contestando la fondatezza del ricorso.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 12.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in CP_1 quanto destituite di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott. elaborato che qui Persona_2 deve intendersi integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al
Giudice di rilevare che il ricorrente è affetto dalle patologie per come accertate in diagnosi dal CTU ed analiticamente specificate nella relazione. Infatti, il CTU ha accertato che dalla disamina della Certificazione in Atti, risulta che Parte_1
“Allo stato attuale, la documentazione agli atti e l'esame clinico-obiettivo permettono di formulare la seguente diagnosi: Cardiopatia ischemico-ipertensiva in esiti IMA con recente reinfarto, diabete mellito NID, apnee ostruttive del sonno di grado severo . Tali infermità pertanto, ai sensi delle Leggi 30.3.71 n. 118 e 23.11.88 n. 509, determinano una riduzione totale e permanente della capacità lavorativa quantificabile nella misura
3 del 100%. La decorrenza dello stato invalidante, sulla base del recente reinfarto deve farsi risalire al mese di febbraio 2025. Inoltre, considerata l'età del ricorrente e la tipologia delle infermità rilevate, è opportuno disporre una revisione nel febbraio
2028.”.
Il CTU pertanto concludeva SC EN, di anni 63, in atto è affetto da:
Cardiopatia ischemico-ipertensiva in esiti IMA con recente reinfarto, diabete mellito
NID, apnee ostruttive del sonno di grado severo. - Trattasi di infermità che in atto, sulla base delle Tabelle di cui al D.M. 5.2.92, determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai tre quarti. - Pertanto ai sensi delle Leggi
30.3.71 n. 118 e 23.11.88 n. 509, lo opponente deve essere considerato invalido al
100% (cento per cento). - La decorrenza del suddetto stato deve farsi risalire al mese di febbraio 2025. - Inoltre, considerata l'età dell'opponente e la tipologia delle infermità rilevate, è opportuno disporre una revisione nel febbraio 2028”.
Per quanto riguarda invece la domanda relativa al riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3, legge 184/92) si osserva che il CTU ha concluso che le patologie da cui è affetto rendono lo soggetto con Pt_1 difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età grave (100%), determinano uno svantaggio sociale, riducendo l'autonomia personale in modo da non rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ai sensi della Legge 104/92, rendendo l'opponente persona affetta da handicap senza connotazione di gravità (art. 3 comma 1).
Pertanto la predetta domanda relativa al riconoscimento dell'Handicap grave non può trovare accoglimento.
Sulla scorta di quanto accertato e concluso dal CTU deve, quindi, dichiararsi che in capo al signor sussisteva il requisito sanitario per il riconoscimento , Parte_1 ai sensi delle Leggi 30.3.71 n. 118 e 23.11.88 n. 509, dello status di invalido nella misura del 100% dalla data del febbraio 2025, data successiva sia alla domanda in via amministrativa che al deposito della CTU in fase di ATP.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione e quelle della fase di ATP (tenuto conto che il requisito sanitario è stato riconosciuto da data successiva sia alla domanda in via amministrativa che al deposito della CTU in fase di ATP) possono trovare integrale compensazione.
4 Le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, vanno poste a carico dell' , ciò CP_1 nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che in capo al signor Pt_1
sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento, ai sensi delle Leggi
[...]
30.3.71 n. 118 e 23.11.88 n. 509, dello status di invalido nella misura del 100% dalla data del febbraio 2025, con diritto a percepire la pensione di inabilità in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge;
Rigetta nel resto;
Compensa le spese di lite;
Condanna l' a rifondere le spese di C.T.U. sia della fase di A.T.P. che di quella CP_1 espletata in questo giudizio, liquidate come da separati decreti.
Catania, 20 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 12/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 458/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
AN TA;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Lucia Orsingher;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note scritte autorizzate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 17.01.2025, l'interessato premetteva: che il ricorrente, su domanda presentata in data 19.12.2024, nella seduta del 18.04.2024 veniva riconosciuto dall' invalido nella misura dell'70% senza revisione e con la seguente diagnosi: CP_1
1 “cardiopatia ischemica –ipertensiva in esito ima rivascolarizzato per via percutanea, diabete mellito nid, apnee ostruttive del sonno;
che ai fini del riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi della L. 104/92, veniva ritenuto portatore di handicap in situazione di non gravità (art.
3.comma 1) senza revisione;
che in data
6.6.2024 gli venivano notificati i relativi provvedimenti, oggetto della odierna impugnazione;
che non essendo d'accordo con detta valutazione, in quanto portatore di gravissime patologie come da copiosa documentazione medica allegata il Sig. Pt_1
, con ricorso Rg 6199/24 depositato presso codesto Onorevole Tribunale
[...] chiedeva, ai sensi dell'art.445 bis c.p.c., accertamento tecnico preventivo medico legale per la verifica preventiva delle condizioni legittimanti la pretesa dell'istante ad essere riconosciuto totalmente inabile (100%) e ai sensi della l. 104/92 portatore di handicap in situazione di gravità art.
3.c.3; che il Tribunale designava CTU medico legale il Dott.
il quale, accettato l'incarico conferitogli, ha espletato il Persona_1 mandato, inviando bozza di ATP alle parti in data 19.11.2024, in seno alla quale riconosceva in capo al ricorrente la percentuale del(81%)con la seguente diagnosi:
”Cardiopatia ischemico-ipertensiva in esiti di IMA rivascolarizzato in II Classe NYHA, da diabete mellito di tipo II non insulino-dipendente, da apnee ostruttive del sonno di grado severo e da disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso”. Ai sensi della L. 104/92 lo riconosceva portatore di handicap in situazione di NON gravità art.3c.1; che in assenza di convincenti valutazioni medico legali si deve ritenere non completamente assolto il mandato e non pienamente rappresentativa della situazione patologica del Sig. , la relazione di consulenza medico legale;
che al Parte_1 fine della proposizione del presente ricorso di merito, avverso le conclusioni del consulente tecnico legale d'ufficio Dott. nel procedimento iscritto al Persona_1
Rg 6199/24, giusta decreto di deposito CTU comunicato in data 5.12.2024, è stata depositata in termini (30.12.2024), dichiarazione di dissenso alle conclusioni, come disposto ex art. 445 bis c.p.c.; che la copiosa documentazione sanitaria, prodotta in atti, sottoposta all'attenzione del CTU e dallo stesso riportata nel corpo della consulenza, fornisce il quadro clinico preciso ed inequivocabile di un soggetto con patologie tutte a carattere ingravescente nel tempo;
che da quanto in essa esposto, si evince che il CTU, non ha valutato correttamente la totalità e la gravità delle patologie in esame e la loro sintomatologia e, pertanto, la sua valutazione è totalmente erronea, oltre che superficiale, ed altresì in contrasto e smentita dagli accertamenti sanitari;
che certamente il complesso patologico accertato a carico del signor determina una Parte_1
2 condizione di soggetto totalmente inabile (100%) e portatore di handicap in situazione di gravità art. 3 c. 3.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: accogliere la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando che il Sig. Pt_1
è portatore di patologie che lo rendono totalmente inabile (100%) nonchè
[...] portatore di handicap in situazione di gravità (art.
3.c.3) L.104/92; in via istruttoria, occorrendo, disporre il rinnovo della consulenza medico-legale al fine di individuare il momento in cui la Ricorrente, in virtù delle patologie denunciate ed accertate, debba CP_ essere considerato invalido;
condannare l' in persona del suo legale rappresentante, al pagamento della pensione di inabilità dal momento dalla data della domanda amministrativa o da quella che emergerà in base alla compienda istruttoria.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale formulava CP_1 eccezione di rito e di merito, contestando la fondatezza del ricorso.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 12.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in CP_1 quanto destituite di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott. elaborato che qui Persona_2 deve intendersi integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al
Giudice di rilevare che il ricorrente è affetto dalle patologie per come accertate in diagnosi dal CTU ed analiticamente specificate nella relazione. Infatti, il CTU ha accertato che dalla disamina della Certificazione in Atti, risulta che Parte_1
“Allo stato attuale, la documentazione agli atti e l'esame clinico-obiettivo permettono di formulare la seguente diagnosi: Cardiopatia ischemico-ipertensiva in esiti IMA con recente reinfarto, diabete mellito NID, apnee ostruttive del sonno di grado severo . Tali infermità pertanto, ai sensi delle Leggi 30.3.71 n. 118 e 23.11.88 n. 509, determinano una riduzione totale e permanente della capacità lavorativa quantificabile nella misura
3 del 100%. La decorrenza dello stato invalidante, sulla base del recente reinfarto deve farsi risalire al mese di febbraio 2025. Inoltre, considerata l'età del ricorrente e la tipologia delle infermità rilevate, è opportuno disporre una revisione nel febbraio
2028.”.
Il CTU pertanto concludeva SC EN, di anni 63, in atto è affetto da:
Cardiopatia ischemico-ipertensiva in esiti IMA con recente reinfarto, diabete mellito
NID, apnee ostruttive del sonno di grado severo. - Trattasi di infermità che in atto, sulla base delle Tabelle di cui al D.M. 5.2.92, determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai tre quarti. - Pertanto ai sensi delle Leggi
30.3.71 n. 118 e 23.11.88 n. 509, lo opponente deve essere considerato invalido al
100% (cento per cento). - La decorrenza del suddetto stato deve farsi risalire al mese di febbraio 2025. - Inoltre, considerata l'età dell'opponente e la tipologia delle infermità rilevate, è opportuno disporre una revisione nel febbraio 2028”.
Per quanto riguarda invece la domanda relativa al riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3, legge 184/92) si osserva che il CTU ha concluso che le patologie da cui è affetto rendono lo soggetto con Pt_1 difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età grave (100%), determinano uno svantaggio sociale, riducendo l'autonomia personale in modo da non rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ai sensi della Legge 104/92, rendendo l'opponente persona affetta da handicap senza connotazione di gravità (art. 3 comma 1).
Pertanto la predetta domanda relativa al riconoscimento dell'Handicap grave non può trovare accoglimento.
Sulla scorta di quanto accertato e concluso dal CTU deve, quindi, dichiararsi che in capo al signor sussisteva il requisito sanitario per il riconoscimento , Parte_1 ai sensi delle Leggi 30.3.71 n. 118 e 23.11.88 n. 509, dello status di invalido nella misura del 100% dalla data del febbraio 2025, data successiva sia alla domanda in via amministrativa che al deposito della CTU in fase di ATP.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione e quelle della fase di ATP (tenuto conto che il requisito sanitario è stato riconosciuto da data successiva sia alla domanda in via amministrativa che al deposito della CTU in fase di ATP) possono trovare integrale compensazione.
4 Le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, vanno poste a carico dell' , ciò CP_1 nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che in capo al signor Pt_1
sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento, ai sensi delle Leggi
[...]
30.3.71 n. 118 e 23.11.88 n. 509, dello status di invalido nella misura del 100% dalla data del febbraio 2025, con diritto a percepire la pensione di inabilità in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge;
Rigetta nel resto;
Compensa le spese di lite;
Condanna l' a rifondere le spese di C.T.U. sia della fase di A.T.P. che di quella CP_1 espletata in questo giudizio, liquidate come da separati decreti.
Catania, 20 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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