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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 841/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Serena Baccolini Consigliere
- Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di cui al n. r.g. 841/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
20.3.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 8.1.2025
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
, (C.F. - quale accollante C.F._8 Parte_9 C.F._9
in via liberatoria del debito di - (C.F. Persona_1 Parte_10
, (C.F. , tutti C.F._10 Parte_11 C.F._11
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Stefania Volonterio ed pagina 1 di 25 elettivamente domiciliati presso l'indirizzo Pec:
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Appellanti
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Alessandro
Villani e Manuela Caccialanza ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Milano, via Fatebenefratelli, n. 14,
Appellata
Oggetto: mutuo
CONCLUSIONI
Per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
e Parte_10 Parte_11
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in riforma della Sentenza impugnata, così giudicare:
Nel merito:
1. rilevare, accertare e dichiarare la nullità degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis (nella misura in cui venga interpretato nel senso voluto da del contratto di mutuo, in relazione al calcolo degli CP
“INTERESSI SULLA SOMMA CONCESSA A MUTUO”;
2. per l'effetto, escludere ogni computo effettuato e comunque collegato al tasso di cambio CHF/EURO
e ricalcolare il debito e il piano di ammortamento al tasso di interesse di cui all'art. 117, comma 7,
T.U.B. ovvero applicando il diverso tasso di interesse ritenuto di giustizia, per un piano di rimborso a quota capitale costante ovvero, in via gradata, a rata costante;
3. accertare e dichiarare, pertanto, il minor debito degli appellanti verso la e, per l'effetto, CP_2
condannare , in persona del legale rapp.te p.t., a rimborsare e/o restituire Controparte_1
e/o riaccreditare agli appellanti quanto percepito in eccedenza rispetto al debito e al piano di ammortamento ricalcolati, ovvero alla maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi compensativi e di mora dai singoli addebiti sino al saldo effettivo;
pagina 2 di 25
4. in ogni caso, condannare la a rimborsare e/o a risarcire agli appellanti tutte le somme CP_2
addebitate in eccesso, per effetto di illegittima applicazione dei meccanismi contrattuali di cui agli artt.
4, 4 bis, 7 e 7 bis (nella misura in cui venga interpretato nel senso voluto da del contratto di CP
mutuo, oltre a rivalutazione monetaria e interessi compensativi e moratori sino al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
Disporre CTU per il ricalcolo dei debiti e dei piani di ammortamento dei mutui per cui è causa, espunto ogni riferimento al tasso di cambio CHF/EURO e con applicazione del tasso BOT ovvero del tasso convenzionale o del diverso tasso che parrà di giustizia.
Si richiamano inoltre le istanze istruttorie tutte formulate negli atti di prime cure.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
IN VIA PREGIUDIZIALE
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dai Signori (C.F. Parte_1
), (C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
(C.F. , (C.F. ), (C.F. C.F._8 Parte_9 C.F._9 Persona_1
), (C.F. e C.F._12 Parte_10 C.F._10 [...]
(C.F. ), per tutti i motivi dedotti in narrativa;
Parte_11 C.F._11
NEL MERITO
- Respingere integralmente l'appello promosso dai Signori (C.F. Parte_1
), (C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
(C.F. , (C.F. ), (C.F. C.F._8 Parte_9 C.F._9 Persona_1
), (C.F. e C.F._12 Parte_10 C.F._10 [...]
(C.F. ) e le domande dai medesimi formulate nei Parte_11 C.F._11
confronti di , in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, e Controparte_1
confermare integralmente le statuizioni della Sentenza resa dal Tribunale di Milano, Sezione Sesta
pagina 3 di 25 Civile, G.U. Dott.ssa Laura Massari, pubblicata il 12 febbraio 2024 e notificata il 19 febbraio 2024, per tutti i motivi dedotti in narrativa.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente procedimento e del precedente grado di giudizio, oltre a Spese Generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza.
FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc - depositato in data 7.2.2020 (e debitamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza) - i sigg.ri , , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
– tutti sottoscrittori con (tra novembre 2007 e gennaio 2010) di otto
[...] CP
contratti di mutuo fondiario a tasso variabile in euro indicizzato al franco svizzero – hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la detta chiedendo: CP_2
- la declaratoria della nullità degli artt. 4 e 4 bis, nonché degli artt. 7 e 7 bis (relativi al meccanismo di calcolo degli interessi, nonché alle modalità di estinzione anticipata del mutuo e di richiesta di conversione dal NC svizzero all'euro) contenuti nei contratti di mutuo in questione. A sostegno della dedotta nullità hanno invocato gli artt. 33 e ss. Cod. Cons., gli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 1993/13/CEE; gli artt. 1175, 1176 c. 2, 1322, 1325,
1343 e 1418 c.c.; l'art. 117 Tub;
- per l'effetto, il ricalcolo del debito e del piano di ammortamento al tasso di interesse di cui all'art. 117 c. 7 Tub (ovvero ad altro tasso di interesse ritenuto di giustizia);
- la condanna di a restituire ai mutuatari quanto percepito in eccedenza rispetto CP
al debito e al piano di ammortamento ricalcolati;
- l'accertamento dell'illegittimità della condotta della Banca per essersi sottratta ai doveri informativi precontrattuali previsti dalla normativa finanziaria (sul presupposto che i contratti in questione avessero natura di prodotto finanziario);
pagina 4 di 25 - in via istruttoria, l'ammissione di una Ctu contabile per il ricalcolo dei debiti e dei piani di ammortamento dei contratti di mutuo.
Si è costituita in giudizio (4.1.2021) chiedendo il rigetto delle domande avverse CP
in quanto infondate.
All'esito, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1609, resa e pubblicata in data
12.2.2024, ha rigettato le domande dei ricorrenti e li ha condannati al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, il giudice di primo grado:
- quanto alla asserita nullità delle clausole contrattuali de quibus, dopo aver richiamato il contenuto degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis e la pronuncia della Corte di cassazione n.
23655/2021, ha rigettato la domanda, evidenziando che:
a. le clausole sono formulate in modo chiaro, in quanto forniscono analitica descrizione del meccanismo della doppia indicizzazione;
b. i mutuatari hanno ricevuto dalla Banca le informazioni necessarie per comprendere il predetto meccanismo;
- in ogni caso, ha escluso la sussistenza di uno squilibrio nei rapporti tra le parti (come richiesto dall'art. 35 cod. Cons.), in quanto la variabilità degli importi dovuti consegue alla natura stessa del meccanismo di indicizzazione scelto dalle parti, connotato da fluttuazioni che possono in concreto rivelarsi positive o negative per ciascuna di esse, senza possibilità di prevedere ex ante se il beneficiario del vantaggio economico dell'operazione medesima sarà il mutuante o il mutuatario;
- ha escluso l'applicazione delle norme contenute nel Tuf sui doveri informativi della
Banca, osservando che il contratto per cui è causa non poteva essere qualificato come derivato;
- alla luce delle considerazioni svolte, ha ritenuto superfluo disporre una Ctu tecnico- contabile volta al ricalcolo dei debiti residui.
pagina 5 di 25 Con atto di citazione notificato in data 20.3.2024, i mutuatari hanno proposto appello avverso tale sentenza, contestandone l'erroneità, per avere il Tribunale:
1. giudicato a posteriori la comprensibilità delle clausole, senza porsi nella posizione del mutuatario-consumatore mediamente informato al momento della stipula;
2. omesso di accertare la mancanza di chiarezza e comprensibilità delle clausole relative alle modalità di calcolo degli interessi, avendo erroneamente applicato i principi sanciti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23655/2021 e dalla consolidata giurisprudenza della CGUE;
3. omesso di applicare correttamente gli artt. 33 e ss. cod. cons. e gli artt. 4, 5, 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE;
4. erroneamente ritenuto che la avesse adempiuto agli obblighi informativi CP_2
sulla stessa gravanti circa i rischi ai quali la sottoscrizione del contratto avrebbe esposto i mutuatari;
5. omesso di tenere in considerazione il provvedimento dell'AGCM n. 27214/2018
(per il quale le clausole contrattuali esaminate - considerate in sé, oltre che in collegamento fra loro, nonché nel contesto dell'intero contratto - risultavano contrarie all'art. 35 Codice del
Consumo) e la pronuncia del Tar Lazio che ha confermato la legittimità di tale provvedimento;
6. errato nel ritenere che i contratti non costituirebbero un prodotto finanziario derivato;
7. erroneamente omesso di rilevare che - nel 2012 e nel 2013 - è stata CP
sanzionata dalla Commissione UE e dalle Autorità regolatorie di vari Stati per avere manipolato il tasso Libor (cd. Libor scandal) e i tassi di cambio tra valute (cd.
Forex Scandal).
Gli appellanti hanno concluso reiterando le richieste avanzate nel giudizio di primo grado.
pagina 6 di 25 La causa è stata iscritta sub r.g. 841/2024 e la prima udienza fissata per il giorno
11.9.2024.
si è costituita anche nel presente grado di giudizio (22.7.2024), contestando CP
ammissibilità e fondatezza del gravame avversario e chiedendone dunque il rigetto.
Alla prima udienza (11.9.2024) le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 8.1.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 18.12.2024).
Alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa di con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione CP
dell'appello.
La norma impone alla parte appellante di indicare in modo chiaro, sintetico e specifico i capi della sentenza impugnata, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Parte appellante ha quindi lo specifico onere di individuare l'oggetto del gravame, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza, tuttavia, che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
di tal guisa, la Corte d'appello viene posta in condizione di individuare e valutare le ragioni che potrebbero determinare le modifiche richieste alla sentenza appellata e la controparte può svolgere concretamente e compiutamente le proprie difese.
pagina 7 di 25 Nel caso in esame, il gravame proposto individua in modo chiaro sia le parti della sentenza impugnata di cui viene chiesta la riforma, sia le ragioni addotte a confutazione delle motivazioni del primo giudice, sia, infine, il modo in cui l'appellante ritiene che le statuizioni del Tribunale debbano essere modificate;
di qui il rigetto dell'eccezione sollevata dalla Banca appellata.
Venendo al merito, la Corte ritiene che l'appello sia infondato e ciò per le ragioni di seguito esposte.
Giova richiamare, in primo luogo, il contenuto delle sentenze di questa Corte nn.
221/2023, 948/2023, 1435/2023, 2364/2023 e 3009/2023, le cui fattispecie sono del tutto sovrapponibili a quella in esame e dalle cui motivazioni non vi è ragione di discostarsi.
Prima di procedere all'esame delle ragioni a sostegno della presente impugnazione, appare opportuno esporre i contenuti delle contestate clausole dei contratti di mutuo (cfr. docc. 1 a-h primo grado . CP
L'art. 4 – rubricato “Interessi sulla somma concessa a mutuo” – prevede che il contratto di mutuo, concluso fra le parti, sia un contratto in euro indicizzato al franco svizzero, secondo le modalità indicate nel piano di ammortamento ad esso allegato, con l'indicazione del “tasso di interesse” stabilito nella sua misura iniziale.
Viene altresì indicato il “tasso di cambio”, determinato convenzionalmente al momento della conclusione del contratto, secondo i criteri pure ivi indicati.
E' inoltre previsto che: “Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e dicembre, la banca determinerà:
A) Per il primo semestre, o frazione, scadente il 31 maggio o il 30 novembre:
- l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al “tasso di interesse convenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered
Rate) NC ZZ sei mesi rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla pagina LIBOR02 del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 ore”, maggiorato di una percentuale espressamente indicata (a titolo di esempio, nel mutuo dei pagina 8 di 25 sigg.ri è pari a 1,100 punti percentuali, mentre nel contratto sottoscritto dai Parte_12 sigg.ri e è pari ad 1,200 punti percentuali); Pt_4 Parte_3
- l'eventuale differenza tra il “tasso di cambio convenzionale” NC ZZ/Euro e quello rilevato per la valuta, rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBX del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” …;
La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in HI ZE
(calcolato al tasso di cambio convenzionale) di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del
1° giugno e del 1° dicembre”.
Analogo meccanismo è indicato per i conguagli da effettuarsi nei semestri successivi, prevedendosi altresì che, ad ogni scadenza, l'importo risultante dalle operazioni indicate
“costituirà il conguaglio positivo o negativo”, che, nel primo caso, sarà accreditato in
“uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca”; nel secondo “l'importo corrispondente sarà addebitato sul rapporto di deposito fruttifero indicato, fino alla concorrenza dell'eventuale saldo eventualmente disponibile”.
L'art. 4 bis disciplina il funzionamento del deposito fruttifero accessorio al contratto di mutuo previsto dalla clausola di cui all'art. 4 cit., chiarendo che esso: “…è destinato esclusivamente alle operazioni di conguaglio relative allo stesso, con esclusione di ogni altra operazione e servizio”.
L'art.
7 - rubricato “estinzione anticipata del mutuo” - prevede che, a determinate condizioni e alle modalità indicate, la parte mutuataria possa estinguere anticipatamente il mutuo e che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito (sic), nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in HI ZE in base al
“tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio NC ZZ/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 ore” nel giorno dell'operazione di rimborso.”
pagina 9 di 25 Infine, l'art. 7 bis individua i criteri di “Conversione del tasso riferito al franco svizzero”, contemplando il diritto del mutuatario di “ottenere la conversione del tasso riferito al NC ZZ in uno riferito all'Euro”, nonché le modalità da rispettare e i criteri di calcolo per determinare il nuovo piano di ammortamento, che, di regola, rispetterà le scadenze in origine stabilite.
Con riguardo alla natura di tali clausole, la Suprema Corte - con sentenza n. 23655/2021
- ha sancito che:
- per quanto attiene alla natura vessatoria (secondo il diritto italiano) o abusiva (giusta terminologia adottata dalla direttiva europea) delle clausole contenute nei contratti tra professionista e consumatore, esse, ove redatte in modo non chiaro e comprensibile ai sensi dell'art. 35 Cod. Cons., possono essere dichiarate nulle se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi. In base all'interpretazione resa dalla Corte di Giustizia UE: “l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile presuppone che, nel caso dei contratti di credito, gli istituti finanziari debbano fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. A tale proposito, tale requisito implica che una clausola, in base alla quale il mutuo deve essere rimborsato nella medesima valuta estera nella quale è stato contratto, sia compresa dal consumatore non solo sul piano formale e grammaticale, ma altresì in relazione alla sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere a conoscenza della possibilità di apprezzamento o deprezzamento della valuta estera nella quale il prestito è stato contratto, ma anche valutare le
pagina 10 di 25 conseguenze economiche, potenzialmente significative di una tale clausola sui suoi obblighi contrattuali”1;
- il provvedimento n. 27214 del 2018, reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha affermato che le clausole contrattuali esaminate (artt. 4, 4 bis, 7, 7 bis) - considerate in sé, oltre che in collegamento fra loro, nonché nel contesto dell'intero contratto - risultavano contrarie all'art. 35 Codice del Consumo, “per la loro formulazione non chiara e trasparente, tenuto conto del fatto che risultavano scarsamente intelligibili per il consumatore sia sul piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro singolo contenuto, sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale erano inserite”. A tale valutazione espressa dal Garante, di non chiarezza e di non comprensibilità, deve essere attribuito valore di prova privilegiata nel giudizio civile fra il consumatore e il professionista, in quanto: “tale valutazione deve essere ritenuta presuntivamente corretta nel giudizio civile, in difetto di una specifica confutazione da parte del giudice, tanto più necessaria ove – come in questa fattispecie
a giudizio – il dissenso sulla chiarezza e comprensibilità attenga proprio al contenuto del testo documentale valutato dall'AGCM e non si fondi invece su elementi di fatto ulteriori attinenti allo specifico rapporto fra professionista e consumatore”. Trattasi di una presunzione legale - desumibile dal sistema - suscettibile di prova contraria, attesa la funzione di public enforcement, assegnata alle pronunce del Garante, che interferisce con il private enforcement, qual è l'azione promossa avanti al Giudice civile;
- infine, in via residuale, laddove nel giudizio di merito le clausole contrattuali, all'esito del rinnovato vaglio di chiarezza, comprensibilità e validità, dovessero risultare non soltanto non chiare e comprensibili, ma anche ambigue, seppure non produttive di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, si deve valutare la necessità di una loro interpretazione ai sensi dell'art. 35 c. 2 codice del consumo, in base al quale:
“in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al 1 Corte Giustizia UE, sentenza 20 settembre 2017, in causa C-186/16. Nello stesso senso: sentenza del 20 settembre 2018, in causa C-51/17; sentenza del 3.3.2020, in causa C-125/18; sentenza del 10 giugno 2021, in causa C-609/19. pagina 11 di 25 consumatore” e dell'art. 1370 c.c., secondo il quale “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”.
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che i motivi di gravame da n. 1 a n. 5 - che possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro – siano infondati per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto rilevato che non appare condivisibile la tesi degli appellanti circa il fatto che il Tribunale si sia posto nel solco contrario a quello tracciato dalla Corte di Giustizia del Lussemburgo, laddove analoghi contratti sono stati ritenuti invalidi per difetto di trasparenza.
In realtà - e diversamente da quanto asserito dagli appellanti - la CGUE non ha mai affermato l'invalidità di clausole identiche a quelle qui in esame, essendosi limitata ad osservare, come detto, la necessità che una clausola di tal fatta sia “redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola, nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di Giustizia UE, Sentenza 30 aprile 2014, C 26/13).
Come emerge dal principio sopra riportato, la Corte di Giustizia, ben lungi dall'affermare l'invalidità delle clausole in esame, si è limitata a rilevare come competa al giudice nazionale la verifica della chiarezza e trasparenza della normativa contrattuale, nonché del suo eventuale carattere abusivo e vessatorio;
il che è proprio quanto fatto dal primo giudice.
Ciò posto, deve rilevarsi come le clausole in esame contemplino in modo analitico:
pagina 12 di 25 - i criteri di c.d. doppia indicizzazione, tanto in relazione al tasso di interesse convenzionale, quanto al tasso di cambio, sia nella loro componente “storica”, cioè determinata al momento di conclusione del contratto, sia in relazione alle modalità di calcolo da seguire nel corso della sua esecuzione, mediante il necessario raffronto, quanto al primo, con il tasso Libor a sei mesi e, quanto al secondo, con il tasso di cambio tempo per tempo rilevato (art. 4);
- i criteri da applicare per i “conguagli semestrali”, con il possibile accreditamento o addebitamento, sul conto speciale fruttifero accessorio al contratto (art. 4 bis);
- il meccanismo di estinzione del contratto (art. 7), totale o parziale, che, dal punto di vista operativo, è del tutto analogo a quello di cui all'art. 7 bis - con il quale deve essere letto congiuntamente - che disciplina la eventuale conversione del contratto, concluso in franchi svizzeri, in altra valuta.
Quanto in particolare a tale ultimo aspetto, si rileva come, per poter effettuare l'estinzione, la debba, prima, calcolare il capitale residuo del mutuo, applicando il CP_2
parametro di indicizzazione valutaria al franco svizzero nel momento in cui l'estinzione viene esercitata.
L'estinzione, pertanto, si realizzerà:
- dapprima, con la conversione, in franchi svizzeri, del capitale residuo previsto nel piano di ammortamento allegato al contratto, applicando il tasso di cambio convenzionale determinato al momento della stipulazione. Ciò in quanto il capitale mutuato venne, in origine, calcolato in franchi svizzeri e convertito in euro, sulla base del tasso di cambio convenzionale;
il cliente ha continuato a pagare rate costanti, così come previste dal piano di ammortamento, sulla base del medesimo tasso di cambio storico - che, pertanto, deve essere utilizzato per determinare il “capitale residuo” a una certa data;
- secondariamente, si deve convertire il capitale così calcolato sulla base del tasso di cambio rilevato al momento dell'estinzione. Trattasi, in sostanza, dello stesso meccanismo di indicizzazione che la semestralmente, utilizza per effettuare i CP_2
pagina 13 di 25 conguagli, accreditando o addebitando il saldo netto sullo speciale deposito fruttifero: da esso si differenzia solo in quanto – nell'ipotesi di estinzione – l'unico indice di riferimento è quello relativo al “tasso di cambio”, non anche al tasso di interesse, essendo un'operazione relativa al solo capitale;
- in ultimo, dalla (o alla) somma così ottenuta deve essere sottratta (o aggiunta) la somma
(attiva o passiva) giacente su detto deposito fruttifero, per ottenere l'importo che il cliente deve restituire allo scopo di estinguere anticipatamente il mutuo.
Ne deriva che:
- laddove il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione anticipata sia più favorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” (o “tasso di cambio storico”), il che si verifica in caso di apprezzamento dell'euro sul franco svizzero, l'equivalente in euro del capitale residuo sarà senz'altro inferiore all'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento allegato al contratto;
- nel caso contrario (deprezzamento dell'euro), il capitale residuo risulterà di importo maggiore.
Con specifico riferimento alle “conseguenze economiche” di detto vincolo contrattuale, la Corte rileva come i mutuatari fossero stati edotti – mediante il Foglio Informativo (cfr. docc. 38 a-h fasc. primo grado e il Documento di Sintesi allegato al contratto (cfr. docc. CP_2
1 a-h fasc. primo grado – delle caratteristiche del “mutuo in valuta”. CP_2
In particolare, da tali documenti emerge che il principale rischio, oltre a quanto evidenziato per il tasso variabile, è legato alla variabilità del rapporto di cambio
(euro/franco svizzero nel corso del mutuo).
In tali documenti venivano altresì indicate le principali condizioni economiche del contratto e come e quando i conguagli avrebbero operato, ribadendosi che la variabilità dipende, per il tasso di interesse convenzionale, dal Libor sei mesi - la c.d. indicizzazione finanziaria - e, per il tasso di cambio, dal valore CHF/Euro - la c.d. indicizzazione valutaria.
pagina 14 di 25 Su tali basi, si ritiene che il consumatore medio e normalmente attento fosse in grado di comprendere - da un punto di vista sostanziale - i “rischi” che, sul piano economico, si assumeva con la sottoscrizione del contratto, in quanto, così come espressamente indicato, con l'apprezzamento della valuta estera, rispetto alla valuta nazionale, poteva subire un aggravio dal punto di vista economico.
A ciò si aggiunga che nei contratti di cui si discute - sottoscritti dinanzi al notaio - i mutuatari hanno dichiarato di aver compreso le clausole contrattuali e i meccanismi contrattuali ivi contenuti (cfr. art. 2 dei contratti di mutuo), il che smentisce l'affermazione degli appellanti secondo cui non sarebbero stati messi in condizione dalla di avere CP_2
piena contezza del contenuto delle clausole in esame.
D'altronde, anche diversamente opinando e valutando le clausole in questione come poco chiare, la Corte ritiene insussistente lo squilibrio dei diritti e obblighi posti a carico delle parti, quale requisito necessario al fine della declaratoria di nullità delle clausole, se e in quanto vessatorie.
Invero, la c.d. doppia indicizzazione prevista nel contratto genera un'alea contrattuale di natura bilaterale, in quanto posta a carico o a favore di entrambe le parti, atteso che l'apprezzamento o il deprezzamento del franco svizzero avrebbe potuto determinare un aggravio o un beneficio economico, tanto per il cliente, quanto per la Banca.
E di ciò è prova il fatto che, in una prima fase di esecuzione del contratto, il rapporto di cambio CHF/Euro e il rapporto Libor a sei mesi/Euribor siano risultati favorevoli per i mutuatari;
dopodiché, a seguito della crisi finanziaria “Lehman Brothers”, con l'apprezzamento del franco svizzero sull'euro e il superamento del tasso Libor a sei mesi sul tasso Euribor, si è avuto un aggravio economico per i mutuatari.
Ebbene, tale circostanza non è la conseguenza di una previsione contrattuale ab origine iniqua ai danni del consumatore e non percepita per l'oscurità del testo contrattuale, ma semmai per il mutamento - sopravvenuto e indipendente dalla volontà delle parti - del mercato valutario e finanziario.
pagina 15 di 25 E peraltro il meccanismo di indicizzazione contrattualmente previsto, se ha penalizzato i mutuatari in ragione del progressivo apprezzamento del tasso di cambio in favore del franco svizzero, per contro ne ha comportato un beneficio per la diminuzione del tasso di interesse CHF Libor rispetto al tasso convenzionale previsto nel contratto (v. i conguagli positivi accreditati per tutta la durata del mutuo, cfr. docc. 39 a-h primo grado . CP_2
A diverso esito non si giunge neppure tenendo conto dei contenuti del provvedimento dell'AGCM n. 27214 del 2018, ritenuto, dalla Corte di Cassazione, “prova privilegiata” dell'assenza di chiarezza e di comprensibilità delle clausole citate e rispetto al quale viene richiesto, al Giudice di merito, un dovere di motivazione rafforzato.
Orbene, dal provvedimento del Garante emerge come il procedimento amministrativo sia iniziato su segnalazione di diversi consumatori, i quali rappresentavano la possibile violazione, da parte delle disposizioni scrutinate, degli “artt. 33, comma 1 e 35, comma
1, del Codice del Consumo, tenuto conto del fatto che risultavano scarsamente intelligibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro singolo contenuto, sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale erano inserite. Infatti, le medesime e, in via generale, il contratto non esponevano in modo trasparente il funzionamento concreto dei meccanismi della doppia indicizzazione e di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto di mutuo fondiario indicizzato al NC ZZ (CHF) con tasso Libor. Tale scarsa intelligibilità circa il funzionamento di questi meccanismi determinava la circostanza per la quale al momento della sottoscrizione del contratto il consumatore non veniva reso edotto in merito ai rischi di interesse e di cambio nei quali poteva incorrere durante il rapporto contrattuale e in fase di conclusione, anticipata o entro i termini del medesimo, e ai loro effetti sul piano di rimborso del debito. Il difetto di chiarezza e trasparenza rilevato determinava a carico del consumatore, tenuto conto altresì della forte e connaturata asimmetria informativa caratterizzante il settore del credito, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” – (cfr. punto n. 6 motivazione).
pagina 16 di 25 All'esito dell'istruttoria svolta, il Garante ha affermato che: “Le clausole descritte al paragrafo III del presente provvedimento appaiono in sé, in collegamento tra loro, nonché nel contesto dell'intero contratto, per la loro formulazione non chiara e trasparente, contrarie all'art. 35, comma 1, del Codice del Consumo, tenuto conto del fatto che risultano scarsamente intellegibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro singolo contenuto, sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale sono inserite”.
La motivazione della scarsa chiarezza e comprensibilità è indicata ai paragrafi nn. 48 e seguenti, principalmente, rilevandosi che: “Tali clausole non espongono in maniera intelligibile il funzionamento dei meccanismi de quibus e non indicano le operazioni aritmetiche alla base di questa duplice indicizzazione e relative al deposito fruttifero. In tal modo, le suddette clausole non informano il cliente che il piano di ammortamento costruito sulla base del tasso iniziale è solo indicativo, in quanto cambia nel tempo per effetto dei conguagli dovuti all'indicizzazione finanziaria e valutaria. Oscuro appare anche il rapporto di tali meccanismi con quelli prescritti da altre clausole relative al prodotto di mutuo de quo, in particolare quelle relative alle ipotesi di conversione del tasso indicizzato al NC ZZ (CHF) ad un tasso d'interesse riferito all'Euro e di estinzione anticipata del mutuo. Tutto ciò impedisce al consumatore di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che derivano dalle clausole e di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa e, di conseguenza, fare delle scelte consapevoli e corrette”.
Fatta tale premessa, la Corte evidenzia che, ai sensi dell'art. 37 bis c. 4 Codice del
Consumo, “è fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulle validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno”, così come ricordato dalla stessa Corte di legittimità (sentenza n. 23655/2021 cit.).
Di ciò ha dato puntuale indicazione anche il Garante, nel provvedimento indicato, laddove ha affermato quanto segue: “la valutazione della chiarezza e trasparenza delle clausole contrattuali è condotta dall'Autorità ex art. 37-bis, comma l, del Codice del
pagina 17 di 25 Consumo su un piano astratto e generale, valutando cioè la formulazione di per sé delle clausole inserite in Condizioni Generali di Contratto;
invero la valutazione del singolo contratto e delle circostanze fattuali che hanno accompagnato la sua conclusione, che possono variare da caso a caso sino a contemplare quello in cui alcuna dell'informativa richiamata dalla è stata fornita, è rimessa al giudice ordinario”. CP_2
Pertanto:
1. il provvedimento del Garante fa salva la valutazione del Giudice Ordinario, in relazione al singolo caso concreto, circa la vessatorietà delle clausole esaminate, integrando – come detto – una presunzione di vessatorietà, suscettibile di prova contraria;
2. il provvedimento del Garante non implica, di per sé, la nullità della clausola contrattuale, la cui valutazione è rimessa al Giudice ordinario.
Né può pervenirsi a diverse conclusioni a seguito della sentenza Tar Lazio n. 8845/2023, che ha rigettato il ricorso di volto a ottenere l'annullamento del provvedimento CP
dell'AGCM, condividendo la valutazione effettuata nel provvedimento impugnato in ordine alla scarsa chiarezza e intelligibilità delle clausole in esame.
Invero, come osservato dalla Suprema Corte nella sentenza citata, “l'azione davanti al giudice civile non è subordinata ad una previa pronuncia dell'Autorità, in virtù dell'autonomia dei rapporti tra azione amministrativa e giudiziaria, e il provvedimento assunto dal Garante non è vincolante per il giudice ordinario neppure nel caso in cui abbia superato con successo il vaglio del giudice amministrativo”.
Ciò posto, quanto al profilo sub 1), si rileva come la valutazione di scarsa intelligibilità del testo contrattuale risulti motivata dal Garante, essenzialmente, per la previsione:
- di un piano di ammortamento “indicativo”;
- per non essere stata esplicitata la “formula matematica” che indica le operazioni aritmetiche da eseguire per effettuare i conguagli e la conversione, anche al fine dell'estinzione anticipata del contratto;
- per l'oscurità del meccanismo di doppia indicizzazione.
pagina 18 di 25 La Corte ritiene di discostarsi da tale valutazione, in quanto essa non appare tenere adeguatamente conto del fatto che il “piano di ammortamento”, così come indicato dall'art. 4 del contratto, sia stato predisposto, al momento della conclusione del contratto, con l'indicazione puntuale dei criteri utilizzati;
lo stesso pertanto non può ritenersi meramente “indicativo”, né – sotto tale profilo – incidono i conguagli semestrali che sono destinati a operare “a parte”, mediante l'accredito o l'addebito sullo speciale deposito fruttifero.
Inoltre, il meccanismo di indicizzazione non risulta essere “oscuro”, poiché è necessario distinguere concettualmente tra la nozione di “scarsa intelligibilità” e quella di
“complessità tecnica”, dalla quale non può derivare automaticamente un giudizio di mancata chiarezza della clausola.
Nel caso concreto, non può concludersi nel senso della non comprensibilità (tanto lessicale, quanto sul piano economico) della disposizione pattizia, atteso che anche ad un soggetto non esperto in materia finanziaria e valutaria è dato cogliere - in base alle clausole già analizzate e al complesso degli elementi fattuali già sopra esposti - il significato e gli effetti sostanziali della previsione contrattuale.
Infine, questa Corte ritiene davvero arduo sostenere che la non chiarezza del testo contrattuale è dipesa anche dalla mancata “indicazione delle operazioni matematiche” da seguire per il calcolo della doppia indicizzazione, del tasso di interesse e del tasso di cambio.
Nei contratti ad elevato tecnicismo – quale è quello in esame – la chiarezza contrattuale che la normativa, nazionale e comunitaria, pretende a tutela del consumatore, non è ragionevolmente soddisfatta dalla previsione di complesse formule finanziarie, che certamente sono chiare solo per gli esperti della materia e non per il consumatore medio, anche attento.
La doverosa chiarezza delle condizioni economiche, così come richiesta dalla giurisprudenza comunitaria, non può peraltro essere intesa nel senso di imporre alla
Banca l'indicazione - per gli anni a venire o comunque nel lungo periodo - delle pagina 19 di 25 oscillazioni (o delle probabili oscillazioni) del tasso di interesse e del tasso di cambio, quanto meno, per due ordini di ragioni:
- sul piano giuridico, il contratto in esame si connota per un'“alea” che, come detto, è
“bilaterale”, in quanto interessa entrambe le parti e risultava ben valutabile anche dal consumatore, il quale, al momento di sottoscrivere il contratto, era reso edotto della sua operatività;
- sul piano economico, trattasi di variazioni che non dipendono dalla condotta del professionista, ma dagli andamenti macro–economici del mercato, non prevedibili ex ante, neppure con la diligenza qualificata dell'operatore professionale.
Conclusivamente, per le principali ragioni sopra evidenziate, le clausole indicate si ritengono chiare, non soltanto dal punto di vista lessicale e grammaticale, ma anche in relazione alle possibili conseguenze economiche, escludendosi, in ogni caso, per effetto della loro applicazione, la ravvisabilità di uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti.
L'ultima questione da esaminare, alla luce della citata sentenza della Suprema Corte n.
23655/2021, è quella relativa all'eventuale applicazione del disposto degli artt. 35
Codice del Consumo e 1370 c.c.
La Corte di Cassazione ha affermato che, qualora le clausole contrattuali dovessero risultare non solo poco chiare, ma anche ambigue, seppure non produttive di un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi delle parti, dovrebbero trovare applicazione le disposizioni indicate.
Questa Corte rileva che, all'esito delle ampie valutazioni effettuate, non sussistano i presupposti per l'eventuale interpretazione in favore del consumatore non predisponente, in quanto le clausole analizzate possono ritenersi chiare – da un punto di vista descrittivo e operativo – e non ambigue – atteso che non sembra possibile attribuire alle stesse diversi significati, eventualmente contrastanti.
La Corte ritiene parimenti infondate le contestazioni svolte dagli appellanti in ordine alla scarsa chiarezza della clausola n. 7.
pagina 20 di 25 Deve osservarsi che l'unico significato logicamente attribuibile al termine “capitale restituito” contenuto nell'art. 7 è quello di capitale nominale ancora da restituire sulla base del senso logico, prima che giuridico del testo negoziale e senza la necessità di particolari attività interpretative: è, infatti, di tutta evidenza che nessuna operazione di valorizzazione possa essere effettuata in relazione al capitale già restituito, ma solo quanto a quello da restituire che va, appunto, conteggiato.
In altri termini, la clausola disciplina l'ipotesi in cui il mutuatario, sulla base di valutazioni personali, decida di restituire in via anticipata il capitale ancora dovuto alla rispetto a quanto previsto nel piano di ammortamento: è evidente che detta CP_2
somma deve necessariamente essere intesa come il capitale residuo non ancora rimborsato, pari alla differenza tra il capitale mutuato e quanto già versato alla dai CP_2
mutuatari.
In definitiva, stante la ritenuta chiarezza e comprensibilità delle clausole in esame, nonché la documentazione che nella fattispecie risulta essere stata messa a disposizione dalla (in particolare, il Documento di Sintesi e il Foglio Informativo) circa la natura CP_2
indicizzata, il funzionamento del meccanismo di indicizzazione e i possibili rischi connessi al contratto di mutuo sottoscritto tra le parti, non può essere dichiarata la nullità contrattuale di cui si dolgono gli odierni appellanti, né può addebitarsi alla CP_2
appellata alcuna responsabilità per violazione dei doveri di trasparenza e informazione.
Venendo all'esame del sesto motivo, la Corte ritiene che la tesi esposta dagli appellanti sia infondata e che i mutui in questione non integrino, neppure implicitamente, alcun contratto derivato. Sul punto, possono essere condivise le argomentazioni esposte dalla
Corte di Cassazione nella sentenza n. 23655/2021, già sopra citata: “Non è infatti possibile assimilare il contratto di mutuo, ancorché indicizzato e per questa via sottoposto all'operatività di clausole di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, ad uno strumento finanziario per la semplice ed assorbente ragione che manca nella struttura contrattuale l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato”.
pagina 21 di 25 Come sopra esposto, il contratto in questione è con ogni evidenza un mutuo a tasso variabile indicizzato a una valuta estera, in particolare al franco svizzero;
il meccanismo di adeguamento semestrale dell'entità della rata di restituzione a carico della parte mutuataria ha la sola funzione di rendere effettive, a fronte della previsione astratta del pagamento di una rata costante in euro secondo il piano di ammortamento e il tasso di interesse convenzionale iniziale, le pattuizioni contrattuali del tasso di interesse variabile e del pagamento della rata dovuta in franchi svizzeri, al tasso di cambio vigente al momento del pagamento;
la causa del contratto, però, non subisce alcuna modificazione per la sussistenza del suddetto meccanismo di adeguamento, causa che consiste pur sempre nell'effettiva messa a disposizione del mutuatario, da parte della mutuante, per un determinato periodo di tempo, di un determinato capitale (che deve essere integralmente restituito a rate entro lo scadere del termine), in cambio di un prezzo effettivamente pagato dal mutuatario.
La causa di un contratto derivato è invece pacificamente del tutto differente, sia nel caso di derivato stipulato con funzione di copertura del rischio di variabilità del prezzo dovuto per un debito sottostante, sia nel caso di derivato con funzione speculativa.
In entrambi i casi, infatti, nel contratto derivato non vi è conferimento di un capitale effettivo da parte di un soggetto all'altro soggetto e per conseguenza non vi è alcuna restituzione di capitale da un soggetto all'altro; ma viene solo pattuito tra le parti lo scambio, a determinate scadenze, dei flussi finanziari generati, a causa del variare dell'indice preso come riferimento al di sopra o al di sotto di un determinato livello, attribuito all'una e all'altra parte, con riferimento a un capitale solo astrattamente determinato;
pertanto nel contratto derivato, come non vi è conferimento di un capitale effettivo da un soggetto all'altro, così lo scambio dei flussi finanziari, a seconda del variare dell'indice di riferimento, può concretizzarsi indifferentemente a favore dell'uno o dell'altro dei due contraenti.
pagina 22 di 25 Infine, quanto al settimo motivo di gravame, è sufficiente osservare che il menzionato
“Libor Scandal”2, al quale fa riferimento parte appellante, ha riguardato unicamente il cioè il London Interbank Offered Rate, il tasso di interesse medio CP_3
interbancario applicato dalle principali banche operanti sulla piazza londinese (ossia il c.d.
) e non, invece, lo (cioè, il ), che viene CP_4 Controparte_5 Controparte_6
preso in considerazione ai fini del calcolo del tasso di interesse nei contratti di mutuo per cui è causa.
Parimenti, quanto al c.d. “Forex Scandal”, è sufficiente osservare che la manipolazione dei tassi di cambio sul mercato delle valute globali non ha riguardato specificamente il rapporto NC ZZ/Euro 3.
A ben guardare, quindi, gli appellanti fanno generico riferimento a vicende che non hanno alcuna attinenza ai contratti per cui è causa.
Deve infine osservarsi l'assoluta inconferenza del richiamo all'ordinanza n. 34889/2023 con cui la Suprema Corte ha dichiarato la nullità dei contratti "a valle" che si riportano per relationem al tasso Euribor del periodo 2005-2008, a fronte della decisione della
Commissione Europea 4 dicembre 2013 con cui si è accertata un'intesa anticoncorrenziale posta in essere da otto delle principali banche europee - tra cui
- e finalizzata alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene CP
determinato l'Euribor.
Infatti:
- è pacifico che nessuno dei contratti di mutuo per cui è causa prevede una indicizzazione all'Euribor;
- in ogni caso, la decisione della Commissione attiene esclusivamente all'infrazione relativa alla restrizione e/o distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi pagina 23 di 25 di interesse in euro collegati all'Euribor (cfr. punto 1 della decisione) e, di conseguenza, gli effetti dell'accertamento compiuto non possono estendersi automaticamente anche ai contratti di mutuo, di cui nella predetta decisione non è fatta menzione alcuna.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità media) e dunque in complessivi €
8.470,00 (di cui euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva ed euro
4.287,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1609 resa Parte_11
e pubblicata in data 12.2.2024, sentenza che dunque conferma;
2) condanna gli appellanti in solido alla rifusione, in favore di CP
, delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro 8.470,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3) dà atto che sussistono, in capo agli appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo pagina 24 di 25 a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Milano, 8 gennaio 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Lo scandalo è emerso quando, nel 2012, è stato scoperto che alcune banche – tra le quali la stessa - CP stavano manipolando il tasso Libor per trarre profitto da operazioni finanziarie o per dare l'impressione di essere più solvibili di quanto non fossero in realtà. 3 Nel 2013 è stata condannata dalle Autorità del Regno Unito e degli Stati Uniti a una multa di 2,4 CP miliardi di dollari per avere manipolato i tassi di cambio sul mercato delle valute - tra cui il dollaro statunitense e la sterlina britannica - a proprio vantaggio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Serena Baccolini Consigliere
- Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di cui al n. r.g. 841/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
20.3.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 8.1.2025
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
, (C.F. - quale accollante C.F._8 Parte_9 C.F._9
in via liberatoria del debito di - (C.F. Persona_1 Parte_10
, (C.F. , tutti C.F._10 Parte_11 C.F._11
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Stefania Volonterio ed pagina 1 di 25 elettivamente domiciliati presso l'indirizzo Pec:
Email_1
Appellanti
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Alessandro
Villani e Manuela Caccialanza ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Milano, via Fatebenefratelli, n. 14,
Appellata
Oggetto: mutuo
CONCLUSIONI
Per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
e Parte_10 Parte_11
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in riforma della Sentenza impugnata, così giudicare:
Nel merito:
1. rilevare, accertare e dichiarare la nullità degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis (nella misura in cui venga interpretato nel senso voluto da del contratto di mutuo, in relazione al calcolo degli CP
“INTERESSI SULLA SOMMA CONCESSA A MUTUO”;
2. per l'effetto, escludere ogni computo effettuato e comunque collegato al tasso di cambio CHF/EURO
e ricalcolare il debito e il piano di ammortamento al tasso di interesse di cui all'art. 117, comma 7,
T.U.B. ovvero applicando il diverso tasso di interesse ritenuto di giustizia, per un piano di rimborso a quota capitale costante ovvero, in via gradata, a rata costante;
3. accertare e dichiarare, pertanto, il minor debito degli appellanti verso la e, per l'effetto, CP_2
condannare , in persona del legale rapp.te p.t., a rimborsare e/o restituire Controparte_1
e/o riaccreditare agli appellanti quanto percepito in eccedenza rispetto al debito e al piano di ammortamento ricalcolati, ovvero alla maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi compensativi e di mora dai singoli addebiti sino al saldo effettivo;
pagina 2 di 25
4. in ogni caso, condannare la a rimborsare e/o a risarcire agli appellanti tutte le somme CP_2
addebitate in eccesso, per effetto di illegittima applicazione dei meccanismi contrattuali di cui agli artt.
4, 4 bis, 7 e 7 bis (nella misura in cui venga interpretato nel senso voluto da del contratto di CP
mutuo, oltre a rivalutazione monetaria e interessi compensativi e moratori sino al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
Disporre CTU per il ricalcolo dei debiti e dei piani di ammortamento dei mutui per cui è causa, espunto ogni riferimento al tasso di cambio CHF/EURO e con applicazione del tasso BOT ovvero del tasso convenzionale o del diverso tasso che parrà di giustizia.
Si richiamano inoltre le istanze istruttorie tutte formulate negli atti di prime cure.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
IN VIA PREGIUDIZIALE
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dai Signori (C.F. Parte_1
), (C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
(C.F. , (C.F. ), (C.F. C.F._8 Parte_9 C.F._9 Persona_1
), (C.F. e C.F._12 Parte_10 C.F._10 [...]
(C.F. ), per tutti i motivi dedotti in narrativa;
Parte_11 C.F._11
NEL MERITO
- Respingere integralmente l'appello promosso dai Signori (C.F. Parte_1
), (C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
(C.F. , (C.F. ), (C.F. C.F._8 Parte_9 C.F._9 Persona_1
), (C.F. e C.F._12 Parte_10 C.F._10 [...]
(C.F. ) e le domande dai medesimi formulate nei Parte_11 C.F._11
confronti di , in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, e Controparte_1
confermare integralmente le statuizioni della Sentenza resa dal Tribunale di Milano, Sezione Sesta
pagina 3 di 25 Civile, G.U. Dott.ssa Laura Massari, pubblicata il 12 febbraio 2024 e notificata il 19 febbraio 2024, per tutti i motivi dedotti in narrativa.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente procedimento e del precedente grado di giudizio, oltre a Spese Generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza.
FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc - depositato in data 7.2.2020 (e debitamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza) - i sigg.ri , , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
– tutti sottoscrittori con (tra novembre 2007 e gennaio 2010) di otto
[...] CP
contratti di mutuo fondiario a tasso variabile in euro indicizzato al franco svizzero – hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la detta chiedendo: CP_2
- la declaratoria della nullità degli artt. 4 e 4 bis, nonché degli artt. 7 e 7 bis (relativi al meccanismo di calcolo degli interessi, nonché alle modalità di estinzione anticipata del mutuo e di richiesta di conversione dal NC svizzero all'euro) contenuti nei contratti di mutuo in questione. A sostegno della dedotta nullità hanno invocato gli artt. 33 e ss. Cod. Cons., gli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 1993/13/CEE; gli artt. 1175, 1176 c. 2, 1322, 1325,
1343 e 1418 c.c.; l'art. 117 Tub;
- per l'effetto, il ricalcolo del debito e del piano di ammortamento al tasso di interesse di cui all'art. 117 c. 7 Tub (ovvero ad altro tasso di interesse ritenuto di giustizia);
- la condanna di a restituire ai mutuatari quanto percepito in eccedenza rispetto CP
al debito e al piano di ammortamento ricalcolati;
- l'accertamento dell'illegittimità della condotta della Banca per essersi sottratta ai doveri informativi precontrattuali previsti dalla normativa finanziaria (sul presupposto che i contratti in questione avessero natura di prodotto finanziario);
pagina 4 di 25 - in via istruttoria, l'ammissione di una Ctu contabile per il ricalcolo dei debiti e dei piani di ammortamento dei contratti di mutuo.
Si è costituita in giudizio (4.1.2021) chiedendo il rigetto delle domande avverse CP
in quanto infondate.
All'esito, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1609, resa e pubblicata in data
12.2.2024, ha rigettato le domande dei ricorrenti e li ha condannati al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, il giudice di primo grado:
- quanto alla asserita nullità delle clausole contrattuali de quibus, dopo aver richiamato il contenuto degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis e la pronuncia della Corte di cassazione n.
23655/2021, ha rigettato la domanda, evidenziando che:
a. le clausole sono formulate in modo chiaro, in quanto forniscono analitica descrizione del meccanismo della doppia indicizzazione;
b. i mutuatari hanno ricevuto dalla Banca le informazioni necessarie per comprendere il predetto meccanismo;
- in ogni caso, ha escluso la sussistenza di uno squilibrio nei rapporti tra le parti (come richiesto dall'art. 35 cod. Cons.), in quanto la variabilità degli importi dovuti consegue alla natura stessa del meccanismo di indicizzazione scelto dalle parti, connotato da fluttuazioni che possono in concreto rivelarsi positive o negative per ciascuna di esse, senza possibilità di prevedere ex ante se il beneficiario del vantaggio economico dell'operazione medesima sarà il mutuante o il mutuatario;
- ha escluso l'applicazione delle norme contenute nel Tuf sui doveri informativi della
Banca, osservando che il contratto per cui è causa non poteva essere qualificato come derivato;
- alla luce delle considerazioni svolte, ha ritenuto superfluo disporre una Ctu tecnico- contabile volta al ricalcolo dei debiti residui.
pagina 5 di 25 Con atto di citazione notificato in data 20.3.2024, i mutuatari hanno proposto appello avverso tale sentenza, contestandone l'erroneità, per avere il Tribunale:
1. giudicato a posteriori la comprensibilità delle clausole, senza porsi nella posizione del mutuatario-consumatore mediamente informato al momento della stipula;
2. omesso di accertare la mancanza di chiarezza e comprensibilità delle clausole relative alle modalità di calcolo degli interessi, avendo erroneamente applicato i principi sanciti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23655/2021 e dalla consolidata giurisprudenza della CGUE;
3. omesso di applicare correttamente gli artt. 33 e ss. cod. cons. e gli artt. 4, 5, 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE;
4. erroneamente ritenuto che la avesse adempiuto agli obblighi informativi CP_2
sulla stessa gravanti circa i rischi ai quali la sottoscrizione del contratto avrebbe esposto i mutuatari;
5. omesso di tenere in considerazione il provvedimento dell'AGCM n. 27214/2018
(per il quale le clausole contrattuali esaminate - considerate in sé, oltre che in collegamento fra loro, nonché nel contesto dell'intero contratto - risultavano contrarie all'art. 35 Codice del
Consumo) e la pronuncia del Tar Lazio che ha confermato la legittimità di tale provvedimento;
6. errato nel ritenere che i contratti non costituirebbero un prodotto finanziario derivato;
7. erroneamente omesso di rilevare che - nel 2012 e nel 2013 - è stata CP
sanzionata dalla Commissione UE e dalle Autorità regolatorie di vari Stati per avere manipolato il tasso Libor (cd. Libor scandal) e i tassi di cambio tra valute (cd.
Forex Scandal).
Gli appellanti hanno concluso reiterando le richieste avanzate nel giudizio di primo grado.
pagina 6 di 25 La causa è stata iscritta sub r.g. 841/2024 e la prima udienza fissata per il giorno
11.9.2024.
si è costituita anche nel presente grado di giudizio (22.7.2024), contestando CP
ammissibilità e fondatezza del gravame avversario e chiedendone dunque il rigetto.
Alla prima udienza (11.9.2024) le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 8.1.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 18.12.2024).
Alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa di con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione CP
dell'appello.
La norma impone alla parte appellante di indicare in modo chiaro, sintetico e specifico i capi della sentenza impugnata, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Parte appellante ha quindi lo specifico onere di individuare l'oggetto del gravame, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza, tuttavia, che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
di tal guisa, la Corte d'appello viene posta in condizione di individuare e valutare le ragioni che potrebbero determinare le modifiche richieste alla sentenza appellata e la controparte può svolgere concretamente e compiutamente le proprie difese.
pagina 7 di 25 Nel caso in esame, il gravame proposto individua in modo chiaro sia le parti della sentenza impugnata di cui viene chiesta la riforma, sia le ragioni addotte a confutazione delle motivazioni del primo giudice, sia, infine, il modo in cui l'appellante ritiene che le statuizioni del Tribunale debbano essere modificate;
di qui il rigetto dell'eccezione sollevata dalla Banca appellata.
Venendo al merito, la Corte ritiene che l'appello sia infondato e ciò per le ragioni di seguito esposte.
Giova richiamare, in primo luogo, il contenuto delle sentenze di questa Corte nn.
221/2023, 948/2023, 1435/2023, 2364/2023 e 3009/2023, le cui fattispecie sono del tutto sovrapponibili a quella in esame e dalle cui motivazioni non vi è ragione di discostarsi.
Prima di procedere all'esame delle ragioni a sostegno della presente impugnazione, appare opportuno esporre i contenuti delle contestate clausole dei contratti di mutuo (cfr. docc. 1 a-h primo grado . CP
L'art. 4 – rubricato “Interessi sulla somma concessa a mutuo” – prevede che il contratto di mutuo, concluso fra le parti, sia un contratto in euro indicizzato al franco svizzero, secondo le modalità indicate nel piano di ammortamento ad esso allegato, con l'indicazione del “tasso di interesse” stabilito nella sua misura iniziale.
Viene altresì indicato il “tasso di cambio”, determinato convenzionalmente al momento della conclusione del contratto, secondo i criteri pure ivi indicati.
E' inoltre previsto che: “Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e dicembre, la banca determinerà:
A) Per il primo semestre, o frazione, scadente il 31 maggio o il 30 novembre:
- l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al “tasso di interesse convenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered
Rate) NC ZZ sei mesi rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla pagina LIBOR02 del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 ore”, maggiorato di una percentuale espressamente indicata (a titolo di esempio, nel mutuo dei pagina 8 di 25 sigg.ri è pari a 1,100 punti percentuali, mentre nel contratto sottoscritto dai Parte_12 sigg.ri e è pari ad 1,200 punti percentuali); Pt_4 Parte_3
- l'eventuale differenza tra il “tasso di cambio convenzionale” NC ZZ/Euro e quello rilevato per la valuta, rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBX del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” …;
La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in HI ZE
(calcolato al tasso di cambio convenzionale) di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del
1° giugno e del 1° dicembre”.
Analogo meccanismo è indicato per i conguagli da effettuarsi nei semestri successivi, prevedendosi altresì che, ad ogni scadenza, l'importo risultante dalle operazioni indicate
“costituirà il conguaglio positivo o negativo”, che, nel primo caso, sarà accreditato in
“uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca”; nel secondo “l'importo corrispondente sarà addebitato sul rapporto di deposito fruttifero indicato, fino alla concorrenza dell'eventuale saldo eventualmente disponibile”.
L'art. 4 bis disciplina il funzionamento del deposito fruttifero accessorio al contratto di mutuo previsto dalla clausola di cui all'art. 4 cit., chiarendo che esso: “…è destinato esclusivamente alle operazioni di conguaglio relative allo stesso, con esclusione di ogni altra operazione e servizio”.
L'art.
7 - rubricato “estinzione anticipata del mutuo” - prevede che, a determinate condizioni e alle modalità indicate, la parte mutuataria possa estinguere anticipatamente il mutuo e che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito (sic), nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in HI ZE in base al
“tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio NC ZZ/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 ore” nel giorno dell'operazione di rimborso.”
pagina 9 di 25 Infine, l'art. 7 bis individua i criteri di “Conversione del tasso riferito al franco svizzero”, contemplando il diritto del mutuatario di “ottenere la conversione del tasso riferito al NC ZZ in uno riferito all'Euro”, nonché le modalità da rispettare e i criteri di calcolo per determinare il nuovo piano di ammortamento, che, di regola, rispetterà le scadenze in origine stabilite.
Con riguardo alla natura di tali clausole, la Suprema Corte - con sentenza n. 23655/2021
- ha sancito che:
- per quanto attiene alla natura vessatoria (secondo il diritto italiano) o abusiva (giusta terminologia adottata dalla direttiva europea) delle clausole contenute nei contratti tra professionista e consumatore, esse, ove redatte in modo non chiaro e comprensibile ai sensi dell'art. 35 Cod. Cons., possono essere dichiarate nulle se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi. In base all'interpretazione resa dalla Corte di Giustizia UE: “l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile presuppone che, nel caso dei contratti di credito, gli istituti finanziari debbano fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. A tale proposito, tale requisito implica che una clausola, in base alla quale il mutuo deve essere rimborsato nella medesima valuta estera nella quale è stato contratto, sia compresa dal consumatore non solo sul piano formale e grammaticale, ma altresì in relazione alla sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere a conoscenza della possibilità di apprezzamento o deprezzamento della valuta estera nella quale il prestito è stato contratto, ma anche valutare le
pagina 10 di 25 conseguenze economiche, potenzialmente significative di una tale clausola sui suoi obblighi contrattuali”1;
- il provvedimento n. 27214 del 2018, reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha affermato che le clausole contrattuali esaminate (artt. 4, 4 bis, 7, 7 bis) - considerate in sé, oltre che in collegamento fra loro, nonché nel contesto dell'intero contratto - risultavano contrarie all'art. 35 Codice del Consumo, “per la loro formulazione non chiara e trasparente, tenuto conto del fatto che risultavano scarsamente intelligibili per il consumatore sia sul piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro singolo contenuto, sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale erano inserite”. A tale valutazione espressa dal Garante, di non chiarezza e di non comprensibilità, deve essere attribuito valore di prova privilegiata nel giudizio civile fra il consumatore e il professionista, in quanto: “tale valutazione deve essere ritenuta presuntivamente corretta nel giudizio civile, in difetto di una specifica confutazione da parte del giudice, tanto più necessaria ove – come in questa fattispecie
a giudizio – il dissenso sulla chiarezza e comprensibilità attenga proprio al contenuto del testo documentale valutato dall'AGCM e non si fondi invece su elementi di fatto ulteriori attinenti allo specifico rapporto fra professionista e consumatore”. Trattasi di una presunzione legale - desumibile dal sistema - suscettibile di prova contraria, attesa la funzione di public enforcement, assegnata alle pronunce del Garante, che interferisce con il private enforcement, qual è l'azione promossa avanti al Giudice civile;
- infine, in via residuale, laddove nel giudizio di merito le clausole contrattuali, all'esito del rinnovato vaglio di chiarezza, comprensibilità e validità, dovessero risultare non soltanto non chiare e comprensibili, ma anche ambigue, seppure non produttive di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, si deve valutare la necessità di una loro interpretazione ai sensi dell'art. 35 c. 2 codice del consumo, in base al quale:
“in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al 1 Corte Giustizia UE, sentenza 20 settembre 2017, in causa C-186/16. Nello stesso senso: sentenza del 20 settembre 2018, in causa C-51/17; sentenza del 3.3.2020, in causa C-125/18; sentenza del 10 giugno 2021, in causa C-609/19. pagina 11 di 25 consumatore” e dell'art. 1370 c.c., secondo il quale “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”.
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che i motivi di gravame da n. 1 a n. 5 - che possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro – siano infondati per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto rilevato che non appare condivisibile la tesi degli appellanti circa il fatto che il Tribunale si sia posto nel solco contrario a quello tracciato dalla Corte di Giustizia del Lussemburgo, laddove analoghi contratti sono stati ritenuti invalidi per difetto di trasparenza.
In realtà - e diversamente da quanto asserito dagli appellanti - la CGUE non ha mai affermato l'invalidità di clausole identiche a quelle qui in esame, essendosi limitata ad osservare, come detto, la necessità che una clausola di tal fatta sia “redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola, nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di Giustizia UE, Sentenza 30 aprile 2014, C 26/13).
Come emerge dal principio sopra riportato, la Corte di Giustizia, ben lungi dall'affermare l'invalidità delle clausole in esame, si è limitata a rilevare come competa al giudice nazionale la verifica della chiarezza e trasparenza della normativa contrattuale, nonché del suo eventuale carattere abusivo e vessatorio;
il che è proprio quanto fatto dal primo giudice.
Ciò posto, deve rilevarsi come le clausole in esame contemplino in modo analitico:
pagina 12 di 25 - i criteri di c.d. doppia indicizzazione, tanto in relazione al tasso di interesse convenzionale, quanto al tasso di cambio, sia nella loro componente “storica”, cioè determinata al momento di conclusione del contratto, sia in relazione alle modalità di calcolo da seguire nel corso della sua esecuzione, mediante il necessario raffronto, quanto al primo, con il tasso Libor a sei mesi e, quanto al secondo, con il tasso di cambio tempo per tempo rilevato (art. 4);
- i criteri da applicare per i “conguagli semestrali”, con il possibile accreditamento o addebitamento, sul conto speciale fruttifero accessorio al contratto (art. 4 bis);
- il meccanismo di estinzione del contratto (art. 7), totale o parziale, che, dal punto di vista operativo, è del tutto analogo a quello di cui all'art. 7 bis - con il quale deve essere letto congiuntamente - che disciplina la eventuale conversione del contratto, concluso in franchi svizzeri, in altra valuta.
Quanto in particolare a tale ultimo aspetto, si rileva come, per poter effettuare l'estinzione, la debba, prima, calcolare il capitale residuo del mutuo, applicando il CP_2
parametro di indicizzazione valutaria al franco svizzero nel momento in cui l'estinzione viene esercitata.
L'estinzione, pertanto, si realizzerà:
- dapprima, con la conversione, in franchi svizzeri, del capitale residuo previsto nel piano di ammortamento allegato al contratto, applicando il tasso di cambio convenzionale determinato al momento della stipulazione. Ciò in quanto il capitale mutuato venne, in origine, calcolato in franchi svizzeri e convertito in euro, sulla base del tasso di cambio convenzionale;
il cliente ha continuato a pagare rate costanti, così come previste dal piano di ammortamento, sulla base del medesimo tasso di cambio storico - che, pertanto, deve essere utilizzato per determinare il “capitale residuo” a una certa data;
- secondariamente, si deve convertire il capitale così calcolato sulla base del tasso di cambio rilevato al momento dell'estinzione. Trattasi, in sostanza, dello stesso meccanismo di indicizzazione che la semestralmente, utilizza per effettuare i CP_2
pagina 13 di 25 conguagli, accreditando o addebitando il saldo netto sullo speciale deposito fruttifero: da esso si differenzia solo in quanto – nell'ipotesi di estinzione – l'unico indice di riferimento è quello relativo al “tasso di cambio”, non anche al tasso di interesse, essendo un'operazione relativa al solo capitale;
- in ultimo, dalla (o alla) somma così ottenuta deve essere sottratta (o aggiunta) la somma
(attiva o passiva) giacente su detto deposito fruttifero, per ottenere l'importo che il cliente deve restituire allo scopo di estinguere anticipatamente il mutuo.
Ne deriva che:
- laddove il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione anticipata sia più favorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” (o “tasso di cambio storico”), il che si verifica in caso di apprezzamento dell'euro sul franco svizzero, l'equivalente in euro del capitale residuo sarà senz'altro inferiore all'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento allegato al contratto;
- nel caso contrario (deprezzamento dell'euro), il capitale residuo risulterà di importo maggiore.
Con specifico riferimento alle “conseguenze economiche” di detto vincolo contrattuale, la Corte rileva come i mutuatari fossero stati edotti – mediante il Foglio Informativo (cfr. docc. 38 a-h fasc. primo grado e il Documento di Sintesi allegato al contratto (cfr. docc. CP_2
1 a-h fasc. primo grado – delle caratteristiche del “mutuo in valuta”. CP_2
In particolare, da tali documenti emerge che il principale rischio, oltre a quanto evidenziato per il tasso variabile, è legato alla variabilità del rapporto di cambio
(euro/franco svizzero nel corso del mutuo).
In tali documenti venivano altresì indicate le principali condizioni economiche del contratto e come e quando i conguagli avrebbero operato, ribadendosi che la variabilità dipende, per il tasso di interesse convenzionale, dal Libor sei mesi - la c.d. indicizzazione finanziaria - e, per il tasso di cambio, dal valore CHF/Euro - la c.d. indicizzazione valutaria.
pagina 14 di 25 Su tali basi, si ritiene che il consumatore medio e normalmente attento fosse in grado di comprendere - da un punto di vista sostanziale - i “rischi” che, sul piano economico, si assumeva con la sottoscrizione del contratto, in quanto, così come espressamente indicato, con l'apprezzamento della valuta estera, rispetto alla valuta nazionale, poteva subire un aggravio dal punto di vista economico.
A ciò si aggiunga che nei contratti di cui si discute - sottoscritti dinanzi al notaio - i mutuatari hanno dichiarato di aver compreso le clausole contrattuali e i meccanismi contrattuali ivi contenuti (cfr. art. 2 dei contratti di mutuo), il che smentisce l'affermazione degli appellanti secondo cui non sarebbero stati messi in condizione dalla di avere CP_2
piena contezza del contenuto delle clausole in esame.
D'altronde, anche diversamente opinando e valutando le clausole in questione come poco chiare, la Corte ritiene insussistente lo squilibrio dei diritti e obblighi posti a carico delle parti, quale requisito necessario al fine della declaratoria di nullità delle clausole, se e in quanto vessatorie.
Invero, la c.d. doppia indicizzazione prevista nel contratto genera un'alea contrattuale di natura bilaterale, in quanto posta a carico o a favore di entrambe le parti, atteso che l'apprezzamento o il deprezzamento del franco svizzero avrebbe potuto determinare un aggravio o un beneficio economico, tanto per il cliente, quanto per la Banca.
E di ciò è prova il fatto che, in una prima fase di esecuzione del contratto, il rapporto di cambio CHF/Euro e il rapporto Libor a sei mesi/Euribor siano risultati favorevoli per i mutuatari;
dopodiché, a seguito della crisi finanziaria “Lehman Brothers”, con l'apprezzamento del franco svizzero sull'euro e il superamento del tasso Libor a sei mesi sul tasso Euribor, si è avuto un aggravio economico per i mutuatari.
Ebbene, tale circostanza non è la conseguenza di una previsione contrattuale ab origine iniqua ai danni del consumatore e non percepita per l'oscurità del testo contrattuale, ma semmai per il mutamento - sopravvenuto e indipendente dalla volontà delle parti - del mercato valutario e finanziario.
pagina 15 di 25 E peraltro il meccanismo di indicizzazione contrattualmente previsto, se ha penalizzato i mutuatari in ragione del progressivo apprezzamento del tasso di cambio in favore del franco svizzero, per contro ne ha comportato un beneficio per la diminuzione del tasso di interesse CHF Libor rispetto al tasso convenzionale previsto nel contratto (v. i conguagli positivi accreditati per tutta la durata del mutuo, cfr. docc. 39 a-h primo grado . CP_2
A diverso esito non si giunge neppure tenendo conto dei contenuti del provvedimento dell'AGCM n. 27214 del 2018, ritenuto, dalla Corte di Cassazione, “prova privilegiata” dell'assenza di chiarezza e di comprensibilità delle clausole citate e rispetto al quale viene richiesto, al Giudice di merito, un dovere di motivazione rafforzato.
Orbene, dal provvedimento del Garante emerge come il procedimento amministrativo sia iniziato su segnalazione di diversi consumatori, i quali rappresentavano la possibile violazione, da parte delle disposizioni scrutinate, degli “artt. 33, comma 1 e 35, comma
1, del Codice del Consumo, tenuto conto del fatto che risultavano scarsamente intelligibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro singolo contenuto, sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale erano inserite. Infatti, le medesime e, in via generale, il contratto non esponevano in modo trasparente il funzionamento concreto dei meccanismi della doppia indicizzazione e di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto di mutuo fondiario indicizzato al NC ZZ (CHF) con tasso Libor. Tale scarsa intelligibilità circa il funzionamento di questi meccanismi determinava la circostanza per la quale al momento della sottoscrizione del contratto il consumatore non veniva reso edotto in merito ai rischi di interesse e di cambio nei quali poteva incorrere durante il rapporto contrattuale e in fase di conclusione, anticipata o entro i termini del medesimo, e ai loro effetti sul piano di rimborso del debito. Il difetto di chiarezza e trasparenza rilevato determinava a carico del consumatore, tenuto conto altresì della forte e connaturata asimmetria informativa caratterizzante il settore del credito, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” – (cfr. punto n. 6 motivazione).
pagina 16 di 25 All'esito dell'istruttoria svolta, il Garante ha affermato che: “Le clausole descritte al paragrafo III del presente provvedimento appaiono in sé, in collegamento tra loro, nonché nel contesto dell'intero contratto, per la loro formulazione non chiara e trasparente, contrarie all'art. 35, comma 1, del Codice del Consumo, tenuto conto del fatto che risultano scarsamente intellegibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro singolo contenuto, sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale sono inserite”.
La motivazione della scarsa chiarezza e comprensibilità è indicata ai paragrafi nn. 48 e seguenti, principalmente, rilevandosi che: “Tali clausole non espongono in maniera intelligibile il funzionamento dei meccanismi de quibus e non indicano le operazioni aritmetiche alla base di questa duplice indicizzazione e relative al deposito fruttifero. In tal modo, le suddette clausole non informano il cliente che il piano di ammortamento costruito sulla base del tasso iniziale è solo indicativo, in quanto cambia nel tempo per effetto dei conguagli dovuti all'indicizzazione finanziaria e valutaria. Oscuro appare anche il rapporto di tali meccanismi con quelli prescritti da altre clausole relative al prodotto di mutuo de quo, in particolare quelle relative alle ipotesi di conversione del tasso indicizzato al NC ZZ (CHF) ad un tasso d'interesse riferito all'Euro e di estinzione anticipata del mutuo. Tutto ciò impedisce al consumatore di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che derivano dalle clausole e di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa e, di conseguenza, fare delle scelte consapevoli e corrette”.
Fatta tale premessa, la Corte evidenzia che, ai sensi dell'art. 37 bis c. 4 Codice del
Consumo, “è fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulle validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno”, così come ricordato dalla stessa Corte di legittimità (sentenza n. 23655/2021 cit.).
Di ciò ha dato puntuale indicazione anche il Garante, nel provvedimento indicato, laddove ha affermato quanto segue: “la valutazione della chiarezza e trasparenza delle clausole contrattuali è condotta dall'Autorità ex art. 37-bis, comma l, del Codice del
pagina 17 di 25 Consumo su un piano astratto e generale, valutando cioè la formulazione di per sé delle clausole inserite in Condizioni Generali di Contratto;
invero la valutazione del singolo contratto e delle circostanze fattuali che hanno accompagnato la sua conclusione, che possono variare da caso a caso sino a contemplare quello in cui alcuna dell'informativa richiamata dalla è stata fornita, è rimessa al giudice ordinario”. CP_2
Pertanto:
1. il provvedimento del Garante fa salva la valutazione del Giudice Ordinario, in relazione al singolo caso concreto, circa la vessatorietà delle clausole esaminate, integrando – come detto – una presunzione di vessatorietà, suscettibile di prova contraria;
2. il provvedimento del Garante non implica, di per sé, la nullità della clausola contrattuale, la cui valutazione è rimessa al Giudice ordinario.
Né può pervenirsi a diverse conclusioni a seguito della sentenza Tar Lazio n. 8845/2023, che ha rigettato il ricorso di volto a ottenere l'annullamento del provvedimento CP
dell'AGCM, condividendo la valutazione effettuata nel provvedimento impugnato in ordine alla scarsa chiarezza e intelligibilità delle clausole in esame.
Invero, come osservato dalla Suprema Corte nella sentenza citata, “l'azione davanti al giudice civile non è subordinata ad una previa pronuncia dell'Autorità, in virtù dell'autonomia dei rapporti tra azione amministrativa e giudiziaria, e il provvedimento assunto dal Garante non è vincolante per il giudice ordinario neppure nel caso in cui abbia superato con successo il vaglio del giudice amministrativo”.
Ciò posto, quanto al profilo sub 1), si rileva come la valutazione di scarsa intelligibilità del testo contrattuale risulti motivata dal Garante, essenzialmente, per la previsione:
- di un piano di ammortamento “indicativo”;
- per non essere stata esplicitata la “formula matematica” che indica le operazioni aritmetiche da eseguire per effettuare i conguagli e la conversione, anche al fine dell'estinzione anticipata del contratto;
- per l'oscurità del meccanismo di doppia indicizzazione.
pagina 18 di 25 La Corte ritiene di discostarsi da tale valutazione, in quanto essa non appare tenere adeguatamente conto del fatto che il “piano di ammortamento”, così come indicato dall'art. 4 del contratto, sia stato predisposto, al momento della conclusione del contratto, con l'indicazione puntuale dei criteri utilizzati;
lo stesso pertanto non può ritenersi meramente “indicativo”, né – sotto tale profilo – incidono i conguagli semestrali che sono destinati a operare “a parte”, mediante l'accredito o l'addebito sullo speciale deposito fruttifero.
Inoltre, il meccanismo di indicizzazione non risulta essere “oscuro”, poiché è necessario distinguere concettualmente tra la nozione di “scarsa intelligibilità” e quella di
“complessità tecnica”, dalla quale non può derivare automaticamente un giudizio di mancata chiarezza della clausola.
Nel caso concreto, non può concludersi nel senso della non comprensibilità (tanto lessicale, quanto sul piano economico) della disposizione pattizia, atteso che anche ad un soggetto non esperto in materia finanziaria e valutaria è dato cogliere - in base alle clausole già analizzate e al complesso degli elementi fattuali già sopra esposti - il significato e gli effetti sostanziali della previsione contrattuale.
Infine, questa Corte ritiene davvero arduo sostenere che la non chiarezza del testo contrattuale è dipesa anche dalla mancata “indicazione delle operazioni matematiche” da seguire per il calcolo della doppia indicizzazione, del tasso di interesse e del tasso di cambio.
Nei contratti ad elevato tecnicismo – quale è quello in esame – la chiarezza contrattuale che la normativa, nazionale e comunitaria, pretende a tutela del consumatore, non è ragionevolmente soddisfatta dalla previsione di complesse formule finanziarie, che certamente sono chiare solo per gli esperti della materia e non per il consumatore medio, anche attento.
La doverosa chiarezza delle condizioni economiche, così come richiesta dalla giurisprudenza comunitaria, non può peraltro essere intesa nel senso di imporre alla
Banca l'indicazione - per gli anni a venire o comunque nel lungo periodo - delle pagina 19 di 25 oscillazioni (o delle probabili oscillazioni) del tasso di interesse e del tasso di cambio, quanto meno, per due ordini di ragioni:
- sul piano giuridico, il contratto in esame si connota per un'“alea” che, come detto, è
“bilaterale”, in quanto interessa entrambe le parti e risultava ben valutabile anche dal consumatore, il quale, al momento di sottoscrivere il contratto, era reso edotto della sua operatività;
- sul piano economico, trattasi di variazioni che non dipendono dalla condotta del professionista, ma dagli andamenti macro–economici del mercato, non prevedibili ex ante, neppure con la diligenza qualificata dell'operatore professionale.
Conclusivamente, per le principali ragioni sopra evidenziate, le clausole indicate si ritengono chiare, non soltanto dal punto di vista lessicale e grammaticale, ma anche in relazione alle possibili conseguenze economiche, escludendosi, in ogni caso, per effetto della loro applicazione, la ravvisabilità di uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti.
L'ultima questione da esaminare, alla luce della citata sentenza della Suprema Corte n.
23655/2021, è quella relativa all'eventuale applicazione del disposto degli artt. 35
Codice del Consumo e 1370 c.c.
La Corte di Cassazione ha affermato che, qualora le clausole contrattuali dovessero risultare non solo poco chiare, ma anche ambigue, seppure non produttive di un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi delle parti, dovrebbero trovare applicazione le disposizioni indicate.
Questa Corte rileva che, all'esito delle ampie valutazioni effettuate, non sussistano i presupposti per l'eventuale interpretazione in favore del consumatore non predisponente, in quanto le clausole analizzate possono ritenersi chiare – da un punto di vista descrittivo e operativo – e non ambigue – atteso che non sembra possibile attribuire alle stesse diversi significati, eventualmente contrastanti.
La Corte ritiene parimenti infondate le contestazioni svolte dagli appellanti in ordine alla scarsa chiarezza della clausola n. 7.
pagina 20 di 25 Deve osservarsi che l'unico significato logicamente attribuibile al termine “capitale restituito” contenuto nell'art. 7 è quello di capitale nominale ancora da restituire sulla base del senso logico, prima che giuridico del testo negoziale e senza la necessità di particolari attività interpretative: è, infatti, di tutta evidenza che nessuna operazione di valorizzazione possa essere effettuata in relazione al capitale già restituito, ma solo quanto a quello da restituire che va, appunto, conteggiato.
In altri termini, la clausola disciplina l'ipotesi in cui il mutuatario, sulla base di valutazioni personali, decida di restituire in via anticipata il capitale ancora dovuto alla rispetto a quanto previsto nel piano di ammortamento: è evidente che detta CP_2
somma deve necessariamente essere intesa come il capitale residuo non ancora rimborsato, pari alla differenza tra il capitale mutuato e quanto già versato alla dai CP_2
mutuatari.
In definitiva, stante la ritenuta chiarezza e comprensibilità delle clausole in esame, nonché la documentazione che nella fattispecie risulta essere stata messa a disposizione dalla (in particolare, il Documento di Sintesi e il Foglio Informativo) circa la natura CP_2
indicizzata, il funzionamento del meccanismo di indicizzazione e i possibili rischi connessi al contratto di mutuo sottoscritto tra le parti, non può essere dichiarata la nullità contrattuale di cui si dolgono gli odierni appellanti, né può addebitarsi alla CP_2
appellata alcuna responsabilità per violazione dei doveri di trasparenza e informazione.
Venendo all'esame del sesto motivo, la Corte ritiene che la tesi esposta dagli appellanti sia infondata e che i mutui in questione non integrino, neppure implicitamente, alcun contratto derivato. Sul punto, possono essere condivise le argomentazioni esposte dalla
Corte di Cassazione nella sentenza n. 23655/2021, già sopra citata: “Non è infatti possibile assimilare il contratto di mutuo, ancorché indicizzato e per questa via sottoposto all'operatività di clausole di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, ad uno strumento finanziario per la semplice ed assorbente ragione che manca nella struttura contrattuale l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato”.
pagina 21 di 25 Come sopra esposto, il contratto in questione è con ogni evidenza un mutuo a tasso variabile indicizzato a una valuta estera, in particolare al franco svizzero;
il meccanismo di adeguamento semestrale dell'entità della rata di restituzione a carico della parte mutuataria ha la sola funzione di rendere effettive, a fronte della previsione astratta del pagamento di una rata costante in euro secondo il piano di ammortamento e il tasso di interesse convenzionale iniziale, le pattuizioni contrattuali del tasso di interesse variabile e del pagamento della rata dovuta in franchi svizzeri, al tasso di cambio vigente al momento del pagamento;
la causa del contratto, però, non subisce alcuna modificazione per la sussistenza del suddetto meccanismo di adeguamento, causa che consiste pur sempre nell'effettiva messa a disposizione del mutuatario, da parte della mutuante, per un determinato periodo di tempo, di un determinato capitale (che deve essere integralmente restituito a rate entro lo scadere del termine), in cambio di un prezzo effettivamente pagato dal mutuatario.
La causa di un contratto derivato è invece pacificamente del tutto differente, sia nel caso di derivato stipulato con funzione di copertura del rischio di variabilità del prezzo dovuto per un debito sottostante, sia nel caso di derivato con funzione speculativa.
In entrambi i casi, infatti, nel contratto derivato non vi è conferimento di un capitale effettivo da parte di un soggetto all'altro soggetto e per conseguenza non vi è alcuna restituzione di capitale da un soggetto all'altro; ma viene solo pattuito tra le parti lo scambio, a determinate scadenze, dei flussi finanziari generati, a causa del variare dell'indice preso come riferimento al di sopra o al di sotto di un determinato livello, attribuito all'una e all'altra parte, con riferimento a un capitale solo astrattamente determinato;
pertanto nel contratto derivato, come non vi è conferimento di un capitale effettivo da un soggetto all'altro, così lo scambio dei flussi finanziari, a seconda del variare dell'indice di riferimento, può concretizzarsi indifferentemente a favore dell'uno o dell'altro dei due contraenti.
pagina 22 di 25 Infine, quanto al settimo motivo di gravame, è sufficiente osservare che il menzionato
“Libor Scandal”2, al quale fa riferimento parte appellante, ha riguardato unicamente il cioè il London Interbank Offered Rate, il tasso di interesse medio CP_3
interbancario applicato dalle principali banche operanti sulla piazza londinese (ossia il c.d.
) e non, invece, lo (cioè, il ), che viene CP_4 Controparte_5 Controparte_6
preso in considerazione ai fini del calcolo del tasso di interesse nei contratti di mutuo per cui è causa.
Parimenti, quanto al c.d. “Forex Scandal”, è sufficiente osservare che la manipolazione dei tassi di cambio sul mercato delle valute globali non ha riguardato specificamente il rapporto NC ZZ/Euro 3.
A ben guardare, quindi, gli appellanti fanno generico riferimento a vicende che non hanno alcuna attinenza ai contratti per cui è causa.
Deve infine osservarsi l'assoluta inconferenza del richiamo all'ordinanza n. 34889/2023 con cui la Suprema Corte ha dichiarato la nullità dei contratti "a valle" che si riportano per relationem al tasso Euribor del periodo 2005-2008, a fronte della decisione della
Commissione Europea 4 dicembre 2013 con cui si è accertata un'intesa anticoncorrenziale posta in essere da otto delle principali banche europee - tra cui
- e finalizzata alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene CP
determinato l'Euribor.
Infatti:
- è pacifico che nessuno dei contratti di mutuo per cui è causa prevede una indicizzazione all'Euribor;
- in ogni caso, la decisione della Commissione attiene esclusivamente all'infrazione relativa alla restrizione e/o distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi pagina 23 di 25 di interesse in euro collegati all'Euribor (cfr. punto 1 della decisione) e, di conseguenza, gli effetti dell'accertamento compiuto non possono estendersi automaticamente anche ai contratti di mutuo, di cui nella predetta decisione non è fatta menzione alcuna.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità media) e dunque in complessivi €
8.470,00 (di cui euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva ed euro
4.287,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1609 resa Parte_11
e pubblicata in data 12.2.2024, sentenza che dunque conferma;
2) condanna gli appellanti in solido alla rifusione, in favore di CP
, delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro 8.470,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3) dà atto che sussistono, in capo agli appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo pagina 24 di 25 a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Milano, 8 gennaio 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Lo scandalo è emerso quando, nel 2012, è stato scoperto che alcune banche – tra le quali la stessa - CP stavano manipolando il tasso Libor per trarre profitto da operazioni finanziarie o per dare l'impressione di essere più solvibili di quanto non fossero in realtà. 3 Nel 2013 è stata condannata dalle Autorità del Regno Unito e degli Stati Uniti a una multa di 2,4 CP miliardi di dollari per avere manipolato i tassi di cambio sul mercato delle valute - tra cui il dollaro statunitense e la sterlina britannica - a proprio vantaggio.