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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza dell'8 aprile 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4136/2024 R.G. vertente
TRA
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Fabiano, giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni, giusta procura generale alle liti a firma del dott. notaio in Fiumicino, del 22 marzo 2024, Rep. 37875 Racc. Persona_1
7313. RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione d'indebito Naspi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.7.2024 premetteva di aver Parte_1 presentato in data 27.1.2021 domanda per il riconoscimento dell'indennità Naspi, accolta con nota dell'1.2.2021 e conseguente erogazione della prestazione dal 28.1.2021 al 28.1.2023.
Precisava di aver prestato la propria attività di lavoro subordinato fino al 31.12.2020 in favore di risolvendo consensualmente il suddetto rapporto di lavoro in Controparte_2
1 seguito ad un verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto a Messina in data
12.10.2020 in adesione ad un accordo collettivo aziendale dell'8.3.2019.
Riferiva che, con nota dell'11.6.2024, l' gli aveva comunicato di aver accertato CP_1
un indebito Naspi di € 19.867,71, in quanto, a dire dell'Istituto, il rapporto di lavoro si era concluso per risoluzione consensuale, causa di cessazione non valida ai fini dell'erogazione dell'indennità.
Spiegava di aver proposto ricorso amministrativo in data 12.7.2024, evidenziando come il suo diritto alla percezione dell'indennità Naspi fosse riconosciuto dall'art. 14, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020 e lamentava che lo stesso era stato rigettato con delibera n.
2424141 del 22.7.2024.
Affermava la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità Naspi, tanto che la domanda era stata originariamente accolta dall' ed affermava la riconducibilità CP_1 della risoluzione del proprio rapporto di lavoro all'ipotesi prevista dall'art. 14, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020, sottolineando l'erroneità e la contraddittorietà della delibera del 22.7.2024. CP_1
Affermava in ogni caso l'irripetibilità delle somme corrisposte dall' per assenza CP_1 di dolo dell'accipiens.
Chiedeva di ritenere e dichiarare il proprio diritto alla percezione dell'indennità Naspi dal 28.1.2021 al 28.1.2023 e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o illegittimo l'avviso di accertamento dell'11.6.2024; di condannare l' a restituirgli le somme eventualmente CP_1
trattenute in virtù del predetto atto di accertamento e ordinare al medesimo ente di interrompere immediatamente le eventuali trattenute sui futuri ratei di pensione spettanti al ricorrente. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2. L' si costituiva in giudizio con memoria del 19.11.2024. CP_1
Deduceva l'infondatezza del ricorso, sottolineando che la disciplina relativa all'accesso alla Naspi, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, era prevista dalla circolare n. 111 del 29.9.2020, dal msg. 4464 del 26.11.2020, dal msg. 528 del 5.2.2021, dal msg. 689 del 17.2.2021 e dalla circolare n. 180 del 1.12.2021.
Evidenziava che, dalla lettura del verbale di conciliazione, non si evinceva alcun richiamo alla procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e che, in riferimento all'articolo
2 14, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020, non si evinceva alcun riferimento a licenziamento collettivo o licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Ribadiva che, nel caso in esame, la cessazione era avvenuta per risoluzione consensuale intervenuta fra le parti, adottata ai sensi dell'art. 2113 del c.c. e dell'art. 26, comma 7, del D.Lgs.
n. 151 del 2015.
Specificava che l'indebito pagamento di tutte le prestazioni a sostegno del reddito dava sempre luogo al recupero delle somme corrisposte, non operando per esse le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge n. 412/1991, riguardanti l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede a titolo pensionistico.
Invocava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
3. L'udienza dell'8.4.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Con nota dell'11.6.2024 l' ha accertato un indebito sull'indennità di CP_1
disoccupazione NASpI n. 940990/2021 percepita da per un importo Parte_1
complessivo di € 19.867,71, per la seguente motivazione: “La domanda naspi n domus
6091879400035 è stata erroneamente indennizzata. Il rapporto di lavoro si è concluso per risoluzione consensuale, causa di cessazione non valida, poiché non è intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione prevista dall'art. 7 delle legge 15 luglio 1966, come modifi”.
Si premette che la Controparte_3
è un'indennità mensile di disoccupazione, istituita ex art. 1 d.lgs. n. 22/2015 a decorrere dall'1 maggio 2015, con la finalità di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i requisiti di cui all'art. 3: “a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione” (requisito c) non più applicabile con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022).
Il secondo comma del citato art. 3 specifica, inoltre, che “La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo
3 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n.
92 del 2012”.
A queste ipotesi l'art. 14, comma 3, D.L. n. 104/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 126/2020, emanato nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha aggiunto quella di risoluzione del rapporto di lavoro con incentivo, avvenuta in applicazione di accordi collettivi aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e limitatamente ai lavoratori che hanno prestato adesione a tali accordi (“Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 [in materia di licenziamenti collettivi e licenziamento per giustificato motivo oggettivo] non si applicano… nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22”).
La medesima previsione è contenuta, altresì, nell'art. 1, comma 311, legge n. 178/2020, nonché nei successivi decreti connessi alla proroga dello stato emergenziale (tra gli altri, art. 8, comma 11, D.L. n. 41/2021).
Con circolari n. 111/2020 e n. 180/2021 e messaggi n. 4464/2020, n. 528/2021 e n.
689/2021 (in atti) l' ha poi fornito le indicazioni tecniche per l'accesso all'indennità di CP_1
disoccupazione NASpI, stabilendo: - che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali e che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo sono tenuti, in sede di presentazione della domanda, ad allegare l'accordo collettivo aziendale, nonché, qualora l'adesione del lavoratore non si evinca dall'accordo medesimo ma sia contenuta in altro e diverso documento, la documentazione attestante l'adesione al predetto accordo, - che ai fini della validità dell'accordo collettivo aziendale non rileva la sottoscrizione dell'accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ma è sufficiente che esso sia sottoscritto anche da una soltanto di esse;
- che a decorrere dall'entrata in vigore del d.l. n. 104/2020 (15 agosto 2020) le interruzioni del rapporto di lavoro intervenute con tale modalità devono essere inserite all'interno del flusso Uniemens con il nuovo codice
Tipo cessazione “2A”, avente il significato di “interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro”, con
4 indicazione ai datori di lavoro che abbiano utilizzato un codice diverso, di procedere alle necessarie correzioni secondo le consuete modalità.
5. Nel caso di specie, si rileva che la causa ha natura documentale, sicché la richiesta di prova testimoniale, superflua e non conducente ai fini della decisione, va disattesa.
Orbene, dalla documentazione allegata al ricorso risulta che in data 8.3.2019 è stato siglato un accordo collettivo tra e le sigle sindacali , , Controparte_2 CP_4 CP_5
, e relativo al periodo 2019- CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
2021 con il quale sono stati previsti “esodi volontari incentivati” con impegno della società a riconoscere un trattamento di incentivo economico alle lavoratrici e ai lavoratori, appartenenti alle strutture centrali e territoriali di staff di qualsiasi livello di inquadramento, che si avvalgono della facoltà di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro.
L'adesione a tale accordo da parte del ricorrente risulta dal successivo verbale di conciliazione in sede sindacale del 12 ottobre 2020, con il quale il lavoratore ha accettato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro allo scadere del 31 dicembre 2020, a fronte dell'impegno da parte della società a corrispondergli “al fine di incentivare l'esodo, la somma di 93.650,00 euro…”.
Dall'esame dell'estratto contributivo in atti risulta poi che egli, alla data del 27 gennaio
2021 (epoca di presentazione della richiesta di corresponsione della NASpI), era in stato di disoccupazione e poteva far valere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti.
La domanda è stata, inoltre, presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, previsto dall'art. 6 d.lgs. n. 22/2015.
Sussistevano, pertanto, a tale data, tutti i requisiti di legge per il riconoscimento in favore del ricorrente del diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione NASpI.
6. In definitiva, e richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. i condivisibili precedenti già resi da questo ufficio in casi analoghi (cfr. sentenze n. 1200/2024 e 1444/2024), va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di indebito impugnato, con conseguente condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo nei confronti del ricorrente.
7. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto
5 conto della natura e del valore della causa, con applicazione dei valori tariffari minimi, tenuto conto della limitata attività processuale espletata.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso depositato in data 26.7.2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara illegittima, disponendone l'annullamento, la nota di accertamento CP_1 indebito dell'11.6.2024, relativa all'indennità NASpI n. 940990/2021 percepita dal ricorrente e, per l'effetto, condanna l' a restituire al ricorrente le somme CP_1
eventualmente trattenute e/o compensate in esecuzione della nota annullata;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione CP_1
delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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