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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 05/10/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 203/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.203/2022 R. G., vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Fontana Vecchia 9, a Messina elettivamente domiciliato in Via Risorgimento n. 165, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Saitta (c.f. ; pec: C.F._2 Email_1 fax: 090 9018752), che lo rappresenta e difende - in unione con l'Avv. Antonio Cateno Miano (c.f.: - pec: fax: 090 9018752) e con facoltà C.F._3 Email_2 di agire anche separatamente - per procura allegata in calce al presente atto e nata a [...] il [...] ( ) Controparte_1 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. IN MI ( ) e dall'avv. Antonio CodiceFiscale_5
MI ( ), giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. in calce al presente atto C.F._6 ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale MI in Messina, via XXVII Luglio n. 65, is. 173, piazza Cairoli con fax 090.6406798 e p.e.c. e Email_3
e presso i quali i difensori dichiarano di voler ricevere ogni Email_4 comunicazione
Antonio MI nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. IN MI ( ) giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. in calce al presente atto C.F._7 ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale MI in Messina, via XXVII Luglio n. 65, is. 173, piazza Cairoli con fax 090.6406798 e p.e.c. Email_3
IN MI nata a [...] il [...], codice fiscale , C.F._8 rappresentata e difesa da sé stessa elettivamente domiciliata presso lo studio legale MI in Messina, via XXVII Luglio n. 65, is. 173, piazza Cairoli con fax 090.6406798 e p.e.c.
Email_3
- appellati -
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 418/2022 pubbl. il 04/03/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: 1) Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, anche inaudita altera parte. 2) Dichiarare che ha interamente pagato l'importo Parte_1
(spese legali comprese) da lui dovuto a in forza del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
218 del 23.11.2012 del Tribunale di Messina. 3) Confermare la condanna della all'obbligo
CP_1 di versare a l'assegno di mantenimento per il figlio, allora minore, per €.10.500,00, oltre Pt_1 accessori, dal 26.4.2010 al soddisfo. 4) Condannare la al risarcimento dei danni, da
CP_1 liquidare anche equitativamente, derivati al dalla sottrazione dei beni mobili (gioielli, Pt_1 argenteria e dipinti), tenuto conto della natura dei beni suddetti. 5) Condannare la al
CP_1 pagamento delle spese e dei compensi relativi al primo grado del giudizio, ovvero disporne la compensazione integrale. 6) In ogni caso, dichiarare inammissibile, la disposta distrazione delle spese e dei compensi relativi al giudizio di primo grado disposta in favore degli Avv.ti IN e Antonio MI. 7) In caso di mancato accoglimento della domanda che precede, condannare gli Avv.ti MI in solido alla restituzione delle somme eventualmente agli stessi corrisposte e, in subordine, porre l'importo eventualmente pagato ai suddetti legali a carico della 8)
CP_1
Condannare la al pagamento delle spese e dei compensi relativi al secondo grado del CP_1 giudizio. 9) Condannare la al risarcimento dei danni - da liquidare anche equitativamente - CP_1 ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c. 10) Disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare, per quanto possibile, il valore attuale dei beni sottratti dalla così come elencati in parte CP_1 espositiva.
Per gli appellati:
1. Rigettare l'istanza di sospensione dell'inibitoria e/o della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
2. Ritenere e dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. o rigettare l'appello proposto dal sig. per violazione del giudicato interno e/o acquiescenza parziale e Pt_1 per l'effetto confermare la sentenza n. 418/2022 così come argomentato al punto I;
3. Ritenere e dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. o rigettare l'appello proposto per l'intervenuta rinuncia alla domanda di compensazione e per l'effetto confermare la sentenza n. 418/2022 per le motivazioni del punto II;
4. Ritenere e dichiarare la violazione del divieto dei nova in appello del sig. e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda di liquidazione Pt_1 equitativa del danno e la documentazione;
5. Ritenere e dichiarare l'acquiescenza parziale dell'appellante al capo di sentenza indicato al punto IV;
6. Rigettare l'appello proposto dal Pt_1 in quanto inammissibile e/o infondato anche nel merito come esplicitato nella presente comparsa;
7. Per l'effetto confermare la sentenza n. 418/2022 in ogni sua parte;
8. Rigettare la domanda di condanna alle spese di primo grado o di compensazione delle stesse;
9. Rigettare l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio per le ragioni addotte al punto V;
10. Rigettare la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto infondata in fatto e in diritto;
11. Gli avv.ti MI unitamente alla sig.ra chiedono il rigetto della domanda di inammissibilità della disposta distrazione e CP_1 della domanda di condanna alla restituzione. 12. Condannare il sig. alle spese ed onorari del Pt_1 presente giudizio oltre accessori da distrarsi in favore degli avvocati antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 218 del 23 novembre 2012, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla ex moglie, la somma di € 61.000,00, a titolo di Controparte_1 residuo non pagato del prestito di € 73.000,00, asseritamente fattogli dalla donna e che egli si era obbligato a restituire con scrittura privata del 4 aprile 2008.
A sostegno dell'opposizione, il deduceva che la predetta scrittura era nulla, per insussistenza Pt_1 di alcuna causa negoziale, con conseguente invalidità del provvedimento monitorio;
che la stessa era stata sottoscritta dal deducente nell'interesse esclusivo del figlio (allora minorenne)
[...]
, che la madre, quale affidataria, avrebbe portato con sé in Germania;
che nessun prestito Per_1 la gli aveva fatto, anche perché ella era (ed era sempre stata, salvo che negli ultimi due o tre CP_1 anni) priva di occupazione e non disponeva affatto di denaro proprio;
che anche dopo l'inizio del giudizio di separazione personale la aveva continuato, per un periodo, a vivere nella casa CP_1 coniugale e che solo il successivo 31 agosto 2008 era andata via, portando con sé in Germania – oltre che il figlio minorenne - numerosi beni preziosi di proprietà esclusiva del e della sua famiglia Pt_1 di origine, tra i quali i seguenti beni: una collana d'oro con zaffiri blu grezzi, del peso di circa 480 carati;
una collana d'oro con rubini rossi grezzi, del peso di circa 60 carati;
una collana d'oro con brillanti e rubini;
un orologio, marca , in oro e diamanti;
un orologio, marca Parte_2 [...]
, in acciaio, risalente agli anni '40; un orologio, marca Hermès, acciaio;
un orologio, marca Parte_2
Hublot, in oro, con cinturino in caucciù; un rubino del peso di circa 4 carati;
due topazi, del peso di circa 1 carato ciascuno;
una collana d'oro 24 a carati, lunga circa 1 metro;
un anello d'oro con rubini ed un brillante;
un anello d'oro con uno smeraldo e brillanti;
un anello d'oro, anni '70, con tre brillanti;
vari pezzi di argenteria (vassoi, centritavola, ecc.); un rosario antico;
alcuni orologi da tavolo in smalto.
Ciò posto, l'opponente chiedeva dichiararsi nullo o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto e condannarsi la opposta alla restituzione dei beni prelevati (o al pagamento del loro valore, pari ad almeno € 50.000,00), oltre € 2.000,00 prelevati in contanti dalla donna;
in subordine, compensare la somma ingiunta con il suo controcredito come prima esposto, oltre € 10.500,00, per mancato versamento da parte dell'opposta dell'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio (300,00 X 35 mesi=) 10,500,00, oltre adeguamento ISTAT e le ulteriori mensilità che verranno a scadenza sino al soddisfo.
2. Instauratosi rituale contraddittorio, espletata prova testimoniale e proposta infruttuosamente una soluzione conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., con ordinanza del 3 giugno 2016, il giudice,
“ritenuto che, alla luce delle emergenze derivanti dalla prova testimoniale va accolta la richiesta di ordine di esibizione degli oggetti preziosi che dovrebbero essere in possesso dell'opposta, nei limiti che risultano dalla testimonianza di (…) visto l'art. 201 c.p.c.” ordinava Persona_1
“all'opposta di esibire in giudizio gli oggetti indicati in premessa entro il 30 settembre 2016, mandando alla cancelleria di custodirli in cassaforte, previa redazione di inventario”. Siffatto ordine non veniva ottemperato, avendo la eccepito di essere “assolutamente impossibilitata ad CP_1 ottemperare all'ordine del Giudice in quanto i beni non sono mai esistiti o il sig. non Parte_1 ha mai avuto la proprietà dei beni preziosi dallo stesso elencati e, per di più, perché la non CP_1 si è mai impossessata o ha sottratto beni del . Pt_1
La sentenza di primo grado.
Con la sentenza impugnata, l'opposizione al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento della somma di € 61.000,00 oltre accessori ,è stata rigettata, quanto al credito portato dal titolo monitorio opposto.
Nel motivare tale decisione, il giudice di primo grado osservava: che tale credito, secondo la prospettazione della si fondava sulla scrittura privata del 4 aprile CP_1
2008, con la quale ella e il avevano così pattuito: “(...) il signor riconosce di essere Pt_1 Pt_1 debitore nei confronti della sig.ra della complessiva somma di € 73.000,00 e quindi CP_1 si obbliga a restituire la suddetta somma, senza interessi legali, con le seguenti modalità: 1.- € 10.000,00 entro il 31.12.2008; 2.- € 11.000,00 entro il 31.09.2009; 3.- € 20.000,00 entro il 31.08.2010; 4.- € 20.000,00 entro il 31.08.2011; 5.- € 12.000,00 entro il 31.08.2012.; che le parti si erano date vicendevolmente atto che, a parte gli importi sopra citati, non avevano più nulla a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione passata, presente o futura, in dipendenza sia del rapporto coniugale sia dei loro rapporti economici e salvo quanto previsto nel ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che, secondo i principi comunemente dettati dalla giurisprudenza di legittimità, la ricognizione di debito, determinando l'astrazione processuale della "causa debendi", comporta che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria, salvo che sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido,
o si è estinto;
che, nel caso in esame, la ricognizione del debito da parte del era stata da questi contestata Pt_1 genericamente, con motivazioni che o apparivano ininfluenti (l'asserita assenza di causa, nel contesto di una astrazione processuale che non era stata vinta dal predetto) ovvero erano smentite dalle emergenze probatorie (risultando, ad esempio, che la lavorasse alle dipendenze del marito e CP_1 prima ancora per altri, era infondata la censura inerente la mancanza di redditi propri che non avrebbe consentito alla donna di prestare soldi al marito); che, inoltre, la stessa formulazione della scrittura (il “si obbliga a restituire la suddetta Pt_1 somma”) implicava un obbligo restitutorio di una somma che precedentemente era stata versata e che le parti contestualmente e chiaramente avevano deciso di chiudere ogni rapporto economico tra di loro;
che, più a monte, come eccepito dalla quest'ultima, dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo CP_1
n. 218/12 per l'importo di € 61.000,00 oggetto dell'odierna opposizione, essendo nelle more venuta a scadere anche l'ultima rata, aveva chiesto e ottenuto un secondo decreto ingiuntivo (n. 14/2013), per la restante somma di € 12.000,00, provvisoriamente esecutivo, non opposto dal con la Pt_1 conseguenza che doveva ritenersi perfezionato un giudicato sulla qualità di debitore dell'opponente rispetto a quanto riconosciuto con la scrittura privata del 4 aprile 2008.
Passando all'esame dei pretesi controcrediti vantati dal nei confronti della ex moglie, per Pt_1 restituzioni di beni o del loro controvalore e per restituzione di somme prelevate e per somme non pagate per il mantenimento del figlio minore, che avrebbero legittimato una compensazione con il suo debito ormai cristallizzato definitivamente, il giudice di primo grado rilevava, anzitutto, che la aveva eccepito – senza contestazioni di controparte - che il al punto 4) delle CP_1 Pt_1 conclusioni, aveva espressamente collegato le superiori domande di condanna all'accoglimento della domanda n. 2 (“Dichiarare preliminarmente che non è debitore, nei confronti di Parte_1
della somma indicata nella scrittura del 4.4.2008 e conseguentemente dichiarare CP_1 nullo e comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto”). Con la conseguenza che il rigetto della domanda sub 2) doveva necessariamente determinare analoga sorte per quella formulata sub 4).
Il giudice ha ritenuto tale eccezione fondata, stante il tenore delle domande come formulate in citazione, ma anche a voler diversamente argomentare, valorizzando la autonomia delle domande sub 3) della citazione, il giudice evidenziava che di tali pretese, solo il credito per assegno di mantenimento del figlio per € 10.500,00, era incontestato, non avendo l'opposta eccepito Per_1
l'adempimento del proprio debito alimentare che, tuttavia, proprio per tale sua natura ontologica, esso non era compensabile (Cass. 26 maggio 2020, n. 9686). Ne derivava comunque che, a prescindere dal fatto che il credito nasceva da un provvedimento giudiziale emesso nel giudizio di separazione, in questa sede era stato chiesto l'accertamento giudiziale dell'inadempimento della E in tali CP_1 limiti andava accolta la domanda, poiché tale accertamento nelle conclusioni sub 3) erano state poi finalizzate a una compensazione non attuabile, mentre la richiesta di condanna al pagamento dell'assegno impagato era contenuta nelle conclusioni sub 4), come visto subordinate all'accoglimento della domanda principale rigettata.
Ancora, la richiesta di restituzione della somma di € 2.000,00 che la avrebbe sottratto al CP_1 era rimasta priva di dimostrazione e andava quindi rigettata. Pt_1
Quanto alla domanda di restituzione degli oggetti in questione, il giudice, dopo avere pedissequamente trascritto il contenuto delle deposizioni testimoniali, inclusa quella del figlio della coppia, riteneva tali risultanze generiche, evidenziando che, se invero il figlio Persona_1 aveva fornito una, sia pure sintetica, elencazione di oggetti e preziosi portati via dalla madre, non vi era alcuna prova che si trattasse dei beni denunciati dal e non anche di oggetti proprietà della Pt_1 donna.
Pertanto, il giudice riteneva che vi fosse la prova che la avesse portato via dall'albergo del CP_1
e dalla ex casa coniugale alcuni beni, ma non la piena prova dell'identità di tali oggetti e della Pt_1 loro riconducibilità ai preziosi reclamati dall'opponente, non acquisibile neppure con un accertamento peritale che potesse condurre alla valutazione monetaria di quegli oggetti.
Ogni altra domanda collegata a quelle oggetto di esame e decisione è stata rigettata. L'esito complessivo del giudizio e le ragioni della dedizione, nel contesto delle contrapposte prospettazioni, hanno condotto il giudice alla compensazione per un quarto delle spese di lite, con condanna dell'opponente al pagamento del residuo, liquidato in € 10.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore degli avv.ti Antonio MI e IN MI.
Sulla scorta di tali motivi, il giudice di primo grado pronunciava il seguente dispositivo:
1. Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 218/2012, che conferma;
2. Dichiara la opposta inadempiente all'obbligo di versare al l'assegno di mantenimento per il figlio minore CP_1 Pt_1 per € 10.500,00, oltre accessori, dal 26.4.2010 al soddisfo;
3. Rigetta ogni altra domanda;
4. Compensa per un quarto delle spese di lite, condannando l'opponente al pagamento in favore dell'opposta del residuo, liquidato in € 10.500,00 per onorari, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, con distrazione in favore degli avv. Antonio MI e Caternia MI, che hanno reso le dichiarazioni di legge.
L'appello.
Avverso la sentenza propone appello il Pt_1
L'appellante puntualizza, in via preliminare, di non contestare la valenza probatoria attribuita dal Tribunale alla scrittura privata intercorsa tra i contendenti il 4.4.2008, ma che tuttavia in sentenza si sarebbe dovuto dare atto - come chiesto - dell'avvenuto integrale pagamento, in corso di causa, di quanto dovuto in forza del decreto ingiuntivo di cui si è detto.
Ancora in via preliminare, l'appellante ammette che la domanda di restituzione della somma di € 2.000,00 era sfornita di prova.
Fatte queste premesse, con il primo motivo di appello, il si duole per il rigetto della domanda Pt_1 con la quale egli aveva chiesto la condanna della al pagamento della somma di € 50.000,00, CP_1 corrispondente al valore minimo da attribuire ai preziosi e ai dipinti dei quali – a suo dire - la suddetta
- in procinto di partire per la Germania - si era appropriata, asportandoli dall'albergo di CP_1
Taormina, di esclusiva proprietà del e della casa di abitazione del medesimo. Pt_1
Al riguardo, l'appellante deduce che la nello spiegare l'impossibilità di ottemperare CP_1 all'ordine di esibizione dei beni disposto dal giudice - non ha negato di essersi appropriata dei beni, ma ha affermato di non aver rubato nulla, malgrado avesse la piena possibilità di adempiere all'ordine di esibizione, consegnando i beni cui aveva fatto riferimento il proprio figlio nella testimonianza.
Sicché, l'inottemperanza all'ordine di esibizione avrebbe dovuto essere valutato dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., riconoscendo la fondatezza della domanda risarcitoria, dal momento che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, sarebbe da escludere che quei beni fossero di proprietà della considerato che essi erano in possesso del (nel suo albergo CP_1 Pt_1
e in casa sua) e che l'esibizione disposta non poteva comunque incidere sulla proprietà (in effetti sarebbe stato possibile dimostrare l'avvenuto acquisto - da parte del deducente - di parte, almeno, della cose esibite).
Il danno ben poteva essere riconosciuto in via equitativa, eventualmente nominando un esperto che valutasse il compendio dei beni sulla base della lista predisposta in esito alla deposizione resa dal figlio . Per_1 Con il secondo motivo, l'appellante contesta la decisione sulle spese, rilevando che, sulla base del comportamento processuale della le stesse andavano poste a suo carico o, quantomeno, CP_1 integralmente compensate.
Con il terzo motivo, si chiede la revoca della distrazione delle spese in favore dei procuratori, deducendo che essa sarebbe stata chiesta tardivamente, solo in comparsa conclusionale, e che sarebbe inverosimile che la dopo aver ottenuto da controparte – in corso di causa – il pagamento CP_1 della somma portata dal decreto ingiuntivo, non abbia pagato il compenso ai propri difensori.
Inoltre, si aggiunge che Comunque, la - nel caso in cui dovesse essere confermata la CP_1 distrazione delle spese giudiziali di cui si è detto - sarà da condannare al rimborso dell'eventuale pagamento anche a titolo risarcitorio (comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi), indipendentemente dal fatto che il come si è rilevato, non riuscirà a ricavare alcunché da Pt_1 un'eventuale esecuzione nei confronti dell'ex moglie.
La comparsa di costituzione.
Con unica comparsa, si sono costituti gli appellati, eccependo, in via preliminare:
- l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per intervenuto giudicato interno per acquiescenza sul capo di sentenza che ha “interpretato” (il tenore letterale) e rigettato le domande formulate sub n. 2 e n. 4 dell'atto di opposizione sulla condanna risarcitoria, ai sensi dell'art. 329, c. 2, e/o 324 c.p.c. In particolare, gli appellati segnalano che il giudice di primo grado, dopo aver ritenuto infondata l'opposizione a decreto ingiuntivo, nella parte formulata al punto 2), in cui si negava la sussistenza del credito di € 61.000,00, motivando tale valutazione anche con il fatto che, per effetto della mancata opposizione ad altro decreto ingiuntivo, emesso su istanza della CP_1 rispetto alla rata residua del credito complessivo (€ 73.000,00), pari a € 12.000,00, si era formato il giudicato sulla qualità di debitore del rispetto alla scrittura privata del 4.4.2008, accoglieva Pt_1 anche l'eccezione con cui la difesa della aveva eccepito che la domanda proposta al punto CP_1 sub 4) relativa alle restituzioni dei beni preziosi e delle somme, era stata formulata dall'attore solo per il caso di accoglimento della domanda sub 2), ritenendo quindi inammissibile tale domanda, e su tale pronuncia si era formato il giudicato, poiché non era stata attinta dall'odierno atto di appello.
- l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per intervenuta rinuncia alla domanda di compensazione formulata sub 3) dell'atto di opposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c, posto che il giudice aveva esaminato le domande risarcitorie solo ai fini della compensazione.
- l'inammissibilità della domanda di liquidazione del danno in via equitativa e di riconoscimento dell'avvenuto pagamento dell'importo ingiunto in corso di causa, perché formulate solo con l'atto di appello.
Nel merito, l'appellata chiede il rigetto di tutte le domande avanzate da controparte, evidenziando, in particolare, che l'appellante sarebbe decaduto dall'azione possessoria volta alla restituzione dei beni asseritamente sottratti e che, qualificando tale azione come rivendica, non è stata fornita la prova – che incombeva sull'attore - della proprietà in capo al ancor prima che quella dell'avvenuta Pt_1 sottrazione. Infatti, non è stata fornita alcuna prova documentale idonea (fotografie, ricevute di acquisto, disposizioni testamentarie etc.) e non può essere utilizzata la deposizione testimoniale del figlio della coppia, che si è limitato a esprimere un giudizio, e neppure la presunta inottemperanza all'ordine di esibizione da parte della giacché quei beni non esistevano e non potevano CP_1 quindi essere esibiti.
Quanto alla domanda di controparte di condanna della al pagamento dell'assegno di CP_1 mantenimento, se ne chiede il rigetto, avendo il giudice semplicemente accertato l'obbligo in capo alla donna, senza pronunciare condanna, perché già disposta in altro titolo.
Infine, sulla distrazione delle spese, rilevano l'inammissibilità di qualsiasi interlocuzione ad opera della parte avversaria, e comunque sottolineano che il non ha per nulla pagato le spese legali. Pt_1
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, il procedimento subiva alcun rinvii d'ufficio.
Quindi, provvedutosi alla sostituzione del relatore, nel frattempo collocato in quiescenza, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
In esito a detta ultima udienza, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni soltanto dalla parte appellata, la Corte, con ordinanza del 19 maggio 2025, tratteneva la causa in decisione, con i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c., che non venivano utilizzati da alcuna delle parti per il deposito di comparse conclusionali.
La camera di consiglio si è svolta il 18 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Va premesso che in questa sede non è più in discussione la fondatezza del credito di € 61.000,00, azionato dalla con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione in primo grado, avendo lo CP_1 stesso appellante ammesso la validità della scrittura privata da cui tale credito scaturisce. Allo stesso modo, il riconosce che la pretesa alla restituzione dell'importo di € 2.000,00 è priva di prova. Pt_1
Resta, quindi, da esaminare la domanda volta a ottenere la corresponsione della somma di € 50.000,00, quale valore minimo dei beni di proprietà del e dei quali la si sarebbe Pt_1 CP_1 illegittimamente appropriata, allorquando si allontanò dalla casa coniugata il 31 agosto 2008.
Al riguardo, basterebbe rilevare la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte appellata, con cui si obietta che nell'atto di appello non vi è alcuna censura avverso quella parte della sentenza con cui si mette in rilievo che la domanda volta alla restituzione di quella somma, rubricata nell'atto di citazione al punto 4), era stata esplicitamente condizionata all'accoglimento della domanda contrassegnata con il punto 2), ossia proprio l'opposizione a decreto ingiuntivo con cui si contestava la fondatezza della pretesa nascente dalla scrittura privata del 4 maggio 2008.
Per la precisione, il passaggio della sentenza di primo grado che viene in rilievo è il seguente: Al riguardo, la ha eccepito – senza contestazioni di controparte - che il al punto 4) delle CP_1 Pt_1 conclusioni ha espressamente collegato le superiori domande di condanna all'accoglimento della domanda n. 2 (“Dichiarare preliminarmente che non è debitore, nei confronti di Parte_1
della somma indicata nella scrittura del 4.4.2008 e conseguentemente dichiarare CP_1 nullo e comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto”). Con la conseguenza che il rigetto della domanda sub 2) dovrà necessariamente determinare analoga sorte per quella formulata sub 4). 4.2
– L'eccezione coglie nel segno, per il tenore delle domande così come formulate in citazione.”.
Orbene, a prescindere da qualsiasi considerazione in merito alla fondatezza della soluzione adottata dal giudice di primo grado, ciò che assume rilevo è il fatto che avverso tale pronuncia – di inequivocabile accoglimento dell'eccezione con cui la convenuta rilevava l'inammissibilità della domanda sub 4) – nell'atto di appello non viene mossa alcuna censura, con la conseguenza che sotto tale profilo essa è da considerare passata in giudicato.
Né a impedire tale effetto processuale potrebbe giovare la circostanza che il giudice di primo grado abbia poi aggiunto che “… anche a voler diversamente argomentare, valorizzando la autonomia delle domande sub 3 esaminato nel merito la domanda…”, tale domanda sarebbe comunque infondata nel merito, giacché si è trattato di una analisi condotta nella sentenza in linea subordinata rispetto al principale e assorbente motivo di rigetto, sicché nell'atto di appello, per potere passare alla confutazione dei motivi con cui la sentenza ritiene anche infondata nel merito la domanda di restituzione della somma di € 50.000,00, sarebbe stato comunque necessario contestare quello con cui si accoglie l'eccezione di inammissibilità di quella stessa domanda. Il che, nel caso di specie, non è avvenuto.
Per mera completezza, occorre rilevare che – anche seguendo il percorso argomentativo assunto nella sentenza, ove si entra nel merito, ipotizzando l'autonomia della domanda riportata nell'atto di citazione al punto 3), con cui si chiedeva l'accertamento del diritto al contributo per il mantenimento del figlio e alla corresponsione della somma di € 62.500,00, quale controvalore dei beni di cui la donna si sarebbe appropriata, e la compensazione di tale somma con il credito vantato dalla CP_1 sulla scorta della scrittura privata del 4 aprile 2008, la domanda sarebbe comunque infondata, con conseguente rigetto, nel merito, dell'odierno, corrispondente motivo di appello.
Invero, gli argomenti prospettati nell'impugnazione non appaiono, in alcun modo, idonei a inficiare le valutazioni del giudice di primo grado, con cui si è sottolineata l'indeterminatezza delle deposizioni in ordine alla stessa identificazione di quei beni e la loro appartenenza al (“In conclusione, vi Pt_1
è prova che la ha portato via dall'albergo del e dalla ex casa coniugale alcuni beni, CP_1 Pt_1 ma manca la piena prova dell'identità di tali oggetti e della loro riconducibilità ai preziosi reclamati dall'opponente.”).
Nel richiamare la decisione di primo grado sul tenore di quelle deposizioni testimoniali, a quanto argomentato nella sentenza impugnata vi è soltanto da aggiungere che la stessa identificazione dei beni di cui si discute, tra l'altro di alto valore e quindi non individuabili solo attraverso il riferimento alla tipologia (orologi, collane etc.) è rimasta affidata esclusivamente all'elenco contenuto nell'atto di citazione, senza alcuna altra conferma – ancor prima che della loro titolarità in capo a – Pt_1 della stessa esistenza di oggetti di quella marca e di quella tipologia.
Ferma restando, quindi, l'assoluta indeterminatezza dell'oggetto della pretesa restitutoria, va aggiunto che, comunque, la circostanza che la si sia introdotta nella stanza dell'hotel in cui CP_1 il aveva raccomandato al personale di non farla entrare e si sia eventualmente appropriata di Pt_1 cose che vi erano custodite, perde rilievo probatorio anche alla luce del fatto che la stessa teste Tes_1 ha riferito che in quella camera si “…erano custoditi oggetti e preziosi che prima si trovavano nella casa coniugale…”, circostanza che rende ancor più labile la tesi, già indimostrata, che quegli oggetti, qualora identificabili, fossero comunque di esclusiva proprietà del considerato che Pt_1 provenivano dall'abitazione che fino ad allora era occupata da entrambi.
Quanto alla deposizione del figlio della coppia, anche in questo caso, oltre a quanto già osservato dal giudice di primo grado, occorre precisare che proprio la tipologia degli oggetti che il ragazzo vide essere asportati dalla madre (“Non ricordo esattamente quali oggetti fossero ma ricordo che si trattava di 4 o 5 collane, un paio di orologi, anelli, un rosario della mia prima comunione.”) rende tutt'altro che inverosimile che essi – o alcuni di essi - potessero appartenere alla donna, trattandosi di beni di uso femminile.
L'assoluta genericità degli elementi di prova forniti dall'attore in primo grado circa la stessa identificazione degli oggetti e l'appartenenza degli stessi al marito esclude che essa possa essere superata soltanto attraverso gli argomenti di prova che l'appellante vorrebbe fossero tratti dalla mancata ottemperanza della controparte all'ordine di esibizione, giacché, a prescindere dalle motivazioni addotte dalla donna per non consegnare quei beni, ciò che conta è che – anche qualora costei avesse messo a disposizione “… 4 o 5 collane, un paio di orologi, anelli, un rosario della mia prima comunione (secondo la generica descrizione compiuta dal figlio), ciò non sarebbe servito a dimostrare che quegli oggetti appartenessero al marito, essendo evidente che la prova della proprietà avrebbe dovuto essere fornita da quest'ultimo nei termini processualmente stabiliti (art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) e non in esito a una eventuale produzione di beni, neppure identificati.
La integrale infondatezza del primo motivo di appello porta al rigetto anche di quello con cui si censura l'avvenuta compensazione delle spese, per un quarto, con addebito dei residui tre quarti al giacché l'accoglimento della domanda relativa all'assegno di mantenimento è stato già Pt_1 considerato nella ripartizione delle spese di primo grado, mentre l'inottemperanza all'ordine di esibizione si è rivelata del tutto ininfluente sugli esiti del giudizio.
Infine, è inammissibile il terzo motivo, con cui si chiede la revoca della distrazione delle spese disposta in favore dei procuratori della parte appellata, e ciò sulla scorta del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore.” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023; conforme Sez. 3, Sentenza n. 11746 del 24/06/2004).
Resta da precisare che, oltre alle domande collegate ai motivi fin qui esaminati, nelle conclusioni dell'atto di appello sono contenute alcune, ulteriori richieste, che non trovano riferimenti – oppure si tratta di richiami molto laconici - nella parte motiva dell'appello. Segnatamente:
Al punto 2) di chiede Dichiarare che ha interamente pagato l'importo (spese legali Parte_1 comprese) da lui dovuto a in forza del decreto ingiuntivo n. 218 del Controparte_1
23.11.2012 del Tribunale di Messina.
Si tratta di una richiesta su cui correttamente il giudice di primo grado non si è pronunciato, giacché oggetto della controversia era la fondatezza o meno dell'opposizione a decreto ingiuntivo, essendo l'avvenuto pagamento in corso di causa circostanza che potrà assumere rilievo, eventualmente, in sede di azione esecutiva promossa dalla parte vittoriosa. Al punto 3) di chiede Confermare la condanna della all'obbligo di versare a CP_1 Pt_1
l'assegno di mantenimento per il figlio, allora minore, per €.10.500,00, oltre accessori, dal 26.4.2010 al soddisfo.
Al riguardo, il primo giudice, con ampia motivazione, dopo aver premesso che il credito per assegno di mantenimento del figlio per € 10.500,00 non era contestato dalla ne ha tuttavia Per_1 CP_1 evidenziato la natura non compensabile e ha accolto la relativa domanda nei limiti dell'accertamento giudiziale dell'inadempimento della essendo la richiesta di condanna al pagamento CP_1 dell'assegno contenuta nelle conclusioni sub 4), le quali – come si è detto – erano subordinate all'accoglimento della domanda principale rigettata (sub 2).
Avverso tali motivi l'appello non muove alcuna censura, per cui la richiesta di condanna è inammissibile.
Al punto 6) si chiede, In ogni caso, dichiarare inammissibile, la disposta distrazione delle spese e dei compensi relativi al giudizio di primo grado disposta in favore degli Avv.ti IN e Antonio MI. 7) In caso di mancato accoglimento della domanda che precede, condannare gli Avv.ti MI in solido alla restituzione delle somme eventualmente agli stessi corrisposte e, in subordine, porre l'importo eventualmente pagato ai suddetti legali a carico della CP_1
Per quanto concerne il punto 6), si è già detto che si tratta di richiesta inammissibile, mentre quella di cui al punto 7) è, anzitutto contraddittoria con la parte motiva dell'atto di appello, ove – precisamente al punto VI – si chiedeva che, in caso di conferma della distrazione, fosse la CP_1
e non i suoi procuratori, ad essere condannata “al rimborso dell'eventuale pagamento anche a titolo risarcitorio…”. In ogni caso, non si riesce a comprendere come possa essere pretesa la “… restituzione delle somme eventualmente agli stessi corrisposte …in caso di mancato accoglimento della domanda che precede”, ossia nel caso di conferma del loro diritto alla distrazione di quelle spese.
Al punto 9) si chiede Condannare la al risarcimento dei danni - da liquidare anche CP_1 equitativamente - ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c.
L'unico riferimento alla suddetta norma si rinviene laddove si assume che sarebbe meritevole di essere sanzionata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il comportamento della e dei suoi difensori “… CP_1 caratterizzato dallo schema operativo che in precedenza è stato esposto: contrapporre alla certezza di ottenere il pagamento da parte del l'impossibilità - per lo stesso - di ottenere in concreto Pt_1 alcun pagamento dalla CP_1
A prescindere dalla totale apoditticità di tale affermazione, essa sembrerebbe riflettere – ove vera – la disparità di condizioni economiche tra le due pareti, che non può certamente costituire un impedimento per una di esse di fare valere i propri diritti in sede giudiziale.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto, nei due diversi rapporti processuali (quello tra il e la e quello tra lo stesso e i due Pt_1 CP_1 Pt_1 professionisti), del rispettivo valore delle controversie (il primo riguarda i crediti oggetto della controversia, mentre il secondo è limitato all'ammontare delle spese di primo grado, oggetto di distrazione), con applicazione delle tariffe minime, di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, trattandosi di controversie di bassa complessità, decise quasi esclusivamente sulla base di questioni di fatto e della piena condivisione dei motivi della sentenza impugnata. Con precisazione che va riconosciuta anche la fase la di trattazione, sebbene in assenza di attività istruttoria (cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e MI IN, avverso la sentenza Tribunale di Messina n. 418/2022 pubbl. il
[...]
04/03/2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello.
2) condanna l'appellante a rifondere:
- a , le spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in CP_1 Controparte_1 complessivi € 7.160,000 (di cui € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 2.552,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellata;
- a MI Antonio e MI IN, in solido, le spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 2.906,000 (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.203/2022 R. G., vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Fontana Vecchia 9, a Messina elettivamente domiciliato in Via Risorgimento n. 165, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Saitta (c.f. ; pec: C.F._2 Email_1 fax: 090 9018752), che lo rappresenta e difende - in unione con l'Avv. Antonio Cateno Miano (c.f.: - pec: fax: 090 9018752) e con facoltà C.F._3 Email_2 di agire anche separatamente - per procura allegata in calce al presente atto e nata a [...] il [...] ( ) Controparte_1 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. IN MI ( ) e dall'avv. Antonio CodiceFiscale_5
MI ( ), giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. in calce al presente atto C.F._6 ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale MI in Messina, via XXVII Luglio n. 65, is. 173, piazza Cairoli con fax 090.6406798 e p.e.c. e Email_3
e presso i quali i difensori dichiarano di voler ricevere ogni Email_4 comunicazione
Antonio MI nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. IN MI ( ) giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. in calce al presente atto C.F._7 ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale MI in Messina, via XXVII Luglio n. 65, is. 173, piazza Cairoli con fax 090.6406798 e p.e.c. Email_3
IN MI nata a [...] il [...], codice fiscale , C.F._8 rappresentata e difesa da sé stessa elettivamente domiciliata presso lo studio legale MI in Messina, via XXVII Luglio n. 65, is. 173, piazza Cairoli con fax 090.6406798 e p.e.c.
Email_3
- appellati -
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 418/2022 pubbl. il 04/03/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: 1) Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, anche inaudita altera parte. 2) Dichiarare che ha interamente pagato l'importo Parte_1
(spese legali comprese) da lui dovuto a in forza del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
218 del 23.11.2012 del Tribunale di Messina. 3) Confermare la condanna della all'obbligo
CP_1 di versare a l'assegno di mantenimento per il figlio, allora minore, per €.10.500,00, oltre Pt_1 accessori, dal 26.4.2010 al soddisfo. 4) Condannare la al risarcimento dei danni, da
CP_1 liquidare anche equitativamente, derivati al dalla sottrazione dei beni mobili (gioielli, Pt_1 argenteria e dipinti), tenuto conto della natura dei beni suddetti. 5) Condannare la al
CP_1 pagamento delle spese e dei compensi relativi al primo grado del giudizio, ovvero disporne la compensazione integrale. 6) In ogni caso, dichiarare inammissibile, la disposta distrazione delle spese e dei compensi relativi al giudizio di primo grado disposta in favore degli Avv.ti IN e Antonio MI. 7) In caso di mancato accoglimento della domanda che precede, condannare gli Avv.ti MI in solido alla restituzione delle somme eventualmente agli stessi corrisposte e, in subordine, porre l'importo eventualmente pagato ai suddetti legali a carico della 8)
CP_1
Condannare la al pagamento delle spese e dei compensi relativi al secondo grado del CP_1 giudizio. 9) Condannare la al risarcimento dei danni - da liquidare anche equitativamente - CP_1 ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c. 10) Disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare, per quanto possibile, il valore attuale dei beni sottratti dalla così come elencati in parte CP_1 espositiva.
Per gli appellati:
1. Rigettare l'istanza di sospensione dell'inibitoria e/o della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
2. Ritenere e dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. o rigettare l'appello proposto dal sig. per violazione del giudicato interno e/o acquiescenza parziale e Pt_1 per l'effetto confermare la sentenza n. 418/2022 così come argomentato al punto I;
3. Ritenere e dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. o rigettare l'appello proposto per l'intervenuta rinuncia alla domanda di compensazione e per l'effetto confermare la sentenza n. 418/2022 per le motivazioni del punto II;
4. Ritenere e dichiarare la violazione del divieto dei nova in appello del sig. e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda di liquidazione Pt_1 equitativa del danno e la documentazione;
5. Ritenere e dichiarare l'acquiescenza parziale dell'appellante al capo di sentenza indicato al punto IV;
6. Rigettare l'appello proposto dal Pt_1 in quanto inammissibile e/o infondato anche nel merito come esplicitato nella presente comparsa;
7. Per l'effetto confermare la sentenza n. 418/2022 in ogni sua parte;
8. Rigettare la domanda di condanna alle spese di primo grado o di compensazione delle stesse;
9. Rigettare l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio per le ragioni addotte al punto V;
10. Rigettare la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto infondata in fatto e in diritto;
11. Gli avv.ti MI unitamente alla sig.ra chiedono il rigetto della domanda di inammissibilità della disposta distrazione e CP_1 della domanda di condanna alla restituzione. 12. Condannare il sig. alle spese ed onorari del Pt_1 presente giudizio oltre accessori da distrarsi in favore degli avvocati antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 218 del 23 novembre 2012, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla ex moglie, la somma di € 61.000,00, a titolo di Controparte_1 residuo non pagato del prestito di € 73.000,00, asseritamente fattogli dalla donna e che egli si era obbligato a restituire con scrittura privata del 4 aprile 2008.
A sostegno dell'opposizione, il deduceva che la predetta scrittura era nulla, per insussistenza Pt_1 di alcuna causa negoziale, con conseguente invalidità del provvedimento monitorio;
che la stessa era stata sottoscritta dal deducente nell'interesse esclusivo del figlio (allora minorenne)
[...]
, che la madre, quale affidataria, avrebbe portato con sé in Germania;
che nessun prestito Per_1 la gli aveva fatto, anche perché ella era (ed era sempre stata, salvo che negli ultimi due o tre CP_1 anni) priva di occupazione e non disponeva affatto di denaro proprio;
che anche dopo l'inizio del giudizio di separazione personale la aveva continuato, per un periodo, a vivere nella casa CP_1 coniugale e che solo il successivo 31 agosto 2008 era andata via, portando con sé in Germania – oltre che il figlio minorenne - numerosi beni preziosi di proprietà esclusiva del e della sua famiglia Pt_1 di origine, tra i quali i seguenti beni: una collana d'oro con zaffiri blu grezzi, del peso di circa 480 carati;
una collana d'oro con rubini rossi grezzi, del peso di circa 60 carati;
una collana d'oro con brillanti e rubini;
un orologio, marca , in oro e diamanti;
un orologio, marca Parte_2 [...]
, in acciaio, risalente agli anni '40; un orologio, marca Hermès, acciaio;
un orologio, marca Parte_2
Hublot, in oro, con cinturino in caucciù; un rubino del peso di circa 4 carati;
due topazi, del peso di circa 1 carato ciascuno;
una collana d'oro 24 a carati, lunga circa 1 metro;
un anello d'oro con rubini ed un brillante;
un anello d'oro con uno smeraldo e brillanti;
un anello d'oro, anni '70, con tre brillanti;
vari pezzi di argenteria (vassoi, centritavola, ecc.); un rosario antico;
alcuni orologi da tavolo in smalto.
Ciò posto, l'opponente chiedeva dichiararsi nullo o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto e condannarsi la opposta alla restituzione dei beni prelevati (o al pagamento del loro valore, pari ad almeno € 50.000,00), oltre € 2.000,00 prelevati in contanti dalla donna;
in subordine, compensare la somma ingiunta con il suo controcredito come prima esposto, oltre € 10.500,00, per mancato versamento da parte dell'opposta dell'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio (300,00 X 35 mesi=) 10,500,00, oltre adeguamento ISTAT e le ulteriori mensilità che verranno a scadenza sino al soddisfo.
2. Instauratosi rituale contraddittorio, espletata prova testimoniale e proposta infruttuosamente una soluzione conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., con ordinanza del 3 giugno 2016, il giudice,
“ritenuto che, alla luce delle emergenze derivanti dalla prova testimoniale va accolta la richiesta di ordine di esibizione degli oggetti preziosi che dovrebbero essere in possesso dell'opposta, nei limiti che risultano dalla testimonianza di (…) visto l'art. 201 c.p.c.” ordinava Persona_1
“all'opposta di esibire in giudizio gli oggetti indicati in premessa entro il 30 settembre 2016, mandando alla cancelleria di custodirli in cassaforte, previa redazione di inventario”. Siffatto ordine non veniva ottemperato, avendo la eccepito di essere “assolutamente impossibilitata ad CP_1 ottemperare all'ordine del Giudice in quanto i beni non sono mai esistiti o il sig. non Parte_1 ha mai avuto la proprietà dei beni preziosi dallo stesso elencati e, per di più, perché la non CP_1 si è mai impossessata o ha sottratto beni del . Pt_1
La sentenza di primo grado.
Con la sentenza impugnata, l'opposizione al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento della somma di € 61.000,00 oltre accessori ,è stata rigettata, quanto al credito portato dal titolo monitorio opposto.
Nel motivare tale decisione, il giudice di primo grado osservava: che tale credito, secondo la prospettazione della si fondava sulla scrittura privata del 4 aprile CP_1
2008, con la quale ella e il avevano così pattuito: “(...) il signor riconosce di essere Pt_1 Pt_1 debitore nei confronti della sig.ra della complessiva somma di € 73.000,00 e quindi CP_1 si obbliga a restituire la suddetta somma, senza interessi legali, con le seguenti modalità: 1.- € 10.000,00 entro il 31.12.2008; 2.- € 11.000,00 entro il 31.09.2009; 3.- € 20.000,00 entro il 31.08.2010; 4.- € 20.000,00 entro il 31.08.2011; 5.- € 12.000,00 entro il 31.08.2012.; che le parti si erano date vicendevolmente atto che, a parte gli importi sopra citati, non avevano più nulla a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione passata, presente o futura, in dipendenza sia del rapporto coniugale sia dei loro rapporti economici e salvo quanto previsto nel ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che, secondo i principi comunemente dettati dalla giurisprudenza di legittimità, la ricognizione di debito, determinando l'astrazione processuale della "causa debendi", comporta che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria, salvo che sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido,
o si è estinto;
che, nel caso in esame, la ricognizione del debito da parte del era stata da questi contestata Pt_1 genericamente, con motivazioni che o apparivano ininfluenti (l'asserita assenza di causa, nel contesto di una astrazione processuale che non era stata vinta dal predetto) ovvero erano smentite dalle emergenze probatorie (risultando, ad esempio, che la lavorasse alle dipendenze del marito e CP_1 prima ancora per altri, era infondata la censura inerente la mancanza di redditi propri che non avrebbe consentito alla donna di prestare soldi al marito); che, inoltre, la stessa formulazione della scrittura (il “si obbliga a restituire la suddetta Pt_1 somma”) implicava un obbligo restitutorio di una somma che precedentemente era stata versata e che le parti contestualmente e chiaramente avevano deciso di chiudere ogni rapporto economico tra di loro;
che, più a monte, come eccepito dalla quest'ultima, dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo CP_1
n. 218/12 per l'importo di € 61.000,00 oggetto dell'odierna opposizione, essendo nelle more venuta a scadere anche l'ultima rata, aveva chiesto e ottenuto un secondo decreto ingiuntivo (n. 14/2013), per la restante somma di € 12.000,00, provvisoriamente esecutivo, non opposto dal con la Pt_1 conseguenza che doveva ritenersi perfezionato un giudicato sulla qualità di debitore dell'opponente rispetto a quanto riconosciuto con la scrittura privata del 4 aprile 2008.
Passando all'esame dei pretesi controcrediti vantati dal nei confronti della ex moglie, per Pt_1 restituzioni di beni o del loro controvalore e per restituzione di somme prelevate e per somme non pagate per il mantenimento del figlio minore, che avrebbero legittimato una compensazione con il suo debito ormai cristallizzato definitivamente, il giudice di primo grado rilevava, anzitutto, che la aveva eccepito – senza contestazioni di controparte - che il al punto 4) delle CP_1 Pt_1 conclusioni, aveva espressamente collegato le superiori domande di condanna all'accoglimento della domanda n. 2 (“Dichiarare preliminarmente che non è debitore, nei confronti di Parte_1
della somma indicata nella scrittura del 4.4.2008 e conseguentemente dichiarare CP_1 nullo e comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto”). Con la conseguenza che il rigetto della domanda sub 2) doveva necessariamente determinare analoga sorte per quella formulata sub 4).
Il giudice ha ritenuto tale eccezione fondata, stante il tenore delle domande come formulate in citazione, ma anche a voler diversamente argomentare, valorizzando la autonomia delle domande sub 3) della citazione, il giudice evidenziava che di tali pretese, solo il credito per assegno di mantenimento del figlio per € 10.500,00, era incontestato, non avendo l'opposta eccepito Per_1
l'adempimento del proprio debito alimentare che, tuttavia, proprio per tale sua natura ontologica, esso non era compensabile (Cass. 26 maggio 2020, n. 9686). Ne derivava comunque che, a prescindere dal fatto che il credito nasceva da un provvedimento giudiziale emesso nel giudizio di separazione, in questa sede era stato chiesto l'accertamento giudiziale dell'inadempimento della E in tali CP_1 limiti andava accolta la domanda, poiché tale accertamento nelle conclusioni sub 3) erano state poi finalizzate a una compensazione non attuabile, mentre la richiesta di condanna al pagamento dell'assegno impagato era contenuta nelle conclusioni sub 4), come visto subordinate all'accoglimento della domanda principale rigettata.
Ancora, la richiesta di restituzione della somma di € 2.000,00 che la avrebbe sottratto al CP_1 era rimasta priva di dimostrazione e andava quindi rigettata. Pt_1
Quanto alla domanda di restituzione degli oggetti in questione, il giudice, dopo avere pedissequamente trascritto il contenuto delle deposizioni testimoniali, inclusa quella del figlio della coppia, riteneva tali risultanze generiche, evidenziando che, se invero il figlio Persona_1 aveva fornito una, sia pure sintetica, elencazione di oggetti e preziosi portati via dalla madre, non vi era alcuna prova che si trattasse dei beni denunciati dal e non anche di oggetti proprietà della Pt_1 donna.
Pertanto, il giudice riteneva che vi fosse la prova che la avesse portato via dall'albergo del CP_1
e dalla ex casa coniugale alcuni beni, ma non la piena prova dell'identità di tali oggetti e della Pt_1 loro riconducibilità ai preziosi reclamati dall'opponente, non acquisibile neppure con un accertamento peritale che potesse condurre alla valutazione monetaria di quegli oggetti.
Ogni altra domanda collegata a quelle oggetto di esame e decisione è stata rigettata. L'esito complessivo del giudizio e le ragioni della dedizione, nel contesto delle contrapposte prospettazioni, hanno condotto il giudice alla compensazione per un quarto delle spese di lite, con condanna dell'opponente al pagamento del residuo, liquidato in € 10.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore degli avv.ti Antonio MI e IN MI.
Sulla scorta di tali motivi, il giudice di primo grado pronunciava il seguente dispositivo:
1. Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 218/2012, che conferma;
2. Dichiara la opposta inadempiente all'obbligo di versare al l'assegno di mantenimento per il figlio minore CP_1 Pt_1 per € 10.500,00, oltre accessori, dal 26.4.2010 al soddisfo;
3. Rigetta ogni altra domanda;
4. Compensa per un quarto delle spese di lite, condannando l'opponente al pagamento in favore dell'opposta del residuo, liquidato in € 10.500,00 per onorari, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, con distrazione in favore degli avv. Antonio MI e Caternia MI, che hanno reso le dichiarazioni di legge.
L'appello.
Avverso la sentenza propone appello il Pt_1
L'appellante puntualizza, in via preliminare, di non contestare la valenza probatoria attribuita dal Tribunale alla scrittura privata intercorsa tra i contendenti il 4.4.2008, ma che tuttavia in sentenza si sarebbe dovuto dare atto - come chiesto - dell'avvenuto integrale pagamento, in corso di causa, di quanto dovuto in forza del decreto ingiuntivo di cui si è detto.
Ancora in via preliminare, l'appellante ammette che la domanda di restituzione della somma di € 2.000,00 era sfornita di prova.
Fatte queste premesse, con il primo motivo di appello, il si duole per il rigetto della domanda Pt_1 con la quale egli aveva chiesto la condanna della al pagamento della somma di € 50.000,00, CP_1 corrispondente al valore minimo da attribuire ai preziosi e ai dipinti dei quali – a suo dire - la suddetta
- in procinto di partire per la Germania - si era appropriata, asportandoli dall'albergo di CP_1
Taormina, di esclusiva proprietà del e della casa di abitazione del medesimo. Pt_1
Al riguardo, l'appellante deduce che la nello spiegare l'impossibilità di ottemperare CP_1 all'ordine di esibizione dei beni disposto dal giudice - non ha negato di essersi appropriata dei beni, ma ha affermato di non aver rubato nulla, malgrado avesse la piena possibilità di adempiere all'ordine di esibizione, consegnando i beni cui aveva fatto riferimento il proprio figlio nella testimonianza.
Sicché, l'inottemperanza all'ordine di esibizione avrebbe dovuto essere valutato dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., riconoscendo la fondatezza della domanda risarcitoria, dal momento che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, sarebbe da escludere che quei beni fossero di proprietà della considerato che essi erano in possesso del (nel suo albergo CP_1 Pt_1
e in casa sua) e che l'esibizione disposta non poteva comunque incidere sulla proprietà (in effetti sarebbe stato possibile dimostrare l'avvenuto acquisto - da parte del deducente - di parte, almeno, della cose esibite).
Il danno ben poteva essere riconosciuto in via equitativa, eventualmente nominando un esperto che valutasse il compendio dei beni sulla base della lista predisposta in esito alla deposizione resa dal figlio . Per_1 Con il secondo motivo, l'appellante contesta la decisione sulle spese, rilevando che, sulla base del comportamento processuale della le stesse andavano poste a suo carico o, quantomeno, CP_1 integralmente compensate.
Con il terzo motivo, si chiede la revoca della distrazione delle spese in favore dei procuratori, deducendo che essa sarebbe stata chiesta tardivamente, solo in comparsa conclusionale, e che sarebbe inverosimile che la dopo aver ottenuto da controparte – in corso di causa – il pagamento CP_1 della somma portata dal decreto ingiuntivo, non abbia pagato il compenso ai propri difensori.
Inoltre, si aggiunge che Comunque, la - nel caso in cui dovesse essere confermata la CP_1 distrazione delle spese giudiziali di cui si è detto - sarà da condannare al rimborso dell'eventuale pagamento anche a titolo risarcitorio (comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi), indipendentemente dal fatto che il come si è rilevato, non riuscirà a ricavare alcunché da Pt_1 un'eventuale esecuzione nei confronti dell'ex moglie.
La comparsa di costituzione.
Con unica comparsa, si sono costituti gli appellati, eccependo, in via preliminare:
- l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per intervenuto giudicato interno per acquiescenza sul capo di sentenza che ha “interpretato” (il tenore letterale) e rigettato le domande formulate sub n. 2 e n. 4 dell'atto di opposizione sulla condanna risarcitoria, ai sensi dell'art. 329, c. 2, e/o 324 c.p.c. In particolare, gli appellati segnalano che il giudice di primo grado, dopo aver ritenuto infondata l'opposizione a decreto ingiuntivo, nella parte formulata al punto 2), in cui si negava la sussistenza del credito di € 61.000,00, motivando tale valutazione anche con il fatto che, per effetto della mancata opposizione ad altro decreto ingiuntivo, emesso su istanza della CP_1 rispetto alla rata residua del credito complessivo (€ 73.000,00), pari a € 12.000,00, si era formato il giudicato sulla qualità di debitore del rispetto alla scrittura privata del 4.4.2008, accoglieva Pt_1 anche l'eccezione con cui la difesa della aveva eccepito che la domanda proposta al punto CP_1 sub 4) relativa alle restituzioni dei beni preziosi e delle somme, era stata formulata dall'attore solo per il caso di accoglimento della domanda sub 2), ritenendo quindi inammissibile tale domanda, e su tale pronuncia si era formato il giudicato, poiché non era stata attinta dall'odierno atto di appello.
- l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per intervenuta rinuncia alla domanda di compensazione formulata sub 3) dell'atto di opposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c, posto che il giudice aveva esaminato le domande risarcitorie solo ai fini della compensazione.
- l'inammissibilità della domanda di liquidazione del danno in via equitativa e di riconoscimento dell'avvenuto pagamento dell'importo ingiunto in corso di causa, perché formulate solo con l'atto di appello.
Nel merito, l'appellata chiede il rigetto di tutte le domande avanzate da controparte, evidenziando, in particolare, che l'appellante sarebbe decaduto dall'azione possessoria volta alla restituzione dei beni asseritamente sottratti e che, qualificando tale azione come rivendica, non è stata fornita la prova – che incombeva sull'attore - della proprietà in capo al ancor prima che quella dell'avvenuta Pt_1 sottrazione. Infatti, non è stata fornita alcuna prova documentale idonea (fotografie, ricevute di acquisto, disposizioni testamentarie etc.) e non può essere utilizzata la deposizione testimoniale del figlio della coppia, che si è limitato a esprimere un giudizio, e neppure la presunta inottemperanza all'ordine di esibizione da parte della giacché quei beni non esistevano e non potevano CP_1 quindi essere esibiti.
Quanto alla domanda di controparte di condanna della al pagamento dell'assegno di CP_1 mantenimento, se ne chiede il rigetto, avendo il giudice semplicemente accertato l'obbligo in capo alla donna, senza pronunciare condanna, perché già disposta in altro titolo.
Infine, sulla distrazione delle spese, rilevano l'inammissibilità di qualsiasi interlocuzione ad opera della parte avversaria, e comunque sottolineano che il non ha per nulla pagato le spese legali. Pt_1
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, il procedimento subiva alcun rinvii d'ufficio.
Quindi, provvedutosi alla sostituzione del relatore, nel frattempo collocato in quiescenza, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
In esito a detta ultima udienza, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni soltanto dalla parte appellata, la Corte, con ordinanza del 19 maggio 2025, tratteneva la causa in decisione, con i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c., che non venivano utilizzati da alcuna delle parti per il deposito di comparse conclusionali.
La camera di consiglio si è svolta il 18 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Va premesso che in questa sede non è più in discussione la fondatezza del credito di € 61.000,00, azionato dalla con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione in primo grado, avendo lo CP_1 stesso appellante ammesso la validità della scrittura privata da cui tale credito scaturisce. Allo stesso modo, il riconosce che la pretesa alla restituzione dell'importo di € 2.000,00 è priva di prova. Pt_1
Resta, quindi, da esaminare la domanda volta a ottenere la corresponsione della somma di € 50.000,00, quale valore minimo dei beni di proprietà del e dei quali la si sarebbe Pt_1 CP_1 illegittimamente appropriata, allorquando si allontanò dalla casa coniugata il 31 agosto 2008.
Al riguardo, basterebbe rilevare la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte appellata, con cui si obietta che nell'atto di appello non vi è alcuna censura avverso quella parte della sentenza con cui si mette in rilievo che la domanda volta alla restituzione di quella somma, rubricata nell'atto di citazione al punto 4), era stata esplicitamente condizionata all'accoglimento della domanda contrassegnata con il punto 2), ossia proprio l'opposizione a decreto ingiuntivo con cui si contestava la fondatezza della pretesa nascente dalla scrittura privata del 4 maggio 2008.
Per la precisione, il passaggio della sentenza di primo grado che viene in rilievo è il seguente: Al riguardo, la ha eccepito – senza contestazioni di controparte - che il al punto 4) delle CP_1 Pt_1 conclusioni ha espressamente collegato le superiori domande di condanna all'accoglimento della domanda n. 2 (“Dichiarare preliminarmente che non è debitore, nei confronti di Parte_1
della somma indicata nella scrittura del 4.4.2008 e conseguentemente dichiarare CP_1 nullo e comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto”). Con la conseguenza che il rigetto della domanda sub 2) dovrà necessariamente determinare analoga sorte per quella formulata sub 4). 4.2
– L'eccezione coglie nel segno, per il tenore delle domande così come formulate in citazione.”.
Orbene, a prescindere da qualsiasi considerazione in merito alla fondatezza della soluzione adottata dal giudice di primo grado, ciò che assume rilevo è il fatto che avverso tale pronuncia – di inequivocabile accoglimento dell'eccezione con cui la convenuta rilevava l'inammissibilità della domanda sub 4) – nell'atto di appello non viene mossa alcuna censura, con la conseguenza che sotto tale profilo essa è da considerare passata in giudicato.
Né a impedire tale effetto processuale potrebbe giovare la circostanza che il giudice di primo grado abbia poi aggiunto che “… anche a voler diversamente argomentare, valorizzando la autonomia delle domande sub 3 esaminato nel merito la domanda…”, tale domanda sarebbe comunque infondata nel merito, giacché si è trattato di una analisi condotta nella sentenza in linea subordinata rispetto al principale e assorbente motivo di rigetto, sicché nell'atto di appello, per potere passare alla confutazione dei motivi con cui la sentenza ritiene anche infondata nel merito la domanda di restituzione della somma di € 50.000,00, sarebbe stato comunque necessario contestare quello con cui si accoglie l'eccezione di inammissibilità di quella stessa domanda. Il che, nel caso di specie, non è avvenuto.
Per mera completezza, occorre rilevare che – anche seguendo il percorso argomentativo assunto nella sentenza, ove si entra nel merito, ipotizzando l'autonomia della domanda riportata nell'atto di citazione al punto 3), con cui si chiedeva l'accertamento del diritto al contributo per il mantenimento del figlio e alla corresponsione della somma di € 62.500,00, quale controvalore dei beni di cui la donna si sarebbe appropriata, e la compensazione di tale somma con il credito vantato dalla CP_1 sulla scorta della scrittura privata del 4 aprile 2008, la domanda sarebbe comunque infondata, con conseguente rigetto, nel merito, dell'odierno, corrispondente motivo di appello.
Invero, gli argomenti prospettati nell'impugnazione non appaiono, in alcun modo, idonei a inficiare le valutazioni del giudice di primo grado, con cui si è sottolineata l'indeterminatezza delle deposizioni in ordine alla stessa identificazione di quei beni e la loro appartenenza al (“In conclusione, vi Pt_1
è prova che la ha portato via dall'albergo del e dalla ex casa coniugale alcuni beni, CP_1 Pt_1 ma manca la piena prova dell'identità di tali oggetti e della loro riconducibilità ai preziosi reclamati dall'opponente.”).
Nel richiamare la decisione di primo grado sul tenore di quelle deposizioni testimoniali, a quanto argomentato nella sentenza impugnata vi è soltanto da aggiungere che la stessa identificazione dei beni di cui si discute, tra l'altro di alto valore e quindi non individuabili solo attraverso il riferimento alla tipologia (orologi, collane etc.) è rimasta affidata esclusivamente all'elenco contenuto nell'atto di citazione, senza alcuna altra conferma – ancor prima che della loro titolarità in capo a – Pt_1 della stessa esistenza di oggetti di quella marca e di quella tipologia.
Ferma restando, quindi, l'assoluta indeterminatezza dell'oggetto della pretesa restitutoria, va aggiunto che, comunque, la circostanza che la si sia introdotta nella stanza dell'hotel in cui CP_1 il aveva raccomandato al personale di non farla entrare e si sia eventualmente appropriata di Pt_1 cose che vi erano custodite, perde rilievo probatorio anche alla luce del fatto che la stessa teste Tes_1 ha riferito che in quella camera si “…erano custoditi oggetti e preziosi che prima si trovavano nella casa coniugale…”, circostanza che rende ancor più labile la tesi, già indimostrata, che quegli oggetti, qualora identificabili, fossero comunque di esclusiva proprietà del considerato che Pt_1 provenivano dall'abitazione che fino ad allora era occupata da entrambi.
Quanto alla deposizione del figlio della coppia, anche in questo caso, oltre a quanto già osservato dal giudice di primo grado, occorre precisare che proprio la tipologia degli oggetti che il ragazzo vide essere asportati dalla madre (“Non ricordo esattamente quali oggetti fossero ma ricordo che si trattava di 4 o 5 collane, un paio di orologi, anelli, un rosario della mia prima comunione.”) rende tutt'altro che inverosimile che essi – o alcuni di essi - potessero appartenere alla donna, trattandosi di beni di uso femminile.
L'assoluta genericità degli elementi di prova forniti dall'attore in primo grado circa la stessa identificazione degli oggetti e l'appartenenza degli stessi al marito esclude che essa possa essere superata soltanto attraverso gli argomenti di prova che l'appellante vorrebbe fossero tratti dalla mancata ottemperanza della controparte all'ordine di esibizione, giacché, a prescindere dalle motivazioni addotte dalla donna per non consegnare quei beni, ciò che conta è che – anche qualora costei avesse messo a disposizione “… 4 o 5 collane, un paio di orologi, anelli, un rosario della mia prima comunione (secondo la generica descrizione compiuta dal figlio), ciò non sarebbe servito a dimostrare che quegli oggetti appartenessero al marito, essendo evidente che la prova della proprietà avrebbe dovuto essere fornita da quest'ultimo nei termini processualmente stabiliti (art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) e non in esito a una eventuale produzione di beni, neppure identificati.
La integrale infondatezza del primo motivo di appello porta al rigetto anche di quello con cui si censura l'avvenuta compensazione delle spese, per un quarto, con addebito dei residui tre quarti al giacché l'accoglimento della domanda relativa all'assegno di mantenimento è stato già Pt_1 considerato nella ripartizione delle spese di primo grado, mentre l'inottemperanza all'ordine di esibizione si è rivelata del tutto ininfluente sugli esiti del giudizio.
Infine, è inammissibile il terzo motivo, con cui si chiede la revoca della distrazione delle spese disposta in favore dei procuratori della parte appellata, e ciò sulla scorta del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore.” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023; conforme Sez. 3, Sentenza n. 11746 del 24/06/2004).
Resta da precisare che, oltre alle domande collegate ai motivi fin qui esaminati, nelle conclusioni dell'atto di appello sono contenute alcune, ulteriori richieste, che non trovano riferimenti – oppure si tratta di richiami molto laconici - nella parte motiva dell'appello. Segnatamente:
Al punto 2) di chiede Dichiarare che ha interamente pagato l'importo (spese legali Parte_1 comprese) da lui dovuto a in forza del decreto ingiuntivo n. 218 del Controparte_1
23.11.2012 del Tribunale di Messina.
Si tratta di una richiesta su cui correttamente il giudice di primo grado non si è pronunciato, giacché oggetto della controversia era la fondatezza o meno dell'opposizione a decreto ingiuntivo, essendo l'avvenuto pagamento in corso di causa circostanza che potrà assumere rilievo, eventualmente, in sede di azione esecutiva promossa dalla parte vittoriosa. Al punto 3) di chiede Confermare la condanna della all'obbligo di versare a CP_1 Pt_1
l'assegno di mantenimento per il figlio, allora minore, per €.10.500,00, oltre accessori, dal 26.4.2010 al soddisfo.
Al riguardo, il primo giudice, con ampia motivazione, dopo aver premesso che il credito per assegno di mantenimento del figlio per € 10.500,00 non era contestato dalla ne ha tuttavia Per_1 CP_1 evidenziato la natura non compensabile e ha accolto la relativa domanda nei limiti dell'accertamento giudiziale dell'inadempimento della essendo la richiesta di condanna al pagamento CP_1 dell'assegno contenuta nelle conclusioni sub 4), le quali – come si è detto – erano subordinate all'accoglimento della domanda principale rigettata (sub 2).
Avverso tali motivi l'appello non muove alcuna censura, per cui la richiesta di condanna è inammissibile.
Al punto 6) si chiede, In ogni caso, dichiarare inammissibile, la disposta distrazione delle spese e dei compensi relativi al giudizio di primo grado disposta in favore degli Avv.ti IN e Antonio MI. 7) In caso di mancato accoglimento della domanda che precede, condannare gli Avv.ti MI in solido alla restituzione delle somme eventualmente agli stessi corrisposte e, in subordine, porre l'importo eventualmente pagato ai suddetti legali a carico della CP_1
Per quanto concerne il punto 6), si è già detto che si tratta di richiesta inammissibile, mentre quella di cui al punto 7) è, anzitutto contraddittoria con la parte motiva dell'atto di appello, ove – precisamente al punto VI – si chiedeva che, in caso di conferma della distrazione, fosse la CP_1
e non i suoi procuratori, ad essere condannata “al rimborso dell'eventuale pagamento anche a titolo risarcitorio…”. In ogni caso, non si riesce a comprendere come possa essere pretesa la “… restituzione delle somme eventualmente agli stessi corrisposte …in caso di mancato accoglimento della domanda che precede”, ossia nel caso di conferma del loro diritto alla distrazione di quelle spese.
Al punto 9) si chiede Condannare la al risarcimento dei danni - da liquidare anche CP_1 equitativamente - ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c.
L'unico riferimento alla suddetta norma si rinviene laddove si assume che sarebbe meritevole di essere sanzionata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il comportamento della e dei suoi difensori “… CP_1 caratterizzato dallo schema operativo che in precedenza è stato esposto: contrapporre alla certezza di ottenere il pagamento da parte del l'impossibilità - per lo stesso - di ottenere in concreto Pt_1 alcun pagamento dalla CP_1
A prescindere dalla totale apoditticità di tale affermazione, essa sembrerebbe riflettere – ove vera – la disparità di condizioni economiche tra le due pareti, che non può certamente costituire un impedimento per una di esse di fare valere i propri diritti in sede giudiziale.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto, nei due diversi rapporti processuali (quello tra il e la e quello tra lo stesso e i due Pt_1 CP_1 Pt_1 professionisti), del rispettivo valore delle controversie (il primo riguarda i crediti oggetto della controversia, mentre il secondo è limitato all'ammontare delle spese di primo grado, oggetto di distrazione), con applicazione delle tariffe minime, di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, trattandosi di controversie di bassa complessità, decise quasi esclusivamente sulla base di questioni di fatto e della piena condivisione dei motivi della sentenza impugnata. Con precisazione che va riconosciuta anche la fase la di trattazione, sebbene in assenza di attività istruttoria (cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e MI IN, avverso la sentenza Tribunale di Messina n. 418/2022 pubbl. il
[...]
04/03/2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello.
2) condanna l'appellante a rifondere:
- a , le spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in CP_1 Controparte_1 complessivi € 7.160,000 (di cui € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 2.552,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellata;
- a MI Antonio e MI IN, in solido, le spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 2.906,000 (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)