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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/09/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 886/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 886/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. SCIALFA GAETANO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. IANNIZZOTTO M. GLORIA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: le parti chiedono concordemente di voler definire la causa alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2024 ha chiesto che venisse pronunciata Parte_1 la separazione giudiziale e cumulativamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 7.9.2005 con trascritto nei registri degli Atti di Controparte_1
1 matrimonio del Comune di Gela, anno 2005 Parte II Serie A n. 272, unione dalla quale è nata la figlia , il 13.12.2007 a Gela Persona_1
Rappresentava che la coppia aveva già deciso di separarsi di fatto e di avere – per tale ragione – individuato una nuova sistemazione per sé e per la figlia minorenne.
Avanzava, altresì, domanda di mantenimento indiretto nell'interesse della figlia chiedendo di porre a carico del marito un contributo per il suo mantenimento pari ad € 300,00 e ciò oltre al
50% delle spese straordinarie, nonché di porre a carico del marito il pagamento delle rate dei finanziamenti accesi dai coniugi.
Con comparsa di costituzione del 4.3.2025 si costituiva parte resistente, il quale pur aderendo alle domanda avanzate in sede di ricorso introduttivo chiedeva ricomprendersi nel contributo ordinario al mantenimento le somme percepite dalla moglie a titolo di assegno unico riconosciuto per la figlia nonché le spese straordinarie.
All'udienza del 20.5.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni (corrispondenti a quelle indicate in ricorso dalla : Pt_1
“1. dichiarare con sentenza la separazione giudiziale dei coniugi ( Parte_1 [...]
), nata a [...] il [...], e ( , nato a [...]F._3 Controparte_1 CodiceFiscale_4
Gela il 4/2/1975, entrambi residenti a [...], e per l'effetto:
2. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge;
3. dare atto che la ricorrente, allo stato, non chiede la determinazione a carico del marito di alcun contributo a titolo di mantenimento della stessa, né l'assegnazione della casa coniugale, avendo già individuato una nuova sistemazione familiare dove andrà ad abitare con la figlia;
4. porre a carico del padre , a titolo di mantenimento per la figlia minore Controparte_1 [...]
, una somma mensile non inferiore di Euro 300,00, in essa incluso l'assegno mensile Persona_1 unico familiare, oltre il 50% delle spese straordinarie, di quelle scolastiche e di quelle sanitarie, come da protocollo vigente, fino a quando la figlia minore non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
5. disporre che le spese straordinarie, quelle sanitarie e quelle scolastiche siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, come previsto dal protocollo vigente e di quelle sanitarie, come da protocollo vigente, fino a quando la figlia minore non avrà raggiunto
l'autosufficienza economica;
6. disporre che le spese straordinarie, quelle sanitarie e quelle scolastiche siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, come previsto dal protocollo vigente;
2
7. ordinare a di consegnare alla ricorrente i propri effetti personali e Controparte_1
l'arredamento da costei apportato alla casa coniugale;
8. Disporre che il pagamento delle rate dei finanziamenti chirografari sottoscritti da entrambi i coniugi con il 28/7/2020, la cui ultima rata scade l'1/8/2030, sia posto a carico Controparte_2 di;
Controparte_1
9. Confermare il contenuto dell'allegato Piano genitoriale redatto nell'interesse della figlia minore che fa parte integrante del presente ricorso (doc.2)” Persona_2
Sentite personalmente le parti e preso atto della loro volontà di definire nei seguenti termini il giudizio, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
In primo luogo, appare opportuno premettere che l'art. 473 bis.49 c.p.c. ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla L. n. 898/1970.
In sostanza, nell'ambito dei procedimenti in materia di crisi delle famiglie il legislatore ha positivizzato un'ipotesi di ricorso cumulativo condizionato la cui veste unitaria non fa venir meno il necessario presidio di controllo di legalità rimesso al Tribunale in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'emanazione della sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario – corollario del principio di tendenziale indisponibilità degli status – né costituisce un cedimento rispetto alla valutazione della conformità delle condizioni “negoziate” dai coniugi rispetto ai principi di ordine pubblico che disciplinano la materia delle relazioni familiari, presidio peraltro rafforzato dalla presenza del Pubblico Ministero quale parte necessaria anche nell'ambito del procedimento non contenzioso. Tale interpretazione trova, invero, l'avallo della Suprema Corte di Cassazione
(Cfr. Cassazione n. 28727 del 16/10/2023).
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione avanzata dalle parti deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia in ordine alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con la figlia minore.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento della figlia minore non è in contrasto con i suoi interessi e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili con la precisazione, tuttavia, che il piano genitoriale cui i coniugi fanno espresso rinvio rispetto all'affidamento della figlia – nella parte in cui prevede che la minore venga affidata alla madre – debba interpretarsi come volontà comune Persona_1
3 di stabilire la domiciliazione prevalente della figlia presso la residenza materna e non anche come dichiarazione di deroga dall'ordinario regime dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter
c.c. e ciò in quanto non sono emersi – né sono stati rappresentati – ostacoli all'affidamento da parte del Tribunale della prole minorenne ad ambedue i genitori.
Sussistendone i presupposti di legge, deve pertanto procedersi ad omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
Considerato che – per quel che interessa nel presente procedimento – la domanda di scioglimento del matrimonio civile o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi dell'art. 3 L. n. 898/1970, può essere domandata quando è stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi dalla comparizione dei dinanzi al giudice delegato dal collegio in sede di udienza di comparizione o abbiano dichiarato di non volersi riconciliare con dichiarazione sottoscritta e allegata alle note di trattazione scritta all'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili con separata ordinanza.
Le spese di giudizio rispetto alla domanda di separazione dovranno essere integralmente compensate stante la definizione concordata della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
25.3.1975 e , nato a [...] il [...] alle condizioni contenute nel Controparte_1 ricorso introduttivo, nei termini riportati in parte motiva, e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela Parte II Serie
A n. 272 anno 2005);
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti;
- DISPONE la rimessione della causa sul ruolo per la decisione in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 886/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. SCIALFA GAETANO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. IANNIZZOTTO M. GLORIA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: le parti chiedono concordemente di voler definire la causa alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2024 ha chiesto che venisse pronunciata Parte_1 la separazione giudiziale e cumulativamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 7.9.2005 con trascritto nei registri degli Atti di Controparte_1
1 matrimonio del Comune di Gela, anno 2005 Parte II Serie A n. 272, unione dalla quale è nata la figlia , il 13.12.2007 a Gela Persona_1
Rappresentava che la coppia aveva già deciso di separarsi di fatto e di avere – per tale ragione – individuato una nuova sistemazione per sé e per la figlia minorenne.
Avanzava, altresì, domanda di mantenimento indiretto nell'interesse della figlia chiedendo di porre a carico del marito un contributo per il suo mantenimento pari ad € 300,00 e ciò oltre al
50% delle spese straordinarie, nonché di porre a carico del marito il pagamento delle rate dei finanziamenti accesi dai coniugi.
Con comparsa di costituzione del 4.3.2025 si costituiva parte resistente, il quale pur aderendo alle domanda avanzate in sede di ricorso introduttivo chiedeva ricomprendersi nel contributo ordinario al mantenimento le somme percepite dalla moglie a titolo di assegno unico riconosciuto per la figlia nonché le spese straordinarie.
All'udienza del 20.5.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni (corrispondenti a quelle indicate in ricorso dalla : Pt_1
“1. dichiarare con sentenza la separazione giudiziale dei coniugi ( Parte_1 [...]
), nata a [...] il [...], e ( , nato a [...]F._3 Controparte_1 CodiceFiscale_4
Gela il 4/2/1975, entrambi residenti a [...], e per l'effetto:
2. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge;
3. dare atto che la ricorrente, allo stato, non chiede la determinazione a carico del marito di alcun contributo a titolo di mantenimento della stessa, né l'assegnazione della casa coniugale, avendo già individuato una nuova sistemazione familiare dove andrà ad abitare con la figlia;
4. porre a carico del padre , a titolo di mantenimento per la figlia minore Controparte_1 [...]
, una somma mensile non inferiore di Euro 300,00, in essa incluso l'assegno mensile Persona_1 unico familiare, oltre il 50% delle spese straordinarie, di quelle scolastiche e di quelle sanitarie, come da protocollo vigente, fino a quando la figlia minore non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
5. disporre che le spese straordinarie, quelle sanitarie e quelle scolastiche siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, come previsto dal protocollo vigente e di quelle sanitarie, come da protocollo vigente, fino a quando la figlia minore non avrà raggiunto
l'autosufficienza economica;
6. disporre che le spese straordinarie, quelle sanitarie e quelle scolastiche siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, come previsto dal protocollo vigente;
2
7. ordinare a di consegnare alla ricorrente i propri effetti personali e Controparte_1
l'arredamento da costei apportato alla casa coniugale;
8. Disporre che il pagamento delle rate dei finanziamenti chirografari sottoscritti da entrambi i coniugi con il 28/7/2020, la cui ultima rata scade l'1/8/2030, sia posto a carico Controparte_2 di;
Controparte_1
9. Confermare il contenuto dell'allegato Piano genitoriale redatto nell'interesse della figlia minore che fa parte integrante del presente ricorso (doc.2)” Persona_2
Sentite personalmente le parti e preso atto della loro volontà di definire nei seguenti termini il giudizio, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
In primo luogo, appare opportuno premettere che l'art. 473 bis.49 c.p.c. ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla L. n. 898/1970.
In sostanza, nell'ambito dei procedimenti in materia di crisi delle famiglie il legislatore ha positivizzato un'ipotesi di ricorso cumulativo condizionato la cui veste unitaria non fa venir meno il necessario presidio di controllo di legalità rimesso al Tribunale in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'emanazione della sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario – corollario del principio di tendenziale indisponibilità degli status – né costituisce un cedimento rispetto alla valutazione della conformità delle condizioni “negoziate” dai coniugi rispetto ai principi di ordine pubblico che disciplinano la materia delle relazioni familiari, presidio peraltro rafforzato dalla presenza del Pubblico Ministero quale parte necessaria anche nell'ambito del procedimento non contenzioso. Tale interpretazione trova, invero, l'avallo della Suprema Corte di Cassazione
(Cfr. Cassazione n. 28727 del 16/10/2023).
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione avanzata dalle parti deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia in ordine alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con la figlia minore.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento della figlia minore non è in contrasto con i suoi interessi e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili con la precisazione, tuttavia, che il piano genitoriale cui i coniugi fanno espresso rinvio rispetto all'affidamento della figlia – nella parte in cui prevede che la minore venga affidata alla madre – debba interpretarsi come volontà comune Persona_1
3 di stabilire la domiciliazione prevalente della figlia presso la residenza materna e non anche come dichiarazione di deroga dall'ordinario regime dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter
c.c. e ciò in quanto non sono emersi – né sono stati rappresentati – ostacoli all'affidamento da parte del Tribunale della prole minorenne ad ambedue i genitori.
Sussistendone i presupposti di legge, deve pertanto procedersi ad omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
Considerato che – per quel che interessa nel presente procedimento – la domanda di scioglimento del matrimonio civile o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi dell'art. 3 L. n. 898/1970, può essere domandata quando è stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi dalla comparizione dei dinanzi al giudice delegato dal collegio in sede di udienza di comparizione o abbiano dichiarato di non volersi riconciliare con dichiarazione sottoscritta e allegata alle note di trattazione scritta all'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili con separata ordinanza.
Le spese di giudizio rispetto alla domanda di separazione dovranno essere integralmente compensate stante la definizione concordata della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
25.3.1975 e , nato a [...] il [...] alle condizioni contenute nel Controparte_1 ricorso introduttivo, nei termini riportati in parte motiva, e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela Parte II Serie
A n. 272 anno 2005);
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti;
- DISPONE la rimessione della causa sul ruolo per la decisione in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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