Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/03/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 5300/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione II civile, nella persona del dott. Vincenzo Del
Sorbo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.5300 del R.G.A.C. 2021, avente ad oggetto risarcimento danni e ritenuta in decisione su conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del 28.11.2023 come da ordinanza emessa il 24.12.2023 con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
e in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà Parte_1 Parte_2
genitoriale sul minore , elettivamente domiciliati in Gragnano, alla via MA Persona_1
n.85, presso lo studio dell'avv. Paolo Vincenzo Sicignano, che li rappresenta e difende in virtù di procura posta su foglio separato all'atto di citazione
ATTORI
E in persona dell'Amministratore pro-tempore, con Controparte_1
sede in Sant'Antonio Abate (NA), alla Via Pesaturo n. 6/B (già elett.te dom. in
Castellammare di Stabia al V.le Europa n.102, presso l'avv. Marco Sicignano Difensore che ha perso lo ius postulandi per essersi cancellato volontariamente dall'Albo)---
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
1
in persona del procuratore speciale elettivamente dom.ta in Controparte_2
Napoli alla Piazza Garibaldi n.3 presso l'avv. Laura Perrella che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta a seguito della riassunzione---
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 01.10.2021, gli attori come in epigrafe indicati, convenivano in giudizio dinanzi a questo tribunale la
[...]
in persona dell'Amministratore per ivi sentirla condannare e previa Controparte_1 declaratoria di esclusiva responsabilità della stessa nella causazione dell'evento lesivo dedotto in lite ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., al risarcimento in loro favore dei danni, quantificati nell'importo pari ad euro 25000,00 per le lesioni personali riportate dal figlio minore, , in conseguenza del sinistro verificatosi in data 16.12.2017 alle ore Persona_1
18:30 circa presso la struttura agrituristica evocata in giudizio , sita nel Comune di
Sant'Antonio Abate, alla via Pesaturo n.6b.
All'uopo, gli istanti deducevano che nelle circostanze spazio temporali suindicate, il figlio cadeva al suolo in prossimità dell'ingresso presso la predetta struttura Persona_1
ricettiva; scivolava a causa del pavimento viscido e ricoperto di fogliame, finendo per urtare con il volto contro una pianta ornamentale ivi presente e successivamente cadere rovinosamente al suolo.
Allegavano gli istanti che a seguito della caduta, il minore veniva soccorso dal nonno ivi presente e che nell'immediatezza non lamentava lesioni o contusioni ma soltanto dei fastidi all'occhio sinistro per l'impatto avuto con la pianta vegetale ma che nel corso della serata a causa del persistere del dolore nonché di un progressivo calo della vista veniva prontamente accompagnato presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero “Santobono - Pausillipon” di Napoli ove gli veniva diagnosticato “Perforazione corneale in Osin” ed ivi ricoverato in pari data presso il reparto di oculistica con la seguente diagnosi di ingresso “ OS ferita corneale penetrante”; veniva sottoposto in pari data ad intervento chirurgico di disimpegno dell'iride prolassata e dimesso in data 19.02.2017; sottopostosi a successive visite mediche di controllo, veniva ricoverato in data 09.01.2018 presso l'Unità operativa Complessa di
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Oculistica dell'ospedale pediatrico “ BA SÙ” di MA con la diagnosi di Cataratta
Traumatica ed ivi sottoposto in data 10.01.2018 ad intervento chirurgico programmato;
seguivano successivi controlli medici ed infine veniva giudicato guarito con postumi residuati come da relazione medico legale di parte a firma del dott. del Persona_2
10.09.2020 che allegava (cfr. verbale di p.s. “Aorn Santobono-Pausilipon” n.93734/2017 del
17.12.2017 delle ore 01:07 unitamente alla cartella clinica n. 430/2017 nonché certificazione ospedaliera dell'ospedale BA SÙ di MA;
relazione medico legale di guarigione con postumi a firma del dott. tutti versati agli atti della produzione attorea). Per_2
Radicatasi la lite, si costituiva tempestivamente la società agricola convenuta mediante deposito di comparsa di costituzione con la quale chiedeva il differimento dell'udienza ex art.269 co.2 c.p.c. al fine di integrare il contraddittorio mediante la chiamata in causa della compagnia assicurativa nella qualità di garante della responsabilità Controparte_3
civile della struttura agrituristica.
Indi, autorizzata la chiamata in causa, si costituiva con comparsa di costituzione del
12.06.2022 la compagnia in persona del legale rapp.te p.t., la Controparte_2
quale preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva attesa l'inoperatività della garanzia assicurativa in relazione alle lesioni come rivendicate dagli attori nel presente giudizio;
nel merito, concludeva per il rigetto della domanda attorea attesa la sua infondatezza in fatto oltre che in diritto ed in subordine, per il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato ex art.1227 co.1 c.p.c nella produzione dell'evento come dedotto in lite con conseguente sua condanna nei limiti della quota di responsabilità accertata.
In particolare, la terza chiamata invocava la sua estromissione dal giudizio ed in ogni caso, nel merito, il rigetto della spiegata domanda di garanzia da parte della convenuta società agricola sull'assunto circa la sussistenza di un rapporto di parentela tra gli attori e la convenuta società assicurata, rappresentando l'inoperatività della garanzia assicurativa id est
l'esclusione di efficacia della copertura contrattuale nella fattispecie de qua e la non indennizzabilità dei lamentati danni, giusta clausola di cui all'art.43 delle condizioni generali di contatto che allegava unitamente alla propria comparsa di costituzione.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e ritenuto non necessario istruire la causa mediante escussione testimoniale ed espletamento di una CTU medico-legale sulla persona
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del danneggiato il giudicante, all'udienza cartolare del 09.02.2023, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni a quella del 28.11.2023 avvisando contestualmente le parti del giudizio che le conclusioni devono essere rese su tutti gli aspetti del giudizio.
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 28.11.2023, la causa veniva una p rima volta trattenuta in decisione come da ordinanza resa in data 24.12.2023.
Poiché però il Difensore della convenuta soc. evidenziava di Controparte_1 essersi cancellato dall'Albo sin dal 28.12.2023 (come da comunicazione che faceva pervenire in cancelleria con pec dep. il 22.3.2024) il processo veniva rimesso sul ruolo e nel contempo ne veniva dichiarata l'interruzione.
Riassunto ritualmente il giudizio si costituiva nuovamente la nel mentre la CP_2
convenuta preferiva rimanere contumace. Controparte_1
La causa veniva quindi rinviata nuovamente per la precisazione delle conclusioni ed all'esito della rinnovata precisazione delle stesse assegnata a sentenza.
3. Nel merito.
3.1 Sull'an
Preliminarmente l'azione intentata deve essere inquadrata nell'ambito della disciplina ex art.2051 c.c.
Ciò premesso va rilevato che i presupposti della responsabilità per danni derivante da cose in custodia sono: a) la verificazione del danno nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
b) l'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi.
In tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento (cfr., tra le molte, Cass. Civ. 6 ottobre 2010, n. 20757).
Pertanto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede sempre la prova delle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto, solo in tale caso essendo possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in
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custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa: tale prova, secondo l'ordinario criterio di cui all'art.2697 c.c., compete all'attore, gravando sul custode quella del caso fortuito (cui va assimilato il comportamento colposo del danneggiato) solo ove tale presupposto sia stato accertato (v. Trib. Milano, sez. X, 3 dicembre 2009 n. 14571).
Siffatta ipotesi di responsabilità ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (v. Cass. Civ., sez. III, 19/5/2011,
n. 11016).
In generale, nei medesimi termini, nel senso che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento nonché dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (cfr. Cass. Civ., 7 aprile 2010, n. 8229).
In definitiva, in ordine alla prova liberatoria dalla responsabilità per custodia ed in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, è pacifico che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Sempre sul tema della prova liberatoria, e dell'incidenza del comportamento del danneggiato,
è stato affermato (v. Cass. Civ., sentenza n. 2430 del 2004) che il profilo del comportamento del custode è, a rigore, estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051
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c.c. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Al contempo si sottolinea che, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art.2051 c.c..
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro sottolineato che, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.) ( cfr. cass. civ. sez.III n.999 del 20.01.2014).
Nel caso in esame la società agricola ” in persona dell'Amministratore è CP_1
indicata come responsabile ex artt.2043 c.c. ovvero ex art.2051 c.c. per il solo fatto di essere proprietaria del complesso agrituristico ove si è verificato l'evento dannoso, in prossimità dell'ingresso al ristorante.
Essendo i principi su illustrati quelli applicabili al caso in esame ed inquadrata l'azione risarcitoria nell'alveo ex art.2051 c.c., con ogni conseguenza in tema di onus probandi, ritiene lo scrivente che la domanda non sia meritevole di accoglimento non avendo parte attrice fornito (come sarebbe stato suo onere) la prova dell'obiettiva sussistenza di un'insidia e/o “trabocchetto” non visibile e non prevedibile dall'utente medio e del nesso di causalità tra essa e l'evento dannoso riportato.
Nell'atto introduttivo parte attrice ha prospettato che il proprio figlio nel mentre si accingeva ad entrare nel ristorante della struttura, a causa del pavimento viscido e ricoperto di
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fogliame, scivolava, andando ad urtare con il viso contro una pianta ornamentale ivi allocata per poi rovinare al suolo.
Ciò detto, appare evidente come le cause che avrebbero determinato l'evento dannoso non sono addebitabili alla convenuta società in quanto non vi è un'ipotesi di insidia e trabocchetto, la quale è intesa dalla tradizionale giurisprudenza come quella situazione che l'utente medio, usando l'ordinaria diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non può assolutamente prevedere o evitare.
Di converso, la responsabilità dell'accaduto è da addebitarsi esclusivamente alla condotta di parte attrice che non usava la necessaria prudenza richiesta, soprattutto alla luce del fatto che, come emerso dalla disamina del compendio probatorio versato agli atti, il danneggiato ed i suoi genitori sono legati da un rapporto di parentela con i titolari della convenuta società per cui il minore non poteva non conoscere i luoghi ove si verificava l'evento dannoso (il minore danneggiato è nipote del legale rapp.te della struttura;
e Parte_1 Parte_2 sono rispettivamente figlio e nuora dell' Amministratrice della , Controparte_1
Consiglia almeno alla data della citazione). Controparte_4
Tale ultima circostanza risulta peraltro ammessa dagli stessi attori laddove, con note scritte per l'udienza cartolare del 28.11.2023, confermavano la sussistenza del rapporto di parentela del minore danneggiato con la legale rapp.te della società convenuta nonché, in sede di visita medico legale, il padre del minore riferiva al medico fiduciario della costituita compagnia assicurativa della caduta del figlio all'interno del giardino dell'agriturismo del nonno.
Inoltre, risulta agli atti come il minore sarebbe scivolato in conseguenza della circostanza che il pavimento antistante l'ingresso alla struttura era ricoperto di fogliame ed altresì bagnato per la presenza di pioggia.
Orbene a parere dell'adito giudicante la presenza di fogliame così come quella di acqua piovana sul piano di calpestio in prossimità dell'accesso alla struttura non rappresenta in alcun modo un'insidia celata, né la circostanza risulta in alcun modo invisibile e imprevedibile (circostanza quest'ultima peraltro neanche dedotta nei propri scritti).
Pertanto, deve ritenersi che l'evento dannoso non si sarebbe verificato ove il minore avesse adottato maggiori cautele nel percorrere il cortile della struttura, attesa la presenza di fogliame e di acqua piovana.
A ciò deve poi aggiungersi che non risultano allegati in atti rilievi fotografici ritraenti la sussistenza di dissesti sul manto o la presenza di piante ornamentali in prossimità dell'ingresso alla struttura;
sicché la circostanza come dedotta dagli attori nei propri scritti
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circa l'impatto del volto del minore con una pianta ivi allocata deve ritenersi sfornita di prova.
Ne consegue che la domanda proposta da e in proprio e quali Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà genitoriale sul minore dev'essere rigettata per la valutata Persona_1
insussistenza dell'insidia - presupposto necessario ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c..
La presumibile conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato, in ragione del legame parentale esistente con la convenuta, e la oggettiva visibilità e prevedibilità della presenza di fogliame e di acqua piovana comportano il rigetto della domanda, sussistendo gli estremi della colpa esclusiva del danneggiato.
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite della convenuta che nel giudizio riassunto ha preferito Controparte_1
rimanere contumace vanno integralmente compensate fra le parti e ciò determina la sussistenza di idonei motivi di opportunità per l'integrale compensazione delle spese anche nei confronti della chiamata in causa.
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-rigetta la domanda risarcitoria di e in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2
esercenti la potestà genitoriale del figlio . Persona_1
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 27.3.25 Il Giudice
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