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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 08/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 772/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 772 /2023 promossa da:
(C.F. ), in proprio e in qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della società semplice con sede in Aosta, Parte_2
viale Federico Chabod 44, elett.te dom.to in VIA CHAMBERY 51 11100 AOSTA, presso lo studio dell'avv. BIONDO SIMONETTA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in VIA IV GIUGNO 41 20013 MAGENTA, presso lo studio dell'avv. BERRA ANNA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e nei confronti di
(C.F. Controparte_2 CP_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in AOSTA, P.IVA_2
PIAZZA NARBONNE 16, presso lo studio dell'avv. ELENA ZEPPA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
1 Con note depositate in data 08.10.2024 parte attrice ha così precisato le conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
• Accertare e dichiarare che la semplice richiesta di documenti da parte del non CP_4
costituisce circostanza a tenor di polizza;
• Accertare e dichiarare che la fenditura di una tubazione con conseguente immediata riparazione non costituisce un sinistro da denunciare alla compagnia, a maggior ragione in quanto causato da cause naturali (gelo) e non certo dall'odierno attore;
• Accertare e dichiarare quale reale circostanza la notifica del ricorso per ATP e per gli effetti accertare e dichiarare la tempestività della comunicazione della circostanza e/o del sinistro da parte dell'ing. con decorrenza dalla notifica del ricorso per accertamento tecnico Parte_1
preventivo;
• Accertare e dichiarare la piena operatività della polizza assicurativa versata agli atti e per gli effetti condannare la compagnia assicuratrice, oltre che alla copertura per eventuali condanne, alle spese legali del presente procedimento;
• Condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a manlevare lo studio Ing. come in atti rappresentato, Parte_2
da ogni richiesta di danno erariale che possa derivare dal giudizio di responsabilità contabile con conseguente rifusione delle spese legali finora sostenute e sostenende per la redazione delle deduzioni, la partecipazione all'audizione e la costituzione in giudizio.
• Accertare e dichiarare la negligenza de per i fatti come compendiati in narrativa CP_2 concernenti le sconsiderate iniziative e i clamorosi ritardi nelle comunicazioni all'ing. Pt_1
delle determinazioni CHP LEGAL, e per gli effetti condannarla al pagamento di €
[...]
50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali o ad ulteriore somma da valutarsi in via equitativa;
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Con note depositate in data 11.10.2024 ha così Controparte_1 precisato le conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE
1.) Rigettarsi tutte le domande formulate nei confronti della Controparte_1
in quanto oltre ad essere assolutamente generiche ed inammissibili nella loro formulazione attengono a circostanza contrarie al vero e comunque non dimostrate;
2 2.) Dichiararsi in ogni caso il contratto assicurativo A123C727711-LB non operativo in quanto trattasi di fatto noto escluso dalle condizioni generali di cui alla polizza per tutte le motivazioni già articolate nel presente atto;
3.) Dichiararsi in ogni caso non operativo il contratto A117C203027 in quanto i fatti e gli addebiti mossi all'attore sono tutti antecedenti alla decorrenza del certificato, il tutto come meglio rilevato in atti;
IN VIA SUBORDINATA
3.) Nella denegatissima ipotesi di mancato accoglimento della sopra articolate domanda e di accoglimento di quelle attoree limitarsi la condanna dei previa indicazione del contratto CP_1
operativo nei limiti del relativo massimale e franchigia e ferma la preventiva valutazione delle sue clausole di limitazione ed esclusione, massimale e franchigia.
IN VIA ISTRUTTORIA
4.) Disporre l'integrale esibizione e produzione ex art. 210 c.p.c. dell'invito a dedurre della
Corte dei Conti che la Procura avrebbe notificato in data 11.11.2022 all'attore, al pari delle relative controdeduzioni e dell'atto di citazione della Corte dei Conti che nel maggio del 2022 sarebbe stato notificato con annessa comparsa di costituzione il tutto come meglio indicato dallo stesso nel proprio atto a pag. 5 e ss;
Pt_1
5.) rigettarsi tutte le avverse istanze istruttorie per i motivi indicati in atti:
IN OGNI CASO
6.) Spese, diritti e onorari di causa interamente rifusi”.
Con nota depositata in data 10.10.2024 L' Controparte_5
a così precisato le conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni
[...]
contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso proposte nei confronti de poiché infondate in fatto ed in diritto. Parte_3
Con il favore del compenso professionale ai sensi del Reg. 55/2014, oltre le spese ed oneri, nonché oltre CPA ed IVA e con condanna degli attori al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in proprio e quale rappresentante legale dello studio Ing. Parte_1 Parte_2
citava in giudizio di seguito
[...] Controparte_6 CP_6
e (di seguito Controparte_7
3 ) chiedendo, nei confronti della prima il riconoscimento della copertura assicurativa a CP_2
fronte della responsabilità derivante dalla direzione dei lavori di riconversione del palazzetto del ghiaccio di Ayas (AO), e nei confronti della seconda il risarcimento del danno derivante dalla negligente gestione del rapporto assicurativo. In particolare, l'attore, quanto alla posizione dell'intermediario: i) sosteneva di essere stato “mal consigliato” da quando in data CP_2
21.11.2017 aveva denunciato alla compagnia assicurativa la richiesta di documentazione del
11.08.2017 pervenuta dal in relazione ai lavori di cui sopra;
ii) lamentava il ritardo con il CP_4
quale L gli aveva comunicato il diniego della copertura da parte della compagnia. Infine, CP_2
in merito alle ragioni del suddetto diniego (nel doc. 9 di parte attrice si legge che: "Dalla documentazione a nostre mani è emerso che l'Assicurato ha notificato reclamo del quale era venuto a conoscenza anteriormente al periodo di assicurazione relativo alla prima polizza stipulata, con decorrenza dal 26.02.2017. Risulta infatti che nel gennaio 2017, si contestava all'Assicurato presenza di infiltrazioni presso l'immobile in […] Considerando che la prima CP_4
polizza dal Lei acquistata ha decorrenza dal 26 febbraio 2017 emerge con evidenza come
l'Assicurato non possa beneficiare di alcuna copertura assicurativa in quanto veniva a conoscenza del reclamo per lo meno dal gennaio 2017”) evidenziava, in particolare, che il diniego era intervenuto nonostante la denuncia in data 18.01.2018 della notifica del ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. (doc. 8 di parte attrice). si costituiva in data 15.11.2023 eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di CP_1
citazione e, in via principale, il rigetto delle domande attoree, sottolineando che “non si comprende
a quale tipo di richieste risarcitorie faccia riferimento l'attore, se non che ha avuto un contenzioso con il ed in relazione al quale i in forza di diverso contratto assicurativo CP_4 CP_1
[rispetto alla polizza A123C727711-LB di cui al doc. 1 di part attrice] hanno negato l'operatività.
Si presume, ma sul punto non si è neppure certi, che successivamente l'attore abbia ricevuto un invito ad opera della Corte dei Conti, neppure prodotto in codesta causa, in relazione al sinistro di cui sopra, che si ribadisce negato per pregressa conoscenza dei fatti di causa”. Sotto quest'ultimo profilo, la compagnia evidenziava che “le parti hanno previsto all'art. B.7
(denominato “Esclusioni”) che i non rispondono per FATTI O CIRCOSTANZE NOTE: CP_1 inoltrate all'assicurato già prima della data di inizio della Durata del Contratto o relativi a situazioni o circostanze tali da poter originare un Reclamo conosciute dall'Assicurato alla data di inizio della Durata del Contratto indipendentemente dal fatto che i Reclami o situazioni o
4 circostanze siano stati denunciati o meno a precedenti assicuratori”; di conseguenza, “se i fatti in relazione al quale l'assicurato sta formulando le domande sono quelli di cui al questionario [v. doc. 1 di , questi rientrano a pieno diritto nell'esclusione sopra invocata”. CP_6
In data 15.11.2023 anche si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di CP_2 parte attrice. Precisava, tra l'altro, che la denuncia pervenuta dall'attore in data 21.11.2017 riguardava la polizza n. A117C203027 vigente dal 26/02/2017 al 26/02/2018 (v. doc. 22 di
, nonché doc. 2 di parte attrice) e sottolineava di avere trasmesso all'assicurato la CP_2
comunicazione del rigetto della richiesta assicurativa soltanto due giorni dopo il 07.02.2018, quando gli era stato inoltrato l'esito della pratica. In ogni caso, osservava che “in occasione del rinnovo della polizza per il periodo 26/02/2017-26/02/2018 l'Ing. ha indicato unicamente Pt_1
due circostanze potenzialmente rilevanti, che nulla hanno a che fare, però, con il cantiere di CP_4
(cfr. allegato 22.1), sebbene egli avesse già ricevuto, come desumibile dalla documentazione in atti e da quanto dichiarato in sede di giudizio avanti la Corte dei Conti, diverse contestazioni da parte del committente circa i Lavori in corso, che addirittura non avevano superato i collaudi periodici previsti”.
Con provvedimento del 25.07.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza ex art. 189 c.p.c., all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 11.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si osserva che non sussiste un'ipotesi di nullità dell'atto di citazione, la quale è prevista dall'art. 164, c. 4, c.p.c. “se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo”. Anche alla luce dell'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio è possibile infatti individuare nei loro elementi essenziali: i) una domanda di manleva proposta nei confronti di con la quale l'attore intende far valere il proprio diritto ad essere tenuto indenne CP_6
dalle pretese risarcitorie avanzate dal conseguenti ai vizi riscontrati a seguito dei CP_4
lavori di riconversione del palazzetto del ghiaccio, domanda rispetto alla quale gli accertamenti oggetto dei primi quattro punti di cui alle conclusioni dell'atto introduttivo sono prodromici e, quindi, privi di autonomia rispetto alla domanda principale di manleva;
ii) una domanda di rifusione delle “spese legali finora sostenute e sostenende per la redazione delle deduzioni, la partecipazione all'audizione e la costituzione” nel giudizio di responsabilità erariale dinanzi alla
5 Corte dei Conti, proposta dall'attore nei confronti di iii) una domanda di risarcimento CP_6 del danno proposta nei confronti dell'intermediario derivante dalla negligente gestione CP_2
del rapporto assicurativo. Trattasi di domande che risultano, pertanto, sufficientemente identificate sia quanto al petitum sia quanto alla causa petendi (cfr. Cass. civ., sez. 3, 15/05/2013, n. 11751).
2. Quanto alla domanda di manleva, si osserva che con l'atto introduttivo dell'odierno procedimento l'attore ha convenuto in giudizio esponendo di avere ricevuto in data CP_6
23.05.2023 la citazione (e, prima di allora, un invito a dedurre dalla Procura competente) nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti in ordine alla responsabilità per un danno erariale quantificato in € 437.000,00 in relazione ai vizi riscontrati nell'esecuzione dei lavori di riconversione del palazzetto di Ayas. Come più volte evidenziato da l'attore non ha depositato i CP_6
provvedimenti sopra richiamati, così come non ha prodotto la pronuncia richiamata nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., cioè la “sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Valle d'Aosta n. 8 del 2023, facilmente reperibile sul relativo sito, che assolve l'Ing.
da ogni responsabilità”. Parte_1
Ebbene, l'interesse dell'assicurato ad esercitare l'azione di garanzia in un giudizio distinto da quello in cui sia stata proposta la domanda di responsabilità (nel caso di specie, il giudizio dinanzi ai giudici contabili) presuppone che l'assicurato sia stato condannato a risarcire il danno. Come osservato dalla giurisprudenza “Solo in questo momento, infatti, nasce e diventa esigibile
l'eventuale diritto di manleva, cioè la pretesa sostanziale del soccombente (nel giudizio principale) di essere garantito dal terzo, e, di conseguenza, sorge in capo allo stesso soccombente l'interesse attuale ad agire in giudizio per far valere tale pretesa sostanziale di natura indennitaria. Soltanto in tal modo, una volta divenuto liquido e determinato il debito del garantito e, conseguentemente, la pretesa indennitaria (o risarcitoria) di costui nei riguardi del "garante", quest'ultimo sarà posto in condizioni di dispiegare pienamente la propria attività difensiva, sia rispetto alle vicende proprie del rapporto di garanzia (propria o impropria), sia riguardo agli aspetti relativi al rapporto garantito e terzo)” (Tribunale Palermo, sez. III, 19/04/2018, n. 1928; Tribunale Pistoia,
13/07/2023, n. 596). La necessità che il credito del terzo danneggiato divenga liquido affinché
l'assicurato possa poi, a sua volta, esercitare il proprio diritto all'indennizzo verso l'assicuratore è confermato da Cass. civ., sez. III, 29/02/2016, n. 3899, la quale, premesso che la garanzia dell'assicurato ad essere tenuto indenne dalle pretese risarcitorie del terzo ex art. 1917, c. 1, c.c. scaturisce da un fatto illecito ed ha ad oggetto un'obbligazione indennitaria che, essendo ricalcata
6 quantitativamente sul debito dell'assicurato verso il terzo, è necessariamente illiquida, ha ritenuto che, per questa ragione, che “nell'assicurazione della responsabilità civile la prescrizione del credito dell'assicurato verso l'assicuratore inizia a decorrere solo quando il debito del primo verso il terzo danneggiato sia divenuto liquido ed esigibile”).
Nel caso di specie, l'attore prospetta di essere stato giudizialmente assolto da ogni responsabilità nei confronti del (invero, non solo laddove richiama la sentenza della Corte dei CP_4
Conti, ma anche quando in sede di replica richiama un'altra sentenza al fine di sostenere la volontà del di agire nei soli confronti dell'impresa appaltatrice), sicché è lo stesso attore che CP_4 smentisce l'esistenza del debito dal quale pretende di essere tenuto indenne dalla compagnia convenuta;
in ogni caso, non vi sono elementi per ritenere che il suddetto debito sia divenuto liquido ed esigibile. Né conduce a diverse conclusioni la pronuncia della Cass. civ., Sez. 3,
22/02/2024, n. 4762, che presuppone comunque un accertamento nel merito dell'esistenza del debito, ipotesi che, per quanto già detto, non ricorre nella fattispecie in esame.
Deve pertanto concludersi – come evidenziato dall'assicurazione – per l'insussistenza in capo all'attore di un interesse attuale ad agire nei confronti di al fine di essere tenuto indenne CP_6
dalle pretese risarcitorie del terzo e per la conseguente inammissibilità della domanda di manleva proposta, nonché delle prodromiche domande di accertamento.
3. Quanto alle spese di lite sostenute nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, la domanda proposta dall'attore non può essere accolta, in quanto l'attore non quantifica né fornisce alcun elemento utile a consentire una liquidazione delle suddette spese, non essendovi, oltretutto, neppure prova della costituzione di parte attrice nel giudizio contabile. Si ribadisce infatti che l'attore nulla ha prodotto circa lo svolgimento del giudizio di responsabilità (in particolare, né il doc. 19 richiamato nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., né i docc. 9 e 12 richiamati all'udienza del
25.06.2024 risultano a tal fine rilevanti) e sul punto l'ordine di esibizione proposto ex art. 210 c.p.c. da non avrebbe comunque potuto supplire al mancato assolvimento dell'onere CP_6 probatorio in capo all'attore.
La domanda di rifusione delle suddette spese è pertanto infondata, in mancanza di qualsiasi elemento a tal fine rilevante, come sopra evidenziato.
4. Neppure la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti di può essere CP_2
accolta, in quanto, a prescindere da altre considerazioni, non vi è alcuna prova del danno subito dall'attore, che, senza neppure alcuna specifica allegazione, chiede il “pagamento di € 50.000,00
7 a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali o ad ulteriore somma da valutarsi in via equitativa”. A questo riguardo si osserva inoltre che, a fronte dell'inesistenza di un debito liquido ed esigibile nei confronti del terzo, come sopra esposto, risulta ancor più difficile individuare il danno subito dall'attore in conseguenza delle condotte dell'intermediario, che, peraltro, sono genericamente contestate, non essendo neppure chiaro se la richiesta risarcitoria riguardi i fatti a monte della denuncia del 2017 o quelli successivi alla notifica del ricorso ex art. 696 – 696 bis c.p.c. e della citazione dinanzi alla Corte dei Conti. In ogni caso, non si condivide la tesi di parte attrice relativamente alla sussistenza di un danno in re ipsa con riferimento all'asserita violazione di un obbligo di non fare (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, 29/11/2023, n. 33276, in ordine alla non configurabilità di un danno in re ipsa neppure con riferimento al danno non patrimoniale).
5. Quanto alla domanda ex art. 96, c. 3, c.p.c. proposta da nei confronti dell'attore CP_2
non si ravvisano i presupposti per la condanna di parte attrice ad una somma equitativamente determinata, in quanto, anche considerata la peculiarità delle questioni decisorie affrontate, non si ravvisano elementi tali da ritenere violato il principio del giusto processo (art. 111 Cost.), al quale si impronta la norma di cui sopra, non essendo certamente sufficiente la mera inammissibilità o infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate dall'attore.
6. Le spese seguono la soccombenza e pertanto l'attore va condannato alla rifusione delle spese di lite nei confronti di nella misura liquidata in Controparte_1
dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (valore indeterminato basso, come richiesto dal convenuto).
L'attore è soccombente anche nel rapporto con Controparte_7
pertanto va condannato alla rifusione delle spese di lite nei confronti
[...]
di quest'ultima nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 26.001,00 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Dichiara inammissibile le domande di accertamento e di garanzia proposte da Pt_1
nei confronti di;
[...] Controparte_1
2. Rigetta la domanda di rifusione delle spese relative al giudizio dinanzi alla Corte dei Conti proposta da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
3. Rigetta la domanda di risarcimento proposta da nei confronti di Parte_1
8 Controparte_7
4. Rigetta la domanda ex art. 96, c. 3, c.p.c. proposta da
[...]
. nei confronti di;
Controparte_7 CP_3 Parte_1
5. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
di € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
[...]
6. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
i € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, Controparte_7 CP_7 CP_3
iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Aosta, 07/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 772 /2023 promossa da:
(C.F. ), in proprio e in qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della società semplice con sede in Aosta, Parte_2
viale Federico Chabod 44, elett.te dom.to in VIA CHAMBERY 51 11100 AOSTA, presso lo studio dell'avv. BIONDO SIMONETTA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in VIA IV GIUGNO 41 20013 MAGENTA, presso lo studio dell'avv. BERRA ANNA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e nei confronti di
(C.F. Controparte_2 CP_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in AOSTA, P.IVA_2
PIAZZA NARBONNE 16, presso lo studio dell'avv. ELENA ZEPPA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
1 Con note depositate in data 08.10.2024 parte attrice ha così precisato le conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
• Accertare e dichiarare che la semplice richiesta di documenti da parte del non CP_4
costituisce circostanza a tenor di polizza;
• Accertare e dichiarare che la fenditura di una tubazione con conseguente immediata riparazione non costituisce un sinistro da denunciare alla compagnia, a maggior ragione in quanto causato da cause naturali (gelo) e non certo dall'odierno attore;
• Accertare e dichiarare quale reale circostanza la notifica del ricorso per ATP e per gli effetti accertare e dichiarare la tempestività della comunicazione della circostanza e/o del sinistro da parte dell'ing. con decorrenza dalla notifica del ricorso per accertamento tecnico Parte_1
preventivo;
• Accertare e dichiarare la piena operatività della polizza assicurativa versata agli atti e per gli effetti condannare la compagnia assicuratrice, oltre che alla copertura per eventuali condanne, alle spese legali del presente procedimento;
• Condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a manlevare lo studio Ing. come in atti rappresentato, Parte_2
da ogni richiesta di danno erariale che possa derivare dal giudizio di responsabilità contabile con conseguente rifusione delle spese legali finora sostenute e sostenende per la redazione delle deduzioni, la partecipazione all'audizione e la costituzione in giudizio.
• Accertare e dichiarare la negligenza de per i fatti come compendiati in narrativa CP_2 concernenti le sconsiderate iniziative e i clamorosi ritardi nelle comunicazioni all'ing. Pt_1
delle determinazioni CHP LEGAL, e per gli effetti condannarla al pagamento di €
[...]
50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali o ad ulteriore somma da valutarsi in via equitativa;
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Con note depositate in data 11.10.2024 ha così Controparte_1 precisato le conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE
1.) Rigettarsi tutte le domande formulate nei confronti della Controparte_1
in quanto oltre ad essere assolutamente generiche ed inammissibili nella loro formulazione attengono a circostanza contrarie al vero e comunque non dimostrate;
2 2.) Dichiararsi in ogni caso il contratto assicurativo A123C727711-LB non operativo in quanto trattasi di fatto noto escluso dalle condizioni generali di cui alla polizza per tutte le motivazioni già articolate nel presente atto;
3.) Dichiararsi in ogni caso non operativo il contratto A117C203027 in quanto i fatti e gli addebiti mossi all'attore sono tutti antecedenti alla decorrenza del certificato, il tutto come meglio rilevato in atti;
IN VIA SUBORDINATA
3.) Nella denegatissima ipotesi di mancato accoglimento della sopra articolate domanda e di accoglimento di quelle attoree limitarsi la condanna dei previa indicazione del contratto CP_1
operativo nei limiti del relativo massimale e franchigia e ferma la preventiva valutazione delle sue clausole di limitazione ed esclusione, massimale e franchigia.
IN VIA ISTRUTTORIA
4.) Disporre l'integrale esibizione e produzione ex art. 210 c.p.c. dell'invito a dedurre della
Corte dei Conti che la Procura avrebbe notificato in data 11.11.2022 all'attore, al pari delle relative controdeduzioni e dell'atto di citazione della Corte dei Conti che nel maggio del 2022 sarebbe stato notificato con annessa comparsa di costituzione il tutto come meglio indicato dallo stesso nel proprio atto a pag. 5 e ss;
Pt_1
5.) rigettarsi tutte le avverse istanze istruttorie per i motivi indicati in atti:
IN OGNI CASO
6.) Spese, diritti e onorari di causa interamente rifusi”.
Con nota depositata in data 10.10.2024 L' Controparte_5
a così precisato le conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni
[...]
contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso proposte nei confronti de poiché infondate in fatto ed in diritto. Parte_3
Con il favore del compenso professionale ai sensi del Reg. 55/2014, oltre le spese ed oneri, nonché oltre CPA ed IVA e con condanna degli attori al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in proprio e quale rappresentante legale dello studio Ing. Parte_1 Parte_2
citava in giudizio di seguito
[...] Controparte_6 CP_6
e (di seguito Controparte_7
3 ) chiedendo, nei confronti della prima il riconoscimento della copertura assicurativa a CP_2
fronte della responsabilità derivante dalla direzione dei lavori di riconversione del palazzetto del ghiaccio di Ayas (AO), e nei confronti della seconda il risarcimento del danno derivante dalla negligente gestione del rapporto assicurativo. In particolare, l'attore, quanto alla posizione dell'intermediario: i) sosteneva di essere stato “mal consigliato” da quando in data CP_2
21.11.2017 aveva denunciato alla compagnia assicurativa la richiesta di documentazione del
11.08.2017 pervenuta dal in relazione ai lavori di cui sopra;
ii) lamentava il ritardo con il CP_4
quale L gli aveva comunicato il diniego della copertura da parte della compagnia. Infine, CP_2
in merito alle ragioni del suddetto diniego (nel doc. 9 di parte attrice si legge che: "Dalla documentazione a nostre mani è emerso che l'Assicurato ha notificato reclamo del quale era venuto a conoscenza anteriormente al periodo di assicurazione relativo alla prima polizza stipulata, con decorrenza dal 26.02.2017. Risulta infatti che nel gennaio 2017, si contestava all'Assicurato presenza di infiltrazioni presso l'immobile in […] Considerando che la prima CP_4
polizza dal Lei acquistata ha decorrenza dal 26 febbraio 2017 emerge con evidenza come
l'Assicurato non possa beneficiare di alcuna copertura assicurativa in quanto veniva a conoscenza del reclamo per lo meno dal gennaio 2017”) evidenziava, in particolare, che il diniego era intervenuto nonostante la denuncia in data 18.01.2018 della notifica del ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. (doc. 8 di parte attrice). si costituiva in data 15.11.2023 eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di CP_1
citazione e, in via principale, il rigetto delle domande attoree, sottolineando che “non si comprende
a quale tipo di richieste risarcitorie faccia riferimento l'attore, se non che ha avuto un contenzioso con il ed in relazione al quale i in forza di diverso contratto assicurativo CP_4 CP_1
[rispetto alla polizza A123C727711-LB di cui al doc. 1 di part attrice] hanno negato l'operatività.
Si presume, ma sul punto non si è neppure certi, che successivamente l'attore abbia ricevuto un invito ad opera della Corte dei Conti, neppure prodotto in codesta causa, in relazione al sinistro di cui sopra, che si ribadisce negato per pregressa conoscenza dei fatti di causa”. Sotto quest'ultimo profilo, la compagnia evidenziava che “le parti hanno previsto all'art. B.7
(denominato “Esclusioni”) che i non rispondono per FATTI O CIRCOSTANZE NOTE: CP_1 inoltrate all'assicurato già prima della data di inizio della Durata del Contratto o relativi a situazioni o circostanze tali da poter originare un Reclamo conosciute dall'Assicurato alla data di inizio della Durata del Contratto indipendentemente dal fatto che i Reclami o situazioni o
4 circostanze siano stati denunciati o meno a precedenti assicuratori”; di conseguenza, “se i fatti in relazione al quale l'assicurato sta formulando le domande sono quelli di cui al questionario [v. doc. 1 di , questi rientrano a pieno diritto nell'esclusione sopra invocata”. CP_6
In data 15.11.2023 anche si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di CP_2 parte attrice. Precisava, tra l'altro, che la denuncia pervenuta dall'attore in data 21.11.2017 riguardava la polizza n. A117C203027 vigente dal 26/02/2017 al 26/02/2018 (v. doc. 22 di
, nonché doc. 2 di parte attrice) e sottolineava di avere trasmesso all'assicurato la CP_2
comunicazione del rigetto della richiesta assicurativa soltanto due giorni dopo il 07.02.2018, quando gli era stato inoltrato l'esito della pratica. In ogni caso, osservava che “in occasione del rinnovo della polizza per il periodo 26/02/2017-26/02/2018 l'Ing. ha indicato unicamente Pt_1
due circostanze potenzialmente rilevanti, che nulla hanno a che fare, però, con il cantiere di CP_4
(cfr. allegato 22.1), sebbene egli avesse già ricevuto, come desumibile dalla documentazione in atti e da quanto dichiarato in sede di giudizio avanti la Corte dei Conti, diverse contestazioni da parte del committente circa i Lavori in corso, che addirittura non avevano superato i collaudi periodici previsti”.
Con provvedimento del 25.07.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza ex art. 189 c.p.c., all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 11.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si osserva che non sussiste un'ipotesi di nullità dell'atto di citazione, la quale è prevista dall'art. 164, c. 4, c.p.c. “se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo”. Anche alla luce dell'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio è possibile infatti individuare nei loro elementi essenziali: i) una domanda di manleva proposta nei confronti di con la quale l'attore intende far valere il proprio diritto ad essere tenuto indenne CP_6
dalle pretese risarcitorie avanzate dal conseguenti ai vizi riscontrati a seguito dei CP_4
lavori di riconversione del palazzetto del ghiaccio, domanda rispetto alla quale gli accertamenti oggetto dei primi quattro punti di cui alle conclusioni dell'atto introduttivo sono prodromici e, quindi, privi di autonomia rispetto alla domanda principale di manleva;
ii) una domanda di rifusione delle “spese legali finora sostenute e sostenende per la redazione delle deduzioni, la partecipazione all'audizione e la costituzione” nel giudizio di responsabilità erariale dinanzi alla
5 Corte dei Conti, proposta dall'attore nei confronti di iii) una domanda di risarcimento CP_6 del danno proposta nei confronti dell'intermediario derivante dalla negligente gestione CP_2
del rapporto assicurativo. Trattasi di domande che risultano, pertanto, sufficientemente identificate sia quanto al petitum sia quanto alla causa petendi (cfr. Cass. civ., sez. 3, 15/05/2013, n. 11751).
2. Quanto alla domanda di manleva, si osserva che con l'atto introduttivo dell'odierno procedimento l'attore ha convenuto in giudizio esponendo di avere ricevuto in data CP_6
23.05.2023 la citazione (e, prima di allora, un invito a dedurre dalla Procura competente) nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti in ordine alla responsabilità per un danno erariale quantificato in € 437.000,00 in relazione ai vizi riscontrati nell'esecuzione dei lavori di riconversione del palazzetto di Ayas. Come più volte evidenziato da l'attore non ha depositato i CP_6
provvedimenti sopra richiamati, così come non ha prodotto la pronuncia richiamata nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., cioè la “sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Valle d'Aosta n. 8 del 2023, facilmente reperibile sul relativo sito, che assolve l'Ing.
da ogni responsabilità”. Parte_1
Ebbene, l'interesse dell'assicurato ad esercitare l'azione di garanzia in un giudizio distinto da quello in cui sia stata proposta la domanda di responsabilità (nel caso di specie, il giudizio dinanzi ai giudici contabili) presuppone che l'assicurato sia stato condannato a risarcire il danno. Come osservato dalla giurisprudenza “Solo in questo momento, infatti, nasce e diventa esigibile
l'eventuale diritto di manleva, cioè la pretesa sostanziale del soccombente (nel giudizio principale) di essere garantito dal terzo, e, di conseguenza, sorge in capo allo stesso soccombente l'interesse attuale ad agire in giudizio per far valere tale pretesa sostanziale di natura indennitaria. Soltanto in tal modo, una volta divenuto liquido e determinato il debito del garantito e, conseguentemente, la pretesa indennitaria (o risarcitoria) di costui nei riguardi del "garante", quest'ultimo sarà posto in condizioni di dispiegare pienamente la propria attività difensiva, sia rispetto alle vicende proprie del rapporto di garanzia (propria o impropria), sia riguardo agli aspetti relativi al rapporto garantito e terzo)” (Tribunale Palermo, sez. III, 19/04/2018, n. 1928; Tribunale Pistoia,
13/07/2023, n. 596). La necessità che il credito del terzo danneggiato divenga liquido affinché
l'assicurato possa poi, a sua volta, esercitare il proprio diritto all'indennizzo verso l'assicuratore è confermato da Cass. civ., sez. III, 29/02/2016, n. 3899, la quale, premesso che la garanzia dell'assicurato ad essere tenuto indenne dalle pretese risarcitorie del terzo ex art. 1917, c. 1, c.c. scaturisce da un fatto illecito ed ha ad oggetto un'obbligazione indennitaria che, essendo ricalcata
6 quantitativamente sul debito dell'assicurato verso il terzo, è necessariamente illiquida, ha ritenuto che, per questa ragione, che “nell'assicurazione della responsabilità civile la prescrizione del credito dell'assicurato verso l'assicuratore inizia a decorrere solo quando il debito del primo verso il terzo danneggiato sia divenuto liquido ed esigibile”).
Nel caso di specie, l'attore prospetta di essere stato giudizialmente assolto da ogni responsabilità nei confronti del (invero, non solo laddove richiama la sentenza della Corte dei CP_4
Conti, ma anche quando in sede di replica richiama un'altra sentenza al fine di sostenere la volontà del di agire nei soli confronti dell'impresa appaltatrice), sicché è lo stesso attore che CP_4 smentisce l'esistenza del debito dal quale pretende di essere tenuto indenne dalla compagnia convenuta;
in ogni caso, non vi sono elementi per ritenere che il suddetto debito sia divenuto liquido ed esigibile. Né conduce a diverse conclusioni la pronuncia della Cass. civ., Sez. 3,
22/02/2024, n. 4762, che presuppone comunque un accertamento nel merito dell'esistenza del debito, ipotesi che, per quanto già detto, non ricorre nella fattispecie in esame.
Deve pertanto concludersi – come evidenziato dall'assicurazione – per l'insussistenza in capo all'attore di un interesse attuale ad agire nei confronti di al fine di essere tenuto indenne CP_6
dalle pretese risarcitorie del terzo e per la conseguente inammissibilità della domanda di manleva proposta, nonché delle prodromiche domande di accertamento.
3. Quanto alle spese di lite sostenute nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, la domanda proposta dall'attore non può essere accolta, in quanto l'attore non quantifica né fornisce alcun elemento utile a consentire una liquidazione delle suddette spese, non essendovi, oltretutto, neppure prova della costituzione di parte attrice nel giudizio contabile. Si ribadisce infatti che l'attore nulla ha prodotto circa lo svolgimento del giudizio di responsabilità (in particolare, né il doc. 19 richiamato nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., né i docc. 9 e 12 richiamati all'udienza del
25.06.2024 risultano a tal fine rilevanti) e sul punto l'ordine di esibizione proposto ex art. 210 c.p.c. da non avrebbe comunque potuto supplire al mancato assolvimento dell'onere CP_6 probatorio in capo all'attore.
La domanda di rifusione delle suddette spese è pertanto infondata, in mancanza di qualsiasi elemento a tal fine rilevante, come sopra evidenziato.
4. Neppure la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti di può essere CP_2
accolta, in quanto, a prescindere da altre considerazioni, non vi è alcuna prova del danno subito dall'attore, che, senza neppure alcuna specifica allegazione, chiede il “pagamento di € 50.000,00
7 a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali o ad ulteriore somma da valutarsi in via equitativa”. A questo riguardo si osserva inoltre che, a fronte dell'inesistenza di un debito liquido ed esigibile nei confronti del terzo, come sopra esposto, risulta ancor più difficile individuare il danno subito dall'attore in conseguenza delle condotte dell'intermediario, che, peraltro, sono genericamente contestate, non essendo neppure chiaro se la richiesta risarcitoria riguardi i fatti a monte della denuncia del 2017 o quelli successivi alla notifica del ricorso ex art. 696 – 696 bis c.p.c. e della citazione dinanzi alla Corte dei Conti. In ogni caso, non si condivide la tesi di parte attrice relativamente alla sussistenza di un danno in re ipsa con riferimento all'asserita violazione di un obbligo di non fare (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, 29/11/2023, n. 33276, in ordine alla non configurabilità di un danno in re ipsa neppure con riferimento al danno non patrimoniale).
5. Quanto alla domanda ex art. 96, c. 3, c.p.c. proposta da nei confronti dell'attore CP_2
non si ravvisano i presupposti per la condanna di parte attrice ad una somma equitativamente determinata, in quanto, anche considerata la peculiarità delle questioni decisorie affrontate, non si ravvisano elementi tali da ritenere violato il principio del giusto processo (art. 111 Cost.), al quale si impronta la norma di cui sopra, non essendo certamente sufficiente la mera inammissibilità o infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate dall'attore.
6. Le spese seguono la soccombenza e pertanto l'attore va condannato alla rifusione delle spese di lite nei confronti di nella misura liquidata in Controparte_1
dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (valore indeterminato basso, come richiesto dal convenuto).
L'attore è soccombente anche nel rapporto con Controparte_7
pertanto va condannato alla rifusione delle spese di lite nei confronti
[...]
di quest'ultima nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 26.001,00 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Dichiara inammissibile le domande di accertamento e di garanzia proposte da Pt_1
nei confronti di;
[...] Controparte_1
2. Rigetta la domanda di rifusione delle spese relative al giudizio dinanzi alla Corte dei Conti proposta da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
3. Rigetta la domanda di risarcimento proposta da nei confronti di Parte_1
8 Controparte_7
4. Rigetta la domanda ex art. 96, c. 3, c.p.c. proposta da
[...]
. nei confronti di;
Controparte_7 CP_3 Parte_1
5. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
di € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
[...]
6. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
i € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, Controparte_7 CP_7 CP_3
iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Aosta, 07/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
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