TRIB
Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 09/03/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice rel. dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice
nel procedimento promosso da
(cod. fisc. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Valdobbiadene (TV) e residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Paolo Zaglio del Foro di
Belluno, con domicilio eletto presso il suo studio in Belluno (BL) in P.le Marconi n.1,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso con il quale il debitore, deducendo di essere in stato di sovraindebitamento, ha chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. del D. Lgs. n. 14 del 12.1.2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);
visti gli artt. 268 e ss. del C.C.I.I.;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, in quanto giudice del luogo di residenza del debitore ex art. 27 C.C.I.I.; vista la relazione allegata al ricorso nella quale l'O.C.C., avv. Sandra Costantini, ha espresso una valutazione positiva sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta dal debitore, illustrandone la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, come previsto dall'art. 269 del D. Lgs. n. 14 del 12.1.2019;
rilevato che non risultano presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del D. Lgs. n. 14 del 12.1.2019;
rilevato che a) il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c CCII e la stessa non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
b) il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della
1 situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
c) l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 C.C.I.I.;
ritenuto pertanto che la domanda proposta soddisfi i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269
CCII e vada ritenuta ammissibile;
P.Q.M.
visto l'art. 270 C.C.I.I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di (cod. fisc. ), nato il Parte_1 C.F._1
02.11.1970 a Valdobbiadene (TV) e residente a [...];
NOMINA quale Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Sandini, e quale Liquidatore l'avv.
Sandra Costantini, già O.C.C.;
ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione, o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
si applica l'art. 10, comma 3 CCII;
FISSA ex art. 268 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 2500,00; il reddito eccedente tale importo, comunque percepito, sarà assoggettato alla liquidazione;
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare, ad eccezione dei beni di cui all'art. 268 co. 4 C.C.I.I.;
DISPONE ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dà atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt.
2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c; dà atto che, ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito.
2 ORDINA, ai sensi degli articoli 270, comma 2 lett. f) e g) e art. 270, comma 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del Tribunale e trascritta nei Registri immobiliari, in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, a cura del
Liquidatore.
Così deciso il 18.2.2025
Si comunichi al ricorrente e al Liquidatore.
Il presidente dott. Umberto Giacomelli
Il giudice est.
dott. ssa Chiara Sandini
3