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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/05/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 15/05/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3623/2023
tra
, cod. fisc. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LA ROCCA GIUSEPPE, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti;
- Resistente -
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 6.12.2023, , premettendo che in data Parte_1
25.11.2019 proponeva domanda per conseguire la pensione anticipata con requisito
CP_
“Quota 100” e che, con comunicazione del 2.1.2020, l' gli aveva comunicato l'accoglimento della domanda categoria VOART numero 33034266 con decorrenza
1.1.2020, ma che, successivamente, in data 29.08.2023 l'istituto previdenziale comunicava che la pensione n. 018-760033034266 era stata ricalcolata a decorrere dall'1 gennaio 2020 e che, a seguito del ricalcolo, non risultavano somme a credito o debito fino al 30.09.2023, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro l' al fine di sentire dichiarare che, avendo maturato CP_1
i requisiti di legge, aveva diritto a conseguire la pensione anticipata con requisito
“Quota 100” , ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28.1.2019 n. 4, a decorrere dal 1 gennaio
2020, non avendo svolto, dopo il collocamento in pensione, alcuna attività lavorativa.
A fondamento del ricorso deduceva che, per mero errore di trascrizione, aveva indicato sé stesso come socio accomandatario della società “Radiomedica s.a.s. di ER
RE IA SA & C.”, mentre aveva sempre rivestito la qualità di socio accomandate per una quota quasi simbolica del 10%, pari ad euro 200 che soltanto in data 3.5.2024, allorché era stato collocato in pensione per vecchiaia dall'aprile del 2023,
era divenuto socio accomandatario.
Si costituiva l' che contestava quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva il rigetto CP_1
del ricorso, rilevando che partecipava quale socio accomandatario alla Parte_1
società “Radiomedica s.a.s. di ER RE IA SA & C.”, come risultava dalla visura camerale prodotta in atti, occupandosi della gestione amministrativa;
che il
II ricorrente non aveva fornito alcuna dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità
di socio che partecipava esclusivamente al capitale sociale senza espletare attività
lavorativa e che, in ogni caso, il conseguimento di redditi di impresa, a qualunque titolo
– sia in qualità di socio accomandante che di socio accomandatario – era incompatibile con la possibilità di conseguire la pensione anticipata.
Preliminarmente, va osservato che l'articolo 14 del D.L. n. 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' , nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma CP_1
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata, definita “pensione quota 100”, al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità
contributiva non inferiore a 38 anni. Il comma 3 del medesimo articolo 14 prevede che la pensione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Nella vicenda in esame, l' dopo aver accolto la domanda di , CP_1 Parte_1
categoria VOART numero 33034266 con decorrenza 1.1.2020, per l'accesso alla pensione anticipata “Quota 100”, ha successivamente comunicato di aver ricalcolato il trattamento pensionistico a decorrere dall'1 gennaio 2020 e che, a seguito del ricalcolo,
non risultavano somme a credito o debito fino al 30.09.2023, non potendo accedere alla pensione anticipata, per avere rivestito, all'interno della società “
[...]
[...
[...] la qualità di socio accomandatario, occupandosi Controparte_2
della gestione amministrativa dell'impresa.
Tuttavia, dall'atto costitutivo della società “Radiomedica s.a.s. di ER RE IA
SA & C.” e dalle visure camerali prodotte, in atti risulta che l'amministrazione della società, al momento della costituzione, è stata affidata ad “ER RE IA SA
e , con tutti i più ampi poteri di ordinaria e Parte_2
straordinaria amministrazione, sia congiuntamente che disgiuntamente per le
operazioni inferiori a diecimila euro di valore, solo congiuntamente per le operazioni di
valore superiore o indeterminato” (art. 6 dell'atto costitutivo) e che è Parte_1
divenuto socio accomandatario della predetta società soltanto a decorrere dal 3.5.2024
(successivamente alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia), mentre,
all'epoca in cui aveva maturato il diritto alla pensione anticipata “Quota 100”, rivestiva esclusivamente la carica di socio accomandante, con una quota di partecipazione del
10%, pari ad € 200,00, senza alcun potere di amministrazione e di rappresentanza della società.
Di conseguenza, va riconosciuto il diritto del ricorrente a conseguire la pensione anticipata con requisito “Quota 100”, ai sensi dell'art.14 D.L. 28.01.2019 n.4 a decorrere dal 1.1.2020, non sussistendo alcuna causa ostativa al momento in cui ha maturato il diritto alla pensione anticipata. D'altra parte, l'eventuale conseguimento di redditi di impresa (di cui, peraltro, non vi è prova in atti) nel periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione anticipata e la data di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, non è incompatibile con il conseguimento della pensione
“Quota 100”, se tali redditi non sono riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo. Sul punto, la stessa circolare n. 117 del 9.8.2019 esclude la CP_1
IV cumulabilità dei redditi di impresa con la pensione anticipata, solo qualora i primi non dipendano dalla mera partecipazione al capitale della società, ma siano connessi ad attività di lavoro all'interno dell'impresa. In mancanza di alcun riscontro sul punto, va,
pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente a conseguire la prestazione previdenziale richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
3623/23, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di a conseguire la Parte_1
pensione anticipata con requisito Quota 100, ai sensi dell'art. 14 D.L. 28.01.2019 n. 4 a decorrere dal 1.1.2020
Condanna l' al pagamento, in favore di delle spese del giudizio che CP_1 Parte_1
liquida in complessivi € 3.727,00 oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore di La CA IU,
dichiaratosi antistatario.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
V