Articolo 90 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 88Articolo 91
Versione
25 aprile 1981
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Versione
7 ottobre 1995
Art. 90. (Assenze dall'ufficio autorizzate per motivi sindacali)

Gli appartenenti alla Polizia di Stato di cui all'articolo 88, che siano componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali, sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attivita' sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione e' concessa per tre dipendenti e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, l'amministrazione puo' eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti. ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 ha disposto (con l'art. 28 comma 9) che a partire dal 1 gennaio 1996, cessa di avere efficacia l' articolo 90 della legge 1 aprile 1981, n. 121 .
Entrata in vigore il 7 ottobre 1995