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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/09/2025, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 2669/2024
Oggi 18/09/2025, alle ore 10:11, innanzi al Giudice, dott. Stefano Riccio, sono comparsi:
l'avv.to Domenico Primarosa, per delega dell'avv. Raffa, per parte opponente, il quale si riporta alla propria nota conclusiva e a tutti gli atti;
l'avv.to Stefanova, per parte opposta, la quale aderisce alla eccezione di incompetenza alla luce del provvedimento emesso;
a questo punto le parti concordano per una sentenza di incompetenza in data odierna con compensazione delle spese;
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio;
il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2669/2024 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. Nadia Raffa, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Emiliya Blagoeva Controparte_1
Stefanova, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In virtù di decreto ingiuntivo n. 621/2024, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, si ingiungeva all'opponente di pagare, in favore di parte opposta, la somma di € 36.000,00, nonché le spese del procedimento.
Nell'atto di opposizione si eccepiva, anzitutto, l'incompetenza dell'adito Tribunale.
L'eccezione di incompetenza è fondata, ed in proposito si rinvia a quanto osservato nell'ordinanza del 21 agosto 2025, ed alla successiva adesione di tutte le parti costituite.
Infine, quanto alla forma del provvedimento, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo la dichiarazione di incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo deve essere adottata con sentenza (Cass., ord. n. 15579 del 2019).
Le spese di lite vengono compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso, dichiarando l'incompetenza dell'adito Tribunale di Nocera Inferiore, nonché la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli;
2) assegna il termine di legge, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice dichiarato competente;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 18 settembre 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 2669/2024
Oggi 18/09/2025, alle ore 10:11, innanzi al Giudice, dott. Stefano Riccio, sono comparsi:
l'avv.to Domenico Primarosa, per delega dell'avv. Raffa, per parte opponente, il quale si riporta alla propria nota conclusiva e a tutti gli atti;
l'avv.to Stefanova, per parte opposta, la quale aderisce alla eccezione di incompetenza alla luce del provvedimento emesso;
a questo punto le parti concordano per una sentenza di incompetenza in data odierna con compensazione delle spese;
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio;
il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2669/2024 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. Nadia Raffa, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Emiliya Blagoeva Controparte_1
Stefanova, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In virtù di decreto ingiuntivo n. 621/2024, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, si ingiungeva all'opponente di pagare, in favore di parte opposta, la somma di € 36.000,00, nonché le spese del procedimento.
Nell'atto di opposizione si eccepiva, anzitutto, l'incompetenza dell'adito Tribunale.
L'eccezione di incompetenza è fondata, ed in proposito si rinvia a quanto osservato nell'ordinanza del 21 agosto 2025, ed alla successiva adesione di tutte le parti costituite.
Infine, quanto alla forma del provvedimento, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo la dichiarazione di incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo deve essere adottata con sentenza (Cass., ord. n. 15579 del 2019).
Le spese di lite vengono compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso, dichiarando l'incompetenza dell'adito Tribunale di Nocera Inferiore, nonché la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli;
2) assegna il termine di legge, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice dichiarato competente;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 18 settembre 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio