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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/12/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2344/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Claudia MANCONI Giudice rel. dott.ssa Elisa REMONTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2344/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
, nato il [...] in [...] (C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in AS, in viale Porto Torres n. 32 presso e nello studio dell'avv. Nicola Andrea Oggiano (C.F.
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._2
e
, nata il [...] in [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in EL, in via Gallura n.4 presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Corso
(C.F. ) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._4
RICORRENTI
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
07/07/2025, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 con l'ordine all'Ufficio competente del Comune di EL di provvedere alla trascrizione nei pubblici registri ad opera dei funzionari a ciò preposti;
2.Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli Andrea, e , tutti Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti ed autosufficienti;
3.Disporre che il Sig. versi alla Sig.ra la somma di euro 12.000,00 Parte_1 Parte_2
(dodicimila,00) a titolo di una tantum in luogo dell'assegno di mantenimento - fissati in euro 130,00 mensili nelle condizioni di separazione-.
Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante e sarà effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970 avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Tale importo dovrà essere versato immediatamente, in un'unica soluzione, al momento dell'omologa delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Pt_ 4.Disporre che i sigg.ri e hanno così definito ogni rapporto inerente al matrimonio e che non vi Pt_2 sarà null'altro a che pretendere per il futuro.
5. Spese di lite compensate"
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 04/12/2025 ex art. 127ter c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in DO (SS) Parte_1 Parte_2 in data 06 maggio 1995 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di
EL per l'anno 1995, Atto N. 4, Parte II, Serie A dalla cui unione sono nati i figli Persona_3 Per_4
e tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
[...] Persona_5
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di AS del 29/09/2005, RG
2979/2005, n. 9685/2005.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AS, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in DO (SS) in data 06/05/1995 tra , nato il [...] in [...] (C.F. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SS), in via Lamarmora n. 26 e , nata il [...] in [...] e ivi Parte_2 residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di EL (SS) (Anno 1995, Atto N. 4, Parte II, Serie A), alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate
Così deciso in AS nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Claudia Manconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Claudia MANCONI Giudice rel. dott.ssa Elisa REMONTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2344/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
, nato il [...] in [...] (C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in AS, in viale Porto Torres n. 32 presso e nello studio dell'avv. Nicola Andrea Oggiano (C.F.
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._2
e
, nata il [...] in [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in EL, in via Gallura n.4 presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Corso
(C.F. ) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._4
RICORRENTI
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
07/07/2025, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 con l'ordine all'Ufficio competente del Comune di EL di provvedere alla trascrizione nei pubblici registri ad opera dei funzionari a ciò preposti;
2.Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli Andrea, e , tutti Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti ed autosufficienti;
3.Disporre che il Sig. versi alla Sig.ra la somma di euro 12.000,00 Parte_1 Parte_2
(dodicimila,00) a titolo di una tantum in luogo dell'assegno di mantenimento - fissati in euro 130,00 mensili nelle condizioni di separazione-.
Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante e sarà effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970 avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Tale importo dovrà essere versato immediatamente, in un'unica soluzione, al momento dell'omologa delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Pt_ 4.Disporre che i sigg.ri e hanno così definito ogni rapporto inerente al matrimonio e che non vi Pt_2 sarà null'altro a che pretendere per il futuro.
5. Spese di lite compensate"
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 04/12/2025 ex art. 127ter c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in DO (SS) Parte_1 Parte_2 in data 06 maggio 1995 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di
EL per l'anno 1995, Atto N. 4, Parte II, Serie A dalla cui unione sono nati i figli Persona_3 Per_4
e tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
[...] Persona_5
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di AS del 29/09/2005, RG
2979/2005, n. 9685/2005.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AS, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in DO (SS) in data 06/05/1995 tra , nato il [...] in [...] (C.F. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SS), in via Lamarmora n. 26 e , nata il [...] in [...] e ivi Parte_2 residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di EL (SS) (Anno 1995, Atto N. 4, Parte II, Serie A), alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate
Così deciso in AS nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Claudia Manconi