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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 13/05/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1088/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 11/03/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1088/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , ass. avv. ROSSETTO SILVIA Parte_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
contro
, c.f. ass. avv. Controparte_1 P.IVA_2
GRECO ATANASIO MAURIZIO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 4 giugno 2024 l ha notificato a l'avviso di CP_1 Parte_1 addebito n. 368 2024 00043611 73 000 con il quale veniva richiesto il pagamento dell'importo di €
42.064,24 a titolo di contribuzione omessa e dovuta per i mesi da dicembre 2017 a ottobre 2018.
1.2 A fondamento di detta pretesta l' ha posto il verbale della Guardia di Finanza di Torino del CP_1
18 gennaio 2023 con il quale la Guardia di Finanza, nel corso di una verifica fiscale avviata nei confronti della società, era giunta a ravvisare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato tra la società e la signora con conseguente omesso versamento dei Parte_2 contributi previdenziali per il periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 ottobre 2018, tenuto conto dei termini di prescrizione.
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1088/2024
1.3 La società ha proposto la presente impugnazione chiedendo l'annullamento dell'AVA oggetto di causa in quanto tra la società e la signora non era intercorso alcun rapporto di lavoro Pt_2 subordinato posto che quest'ultima aveva sempre lavorato come consulente esterna, come da lei stesso dichiarato alla guardia di finanza, con la conseguenza che nulla era dovuto.
2. L' si è costituito in giudizio difendendo la sussistenza del debito in ragione degli CP_1 accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza.
3. La domanda è fondata e deve essere accolta.
4. ha lavorato quale consulente esterno delle società Arduino s.r.l., DO NT Parte_2
s.r.l. e società tutte riconducibili al dott. . Con specifico Parte_1 Persona_1 riguardo, poi, al periodo 1 gennaio 2016 – 31 ottobre 2018, la signora ha svolto attività di Pt_2 consulenza in favore di in esecuzione in un contratto commerciale concluso nella sua Pt_1 Pt_1 qualità di titolare dell'impresa Loam Services and Tecnology di (cfr. pag. 2 Parte_2 verbale Guardia di Finanza prodotto sub doc. 5 dalla ricorrente).
4.1 A fronte, dunque, della formalizzazione di un contratto di consulenza la Guardia di Finanza avrebbe dovuto accertare che il concreto atteggiarsi del rapporto intercorso tra le parti integrasse gli estremi del rapporto di lavoro subordinato. Il verbale di accertamento, però, non indica alcun elemento fattuale dal quale possa inferirsi che il contratto concluso dissimulasse un rapporto di lavoro subordinato. Invero i verbalizzanti non hanno appurato alcuna circostanza fattuale in ordine al concreto svolgimento del rapporto intercorso tra la signora la CC hanno Pt_2 Parte_1 accertato che “la CCL S.r.l. aveva corrisposto alla LOAM Services and Tecnology di Pt_2
€ 113.403,51 nell'anno 2016, € 182.079,57 nel 2017 ed € 70.524 nel 2018” per le
[...] prestazioni da quest'ultima rese e hanno preso atto che la signora aveva instaurato un Pt_2 giudizio nei confronti di DO NT s.r.l. rivendicando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal mese di giugno 2018; sulla base di tali premesse sono giunti alla conclusione che tra CC e la signora era intercorso un rapporto di lavoro Parte_1 Pt_2 subordinato.
4.2 Tuttavia le premesse poste dai verbalizzati della guardia di finanza non giustificano la conclusione assunta. In primo luogo si osserva che l'esistenza di compensi variabili è un elemento che depone contro la tesi della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Quanto poi al giustizio instaurato dalla lavoratrice è agevole notare che lo stesso è stato proposto contro un diverso soggetto e, inoltre, che neanche in relazione a DO NT è stata accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato posto che il giudizio è stato transatto. In ogni caso, poi, i verbalizzanti hanno fondato il proprio giudizio sulle mere deduzioni della ricorrente che – oltre ad essere riferite ad un periodo di tempo diverso e ad un soggetto diverso - non sono state in alcun modo verificate.
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1088/2024
4.3 In definitiva, poiché dalla lettura del verbale di accertamento della guardia di finanza non emerge alcun elemento fattuale dal quale possa inferirsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e e che la sussistenza di un rapporto Parte_1 Parte_2 di lavoro subordinato è l'elemento costitutivo della pretesa creditoria dell' , l'avviso di CP_1 accertamento oggetto di giudizio deve essere annullato per insussistenza del credito.
4.4 Da ultimo si precisa che, in assenza di un previo accertamento da parte della Guardia di Finanza
e dell' in ordine alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, non può essere CP_1 ammessa la prova orale richiesta dall'Istituto atteso che la stessa è meramente esplorativa e volta a sanare le carenze della fase amministrativa.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di previdenza, scaglione 26.000 - 52.000, valori inferiori ai medi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata, in € 5.000, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e
C.p.a. nonché € 259 per esposti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Annulla l'avviso di addebito 368 2024 00043611 73 00 notificato in data 4 giugno 2024;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, oltre ad € 259 per contributo unificato.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 11/03/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 11/03/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1088/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , ass. avv. ROSSETTO SILVIA Parte_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
contro
, c.f. ass. avv. Controparte_1 P.IVA_2
GRECO ATANASIO MAURIZIO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 4 giugno 2024 l ha notificato a l'avviso di CP_1 Parte_1 addebito n. 368 2024 00043611 73 000 con il quale veniva richiesto il pagamento dell'importo di €
42.064,24 a titolo di contribuzione omessa e dovuta per i mesi da dicembre 2017 a ottobre 2018.
1.2 A fondamento di detta pretesta l' ha posto il verbale della Guardia di Finanza di Torino del CP_1
18 gennaio 2023 con il quale la Guardia di Finanza, nel corso di una verifica fiscale avviata nei confronti della società, era giunta a ravvisare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato tra la società e la signora con conseguente omesso versamento dei Parte_2 contributi previdenziali per il periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 ottobre 2018, tenuto conto dei termini di prescrizione.
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1088/2024
1.3 La società ha proposto la presente impugnazione chiedendo l'annullamento dell'AVA oggetto di causa in quanto tra la società e la signora non era intercorso alcun rapporto di lavoro Pt_2 subordinato posto che quest'ultima aveva sempre lavorato come consulente esterna, come da lei stesso dichiarato alla guardia di finanza, con la conseguenza che nulla era dovuto.
2. L' si è costituito in giudizio difendendo la sussistenza del debito in ragione degli CP_1 accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza.
3. La domanda è fondata e deve essere accolta.
4. ha lavorato quale consulente esterno delle società Arduino s.r.l., DO NT Parte_2
s.r.l. e società tutte riconducibili al dott. . Con specifico Parte_1 Persona_1 riguardo, poi, al periodo 1 gennaio 2016 – 31 ottobre 2018, la signora ha svolto attività di Pt_2 consulenza in favore di in esecuzione in un contratto commerciale concluso nella sua Pt_1 Pt_1 qualità di titolare dell'impresa Loam Services and Tecnology di (cfr. pag. 2 Parte_2 verbale Guardia di Finanza prodotto sub doc. 5 dalla ricorrente).
4.1 A fronte, dunque, della formalizzazione di un contratto di consulenza la Guardia di Finanza avrebbe dovuto accertare che il concreto atteggiarsi del rapporto intercorso tra le parti integrasse gli estremi del rapporto di lavoro subordinato. Il verbale di accertamento, però, non indica alcun elemento fattuale dal quale possa inferirsi che il contratto concluso dissimulasse un rapporto di lavoro subordinato. Invero i verbalizzanti non hanno appurato alcuna circostanza fattuale in ordine al concreto svolgimento del rapporto intercorso tra la signora la CC hanno Pt_2 Parte_1 accertato che “la CCL S.r.l. aveva corrisposto alla LOAM Services and Tecnology di Pt_2
€ 113.403,51 nell'anno 2016, € 182.079,57 nel 2017 ed € 70.524 nel 2018” per le
[...] prestazioni da quest'ultima rese e hanno preso atto che la signora aveva instaurato un Pt_2 giudizio nei confronti di DO NT s.r.l. rivendicando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal mese di giugno 2018; sulla base di tali premesse sono giunti alla conclusione che tra CC e la signora era intercorso un rapporto di lavoro Parte_1 Pt_2 subordinato.
4.2 Tuttavia le premesse poste dai verbalizzati della guardia di finanza non giustificano la conclusione assunta. In primo luogo si osserva che l'esistenza di compensi variabili è un elemento che depone contro la tesi della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Quanto poi al giustizio instaurato dalla lavoratrice è agevole notare che lo stesso è stato proposto contro un diverso soggetto e, inoltre, che neanche in relazione a DO NT è stata accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato posto che il giudizio è stato transatto. In ogni caso, poi, i verbalizzanti hanno fondato il proprio giudizio sulle mere deduzioni della ricorrente che – oltre ad essere riferite ad un periodo di tempo diverso e ad un soggetto diverso - non sono state in alcun modo verificate.
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1088/2024
4.3 In definitiva, poiché dalla lettura del verbale di accertamento della guardia di finanza non emerge alcun elemento fattuale dal quale possa inferirsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e e che la sussistenza di un rapporto Parte_1 Parte_2 di lavoro subordinato è l'elemento costitutivo della pretesa creditoria dell' , l'avviso di CP_1 accertamento oggetto di giudizio deve essere annullato per insussistenza del credito.
4.4 Da ultimo si precisa che, in assenza di un previo accertamento da parte della Guardia di Finanza
e dell' in ordine alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, non può essere CP_1 ammessa la prova orale richiesta dall'Istituto atteso che la stessa è meramente esplorativa e volta a sanare le carenze della fase amministrativa.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di previdenza, scaglione 26.000 - 52.000, valori inferiori ai medi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata, in € 5.000, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e
C.p.a. nonché € 259 per esposti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Annulla l'avviso di addebito 368 2024 00043611 73 00 notificato in data 4 giugno 2024;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, oltre ad € 259 per contributo unificato.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 11/03/2025
Il giudice
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