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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11687 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3975/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: inadempimento contratto prestazione d'opera intellettuale- risoluzione e danni TRA
– PI: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
DA Di MA e EN OT, come da procura in atti;
ATTRICE E
– PI: , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo CP_1 P.IVA_2
Carbone, come da procura in atti;
CONVENUTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.02.2023 la esponeva di essere una start up innovativa intenzionata a Parte_1 lanciare sul mercato un servizio di tracciamento di spedizioni destinato al consumatore finale tramite la creazione di un software applicativo da utilizzare sia su piattaforma android che ios e che per tale motivo ebbe a contattare la dedita alla creazione e sviluppo di software. CP_1
Allegava che fra i mesi di marzo ed aprile dell'anno 2021, le parti avevano condotto trattative per definire, da una parte, le caratteristiche e finalità che l'applicativo avrebbe dovuto avere e, dall'altra, il corrispettivo. Segnatamente, in data 8.4.2021, il socio di aveva inviato a CP_2 Pt_1 lo schema di progettazione di come avrebbe dovuto essere CP_1 implementato l'applicativo, gli accessi per visionare (su server di proprietà della prima) il codice già esistente e così valutare lo stato di progettazione.
dopo attenta valutazione della richiesta, si era impegnava a portare a CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 termine l'applicativo e aveva fornito il preventivo di spesa che era stato successivamente accettato da essa attrice. Deduceva che per una migliore perimetrazione dell'oggetto dell'appalto, in data 18.4.2021, aveva Pt_1 inviato una corrispondenza elettronica a dove specificava nel dettaglio CP_1 cosa richiedeva, anche in ordine alle tempistiche di consegna in quanto erano essenziali per la stessa e sempre in data 18.4.2021 aveva accettato la CP_1 proposta contrattuale, il cui corrispettivo veniva fissato in euro 15.000,00 oltre Iva, con consegna dell'applicativo in versione beta al mese di giugno 2021 e consegna della versione definitiva nel mese di settembre 2021. Creact decideva di sviluppare l'applicativo su Amazon AWS e, così, in data 4.5.2021 apriva un account a nome di , dove veniva indicato l'indirizzo mail Pt_1 della stessa quale recapito di riferimento, senza che le venissero mai consegnate le credenziali. Medio tempore, pagava all'appaltatrice Pt_1 la somma complessiva pari ad euro 16.470,00 su presentazione delle seguenti fatture: n° 30 del 19.4.2021, n° 44 del 17.5.2021, n° 51 del 8.6.2021, n° 60 del 9.7.2021, n° 68 del 3.8.2021, n° 79 del 15.9.2021, n° 94 del 15.10.2021, n° 99 del 3.11.2021e n° 115 del 17.12.2021, il tutto a stato avanzamento lavori. Infatti durante i mesi di sviluppo, illustrava all'attrice delle CP_1 demo dell'applicativo in corso di progettazione. Purtroppo non CP_1 consegnava l'applicativo nelle tempistiche convenute e così, abbondantemente oltrepassato il termine di consegna, eseguiva Pt_1 molteplici solleciti dapprima verbali e successivamente per iscritto, in quanto il ritardo della commercializzazione dell'applicativo avrebbe comportato danni per mancato guadagno. tuttavia, non era in grado di terminare CP_1
l'opera in quanto l'applicativo non rispondeva ai requisiti tecnici contrattualmente previsti ed ai quali la convenuta si era obbligata. , Pt_1
a fronte di numerosi solleciti, mai evasi dall'appaltatrice, in data 22.4.2022 invitava la stessa a verifica ex art. 1662 c.c. e Creact di tutta risposta negava la verifica al committente e, senza alcuna autorizzazione da parte di quest'ultima, modificava la mail di riferimento della proprietà dell'account Amazon AWS. In data 3.5.2022, inviava diffida ad adempiere CP_3 all'appaltatrice specificando che in caso di mancato adempimento, il contratto d'appalto si sarebbe senz'altro risolto, ma non adempiva ed, anzi, CP_1 emetteva, da prima, una fattura extra contratto dell'importo non concordato pari ad € 9.760,00 e, successivamente sempre in via autonoma, in data 16.6.2022, una nota di credito dell'importo di € 1.830,00 a parziale storno della precedente fattura.
Per questi motivi
la chiedeva al Controparte_4 giudice di accertare e dichiarare il grave, colpevole e definitivo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 inadempimento di per la mancata esecuzione dell'opera di
CP_1 creazione del software applicativo di cui al contratto di appalto dell'aprile 2023 e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. e condannare la convenuta alla restituzione, ex art. 2033 c.c., della somma pari ad euro16.470,00 avuta in acconto sull'intero corrispettivo del contratto di appalto, oltre interessi e rivalutazione;
accertare e dichiarare la non debenza da parte di del Pt_1 credito portato della fattura n 46 del 2022 emessa da condannare
CP_1 al pagamento della somma pari ad euro 3.185,26 a titolo di
CP_1 risarcimento del danno. Costituitasi in giudizio, la deduceva che la
CP_1 Parte_1 dopo i primi contati, ebbe a fornire il design definitivo dell'applicazione e quanto già realizzato dal precedente sviluppatore, applicazione che non aveva mai funzionato e che si presentava piuttosto grossolana, tanto che la ne
CP_1 evidenziò subito numerose anomalie. Vennero così individuati i tempi necessari alle verifiche del lavoro del precedente sviluppatore, il budget necessario e condizionato alle predette verifiche e venivano stabilite anche le condizioni necessarie per il corretto funzionamento di quanto ritenuto dal precedente sviluppatore. Contestualmente la si occupò anche del
CP_1 recupero di tutti gli account già precedentemente creati e dell'apertura di un account Amazon AWS per i server. In questa fase la non era dotata Pt_1 di carta di credito, tanto che la provvide d inserire la propria per poter
CP_1 avviare l'account, sostenendo di fatto i costi dell'account stesso senza riceverne mai rimborso, motivo per cui essa non aveva fornito le
CP_1 credenziali alla . Precisava che Amazon rendeva obbligatorio Pt_1
l'accesso con chiave a due fattori e, poiché non aveva provveduto a Pt_1 munirsi di carta di credito, la aveva proceduto a modificare la email di CP_1 accesso dell'account per evitare di subire altre perdite. Evidenziava, inoltre, che essa convenuta era costretta a non modificare l'email di accesso anche in considerazione del fatto che l'accesso con chiave a due fattori richiedeva la partecipazione della sig.ra per l'inserimento degli OTP, ma Parte_2 molto spesso quest'ultima non era disponibile o irreperibile, con enormi ritardi nell'attività. Ciò accadeva nelle fasi finali dello sviluppo del software, fasi che vennero ritardate proprio dai comportamenti della committente. Con comunicazioni avvenute tramite Whatsapp la enne informata che lo Pt_2 scraping predisposto dal precedente sviluppatore non era assolutamente idoneo allo scopo e venivano evidenziate le criticità dell'applicazione così come precedentemente predisposta. Il sistema , infatti, risultava composto da
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 una app utente (realizzata dalla che avrebbe dialogato con un backend CP_1
e Cms (sempre realizzato dalla basato su un sistema di scraping CP_1 automatico gestito però da un servizio esterno “Quapla”, il quale, diversamente da come asserito dalla non era stato mai realizzato e Pt_2 dava non pochi problemi, motivo per il quale la si faceva carico della CP_1 realizzazione, attività svolta al di fuori degli accordi presi, atteso che la aveva supposto fosse invece già effettuata e funzionante. Il 12 agosto CP_1
2021 venne comunicato alla committente che lo scraping iniziava a funzionare e da quel momento in avanti la committente cominciò ad avanzare ulteriori richieste, chiedendo di modificare via via numerose funzionalità. La demo dell'applicazione venne poi testata dalla committente, che nulla ebbe a contestare alla Ciò esposto, la convenuta deduceva di CP_1 avere correttamente adempiuto agli accordi contrattuali e che i lamentati ritardi erano da imputare unicamente ai desiderata della committente che richiedeva, nello svolgimento dell'opera, numerosi adattamenti. Peraltro evidenziava che i tempi di sviluppo dell'opera erano stati assolutamente conformi alle direttive via via modificate dalla committente e che le demo dell'applicazione erano state venivano consegnate già a gennaio del 2022, come provato dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e nelle quali la aveva fornito indicazioni per i testi da pubblicare, nonché dalle Pt_2 schermate nelle quali si vede l'applicazione regolarmente funzionante già a febbraio 2022. Allegava che l'implementazione dell'applicazione come richiesta in corso d'opera dalla committente, con un allontanamento dal progetto iniziale, aveva ovviamente comportato ad un aumento dei tempi di lavoro che non potevano essere preventivamente indicati dalla in CP_1 quanto dipendenti dalla funzionalità del progetto predisposto da un altro sviluppatore. Allegava che, peraltro, il software era regolarmente funzionate tanto che risulta presente sugli store sia per applicativi Ios che Android, tanto che la aveva anche effettuato la validazione delle funzionalità prima di CP_5 pubblicarla on line. In ultimo allegava, a comprova del pieno adempimento di essa che la non aveva mai fornito alla l'account per CP_1 Pt_1 CP_1 poter pubblicare la applicazione su Google Play e, ciò nonostante, la CP_1 aveva pubblicato la stessa con un proprio account. La , infine, aveva Pt_1 regolarmente ricevuto i codici sorgenti e gli accessi per Amazon ecc., come da pec di invio dei codici per gli accessi Amazon, Google Play, i codici sorgente app Ios e Android, prodotte in atti. Rilevava, poi, che l'attrice aveva richiesto il risarcimento per un danno che non era stato assolutamente provato e che consisteva nell'importo pagato a titolo di onorari al proprio legale per
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 l'espletamento della negoziazione assistita. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda. Istruita la causa con interrogatorio formale e testimonianze, precisare le conclusioni, la causa veniva rimessa in decisione e, all'esito dell'udienza di discussione, veniva decisa. La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. Giova preliminarmente ricordare che nel caso in esame, più che un contratto di appalto, si tratta di una prestazione d'opera intellettuale, per la quale, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, vale il più stringente parametro della diligenza "qualificata" previsto dall'art. 1176, II comma, c.c., che corrisponde a quello del c.d. homo eiusdem generis et condicionis, ossia del professionista "medio". Tale rigoroso criterio, oltre a doversi misurare con lo specifico grado di complessità della prestazione da eseguirsi - conformemente al disposto dell'art. 2236 c.c. -, va anche rapportato alla tipologia di obbligazione che il prestatore d'opera è chiamato ad assumere, comunemente ritenuta un'obbligazione "di mezzo" - e non "di risultato" - in base alla quale il prestatore d'opera, con l'assunzione dell'incarico, si impegna a porre in essere tutti quegli adempimenti tecnici necessari al raggiungimento dello scopo perseguito, ma non anche a conseguire l'effettivo risultato desiderato dal proprio assistito, che resta pur sempre soggetto all'aleatorietà. La diligenza opera, pertanto, come vero e proprio parametro di riferimento o, per meglio dire, come criterio di controllo e di valutazione della condotta del prestatore d'opera, senza che possa configurarsi alcun inadempimento qualora non si realizzi l'esito massimamente favorevole auspicato dal cliente. Stante l'impossibilità di garantire l'utilità del risultato sperato dal cliente, il pregiudizio può allora ravvisarsi esclusivamente nell'ipotesi in cui, sulla base di criteri inevitabilmente probabilistici e di valutazioni operate ex ante, si accerti che il risultato sperato dalle parti era sicuramente raggiungibile. Il giudizio prognostico o controfattuale viene quindi ad assumere un carattere determinante, sublimandosi a valore di presupposto indispensabile per l'accertamento di una responsabilità per inadempimento in capo al prestatore d'opera. Rapportando tali considerazioni sul piano processuale dell'onere probatorio, il cliente attore, ai fini della configurabilità del diritto al risarcimento del danno, non deve quindi limitarsi a dimostrare il comportamento negligente del professionista, ma deve anche fornire tutti gli elementi di prova volti ad accertare che, laddove il prestatore d'opera avesse
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 operato secondo diligenza professionale, avrebbe potuto ottenere, in ossequio alla regola del "più probabile che non", il risultato auspicato. Ciò premesso in diritto, in fatto è incontestato che la e Parte_1 per essa la nell'aprile del 2021 ebbe a contattare la Parte_2 CP_1 per verificare la possibilità di intervenire su un progetto di sviluppo software effettuato da un allora socio della società attrice. Dopo uno scambio di email volte a definire il lavoro da svolgere, venne individuato il da farsi con accettazione del preventivo di spesa da parte dell'attrice. Venne, quindi, fornito dalla il design definitivo dell'applicazione e quanto già Pt_1 realizzato dal precedente sviluppatore, la cui applicazione non aveva mai funzionato. La sin dall'inizio ebbe ad evidenziare numerose anomalie CP_1 dell'applicazione già sviluppata rispetto a quello che si attendeva l'attrice, per cui la parti individuarono i tempi prevedibilmente necessari per superare tali anomalie, in modo da poter raggiungere un soddisfacente funzionamento dell'applicazione, in modo che servisse alle esigenze della committente. Va da subito evidenziato che i concordati termini di consegna dell'applicativo in versione beta al mese di giugno 2021 e consegna della versione definitiva nel mese di settembre 2021, non avevano natura di termini essenziali, sia perché il generico interesse dell'attrice di avere a disposizione quanto prima l'applicazione per commerciarla non determina di per sé l'essenzialità dei termini, sia perché le stesse fatture pagate dall'attrice ad avanzamento lavori vanno dal 19.4.2021 al 17.12.2021, quindi ben oltre il termine del settembre 2021. Il fatto che l'attrice le abbia pagate anche dopo tale secondo termine, senza contestazione alcuna, dimostra come effettivamente i tempi di sviluppo dell'applicazione, come concordati in contratto, si fossero dimostrati insufficienti. Peraltro la convenuta ha provato che dovette occuparsi anche del recupero di tutti gli account già precedentemente creati e dell'apertura di un account Amazon AWS per i server e che, non avendo la una propria carta di credito, la Pt_1 CP_1 fu costretta ad inserire la propria per poter avviare l'account e a modificare la email di accesso dell'account, anche perché l'accesso con chiave a due fattori richiedeva la partecipazione della signora per l'inserimento degli Pt_2
OTP e la on sempre poteva essere reperibile e disponibile. Pt_2
Dalle comunicazioni avvenute tramite Whatsapp tra la e la Pt_3 Pt_2 risulta non solo che i contatti per l'adeguamento dell'applicazione alle esigenze rappresentate dall'attrice si dilungarono fino a tutto marzo 2022, ma con esse la venne pure informata che lo scraping predisposto dal Pt_2 precedente sviluppatore non era assolutamente idoneo allo scopo,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 evidenziando le criticità dell'applicazione così come precedentemente predisposta. Ed invero il sistema risultava composto da una app utente (realizzata dalla che avrebbe dialogato con un backend e Cms CP_1
(sempre realizzato dalla basato su un sistema di scraping automatico CP_1 gestito però da un servizio esterno “Quapla”, sistema però che, risultò dare molti più problemi del previsto, motivo per cui la dovette farsi carico CP_1 anche attività inizialmente non previste. Inoltre, la committente, nel corso dello sviluppo dell'applicazione, come è naturale che avvenisse, ebbe ad avanzare ulteriori richieste, chiedendo di modificare via via numerose funzionalità, per renderla ancora più aderente alle sue esigenze aziendali. Tali circostanze risultano, oltre che dall'interrogatorio formale del anche dalle dichiarazioni rese dal teste CP_6 Testimone_1
oltre che dalla messaggistica Whatsapp e dalla corrispondenza
[...] intercorsa tra le parti. In pratica, alla fine della prestazione, la sebbene con un ritardo Pt_3 rispetto alla tempistica prevista in contratto, ebbe a consegnare all'attrice un prodotto funzionante, conforme alle direttive via via modificate dalla committente. In particolare le demo dell'applicazione furono consegnate all'attrice già a gennaio del 2022. Inoltre, sempre dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, risulta che la ebbe a fornire indicazioni per i Pt_2 testi da pubblicare e la convenuta ha prodotto le foto delle schermate, dalle quali si desume l'applicazione regolarmente funzionante già a febbraio 2022. Che il software consegnato fosse regolarmente funzionate, si evince anche dal fatto che esso risulta presente sugli store sia per applicativi Ios che Android e che che Apple ebbe anche ad effettuato la validazione delle funzionalità prima di pubblicarla on line. In tutto ciò, va rilevato che la essa stessa esperta programmatrice, Pt_2 prima delle diffide legali dell'aprile e maggio 2022, nulla ebbe a contestare alla né riguardo alla tempistica, né riguardo alla qualità del prodotto Pt_3 consegnato. Lo stesso rifiuto della di procedere in contraddittorio ad Pt_3 una verifica ex art. 1662 c.c., non è indicativo di nulla, sia perché bene avrebbe fatto l'attrice a chiedere una ctu in ATP, sia perché per la la Pt_3 propria prestazione professionale era già conclusa con la consegna dei codici sorgenti e degli accessi per Amazon e Google Play, consegna avvenuta nel dicembre 2022, come da mail prodotte in atti. Da quanto motivato emerge pertanto che la ha correttamente CP_1 adempiuto agli accordi contrattuali e i lamentati ritardi sono da imputare unicamente alla particolare complessità dell'incarico e all'opportunità che lo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 stesso fosse sviluppato in modo massimamente adeguato alle esigenze della cliente, anche di quelle rappresentate in corso d'opera. Trattandosi, perlatro, di prestazione d'opera implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'inadempimento sussiste solo in caso di colpa grave, che nel caso in esame, per quanto sopra motivato, non sussiste (art. 2236 c.c.). Ciò posto, non trova però giustificazione la richiesta della convenuta di un compenso maggiore di quello concordato con l'attrice, vale a dire di euro
15.000,00 oltre Iva al 22% e cioè di complessivi euro 18.300,00 , atteso che la complessità della prestazione era prevista e prevedibile sin dall'inizio, per cui l'emissione della fattura n. 46 del 28.04.2022 per euro 9.760,00 - poi ridotta ad euro 7.930,00 per nota di credito di euro 1.830,00 del 16.06.2022 – non aveva titolo causale, potendo la convenuta richiedere da contratto solo il saldo di euro 1.830,00 , vale a dire la differenza tra il compenso previsto in contratto (euro 18.300,00) e quanto pagato in acconto dall'attrice (euro
16.470,00). La parziale reciproca soccombenza, induce a ritenere sussistente un giusto motivo per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1)Rigetta le domande attoree di risoluzione del contatto per inadempimento della convenuta, quella di condanna alla restituzione del somma di euro16.470,00 e quella di risarcimento del danno
2)Accoglie in parte la domanda di accertamento della non debenza da parte dell'attrice della somma portata dalla fattura n. 46 del 28.04.2022 per euro 9.760,00 - poi ridotta ad euro 7.930,00 per nota di credito di euro 1.830,00 del 16.06.2022 – e dichiara che per il rapporto intercorso tra le parti l'attrice è debitrice nei confronti della convenuta del solo saldo di euro 1.830,00 3)Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in data 12.12.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8
– PI: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
DA Di MA e EN OT, come da procura in atti;
ATTRICE E
– PI: , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo CP_1 P.IVA_2
Carbone, come da procura in atti;
CONVENUTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.02.2023 la esponeva di essere una start up innovativa intenzionata a Parte_1 lanciare sul mercato un servizio di tracciamento di spedizioni destinato al consumatore finale tramite la creazione di un software applicativo da utilizzare sia su piattaforma android che ios e che per tale motivo ebbe a contattare la dedita alla creazione e sviluppo di software. CP_1
Allegava che fra i mesi di marzo ed aprile dell'anno 2021, le parti avevano condotto trattative per definire, da una parte, le caratteristiche e finalità che l'applicativo avrebbe dovuto avere e, dall'altra, il corrispettivo. Segnatamente, in data 8.4.2021, il socio di aveva inviato a CP_2 Pt_1 lo schema di progettazione di come avrebbe dovuto essere CP_1 implementato l'applicativo, gli accessi per visionare (su server di proprietà della prima) il codice già esistente e così valutare lo stato di progettazione.
dopo attenta valutazione della richiesta, si era impegnava a portare a CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 termine l'applicativo e aveva fornito il preventivo di spesa che era stato successivamente accettato da essa attrice. Deduceva che per una migliore perimetrazione dell'oggetto dell'appalto, in data 18.4.2021, aveva Pt_1 inviato una corrispondenza elettronica a dove specificava nel dettaglio CP_1 cosa richiedeva, anche in ordine alle tempistiche di consegna in quanto erano essenziali per la stessa e sempre in data 18.4.2021 aveva accettato la CP_1 proposta contrattuale, il cui corrispettivo veniva fissato in euro 15.000,00 oltre Iva, con consegna dell'applicativo in versione beta al mese di giugno 2021 e consegna della versione definitiva nel mese di settembre 2021. Creact decideva di sviluppare l'applicativo su Amazon AWS e, così, in data 4.5.2021 apriva un account a nome di , dove veniva indicato l'indirizzo mail Pt_1 della stessa quale recapito di riferimento, senza che le venissero mai consegnate le credenziali. Medio tempore, pagava all'appaltatrice Pt_1 la somma complessiva pari ad euro 16.470,00 su presentazione delle seguenti fatture: n° 30 del 19.4.2021, n° 44 del 17.5.2021, n° 51 del 8.6.2021, n° 60 del 9.7.2021, n° 68 del 3.8.2021, n° 79 del 15.9.2021, n° 94 del 15.10.2021, n° 99 del 3.11.2021e n° 115 del 17.12.2021, il tutto a stato avanzamento lavori. Infatti durante i mesi di sviluppo, illustrava all'attrice delle CP_1 demo dell'applicativo in corso di progettazione. Purtroppo non CP_1 consegnava l'applicativo nelle tempistiche convenute e così, abbondantemente oltrepassato il termine di consegna, eseguiva Pt_1 molteplici solleciti dapprima verbali e successivamente per iscritto, in quanto il ritardo della commercializzazione dell'applicativo avrebbe comportato danni per mancato guadagno. tuttavia, non era in grado di terminare CP_1
l'opera in quanto l'applicativo non rispondeva ai requisiti tecnici contrattualmente previsti ed ai quali la convenuta si era obbligata. , Pt_1
a fronte di numerosi solleciti, mai evasi dall'appaltatrice, in data 22.4.2022 invitava la stessa a verifica ex art. 1662 c.c. e Creact di tutta risposta negava la verifica al committente e, senza alcuna autorizzazione da parte di quest'ultima, modificava la mail di riferimento della proprietà dell'account Amazon AWS. In data 3.5.2022, inviava diffida ad adempiere CP_3 all'appaltatrice specificando che in caso di mancato adempimento, il contratto d'appalto si sarebbe senz'altro risolto, ma non adempiva ed, anzi, CP_1 emetteva, da prima, una fattura extra contratto dell'importo non concordato pari ad € 9.760,00 e, successivamente sempre in via autonoma, in data 16.6.2022, una nota di credito dell'importo di € 1.830,00 a parziale storno della precedente fattura.
Per questi motivi
la chiedeva al Controparte_4 giudice di accertare e dichiarare il grave, colpevole e definitivo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 inadempimento di per la mancata esecuzione dell'opera di
CP_1 creazione del software applicativo di cui al contratto di appalto dell'aprile 2023 e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. e condannare la convenuta alla restituzione, ex art. 2033 c.c., della somma pari ad euro16.470,00 avuta in acconto sull'intero corrispettivo del contratto di appalto, oltre interessi e rivalutazione;
accertare e dichiarare la non debenza da parte di del Pt_1 credito portato della fattura n 46 del 2022 emessa da condannare
CP_1 al pagamento della somma pari ad euro 3.185,26 a titolo di
CP_1 risarcimento del danno. Costituitasi in giudizio, la deduceva che la
CP_1 Parte_1 dopo i primi contati, ebbe a fornire il design definitivo dell'applicazione e quanto già realizzato dal precedente sviluppatore, applicazione che non aveva mai funzionato e che si presentava piuttosto grossolana, tanto che la ne
CP_1 evidenziò subito numerose anomalie. Vennero così individuati i tempi necessari alle verifiche del lavoro del precedente sviluppatore, il budget necessario e condizionato alle predette verifiche e venivano stabilite anche le condizioni necessarie per il corretto funzionamento di quanto ritenuto dal precedente sviluppatore. Contestualmente la si occupò anche del
CP_1 recupero di tutti gli account già precedentemente creati e dell'apertura di un account Amazon AWS per i server. In questa fase la non era dotata Pt_1 di carta di credito, tanto che la provvide d inserire la propria per poter
CP_1 avviare l'account, sostenendo di fatto i costi dell'account stesso senza riceverne mai rimborso, motivo per cui essa non aveva fornito le
CP_1 credenziali alla . Precisava che Amazon rendeva obbligatorio Pt_1
l'accesso con chiave a due fattori e, poiché non aveva provveduto a Pt_1 munirsi di carta di credito, la aveva proceduto a modificare la email di CP_1 accesso dell'account per evitare di subire altre perdite. Evidenziava, inoltre, che essa convenuta era costretta a non modificare l'email di accesso anche in considerazione del fatto che l'accesso con chiave a due fattori richiedeva la partecipazione della sig.ra per l'inserimento degli OTP, ma Parte_2 molto spesso quest'ultima non era disponibile o irreperibile, con enormi ritardi nell'attività. Ciò accadeva nelle fasi finali dello sviluppo del software, fasi che vennero ritardate proprio dai comportamenti della committente. Con comunicazioni avvenute tramite Whatsapp la enne informata che lo Pt_2 scraping predisposto dal precedente sviluppatore non era assolutamente idoneo allo scopo e venivano evidenziate le criticità dell'applicazione così come precedentemente predisposta. Il sistema , infatti, risultava composto da
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 una app utente (realizzata dalla che avrebbe dialogato con un backend CP_1
e Cms (sempre realizzato dalla basato su un sistema di scraping CP_1 automatico gestito però da un servizio esterno “Quapla”, il quale, diversamente da come asserito dalla non era stato mai realizzato e Pt_2 dava non pochi problemi, motivo per il quale la si faceva carico della CP_1 realizzazione, attività svolta al di fuori degli accordi presi, atteso che la aveva supposto fosse invece già effettuata e funzionante. Il 12 agosto CP_1
2021 venne comunicato alla committente che lo scraping iniziava a funzionare e da quel momento in avanti la committente cominciò ad avanzare ulteriori richieste, chiedendo di modificare via via numerose funzionalità. La demo dell'applicazione venne poi testata dalla committente, che nulla ebbe a contestare alla Ciò esposto, la convenuta deduceva di CP_1 avere correttamente adempiuto agli accordi contrattuali e che i lamentati ritardi erano da imputare unicamente ai desiderata della committente che richiedeva, nello svolgimento dell'opera, numerosi adattamenti. Peraltro evidenziava che i tempi di sviluppo dell'opera erano stati assolutamente conformi alle direttive via via modificate dalla committente e che le demo dell'applicazione erano state venivano consegnate già a gennaio del 2022, come provato dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e nelle quali la aveva fornito indicazioni per i testi da pubblicare, nonché dalle Pt_2 schermate nelle quali si vede l'applicazione regolarmente funzionante già a febbraio 2022. Allegava che l'implementazione dell'applicazione come richiesta in corso d'opera dalla committente, con un allontanamento dal progetto iniziale, aveva ovviamente comportato ad un aumento dei tempi di lavoro che non potevano essere preventivamente indicati dalla in CP_1 quanto dipendenti dalla funzionalità del progetto predisposto da un altro sviluppatore. Allegava che, peraltro, il software era regolarmente funzionate tanto che risulta presente sugli store sia per applicativi Ios che Android, tanto che la aveva anche effettuato la validazione delle funzionalità prima di CP_5 pubblicarla on line. In ultimo allegava, a comprova del pieno adempimento di essa che la non aveva mai fornito alla l'account per CP_1 Pt_1 CP_1 poter pubblicare la applicazione su Google Play e, ciò nonostante, la CP_1 aveva pubblicato la stessa con un proprio account. La , infine, aveva Pt_1 regolarmente ricevuto i codici sorgenti e gli accessi per Amazon ecc., come da pec di invio dei codici per gli accessi Amazon, Google Play, i codici sorgente app Ios e Android, prodotte in atti. Rilevava, poi, che l'attrice aveva richiesto il risarcimento per un danno che non era stato assolutamente provato e che consisteva nell'importo pagato a titolo di onorari al proprio legale per
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 l'espletamento della negoziazione assistita. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda. Istruita la causa con interrogatorio formale e testimonianze, precisare le conclusioni, la causa veniva rimessa in decisione e, all'esito dell'udienza di discussione, veniva decisa. La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. Giova preliminarmente ricordare che nel caso in esame, più che un contratto di appalto, si tratta di una prestazione d'opera intellettuale, per la quale, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, vale il più stringente parametro della diligenza "qualificata" previsto dall'art. 1176, II comma, c.c., che corrisponde a quello del c.d. homo eiusdem generis et condicionis, ossia del professionista "medio". Tale rigoroso criterio, oltre a doversi misurare con lo specifico grado di complessità della prestazione da eseguirsi - conformemente al disposto dell'art. 2236 c.c. -, va anche rapportato alla tipologia di obbligazione che il prestatore d'opera è chiamato ad assumere, comunemente ritenuta un'obbligazione "di mezzo" - e non "di risultato" - in base alla quale il prestatore d'opera, con l'assunzione dell'incarico, si impegna a porre in essere tutti quegli adempimenti tecnici necessari al raggiungimento dello scopo perseguito, ma non anche a conseguire l'effettivo risultato desiderato dal proprio assistito, che resta pur sempre soggetto all'aleatorietà. La diligenza opera, pertanto, come vero e proprio parametro di riferimento o, per meglio dire, come criterio di controllo e di valutazione della condotta del prestatore d'opera, senza che possa configurarsi alcun inadempimento qualora non si realizzi l'esito massimamente favorevole auspicato dal cliente. Stante l'impossibilità di garantire l'utilità del risultato sperato dal cliente, il pregiudizio può allora ravvisarsi esclusivamente nell'ipotesi in cui, sulla base di criteri inevitabilmente probabilistici e di valutazioni operate ex ante, si accerti che il risultato sperato dalle parti era sicuramente raggiungibile. Il giudizio prognostico o controfattuale viene quindi ad assumere un carattere determinante, sublimandosi a valore di presupposto indispensabile per l'accertamento di una responsabilità per inadempimento in capo al prestatore d'opera. Rapportando tali considerazioni sul piano processuale dell'onere probatorio, il cliente attore, ai fini della configurabilità del diritto al risarcimento del danno, non deve quindi limitarsi a dimostrare il comportamento negligente del professionista, ma deve anche fornire tutti gli elementi di prova volti ad accertare che, laddove il prestatore d'opera avesse
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 operato secondo diligenza professionale, avrebbe potuto ottenere, in ossequio alla regola del "più probabile che non", il risultato auspicato. Ciò premesso in diritto, in fatto è incontestato che la e Parte_1 per essa la nell'aprile del 2021 ebbe a contattare la Parte_2 CP_1 per verificare la possibilità di intervenire su un progetto di sviluppo software effettuato da un allora socio della società attrice. Dopo uno scambio di email volte a definire il lavoro da svolgere, venne individuato il da farsi con accettazione del preventivo di spesa da parte dell'attrice. Venne, quindi, fornito dalla il design definitivo dell'applicazione e quanto già Pt_1 realizzato dal precedente sviluppatore, la cui applicazione non aveva mai funzionato. La sin dall'inizio ebbe ad evidenziare numerose anomalie CP_1 dell'applicazione già sviluppata rispetto a quello che si attendeva l'attrice, per cui la parti individuarono i tempi prevedibilmente necessari per superare tali anomalie, in modo da poter raggiungere un soddisfacente funzionamento dell'applicazione, in modo che servisse alle esigenze della committente. Va da subito evidenziato che i concordati termini di consegna dell'applicativo in versione beta al mese di giugno 2021 e consegna della versione definitiva nel mese di settembre 2021, non avevano natura di termini essenziali, sia perché il generico interesse dell'attrice di avere a disposizione quanto prima l'applicazione per commerciarla non determina di per sé l'essenzialità dei termini, sia perché le stesse fatture pagate dall'attrice ad avanzamento lavori vanno dal 19.4.2021 al 17.12.2021, quindi ben oltre il termine del settembre 2021. Il fatto che l'attrice le abbia pagate anche dopo tale secondo termine, senza contestazione alcuna, dimostra come effettivamente i tempi di sviluppo dell'applicazione, come concordati in contratto, si fossero dimostrati insufficienti. Peraltro la convenuta ha provato che dovette occuparsi anche del recupero di tutti gli account già precedentemente creati e dell'apertura di un account Amazon AWS per i server e che, non avendo la una propria carta di credito, la Pt_1 CP_1 fu costretta ad inserire la propria per poter avviare l'account e a modificare la email di accesso dell'account, anche perché l'accesso con chiave a due fattori richiedeva la partecipazione della signora per l'inserimento degli Pt_2
OTP e la on sempre poteva essere reperibile e disponibile. Pt_2
Dalle comunicazioni avvenute tramite Whatsapp tra la e la Pt_3 Pt_2 risulta non solo che i contatti per l'adeguamento dell'applicazione alle esigenze rappresentate dall'attrice si dilungarono fino a tutto marzo 2022, ma con esse la venne pure informata che lo scraping predisposto dal Pt_2 precedente sviluppatore non era assolutamente idoneo allo scopo,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 evidenziando le criticità dell'applicazione così come precedentemente predisposta. Ed invero il sistema risultava composto da una app utente (realizzata dalla che avrebbe dialogato con un backend e Cms CP_1
(sempre realizzato dalla basato su un sistema di scraping automatico CP_1 gestito però da un servizio esterno “Quapla”, sistema però che, risultò dare molti più problemi del previsto, motivo per cui la dovette farsi carico CP_1 anche attività inizialmente non previste. Inoltre, la committente, nel corso dello sviluppo dell'applicazione, come è naturale che avvenisse, ebbe ad avanzare ulteriori richieste, chiedendo di modificare via via numerose funzionalità, per renderla ancora più aderente alle sue esigenze aziendali. Tali circostanze risultano, oltre che dall'interrogatorio formale del anche dalle dichiarazioni rese dal teste CP_6 Testimone_1
oltre che dalla messaggistica Whatsapp e dalla corrispondenza
[...] intercorsa tra le parti. In pratica, alla fine della prestazione, la sebbene con un ritardo Pt_3 rispetto alla tempistica prevista in contratto, ebbe a consegnare all'attrice un prodotto funzionante, conforme alle direttive via via modificate dalla committente. In particolare le demo dell'applicazione furono consegnate all'attrice già a gennaio del 2022. Inoltre, sempre dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, risulta che la ebbe a fornire indicazioni per i Pt_2 testi da pubblicare e la convenuta ha prodotto le foto delle schermate, dalle quali si desume l'applicazione regolarmente funzionante già a febbraio 2022. Che il software consegnato fosse regolarmente funzionate, si evince anche dal fatto che esso risulta presente sugli store sia per applicativi Ios che Android e che che Apple ebbe anche ad effettuato la validazione delle funzionalità prima di pubblicarla on line. In tutto ciò, va rilevato che la essa stessa esperta programmatrice, Pt_2 prima delle diffide legali dell'aprile e maggio 2022, nulla ebbe a contestare alla né riguardo alla tempistica, né riguardo alla qualità del prodotto Pt_3 consegnato. Lo stesso rifiuto della di procedere in contraddittorio ad Pt_3 una verifica ex art. 1662 c.c., non è indicativo di nulla, sia perché bene avrebbe fatto l'attrice a chiedere una ctu in ATP, sia perché per la la Pt_3 propria prestazione professionale era già conclusa con la consegna dei codici sorgenti e degli accessi per Amazon e Google Play, consegna avvenuta nel dicembre 2022, come da mail prodotte in atti. Da quanto motivato emerge pertanto che la ha correttamente CP_1 adempiuto agli accordi contrattuali e i lamentati ritardi sono da imputare unicamente alla particolare complessità dell'incarico e all'opportunità che lo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 stesso fosse sviluppato in modo massimamente adeguato alle esigenze della cliente, anche di quelle rappresentate in corso d'opera. Trattandosi, perlatro, di prestazione d'opera implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'inadempimento sussiste solo in caso di colpa grave, che nel caso in esame, per quanto sopra motivato, non sussiste (art. 2236 c.c.). Ciò posto, non trova però giustificazione la richiesta della convenuta di un compenso maggiore di quello concordato con l'attrice, vale a dire di euro
15.000,00 oltre Iva al 22% e cioè di complessivi euro 18.300,00 , atteso che la complessità della prestazione era prevista e prevedibile sin dall'inizio, per cui l'emissione della fattura n. 46 del 28.04.2022 per euro 9.760,00 - poi ridotta ad euro 7.930,00 per nota di credito di euro 1.830,00 del 16.06.2022 – non aveva titolo causale, potendo la convenuta richiedere da contratto solo il saldo di euro 1.830,00 , vale a dire la differenza tra il compenso previsto in contratto (euro 18.300,00) e quanto pagato in acconto dall'attrice (euro
16.470,00). La parziale reciproca soccombenza, induce a ritenere sussistente un giusto motivo per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1)Rigetta le domande attoree di risoluzione del contatto per inadempimento della convenuta, quella di condanna alla restituzione del somma di euro16.470,00 e quella di risarcimento del danno
2)Accoglie in parte la domanda di accertamento della non debenza da parte dell'attrice della somma portata dalla fattura n. 46 del 28.04.2022 per euro 9.760,00 - poi ridotta ad euro 7.930,00 per nota di credito di euro 1.830,00 del 16.06.2022 – e dichiara che per il rapporto intercorso tra le parti l'attrice è debitrice nei confronti della convenuta del solo saldo di euro 1.830,00 3)Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in data 12.12.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
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