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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 6.5.2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha depositato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 12472 /2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FUSCO TERESA, come in atti RICORRENTE E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO , come in atti RESISTENTE NONCHE'
, subentrante a titolo Controparte_2 universale nei rapporti di , incorporante di Controparte_3
, e , in persona del Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PORCIELLO VINCENZO, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale CONCLUSIONI : come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 13/10/2023 parte ricorrente, premesso che veniva a conoscenza in data 15 .09 .2023 dell'intimazione di pagamento recante numero: 07120239018900345000 dell'importo totale di € 13.716,13, relativa a diverse cartelle derivanti da crediti in particolare: CP_1
1. Cartella n. 071201100687077028000, con importo di Euro 1532,72 notificata in data 13.04.2011;
2. Avviso di addebito n. 37120160005575589000, con importo di Euro 2.723,89 notificata in data 12.05.2016;
3. Avviso di addebito n. 37120170011534953000, con importo di Euro 5.417,44 notificata in data 10.10.2017;
1 4. Avviso di addebito n. 37120180008676192000, con importo di euro 4.016,83 notificata in data 27.07.2018, per un totale cartella: € 13.716,13 impugnava la/e predetta/e cartella/e, assumendone la mancata notifica, la decadenza e la prescrizione. Si costituivano ed resistendo all'avversa domanda, di cui in via CP_1 CP_2 preliminare eccepivano la carenza di interesse ad agire e nel merito la tardività.
******
Giurisdizione, competenza e legittimazione passiva. In via preliminare, si osserva che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444
c.p.c. Sussiste la legittimazione passiva di Controparte_2 subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_3
per la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del
[...] concessionario (notifica delle cartelle di pagamento - ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di con Controparte_2 eccezione della sola impugnazione dell'avviso di addebito, per il quale è competente, anche nella fase esecutiva, in ragione della riforma di cui alla legge n. 122 del 2010, esclusivamente l'ente previdenziale. L' è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto CP_1 obbligatorio. Sussiste, infine, la legittimazione passiva della solo per i crediti CP_7 antecedenti il 2008, in quanto la stessa è cessionaria dei crediti maturati CP_1 fino al 2008, ex art.13 della legge 448/98.
Il contenzioso in materia esattoriale: Opposizione a cartella esattoriale, opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione. Ciò posto occorre, in via preliminare, qualificare l'odierna domanda. È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: 1) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; 2) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ; 3) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. 1) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione ( non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per
2 l'iscrizione alla Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc). Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166). Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex sé, al fine di bloccare il procedimento esecutivo. Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi. Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria. Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta. Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
3 2) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione. Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta. Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme ( essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
3) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva. In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
L'interesse ad agire e la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo Si osserva, inoltre, per completezza che in ordine all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, il D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis e la successiva Cassazione civile sez. un. - 06/09/2022, n. 26283 hanno statuito che il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce che sussiste interesse solo se vi è: pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici;
per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. A parere della Suprema Corte, i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi. Non sussiste un vuoto di tutela dal momento che « pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, difatti, c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento (Cass., sez. un., n. 959/17; n. 40763/21; tra varie, Cass., sez. un., n. 7822/20, cit.; sez. un., n. 8465/22).
Osserva, infine, che in tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis si applica ai processi pendenti, poiché specifica,
4 concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Nel caso in esame sussiste interesse ad agire dal momento che il ricorrente è stato destinatario di una intimazione di pagamento.
******
Tanto premesso, occorre fare applicazione dei principi appena espressi al caso di specie. Ebbene, il ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento della insussistenza del credito contributivo per intervenuta prescrizione. Nel dettaglio, deduce in primo luogo l'inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle oggetto dell'estratto di ruolo impugnato;
in secondo luogo, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica delle stesse, intendendo far valere un fatto estintivo del credito successivo alla loro formazione.
e , però, hanno fornito prova della regolare notifica Controparte_2 CP_1 della cartella indicata dal ricorrente (si veda avviso di ricevimento, in atti) ed in particolare:
1. Cartella n. 071201100687077028000 notificata in data 13.04.2011;
2. Avviso di addebito n. 37120160005575589000, notificata in data 12.05.2016;
3. Avviso di addebito n. 37120170011534953000, notificata in data 10.10.2017;
4. Avviso di addebito n. 37120180008676192000, notificata in data 27.07.2018;
Dunque, è tardiva l'eccezione di decadenza, configurando la stessa opposizione agli atti esecutivi ed altresì l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L 46/96. Le relative azioni andavano proposte nel termine rispettivamente di 20 e di 40 giorni dalla notificazione degli atti ( ipotesi sub 1) e sub 3) in parte motiva).
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dopo la notificazione del titolo, l'azione si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ( ipotesi sub 2).
Con riferimento alle cartelle 1. Cartella n. 071201100687077028000, e 2. Avviso di addebito n. 37120160005575589000 è prescritto il diritto ad agire in via esecutiva. Nessun ulteriore atto interruttivo è provato, prima ancora che allegato dalle resistenti oltre a quelli analiticamente sopra indicati. In ordine alla determinazione del termine di prescrizione successivo alla notifica del titolo questo Tribunale ritiene di dover aderire alla pronuncia delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione , sentenza n. 23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016.
5 A parere della Suprema Corte la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se anche qui non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007). Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario. Tale orientamento è stato recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione , con sentenza n. 23397/2016, pubblicata in data 17.11.2016 che ha enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Con riferimento alle cartelle 3. Avviso di addebito n. 37120170011534953000, e 4. Avviso di addebito n. 37120180008676192000 non è invece maturata la prescrizione, essendo intervenuta la notifica dell'intimazione in data 15.9.23 In particolare alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 10.10.2017
e poi del 27.7.2018 la prescrizione quinquennale non era quindi maturata.
6 Deve infatti rammentarsi che con l'art. 67 del D.l. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, adottato per far fronte alle contingenze emergenziali per la diffusione della Covid-19, operando un rinvio all'art. 12 d. lgs. 159/2015 (che prevede quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”), il legislatore ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all' in scadenza, nonché la sospensione dei relativi termini prescrizionali, inizialmente, a far data dall'08.03.2020 sino al 31.08.2021. A seguito di intervenute modifiche al quadro normativo emergenziale, l'ultimo dei quali con l. 106/2021 di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), è stato stabilito che il periodo di sospensione dell'attività di riscossione si protraesse sino alla data del 31.08.2021. L'Esattoria, pertanto, ha nel caso operato nel pieno rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali, dovendosi computare i 541 giorni di sospensione per effetto previsti dalla normativa emergenziale, che si aggiungono ai cinque anni decorrenti dal 10.10.2017 e dal 27.7.2018.
Le spese legali sono compensate alla luce della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'inesistenza del diritto ad agire in via esecutiva della cartella di pagamento n. 071201100687077028000 e n. 37120160005575589000, contenute nell'intimazione di pagamento n. 07120239018900345000;
2) Rigetta per il resto.
3) Compensa le spese. Si comunichi Aversa, 06/05/2025
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
7
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 6.5.2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha depositato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 12472 /2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FUSCO TERESA, come in atti RICORRENTE E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO , come in atti RESISTENTE NONCHE'
, subentrante a titolo Controparte_2 universale nei rapporti di , incorporante di Controparte_3
, e , in persona del Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PORCIELLO VINCENZO, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale CONCLUSIONI : come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 13/10/2023 parte ricorrente, premesso che veniva a conoscenza in data 15 .09 .2023 dell'intimazione di pagamento recante numero: 07120239018900345000 dell'importo totale di € 13.716,13, relativa a diverse cartelle derivanti da crediti in particolare: CP_1
1. Cartella n. 071201100687077028000, con importo di Euro 1532,72 notificata in data 13.04.2011;
2. Avviso di addebito n. 37120160005575589000, con importo di Euro 2.723,89 notificata in data 12.05.2016;
3. Avviso di addebito n. 37120170011534953000, con importo di Euro 5.417,44 notificata in data 10.10.2017;
1 4. Avviso di addebito n. 37120180008676192000, con importo di euro 4.016,83 notificata in data 27.07.2018, per un totale cartella: € 13.716,13 impugnava la/e predetta/e cartella/e, assumendone la mancata notifica, la decadenza e la prescrizione. Si costituivano ed resistendo all'avversa domanda, di cui in via CP_1 CP_2 preliminare eccepivano la carenza di interesse ad agire e nel merito la tardività.
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Giurisdizione, competenza e legittimazione passiva. In via preliminare, si osserva che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444
c.p.c. Sussiste la legittimazione passiva di Controparte_2 subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_3
per la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del
[...] concessionario (notifica delle cartelle di pagamento - ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di con Controparte_2 eccezione della sola impugnazione dell'avviso di addebito, per il quale è competente, anche nella fase esecutiva, in ragione della riforma di cui alla legge n. 122 del 2010, esclusivamente l'ente previdenziale. L' è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto CP_1 obbligatorio. Sussiste, infine, la legittimazione passiva della solo per i crediti CP_7 antecedenti il 2008, in quanto la stessa è cessionaria dei crediti maturati CP_1 fino al 2008, ex art.13 della legge 448/98.
Il contenzioso in materia esattoriale: Opposizione a cartella esattoriale, opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione. Ciò posto occorre, in via preliminare, qualificare l'odierna domanda. È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: 1) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; 2) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ; 3) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. 1) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione ( non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per
2 l'iscrizione alla Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc). Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166). Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex sé, al fine di bloccare il procedimento esecutivo. Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi. Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria. Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta. Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
3 2) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione. Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta. Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme ( essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
3) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva. In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
L'interesse ad agire e la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo Si osserva, inoltre, per completezza che in ordine all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, il D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis e la successiva Cassazione civile sez. un. - 06/09/2022, n. 26283 hanno statuito che il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce che sussiste interesse solo se vi è: pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici;
per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. A parere della Suprema Corte, i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi. Non sussiste un vuoto di tutela dal momento che « pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, difatti, c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento (Cass., sez. un., n. 959/17; n. 40763/21; tra varie, Cass., sez. un., n. 7822/20, cit.; sez. un., n. 8465/22).
Osserva, infine, che in tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis si applica ai processi pendenti, poiché specifica,
4 concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Nel caso in esame sussiste interesse ad agire dal momento che il ricorrente è stato destinatario di una intimazione di pagamento.
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Tanto premesso, occorre fare applicazione dei principi appena espressi al caso di specie. Ebbene, il ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento della insussistenza del credito contributivo per intervenuta prescrizione. Nel dettaglio, deduce in primo luogo l'inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle oggetto dell'estratto di ruolo impugnato;
in secondo luogo, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica delle stesse, intendendo far valere un fatto estintivo del credito successivo alla loro formazione.
e , però, hanno fornito prova della regolare notifica Controparte_2 CP_1 della cartella indicata dal ricorrente (si veda avviso di ricevimento, in atti) ed in particolare:
1. Cartella n. 071201100687077028000 notificata in data 13.04.2011;
2. Avviso di addebito n. 37120160005575589000, notificata in data 12.05.2016;
3. Avviso di addebito n. 37120170011534953000, notificata in data 10.10.2017;
4. Avviso di addebito n. 37120180008676192000, notificata in data 27.07.2018;
Dunque, è tardiva l'eccezione di decadenza, configurando la stessa opposizione agli atti esecutivi ed altresì l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L 46/96. Le relative azioni andavano proposte nel termine rispettivamente di 20 e di 40 giorni dalla notificazione degli atti ( ipotesi sub 1) e sub 3) in parte motiva).
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dopo la notificazione del titolo, l'azione si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ( ipotesi sub 2).
Con riferimento alle cartelle 1. Cartella n. 071201100687077028000, e 2. Avviso di addebito n. 37120160005575589000 è prescritto il diritto ad agire in via esecutiva. Nessun ulteriore atto interruttivo è provato, prima ancora che allegato dalle resistenti oltre a quelli analiticamente sopra indicati. In ordine alla determinazione del termine di prescrizione successivo alla notifica del titolo questo Tribunale ritiene di dover aderire alla pronuncia delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione , sentenza n. 23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016.
5 A parere della Suprema Corte la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se anche qui non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007). Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario. Tale orientamento è stato recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione , con sentenza n. 23397/2016, pubblicata in data 17.11.2016 che ha enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Con riferimento alle cartelle 3. Avviso di addebito n. 37120170011534953000, e 4. Avviso di addebito n. 37120180008676192000 non è invece maturata la prescrizione, essendo intervenuta la notifica dell'intimazione in data 15.9.23 In particolare alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 10.10.2017
e poi del 27.7.2018 la prescrizione quinquennale non era quindi maturata.
6 Deve infatti rammentarsi che con l'art. 67 del D.l. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, adottato per far fronte alle contingenze emergenziali per la diffusione della Covid-19, operando un rinvio all'art. 12 d. lgs. 159/2015 (che prevede quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”), il legislatore ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all' in scadenza, nonché la sospensione dei relativi termini prescrizionali, inizialmente, a far data dall'08.03.2020 sino al 31.08.2021. A seguito di intervenute modifiche al quadro normativo emergenziale, l'ultimo dei quali con l. 106/2021 di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), è stato stabilito che il periodo di sospensione dell'attività di riscossione si protraesse sino alla data del 31.08.2021. L'Esattoria, pertanto, ha nel caso operato nel pieno rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali, dovendosi computare i 541 giorni di sospensione per effetto previsti dalla normativa emergenziale, che si aggiungono ai cinque anni decorrenti dal 10.10.2017 e dal 27.7.2018.
Le spese legali sono compensate alla luce della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'inesistenza del diritto ad agire in via esecutiva della cartella di pagamento n. 071201100687077028000 e n. 37120160005575589000, contenute nell'intimazione di pagamento n. 07120239018900345000;
2) Rigetta per il resto.
3) Compensa le spese. Si comunichi Aversa, 06/05/2025
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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