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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/05/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott. Concetta Pappalardo Consigliere est. dott. Sabrina Lattanzio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 727/2024 R.G., vertente
TRA
, (C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11.3.1966, residente in San Salvatore Monferrato, Fraz. Fossetto Reg. Piazzolo n.
77, elettivamente domiciliato in Avola, Via Mazzini n. 30 presso lo studio dell' avv. Venera Sirugo, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in appello, ammessa al gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 21/5/24;
Appellante
E
, (C.F. ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
22/1/1958, ivi res.te in Via Cirenaica n. 9, elettivamente domiciliato in Avola, via Marconi n. 6, presso lo studio dell'Avv.to Lucilla Campisi, che lo rappresenta
1 e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione, unitamente all'avv.to
Salvatrice Ciarcià;
Appellata ed appellante in via incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza di separazione dei coniugi emessa dal
Tribunale di Siracusa n. 128/2024, emessa in data 19/1/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/5/2024, tempestivamente notificato,
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 128/2024, pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Siracusa in data 19/1/2024, non notificata, con la quale, veniva pronunziata la separazione giudiziale dei coniugi rigettate le Parte_2
reciproche richieste di addebito della separazione, posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della moglie di
E. 200,00 mensili, con decorrenza dal mese di aprile 2019, fermo per il passato quanto disposto in sede presidenziale, compensando le spese processuali.
L'appellante censura l'esiguità dell'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del marito e ne chiede l'aumento ad euro 500,00 mensili con decorrenza dal febbraio 2023, data in cui le era stato revocato il reddito di cittadinanza, con il favore delle spese di lite
Si e' costituito che ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1
proposto in via principale, ed, in via incidentale, ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui e' stata prevista l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie in assenza dei presupposti di legge, per l'insussistenza della sproporzione reddituale tra i coniugi e per la relazione di convivenza more uxorio da costei instaurata, ed ha chiesto revocarsi l'obbligo posto a suo carico di mantenimento della moglie, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza cartolare del 8.5.2025, le parti hanno insistito nelle loro richieste depositando note scritte e la causa e' stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Entrambi gli appelli, quello proposto in via principale e quello proposto in via incidentale, ad avviso della Corte, sono infondati e vanno rigettati, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Infondato, e', innanzitutto, il motivo d'appello incidentale, - che va esaminato per primo in un corretto ordine logico giuridico delle questioni dibattute inter partes, - con cui chiede la revoca dell'assegno di Controparte_1
mantenimento richiesto dalla Pt_1
Com'e' noto, il presupposto per l'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, va individuato nella mancanza nel soggetto richiedente di mezzi adeguati a mantenere il precedente tenore di vita matrimoniale o nella impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, laddove per mezzi devono intendersi i redditi, i cespiti patrimoniali e ogni altra utilità di cui il soggetto possa disporre;
al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, poi, il giudice deve valutare prioritariamente il tenore di vita goduto durante il matrimonio e poi verificare se i mezzi economici del coniuge richiedente siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno, ed infine comparare le condizioni economiche dei coniugi.
Alla stregua di tali principi, nel caso in esame, osserva la Corte che, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti in atti, come correttamente ritenuto dal
Tribunale, sussistono i presupposti per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, sotto il profilo dell'an debeatur.
Va, innanzitutto, osservato che le parti hanno contratto matrimonio nel lontano
1988, dall'unione sono nati due figli, maggiorenni ed ormai autonomi, e che la moglie, durante il matrimonio, risulta aver svolto soltanto qualche saltuario lavoro come badante e ceramista ( cfr. deposizioni testimoniali in atti).
Inoltre, va osservato che, nel caso in esame, non vi e' alcuna prova in atti in ordine al fatto che la moglie, nata nel 1966, ormai quasi sessantenne, svolga attività lavorativa, essendo, anzi, incontestato che la dopo essersi trasferita Pt_1
in Piemonte, da aprile del 2019 sino al febbraio 2023, ha percepito il reddito di
3 cittadinanza, - che, com'e' noto, presuppone lo stato di disoccupazione, - che le e' stato revocato in seguito al prestito di circa euro 30.000,00 da lei contratto per l'acquisto di un immobile destinato ad abitazione, avvenuto nel gennaio 2023, con la garanzia di un terzo.
Non vi e', dunque, alcuna prova in atti circa lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte dell'appellante, a fronte della sua mancanza di capacità lavorativa specifica e dell'età ormai raggiunta.
Per contro il marito, oggi pensionato, gode di un reddito mensile di circa euro
2100,00 e vive nella casa coniugale di sua proprietà.
Ne' vi e' prova sufficiente in atti della dedotta relazione di convivenza more uxorio che, secondo il la avrebbe instaurato dopo la CP_1 Pt_1
separazione.
Va, invero, osservato che l'unico elemento di prova dedotto a supporto di detta relazione da parte dell'appellato e' costituita dal fatto che un soggetto, ( il cui nominativo non e' neppure indicato ), offertosi fideiussore a garanzia del prestito di 30.000,00 circa richiesto alla banca dalla si e' qualificato come Pt_1
“ convivente “ dell'appellante nella richiesta di prestito personale avanzata all' e sta provvedendo a pagare le rate di mutuo nella predetta Controparte_2
qualità di garante ( cfr. richiesta di prestito personale credit express dynamic in atti).
Tuttavia, come correttamente rilevato dal Tribunale nella sentenza appellata, da tale unico elemento non puo' ritenersi sufficientemente provata l'esistenza di una stabile e duratura relazione di convivenza more uxorio intrapresa dalla Pt_1
con altro soggetto, che, com'e' noto, deve esser caratterizzata da un comune progetto di vita, atteso che, da un lato, la mera affermazione relativa ad una convivenza, in assenza di qualsivoglia ulteriore elemento di prova, puo' riferirsi anche ad una mera relazione di coabitazione, di per se' insufficiente ad elidere gli obblighi di solidarietà post coniugale che come' noto permangono in costanza di separazione, e che, dall'altro, il fatto che il terzo garante stia pagando la rata
4 di mutuo costituisce conseguenza della garanzia prestata e delal relazione di mera coabitazione.
Sussistono quindi i presupposti per l'attribuzione di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
Infondato, ad avviso della Corte, e' anche il motivo d'appello proposto in via principale dalla con cui l'appellante si duole del quantum di detto assegno, Pt_1
che il Tribunale ha fissato in euro 200,00 mensili con la decorrenza prevista nella sentenza impugnata ( febbraio 2023 ) fermo restando per il passato quanto stabilito dal Presidente in misura pari ad euro 350,00 mensili.
Va, invero, osservato che e' circostanza del tutto incontestata inter partes che la ha acquistato nel gennaio 2023 un immobile, ove e' andata a vivere, e Pt_1
che la rata di mutuo del prestito contratto per tale acquisto pari ad euro 333,00 mensili circa e' versata dal garante.
Ne deriva che l'appellante non affronta alcuna spesa abitativa e la misura dell'assegno di mantenimento posta a carico del marito appare congrua in ossequio al principio di proporzionalità tra le parti, tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia elemento di prova circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Conclusivamente, sia l'appello proposto in via principale che quello proposto in via incidentale vanno rigettati e la sentenza appellata integralmente confermata.
Sussistono giusti motivi, data la soccombenza reciproca, per compensare integralmente le spese processuali di questo grado del procedimento tra le parti.
Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Rigetta entrambi gli appelli proposti in via principale ed in via incidentale, e conferma la sentenza impugnata
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali di questo grado del procedimento.
5 Così deciso, in Catania, nella camera di consiglio della Sezione in data 15 maggio
2025.
IL consigliere est. Il Presidente dott. Concetta Pappalardo dott. Massimo Escher
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott. Concetta Pappalardo Consigliere est. dott. Sabrina Lattanzio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 727/2024 R.G., vertente
TRA
, (C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11.3.1966, residente in San Salvatore Monferrato, Fraz. Fossetto Reg. Piazzolo n.
77, elettivamente domiciliato in Avola, Via Mazzini n. 30 presso lo studio dell' avv. Venera Sirugo, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in appello, ammessa al gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 21/5/24;
Appellante
E
, (C.F. ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
22/1/1958, ivi res.te in Via Cirenaica n. 9, elettivamente domiciliato in Avola, via Marconi n. 6, presso lo studio dell'Avv.to Lucilla Campisi, che lo rappresenta
1 e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione, unitamente all'avv.to
Salvatrice Ciarcià;
Appellata ed appellante in via incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza di separazione dei coniugi emessa dal
Tribunale di Siracusa n. 128/2024, emessa in data 19/1/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/5/2024, tempestivamente notificato,
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 128/2024, pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Siracusa in data 19/1/2024, non notificata, con la quale, veniva pronunziata la separazione giudiziale dei coniugi rigettate le Parte_2
reciproche richieste di addebito della separazione, posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della moglie di
E. 200,00 mensili, con decorrenza dal mese di aprile 2019, fermo per il passato quanto disposto in sede presidenziale, compensando le spese processuali.
L'appellante censura l'esiguità dell'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del marito e ne chiede l'aumento ad euro 500,00 mensili con decorrenza dal febbraio 2023, data in cui le era stato revocato il reddito di cittadinanza, con il favore delle spese di lite
Si e' costituito che ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1
proposto in via principale, ed, in via incidentale, ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui e' stata prevista l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie in assenza dei presupposti di legge, per l'insussistenza della sproporzione reddituale tra i coniugi e per la relazione di convivenza more uxorio da costei instaurata, ed ha chiesto revocarsi l'obbligo posto a suo carico di mantenimento della moglie, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza cartolare del 8.5.2025, le parti hanno insistito nelle loro richieste depositando note scritte e la causa e' stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Entrambi gli appelli, quello proposto in via principale e quello proposto in via incidentale, ad avviso della Corte, sono infondati e vanno rigettati, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Infondato, e', innanzitutto, il motivo d'appello incidentale, - che va esaminato per primo in un corretto ordine logico giuridico delle questioni dibattute inter partes, - con cui chiede la revoca dell'assegno di Controparte_1
mantenimento richiesto dalla Pt_1
Com'e' noto, il presupposto per l'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, va individuato nella mancanza nel soggetto richiedente di mezzi adeguati a mantenere il precedente tenore di vita matrimoniale o nella impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, laddove per mezzi devono intendersi i redditi, i cespiti patrimoniali e ogni altra utilità di cui il soggetto possa disporre;
al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, poi, il giudice deve valutare prioritariamente il tenore di vita goduto durante il matrimonio e poi verificare se i mezzi economici del coniuge richiedente siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno, ed infine comparare le condizioni economiche dei coniugi.
Alla stregua di tali principi, nel caso in esame, osserva la Corte che, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti in atti, come correttamente ritenuto dal
Tribunale, sussistono i presupposti per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, sotto il profilo dell'an debeatur.
Va, innanzitutto, osservato che le parti hanno contratto matrimonio nel lontano
1988, dall'unione sono nati due figli, maggiorenni ed ormai autonomi, e che la moglie, durante il matrimonio, risulta aver svolto soltanto qualche saltuario lavoro come badante e ceramista ( cfr. deposizioni testimoniali in atti).
Inoltre, va osservato che, nel caso in esame, non vi e' alcuna prova in atti in ordine al fatto che la moglie, nata nel 1966, ormai quasi sessantenne, svolga attività lavorativa, essendo, anzi, incontestato che la dopo essersi trasferita Pt_1
in Piemonte, da aprile del 2019 sino al febbraio 2023, ha percepito il reddito di
3 cittadinanza, - che, com'e' noto, presuppone lo stato di disoccupazione, - che le e' stato revocato in seguito al prestito di circa euro 30.000,00 da lei contratto per l'acquisto di un immobile destinato ad abitazione, avvenuto nel gennaio 2023, con la garanzia di un terzo.
Non vi e', dunque, alcuna prova in atti circa lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte dell'appellante, a fronte della sua mancanza di capacità lavorativa specifica e dell'età ormai raggiunta.
Per contro il marito, oggi pensionato, gode di un reddito mensile di circa euro
2100,00 e vive nella casa coniugale di sua proprietà.
Ne' vi e' prova sufficiente in atti della dedotta relazione di convivenza more uxorio che, secondo il la avrebbe instaurato dopo la CP_1 Pt_1
separazione.
Va, invero, osservato che l'unico elemento di prova dedotto a supporto di detta relazione da parte dell'appellato e' costituita dal fatto che un soggetto, ( il cui nominativo non e' neppure indicato ), offertosi fideiussore a garanzia del prestito di 30.000,00 circa richiesto alla banca dalla si e' qualificato come Pt_1
“ convivente “ dell'appellante nella richiesta di prestito personale avanzata all' e sta provvedendo a pagare le rate di mutuo nella predetta Controparte_2
qualità di garante ( cfr. richiesta di prestito personale credit express dynamic in atti).
Tuttavia, come correttamente rilevato dal Tribunale nella sentenza appellata, da tale unico elemento non puo' ritenersi sufficientemente provata l'esistenza di una stabile e duratura relazione di convivenza more uxorio intrapresa dalla Pt_1
con altro soggetto, che, com'e' noto, deve esser caratterizzata da un comune progetto di vita, atteso che, da un lato, la mera affermazione relativa ad una convivenza, in assenza di qualsivoglia ulteriore elemento di prova, puo' riferirsi anche ad una mera relazione di coabitazione, di per se' insufficiente ad elidere gli obblighi di solidarietà post coniugale che come' noto permangono in costanza di separazione, e che, dall'altro, il fatto che il terzo garante stia pagando la rata
4 di mutuo costituisce conseguenza della garanzia prestata e delal relazione di mera coabitazione.
Sussistono quindi i presupposti per l'attribuzione di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
Infondato, ad avviso della Corte, e' anche il motivo d'appello proposto in via principale dalla con cui l'appellante si duole del quantum di detto assegno, Pt_1
che il Tribunale ha fissato in euro 200,00 mensili con la decorrenza prevista nella sentenza impugnata ( febbraio 2023 ) fermo restando per il passato quanto stabilito dal Presidente in misura pari ad euro 350,00 mensili.
Va, invero, osservato che e' circostanza del tutto incontestata inter partes che la ha acquistato nel gennaio 2023 un immobile, ove e' andata a vivere, e Pt_1
che la rata di mutuo del prestito contratto per tale acquisto pari ad euro 333,00 mensili circa e' versata dal garante.
Ne deriva che l'appellante non affronta alcuna spesa abitativa e la misura dell'assegno di mantenimento posta a carico del marito appare congrua in ossequio al principio di proporzionalità tra le parti, tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia elemento di prova circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Conclusivamente, sia l'appello proposto in via principale che quello proposto in via incidentale vanno rigettati e la sentenza appellata integralmente confermata.
Sussistono giusti motivi, data la soccombenza reciproca, per compensare integralmente le spese processuali di questo grado del procedimento tra le parti.
Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Rigetta entrambi gli appelli proposti in via principale ed in via incidentale, e conferma la sentenza impugnata
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali di questo grado del procedimento.
5 Così deciso, in Catania, nella camera di consiglio della Sezione in data 15 maggio
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IL consigliere est. Il Presidente dott. Concetta Pappalardo dott. Massimo Escher
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