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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/12/2025, n. 5858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5858 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9413/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9413/2025 tra
Parte_1
Parte_2 Pt_3
Parte_4 Pt_1
RICORRENTI
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 4 dicembre 2025 ad ore 10.33 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. LOMBARDO CARMEN e per Parte_5 CP_2
in proprio e nella qualità di rappresentanti legali della minore
[...] Persona_1
l'avv. LOMBARDO CARMEN
Per nessuno è comparso CP_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte ricorrente precisa le conclusioni chiedendo la risoluzione del contratto, dichiara a tal fine che la resistente a lasciato l'immobile il 30.11.2025, chiede pertanto la condanna al pagamento dei canoni scaduti da aprile a novembre 2025 non pagati, pari alla complessiva somma di euro 3.200,00, oltre interessi, oltre spese processuali.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9413/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F.: e Controparte_3 CodiceFiscale_1 [...]
, nato a [...], il [...], C.F.: , entrambi in proprio e nella CP_2 CodiceFiscale_2
qualità di genitori, nonché legali rappresentanti, della minore , nata a [...], il Parte_1
23/10/2014, C.F.: elett. dom. in Acireale (CT), via Fabio 74, rappresentati e CodiceFiscale_3
difesi dell'Avv. Carmen Lombardo, (cf. giusta procura in atti C.F._4
RICORRENTI
Contro
(cf. ), nata in [...], il [...], CP_1 C.F._5
rese. in Giarre (CT), viale Don Luigi Sturzo 88 - contumace
RESISTENTE
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione uso non abitativo pagina 2 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di intimazione depositato il 17.07.2025, i ricorrenti in epigrafe in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore premettevano che Parte_1 quest'ultima risulta essere proprietaria di un palazzo storico, risalente tra la fine dell'Ottocento ed i primi del Novecento, sito in Via Turati, 4, Giarre, composto da un appartamento al piano superiore e da una bottega al piano terra, il tutto confinante a sud con altro immobile di proprietà dei Sig.ri
[...]
, e , mentre a nord con proprietà e ad ovest con CP_4 CP_5 Controparte_6 Pt_6
Via Turati;
che, con contratto del 01/12/2020, registrato il 03.12.2020, i ricorrenti provvedevano a locare la bottega del piano terra, sita al civico 6 della medesima via, iscritta al NCEU al foglio 93 part. 177 sub 4, classe 6, categoria C/1, della consistenza di Mq 56, R.C. € 1735,30, anch'essa di proprietà della minore, alla Sig.ra che, il canone mensile convenuto dalle parti era di € 4.800,00 CP_1 annui da corrispondere tramite bonifico bancario, in rate mensili anticipate di € 400,00 ciascuna;
che, all'art. 5 le parti pattuivano, altresì, che “il mancato pagamento due canoni mensili, costituisce, per patto espresso, grave inadempimento e comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.
1456 del c.c.”; che, la Sig.ra non ha provveduto al pagamento dei canoni relativi alle CP_1 mensilità di aprile, maggio e giugno 2025; che, pertanto, parte intimata si è resa morosa per la complessiva somma € 1.200,00, oltre interessi. Pertanto, intimavano lo sfratto per morosità, con condanna al pagamento dei canoni scaduti, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 05.08.2025, era presente personalmente la parte intimata la quale eccepiva l'inadempimento degli intimanti, poiché l'immobile non era idoneo all'uso stante la sussistenza di infiltrazioni che rendevano impossibile la prosecuzione dell'attività commerciale esercitata.
Con ordinanza del 04.09.2025, il Giudice ordinava all'intimata il rilascio dell'unità immobiliare e disponeva la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio, assegnando alle parti termine per il deposito delle rispettive memorie integrative. Solo parte ricorrente depositava memorie integrative in data 07.10.2025, chiedendo la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento con condanna della conduttrice al pagamento dei canoni di locazione a far data da aprile 2025 e sino al rilascio dell'immobile. Nessuno si costituiva per la quale rimaneva contumace. CP_1
La causa, è stata istruita documentalmente e viene decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 429 cpc.
In punto di diritto, deve osservarsi, con riguardo all'eccezione ex art.1460 c.c., che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, il conduttore, il quale continui a trarre una qualche utilità dal bene locato non può sospendere del tutto il pagamento del canone eccependo l'altrui inadempimento (si veda, Cass. Civ., n.261/2008; Cass. Civ., n.13887/2011, secondo cui, il conduttore di un immobile non
pagina 3 di 5 può astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, quand'anche tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede), come nella specie, in cui la conduttrice non ha provato di non aver potuto utilizzare l'immobile e non ha dimostrato l'inidoneità della cosa locata all'uso pattuito, né ha chiesto di provare alcunchè, non essendosi, peraltro, costituita. Inoltre, i ricorrenti si sono attivati presentando ricorso per danno temuto depositato il 06.12.2024, nei confronti dei proprietari confinanti, e accolto con ordinanza del
05.09.2025, oltre ad aver provveduto ad effettuare lavori di tinteggiatura per il ripristino dei locali, come da foto allegate. Peraltro, la morosità, non contestata, riguarda i mesi successivi alla proposizione del ricorso suindicato.
Diversamente, appare provato e non contestato l'inadempimento di parte resistente al pagamento dei canoni di locazione scaduti dal mese di aprile, maggio e giugno 2025, per la complessiva somma €
1.200,00, a tutt'oggi. Ne deriva, pertanto, che costituisce grave inadempimento ex art. 1453 c.c. il mancato pagamento delle mensilità di canone così come sopra indicate, idoneo a menomare in via definitiva la fiducia contrattuale e tale da legittimare la declaratoria di risoluzione del contratto, richiesto dai ricorrenti. Peraltro, parte resistente non ha depositato memoria integrativa, né ha espletato alcun'altra difesa.
Sicchè, il contratto di locazione oggetto del contendere va quindi risolto per grave inadempimento della conduttrice. Va, pertanto, confermata l'ordinanza di rilascio del 04.09.2025.
Inoltre, poiché parte ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento dei canoni di locazione scaduti e non versati, parte resistente deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di euro
3.200,00 a titolo di canoni di locazione scaduti dal mese di aprile dell'anno 2025, maturati fino a novembre 2025, avendo rilasciato l'immobile il 30.11.2025, il tutto con gli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo.
Stante la soccombenza, parte resistente va condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dai ricorrenti che liquida, tenuto conto del valore della causa e decurtato della fase istruttoria non espletata, tabella n.2 e 5, secondo scaglione, nella complessiva somma di euro 1.859,00 per compensi, oltre euro 132,72 per spese vive, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, comprensiva della fase di convalida, decurtato della metà, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato pagina 4 di 5 dal D.M. 147/2022.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa dichiarazione di contumacia di accoglie la domanda avanzata dai ricorrenti CP_1 in epigrafe, e, per l'effetto:
Dichiara risolto il contratto di locazione concluso in data 01/12/2020, registrato il 03.12.2020, per grave inadempimento della resistente.
Conferma l'ordinanza di rilascio dell'immobile in oggetto del 04.09.2025.
Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di euro
3.200,00 a titolo di canoni di locazione scaduti, il tutto con gli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo.
Condanna la resistente alla rifusione delle spese sostenute dai ricorrenti che liquida nella complessiva somma di euro 1.859,00 per compensi, oltre euro 132,72 per spese vive, oltre spese generali (15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Verbale chiuso alle ore 10.37.
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9413/2025 tra
Parte_1
Parte_2 Pt_3
Parte_4 Pt_1
RICORRENTI
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 4 dicembre 2025 ad ore 10.33 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. LOMBARDO CARMEN e per Parte_5 CP_2
in proprio e nella qualità di rappresentanti legali della minore
[...] Persona_1
l'avv. LOMBARDO CARMEN
Per nessuno è comparso CP_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte ricorrente precisa le conclusioni chiedendo la risoluzione del contratto, dichiara a tal fine che la resistente a lasciato l'immobile il 30.11.2025, chiede pertanto la condanna al pagamento dei canoni scaduti da aprile a novembre 2025 non pagati, pari alla complessiva somma di euro 3.200,00, oltre interessi, oltre spese processuali.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9413/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F.: e Controparte_3 CodiceFiscale_1 [...]
, nato a [...], il [...], C.F.: , entrambi in proprio e nella CP_2 CodiceFiscale_2
qualità di genitori, nonché legali rappresentanti, della minore , nata a [...], il Parte_1
23/10/2014, C.F.: elett. dom. in Acireale (CT), via Fabio 74, rappresentati e CodiceFiscale_3
difesi dell'Avv. Carmen Lombardo, (cf. giusta procura in atti C.F._4
RICORRENTI
Contro
(cf. ), nata in [...], il [...], CP_1 C.F._5
rese. in Giarre (CT), viale Don Luigi Sturzo 88 - contumace
RESISTENTE
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione uso non abitativo pagina 2 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di intimazione depositato il 17.07.2025, i ricorrenti in epigrafe in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore premettevano che Parte_1 quest'ultima risulta essere proprietaria di un palazzo storico, risalente tra la fine dell'Ottocento ed i primi del Novecento, sito in Via Turati, 4, Giarre, composto da un appartamento al piano superiore e da una bottega al piano terra, il tutto confinante a sud con altro immobile di proprietà dei Sig.ri
[...]
, e , mentre a nord con proprietà e ad ovest con CP_4 CP_5 Controparte_6 Pt_6
Via Turati;
che, con contratto del 01/12/2020, registrato il 03.12.2020, i ricorrenti provvedevano a locare la bottega del piano terra, sita al civico 6 della medesima via, iscritta al NCEU al foglio 93 part. 177 sub 4, classe 6, categoria C/1, della consistenza di Mq 56, R.C. € 1735,30, anch'essa di proprietà della minore, alla Sig.ra che, il canone mensile convenuto dalle parti era di € 4.800,00 CP_1 annui da corrispondere tramite bonifico bancario, in rate mensili anticipate di € 400,00 ciascuna;
che, all'art. 5 le parti pattuivano, altresì, che “il mancato pagamento due canoni mensili, costituisce, per patto espresso, grave inadempimento e comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.
1456 del c.c.”; che, la Sig.ra non ha provveduto al pagamento dei canoni relativi alle CP_1 mensilità di aprile, maggio e giugno 2025; che, pertanto, parte intimata si è resa morosa per la complessiva somma € 1.200,00, oltre interessi. Pertanto, intimavano lo sfratto per morosità, con condanna al pagamento dei canoni scaduti, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 05.08.2025, era presente personalmente la parte intimata la quale eccepiva l'inadempimento degli intimanti, poiché l'immobile non era idoneo all'uso stante la sussistenza di infiltrazioni che rendevano impossibile la prosecuzione dell'attività commerciale esercitata.
Con ordinanza del 04.09.2025, il Giudice ordinava all'intimata il rilascio dell'unità immobiliare e disponeva la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio, assegnando alle parti termine per il deposito delle rispettive memorie integrative. Solo parte ricorrente depositava memorie integrative in data 07.10.2025, chiedendo la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento con condanna della conduttrice al pagamento dei canoni di locazione a far data da aprile 2025 e sino al rilascio dell'immobile. Nessuno si costituiva per la quale rimaneva contumace. CP_1
La causa, è stata istruita documentalmente e viene decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 429 cpc.
In punto di diritto, deve osservarsi, con riguardo all'eccezione ex art.1460 c.c., che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, il conduttore, il quale continui a trarre una qualche utilità dal bene locato non può sospendere del tutto il pagamento del canone eccependo l'altrui inadempimento (si veda, Cass. Civ., n.261/2008; Cass. Civ., n.13887/2011, secondo cui, il conduttore di un immobile non
pagina 3 di 5 può astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, quand'anche tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede), come nella specie, in cui la conduttrice non ha provato di non aver potuto utilizzare l'immobile e non ha dimostrato l'inidoneità della cosa locata all'uso pattuito, né ha chiesto di provare alcunchè, non essendosi, peraltro, costituita. Inoltre, i ricorrenti si sono attivati presentando ricorso per danno temuto depositato il 06.12.2024, nei confronti dei proprietari confinanti, e accolto con ordinanza del
05.09.2025, oltre ad aver provveduto ad effettuare lavori di tinteggiatura per il ripristino dei locali, come da foto allegate. Peraltro, la morosità, non contestata, riguarda i mesi successivi alla proposizione del ricorso suindicato.
Diversamente, appare provato e non contestato l'inadempimento di parte resistente al pagamento dei canoni di locazione scaduti dal mese di aprile, maggio e giugno 2025, per la complessiva somma €
1.200,00, a tutt'oggi. Ne deriva, pertanto, che costituisce grave inadempimento ex art. 1453 c.c. il mancato pagamento delle mensilità di canone così come sopra indicate, idoneo a menomare in via definitiva la fiducia contrattuale e tale da legittimare la declaratoria di risoluzione del contratto, richiesto dai ricorrenti. Peraltro, parte resistente non ha depositato memoria integrativa, né ha espletato alcun'altra difesa.
Sicchè, il contratto di locazione oggetto del contendere va quindi risolto per grave inadempimento della conduttrice. Va, pertanto, confermata l'ordinanza di rilascio del 04.09.2025.
Inoltre, poiché parte ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento dei canoni di locazione scaduti e non versati, parte resistente deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di euro
3.200,00 a titolo di canoni di locazione scaduti dal mese di aprile dell'anno 2025, maturati fino a novembre 2025, avendo rilasciato l'immobile il 30.11.2025, il tutto con gli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo.
Stante la soccombenza, parte resistente va condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dai ricorrenti che liquida, tenuto conto del valore della causa e decurtato della fase istruttoria non espletata, tabella n.2 e 5, secondo scaglione, nella complessiva somma di euro 1.859,00 per compensi, oltre euro 132,72 per spese vive, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, comprensiva della fase di convalida, decurtato della metà, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato pagina 4 di 5 dal D.M. 147/2022.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa dichiarazione di contumacia di accoglie la domanda avanzata dai ricorrenti CP_1 in epigrafe, e, per l'effetto:
Dichiara risolto il contratto di locazione concluso in data 01/12/2020, registrato il 03.12.2020, per grave inadempimento della resistente.
Conferma l'ordinanza di rilascio dell'immobile in oggetto del 04.09.2025.
Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di euro
3.200,00 a titolo di canoni di locazione scaduti, il tutto con gli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo.
Condanna la resistente alla rifusione delle spese sostenute dai ricorrenti che liquida nella complessiva somma di euro 1.859,00 per compensi, oltre euro 132,72 per spese vive, oltre spese generali (15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Verbale chiuso alle ore 10.37.
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 5 di 5