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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2024, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza
composta dai seguenti magistrati:
1. dr. Pietro F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza cartolare del 28.5.24, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1652/23 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA già Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato/a e difeso come in atti
[...] dall'avv. LUCIANO CALOJA;
APPELLANTE
rappresentato/a e difeso come in atti dall'Avv. LAURA CATALIOTI;
Controparte_1
APPELLATA/O-
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Giudice del Tribunale di
NAPOLI NORD N° 292/23 in atti, con la quale in parziale accoglimento del ricorso di CP_1
( volto ad ottenere il pagamento del rateo dello stipendio di maggio 2016, dello stipendio del
[...] mese di giugno 2016, dei i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità per i mesi di maggio 2016 e giugno 2016, dell'indennità di mancato preavviso quantificati in 4 mesi di retribuzione, del TFR) la convenuta era stata condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di euro
32.345,51, di cui euro 20.931,89 a titolo di TFR, oltre accessori La ricorrente in primo grado aveva dedotto: di aver lavorato presso il Centro Analisi sas di
TI NC, successivamente denominato , Parte_2 con la qualifica di Direttore Tecnico dal 24 marzo 2000 sino al 1 luglio 2016; di aver ricevuto in data 27 maggio 2016 una raccomandata contenente la propria revoca dall'incarico di Direttore Tecnico;
di aver inviato in data 30.5.2016, con una raccomandata, la quale veniva rifiutata, un certificato medico di malattia sino al 12 giugno 2016; che in data 1.7.2016 il Parte_2
, succeduto al Centro Analisi sas di TI NC, le intimava il
[...] licenziamento senza alcun preavviso;
che non le venivano corrisposte le seguenti spettanze: i cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2016 ( data in cui ebbe a transigere per il pregresso tutte le sue pendenze lavorative con la vecchia gestione Centro Analisi sas di TI NC), pari ad euro 409,62; lo stipendio del mese di giugno 2016, pari ad euro 2.130,86; i quattro mesi di preavviso non intimato, pari ad euro 12.785,16; i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, pari ad euro
2.130,86; i quindici giorni di ferie non godute, pari ad euro 1.065,43; il TFR, pari ad euro 27.074,00. Il tutto per un importo complessivo di euro 45.595,93; che la certificazione unica presentata dal di riportava nel CUD del 2017 come pagata la somma Parte_2 Parte_2 che ella avrebbe dovuto percepire a titolo di TFR, stipendio, tredicesime e quattordicesima mensilità, ferie, che, invece, non sono mai state percepite. Per tali ragioni ha adito Tribunale chiedendo, previa declaratoria del rapporto di lavoro svolto dal 24.3.2000 al 1.7.2016, di condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro 45.595,93, con vittoria di spese e attribuzione.
Si costituiva in giudizio la società indicata in epigrafe, la quale resisteva con diverse argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella memoria difensiva, alle pretese attoree. Nello specifico, parte resistente eccepiva, in via preliminare, la nullità del ricorso e la mancata indicazione del CCNL di riferimento;
nel merito, evidenziava che la ricorrente, in qualità di socia, aveva ceduto le proprie quote della società Centro Analisi Cliniche di TI NC al Centro Aktis
Diagnostica e Terapia spa, socio di maggioranza del , per Parte_2 una somma di euro 35.000,00 e che l'atto di cessione prevedeva una clausola di esonero della responsabilità per tutti i debiti pregressi. Altresì, il convenuto sottolineava che la stessa TI nel ricorso affermava di aver transatto con la vecchia gestione del Centro di Analisi tutte le sue pregresse pendenze lavorative. Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il primo giudice, ritenuto che il ricorso non fosse da ritenersi nullo, ritenuto che la società avesse subìto un mero cambio di denominazione e che, dunque, si trattava di un unico soggetto giuridico che rimaneva tenuto per i debiti nei confronti della lavoratrice;
che la datrice di lavoro non aveva dato prova di aver pagato il dovuto ( per il TFR emergente dal Cud, documento con natura confessoria); che alcuna incidenza avesse sui diritti della lavoratrice la sua posizione nel precedente assetto societario e il contenuto dell'atto di cessione delle quote, nonché la pregressa conciliazione in quanto in questa sede erano richieste somme rimaste fuori dall'accordo; che la debenza delle somme richieste non era stata contestata dalla resistente nell'an ma solo nel quantum;
che la datrice di lavoro, su cui ricadeva il relativo onere, non aveva dato prova delle modalità di scioglimento del rapporto, sicchè era dovuta l'indennità di mancato preavviso;
che potevano essere fatti propri i conteggi riformulati dalla ricorrente, accoglieva la domanda nella misura di cui in dispositivo. Ha proposto appello la società censurando la sentenza molto lungamente nella parte in cui aveva disatteso l'eccezione di nullità del ricorso, che si presentava oltremodo sintetico e privo di conteggi intellegibili;
e, sinteticamente, con riguardo all'erronea valutazione della cessione di quote societarie e delle conseguenze della stessa sul rapporto con la TI;
infine si doleva della quantificazione delle somme sulla scorta di conteggi non intelligibili. Si è costituita l'appellata che ha chiesto dichiararsi inammissibile per genericità il gravame su ogni punto, di cui comunque ha chiesto il rigetto nel merito. All'esito del deposito di note di trattazione ex art. 127 ter cpc, la controversia è decisa come segue. In via del tutto preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dall'appellata, avendo il suo esame priorità logica. E' pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte quello secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Ed ancora: “Benché non occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., sez. un., n. 27199/17; n. 13535/18; n.
40560/21), comunque l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83/12, conv., con mod., con L. n. 134/12, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass., sez. un., n. 27199/17, cit.; n. 7264/22).
Ritiene il collegio che l'appellante con il suo atto abbia soddisfatto i requisiti di ammissibilità del gravame in quanto i motivi, benché talvolta sinteticamente articolati, sono del tutto idonei a far comprendere la natura della censura formulata. La società si è doluta del mancato accoglimento dell'eccezione di nullità del ricorso di primo grado e ne ha spiegato i motivi (mancata allegazione dei conteggi e indicazione del CCNL); ha censurato l'erronea interpretazione da parte del primo giudice dell'atto di cessione di quote e pure ha evidenziato quale fosse il punto (mal o) non considerato dal primo giudice, individuandolo specificamente nelle garanzie offerte dai cedenti;
infine si è doluta del fatto che il primo giudice avesse errato nel ritenere addebitabile all'appellante il TFR di cui, in ogni caso, non vi era prova del trasferimento e che avesse acriticamente recepito i conteggi della ricorrente.
La concreta formulazione dei motivi è tale da far comprendere quale sia la doglianza formulata e tanto basta per la loro valutazione. Va, dunque, disattesa l'eccezione preliminare formulata dall'appellata. Diverso è, invece, il giudizio sulla fondatezza dei motivi di gravame, pur ammissibili. Esso vanno di seguito esaminati.
Ritiene il collegio che sia infondato il primo motivo di gravame che attiene alla dedotta nullità del ricorso di primo grado. E' storicamente consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto — che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione — sia impossibile
l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato — come nel caso di specie — il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore”. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.) ( cfr. tra le tante Cassazione civile sez. lav., 14/02/2020, n.3816; Cassazione civile sez. VI, 08/02/2011, n.3126).
Il ricorso di primo grado, pur sintetico, reca tutti gli elementi necessari per l'individuazione del petitum e della causa petendi. La TI ha delineato le vicende rilevanti del rapporto di lavoro in corso
Ha dedotto di aver lavorato presso il Centro analisi s.a.s. di TI NC, poi denominato di , con sede legale in Marano di Napoli alla via Parte_2 Controparte_2
Lazio n.32 e sede operativa in Melito di Napoli via Roma n. 297/301 - p.i , con la P.IVA_1 qualifica di Direttore Tecnico dal 24 marzo 2000 sino al 1 luglio 2016. Ha dunque identificato il proprio datore di lavoro specificando anche che lo stesso (una società in accomandita semplice) aveva cambiato denominazione.
Ha dedotto che in data 27 maggio 2016 riceveva, dal di Parte_2 CP_2
una raccomandata contenente la sua revoca a Direttore Tecnico e che, avendo rifiutato la
[...] società il certificato di malattia inviatole, in data 1.7.2016 veniva licenziata senza preavviso. Ha ancora dedotto che non le erano stati corrisposti gli stipendi relativi ai 5 gg. del mese di maggio
2016 (data in cui ebbe a transigere per il pregresso tutte le sue pendenze lavorative con la vecchia gestione Centro analisi s.a.s. di TI NC) per € 409,62, il mese di giugno per € 2.130,86, i 4 mesi di preavviso per € 12.785,16, la 13^, 14^ (in rapporto di 1/2) in € 2130,86 e 15 gg. di ferie non godute per € 1.065,43, il TFR in €27.074,00; IN UNA € 45.595,93; e che la certificazione unica presentata dal di riporta nel C.U.D. 2017, Parte_2 Controparte_2 trasmesso all'Agenzia delle Entrate, quale sostituto di imposta anno 2016, per pagata la somma che la ricorrente avrebbe dovuto percepire a titolo di TFR, stipendio, 13^ e 14^ e ferie ed invece mai percepita..”. Sulla scorta di questi fatti ha chiesto la condanna della convenuta in primo grado.
Ritiene il collegio che la ricorrente abbia ben delineato il petitum ed anche la causa petendi facendo specifico riferimento alla natura e quantità delle somme richieste ed ai motivi che sostenevano tale richiesta. Ha anche specificato le ragioni per cui tali somme erano richieste alla resistente in primo grado.
Anche le somme, ancorchè specificate nello stesso ricorso e non in separati conteggi, sono ben chiare.
Invero, compreso che la retribuzione mensile è pari ad euro 2130,86 ( la chiede per il mese di giugno 2016), si può comprendere anche il calcolo delle altre somme, senza che sia ostativa la mancata menzione del CCNL, allegato in produzione. Così come in produzione è allegato il CUD da cui si desume l'ammontare del TFR. Il tenore della domanda e la quantificazione del dovuto è stata ben compresa dal primo giudice che, proprio per questo ha fatto riformulare i conteggi sulla scorta dell'accertamento effettuato in giudizio. Non vi sono, in definitiva, incertezze sull'interpretazione complessiva ma anche analitica del ricorso della TI in primo grado come ben già deciso dal primo giudice.
Il motivo di gravame relativo al mancato rilievo da parte del primo giudice della nullità dello stesso deve essere perciò disatteso.
Va respinto anche il secondo motivo di gravame. La società in questo caso si è doluta dell'errata valutazione da parte del primo giudice dell'atto di cessione di quote nella parte in cui omesso di valutare la clausola di garanzia contenuta nel contratto e il mancato trasferimento delle somme a titolo di TFR.
Valga quanto segue.
In via del tutto preliminare va evidenziato che non possono sussistere dubbi sul fatto che la società " con la cessione Controparte_3 di quote di cui all'atto per notar Rep. 40008 racc. 12377 non sia venuta Persona_1 meno, ma abbia subito un mero mutamento di denominazione in " Parte_2
divenuto quest'ultimo, per effetto delle cessioni di quote, socio
[...] Parte_2 accomandatario.
Con l'atto notarile allegato TI NC, e Controparte_4 Persona_2 hanno ceduto le loro quote al "CENTRO AKTIS - Diagnostica e Terapia S.p.A.";
[...] CP_1 ha invece ceduto la sua quota del 5% ad e quest'ultimo ha assunto la qualità
[...] Parte_2 di socio accomandatario e la società "CENTRO AKTIS - Diagnostica e Terapia S.p.A." , titolare del
95% delle quote sociali, quella di socio accomandante. Inoltre, a seguito delle suindicate cessioni, la ragione sociale della società è divenuta " di Parte_2 Pt_2
[...]
Se vi fosse stata l'estinzione di una società, e la creazione di un'altra il notaio non avrebbe potuto e dovuto che darne atto. Invece dall'atto notarile in questione si comprende chiaramente che è mutata la compagine sociale e la denominazione, ma la società vive ed ad esse sopravvive. Non a caso si tratta di una mera cessione di quote.
Se dubbi residui vi fossero – ma per la verità va escluso- essi sarebbero spazzati via dalla visura storica allegata dalla ricorrente ( per centro analisi cliniche di al n.1 della Parte_2 produzione in primo grado), e dalla stessa appellante ( per la “centro analisi cliniche , al Parte_1
n. 4 della sua produzione di primo grado) da cui emerge, senza timor di smentite, che la società è stata costituita il 30.12.1986 ( quando l'attuale legale rappresentante, nato il [...], aveva solo 9 anni) e che la stessa ha cambiato prima denominazione, divenendo analisi cliniche di
[...] e poi, nel 2020 ( ben dopo i fatti che qui interessano), “centro analisi cliniche . Parte_2 Parte_1 Il mero mutamento di denominazione è annotato nella stessa visura allegata dalla società ove si fa riferimento all'atto notarile qui menzionato del 26.5.2016, alle variazioni dallo stesso derivanti come
“variazione della denominazione- denominazione precedente
[...]
” ( cfr. pag. 11 della visura al n.4 della produzione di I grado Parte_3 della resistente oggi appellante).
Trattasi dunque della stessa, medesima società.
Già questo, ad avviso del collegio, priva della sua rilevanza, ai fini per cui è causa, la clausola sulle garanzie che a breve si esaminerà perché la -che è dipendente della società dal 2000- Parte_4 non ha mai cambiato datore di lavoro e dunque non vi è alcuna dubbio che la
[...]
fosse e che " Parte_3 Parte_2
sia tenuta al pagamento delle sue spettanze e del TFR ( ma su
[...] Parte_2 questo punto si ritornerà a breve). Trattasi della medesima società con diversa denominazione. Ad ogni modo nell'atto notarile del 26.5 2016 vi è una clausola per le garanzie prestate. La stessa così recita:
“Le parti cedenti dichiarano e garantiscono che le quote sociali cedute sono di loro esclusiva titolarità e disponibilità, che non sono state prima d'ora cedute o date in pegno e che non sono gravate da sequestri, pignoramenti o vincoli di sorta. Le stesse si obbligano in ogni caso a tenere indenni le parti cessionarie da eventuali azioni da parte dei creditori sociali e terzi in genere.
Pertanto tutti i crediti e debiti sorti prima delle presenti cessioni, anche se accertati successivamente alle stesse, restano a totale esclusivo carico delle parti cedenti, in particolare quelli derivanti dall'esito del giudizio relativo alla controversia sorta tra la predetta società e , Controparte_5 giudizio incardinato presso il Tribunale di Napoli R.G. 159/05…”. La lettura della clausola in questione dà conto della garanzia offerta dai cedenti sulla libertà da pesi delle quote sociali e reca un obbligo per i cedenti stessi a tenere indenni le parti cessionarie da eventuali azioni da parte dei creditori sociali e terzi in genere.
La clausola, a ben vedere, non fa il minimo riferimento ai dipendenti della società. Ma vi è un'ulteriore precisazione che è molto rilevante che riguarda la previsione che restano a carico dei cedenti “pertanto”- come testualmente recita l'atto- tutti i crediti e debiti sorti prima delle presenti cessioni, anche se accertati successivamente alle stesse.
Sicchè, anche a voler ritenere operante la garanzia – cosa che il collegio non crede- questa non potrebbe mai operare per i crediti fatti valere in questa sede dalla ricorrente che sono tutti crediti successivi alla cessione.
La TI ha allegato un atto di rinunzia a tutte le differenze retributive fino al 20.5.2016 (solo
6 giorni prima della cessione delle quote), ma non al TFR. Tale atto è privo di qualsiasi crisma e reca solo la sottoscrizione della lavoratrice ma ella stessa, correttamente, ne ritiene la validità. Ed in questa sede chiede solo: la retribuzione per “5 gg. del mese di maggio 2016 (data in cui ebbe a transigere per il pregresso tutte le sue pendenze lavorative con la vecchia gestione Centro analisi s.a.s. di TI NC) per € 409,62, il mese di giugno per € 2.130,86, i 4 mesi di preavviso per € 12.785,16, la 13^, 14^ (in rapporto di 1/2) in € 2130,86 e 15 gg. di ferie non godute per € 1.065,43, il TFR in € 27.074,00” . Si tratta di somme tutte relative al periodo successivo alla cessione. E, si badi bene, lo è anche il TFR che matura complessivamente ed è esigibile all'atto della cessazione del rapporto, anch'essa successiva alla cessione. Del tutto non condivisibile sul punto è quanto afferma poi l'appellate in merito “al mancato trasferimento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro tra l'appellata e la società che ha ceduto le quote. Ove mai vi fosse stato una continuità lavorativa tra la TI e l'appellante doveva risultare il trasferimento del TFR per cui lo stesso fosse addebitabile al Parte_2
”.
[...]
Questa affermazione sconta un errore fondamentale, cioè presume che vi sia una “ società che ha ceduto le quote”. Qui non vi sono due diverse società, ma una sola società che ha cambiato denominazione sociale e soci mediante una cessione di quote. Il datore di lavoro della TI, come sopra detto è unico, è la stessa società diversamente denominata, dunque, non ravvisandosi dualità alcuna, alcun trasferimento del TFR doveva avvenire.
Non è affatto un caso, né un errore del consulente aziendale (come ha affermato la resistente in primo grado e qui neppure ripetuto: “A nulla vale il CUD depositato, che è frutto di una erronea predisposizione del consulente aziendale”) che il CUD riporti l'ammontare del TFR rimasto in azienda e che il TFR risulti anche nel CUD 2017, senza che vi sia prova del pagamento.
Pertanto, la clausola di garanzia non può essere invocata ed il relativo motivo di gravame va disatteso. Analogamente va disatteso l'ultimo motivo di gravame attinente all'erronea valutazione delle somme richieste. L'appellante ha dedotto unicamente che “Il Tribunale ha accettato i conteggi depositati dalla TI nelle note integrative nonostante essi non siano analiticamente sviluppati e supportati dalle norme contrattuali. Per cui non si comprende come possano essere stati accolti dal giudice di prime cure atteso che non è individuabile neppure il periodo in cui la ricorrente è stata inquadrata nel 1° livello essendo la stessa stata privata della qualifica di direttore tecnico”. Ebbene tale generica deduzione fa il paio con l'assenza di contestazione dei conteggi già riscontrabile in primo grado.
La memoria di costituzione è quasi interamente incentrata sulla nullità del ricorso e sulla clausola di garanzia nel contratto di cessione di quote ( motivi reiterati in questa sede e già esaminati) ma sulle spettanze richieste afferma solo che la ricorrente dichiara “di aver transatto tutte le sue pendenze lavorative, ovviamente ivi compreso il TFR, con la vecchia gestione” e che “Per quel che attiene poi a tutte le altre rivendicazioni economiche, risulta impossibile accertarne la determinazione poiché le somme sono indicate apoditticamente prive di uno sviluppo contabile e prive di un riferimento contrattuale”. Ebbene il Tribunale ha correttamente operato: il computo del TFR – dovuto per le ragioni sopra già esposte- è contenuto nel CUD, atto di provenienza del datore di lavoro che contro di lui fa prova, e non è ricompreso, in ogni caso nella rinuncia del 20.5.2016; le altre somme, come sopra detto, sono state ben esplicitate nel ricorso di primo grado e ne sono chiaramente rinvenibili i titoli e l'ammontare;
e sono state anche oggetto di riformulazione per quanto attiene al preavviso erroneamente calcolato, su indicazione del giudice.
Oltre a non aver contestato le somme, va precisato che la società non ha contestato neppure i titoli (5gg. mese maggio 2016, stipendio mese giugno, ratei XIII e XIV, indennità ferie non godute…come in ricorso).
Nessuna delle sue doglianze, anche sotto questo profilo, può dunque essere accolta. L'appello, pertanto va rigettato con la precisazione che il collegio adito, per le articolate motivazioni sopra esposte, non può condividere la sentenza allegata dall'appellante in data 20.5.2024. Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi-, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede,
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio che liquida in euro 4000,00 oltre IVA, CPA E rimborso spese generali, con attribuzione.
• contributo unificato come in motivazione. Così è deciso all'esito dell'udienza cartolare del 28.5.24
Il Consigliere relatore
IL Presidente