Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/06/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 26.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2716/2024 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Dario Lombardo Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ivano Marcedone ed Antonella Testa
RESISTENTE
OGGETTO: merito ATP.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note.
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Ciò posto, in via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il ricorso contiene specifiche contestazioni alla CTU.
1
L'istante ha chiesto accertarsi il requisito sanitario legittimante l'erogazione della pensione di inabilità (totale e permanente inabilità lavorativa al 100% ai sensi della legge n. 118/1971).
Il CTU nominato in sede di ATP, nella propria relazione peritale, ha escluso la sussistenza di tale requisito.
Nella relazione peritale espletata nel presente giudizio di opposizione, invece, il CTU ha accertato la sussistenza del requisito sanitario per la concessione della pensione di inabilità, con decorrenza a far data dal 19.2.2025.
La relazione del CTU appare ben motivata, precisa, adeguata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale, essendo appunto la relazione pienamente condivisibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, in accoglimento dell'opposizione, vanno dichiarati sussistenti i requisiti per la concessione della pensione di inabilità, a far data dal
19.2.2025.
Va infine rilevato che il CTU ha evidenziato l'opportunità di una visita di revisione nel febbraio
2027.
Sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese processuali, in ragione della data di decorrenza del requisito sanitario (successivo all'instaurazione del procedimento di ATP).
Le spese delle CTU, liquidate come da separati provvedimenti, vengono definitivamente poste carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando all'esito della scadenza del deposito delle note cui all'art. 127 ter
c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 26.6.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara che sussistono in capo a i requisiti sanitari previsti per la concessione della Parte_1
pensione di inabilità, con decorrenza dal 19.2.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) pone le spese delle CTU, liquidate come da separati provvedimenti, definitivamente a carico dell' . CP_1
Siracusa, 30.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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