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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3161/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna GALIOTO Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Lorenzo ORSENIGO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
(P.I.: , già , rappresentata e difesa nel presente Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 procedimento dall'avv. Carmelo Pugliese giusta delega Email_1 allegata in atti, ed elettivamente domiciliata Via Marcantonio Colonna n. 12, Milano (MI) presso lo studio dell'avv. Vincenzo Oliverio
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.I.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Emanuele Balbo di Email_2 giusta delega allegata in atti, ed elettivamente domiciliata in Via dell'Annunciata 23/4, 20121, Milano (MI), presso lo studio dell'avv. Paolo Dalmartello
APPELLATA OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 7258/2023 del Tribunale di Milano pubblicata in data 25/9/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 18 per l'appellante :“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis Parte_1 reiectis, per i motivi che precedono, riformare integralmente la sentenza impugnata n.7258/2023 – pubblicata il 25.09.2023- emessa dal Tribunale di Milano sesta Sezione Civile -Giudice dott.ssa Ada Favarolo-, e conseguentemente in accoglimento del presente appello così provvedere: in via principale e nel merito,
- alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte ai punti 1, 2 e 3 ammettere la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare il saldo del conto corrente e del mutuo nonché la validità dei contratti di acquisto dei prodotti derivati come sopra contraddistinti con conseguente ridefinizione del dare-avere tra le parti in base, appunto, ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U; o in via subordinata accogliere, le risultanze finali della ctp e conseguentemente condannare la banca alla restituzione di € 470.441,53 per il c/c, euro € 143.150,51 per il mutuo ed
€.732.260,03 per i prodotti derivati, quali somme frutto di indebito oggettivo;
- alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte al punto 4 accogliere, le risultanze finali del CTU e conseguentemente condannare la alla restituzione CP_2 delle relative somme e, per l'effetto, dichiarare che le somme portate in via riconvenzionale dal medesimo Istituto di Credito non sono dovute ovvero che si accerti il diverso saldo alla data di riferimento;
- per i motivi tutti dedotti in narrativa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Milano, accogliere le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa la validità, legittimità ed efficacia dei seguenti contratti: a) contratto di Mutuo Fondiario n.055-000-4040354 stipulato in data 21.06.2006; b)contratto di conto corrente n.2488210/63 -poi denominato n.4963935- con relativa concessione di affidamento sotto forma di apertura di credito continuativa (anticipo su fatture e accredito salvo buon fine di ri.ba.) e c) n.2 contratti di acquisto di prodotti derivati Irs protetto perfezionato in data 07.12.2006 e Irs protetto C.F._1
perfezionato in data 07.12.2006 ed anche C.F._2 Controparte_3
perfezionato in data 03.03.2006 ed estinto in via anticipata in data C.F._3
07.12.2006 con perdita per un importo complessivo pari ad €.732.260,03; che la convenuta senza alcun valido titolo ha addebitato all'attrice importi non dovuti e per l'effetto condannarla alla restituzione della somma totale (“a”+ “b”+ “c”) pari ad € 1.345.852,07 con riferimento alle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale, agli interessi passivi, alle commissioni di massimo scoperto eccedenti il supposto debito effettivo oltre alla somma relativa alla misura ultralegale degli interessi debitori - interessi usurai- (per i richiamati conto correnti), con riferimento altresì alle clausole di determinazione degli interessi corrispettivi e di mora ivi contenute (per il nominato
pagina 2 di 18 mutuo), ed in ogni caso che la Banca convenuta venga condannata alla corresponsione della somma che sarà ritenuta di giustizia e che risulterà in corso di causa a seguito dell'espletanda consulenza tecnica – contabile d'ufficio oltre interessi legali e rivalutazione a far epoca dall'inizio dei rapporti fino al soddisfo. Nello specifico, in via principale e nel merito si chiede che l'On.le Tribunale: per il conto corrente, 1) accerti e dichiari l'invalidità e la nullità del contratto di conto corrente n.2488210/63
-poi denominato n.4963935- particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione e all'applicazione delle condizioni, della capitalizzazione trimestrale, degli interessi passivi ultralegali e usurai, determinati con rinvio a parametri non oggettivi, delle commissioni di massimo scoperto e di costi non convenuti e in funzione di sopra dichiari altresì l'azzeramento in quanto non dovuti di tutti gli interessi già corrisposti dall'attrice; 2) di conseguenza, determini l'esatto dare-avere tra le parti in base anche ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico-bancaria con esclusione di qualunque capitalizzazione, ovvero, in via meramente subordinata, con applicazione della capitalizzazione annuale, nonché con esclusione di qualunque interesse ovvero in subordine al tasso legale, o in via ancora più subordinata al tasso sostitutivo BOT ex art. 117 D.Leg. 385/1993, ovvero in via residuale al tasso convenzionale;
3) determini il costo effettivo annuo, nonché tasso effettivo globale (TAEG) del rapporto di conto corrente, accertando l'eventuale superamento del tasso soglia o, comunque, l'applicazione di interessi usurari;
4) per l'effetto, condanni il convenuto alla restituzione immediata delle somme CP_4 indebitamente addebitate e riscosse a titolo di interessi tutti e non solo, quantificate nell'importo di € 470.441,53 ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi e svalutazione monetaria, dall'inizio del richiamato rapporto di conto corrente fino all'effettivo soddisfo. Per il mutuo,
5) accerti e dichiari la nullità parziale del contratto di mutuo n.055-000-4040354 del
21.06.2006 e successive modifiche con riferimento alle clausole di determinazione degli interessi corrispettivi e di mora ivi contenute, e in funzione di sopra dichiari pertanto l'azzeramento in quanto non dovuti di tutti gli interessi ancora da corrispondere nonché la restituzione di quelli già pagati quest'ultimi determinati al successivo punto 7; 6) per l'effetto, condanni il convenuto alla restituzione immediata delle somme CP_4 indebitamente addebitate e riscosse a titolo di interessi tutti e non solo, quantificate nell'importo di € 143.150,51 ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi e svalutazione monetaria, dall'inizio dei richiamati rapporti fino all'effettivo soddisfo;
pagina 3 di 18 7) In ogni caso, determini gli importi dovuti per effetto delle dedotte ipotesi di nullità parziale del contratto oggetto di lite e definisca, in base anche ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico-bancaria, i reciproci rapporti di dare/avere delle parti sui contratti stessi accertando il saldo complessivo dell'obbligazione pecuniaria eventualmente ancora sussistente alla data della decisione sul presente atto a carico della società. Per i contratti di acquisto dei prodotti derivati,
8) accerti e dichiari la nullità dell'accordo normativo e di tutte le operazione e i contratti derivati per mancanza della forma richiesta a pena di nullità, per difetto di causa, data l'assenza totale di alea, nonché per violazione degli artt. 1175, 1176, 1322, 1325, 1346, 1337, 1338, 1375, 1418, 1427, 1440, 1710, 1815 e 2043 del Cod. Civ., nonché per violazione dell'art. 117 D. Leg. 385/1993 ed ancora per violazione degli artt. 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31 e 37 Reg. CP_5
9) accerti e dichiari la nullità dei due contratti Swap Irs protetto C.F._1 perfezionato in data 07.12.2006 e Irs protetto perfezionato in data C.F._2
07.12.2006 per indeterminatezza dell'oggetto, la mancanza degli elementi essenziali dei contratti, ovvero del metodo di calcolo del Mark to Market, la mancata indicazione delle facoltà di recesso ex art.30 TUF, l'assenza della funzione di copertura concordata tra le parti, l'applicazione di commissioni o costi occulti, la carenza di causa, astratta e concreta, meritevole di tutela;
10) accerti e dichiari, in via subordinata, per i plurimi inadempimenti esposti in narrativa, nonché in virtù degli artt. 23-23 TUF e 30 Reg. ai sensi dell'art. CP_5
1418 cod. civ., l'inefficacia, annullabilità e/o annullamento e/o nullità e/o risoluzione, delle dichiarazioni di cui all'art. 31 Reg. e di ogni altra dichiarazione resa dai CP_5 legali rappresentanti della e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia, Parte_3 annullabilità e/o annullamento e/o nullità e/o risoluzione dei contratti IRS oggetto di causa;
11) accerti e dichiari, in via ancora subordinata, l'annullamento per dolo e per violazione dell'art. 1175 cod. civ del contratto quadro e di tutti i successivi contratti derivati, vista la totale assenza di ogni prospettazione e ogni informazione circa i rischi dei contratti proposti.
12) per l'effetto, condanni il convenuto alla restituzione immediata delle somme CP_4 indebitamente addebitate e riscosse, quantificate nell'importo di €.732.260,03.
14)Per l'effetto anche dei tredici punti che precedono, condanni la convenuta al CP_2 pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 1.345.852,07, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata e determinata nel corso del presente giudizio;
15)accerti la responsabilità extracontrattuale di , in occasione della CP_1 stipulazione dei contratti Swap Irs protetto e Irs protetto C.F._1
, per aver operato in contrasto con il principio di buona fede e con C.F._2
pagina 4 di 18 scarsa diligenza professionale, in violazione degli obblighi informativi dettati dall'Art.21 TUF, degli obblighi di correttezza, trasparenza, informazione e professionalità generando una disarmonia informativa tra la e la cliente, CP_2 conseguenza immediata della anticipata estinzione dell'altro contratto Irs Direzionale Cont LI , e per l'effetto condanni l'Istituto al risarcimento dei C.F._3 danni subiti, da liquidarsi in via equitativa. In Via istruttoria si chiede:
- 1) che venga ammessa consulenza tecnico contabile al fine di determinare alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della normativa vigente per il c/c come sopra contraddistinto: a) il saldo la durata effettiva dei singoli rapporti nonché la scopertura media reale in linea capitale, b) l'ammontare complessivo addebitato a titolo per competenze precisando l'ammontare degli interessi globali nominali e la loro maggiorazione a causa dei giorni banca, e dell'anatocismo, c) l'importo degli oneri accessori -quali a solo scopo indicativo, commissione massimo scoperto;
spese istruttorie fidi;
spese gestione apertura di credito;
spese operazioni spese chiusura conto;
e altre commissioni non specificatamente pattuite, ad esclusione delle sole spese imposte e tasse- la loro incidenza sul tasso nominale iniziale e valutando anche la legittimità della capitalizzazione insieme al tasso nominale, d) l'ammontare così determinato del TAEG tasso annuo effettivo globale, e) sulla scopertura media effettiva, gli interessi di tempo in tempo dovuti al tasso validamente pattuito o qualora ultralegale ed in difetto di valida convenzione, al tasso legale senza alcuna capitalizzazione, neppure annuale;
per il mutuo come sopra contraddistinto: a)se gli interessi corrispettivi o di mora, in maniera completamente e assolutamente autonoma, pattuiti al momento della stipula del contratto siano tali che, in relazione alle spese e commissioni imputate dall'Istituto di Credito, superino il tasso soglia usuraio previsto per quel tipo di operazione e alla data di perfezionamento del contratto stesso;
b) l'applicazione della normativa sulla “Trasparenza Bancaria e Finanziaria” dì cui alla Circolare n.4/2003 del 04.03.2003 nel mutuo n.55-000-4005246 stipulato in data 07.10.2003 e, nella ipotesi negativa, vengano indicate le sanzioni previste al Capitolo 8 della stessa Circolare ovvero “la nullità e inefficacia di talune clausole - gratuità del mutuo”; c)se le due operazioni, in relazione agli interessi di mora applicati e ai costi e alle commissioni, siano state interessate da anatocismo in violazione dell'art.1183 c.c. in combinato disposto con il D. Lgs n.385 del 1993 art.161 precisando l'ammontare degli interessi e la loro maggiorazione a causa dell'anatocismo e delle spese;
ed infine per i contratti di acquisto dei prodotti derivati come sopra contraddistinti: a) se, tenuto conto delle esigenze di valutate “ex ante“ alla stregua della sua esposizione presso Controparte_6 il sistema bancario e della sua concreta attività industriale all'epoca della stipulazione dei contratti Swap di oggetto di causa, tali contratti rispondessero ad esigenza di copertura dalla variazione dei tassi di interesse (applicabili in base ai piani di ammortamento) allegate alla conferma dell'operazione; b)se, invece, i contratti pagina 5 di 18 avessero finalità solo speculative oppure anche speculative, fornendo in tale ultimo caso, ove possibile, un dato proporzionale tra le due componenti, di copertura e speculativa;
c)quali addebiti e accrediti siano derivati a dall'operatività dei Pt_1 contratti fino alla data della loro anticipata estinzione;
se questi importi conteggiati da
siano il risultato delle condizioni concordate, indicando in caso contrario CP_1 gli importi corretti;
d)se, atteso che i finanziamenti impliciti, frutto dell'asimmetria delle componenti positive e negative degli swap, in relazione alla commissione occulta pagata, non abbiano determinato l'applicazione di interessi usurai, Art.664 c.p. e legge n.108/96 con applicazione dell'Art.1815 2°comma del c.c.; e)quale sia il valore teorico dei due contratti alla data di stipulazione, verificando se sia stato rispettato il principio secondo cui “alla stipula del contratto il valore di uno swap è sempre nullo“ accertando il valore del Mark to Market a tale data, l'ammontare di eventuali costi occulti per commissioni dell'intermediario e i cd costi impliciti;
precisando, se possibile, se le somme erogate a in sede di perfezionamento dei contratti Irs protetto Pt_1
del 07.12.2006, data iniziale 11.12.2006, nozionale €.500.000,00 e C.F._1
Irs protetto del 07.12.2006, data inizio dal 31.12.2006, nozionale C.F._2
€.2.201.395,08 siano effettivamente da considerare come l'effettivo up-front, tali da rendere pari a zero il costo dei due swap, alla sottoscrizione, e non invece una
“donazione“ effettuata per rendere meno pesante e quindi diciamo anche accettabile la perdita di Euro €.475.061,00 determinata dalla anticipata estinzione del contratto swap Irs Direzionale LI Yen perfezionato in data 03.03.2006 ed estinto C.F._3 in via anticipata in data 07.12.2006, che veniva appunto sostituito con i due nuovi contratti oggetto di causa. Si nomina come ctp il dott. , con studio in San Gregorio d'Ippona Persona_1
(VV) alla Via M. Ignoto nr.64. Conseguentemente disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato innanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto,
- condannare l'appellata al pagamento di spese, comprese quelle di ctu, e compensi da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art.93 c.p.c., oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio nonché alla restituzione di quanto eventualmente percepito dalla medesima banca in forza della sentenza oggi gravata. Con espressa riserva di ogni altro diritto ragione e facoltà.”
per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Nel merito:
- dichiarare l'inammissibilità dei motivi di appello avversari per le ragioni indicate in narrativa.
pagina 6 di 18 - rigettare l'appello e le domande tutte proposte dall'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
In ogni caso:
- con vittoria di onorari e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, compresi IVA, CPA, rimborso forfettario e successive occorrende., nonchè condanna dell'appellante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 3 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4/3/2021, la società conveniva innanzi Parte_1 al Tribunale di Milano chiedendo di accertare l'invalidità, sotto Controparte_1 molteplici profili, di diversi contratti stipulati con l'istituto di credito e, precisamente:
− del contratto di conto corrente n. 2488210/63 stipulato in data 8/7/1997;
− del contratto di mutuo fondiario n. 055-000-4040354 stipulato il 21/6/2006 per € 1.000.000;
− del contratto derivato IRS (Interest Rate Swap) Direzionale n. CP_3
SWAP479614UB del 3/3/2006;
− dei contratti derivati IRS Protetto n. SWAP512930UB e n. SWAP512931UB, stipulati in data 7/6/2006. La difesa della società attrice eccepiva: 1. con riferimento al contratto di conto corrente:
− l'illegittima capitalizzazione degli interessi in violazione degli artt. 1283 cod. civ. e 120 TUB;
− l'illegittima applicazione di interessi ultralegali in misura diversa da quelli pattuiti in violazione degli artt. 1284 cod. civ. e 117 TUB;
− l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni analoghe, di spese e oneri mai pattuiti, nonché della postergazione dei giorni valuta diversamente da quanto convenuto, con conseguente necessità di rideterminazione del saldo del conto alla data della sua chiusura;
2. con riferimento al contratto di mutuo, la pattuizione di interessi usurari, in violazione dell'art. 1815 cod. civ., con conseguente diritto alla ripetizione di tutti gli interessi corrisposti dalla nel corso del rapporto;
Pt_1
3. con riferimento ai contratti derivati, la loro nullità per assenza di causa, per mancanza della necessaria forma scritta in relazione a tutti gli elementi necessari e per indeterminatezza dell'oggetto, in violazione della normativa codicistica nonché di quella delineata dal TUF e dalla normativa secondaria. La chiedeva quindi, previo accertamento dell'invalidità dei contratti e Parte_1 conseguente correzione del saldo dei rapporti, la condanna della convenuta alla pagina 7 di 18 ripetizione delle somme indebitamente applicate, per il complessivo importo di € 1.345.852,07, oltre al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva nel giudizio di primo grado , contestando l'ammissibilità e la CP_1 fondatezza delle domande proposte ed eccependo, in via preliminare:
− l'incompetenza del giudice adito a decidere sulle domande concernenti i contratti derivati, in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 15 del contratto quadro stipulato tra le parti il 21/6/2003;
− l'inammissibilità delle domande riguardanti i contratti di conto corrente e di mutuo, in quanto relativi a rapporti già resi oggetto di transazione tra le parti;
− la prescrizione delle domande proposte relativamente a tutti i rapporti azionati in riferimento al periodo anteriore al decennio dell'avvio del primo giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Roma e, quindi, antecedenti al 19/10/2007. La banca convenuta contestava, altresì, la fondatezza nel merito delle domande proposte, affermando :
− la validità del contratto di conto corrente – e, in particolare, della clausola in tema di capitalizzazione degli interessi, tenuto conto dell'intervenuto adeguamento alle indicazioni di cui alla delibera CICR del 2000 in conformità alla previsione dell'art. 120 TUB – nonché l'assoluta genericità delle doglianze relative all'applicazione di interessi di natura usuraria e all'alterazione dei giorni-valuta;
− quanto al contratto di mutuo, l'erroneità delle allegazioni della società attrice e dei calcoli eseguiti nella perizia di parte ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi pattuiti;
− la piena validità dei contratti derivati, atteso il rispetto di tutte le prescrizioni in tema di forma nonché delle previsioni del TUF. concludeva per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza delle CP_1 domande attoree. In via riconvenzionale, l'istituto di credito chiedeva che la società fosse Pt_1 condannata al pagamento del debito derivante dal mutuo oggetto di causa, determinato in complessivi € 158.442,99, oltre interessi, con decorrenza dal 9 novembre 2011, data dell'ultimo estratto conto prodotto.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., il giudice disponeva l'espletamento di CTU contabile in relazione al solo contratto di conto corrente stipulato tra le parti. All'esito dell'istruttoria, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, nella qual sede la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano:
pagina 8 di 18 − dichiarava la propria incompetenza con riferimento a tutte le domande relative ai contratti di IRS oggetto di causa;
− accertata la nullità della clausola di capitalizzazione contenuta nel contratto di conto corrente, nonché l'illegittima capitalizzazione delle CMS e delle ulteriori commissioni in assenza di specifica pattuizione, rideterminava il saldo del conto corrente alla data del 21/3/2012 in - € 12.609,66 a debito della correntista;
− rigettava ogni altra domanda proposta dalla Parte_1
− in accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale da Controparte_1 condannava la società al pagamento di € 158.442,99 quale debito residuo Parte_1 del contratto di mutuo, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 4 cod. civ. con decorrenza dal 9/11/2021 (data dell'ultimo estratto prodotto);
− condannava la società attrice al pagamento in favore della banca convenuta delle spese del grado e dell'espletata CTU.
In motivazione, il Giudice di primo grado:
− in via pregiudiziale, accoglieva l'eccezione di incompetenza sollevata dalla CP_1 alla luce della clausola compromissoria di cui all'art. 15 del “CONTRATTO
[...]
NORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONE DI IRS CON OPERATORI QUALIFICATI”, stipulato tra le parti in data 21 giugno 2003, alla luce della quale “ogni disputa, contestazione o controversia fra le parti derivante dal presente contratto normativo o da ciascun contratto specifico, oppure ai medesimi inerente” sarebbe stata “deferita ad un collegio di tre arbitri il quale giudicherà in via rituale, procedendo ai sensi degli artt. 816 e segg. cod. proc. civ.”1. A riguardo, veniva richiamato un precedente del Tribunale di Roma (sentenza n. 10400/2019) che, nel decidere una causa pendente tra le medesime parti, aveva escluso la propria competenza in merito ai contratti di acquisto di prodotti derivati, in quanto specificamente disciplinati dal citato contratto normativo, e rientranti nell'ambito della clausola compromissoria di cui all'art. 15;
− rigettava le ulteriori eccezioni sollevate da sull'inammissibilità delle CP_1 domande relative ai contratti di mutuo e di conto corrente per effetto delle transazioni intervenute tra le parti;
− nel merito, tenuto conto della produzione, da parte della società attrice, degli estratti conto – sia pure non in forma integrale –aderiva alle risultanze della CTU espletata con riferimento al contratto di conto corrente. Conseguentemente, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla Parte_1
− dichiarava la nullità della pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi debitori con periodicità trimestrale (art. 7 delle condizioni generali sub doc. 3 ), in quanto in contrasto con l'art. 1283 cod. civ. e in assenza di una Pt_1 successiva valida pattuizione di clausola anatocistica ex art. 120, comma 2 TUB, 1 Doc. n. 6 prodotto da . CP_1 pagina 9 di 18 con conseguente scomputo degli interessi passivi anatocistici addebitati con capitalizzazione trimestrale per tutto il periodo del rapporto e applicazione del tasso legale senza alcuna capitalizzazione;
− rilevava l'illegittimità degli addebiti imputati a titolo di CMS, CDF e CIV, in assenza di loro valida pattuizione nel contratto di conto corrente, con conseguente espunzione, nel ricalcolo del saldo, delle somme addebitate a titolo di dette commissioni;
− rigettava le ulteriori doglianze della società attrice in merito all'applicazione di interessi ultra legali e usurari nell'ambito del conto corrente per loro genericità;
− rigettava le contestazioni riguardanti la postergazione delle valute con riferimento alle singole operazioni in conto corrente, così come le domande relative alla ripetizione di somme per spese applicate ma non pattuite, a fronte dell'estrema genericità delle difese articolate in merito;
− con riferimento all'eccezione di prescrizione del diritto di ripetizione mossa dalla aderendo alle conclusioni del CTU, confermava l'espunzione delle CP_1 rimesse solutorie annotate nel periodo antecedente al 21/2/2007, considerando tra gli affidamenti rilevanti per la valutazione della prescrizione il solo fido di cassa e non anche il fido anticipi;
− rideterminava il saldo in - € 12.609,66 (a debito della correntista) al 21/3/2012, data della chiusura del conto e ciò a fronte di un saldo, risultante dalle originarie annotazioni della banca, di - € 50.581,85, sempre a debito della società Parte_1
Disattendeva, infine, la doglianza di usurarietà mossa dalla società attrice con riferimento agli interessi applicati al mutuo fondiario, rilevando come la Parte_1 avesse illegittimamente incluso, ai fini del calcolo del TEG e della verifica di usurarietà, la penale per estinzione anticipata e, con riferimento agli interessi di mora, avesse calcolato l'usurarietà sulla base del solo tasso-soglia “fisiologico” individuato trimestralmente dai D.M. con riferimento agli interessi corrispettivi e alle spese derivanti dal regolare adempimento del contratto, senza le maggiorazioni previste dal quarto comma dell'art. 2, L. 108/1996. Nell'accogliere, infine, la domanda di condanna al pagamento del debito residuo del mutuo, proposta in via riconvenzionale dalla banca, il Tribunale di Milano rilevava come, pacifica e documentata la stipula del contratto unitamente al pagamento delle rate sino al settembre 2016, la banca avesse dimostrato i fatti posti a fondamento della pretesa mentre il debitore non avesse fornito prova del fatto estintivo.
ha interposto appello, chiedendo la riforma integrale della sentenza. Parte_1
In via istruttoria, la società ha chiesto il rinnovo di CTU contabile in relazione a tutti i rapporti contrattuali oggetto del primo grado di giudizio. L'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado con quattro motivi di gravame, così titolati: pagina 10 di 18 1. “Violazione di legge e carenza di motivazione, manifesta illogicità e incongruenza delle motivazioni addotte dal giudice nella parte in cui non ha ritenuto legittimo nell'ambito della concessa CTU disporre l'accertamento del c/c oggetto di causa circa la presenza di CMS non dovute, altre commissioni illegittime, valute fittizie, interessi debitori ultralegali e interessi usurai eventualmente applicati dalla banca nel corso del rapporto”.
2. “Violazione di legge e carenza di motivazione, manifesta illogicità e incongruenza delle motivazioni addotte in ordine nella parte in cui il Giudice di primo grado non ha ritenuto opportuno, nell'ambito della concessa CTU, disporre l'accertamento sulla pattuizione e applicazione di interessi in misura usuraia nel contratto di mutuo fondiario”.
3. “Violazione di legge e carenza di motivazione nella parte in cui il Giudice non ha ritenuto opportuno, nell'ambito della CTU, disporre l'accertamento in merito ai contratti di prodotti derivati, accogliendo l'eccezione di incompetenza sollevata dalla banca circa la rilevanza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 15 del
“contratto normativo relativo ad operazioni di interest rate swap con operatori qualificati”, stipulato tra le parti in data 21 giugno 2003”. 4. “Violazione di legge e carenza di motivazione nella parte in cui il Giudice non ha ritenuto opportuno, nell'ambito della CTU, disporre l'accertamento in merito ai contratti di prodotti derivati, accogliendo l'eccezione di incompetenza sollevata dalla banca circa la rilevanza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 15 del
“contratto normativo relativo ad operazioni di interest rate swap con operatori qualificati”, stipulato tra le parti in data 21 giugno 2003”.
Si è costituita in giudizio , contestando l'ammissibilità e la fondatezza CP_1 dell'impugnazione avversaria, di cui ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza di primo grado. Depositate dalle parti le note e le comparse nei termini ex art. 352 cpc concessi, la causa
– sulle conclusioni in epigrafe riportate – è stata rimessa in decisione e discussa all'odierna Camera di Consiglio. Il Collegio, nella composizione in epigrafe riportata, ha assunto la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta da ai sensi dell'art. 342 c.p.c., risultando i motivi CP_1 articolati in maniera specifica, con indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che l'odierno appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in ossequio alla nuova formulazione della norma portata dal D.Lgs. n. 149/2002.
pagina 11 di 18 Tanto premesso, passando al merito dell'appello, la Corte rileva come la società appellante abbia mosso alla sentenza di prime cure quattro motivi di doglianza.
Con il primo motivo di appello, ha contestato la decisione del Tribunale di Parte_1
Milano nella parte in cui non ha ammesso CTU contabile sugli oneri addebitati nel corso del rapporto di conto corrente per genericità delle richiesta istruttoria. L'appellante ha motivato la censura richiamando le risultanze della consulenza di parte prodotta, che avrebbe indicato l'importo da restituire a tale titolo in € 68.642,27. La società ha lamentato, altresì, la mancata rilevazione della natura usuraria degli interessi applicati nell'ambito del rapporto di conto corrente e che il Giudice di primo grado aveva escluso poiché riconducibile al fenomeno di usura sopravvenuta, come tale irrilevante ai fini della nullità o dell'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi in linea con l'indirizzo espresso dalle ss. uu. n. 26475/2017. Nella prospettazione della l'orientamento di legittimità richiamato dal Parte_1
Tribunale di Milano riguarderebbe soltanto i contratti di mutuo, e non, invece, il conto corrente rispetto al quale l'usura sarebbe rilevabile solo successivamente alla sua stipulazione. Il motivo, oltre a presentare indubbi profili di genericità, è infondato.
La Corte osserva, in primo luogo, come l'appellante non abbia individuato né specificato quali dei lamentati oneri illegittimamente addebitati da non CP_1 siano stati espunti con la decisione impugnata. Anche a voler prescindere dal carattere generico della doglianza, deve comunque rilevarsi come il Giudice di primo grado, al par.
5.2. della sentenza impugnata, abbia rilevato l'assenza di valida pattuizione avente ad oggetto le CMS e le ulteriori commissioni ad essa sostituite a partire dal 2009 (quali CDF e CIV), chiedendo al CTU di ricalcolare il saldo di conto corrente, con eliminazione di dette commissioni. Tale operazione è stata svolta dal Consulente nominato, che ha scomputato l'importo complessivo di € 30.404,16. Nella propria relazione definitiva, il CTU ha dato atto che “In relazione al ricalcolo del saldo del conto corrente, si è provveduto a svolgere i conteggi del rapporto applicando i criteri risultanti dall'analisi sopra illustrata, ovvero: - espunzione delle CMS (Euro 19.509,62) e delle commissioni sostitutive (Euro 10.894,54) […] Il ricalcolo del saldo finale girato a sofferenza in data 21 marzo 2012 per Euro 58.521,85 è stato condotto secondo le specifiche richieste dal Quesito ed illustrate nel paragrafo 4, qui richiamate per comodità di lettura: - espunzione delle CMS (Euro 19.509,62) e delle commissioni sostitutive (Euro 10.894,54)”2. 2 Pag. 17 e 32 della relazione peritale. pagina 12 di 18 Quanto alla doglianza relativa alla postergazione della valuta, la censura risulta infondata a fronte dell'espressa pattuizione nel contratto di conto corrente della decorrenza dei giorni di valuta. Per mera completezza, la Corte osserva che il CTU, nel rispondere alle osservazione dei consulenti di parte, aveva rilevato di aver mantenuto e applicato al saldo ricalcolato i tassi e i giorni valuta attestati dai prospetti di liquidazione periodica delle competenze, come richiesto3.
Con il secondo motivo di censura, ha lamentato l'erroneità del rigetto, da Parte_1 parte del Tribunale di Milano, della domanda di nullità del contratto di mutuo per usurarietà degli interessi ivi previsti e applicati nel corso del rapporto. L'appellante ha eccepito la contraddittorietà delle motivazioni addotte dal Tribunale di Milano a fondamento della decisione, in particolare per avere lo stesso prima ritenuto oscuri i conteggi del CTP e, in un secondo momento, ritenuto gli stessi “implicitamente corretti” con riferimento agli interessi corrispettivi. L'appellante si è altresì lamentata della mancata ammissione della CTU contabile con riferimento al contratto di mutuo, rilevando come gli accertamenti peritali avrebbe permesso di acquisire riscontri in merito all'usurarietà del TAEG, a fronte dei tre elementi di costo rilevati dal CTP come incidenti sull'entità di tale tasso (quali a) 1,00% a titolo di commissioni di Istruttoria, € 10.000,00; b) € 126,00, incasso rate e informativa periodica;
c) € 75.500,00 premi di assicurazione4).
Anche il secondo motivo di appello, oltre a dimostrarsi generico, è infondato.
Sotto un primo profilo, infatti, la società appellante si è limitata a riproporre gli argomenti già spesi nell'ambito del giudizio di primo grado con riferimento al mancato espletamento della CTU contabile in relazione al contratto di mutuo. Lo stesso oggetto della contestazione non appare chiaro, non indicando se la censura di usurarietà si riferisca agli interessi corrispettivi o, piuttosto, a quelli moratori. Sotto altro profilo, non si riscontra alcuna contraddittorietà nella decisione del Tribunale in merito all'erroneità dei calcoli operati dal CTP di ai fini della verifica di Parte_1 usurarietà degli interessi moratori. Il Giudice di primo grado, facendo corretta applicazione dei principi consolidati in seno alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. n. 19597/2020), ha evidenziato la necessità, a fronte “delle diverse finalità e dei diversi presupposti sottesi agli interessi corrispettivi e a quelli moratori”, di procedere a calcoli separati sia con riferimento al tasso-soglia rispetto cui verificare l'usurarietà, sia con riferimento al TEG applicabile, a seconda che la valutazione di usurarietà interessi un contratto regolarmente eseguito o che si sia verificata un'ipotesi di inadempimento. In tal senso, il Tribunale di Milano ha rilevato come il CTP avesse calcolato l'usurarietà sulla base del tasso-soglia “fisiologico” individuato trimestralmente dai D.M. con riferimento agli interessi corrispettivi e alle spese derivanti dal regolare adempimento del contratto, e non sulla base del tasso-soglia “patologico”, ottenuto incrementando il TEGM individuato per la fase fisiologica “della maggiorazione media degli interessi moratori (come rilevata dai decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, L. n. 108/1996), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 della L. n. 108/1996”5. Non si delinea, pertanto, alcuna incongruenza logica nella motivazione del Tribunale di
Milano, che ha semplicemente rigettato la prospettazione della società attrice non accogliendola con una valutazione di usurarietà degli interessi di mora, che ha fatto riferimento al più elevato tasso-soglia “patologico”. La Corte condivide le conclusioni della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso, nelle voci di costo che concorrono alla determinazione del TEG ai fini della successiva valutazione di usurarietà dei tassi di interesse, le spese non connesse all'erogazione del credito, quali:
-la commissione prevista per l'estinzione anticipata del rapporto, a fronte della natura meramente eventuale di tale voce di costo (cfr. sul punto, Cass. sez. III civ. n.
7352/2022; Cass. sez. I civ. ord. n. 23866/2022);
- la commissione di istruttoria poiché onere pacificamente connesso all'erogazione del credito e, in quanto tale, deve essere conteggiato nel calcolo del TEG una sola volta nell'intero corso del finanziamento, e non, come preteso dalla società appellante, come costo annuo pari all'1% del capitale. La negli atti difensivi depositati in primo grado, ha genericamente indicato Parte_1 che i “costi assicurativi” dovevano essere presi in considerazione nel calcolo TEG. La banca ha opposto che tali spese non potevano considerarsi collegate all'erogazione del credito, richiamandosi alle Istruzioni della Banca d'Italia del 2006. Il Giudice di primo grado ha osservato: “Parte attrice lamenta come dal complessivo calcolo addizionale di tutti i costi inerenti al finanziamento (fisiologici e patologici) risulterebbe il superamento della soglia usuraria di riferimento, sia in relazione agli interessi corrispettivi, sia in relazione agli interessi di mora. La tesi di parte attrice muove dalla necessità di considerare, tra le voci di costo che concorrono alla determinazione del TEG, tutti gli oneri e le spese, quali le spese di istruttoria, di incasso rata, la commissione di anticipata estinzione e le spese assicurative, posti contrattualmente a carico della parte mutuataria ai sensi dell'art. 6 del contratto di mutuo. Tali oneri comporterebbero un notevole incremento del TEG, che sarebbe pari 5 Pag. 18 della sentenza impugnata. pagina 14 di 18 al 15,182%, ossia notevolmente superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula in relazione al contratto di mutuo in oggetto, pari al 6,24% “. Il Tribunale di Milano ha concluso che, anche a voler prescindere dalle operazioni non chiare proposte dalla doveva ritenersi evidente che la società aveva incluso Parte_1 ai fini calcolo del TEG, alcuni costi che non dovevano essere presi in considerazione. L'appellante, sul punto, non ha apportato specifiche critiche alla motivazione del rigetto del Tribunale di Milano e la questione relativa all'inclusione/esclusione dei costi assicurativi non è stata considerata dalle parti in appello meritevole di approfondimenti, neppure alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità. Per mera completezza, la Corte osserva quanto segue.
La Suprema Corte - in conformità a quanto previsto dall'art. 644 comma 4 cp - ha affermato che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, i costi assicurativi devono essere conteggiati, essendo sufficiente che risulti accertato che gli stessi siano collegati alla concessione del credito6.
Applicando tali principi al caso oggetto di esame, va osservato, in fatto, che la Parte_1 non ha mai allegato la contestualità tra le spese di assicurazione e l'erogazione del mutuo né specifiche circostanze relative agli importi versati, avendo la parte incentrato le proprie generiche difese sulla questione di diritto dell'inclusione/esclusione dei costi assicurativi ai fini del calcolo del TEG. Tali considerazioni, anche alla luce del tenore letterale del II comma dell'art. 1815 cod. civ., non consentono di accogliere la tesi dell'appellante ed esimono la Corte da ogni ulteriore valutazione.
Non merita accoglimento neppure il terzo motivo di appello, con cui ha Parte_1 censurato la sentenza del Tribunale di Milano nella parti in cui ha dichiarato la propria incompetenza in merito ai contratti swap stipulati dalle parti in giudizio. L'appellante ha rilevato l'assenza, in capo all'amministratore unico della società P_
, della qualifica di “operatore qualificato” in materia di operazioni in strumenti
[...] finanziaria, ritenuta necessaria, ai sensi e per gli effetti del Reg. n. 11522/1998, CP_5 alla sottoscrizione del contratto normativo relativo alle operazione IRS.
In tesi, l'invalidità del contratto sottoscritto nel 2003, laddove accertata, avrebbe travolto anche la clausola compromissoria, contenuta nell'art. 15 del contratto-quadro, con conseguente ripristino della giurisdizione/competenza del Tribunale di Milano e invalidità di ogni rapporto, atto e operazione derivanti dai contratti stipulati in virtù del citato contratto. La Corte, nel rigettare il motivo, osserva quanto segue. Il Giudice di primo grado ha accolto l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa di alla luce della clausola compromissoria contenuta nel “CONTRATTO CP_1 6 Cass. sez. I civ. n. 20247/2023; Cass. sez.
6-1 ord. n. 3025/2022; Cass. sez. 1 civ. n. 22458/2018; Cass. ss.uu. 6303/2018; Corte d'Appello di Milano n. 2550/2024. pagina 15 di 18 NORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI INTEREST RATE SWAP CON OPERATORI
QUALIFICATI”, stipulato tra le parti in data 21/6/2003. Nelle premesse del contratto le parti avevano “reciprocamente dichiarato la propria disponibilità a concludere un contratto normativo diretto a regolare ciascun futuro contratto specifico di interest rate swap […] che dovesse di volta in volta essere perfezionato tra di essi” (cfr. lett. b) delle premesse, p. 3 contratto del 21 giugno 2003 – doc. 6 prodotto da ). CP_1
Tra le parti non è sorta alcuna contestazione circa la natura del contratto in questione, chiamato ad approntare una disciplina contrattuale uniforme a tutti i negozi IRS che sarebbero stati successivamente tra loro stipulati.
La clausola di cui all'art. 15 del contratto-quadro devolveva, al secondo comma, “ogni disputa, contestazione o controversia fra le parti derivante dal presente contratto normativo o da ciascun contratto specifico, oppure ai medesimi inerente […] ad un collegio di tre arbitri il quale giudicherà in via rituale, procedendo ai sensi degli artt. 816 e segg. c.p.c.”. Come già rilevato dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 10400/2019 a definizione di un giudizio pendente fra le stesse parti, “le domande relative ai contratti di acquisto dei prodotti derivati, in quanto contratti specifici disciplinati da detto contratto normativo, rientrano nell'ambito della clausola compromissoria di arbitrato rituale sopra descritta”. La Corte non ritiene di discostarsi da tali conclusioni: l'eventuale invalidità della dichiarazione resa dall'amministratore unico della società appellante, con conseguente nullità dei contratti swap successivamente sottoscritti, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica contestazione innanzi al Collegio Arbitrale, cui convenzionalmente le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno devoluto la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto normativo e dalle ulteriori, successive operazioni dallo stesso disciplinate. A fronte dell'esaustiva argomentazione del Giudice di primo grado, la società appellante ha genericamente allegato l'invalidità nel merito del contratto normativo del giugno 2003, insistendo in particolare sulla mancanza della qualifica di operatore qualificato della società contrariamente a quanto dichiarato dall'amministratore unico della medesima nell'ambito delle premesse del contratto-quadro, secondo le quali “la
[…]” sarebbe in effetti rientrata Parte_4
“nella categoria degli operatori qualificati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, comma 2, del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 ed ha dichiarato di possedere una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari anche derivati e negoziati fuori borsa […] tra cui, in particolare, le operazioni disciplinate dal presente contratto normativo […]”7. 7 cfr. lett. a) premesse del contratto-quadro, p. 3, doc. 6 CP_1 pagina 16 di 18 Sotto tale ultimo profilo, si rileva, in ogni caso, come la giurisprudenza di legittimità ritenga che “l'esistenza dell'autodichiarazione sia sufficiente a integrare una prova presuntiva semplice della qualità di investitore qualificato in capo alla persona giuridica, gravando su quest'ultima l'onere di allegare e provare specifiche circostanze dalle quali emerga che l'intermediario conosceva, o avrebbe dovuto conoscere con l'ordinaria diligenza, l'assenza di dette competenze ed esperienze pregresse”8. Sul punto va osservato come la società appellante abbia omesso di individuare le circostanze da cui la controparte – anche a fronte dell'autodichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della nelle premesse al contratto-quadro – avrebbe potuto Parte_1
o dovuto dedurre l'assenza delle competenze ed esperienze necessarie, ai sensi del Regolamento Consob n. 11522/1998, allo svolgimento delle operazioni finanziarie oggetto del contratto normativo del 2003. L'istituto di credito appellante, dall'altro lato, ha debitamente allegato e documentato come non avesse rilasciato l'autodichiarazione soltanto nell'ambito del P_ contratto-quadro del giugno 2003, ma altresì in precedenti contratti derivati già sottoscritti dalle medesime parti nel 2000 e nel 2002 (cfr. docc. 12bis e , di Controparte_8 talché la banca poteva legittimamente contare sul possesso della qualifica da parte dell'amministratore unico della società con cui aveva già stipulato contratti aventi ad oggetto operazioni nel settore dei valori mobiliari.
Ne deriva il rigetto del motivo di appello.
Con l'ultimo motivo di gravame, la società appellante ha lamentato l'erroneità del ricalcolo del saldo di conto corrente operato dal CTU, per non aver tenuto in considerazione dell'estinzione del debito di € 58.521,84, da parte della a Parte_1 seguito di concordato preventivo. Il motivo di appello è infondato. La società appellante asserisce genericamente di aver pagato la somma di € 58.521,84 a seguito di concordato preventivo “così per come dichiarato in atti […] dalla stessa Banca e riportato in sentenza – 1.2 […] e 3.2”. Sul punto va anzitutto rilevato che nei paragrafi della sentenza di primo grado richiamati dall'appellante il giudice di primo grado, lungi dal riconoscere l'intervenuto pagamento dell'importo richiamato, ha escluso che la procedura concorsuale cui la era Parte_1 stata ammessa potesse fungere da accordo di natura transattiva tra le parti. In particolare, il giudice aveva rilevato come “[n]onostante il concordato omologato prevedesse il pagamento integrale del mutuo ipotecario del 2006 nonché il pagamento del saldo del conto corrente oggetto di causa, nella misura del 60% quale credito chirografario, deve escludersi che quanto previsto in sede di concordato sia preclusivo 8 Cass. sez. I civ. ord. n. 8343/2018. pagina 17 di 18 di contestazioni o di accertamenti, in sede di cognizione ordinaria, circa l'esistenza e l'esigibilità dei crediti medesimi”9. La sentenza di primo grado non ha in alcun modo acclarato l'avvenuto pagamento, da parte della del 60% del saldo del conto corrente come previsto dal Parte_1 concordato preventivo. Tale pagamento non è stato in alcun modo provato dall'appellante, che non fornito alcun elemento utile al fine di fornire un adeguato riscontro probatorio del fatto estintivo della pretesa restitutoria della banca.
Tanto premesso, l'appello proposto dalla deve essere disatteso. Parte_1
Le spese del grado, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata Parte_1 Controparte_1
La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 1.345.852,10), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata. Sussistono inoltre, in capo alla società appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 7258/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 25 settembre 2023, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e/o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
b) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1 liquidate, in favore della in complessivi € 24.064,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Pt_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1
[...] quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 26 febbraio 2025. Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Marianna Galioto 9 Pag. 7 della sentenza impugnata. pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Pag. 27 della relazione peritale. 4 Atto di appello pag.
9. pagina 13 di 18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna GALIOTO Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Lorenzo ORSENIGO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
(P.I.: , già , rappresentata e difesa nel presente Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 procedimento dall'avv. Carmelo Pugliese giusta delega Email_1 allegata in atti, ed elettivamente domiciliata Via Marcantonio Colonna n. 12, Milano (MI) presso lo studio dell'avv. Vincenzo Oliverio
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.I.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Emanuele Balbo di Email_2 giusta delega allegata in atti, ed elettivamente domiciliata in Via dell'Annunciata 23/4, 20121, Milano (MI), presso lo studio dell'avv. Paolo Dalmartello
APPELLATA OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 7258/2023 del Tribunale di Milano pubblicata in data 25/9/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 18 per l'appellante :“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis Parte_1 reiectis, per i motivi che precedono, riformare integralmente la sentenza impugnata n.7258/2023 – pubblicata il 25.09.2023- emessa dal Tribunale di Milano sesta Sezione Civile -Giudice dott.ssa Ada Favarolo-, e conseguentemente in accoglimento del presente appello così provvedere: in via principale e nel merito,
- alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte ai punti 1, 2 e 3 ammettere la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare il saldo del conto corrente e del mutuo nonché la validità dei contratti di acquisto dei prodotti derivati come sopra contraddistinti con conseguente ridefinizione del dare-avere tra le parti in base, appunto, ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U; o in via subordinata accogliere, le risultanze finali della ctp e conseguentemente condannare la banca alla restituzione di € 470.441,53 per il c/c, euro € 143.150,51 per il mutuo ed
€.732.260,03 per i prodotti derivati, quali somme frutto di indebito oggettivo;
- alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte al punto 4 accogliere, le risultanze finali del CTU e conseguentemente condannare la alla restituzione CP_2 delle relative somme e, per l'effetto, dichiarare che le somme portate in via riconvenzionale dal medesimo Istituto di Credito non sono dovute ovvero che si accerti il diverso saldo alla data di riferimento;
- per i motivi tutti dedotti in narrativa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Milano, accogliere le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa la validità, legittimità ed efficacia dei seguenti contratti: a) contratto di Mutuo Fondiario n.055-000-4040354 stipulato in data 21.06.2006; b)contratto di conto corrente n.2488210/63 -poi denominato n.4963935- con relativa concessione di affidamento sotto forma di apertura di credito continuativa (anticipo su fatture e accredito salvo buon fine di ri.ba.) e c) n.2 contratti di acquisto di prodotti derivati Irs protetto perfezionato in data 07.12.2006 e Irs protetto C.F._1
perfezionato in data 07.12.2006 ed anche C.F._2 Controparte_3
perfezionato in data 03.03.2006 ed estinto in via anticipata in data C.F._3
07.12.2006 con perdita per un importo complessivo pari ad €.732.260,03; che la convenuta senza alcun valido titolo ha addebitato all'attrice importi non dovuti e per l'effetto condannarla alla restituzione della somma totale (“a”+ “b”+ “c”) pari ad € 1.345.852,07 con riferimento alle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale, agli interessi passivi, alle commissioni di massimo scoperto eccedenti il supposto debito effettivo oltre alla somma relativa alla misura ultralegale degli interessi debitori - interessi usurai- (per i richiamati conto correnti), con riferimento altresì alle clausole di determinazione degli interessi corrispettivi e di mora ivi contenute (per il nominato
pagina 2 di 18 mutuo), ed in ogni caso che la Banca convenuta venga condannata alla corresponsione della somma che sarà ritenuta di giustizia e che risulterà in corso di causa a seguito dell'espletanda consulenza tecnica – contabile d'ufficio oltre interessi legali e rivalutazione a far epoca dall'inizio dei rapporti fino al soddisfo. Nello specifico, in via principale e nel merito si chiede che l'On.le Tribunale: per il conto corrente, 1) accerti e dichiari l'invalidità e la nullità del contratto di conto corrente n.2488210/63
-poi denominato n.4963935- particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione e all'applicazione delle condizioni, della capitalizzazione trimestrale, degli interessi passivi ultralegali e usurai, determinati con rinvio a parametri non oggettivi, delle commissioni di massimo scoperto e di costi non convenuti e in funzione di sopra dichiari altresì l'azzeramento in quanto non dovuti di tutti gli interessi già corrisposti dall'attrice; 2) di conseguenza, determini l'esatto dare-avere tra le parti in base anche ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico-bancaria con esclusione di qualunque capitalizzazione, ovvero, in via meramente subordinata, con applicazione della capitalizzazione annuale, nonché con esclusione di qualunque interesse ovvero in subordine al tasso legale, o in via ancora più subordinata al tasso sostitutivo BOT ex art. 117 D.Leg. 385/1993, ovvero in via residuale al tasso convenzionale;
3) determini il costo effettivo annuo, nonché tasso effettivo globale (TAEG) del rapporto di conto corrente, accertando l'eventuale superamento del tasso soglia o, comunque, l'applicazione di interessi usurari;
4) per l'effetto, condanni il convenuto alla restituzione immediata delle somme CP_4 indebitamente addebitate e riscosse a titolo di interessi tutti e non solo, quantificate nell'importo di € 470.441,53 ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi e svalutazione monetaria, dall'inizio del richiamato rapporto di conto corrente fino all'effettivo soddisfo. Per il mutuo,
5) accerti e dichiari la nullità parziale del contratto di mutuo n.055-000-4040354 del
21.06.2006 e successive modifiche con riferimento alle clausole di determinazione degli interessi corrispettivi e di mora ivi contenute, e in funzione di sopra dichiari pertanto l'azzeramento in quanto non dovuti di tutti gli interessi ancora da corrispondere nonché la restituzione di quelli già pagati quest'ultimi determinati al successivo punto 7; 6) per l'effetto, condanni il convenuto alla restituzione immediata delle somme CP_4 indebitamente addebitate e riscosse a titolo di interessi tutti e non solo, quantificate nell'importo di € 143.150,51 ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi e svalutazione monetaria, dall'inizio dei richiamati rapporti fino all'effettivo soddisfo;
pagina 3 di 18 7) In ogni caso, determini gli importi dovuti per effetto delle dedotte ipotesi di nullità parziale del contratto oggetto di lite e definisca, in base anche ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico-bancaria, i reciproci rapporti di dare/avere delle parti sui contratti stessi accertando il saldo complessivo dell'obbligazione pecuniaria eventualmente ancora sussistente alla data della decisione sul presente atto a carico della società. Per i contratti di acquisto dei prodotti derivati,
8) accerti e dichiari la nullità dell'accordo normativo e di tutte le operazione e i contratti derivati per mancanza della forma richiesta a pena di nullità, per difetto di causa, data l'assenza totale di alea, nonché per violazione degli artt. 1175, 1176, 1322, 1325, 1346, 1337, 1338, 1375, 1418, 1427, 1440, 1710, 1815 e 2043 del Cod. Civ., nonché per violazione dell'art. 117 D. Leg. 385/1993 ed ancora per violazione degli artt. 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31 e 37 Reg. CP_5
9) accerti e dichiari la nullità dei due contratti Swap Irs protetto C.F._1 perfezionato in data 07.12.2006 e Irs protetto perfezionato in data C.F._2
07.12.2006 per indeterminatezza dell'oggetto, la mancanza degli elementi essenziali dei contratti, ovvero del metodo di calcolo del Mark to Market, la mancata indicazione delle facoltà di recesso ex art.30 TUF, l'assenza della funzione di copertura concordata tra le parti, l'applicazione di commissioni o costi occulti, la carenza di causa, astratta e concreta, meritevole di tutela;
10) accerti e dichiari, in via subordinata, per i plurimi inadempimenti esposti in narrativa, nonché in virtù degli artt. 23-23 TUF e 30 Reg. ai sensi dell'art. CP_5
1418 cod. civ., l'inefficacia, annullabilità e/o annullamento e/o nullità e/o risoluzione, delle dichiarazioni di cui all'art. 31 Reg. e di ogni altra dichiarazione resa dai CP_5 legali rappresentanti della e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia, Parte_3 annullabilità e/o annullamento e/o nullità e/o risoluzione dei contratti IRS oggetto di causa;
11) accerti e dichiari, in via ancora subordinata, l'annullamento per dolo e per violazione dell'art. 1175 cod. civ del contratto quadro e di tutti i successivi contratti derivati, vista la totale assenza di ogni prospettazione e ogni informazione circa i rischi dei contratti proposti.
12) per l'effetto, condanni il convenuto alla restituzione immediata delle somme CP_4 indebitamente addebitate e riscosse, quantificate nell'importo di €.732.260,03.
14)Per l'effetto anche dei tredici punti che precedono, condanni la convenuta al CP_2 pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 1.345.852,07, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata e determinata nel corso del presente giudizio;
15)accerti la responsabilità extracontrattuale di , in occasione della CP_1 stipulazione dei contratti Swap Irs protetto e Irs protetto C.F._1
, per aver operato in contrasto con il principio di buona fede e con C.F._2
pagina 4 di 18 scarsa diligenza professionale, in violazione degli obblighi informativi dettati dall'Art.21 TUF, degli obblighi di correttezza, trasparenza, informazione e professionalità generando una disarmonia informativa tra la e la cliente, CP_2 conseguenza immediata della anticipata estinzione dell'altro contratto Irs Direzionale Cont LI , e per l'effetto condanni l'Istituto al risarcimento dei C.F._3 danni subiti, da liquidarsi in via equitativa. In Via istruttoria si chiede:
- 1) che venga ammessa consulenza tecnico contabile al fine di determinare alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della normativa vigente per il c/c come sopra contraddistinto: a) il saldo la durata effettiva dei singoli rapporti nonché la scopertura media reale in linea capitale, b) l'ammontare complessivo addebitato a titolo per competenze precisando l'ammontare degli interessi globali nominali e la loro maggiorazione a causa dei giorni banca, e dell'anatocismo, c) l'importo degli oneri accessori -quali a solo scopo indicativo, commissione massimo scoperto;
spese istruttorie fidi;
spese gestione apertura di credito;
spese operazioni spese chiusura conto;
e altre commissioni non specificatamente pattuite, ad esclusione delle sole spese imposte e tasse- la loro incidenza sul tasso nominale iniziale e valutando anche la legittimità della capitalizzazione insieme al tasso nominale, d) l'ammontare così determinato del TAEG tasso annuo effettivo globale, e) sulla scopertura media effettiva, gli interessi di tempo in tempo dovuti al tasso validamente pattuito o qualora ultralegale ed in difetto di valida convenzione, al tasso legale senza alcuna capitalizzazione, neppure annuale;
per il mutuo come sopra contraddistinto: a)se gli interessi corrispettivi o di mora, in maniera completamente e assolutamente autonoma, pattuiti al momento della stipula del contratto siano tali che, in relazione alle spese e commissioni imputate dall'Istituto di Credito, superino il tasso soglia usuraio previsto per quel tipo di operazione e alla data di perfezionamento del contratto stesso;
b) l'applicazione della normativa sulla “Trasparenza Bancaria e Finanziaria” dì cui alla Circolare n.4/2003 del 04.03.2003 nel mutuo n.55-000-4005246 stipulato in data 07.10.2003 e, nella ipotesi negativa, vengano indicate le sanzioni previste al Capitolo 8 della stessa Circolare ovvero “la nullità e inefficacia di talune clausole - gratuità del mutuo”; c)se le due operazioni, in relazione agli interessi di mora applicati e ai costi e alle commissioni, siano state interessate da anatocismo in violazione dell'art.1183 c.c. in combinato disposto con il D. Lgs n.385 del 1993 art.161 precisando l'ammontare degli interessi e la loro maggiorazione a causa dell'anatocismo e delle spese;
ed infine per i contratti di acquisto dei prodotti derivati come sopra contraddistinti: a) se, tenuto conto delle esigenze di valutate “ex ante“ alla stregua della sua esposizione presso Controparte_6 il sistema bancario e della sua concreta attività industriale all'epoca della stipulazione dei contratti Swap di oggetto di causa, tali contratti rispondessero ad esigenza di copertura dalla variazione dei tassi di interesse (applicabili in base ai piani di ammortamento) allegate alla conferma dell'operazione; b)se, invece, i contratti pagina 5 di 18 avessero finalità solo speculative oppure anche speculative, fornendo in tale ultimo caso, ove possibile, un dato proporzionale tra le due componenti, di copertura e speculativa;
c)quali addebiti e accrediti siano derivati a dall'operatività dei Pt_1 contratti fino alla data della loro anticipata estinzione;
se questi importi conteggiati da
siano il risultato delle condizioni concordate, indicando in caso contrario CP_1 gli importi corretti;
d)se, atteso che i finanziamenti impliciti, frutto dell'asimmetria delle componenti positive e negative degli swap, in relazione alla commissione occulta pagata, non abbiano determinato l'applicazione di interessi usurai, Art.664 c.p. e legge n.108/96 con applicazione dell'Art.1815 2°comma del c.c.; e)quale sia il valore teorico dei due contratti alla data di stipulazione, verificando se sia stato rispettato il principio secondo cui “alla stipula del contratto il valore di uno swap è sempre nullo“ accertando il valore del Mark to Market a tale data, l'ammontare di eventuali costi occulti per commissioni dell'intermediario e i cd costi impliciti;
precisando, se possibile, se le somme erogate a in sede di perfezionamento dei contratti Irs protetto Pt_1
del 07.12.2006, data iniziale 11.12.2006, nozionale €.500.000,00 e C.F._1
Irs protetto del 07.12.2006, data inizio dal 31.12.2006, nozionale C.F._2
€.2.201.395,08 siano effettivamente da considerare come l'effettivo up-front, tali da rendere pari a zero il costo dei due swap, alla sottoscrizione, e non invece una
“donazione“ effettuata per rendere meno pesante e quindi diciamo anche accettabile la perdita di Euro €.475.061,00 determinata dalla anticipata estinzione del contratto swap Irs Direzionale LI Yen perfezionato in data 03.03.2006 ed estinto C.F._3 in via anticipata in data 07.12.2006, che veniva appunto sostituito con i due nuovi contratti oggetto di causa. Si nomina come ctp il dott. , con studio in San Gregorio d'Ippona Persona_1
(VV) alla Via M. Ignoto nr.64. Conseguentemente disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato innanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto,
- condannare l'appellata al pagamento di spese, comprese quelle di ctu, e compensi da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art.93 c.p.c., oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio nonché alla restituzione di quanto eventualmente percepito dalla medesima banca in forza della sentenza oggi gravata. Con espressa riserva di ogni altro diritto ragione e facoltà.”
per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Nel merito:
- dichiarare l'inammissibilità dei motivi di appello avversari per le ragioni indicate in narrativa.
pagina 6 di 18 - rigettare l'appello e le domande tutte proposte dall'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
In ogni caso:
- con vittoria di onorari e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, compresi IVA, CPA, rimborso forfettario e successive occorrende., nonchè condanna dell'appellante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 3 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4/3/2021, la società conveniva innanzi Parte_1 al Tribunale di Milano chiedendo di accertare l'invalidità, sotto Controparte_1 molteplici profili, di diversi contratti stipulati con l'istituto di credito e, precisamente:
− del contratto di conto corrente n. 2488210/63 stipulato in data 8/7/1997;
− del contratto di mutuo fondiario n. 055-000-4040354 stipulato il 21/6/2006 per € 1.000.000;
− del contratto derivato IRS (Interest Rate Swap) Direzionale n. CP_3
SWAP479614UB del 3/3/2006;
− dei contratti derivati IRS Protetto n. SWAP512930UB e n. SWAP512931UB, stipulati in data 7/6/2006. La difesa della società attrice eccepiva: 1. con riferimento al contratto di conto corrente:
− l'illegittima capitalizzazione degli interessi in violazione degli artt. 1283 cod. civ. e 120 TUB;
− l'illegittima applicazione di interessi ultralegali in misura diversa da quelli pattuiti in violazione degli artt. 1284 cod. civ. e 117 TUB;
− l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni analoghe, di spese e oneri mai pattuiti, nonché della postergazione dei giorni valuta diversamente da quanto convenuto, con conseguente necessità di rideterminazione del saldo del conto alla data della sua chiusura;
2. con riferimento al contratto di mutuo, la pattuizione di interessi usurari, in violazione dell'art. 1815 cod. civ., con conseguente diritto alla ripetizione di tutti gli interessi corrisposti dalla nel corso del rapporto;
Pt_1
3. con riferimento ai contratti derivati, la loro nullità per assenza di causa, per mancanza della necessaria forma scritta in relazione a tutti gli elementi necessari e per indeterminatezza dell'oggetto, in violazione della normativa codicistica nonché di quella delineata dal TUF e dalla normativa secondaria. La chiedeva quindi, previo accertamento dell'invalidità dei contratti e Parte_1 conseguente correzione del saldo dei rapporti, la condanna della convenuta alla pagina 7 di 18 ripetizione delle somme indebitamente applicate, per il complessivo importo di € 1.345.852,07, oltre al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva nel giudizio di primo grado , contestando l'ammissibilità e la CP_1 fondatezza delle domande proposte ed eccependo, in via preliminare:
− l'incompetenza del giudice adito a decidere sulle domande concernenti i contratti derivati, in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 15 del contratto quadro stipulato tra le parti il 21/6/2003;
− l'inammissibilità delle domande riguardanti i contratti di conto corrente e di mutuo, in quanto relativi a rapporti già resi oggetto di transazione tra le parti;
− la prescrizione delle domande proposte relativamente a tutti i rapporti azionati in riferimento al periodo anteriore al decennio dell'avvio del primo giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Roma e, quindi, antecedenti al 19/10/2007. La banca convenuta contestava, altresì, la fondatezza nel merito delle domande proposte, affermando :
− la validità del contratto di conto corrente – e, in particolare, della clausola in tema di capitalizzazione degli interessi, tenuto conto dell'intervenuto adeguamento alle indicazioni di cui alla delibera CICR del 2000 in conformità alla previsione dell'art. 120 TUB – nonché l'assoluta genericità delle doglianze relative all'applicazione di interessi di natura usuraria e all'alterazione dei giorni-valuta;
− quanto al contratto di mutuo, l'erroneità delle allegazioni della società attrice e dei calcoli eseguiti nella perizia di parte ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi pattuiti;
− la piena validità dei contratti derivati, atteso il rispetto di tutte le prescrizioni in tema di forma nonché delle previsioni del TUF. concludeva per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza delle CP_1 domande attoree. In via riconvenzionale, l'istituto di credito chiedeva che la società fosse Pt_1 condannata al pagamento del debito derivante dal mutuo oggetto di causa, determinato in complessivi € 158.442,99, oltre interessi, con decorrenza dal 9 novembre 2011, data dell'ultimo estratto conto prodotto.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., il giudice disponeva l'espletamento di CTU contabile in relazione al solo contratto di conto corrente stipulato tra le parti. All'esito dell'istruttoria, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, nella qual sede la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano:
pagina 8 di 18 − dichiarava la propria incompetenza con riferimento a tutte le domande relative ai contratti di IRS oggetto di causa;
− accertata la nullità della clausola di capitalizzazione contenuta nel contratto di conto corrente, nonché l'illegittima capitalizzazione delle CMS e delle ulteriori commissioni in assenza di specifica pattuizione, rideterminava il saldo del conto corrente alla data del 21/3/2012 in - € 12.609,66 a debito della correntista;
− rigettava ogni altra domanda proposta dalla Parte_1
− in accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale da Controparte_1 condannava la società al pagamento di € 158.442,99 quale debito residuo Parte_1 del contratto di mutuo, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 4 cod. civ. con decorrenza dal 9/11/2021 (data dell'ultimo estratto prodotto);
− condannava la società attrice al pagamento in favore della banca convenuta delle spese del grado e dell'espletata CTU.
In motivazione, il Giudice di primo grado:
− in via pregiudiziale, accoglieva l'eccezione di incompetenza sollevata dalla CP_1 alla luce della clausola compromissoria di cui all'art. 15 del “CONTRATTO
[...]
NORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONE DI IRS CON OPERATORI QUALIFICATI”, stipulato tra le parti in data 21 giugno 2003, alla luce della quale “ogni disputa, contestazione o controversia fra le parti derivante dal presente contratto normativo o da ciascun contratto specifico, oppure ai medesimi inerente” sarebbe stata “deferita ad un collegio di tre arbitri il quale giudicherà in via rituale, procedendo ai sensi degli artt. 816 e segg. cod. proc. civ.”1. A riguardo, veniva richiamato un precedente del Tribunale di Roma (sentenza n. 10400/2019) che, nel decidere una causa pendente tra le medesime parti, aveva escluso la propria competenza in merito ai contratti di acquisto di prodotti derivati, in quanto specificamente disciplinati dal citato contratto normativo, e rientranti nell'ambito della clausola compromissoria di cui all'art. 15;
− rigettava le ulteriori eccezioni sollevate da sull'inammissibilità delle CP_1 domande relative ai contratti di mutuo e di conto corrente per effetto delle transazioni intervenute tra le parti;
− nel merito, tenuto conto della produzione, da parte della società attrice, degli estratti conto – sia pure non in forma integrale –aderiva alle risultanze della CTU espletata con riferimento al contratto di conto corrente. Conseguentemente, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla Parte_1
− dichiarava la nullità della pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi debitori con periodicità trimestrale (art. 7 delle condizioni generali sub doc. 3 ), in quanto in contrasto con l'art. 1283 cod. civ. e in assenza di una Pt_1 successiva valida pattuizione di clausola anatocistica ex art. 120, comma 2 TUB, 1 Doc. n. 6 prodotto da . CP_1 pagina 9 di 18 con conseguente scomputo degli interessi passivi anatocistici addebitati con capitalizzazione trimestrale per tutto il periodo del rapporto e applicazione del tasso legale senza alcuna capitalizzazione;
− rilevava l'illegittimità degli addebiti imputati a titolo di CMS, CDF e CIV, in assenza di loro valida pattuizione nel contratto di conto corrente, con conseguente espunzione, nel ricalcolo del saldo, delle somme addebitate a titolo di dette commissioni;
− rigettava le ulteriori doglianze della società attrice in merito all'applicazione di interessi ultra legali e usurari nell'ambito del conto corrente per loro genericità;
− rigettava le contestazioni riguardanti la postergazione delle valute con riferimento alle singole operazioni in conto corrente, così come le domande relative alla ripetizione di somme per spese applicate ma non pattuite, a fronte dell'estrema genericità delle difese articolate in merito;
− con riferimento all'eccezione di prescrizione del diritto di ripetizione mossa dalla aderendo alle conclusioni del CTU, confermava l'espunzione delle CP_1 rimesse solutorie annotate nel periodo antecedente al 21/2/2007, considerando tra gli affidamenti rilevanti per la valutazione della prescrizione il solo fido di cassa e non anche il fido anticipi;
− rideterminava il saldo in - € 12.609,66 (a debito della correntista) al 21/3/2012, data della chiusura del conto e ciò a fronte di un saldo, risultante dalle originarie annotazioni della banca, di - € 50.581,85, sempre a debito della società Parte_1
Disattendeva, infine, la doglianza di usurarietà mossa dalla società attrice con riferimento agli interessi applicati al mutuo fondiario, rilevando come la Parte_1 avesse illegittimamente incluso, ai fini del calcolo del TEG e della verifica di usurarietà, la penale per estinzione anticipata e, con riferimento agli interessi di mora, avesse calcolato l'usurarietà sulla base del solo tasso-soglia “fisiologico” individuato trimestralmente dai D.M. con riferimento agli interessi corrispettivi e alle spese derivanti dal regolare adempimento del contratto, senza le maggiorazioni previste dal quarto comma dell'art. 2, L. 108/1996. Nell'accogliere, infine, la domanda di condanna al pagamento del debito residuo del mutuo, proposta in via riconvenzionale dalla banca, il Tribunale di Milano rilevava come, pacifica e documentata la stipula del contratto unitamente al pagamento delle rate sino al settembre 2016, la banca avesse dimostrato i fatti posti a fondamento della pretesa mentre il debitore non avesse fornito prova del fatto estintivo.
ha interposto appello, chiedendo la riforma integrale della sentenza. Parte_1
In via istruttoria, la società ha chiesto il rinnovo di CTU contabile in relazione a tutti i rapporti contrattuali oggetto del primo grado di giudizio. L'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado con quattro motivi di gravame, così titolati: pagina 10 di 18 1. “Violazione di legge e carenza di motivazione, manifesta illogicità e incongruenza delle motivazioni addotte dal giudice nella parte in cui non ha ritenuto legittimo nell'ambito della concessa CTU disporre l'accertamento del c/c oggetto di causa circa la presenza di CMS non dovute, altre commissioni illegittime, valute fittizie, interessi debitori ultralegali e interessi usurai eventualmente applicati dalla banca nel corso del rapporto”.
2. “Violazione di legge e carenza di motivazione, manifesta illogicità e incongruenza delle motivazioni addotte in ordine nella parte in cui il Giudice di primo grado non ha ritenuto opportuno, nell'ambito della concessa CTU, disporre l'accertamento sulla pattuizione e applicazione di interessi in misura usuraia nel contratto di mutuo fondiario”.
3. “Violazione di legge e carenza di motivazione nella parte in cui il Giudice non ha ritenuto opportuno, nell'ambito della CTU, disporre l'accertamento in merito ai contratti di prodotti derivati, accogliendo l'eccezione di incompetenza sollevata dalla banca circa la rilevanza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 15 del
“contratto normativo relativo ad operazioni di interest rate swap con operatori qualificati”, stipulato tra le parti in data 21 giugno 2003”. 4. “Violazione di legge e carenza di motivazione nella parte in cui il Giudice non ha ritenuto opportuno, nell'ambito della CTU, disporre l'accertamento in merito ai contratti di prodotti derivati, accogliendo l'eccezione di incompetenza sollevata dalla banca circa la rilevanza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 15 del
“contratto normativo relativo ad operazioni di interest rate swap con operatori qualificati”, stipulato tra le parti in data 21 giugno 2003”.
Si è costituita in giudizio , contestando l'ammissibilità e la fondatezza CP_1 dell'impugnazione avversaria, di cui ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza di primo grado. Depositate dalle parti le note e le comparse nei termini ex art. 352 cpc concessi, la causa
– sulle conclusioni in epigrafe riportate – è stata rimessa in decisione e discussa all'odierna Camera di Consiglio. Il Collegio, nella composizione in epigrafe riportata, ha assunto la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta da ai sensi dell'art. 342 c.p.c., risultando i motivi CP_1 articolati in maniera specifica, con indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che l'odierno appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in ossequio alla nuova formulazione della norma portata dal D.Lgs. n. 149/2002.
pagina 11 di 18 Tanto premesso, passando al merito dell'appello, la Corte rileva come la società appellante abbia mosso alla sentenza di prime cure quattro motivi di doglianza.
Con il primo motivo di appello, ha contestato la decisione del Tribunale di Parte_1
Milano nella parte in cui non ha ammesso CTU contabile sugli oneri addebitati nel corso del rapporto di conto corrente per genericità delle richiesta istruttoria. L'appellante ha motivato la censura richiamando le risultanze della consulenza di parte prodotta, che avrebbe indicato l'importo da restituire a tale titolo in € 68.642,27. La società ha lamentato, altresì, la mancata rilevazione della natura usuraria degli interessi applicati nell'ambito del rapporto di conto corrente e che il Giudice di primo grado aveva escluso poiché riconducibile al fenomeno di usura sopravvenuta, come tale irrilevante ai fini della nullità o dell'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi in linea con l'indirizzo espresso dalle ss. uu. n. 26475/2017. Nella prospettazione della l'orientamento di legittimità richiamato dal Parte_1
Tribunale di Milano riguarderebbe soltanto i contratti di mutuo, e non, invece, il conto corrente rispetto al quale l'usura sarebbe rilevabile solo successivamente alla sua stipulazione. Il motivo, oltre a presentare indubbi profili di genericità, è infondato.
La Corte osserva, in primo luogo, come l'appellante non abbia individuato né specificato quali dei lamentati oneri illegittimamente addebitati da non CP_1 siano stati espunti con la decisione impugnata. Anche a voler prescindere dal carattere generico della doglianza, deve comunque rilevarsi come il Giudice di primo grado, al par.
5.2. della sentenza impugnata, abbia rilevato l'assenza di valida pattuizione avente ad oggetto le CMS e le ulteriori commissioni ad essa sostituite a partire dal 2009 (quali CDF e CIV), chiedendo al CTU di ricalcolare il saldo di conto corrente, con eliminazione di dette commissioni. Tale operazione è stata svolta dal Consulente nominato, che ha scomputato l'importo complessivo di € 30.404,16. Nella propria relazione definitiva, il CTU ha dato atto che “In relazione al ricalcolo del saldo del conto corrente, si è provveduto a svolgere i conteggi del rapporto applicando i criteri risultanti dall'analisi sopra illustrata, ovvero: - espunzione delle CMS (Euro 19.509,62) e delle commissioni sostitutive (Euro 10.894,54) […] Il ricalcolo del saldo finale girato a sofferenza in data 21 marzo 2012 per Euro 58.521,85 è stato condotto secondo le specifiche richieste dal Quesito ed illustrate nel paragrafo 4, qui richiamate per comodità di lettura: - espunzione delle CMS (Euro 19.509,62) e delle commissioni sostitutive (Euro 10.894,54)”2. 2 Pag. 17 e 32 della relazione peritale. pagina 12 di 18 Quanto alla doglianza relativa alla postergazione della valuta, la censura risulta infondata a fronte dell'espressa pattuizione nel contratto di conto corrente della decorrenza dei giorni di valuta. Per mera completezza, la Corte osserva che il CTU, nel rispondere alle osservazione dei consulenti di parte, aveva rilevato di aver mantenuto e applicato al saldo ricalcolato i tassi e i giorni valuta attestati dai prospetti di liquidazione periodica delle competenze, come richiesto3.
Con il secondo motivo di censura, ha lamentato l'erroneità del rigetto, da Parte_1 parte del Tribunale di Milano, della domanda di nullità del contratto di mutuo per usurarietà degli interessi ivi previsti e applicati nel corso del rapporto. L'appellante ha eccepito la contraddittorietà delle motivazioni addotte dal Tribunale di Milano a fondamento della decisione, in particolare per avere lo stesso prima ritenuto oscuri i conteggi del CTP e, in un secondo momento, ritenuto gli stessi “implicitamente corretti” con riferimento agli interessi corrispettivi. L'appellante si è altresì lamentata della mancata ammissione della CTU contabile con riferimento al contratto di mutuo, rilevando come gli accertamenti peritali avrebbe permesso di acquisire riscontri in merito all'usurarietà del TAEG, a fronte dei tre elementi di costo rilevati dal CTP come incidenti sull'entità di tale tasso (quali a) 1,00% a titolo di commissioni di Istruttoria, € 10.000,00; b) € 126,00, incasso rate e informativa periodica;
c) € 75.500,00 premi di assicurazione4).
Anche il secondo motivo di appello, oltre a dimostrarsi generico, è infondato.
Sotto un primo profilo, infatti, la società appellante si è limitata a riproporre gli argomenti già spesi nell'ambito del giudizio di primo grado con riferimento al mancato espletamento della CTU contabile in relazione al contratto di mutuo. Lo stesso oggetto della contestazione non appare chiaro, non indicando se la censura di usurarietà si riferisca agli interessi corrispettivi o, piuttosto, a quelli moratori. Sotto altro profilo, non si riscontra alcuna contraddittorietà nella decisione del Tribunale in merito all'erroneità dei calcoli operati dal CTP di ai fini della verifica di Parte_1 usurarietà degli interessi moratori. Il Giudice di primo grado, facendo corretta applicazione dei principi consolidati in seno alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. n. 19597/2020), ha evidenziato la necessità, a fronte “delle diverse finalità e dei diversi presupposti sottesi agli interessi corrispettivi e a quelli moratori”, di procedere a calcoli separati sia con riferimento al tasso-soglia rispetto cui verificare l'usurarietà, sia con riferimento al TEG applicabile, a seconda che la valutazione di usurarietà interessi un contratto regolarmente eseguito o che si sia verificata un'ipotesi di inadempimento. In tal senso, il Tribunale di Milano ha rilevato come il CTP avesse calcolato l'usurarietà sulla base del tasso-soglia “fisiologico” individuato trimestralmente dai D.M. con riferimento agli interessi corrispettivi e alle spese derivanti dal regolare adempimento del contratto, e non sulla base del tasso-soglia “patologico”, ottenuto incrementando il TEGM individuato per la fase fisiologica “della maggiorazione media degli interessi moratori (come rilevata dai decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, L. n. 108/1996), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 della L. n. 108/1996”5. Non si delinea, pertanto, alcuna incongruenza logica nella motivazione del Tribunale di
Milano, che ha semplicemente rigettato la prospettazione della società attrice non accogliendola con una valutazione di usurarietà degli interessi di mora, che ha fatto riferimento al più elevato tasso-soglia “patologico”. La Corte condivide le conclusioni della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso, nelle voci di costo che concorrono alla determinazione del TEG ai fini della successiva valutazione di usurarietà dei tassi di interesse, le spese non connesse all'erogazione del credito, quali:
-la commissione prevista per l'estinzione anticipata del rapporto, a fronte della natura meramente eventuale di tale voce di costo (cfr. sul punto, Cass. sez. III civ. n.
7352/2022; Cass. sez. I civ. ord. n. 23866/2022);
- la commissione di istruttoria poiché onere pacificamente connesso all'erogazione del credito e, in quanto tale, deve essere conteggiato nel calcolo del TEG una sola volta nell'intero corso del finanziamento, e non, come preteso dalla società appellante, come costo annuo pari all'1% del capitale. La negli atti difensivi depositati in primo grado, ha genericamente indicato Parte_1 che i “costi assicurativi” dovevano essere presi in considerazione nel calcolo TEG. La banca ha opposto che tali spese non potevano considerarsi collegate all'erogazione del credito, richiamandosi alle Istruzioni della Banca d'Italia del 2006. Il Giudice di primo grado ha osservato: “Parte attrice lamenta come dal complessivo calcolo addizionale di tutti i costi inerenti al finanziamento (fisiologici e patologici) risulterebbe il superamento della soglia usuraria di riferimento, sia in relazione agli interessi corrispettivi, sia in relazione agli interessi di mora. La tesi di parte attrice muove dalla necessità di considerare, tra le voci di costo che concorrono alla determinazione del TEG, tutti gli oneri e le spese, quali le spese di istruttoria, di incasso rata, la commissione di anticipata estinzione e le spese assicurative, posti contrattualmente a carico della parte mutuataria ai sensi dell'art. 6 del contratto di mutuo. Tali oneri comporterebbero un notevole incremento del TEG, che sarebbe pari 5 Pag. 18 della sentenza impugnata. pagina 14 di 18 al 15,182%, ossia notevolmente superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula in relazione al contratto di mutuo in oggetto, pari al 6,24% “. Il Tribunale di Milano ha concluso che, anche a voler prescindere dalle operazioni non chiare proposte dalla doveva ritenersi evidente che la società aveva incluso Parte_1 ai fini calcolo del TEG, alcuni costi che non dovevano essere presi in considerazione. L'appellante, sul punto, non ha apportato specifiche critiche alla motivazione del rigetto del Tribunale di Milano e la questione relativa all'inclusione/esclusione dei costi assicurativi non è stata considerata dalle parti in appello meritevole di approfondimenti, neppure alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità. Per mera completezza, la Corte osserva quanto segue.
La Suprema Corte - in conformità a quanto previsto dall'art. 644 comma 4 cp - ha affermato che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, i costi assicurativi devono essere conteggiati, essendo sufficiente che risulti accertato che gli stessi siano collegati alla concessione del credito6.
Applicando tali principi al caso oggetto di esame, va osservato, in fatto, che la Parte_1 non ha mai allegato la contestualità tra le spese di assicurazione e l'erogazione del mutuo né specifiche circostanze relative agli importi versati, avendo la parte incentrato le proprie generiche difese sulla questione di diritto dell'inclusione/esclusione dei costi assicurativi ai fini del calcolo del TEG. Tali considerazioni, anche alla luce del tenore letterale del II comma dell'art. 1815 cod. civ., non consentono di accogliere la tesi dell'appellante ed esimono la Corte da ogni ulteriore valutazione.
Non merita accoglimento neppure il terzo motivo di appello, con cui ha Parte_1 censurato la sentenza del Tribunale di Milano nella parti in cui ha dichiarato la propria incompetenza in merito ai contratti swap stipulati dalle parti in giudizio. L'appellante ha rilevato l'assenza, in capo all'amministratore unico della società P_
, della qualifica di “operatore qualificato” in materia di operazioni in strumenti
[...] finanziaria, ritenuta necessaria, ai sensi e per gli effetti del Reg. n. 11522/1998, CP_5 alla sottoscrizione del contratto normativo relativo alle operazione IRS.
In tesi, l'invalidità del contratto sottoscritto nel 2003, laddove accertata, avrebbe travolto anche la clausola compromissoria, contenuta nell'art. 15 del contratto-quadro, con conseguente ripristino della giurisdizione/competenza del Tribunale di Milano e invalidità di ogni rapporto, atto e operazione derivanti dai contratti stipulati in virtù del citato contratto. La Corte, nel rigettare il motivo, osserva quanto segue. Il Giudice di primo grado ha accolto l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa di alla luce della clausola compromissoria contenuta nel “CONTRATTO CP_1 6 Cass. sez. I civ. n. 20247/2023; Cass. sez.
6-1 ord. n. 3025/2022; Cass. sez. 1 civ. n. 22458/2018; Cass. ss.uu. 6303/2018; Corte d'Appello di Milano n. 2550/2024. pagina 15 di 18 NORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI INTEREST RATE SWAP CON OPERATORI
QUALIFICATI”, stipulato tra le parti in data 21/6/2003. Nelle premesse del contratto le parti avevano “reciprocamente dichiarato la propria disponibilità a concludere un contratto normativo diretto a regolare ciascun futuro contratto specifico di interest rate swap […] che dovesse di volta in volta essere perfezionato tra di essi” (cfr. lett. b) delle premesse, p. 3 contratto del 21 giugno 2003 – doc. 6 prodotto da ). CP_1
Tra le parti non è sorta alcuna contestazione circa la natura del contratto in questione, chiamato ad approntare una disciplina contrattuale uniforme a tutti i negozi IRS che sarebbero stati successivamente tra loro stipulati.
La clausola di cui all'art. 15 del contratto-quadro devolveva, al secondo comma, “ogni disputa, contestazione o controversia fra le parti derivante dal presente contratto normativo o da ciascun contratto specifico, oppure ai medesimi inerente […] ad un collegio di tre arbitri il quale giudicherà in via rituale, procedendo ai sensi degli artt. 816 e segg. c.p.c.”. Come già rilevato dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 10400/2019 a definizione di un giudizio pendente fra le stesse parti, “le domande relative ai contratti di acquisto dei prodotti derivati, in quanto contratti specifici disciplinati da detto contratto normativo, rientrano nell'ambito della clausola compromissoria di arbitrato rituale sopra descritta”. La Corte non ritiene di discostarsi da tali conclusioni: l'eventuale invalidità della dichiarazione resa dall'amministratore unico della società appellante, con conseguente nullità dei contratti swap successivamente sottoscritti, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica contestazione innanzi al Collegio Arbitrale, cui convenzionalmente le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno devoluto la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto normativo e dalle ulteriori, successive operazioni dallo stesso disciplinate. A fronte dell'esaustiva argomentazione del Giudice di primo grado, la società appellante ha genericamente allegato l'invalidità nel merito del contratto normativo del giugno 2003, insistendo in particolare sulla mancanza della qualifica di operatore qualificato della società contrariamente a quanto dichiarato dall'amministratore unico della medesima nell'ambito delle premesse del contratto-quadro, secondo le quali “la
[…]” sarebbe in effetti rientrata Parte_4
“nella categoria degli operatori qualificati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, comma 2, del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 ed ha dichiarato di possedere una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari anche derivati e negoziati fuori borsa […] tra cui, in particolare, le operazioni disciplinate dal presente contratto normativo […]”7. 7 cfr. lett. a) premesse del contratto-quadro, p. 3, doc. 6 CP_1 pagina 16 di 18 Sotto tale ultimo profilo, si rileva, in ogni caso, come la giurisprudenza di legittimità ritenga che “l'esistenza dell'autodichiarazione sia sufficiente a integrare una prova presuntiva semplice della qualità di investitore qualificato in capo alla persona giuridica, gravando su quest'ultima l'onere di allegare e provare specifiche circostanze dalle quali emerga che l'intermediario conosceva, o avrebbe dovuto conoscere con l'ordinaria diligenza, l'assenza di dette competenze ed esperienze pregresse”8. Sul punto va osservato come la società appellante abbia omesso di individuare le circostanze da cui la controparte – anche a fronte dell'autodichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della nelle premesse al contratto-quadro – avrebbe potuto Parte_1
o dovuto dedurre l'assenza delle competenze ed esperienze necessarie, ai sensi del Regolamento Consob n. 11522/1998, allo svolgimento delle operazioni finanziarie oggetto del contratto normativo del 2003. L'istituto di credito appellante, dall'altro lato, ha debitamente allegato e documentato come non avesse rilasciato l'autodichiarazione soltanto nell'ambito del P_ contratto-quadro del giugno 2003, ma altresì in precedenti contratti derivati già sottoscritti dalle medesime parti nel 2000 e nel 2002 (cfr. docc. 12bis e , di Controparte_8 talché la banca poteva legittimamente contare sul possesso della qualifica da parte dell'amministratore unico della società con cui aveva già stipulato contratti aventi ad oggetto operazioni nel settore dei valori mobiliari.
Ne deriva il rigetto del motivo di appello.
Con l'ultimo motivo di gravame, la società appellante ha lamentato l'erroneità del ricalcolo del saldo di conto corrente operato dal CTU, per non aver tenuto in considerazione dell'estinzione del debito di € 58.521,84, da parte della a Parte_1 seguito di concordato preventivo. Il motivo di appello è infondato. La società appellante asserisce genericamente di aver pagato la somma di € 58.521,84 a seguito di concordato preventivo “così per come dichiarato in atti […] dalla stessa Banca e riportato in sentenza – 1.2 […] e 3.2”. Sul punto va anzitutto rilevato che nei paragrafi della sentenza di primo grado richiamati dall'appellante il giudice di primo grado, lungi dal riconoscere l'intervenuto pagamento dell'importo richiamato, ha escluso che la procedura concorsuale cui la era Parte_1 stata ammessa potesse fungere da accordo di natura transattiva tra le parti. In particolare, il giudice aveva rilevato come “[n]onostante il concordato omologato prevedesse il pagamento integrale del mutuo ipotecario del 2006 nonché il pagamento del saldo del conto corrente oggetto di causa, nella misura del 60% quale credito chirografario, deve escludersi che quanto previsto in sede di concordato sia preclusivo 8 Cass. sez. I civ. ord. n. 8343/2018. pagina 17 di 18 di contestazioni o di accertamenti, in sede di cognizione ordinaria, circa l'esistenza e l'esigibilità dei crediti medesimi”9. La sentenza di primo grado non ha in alcun modo acclarato l'avvenuto pagamento, da parte della del 60% del saldo del conto corrente come previsto dal Parte_1 concordato preventivo. Tale pagamento non è stato in alcun modo provato dall'appellante, che non fornito alcun elemento utile al fine di fornire un adeguato riscontro probatorio del fatto estintivo della pretesa restitutoria della banca.
Tanto premesso, l'appello proposto dalla deve essere disatteso. Parte_1
Le spese del grado, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata Parte_1 Controparte_1
La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 1.345.852,10), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata. Sussistono inoltre, in capo alla società appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 7258/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 25 settembre 2023, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e/o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
b) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1 liquidate, in favore della in complessivi € 24.064,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Pt_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1
[...] quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 26 febbraio 2025. Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Marianna Galioto 9 Pag. 7 della sentenza impugnata. pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Pag. 27 della relazione peritale. 4 Atto di appello pag.
9. pagina 13 di 18