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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2065 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. DISTEFANO GUELI C.F._1
GIOVANNI; ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GALEANO CP_1 P.IVA_1
MANLIO resistente avente ad oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o CP_2
equivalente - altre ipotesi
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 2 ha chiesto che l' sia condannato a pagargli il Parte_1 CP_1
TFR maturato per il periodo di lavoro a tempo determinato (a far data dall'1/01/2002 al 31/03/2020, con la mansione di Assistente
Amministrativo cat. C), prima della stabilizzazione dell'1/04/2020, presso l di CP_3 CP_1
L' si è costituito rappresentando l'avvenuta liquidazione della CP_1
prestazione di cui ha dato atto anche il ricorrente.
La soddisfazione della pretesa vantata dal ricorrente comporta la cessazione della materia del contendere.
Le spese vanno poste a carico dell' pacificamente soccombente non CP_1
risultando, come ritenuto dalla Corte d'Appello in casi analoghi, che Contr l' abbia colpevolmente ritardato nella trasmissione all'Istituto della documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione e quindi che ciò non sia imputabile all' : in particolare, dalla CP_4
documentazione prodotta non emerge la data di trasmissione da parte del datore di lavoro che, in mancanza di alcuna deduzione specifica sul punto, non può essere individuata nella “data ricezione” indicata nel prospetto di liquidazione . La liquidazione è fatta considerando che CP_1
la causa è decisa in prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rifondere ad le spese di lite liquidate in € 860 CP_1 Parte_1
oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%, € 43 per rimborso c.u.,
17/02/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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