Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/06/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1115/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 01/03/1969, residente in [...]116 16100
GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
FIORUCCI PAOLO (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._3
TARO (PR), il 05/10/1962, residente in V. NAZIONALE 26 FORNOVO DI
TARO, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. FIORUCCI
PAOLO (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._2
procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CAMOGLI il 03/04/1999 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 11/06/2015 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in CAMOGLI il 03/04/1999 dai IGnori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento della prole e agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in Camogli
(GE) il 3.04.1999 (Atto n. 18 – Parte II – Serie C, Anno 1999);
2) La casa coniugale sita in Genova al Via delle Campanule 116/4, e così distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Genova G1AAQ, cat. U, Sez. QUA, nel foglio 5, particella 1924, sub 53, cat. A/3, vani 4,5, cl. , r.c. 755,32
l'appartamento, nonche la cantina G1AAQ, cat. U, Sez. QUA, nel foglio 5, particella 1924, sub 114, cat. C/2, identificata 116/42, mq. 6, r.c. 37,18, e ancora il posto auto G1AAQ, cat. U, Sez. QUA, nel foglio 5, particella 1924, sub. 96, cat. C/6, mq. 16, r.c. 182,62, sito in Via dei Bossari 22 int. 20, tutti di proprietà della IG.ra rimarranno nella piena proprietà della stessa per Parte_1
intervenuti accordi tra le parti che modificano ogni scrittura e/o ogni altro tipo di accordo sino ad oggi sottoscritto, valga la sottoscrizione del ricorso introduttivo quale accettazione delle parti, con ogni conseguente possibilità di trascrizione nelle sedi opportune;
- la IG.ra si impegna sin d'ora a trasferire la proprietà, la Parte_1
nuda proprieta e ogni diritto reale meglio visto sugli immobili di cui sopra, a favore della IA qualora le parti lo ritenessero necessario e/o Per_1
opportuno, nanti il Notaio concordemente scelto, trasferimento che dovrà intendersi quale accordo di divorzio, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, e pertanto esente da oneri e spese e con espressa richiesta di applicazione dei benefici fiscali previsti dalla legge.
3) Ogni onere e spesa ordinaria e straordinaria relativa all'immobile sarà a carico della IG.ra ; Parte_1
4) I beni all'interno dell'unita immobiliare sopra descritta saranno lasciati nella disponibilità e proprietà esclusiva della IG.ra come da Parte_1
sopralluogo congiunto effettuato dalle parti contestualmente alla sottoscrizione del ricorso introduttivo, le quali si rilasciano reciproco consenso ed accettazione
(a mero titolo esemplificativo: sedie, divani, tavoli, arredi di cucina, camera da letto, sala, tv).
5) a titolo di contributo al mantenimento della IA , il IG. Persona_2
si impegna a corrispondere la somma complessiva di € 400 Parte_2
mensili nelle seguenti modalità: a) direttamente sul c/c intestato alla IA
[...] la somma di € 100,00 mensili, a decorrere dal deposito del ricorso, Per_2
3 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese sulla Postepay Evolution intestata alla
IG.ra il cui codice IBAN è il seguente: Persona_2
[...]; b) sul c/c della IG.ra la Parte_1 somma di € 300,00, a decorrere dal deposito del ricorso e fino all'indipendenza economica della IA, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese sul c/c CP_1
intestato alla IG.ra il cui codice IBAN e il seguente Parte_1
[...]. L'importo complessivo di € 400 sarà soggetto a rivalutazione nella misura della variazione dell'indice del costo della vita accertata dall'ISTAT, il tutto automaticamente e senza alcuna richiesta e/o messa in mora da parte della moglie e/o della IA nei confronti del IG. Per_2 con decorrenza dall'anno successivo alla data dalla sottoscrizione del presente accordo, oltre la quota del 100% dell'assegno unico a favore della IG.ra
[...]
, nella sua qualità, come da accordi tra le parti;
Parte_1
6) i coniugi si dichiarano attualmente economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente a qualsivoglia forma di sostentamento uno nei confronti dell'altro;
7) Tutte le spese straordinarie, come disciplinate nel Documento rilasciato dal
Tribunale di Genova - Sez. Famiglia in data 15/9/2016 e necessarie per la IA saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con obbligo di rimborso in favore del genitore che le avrà anticipate, entro il termine essenziale di giorni trenta dall'esborso e previa esibizione di copia del documento di spesa. Tutte le altre spese di natura straordinaria non necessaria, riguardanti la IA, saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, ma dovranno essere previamente concordate tra gli stessi, posto che non siano ricomprese nel Documento del Tribunale di Genova-Sez. Famiglia
e non necessitino di previa decisione comune.
8) la IA rimarrà a vivere con la madre. Per_1
9) il IGnor , anche per l'attività lavorativa espletata che lo tiene Parte_2
lontano dall'Italia per diversi mesi consecutivi durante l'anno, potrà vedere la IA secondo gli accordi presi direttamente con la stessa, purchè in caso di viaggi e/o permanenze della stessa fuori dal territorio italiano per più giorni consecutivi, ne venga opportunamente informata la madre con congruo anticipo
4 attraverso messaggistica whatsapp e/o mail e così pure se il sig. dovesse Per_2 cambiare lavoro”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1999, Numero 18, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 06/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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