Articolo 388 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 387Articolo 389
Versione
1 gennaio 1993
Art. 388.
(Ricorso al Prefetto)
1. Nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione e' quella di spedizione della relativa raccomandata, con avviso di ricevimento.
2. Quando il ricorso e' presentato direttamente al prefetto, competente a norma dell'articolo 203 del codice, questi lo trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore per gli adempimenti di cui al comma 2 dello stesso articolo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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