Versione
1 gennaio 1993
1 gennaio 1993
Art. 388.
(Ricorso al Prefetto)
1. Nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione e' quella di spedizione della relativa raccomandata, con avviso di ricevimento.
2. Quando il ricorso e' presentato direttamente al prefetto, competente a norma dell'articolo 203 del codice, questi lo trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore per gli adempimenti di cui al comma 2 dello stesso articolo.
(Ricorso al Prefetto)
1. Nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione e' quella di spedizione della relativa raccomandata, con avviso di ricevimento.
2. Quando il ricorso e' presentato direttamente al prefetto, competente a norma dell'articolo 203 del codice, questi lo trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore per gli adempimenti di cui al comma 2 dello stesso articolo.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 6673Provvedimento: […] Ai sensi del comma 1-bis “Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali”. […] Ai sensi dell'art. 388 dPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) rubricatoLeggi di più...
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