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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2418/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13110/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250085360339000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1174/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
1) Accertare l'illegittimità e la prescrizione e/o decadenza , per decorso del termine triennale della pretesa creditoria contenuta nella cartella di pagamento n. 071/2025/008536033900 , per l'effetto annullarla o comunque dichiararla inefficace;
2) In subordine accertare l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata con cartella di pagamento n. 071/2025/008536033900 per l'omessa notifica degli atti presupposti e per l'effetto annullarla o comunque dichiararla inefficace;
3) Condannare i resistenti ex art. 96 Cpc , tenuto conto della temerarietà dell'azione esecutiva intrapresa nei confronti dell'istante; 4) Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente procedura da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
Resistente/Appellato:
ADER: • Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'AdER, considerato che le eccezioni riguardano esclusivamente l'ente impositore REGIONE CAMPANIA, ritualmente vocato in giudizio;
•
Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
• Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.
Lgs. n. 546/1992
REGIONE CAMPANIA: rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso a cartella di pagamento n. 071/2025/008536033900 , notificata in data 24/06/2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate
- Riscossione, per conto della Regione Campania, per tassa automobilistica dovuta per il veicolo tg. Targa_1 per l'anno 2020 per l'importo complessivo di € 201,32.
Con i motivi di ricorso, in sintesi, eccepiva: - mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata;
- prescrizione/decadenza dell'azione di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente costituita, eccepiva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore.
La Regione Campania si costituiva e controdeduceva per il rigetto del ricorso e la legittimità del proprio operato precisando, altresì, che la cartella di pagamento impugnata risultava emessa sulla base dell'avviso di accertamento n. 064218529593, regolarmente notificato e non opposto. Depositava documentazione. All'udienza del 26.01.2026 la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo evidenziato che in virtù della documentazione tempestivamente prodotta dalla Regione
Campania, risulta il regolare perfezionamento della notificazione dell' avviso di accertamento n.
064218529593 richiamato nella cartella impugnata. Notifica eseguita presso l'indirizzo del ricorrente,
(Indirizzo_1 - Somma Vesuviana NA, indirizzo coincidente con quello indicato in ricorso e quello risultante dalla posizione anagrafica depositata dall'ente impositore), avvenuta mediante invio diretto da parte della Regione Campania di lettera raccomandata n. AINIM230601CC0052179, secondo la modalità di notifica semplificata, spedita con Poste Private CRC POST. Raccomandata spedita il 01/06/2023, in assenza del destinatario o di altro soggetto abilitato a riceverlo è stato lasciato avviso di giacenza il
06/07/2023, in assenza di ritiro del plico la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 07/08/2023.
Sulla notifica dell'avviso parte ricorrente nulla ha ulteriormente contestato.
Perfezionata, quindi, la notifica dell'avviso di accertamento la sua mancata impugnazione ne ha determinato la definitività, con la conseguenza che la successiva notifica della cartella è avvenuta tempestivamente fondando su valido titolo. In merito all'eccezione di prescrizione, si rileva che il termine di prescrizione della tassa automobilistica è pacificamente triennale, quindi per tassa automobilistica anno d'imposta 2020, alla data della notifica dell'atto impugnato, 24/06/2025, alcuna prescrizione è maturata attesa l'interruzione dei termini operata dalla corretta notificata degli avvisi di accertamento.
Dall'accertata regolare notifica dell'avviso discende l'infondatezza della contestazione relativa all'inosservanza del termine di decadenza. Invero, eventuali doglianze circa la tardività della notifica dell'avviso andavano formulati proponendo rituale impugnativa dello stesso, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla sua notificazione e sono invece precluse (per la acquisita definitività dell'atto) in sede di impugnativa dei successivi atti della riscossione, in ossequio al principio sancito dall'art. 19, terzo comma, del d.gls. n. 546 del 1992.
Il ricorso deve essere rigettato. La tipicità della questione trattata determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13110/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250085360339000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1174/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
1) Accertare l'illegittimità e la prescrizione e/o decadenza , per decorso del termine triennale della pretesa creditoria contenuta nella cartella di pagamento n. 071/2025/008536033900 , per l'effetto annullarla o comunque dichiararla inefficace;
2) In subordine accertare l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata con cartella di pagamento n. 071/2025/008536033900 per l'omessa notifica degli atti presupposti e per l'effetto annullarla o comunque dichiararla inefficace;
3) Condannare i resistenti ex art. 96 Cpc , tenuto conto della temerarietà dell'azione esecutiva intrapresa nei confronti dell'istante; 4) Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente procedura da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
Resistente/Appellato:
ADER: • Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'AdER, considerato che le eccezioni riguardano esclusivamente l'ente impositore REGIONE CAMPANIA, ritualmente vocato in giudizio;
•
Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
• Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.
Lgs. n. 546/1992
REGIONE CAMPANIA: rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso a cartella di pagamento n. 071/2025/008536033900 , notificata in data 24/06/2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate
- Riscossione, per conto della Regione Campania, per tassa automobilistica dovuta per il veicolo tg. Targa_1 per l'anno 2020 per l'importo complessivo di € 201,32.
Con i motivi di ricorso, in sintesi, eccepiva: - mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata;
- prescrizione/decadenza dell'azione di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente costituita, eccepiva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore.
La Regione Campania si costituiva e controdeduceva per il rigetto del ricorso e la legittimità del proprio operato precisando, altresì, che la cartella di pagamento impugnata risultava emessa sulla base dell'avviso di accertamento n. 064218529593, regolarmente notificato e non opposto. Depositava documentazione. All'udienza del 26.01.2026 la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo evidenziato che in virtù della documentazione tempestivamente prodotta dalla Regione
Campania, risulta il regolare perfezionamento della notificazione dell' avviso di accertamento n.
064218529593 richiamato nella cartella impugnata. Notifica eseguita presso l'indirizzo del ricorrente,
(Indirizzo_1 - Somma Vesuviana NA, indirizzo coincidente con quello indicato in ricorso e quello risultante dalla posizione anagrafica depositata dall'ente impositore), avvenuta mediante invio diretto da parte della Regione Campania di lettera raccomandata n. AINIM230601CC0052179, secondo la modalità di notifica semplificata, spedita con Poste Private CRC POST. Raccomandata spedita il 01/06/2023, in assenza del destinatario o di altro soggetto abilitato a riceverlo è stato lasciato avviso di giacenza il
06/07/2023, in assenza di ritiro del plico la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 07/08/2023.
Sulla notifica dell'avviso parte ricorrente nulla ha ulteriormente contestato.
Perfezionata, quindi, la notifica dell'avviso di accertamento la sua mancata impugnazione ne ha determinato la definitività, con la conseguenza che la successiva notifica della cartella è avvenuta tempestivamente fondando su valido titolo. In merito all'eccezione di prescrizione, si rileva che il termine di prescrizione della tassa automobilistica è pacificamente triennale, quindi per tassa automobilistica anno d'imposta 2020, alla data della notifica dell'atto impugnato, 24/06/2025, alcuna prescrizione è maturata attesa l'interruzione dei termini operata dalla corretta notificata degli avvisi di accertamento.
Dall'accertata regolare notifica dell'avviso discende l'infondatezza della contestazione relativa all'inosservanza del termine di decadenza. Invero, eventuali doglianze circa la tardività della notifica dell'avviso andavano formulati proponendo rituale impugnativa dello stesso, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla sua notificazione e sono invece precluse (per la acquisita definitività dell'atto) in sede di impugnativa dei successivi atti della riscossione, in ossequio al principio sancito dall'art. 19, terzo comma, del d.gls. n. 546 del 1992.
Il ricorso deve essere rigettato. La tipicità della questione trattata determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.