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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1061/2019
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 1061/2019 rg promosso da:
c.f. , elettivamente domiciliata in Sora Via Napoli n. 61, Parte_1 CodiceFiscale_1
presso lo studio dell'Avv. Marco Palombo che la rappresenta e difende, al presente atto………..Attrice
contro c.f. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Controparte_1 CodiceFiscale_2
M. Lo Bianco e Luca Leoni con domicilio digitale eletto alle seguenti caselle PEC
, onvenuto Email_1 Email_2
e in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avvocati Christian Cifalitti e Sarah Grieco. Tutti elettivamente domiciliati in Cassino alla Via Bonghi n. 1presso lo studio di questi ultimi…….……...…………………Convenuta
e c.f. in persona del proprio legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1
tempore rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Rosaria Villano,
Francesco Panni e Luigi Cacciatore. Tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in
Salerno, Via L. Cassese n. 12………………………………….....................................Chiamata in causa pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 14 ottobre 2024
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 13 marzo 2019 regolarmente notificato l'attrice ha evocato in giudizio il dr e la di cura privata e ha esposto, fra l'altro che nel Controparte_1 CP_2 Controparte_3
corso dell'anno 2012, si rivolse al Dott. per una consulenza medica, Controparte_1
lamentando problematiche articolari e una ridotta funzionalità del braccio sinistro, con particolare riferimento a dolori e difficoltà motorie localizzate nelle mani. A seguito degli accertamenti clinici prescritti, le venne diagnosticata una "Sindrome del Tunnel Carpale" bilaterale. Il Dott. CP_1
consigliò, pertanto, un intervento chirurgico presso una struttura ospedaliera privata convenzionata, di cui egli stesso garantiva competenza e serietà e nella quale avrebbe personalmente eseguito l'operazione. La ha riferito che, convinta delle rassicurazioni ricevute dal medico circa Parte_1
l'efficacia dell'intervento e la possibilità di risoluzione della sintomatologia dolorosa, decise di sottoporsi all'intervento, che fu programmato per il 16 ottobre 2012 presso la Controparte_4
. In tale data, il dr eseguì l'intervento chirurgico al polso sinistro comunicandole
[...] CP_1
successivamente la perfetta riuscita dell'operazione. Tuttavia, l'attrice ha lamentato che, nei giorni immediatamente successivi all'intervento, la sintomatologia dolorosa non solo non accennò a migliorare, ma peggiorò sensibilmente. La ha altresì riferito che il 22 febbraio 2013, su Parte_1
consiglio dello stesso dr , si sottopose a visita specialistica presso il Biomedical Center di CP_1
Venafro, dove il dr le diagnosticò una "sofferenza bilaterale del nervo mediano al canale Persona_1
carpale, estrema a sinistra con attività di denervazione dell'Abduttore Breve del Pollice e moderata a destra", con diagnosi di "neuropatia post-chirurgica del nervo mediano sinistro". La ha Parte_1
esposto altresì che decise di rivolgersi a un'altra struttura sanitaria di comprovata specializzazione e il 9
aprile 2013, si sottopose a una visita privata presso l'Ospedale Israelitico di Roma, ove le fu confermata pagina 2 di 12 la diagnosi del dr e le fu indicata la necessità di un ulteriore intervento correttivo che effettuò il Per_1
21 marzo 2014 e solo a seguito di tale secondo intervento e del successivo percorso riabilitativo fisioterapico, la ha riferito di aver registrato un parziale recupero della funzionalità motoria e Parte_1
un miglioramento della sensibilità e della forza della mano sinistra. Sul fondamento di tali presupposti l'attrice ha così concluso: “…Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, accertare, ritenere e
dichiarare i convenuti, responsabili dell'errato intervento di cui in premessa e degli effetti dannosi
dello stesso e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro, ognuno nella propria qualità, a
corrispondere all'attrice la somma che risulterà determinata in corso di causa, oltre interessi e
rivalutazione dal giorno dell'evento lesivo e fino all'effettivo pagamento, a titolo di integrale
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dalla stessa subiti per le causali esposte e come in
narrativa richiesti, danni da liquidarsi anche con il ricorso al metodo equitativo, attraverso
l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati ma rapportati in concreto alle condizioni
soggettive della danneggiata Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da liquidarsi in favore
del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Si è costituito il dr che ha contestato la ricostruzione dei fatti come operata dall'attrice: CP_1
nello specifico egli ha riferito che la paziente si rivolse a lui a causa di una sintomatologia parestesica cronica ad entrambe le mani, riconducibile a una sindrome del tunnel carpale bilaterale, con maggiore intensità a sinistra. Il medico ha inoltre esposto che successivamente, in data 9 ottobre 2012, la eseguì gli esami preoperatori necessari e prestò il proprio consenso informato, sottoscrivendo Parte_1
la documentazione prevista ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (normativa sulla privacy), il consenso all'anestesia nonché il consenso informato specifico per l'intervento di chirurgia della mano, nel quale erano dettagliate le possibili complicanze correlate alla procedura chirurgica.
Pertanto, in data 16 ottobre 2012, la fu sottoposta, in regime di day surgery, a intervento Parte_1
chirurgico decompressivo del nervo mediano sinistro: l'intervento si svolse senza complicanze e, al termine della procedura, la paziente fu dimessa nella stessa giornata con l'indicazione di sottoporsi a pagina 3 di 12 visita di controllo dopo trenta giorni. All'atto della visita di controllo, effettuata il 21 novembre 2012, si riscontrò un'ottimale condizione di forza del muscolo opponente del pollice, tuttavia, la paziente riferì,
di avvertire un “addormentamento del pollice sinistro e scosse dalle caviglie in su”; in tale periodo,
risultava altresì che il medico curante avesse prescritto alla paziente una terapia ansiolitica e il dr
[...]
ha riferito che prescrisse alla altri integratori specifici per il recupero del nervo CP_1 Parte_1
mediano unitamente a una terapia antinfiammatoria di lieve entità finalizzata al miglior recupero funzionale del nervo. Infine, il medico ha esposto che in data 30 gennaio 2013, la paziente si sottopose a ulteriore visita, lamentando il persistere delle parestesie al pollice sinistro e che in tale occasione,
dispose l'esecuzione di un nuovo esame elettromiografico al fine di valutare lo stato funzionale del nervo mediano e a decorrere da tale data, il rapporto medico-paziente si interruppe. Il dr ha CP_1
perciò rassegnato le seguenti conclusioni: “…affinché il Giudice adìto, previa autorizzazione alla
chiamata in causa del terzo assicuratrice in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, voglia pronunciare decreto di differimento della prima udienza di comparizione e trattazione,
onde consentire la chiamata del terzo in causa nel rispetto dei termini a comparire indi, all'esito della
costituzione del medesimo terzo garante ai fini della manleva e dell'espletanda attività istruttoria.
Conclude perché l'Ill.mo Tribunale adìto voglia, nel merito: In via preliminare: - accertare e
dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda ex art. 164, comma 4,
c.p.c. per carenza degli elementi di cui all'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c. In via principale: -
rigettare tutte le domande proposte nei confronti del convenuto Dott. , in Controparte_1
quanto assolutamente infondate, in fatto come in diritto e comunque non provate;
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero dichiarati ed accertati profili di colpa
professionale nella condotta del Dott. nella determinazione causale dell'asserito e non CP_1
provato evento dannoso per cui è causa: - accertare e dichiarare che, per tutte le eventuali somme che
il convenuto fosse tenuto a pagare, in caso di eventuale soccombenza, integrale o parziale, per sorte,
capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite, in favore dell'attore, lo stesso dovrà essere
pagina 4 di 12 integralmente manlevato, garantito e comunque tenuto indenne dalla Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, che lo assicurava all'epoca dei fatti
[...]
in contestazione per la responsabilità professionale in virtù della polizza assicurativa n.
777029403213. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e spese
generali, come per legge”.
Il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa del terzo e ha differito la prima udienza.
Si è costituita la la quale ha contestato la ricostruzione dei fatti svolta dall'attrice CP_2
riportandosi alla descrizione delle vicende come operata dal medico e ha contestato l'addebito della responsabilità alla struttura e la quantificazione dei danni e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…
In via principale e nel merito: - Disattesa ogni contraria istanza, rigettare integralmente le domande
attoree perché infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata: - Nella denegata e non creduta ipotesi
di accertamento della responsabilità in capo ai sanitari della , Voglia il Tribunale Controparte_5
adito - fissate le quote per la divisione interna del risarcimento, effettuando una valutazione
complessiva dei fatti che tenga in considerazione il grado di colpa e l'efficienza causale rinvenibile
nell'azione di ciascun responsabile, - liquidare i danni dovuti secondo giustizia e verità e tenuto conto
delle eccezioni formulate nel corpo del presente atto;
- Nonché, accertato il grado di responsabilità del
sanitario dottor in relazione dell'evento dannoso, condannare lo stesso Controparte_1
quale diretto responsabile del danno avanzato e/o, in ogni caso, di essere autorizzata dal Tribunale
adito ad esercitare il proprio diritto di rivalsa nei suoi confronti. Con vittoria di spese ed onorario di
causa.”
Si è costituita la compagnia assicurativa la quale ha contestato Parte_2
l'attribuzione di responsabilità in capo al medico e la fondatezza della domanda di rivalsa proposta dalla clinica, ravvisandosi eventualmente una esclusiva responsabilità di quest'ultima laddove erano accertate le lesioni lamentate dalla e ha anche eccepito la non operativi della polizza Parte_1
assicurativa per l'art. 16 in essa indicato e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Piaccia all'Ill.mo
pagina 5 di 12 Tribunale adito, 1 – In via principale, accertata la inesistenza di una responsabilità risarcitoria del
dott. per quanto lamentato dall'attrice, rigettare l'Azione Risarcitoria e, comunque, la CP_1
Domanda di Rivalsa, ritenendo la responsabilità esclusiva della casa di cura e la inammissibilità,
infondatezza e improponibilità della domanda di rivalsa per mancanza dei presupposti di legge nonché
in virtù dall'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. opponibile dal medico nell'ipotesi di
inadempimento dello stesso convenuto all'obbligo di contrarre una garanzia assicurativa CP_6
anche a suo favore. 2 – In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta inesistenza di
una responsabilità risarcitoria dell'Assicurato per quanto lamentato dall'attrice: 2a – da un lato, con
riguardo alla corretta individuazione e quantificazione dei danni risarcibili all'attrice ed imputabili al
dott. , condannare il dott. a risarcire alla attrice ovvero a rimborsare alla clinica CP_1 CP_1
solo i danni causati, in via diretta ed immediata, dalla sua accertata condotta illecita;
2b – dall'altro
lato, con riguardo alla corretta individuazione e quantificazione dei limiti di accoglibilità / non
accoglibilità della Domanda di Garanzia: 2b1 - rigettare la Domanda di Garanzia per la non
operatività, in concreto, della Polizza ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, delle condizioni generali,
operando essa in eccedenza al massimale della Polizza che si accerterà essere stata contratta dalla
, di sicuro capiente per coprire i danni risarcibili all'attrice, ovvero, in caso di inadempienza CP_2
all'obbligo assicurativo, in via ulteriormente subordinata, ripartire proporzionalmente ex art. 1910 c.c.
l'indennizzo dovuto dalla Compagnia tra la Polizza e la Polizza della;
2b2 - limitare CP_2
l'indennizzo dovuto dalla Compagnia alla sola quota di responsabilità diretta che compete
all'Assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via di solidarietà; quota di
responsabilità diretta dell'Assicurato da quantificarsi in misura percentuale, assoluta e relativa,
minimale, con esclusione della copertura assicurativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 lett. V delle
condizioni generali di polizza. Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre al
rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
pagina 6 di 12 Instauratosi il contraddittorio, il Giudice ha disposto la trattazione della causa, ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc e con ordinanza del 7 ottobre 2021 ha ammesso le prove orali;
dopo l'audizione dei testi ha disposto CTU medica nominando il dr medico legale e il dr Persona_2
ortopedico e dopo il deposito della CTU ha ritenuto la causa matura per la decisione. Persona_3
All'udienza del 14 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice la domanda di parte attrice merita accoglimento parziale: la domanda è totalmente fondata sull'an parzialmente sul quantum.
La fattispecie in esame verte sulla responsabilità sanitaria e, pertanto, sia i medici sia la struttura in cui essi operano rispondono, di regola, a titolo di responsabilità contrattuale: in caso di accertate lesioni all'integrità psico-fisica del paziente derivante da negligenza, imprudenza o imperizia dei sanitari, la responsabilità solidale della struttura sanitaria - clinica privata o ospedale pubblico (o azienda sanitaria per conto di questi) - resta affermata quand'anche il medico o il chirurgo abbia agito quale libero professionista o in regime di intramoenia, essendo sufficiente che – come nel caso di specie –abbia operato all'interno della clinica o ospedale, e abbia utilizzato la strumentazione diagnostica e le strutture ambulatoriali o la sala operatoria e le strutture di degenza post-operatoria, poiché il paziente,
che si avvale della prestazione sanitaria complessiva offerta dalla struttura pubblica o privata, in base al c.d. contratto di spedalità, e salvo l'onere di allegazione della colpa medica, non è tenuto ad individuare precisamente cause di ripartizione della responsabilità tra la clinica o l'ospedale e i sanitari che in essi operano.
Sul presupposto di tali considerazioni non è accoglibile la domanda di rivalsa da parte della struttura sanitaria nei confronti del medico, a prescindere dalle condizioni previste dalla polizza assicurativa stipulata dal dr . È irrilevante al riguardo la testimonianza di , direttore CP_1 Testimone_1
amministrativo della il quale ha riferito che il medico convenuto aveva con la Controparte_7
clinica un rapporto di libero professionista, la clinica privata risponde dei danni derivati al paziente dall'insuccesso di un intervento chirurgico, anche quando l'operatore non sia un suo dipendente (Cass.
pagina 7 di 12 n. 10616/12; n. 1043/19). Peraltro, se una struttura sanitaria viene citata in giudizio da un paziente che ha instaurato un rapporto contrattuale e si è sottoposto a un intervento chirurgico presso di essa, e la stessa struttura sostiene che la responsabilità dell'accaduto non dipenda da carenze tecnico-
organizzative proprie, ma esclusivamente dall'imperizia del chirurgo che ha eseguito l'operazione e chiedendo di essere sollevata da eventuali condanne al risarcimento nei confronti del paziente, nonché
in regresso nei confronti del chirurgo per accertarne la responsabilità esclusiva, spetta a chi esercita l'azione di regresso, nell'ambito di una responsabilità solidale, dimostrare che il danno è imputabile unicamente all'altro soggetto (Cass.n.24167/2019).
Inoltre, la clinica, che non ha neanche depositato comparse conclusionali, ha articolato capitoli di prova inconferenti e ha avuto comportamenti contraddittori: all'udienza del 25 luglio 2022, per l'audizione dei testi ove compariva (che nulla poteva riferire, perché subentrato nel ruolo dal Testimone_2
2020) nonostante invitata dal difensore di controparte a rendersi parte diligente nel comunicare il nome del precedente direttore sanitario, non ha provveduto in tal senso e mentre nelle note scritte depositate per l'udienza virtuale del giorno 8 novembre 2023 ha chiesto rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni, in quella sede ha richiesto invece, l'ammissione delle prove così come articolate nella propria memoria istruttoria già respinte. Essa non ha provato l'esclusiva responsabilità del medico nella produzione delle lesioni all'attrice e quindi risponde nei confronti della dell'operato del Parte_1
medico in solido con questi. Tali comportamenti impediscono anche la divisione in quote del risarcimento come richiesto dalla clinica.
Circa la domanda attorea la ha pienamente soddisfatto l'onere probatorio a suo carico, Parte_1
avendo compiutamente dedotto e provato l'evento dannoso e il nesso causale tra l'intervento eseguito e le lesioni subite: le parti convenute non hanno contestato l'esecuzione della prestazione. In altri termini, la ha provato il nesso di causalità tra l'insorgenza l'aggravamento della patologia Parte_1
preesistente e la condotta del sanitario e della struttura in cui ha attuato l'intervento mentre i convenuti non hanno dimostrato l'esatta esecuzione della prestazione causa imprevedibile ed inevitabile pagina 8 di 12 dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (Cass. 26.5.2021, n.14702, Cass.30.02.2021, n.4864., Cass.
11.11.2019, n.28991, Cass. 13.10.2017, n.24073, Cass. 21.7.2011, n.15993, Cass. SSUU 11.11.2008,
n.577) e, pertanto, la struttura sanitaria risponde delle lesioni subite.
Dalla disamina della CTU emerge che nel 2012, si recò dal Dott. a causa Parte_1 CP_1
di un dolore crescente e della progressiva perdita di funzionalità del polso sinistro.
Dopo aver effettuato gli opportuni esami diagnostici, tra cui un'EMG, le venne riscontrata una sindrome del Tunnel Carpale bilaterale (più grave a sinistra che a destra), rendendo necessario un intervento chirurgico. L'operazione di neurolisi del nervo mediano fu eseguita il 16 ottobre 2012 presso la di Cassino. Tuttavia, non ottenendo i risultati sperati, la paziente si sottopose a Controparte_2
ulteriori accertamenti e decise di consultare un altro specialista, il quale consigliò un secondo intervento per esplorare e decomprimere il nervo mediano. Questa seconda operazione, effettuata il 21
marzo 2014 presso l'Ospedale Israelitico di Roma, portò a un significativo miglioramento clinico e sintomatologico. I CTU hanno verificato che l'attrice era affetta da artrosi poli distrettuale e che, in passato, si era sottoposta a interventi chirurgici di tonsillectomia, colecistectomia ed emorroidectomia,
ma questi interventi non sono rilevanti in questo giudizio non essendovi alcun collegamento con le lesioni subite. Circa il nesso causale i consulenti hanno riferito che la diagnosi di sindrome del tunnel carpale è stata formulata sul fondamento dei risultati dell'esame elettromiografico (EMG) del 20 luglio,
che evidenziava una sofferenza bilaterale del nervo mediano a livello del polso. Sulla scorta di queste evidenze, insieme con il quadro clinico, l'intervento chirurgico proposto dal Dott. risultava CP_1
appropriato: l'operazione, eseguita il 16 ottobre 2012, venne descritta come segue: incisione curvilinea
al polso sinistro, sezione completa del legamento trasverso del carpo, emostasi e sutura con filo
riassorbibile. Tuttavia, il successivo intervento chirurgico, effettuato il 21 marzo 2014 presso l'Ospedale Israelitico di Roma, evidenziò l'incompletezza del primo intervento, rilevando la persistenza di un tratto del legamento trasverso del carpo e la presenza di una tenosinovite: ciò rese necessaria la completa sezione del legamento stesso. Durante l'intervento si riscontrò la presenza della pagina 9 di 12 porzione distale residua del legamento trasverso del carpo, abbondante tenosinovite e una sofferenza del nervo mediano con segni di esposizione fascicolare e, per conseguenza, si procedette alla sezione del legamento trasverso residuo, alla tenosinovectomia e alla neurolisi: si evidenzia, quindi, un errore tecnico nell'esecuzione dell'intervento del 16 ottobre 2012, caratterizzato da un'incompleta sezione del legamento trasverso del carpo. Questo spiega la persistenza della sintomatologia lamentata dalla paziente fino al secondo intervento, che ha portato a un miglioramento dei sintomi grazie alla completa sezione del legamento. Una corretta esecuzione dell'intervento iniziale, con la completa sezione del legamento trasverso del carpo, avrebbe eliminato la sintomatologia dolorosa e parestesica, evitando la necessità di ulteriori controlli e, soprattutto, di un secondo intervento chirurgico correttivo.
Le conclusioni a cui sono giunti i CTU si sottraggono a qualsiasi critica e contestazione delle parti,
poiché gli argomenti esposti dai consulenti trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata anche con riguardo alla valutazione dei danni da essi effettuata;
i consulenti hanno accertato un periodo di incapacità temporanea assoluta di giorni 7
(compresivi del ricovero del 13-3-14 presso l'Ospedale Israelitico di Roma oltre a qualche altro giorno
di convalescenza) ed un ulteriore periodo di 30 giorni di incapacità temporanea parziale al 25%. Per
quanto riguarda la valutazione del danno biologico permanente, sono residuati postumi permanenti
dell'incompleto intervento del 16-10-12 caratterizzati dall'allargamento della precedente ferita
chirurgica per completare la sezione del legamento trasverso del carpo. Tali postumi possono essere
valutati, a titolo di mero danno anatomico, nella misura dell'1% come danno biologico in ambito RC.
Pertanto, circa il quantum in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte per la liquidazione del danno biologico devono prendersi in considerazione i parametri delle Tabelle del Tribunale di Milano,
salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione e nella fattispecie non vi sono motivi per discostarsene, pertanto, nel dare attuazione a tali principi di diritto, si applica la tabella aggiornata alla data della decisione secondo il seguente schema:
pagina 10 di 12 Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 64 anni
Percentuale di invalidità permanente 1%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 691,53
Invalidità temporanea totale € 386,68
Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30
Totale danno biologico temporaneo € 800,98
Danno morale (33,33%) € 497,45
Spese mediche € 63,00
TOTALE GENERALE: € 2.052,96
Le altre questioni devono essere assorbite
La liquidazione delle spese segue la soccombenza e devono essere liquidate in conformità alla tabella n. 2 del DM 55/2014 sul fondamento del valore accertato
Le spese di ctu sono poste a carico dei convenuti in solido.
pagina 11 di 12
PQM
-definitivamente pronunciando;
ACCOGLIE
le domande proposte da e, per l'effetto, Parte_1
CONDANNA
e la in solido fra loro, al Controparte_1 Controparte_8
pagamento in favore di della somma € 2052,96 oltre interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria dal dì del dovuto al soddisfo
RIGETTA
le domande proposte dalla Controparte_8
DICHIARA
la tenuta a manlevare dal pagamento di Parte_2 Controparte_1
tutte le somme che egli deve pagare dall'esecuzione di questa sentenza nei limiti del massimale assicurato.
Condanna e la in solido tra loro Controparte_1 Controparte_8
al pagamento delle spese processuali in favore di che si liquidano nella misura di € Parte_1
3070,00 di cui € 518,00 per esborsi ed € 2552,00m per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e C.p.A con attribuzione all'avv. Marco Palombo che si dichiara antistatario. Pone la spese di ctu a carico dei convenuti in solido tra loro.
Cassino, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Federico Eramo
pagina 12 di 12
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 1061/2019 rg promosso da:
c.f. , elettivamente domiciliata in Sora Via Napoli n. 61, Parte_1 CodiceFiscale_1
presso lo studio dell'Avv. Marco Palombo che la rappresenta e difende, al presente atto………..Attrice
contro c.f. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Controparte_1 CodiceFiscale_2
M. Lo Bianco e Luca Leoni con domicilio digitale eletto alle seguenti caselle PEC
, onvenuto Email_1 Email_2
e in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avvocati Christian Cifalitti e Sarah Grieco. Tutti elettivamente domiciliati in Cassino alla Via Bonghi n. 1presso lo studio di questi ultimi…….……...…………………Convenuta
e c.f. in persona del proprio legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1
tempore rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Rosaria Villano,
Francesco Panni e Luigi Cacciatore. Tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in
Salerno, Via L. Cassese n. 12………………………………….....................................Chiamata in causa pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 14 ottobre 2024
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 13 marzo 2019 regolarmente notificato l'attrice ha evocato in giudizio il dr e la di cura privata e ha esposto, fra l'altro che nel Controparte_1 CP_2 Controparte_3
corso dell'anno 2012, si rivolse al Dott. per una consulenza medica, Controparte_1
lamentando problematiche articolari e una ridotta funzionalità del braccio sinistro, con particolare riferimento a dolori e difficoltà motorie localizzate nelle mani. A seguito degli accertamenti clinici prescritti, le venne diagnosticata una "Sindrome del Tunnel Carpale" bilaterale. Il Dott. CP_1
consigliò, pertanto, un intervento chirurgico presso una struttura ospedaliera privata convenzionata, di cui egli stesso garantiva competenza e serietà e nella quale avrebbe personalmente eseguito l'operazione. La ha riferito che, convinta delle rassicurazioni ricevute dal medico circa Parte_1
l'efficacia dell'intervento e la possibilità di risoluzione della sintomatologia dolorosa, decise di sottoporsi all'intervento, che fu programmato per il 16 ottobre 2012 presso la Controparte_4
. In tale data, il dr eseguì l'intervento chirurgico al polso sinistro comunicandole
[...] CP_1
successivamente la perfetta riuscita dell'operazione. Tuttavia, l'attrice ha lamentato che, nei giorni immediatamente successivi all'intervento, la sintomatologia dolorosa non solo non accennò a migliorare, ma peggiorò sensibilmente. La ha altresì riferito che il 22 febbraio 2013, su Parte_1
consiglio dello stesso dr , si sottopose a visita specialistica presso il Biomedical Center di CP_1
Venafro, dove il dr le diagnosticò una "sofferenza bilaterale del nervo mediano al canale Persona_1
carpale, estrema a sinistra con attività di denervazione dell'Abduttore Breve del Pollice e moderata a destra", con diagnosi di "neuropatia post-chirurgica del nervo mediano sinistro". La ha Parte_1
esposto altresì che decise di rivolgersi a un'altra struttura sanitaria di comprovata specializzazione e il 9
aprile 2013, si sottopose a una visita privata presso l'Ospedale Israelitico di Roma, ove le fu confermata pagina 2 di 12 la diagnosi del dr e le fu indicata la necessità di un ulteriore intervento correttivo che effettuò il Per_1
21 marzo 2014 e solo a seguito di tale secondo intervento e del successivo percorso riabilitativo fisioterapico, la ha riferito di aver registrato un parziale recupero della funzionalità motoria e Parte_1
un miglioramento della sensibilità e della forza della mano sinistra. Sul fondamento di tali presupposti l'attrice ha così concluso: “…Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, accertare, ritenere e
dichiarare i convenuti, responsabili dell'errato intervento di cui in premessa e degli effetti dannosi
dello stesso e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro, ognuno nella propria qualità, a
corrispondere all'attrice la somma che risulterà determinata in corso di causa, oltre interessi e
rivalutazione dal giorno dell'evento lesivo e fino all'effettivo pagamento, a titolo di integrale
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dalla stessa subiti per le causali esposte e come in
narrativa richiesti, danni da liquidarsi anche con il ricorso al metodo equitativo, attraverso
l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati ma rapportati in concreto alle condizioni
soggettive della danneggiata Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da liquidarsi in favore
del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Si è costituito il dr che ha contestato la ricostruzione dei fatti come operata dall'attrice: CP_1
nello specifico egli ha riferito che la paziente si rivolse a lui a causa di una sintomatologia parestesica cronica ad entrambe le mani, riconducibile a una sindrome del tunnel carpale bilaterale, con maggiore intensità a sinistra. Il medico ha inoltre esposto che successivamente, in data 9 ottobre 2012, la eseguì gli esami preoperatori necessari e prestò il proprio consenso informato, sottoscrivendo Parte_1
la documentazione prevista ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (normativa sulla privacy), il consenso all'anestesia nonché il consenso informato specifico per l'intervento di chirurgia della mano, nel quale erano dettagliate le possibili complicanze correlate alla procedura chirurgica.
Pertanto, in data 16 ottobre 2012, la fu sottoposta, in regime di day surgery, a intervento Parte_1
chirurgico decompressivo del nervo mediano sinistro: l'intervento si svolse senza complicanze e, al termine della procedura, la paziente fu dimessa nella stessa giornata con l'indicazione di sottoporsi a pagina 3 di 12 visita di controllo dopo trenta giorni. All'atto della visita di controllo, effettuata il 21 novembre 2012, si riscontrò un'ottimale condizione di forza del muscolo opponente del pollice, tuttavia, la paziente riferì,
di avvertire un “addormentamento del pollice sinistro e scosse dalle caviglie in su”; in tale periodo,
risultava altresì che il medico curante avesse prescritto alla paziente una terapia ansiolitica e il dr
[...]
ha riferito che prescrisse alla altri integratori specifici per il recupero del nervo CP_1 Parte_1
mediano unitamente a una terapia antinfiammatoria di lieve entità finalizzata al miglior recupero funzionale del nervo. Infine, il medico ha esposto che in data 30 gennaio 2013, la paziente si sottopose a ulteriore visita, lamentando il persistere delle parestesie al pollice sinistro e che in tale occasione,
dispose l'esecuzione di un nuovo esame elettromiografico al fine di valutare lo stato funzionale del nervo mediano e a decorrere da tale data, il rapporto medico-paziente si interruppe. Il dr ha CP_1
perciò rassegnato le seguenti conclusioni: “…affinché il Giudice adìto, previa autorizzazione alla
chiamata in causa del terzo assicuratrice in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, voglia pronunciare decreto di differimento della prima udienza di comparizione e trattazione,
onde consentire la chiamata del terzo in causa nel rispetto dei termini a comparire indi, all'esito della
costituzione del medesimo terzo garante ai fini della manleva e dell'espletanda attività istruttoria.
Conclude perché l'Ill.mo Tribunale adìto voglia, nel merito: In via preliminare: - accertare e
dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda ex art. 164, comma 4,
c.p.c. per carenza degli elementi di cui all'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c. In via principale: -
rigettare tutte le domande proposte nei confronti del convenuto Dott. , in Controparte_1
quanto assolutamente infondate, in fatto come in diritto e comunque non provate;
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero dichiarati ed accertati profili di colpa
professionale nella condotta del Dott. nella determinazione causale dell'asserito e non CP_1
provato evento dannoso per cui è causa: - accertare e dichiarare che, per tutte le eventuali somme che
il convenuto fosse tenuto a pagare, in caso di eventuale soccombenza, integrale o parziale, per sorte,
capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite, in favore dell'attore, lo stesso dovrà essere
pagina 4 di 12 integralmente manlevato, garantito e comunque tenuto indenne dalla Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, che lo assicurava all'epoca dei fatti
[...]
in contestazione per la responsabilità professionale in virtù della polizza assicurativa n.
777029403213. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e spese
generali, come per legge”.
Il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa del terzo e ha differito la prima udienza.
Si è costituita la la quale ha contestato la ricostruzione dei fatti svolta dall'attrice CP_2
riportandosi alla descrizione delle vicende come operata dal medico e ha contestato l'addebito della responsabilità alla struttura e la quantificazione dei danni e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…
In via principale e nel merito: - Disattesa ogni contraria istanza, rigettare integralmente le domande
attoree perché infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata: - Nella denegata e non creduta ipotesi
di accertamento della responsabilità in capo ai sanitari della , Voglia il Tribunale Controparte_5
adito - fissate le quote per la divisione interna del risarcimento, effettuando una valutazione
complessiva dei fatti che tenga in considerazione il grado di colpa e l'efficienza causale rinvenibile
nell'azione di ciascun responsabile, - liquidare i danni dovuti secondo giustizia e verità e tenuto conto
delle eccezioni formulate nel corpo del presente atto;
- Nonché, accertato il grado di responsabilità del
sanitario dottor in relazione dell'evento dannoso, condannare lo stesso Controparte_1
quale diretto responsabile del danno avanzato e/o, in ogni caso, di essere autorizzata dal Tribunale
adito ad esercitare il proprio diritto di rivalsa nei suoi confronti. Con vittoria di spese ed onorario di
causa.”
Si è costituita la compagnia assicurativa la quale ha contestato Parte_2
l'attribuzione di responsabilità in capo al medico e la fondatezza della domanda di rivalsa proposta dalla clinica, ravvisandosi eventualmente una esclusiva responsabilità di quest'ultima laddove erano accertate le lesioni lamentate dalla e ha anche eccepito la non operativi della polizza Parte_1
assicurativa per l'art. 16 in essa indicato e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Piaccia all'Ill.mo
pagina 5 di 12 Tribunale adito, 1 – In via principale, accertata la inesistenza di una responsabilità risarcitoria del
dott. per quanto lamentato dall'attrice, rigettare l'Azione Risarcitoria e, comunque, la CP_1
Domanda di Rivalsa, ritenendo la responsabilità esclusiva della casa di cura e la inammissibilità,
infondatezza e improponibilità della domanda di rivalsa per mancanza dei presupposti di legge nonché
in virtù dall'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. opponibile dal medico nell'ipotesi di
inadempimento dello stesso convenuto all'obbligo di contrarre una garanzia assicurativa CP_6
anche a suo favore. 2 – In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta inesistenza di
una responsabilità risarcitoria dell'Assicurato per quanto lamentato dall'attrice: 2a – da un lato, con
riguardo alla corretta individuazione e quantificazione dei danni risarcibili all'attrice ed imputabili al
dott. , condannare il dott. a risarcire alla attrice ovvero a rimborsare alla clinica CP_1 CP_1
solo i danni causati, in via diretta ed immediata, dalla sua accertata condotta illecita;
2b – dall'altro
lato, con riguardo alla corretta individuazione e quantificazione dei limiti di accoglibilità / non
accoglibilità della Domanda di Garanzia: 2b1 - rigettare la Domanda di Garanzia per la non
operatività, in concreto, della Polizza ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, delle condizioni generali,
operando essa in eccedenza al massimale della Polizza che si accerterà essere stata contratta dalla
, di sicuro capiente per coprire i danni risarcibili all'attrice, ovvero, in caso di inadempienza CP_2
all'obbligo assicurativo, in via ulteriormente subordinata, ripartire proporzionalmente ex art. 1910 c.c.
l'indennizzo dovuto dalla Compagnia tra la Polizza e la Polizza della;
2b2 - limitare CP_2
l'indennizzo dovuto dalla Compagnia alla sola quota di responsabilità diretta che compete
all'Assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via di solidarietà; quota di
responsabilità diretta dell'Assicurato da quantificarsi in misura percentuale, assoluta e relativa,
minimale, con esclusione della copertura assicurativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 lett. V delle
condizioni generali di polizza. Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre al
rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
pagina 6 di 12 Instauratosi il contraddittorio, il Giudice ha disposto la trattazione della causa, ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc e con ordinanza del 7 ottobre 2021 ha ammesso le prove orali;
dopo l'audizione dei testi ha disposto CTU medica nominando il dr medico legale e il dr Persona_2
ortopedico e dopo il deposito della CTU ha ritenuto la causa matura per la decisione. Persona_3
All'udienza del 14 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice la domanda di parte attrice merita accoglimento parziale: la domanda è totalmente fondata sull'an parzialmente sul quantum.
La fattispecie in esame verte sulla responsabilità sanitaria e, pertanto, sia i medici sia la struttura in cui essi operano rispondono, di regola, a titolo di responsabilità contrattuale: in caso di accertate lesioni all'integrità psico-fisica del paziente derivante da negligenza, imprudenza o imperizia dei sanitari, la responsabilità solidale della struttura sanitaria - clinica privata o ospedale pubblico (o azienda sanitaria per conto di questi) - resta affermata quand'anche il medico o il chirurgo abbia agito quale libero professionista o in regime di intramoenia, essendo sufficiente che – come nel caso di specie –abbia operato all'interno della clinica o ospedale, e abbia utilizzato la strumentazione diagnostica e le strutture ambulatoriali o la sala operatoria e le strutture di degenza post-operatoria, poiché il paziente,
che si avvale della prestazione sanitaria complessiva offerta dalla struttura pubblica o privata, in base al c.d. contratto di spedalità, e salvo l'onere di allegazione della colpa medica, non è tenuto ad individuare precisamente cause di ripartizione della responsabilità tra la clinica o l'ospedale e i sanitari che in essi operano.
Sul presupposto di tali considerazioni non è accoglibile la domanda di rivalsa da parte della struttura sanitaria nei confronti del medico, a prescindere dalle condizioni previste dalla polizza assicurativa stipulata dal dr . È irrilevante al riguardo la testimonianza di , direttore CP_1 Testimone_1
amministrativo della il quale ha riferito che il medico convenuto aveva con la Controparte_7
clinica un rapporto di libero professionista, la clinica privata risponde dei danni derivati al paziente dall'insuccesso di un intervento chirurgico, anche quando l'operatore non sia un suo dipendente (Cass.
pagina 7 di 12 n. 10616/12; n. 1043/19). Peraltro, se una struttura sanitaria viene citata in giudizio da un paziente che ha instaurato un rapporto contrattuale e si è sottoposto a un intervento chirurgico presso di essa, e la stessa struttura sostiene che la responsabilità dell'accaduto non dipenda da carenze tecnico-
organizzative proprie, ma esclusivamente dall'imperizia del chirurgo che ha eseguito l'operazione e chiedendo di essere sollevata da eventuali condanne al risarcimento nei confronti del paziente, nonché
in regresso nei confronti del chirurgo per accertarne la responsabilità esclusiva, spetta a chi esercita l'azione di regresso, nell'ambito di una responsabilità solidale, dimostrare che il danno è imputabile unicamente all'altro soggetto (Cass.n.24167/2019).
Inoltre, la clinica, che non ha neanche depositato comparse conclusionali, ha articolato capitoli di prova inconferenti e ha avuto comportamenti contraddittori: all'udienza del 25 luglio 2022, per l'audizione dei testi ove compariva (che nulla poteva riferire, perché subentrato nel ruolo dal Testimone_2
2020) nonostante invitata dal difensore di controparte a rendersi parte diligente nel comunicare il nome del precedente direttore sanitario, non ha provveduto in tal senso e mentre nelle note scritte depositate per l'udienza virtuale del giorno 8 novembre 2023 ha chiesto rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni, in quella sede ha richiesto invece, l'ammissione delle prove così come articolate nella propria memoria istruttoria già respinte. Essa non ha provato l'esclusiva responsabilità del medico nella produzione delle lesioni all'attrice e quindi risponde nei confronti della dell'operato del Parte_1
medico in solido con questi. Tali comportamenti impediscono anche la divisione in quote del risarcimento come richiesto dalla clinica.
Circa la domanda attorea la ha pienamente soddisfatto l'onere probatorio a suo carico, Parte_1
avendo compiutamente dedotto e provato l'evento dannoso e il nesso causale tra l'intervento eseguito e le lesioni subite: le parti convenute non hanno contestato l'esecuzione della prestazione. In altri termini, la ha provato il nesso di causalità tra l'insorgenza l'aggravamento della patologia Parte_1
preesistente e la condotta del sanitario e della struttura in cui ha attuato l'intervento mentre i convenuti non hanno dimostrato l'esatta esecuzione della prestazione causa imprevedibile ed inevitabile pagina 8 di 12 dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (Cass. 26.5.2021, n.14702, Cass.30.02.2021, n.4864., Cass.
11.11.2019, n.28991, Cass. 13.10.2017, n.24073, Cass. 21.7.2011, n.15993, Cass. SSUU 11.11.2008,
n.577) e, pertanto, la struttura sanitaria risponde delle lesioni subite.
Dalla disamina della CTU emerge che nel 2012, si recò dal Dott. a causa Parte_1 CP_1
di un dolore crescente e della progressiva perdita di funzionalità del polso sinistro.
Dopo aver effettuato gli opportuni esami diagnostici, tra cui un'EMG, le venne riscontrata una sindrome del Tunnel Carpale bilaterale (più grave a sinistra che a destra), rendendo necessario un intervento chirurgico. L'operazione di neurolisi del nervo mediano fu eseguita il 16 ottobre 2012 presso la di Cassino. Tuttavia, non ottenendo i risultati sperati, la paziente si sottopose a Controparte_2
ulteriori accertamenti e decise di consultare un altro specialista, il quale consigliò un secondo intervento per esplorare e decomprimere il nervo mediano. Questa seconda operazione, effettuata il 21
marzo 2014 presso l'Ospedale Israelitico di Roma, portò a un significativo miglioramento clinico e sintomatologico. I CTU hanno verificato che l'attrice era affetta da artrosi poli distrettuale e che, in passato, si era sottoposta a interventi chirurgici di tonsillectomia, colecistectomia ed emorroidectomia,
ma questi interventi non sono rilevanti in questo giudizio non essendovi alcun collegamento con le lesioni subite. Circa il nesso causale i consulenti hanno riferito che la diagnosi di sindrome del tunnel carpale è stata formulata sul fondamento dei risultati dell'esame elettromiografico (EMG) del 20 luglio,
che evidenziava una sofferenza bilaterale del nervo mediano a livello del polso. Sulla scorta di queste evidenze, insieme con il quadro clinico, l'intervento chirurgico proposto dal Dott. risultava CP_1
appropriato: l'operazione, eseguita il 16 ottobre 2012, venne descritta come segue: incisione curvilinea
al polso sinistro, sezione completa del legamento trasverso del carpo, emostasi e sutura con filo
riassorbibile. Tuttavia, il successivo intervento chirurgico, effettuato il 21 marzo 2014 presso l'Ospedale Israelitico di Roma, evidenziò l'incompletezza del primo intervento, rilevando la persistenza di un tratto del legamento trasverso del carpo e la presenza di una tenosinovite: ciò rese necessaria la completa sezione del legamento stesso. Durante l'intervento si riscontrò la presenza della pagina 9 di 12 porzione distale residua del legamento trasverso del carpo, abbondante tenosinovite e una sofferenza del nervo mediano con segni di esposizione fascicolare e, per conseguenza, si procedette alla sezione del legamento trasverso residuo, alla tenosinovectomia e alla neurolisi: si evidenzia, quindi, un errore tecnico nell'esecuzione dell'intervento del 16 ottobre 2012, caratterizzato da un'incompleta sezione del legamento trasverso del carpo. Questo spiega la persistenza della sintomatologia lamentata dalla paziente fino al secondo intervento, che ha portato a un miglioramento dei sintomi grazie alla completa sezione del legamento. Una corretta esecuzione dell'intervento iniziale, con la completa sezione del legamento trasverso del carpo, avrebbe eliminato la sintomatologia dolorosa e parestesica, evitando la necessità di ulteriori controlli e, soprattutto, di un secondo intervento chirurgico correttivo.
Le conclusioni a cui sono giunti i CTU si sottraggono a qualsiasi critica e contestazione delle parti,
poiché gli argomenti esposti dai consulenti trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata anche con riguardo alla valutazione dei danni da essi effettuata;
i consulenti hanno accertato un periodo di incapacità temporanea assoluta di giorni 7
(compresivi del ricovero del 13-3-14 presso l'Ospedale Israelitico di Roma oltre a qualche altro giorno
di convalescenza) ed un ulteriore periodo di 30 giorni di incapacità temporanea parziale al 25%. Per
quanto riguarda la valutazione del danno biologico permanente, sono residuati postumi permanenti
dell'incompleto intervento del 16-10-12 caratterizzati dall'allargamento della precedente ferita
chirurgica per completare la sezione del legamento trasverso del carpo. Tali postumi possono essere
valutati, a titolo di mero danno anatomico, nella misura dell'1% come danno biologico in ambito RC.
Pertanto, circa il quantum in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte per la liquidazione del danno biologico devono prendersi in considerazione i parametri delle Tabelle del Tribunale di Milano,
salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione e nella fattispecie non vi sono motivi per discostarsene, pertanto, nel dare attuazione a tali principi di diritto, si applica la tabella aggiornata alla data della decisione secondo il seguente schema:
pagina 10 di 12 Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 64 anni
Percentuale di invalidità permanente 1%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 691,53
Invalidità temporanea totale € 386,68
Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30
Totale danno biologico temporaneo € 800,98
Danno morale (33,33%) € 497,45
Spese mediche € 63,00
TOTALE GENERALE: € 2.052,96
Le altre questioni devono essere assorbite
La liquidazione delle spese segue la soccombenza e devono essere liquidate in conformità alla tabella n. 2 del DM 55/2014 sul fondamento del valore accertato
Le spese di ctu sono poste a carico dei convenuti in solido.
pagina 11 di 12
PQM
-definitivamente pronunciando;
ACCOGLIE
le domande proposte da e, per l'effetto, Parte_1
CONDANNA
e la in solido fra loro, al Controparte_1 Controparte_8
pagamento in favore di della somma € 2052,96 oltre interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria dal dì del dovuto al soddisfo
RIGETTA
le domande proposte dalla Controparte_8
DICHIARA
la tenuta a manlevare dal pagamento di Parte_2 Controparte_1
tutte le somme che egli deve pagare dall'esecuzione di questa sentenza nei limiti del massimale assicurato.
Condanna e la in solido tra loro Controparte_1 Controparte_8
al pagamento delle spese processuali in favore di che si liquidano nella misura di € Parte_1
3070,00 di cui € 518,00 per esborsi ed € 2552,00m per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e C.p.A con attribuzione all'avv. Marco Palombo che si dichiara antistatario. Pone la spese di ctu a carico dei convenuti in solido tra loro.
Cassino, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Federico Eramo
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