Articolo 664 del Codice penale
Articolo 583 quaterArticolo 583 quater
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1 luglio 1931
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15 gennaio 2000
Art. 664.

(Distruzione o deterioramento di affissioni)

Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorita' civili o da quelle ecclesiastiche, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila))

Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorita', ((si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila))
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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