Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 20/05/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da 1 Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 125 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 fra:
Parte_1 domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Guido Rimini che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
APPELLANTE CONTRO
Controparte_1 In persona del legale rappresentante, domiciliato digitalmente presso l'indirizzo Em_ PEC: rappresentato e difeso dall'avv.to Email_1 CP_1 Email_2
Fabrizio Bionda in forza di procura in atti
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 48/2023 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in tema di compensi per posizione organizzativa di dirigente.
All'udienza del 14.5.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE: si chiede che in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza la Corte adita voglia dichiarare l'illegittimità della modifica retroattiva della pesatura delle posizioni dirigenziali per i periodi 2016–2018 e 2018–2019, condannando il alla restituzione in favore dell'Ing. delle Controparte_1 Parte_1 somme trattenute a seguito degli illegittimi provvedimenti, pari a complessivi € 18.964,34, con gli interessi e la rivalutazione. Con i provvedimenti consequenziali in ordine alle spese del giudizio. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: 1) respingere l'appello e confermare il rigetto della domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto;
2) con vittoria di spese e compensi professionali SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “ premesso di essere stato dipendente del Parte_1 dal 30.09.2014 al 31.09.2019 con la qualifica di Dirigente Controparte_2 Capo, ha agito nei confronti di tale ente per sentir dichiarare l'illegittimità della modifica retroattiva della pesatura delle posizioni dirigenziali ad egli assegnate
1
ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda assumendo la piena legittimità e correttezza della propria condotta.” 2 La causa istruita documentalmente, è stata definita con la sentenza n. 48/2023 del
Tribunale di Sassari, sezione lavoro, di rigetto del ricorso con compensazione delle spese di lite.
Segnatamente, il Tribunale, premesso che il ricorrente ha censurato le modalità con cui l'Amministrazione ha proceduto alla pesatura delle posizioni inerenti gli uffici locali del ritenendo illegittima la rideterminazione della Controparte_1 retribuzione di posizione dei dirigenti, per effetto della graduazione svolta, e del conseguente prelievo operato sulla retribuzione per i periodi 2016-2018 e 2018-
2019, ha ricordato la disciplina degli artt. 24 e 45 d.lgs. n. 165/2001 per cui l'erogazione di tale componente accessoria, in cui si inserisce la retribuzione di posizione, presuppone la definizione della graduazione delle funzioni che rappresenta un atto di macro-organizzazione di esclusiva competenza dell'amministrazione datrice di lavoro. La presenza di un'ampia discrezionalità è confermata dalla contrattazione collettiva (artt. 71 e 89 CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali). Quindi, ritenuto che ciò che rileva ai fini della pesatura delle funzioni dirigenziali, sono le caratteristiche intrinseche dell'ufficio sotto il profilo strutturale, organizzativo e operativo, non potendo l'attività di pesatura involgere singole posizioni lavorative, essendo concepita come complessiva su tutte le posizioni dirigenziali dell'Ente, ai fini dell'attribuzione del peso strutturale e strategico di ciascuna struttura dirigenziale, il Tribunale ha escluso che il Giudicante possa sindacare il merito degli atti di macro-organizzazione atteso che l'unico vaglio ammissibile è quello di legittimità. Orbene, il ricorrente ha lamentato la disparità e l'iniquità delle ripesature del proprio ufficio rispetto agli altri uffici dell'ente in quanto, sostanzialmente, non avrebbero le stesse criticità legate alle scoperture di organico ed alle conseguenti disfunzionalità di gestione dei servizi di competenza di esso ricorrente, senza considerare che alla base della ragione adottata per la rivalutazione delle singole posizioni dirigenziali e le ripesature degli uffici locali, il resistente ha CP_1 addotto la circostanza del processo di riorganizzazione che ha investito l'amministrazione. Il giudizio sui singoli indicatori relativi alla ripesatura delle posizioni è stato poi espresso dal attraverso l'attribuzione Controparte_1 di un punteggio finale. Peraltro, ribadita la discrezionalità del datore di lavoro non sindacabile fino al punto che il giudice si sostituisca allo stesso nelle scelte da adottare e nei percorsi valutativi per addivenire a tali scelte, il Tribunale ha osservato che nel pubblico impiego contrattualizzato, tutti gli atti di gestione del rapporto devono essere conformi ai principi generali di cui agli artt. 1175 e 1375
2 c.c., oltre che al principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost.: ragione per cui il giudice può sindacare l'operato dell'amministrazione oltre che sotto il profilo del rispetto delle regole procedimentali cui l'esercizio del potere è subordinato, anche sotto quello della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di determinarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli.
Ma nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a lamentare di essere stato discriminato per l'omessa considerazione della scopertura di organico in assenza di elementi di comparazione con le altre Aree, non consentendo di valutare l'assenza di una vera motivazione dell'amministrazione. 3 Né, ha concluso il Tribunale, appare astrattamente illegittimo l'operato della amministrazione in punto di rideterminazione retroattiva della retribuzione di posizione del ricorrente: alla compensazione non pare ostare né la illiquidità né la assenza di certezza del credito, dal momento che nessun diritto economico vanta il ricorrente nei confronti del resistente, al quale soltanto spetta di CP_1 determinare e rideterminare la misura della retribuzione variabile.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il cui ha resistito con memoria Pt_1 l'amministrazione comunale. La causa, istruita con i fascicoli di parte e con quello d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. L'appellante ha censurato la sentenza nei seguenti punti: 1) rideterminazione retroattiva della pesatura. In sintesi, la motivazione del Tribunale non è conforme alla previsione dei commi 3, 8 e 14 del CCNL applicato osservando le quali il Tribunale avrebbe dovuto valutare che l'estensione dell'area assegnata all'Ing. era stata reiteratamente modificata in epoca successiva al conferimento Pt_1 dell'incarico; che il ricorrente non aveva mai sottoscritto per accettazione le modifiche intervenute in corso d'opera e che egli si era più volte lamentato delle carenze dell'organico affidatogli, senza mai ottenere alcun incremento del personale. Inoltre, il Tribunale non ha colto la confusione in cui è incorsa l'amministrazione appellata nel decreto sindacale n. 5/2018 tra gli istituti della indennità di posizione, per la quale si effettua la pesatura della posizione dirigenziale, e la valutazione delle performance, utile per la retribuzione di risultato. Né la circostanza che l'organo di valutazione non ha tenuto in considerazione il fatto che la situazione del momento dell'incarico, in occasione del decreto di attribuzione delle Aree, e quella del momento della pesatura, erano mutate a seguito delle reiterate modifiche in corso di rapporto effettuate dal Sindaco, dal Segretario CO e dagli altri
Dirigenti: comportamento che ha integrato il mero arbitrio con conseguente potere del Giudice di dichiarare l'illegittimità della modifica retroattiva della pesatura delle posizioni dirigenziali per i periodi oggetto di censura.
2) irrilevanza della mancata comparazione con gli altri dirigenti. In sintesi, il
Tribunale non ha dato sufficiente rilevanza alla copiosa documentazione prodotta che ha dimostrato l'ingiustizia della modifica della pesatura (adottata a danno del solo ricorrente) e l'arbitrarietà del comportamento del senza che sia CP_1 necessaria la comparazione con gli altri settori richiesta dal Giudice di prime cure:
3 comparazione indicata al solo fine di evidenziare l'ingiustizia del comportamento dell'amministrazione ed il “premio” assegnato al Dott. ossia lo stesso che Pt_2 aveva adottato i provvedimenti disciplinari nei confronti dell'Ing. richiesti Pt_1 dalla Segretaria CO (che a sua volta presiedeva l'organo che ha effettuato la pesatura). I motivi non sono condivisibili. Invero, nel ribadire il proprio orientamento, la Cassazione, nell'esaminare una fattispecie simile a quella oggetto del presente giudizio, ha chiarito che “per costante giurisprudenza, nel pubblico impiego contrattualizzato, la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia d'incarico può 4 essere sindacata dal giudice unicamente sotto il profilo del rispetto delle regole procedimentali cui l'esercizio del potere è subordinato, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede, i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di determinarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli;
in tali casi, il dipendente può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della procedura valutativa, ovvero domandare il risarcimento del danno, non potendo il giudice sostituirsi al datore di lavoro nella formulazione del giudizio (Cass., Sez. L, n. 26615 del 18 ottobre
2019, che ha espresso questo principio, di chiara portata generale, con riferimento al personale del comparto università).” (Cass. Civ. n. 7417/2025). In particolare, si è affermato che “dalla natura discrezionale degli atti che qui vengono in rilievo, peraltro, non deriva, …. l'assoluta insindacabilità degli atti stessi, perché il datore di lavoro, pubblico e privato, è tenuto ad osservare le regole procedimentali al cui rispetto l'esercizio del potere è subordinato ed inoltre deve garantire nell'esecuzione delle obbligazioni che derivano dal contratto l'osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.; 3.4. al riguardo è stato affermato che è configurabile un inadempimento nei casi in cui la valutazione discrezionale, sebbene insindacabile nel merito, persegua intenti discriminatori o di ritorsione, sia basata su motivazioni non ragionevoli, appaia manifestamente illogica o irrazionale, si ponga in contrasto con i criteri predeterminati che devono presiedere alle operazioni valutative (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 13176/2013; Cass. n. 24984/2016; Cass. n. 2141/2017);
3.5. sul piano delle tutele, peraltro, si è precisato che nelle ipotesi sopra indicate il prestatore, titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative (Cass. n. 23424/2004), può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 268/2019), e può agire per il risarcimento del danno anche da perdita di chance, ma non può domandare al giudice di esprimere una diversa e più favorevole valutazione, perché la predeterminazione di criteri valutativi non trasforma in attività vincolata il giudizio discrezionale (Cass. n. 20979/2009), con la conseguenza che l'attribuzione di un diverso punteggio può essere consentita nel solo caso in cui lo stesso datore di lavoro, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale ( Cass. n. 18198/2005);
3.6. i richiamati principi, condivisi e ribaditi dal Collegio, sebbene affermati in fattispecie nelle quali si discuteva della legittimità delle procedure selettive finalizzate alla progressione di carriera o all'attribuzione
4 delle posizioni organizzative, ben possono essere estesi a tutti i casi nei quali venga in rilievo l'esercizio di un potere discrezionale del datore di lavoro pubblico, perché la discrezionalità non può legittimare scelte arbitrarie, che mortifichino immotivatamente ed ingiustificatamente l'interesse del prestatore e che, nell'impiego pubblico contrattualizzato, finiscano per risolversi nella violazione, oltre che dei canoni generali di correttezza e buona fede, dei principi di imparzialità e trasparenza imposti dall'art. 97 Cost.;” (Cass. Civ. n. 26615/2019). Orbene, nel caso di specie, le conclusioni dell'appellante evidenziano la mancata proposizione sia della domanda di risarcimento del danno sia della domanda di esatto adempimento risultando formulata la richiesta di restituzione delle somme 5 che si assumono indebitamente trattenute sulla base dell'illegittima graduazione della pesatura delle posizioni di responsabilità delle diverse aree presenti nell'organizzazione amministrativa del appellato, oltre a contestare la CP_1 dichiarata retroattività dei provvedimenti sulla pesatura. Con la precisazione che l'illegittimità e l'arbitrarietà vengono individuate nell'omessa considerazione della complessità dell'area di cui l'appellante è responsabile, anche in considerazione delle plurime modifiche apportate a detta
Area con aggravio di compiti e responsabilità che avrebbero di fatto modificato l'incarico originariamente previsto e da lui originariamente accettato, senza altresì, essere messo nelle condizioni di potere accettare dette modifiche;
nella composizione del nucleo di valutazione di cui ha fatto parte un dirigente che, oltre a trarre vantaggio economico dalle dette modifiche, avrebbe “preso parte” ai procedimenti disciplinari promossi nei suoi confronti allo stato annullati dall'autorità giudiziaria. Trattasi all'evidenza di tesi che hanno quale presupposto comune quello di richiedere al giudice da un lato, di sindacare inammissibilmente la graduazione delle posizioni, potendo Egli limitarsi a disporre il rinnovo della procedura di pesatura, dall'altro lato, di sindacare l'atto amministrativo che, nel conferire le diverse posizioni di responsabilità delle Aree funzionali, ha previsto una retribuzione provvisoria tenuto conto delle disponibilità finanziarie presenti nel fondo dedicato all'indennità accessoria di posizione e della necessità di una nuova pesatura in relazione alla nuova macrostruttura del Comune come modificata sia nel 2016 (delibera n. 72/2016) sia nel 2017 (delibera n. 136/2017). L'inammissibilità delle tesi dell'appellante appare evidente se solo si considera che, come sopra evidenziato, il potere del giudice è soltanto quello di verificare il rispetto delle regole procedimentali nonché l'osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di determinarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli: pertanto, volendo in ipotesi ritenere che quanto lamentato dall'appellante rientri nei limiti del potere del giudicante, questi non potrebbe comunque che disporre la rinnovazione del procedimento di pesatura ovvero accogliere la domanda di risarcimento del danno, non già limitarsi ad annullare un effetto della procedura di pesatura qual sarebbe quello dell'asserita efficacia retroattiva delle delibere che hanno provveduto ad approvare la “Pesatura delle Posizioni Dirigenziali in seguito alla riorganizzazione della struttura organizzativa del personale dirigente” secondo le indicazioni disposte dal nucleo di valutazione.
5 Non senza osservare che, in realtà, i provvedimenti contestati non hanno stabilito la retroattività della retribuzione di posizione attesa la previsione (v. decreto n.
5/2018) per cui si dà “atto che, ai fini del riconoscimento della retribuzione di posizione, il presente incarico sarà oggetto di pesatura della posizione dirigenziale da effettuarsi in base alla vigente metodologia sulla valutazione delle performance e che, nelle more della definizione di quest'ultima, sarà applicata l'ultima retribuzione di posizione riconosciuta al dirigente, salvo successivo conguaglio;
”. Pertanto, l'accoglimento della domanda presuppone sia l'inammissibile modifica da parte del Giudicante della metodologia sulla valutazione delle performance di posizione sia la sua applicazione con decorrenza dal conferimento dell'incarico
6 all'appellante nella nuova macroorganizzazione di cui si è dotato il Comune appellato.
Deve, pertanto, confermarsi la sentenza appellata, con conseguente regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE
Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 48/2023 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro, nel contraddittorio con il in persona del legale rappresentante;
Controparte_1 condanna l'appellante alla rifusione all'appellato delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.700,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto
Giorni 5 per il deposito della motivazione.
Sassari, 14.5.2025. Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
6