Articolo 35 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 41 bisArticolo 32
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24 agosto 1975
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18 febbraio 1999
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22 febbraio 2014
Art. 35. (( (Diritto di reclamo).)) ((I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:
1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
2) alle autorita' giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;
4) al presidente della giunta regionale;
5) al magistrato di sorveglianza;
6) al Capo dello Stato.)) ------------- AGGIORNAMENTO (38)
La Corte Costituzionale con sentenza del 8-11 febbraio 1999, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 17/02/1999, n. 7) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), quest'ultimo come sostituito dall' art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 , nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della liberta' personale.
Entrata in vigore il 22 febbraio 2014
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