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24 agosto 1975
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18 febbraio 1999
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22 febbraio 2014
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Art. 35. (( (Diritto di reclamo).)) ((I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:
1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
2) alle autorita' giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;
4) al presidente della giunta regionale;
5) al magistrato di sorveglianza;
6) al Capo dello Stato.)) ------------- AGGIORNAMENTO (38)
La Corte Costituzionale con sentenza del 8-11 febbraio 1999, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 17/02/1999, n. 7) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), quest'ultimo come sostituito dall' art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 , nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della liberta' personale.
1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
2) alle autorita' giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;
4) al presidente della giunta regionale;
5) al magistrato di sorveglianza;
6) al Capo dello Stato.)) ------------- AGGIORNAMENTO (38)
La Corte Costituzionale con sentenza del 8-11 febbraio 1999, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 17/02/1999, n. 7) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), quest'ultimo come sostituito dall' art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 , nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della liberta' personale.
Commentari • 17
- 1. Carcere duro, il no a detenere una pianola e libri di musica viola il diritto allo studio del detenutoAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 25 febbraio 2025 · 8.820602
Giurisprudenza • 187
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2019, n. 25371Provvedimento: […] 1. Il magistrato di sorveglianza di Sassari con il decreto in epigrafe in data 10 agosto 2018 dichiarava non luogo a provvedere sul reclamo proposto da IO Alessio, ai sensi dell'art. 35 legge 26 luglio 1975, n. 354, osservando che aveva ad oggetto una richiesta di ottemperanza rispetto ad ordinanza già eseguita. 2. Ricorre per cassazione IO Alessio, a mezzo del difensore di fiducia, e deduce la violazione di legge e dell'art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, oltre che la mancanza assoluta di motivazione e violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.Leggi di più...
- condanna spese processuali·
- inammissibilità ricorso·
- art. 35 legge 354/1975·
- legittimazione all'impugnazione·
- condanna cassa delle ammende·
- art. 35-bis legge 354/1975·
- mancanza prova rapporto difensivo